(Spese del processo di esecuzione).
Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile .
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 17 novembre 2020, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 2021, il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale ordinario di Pavia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 95 del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevede che la sua applicazione sia esclusa in caso di liquidazione delle spese a carico dell'Erario ai sensi del D.P.R. 30/05/2002 n. 115», […] Si legge nell'ordinanza di rimessione che l'istante ha richiesto al giudice dell'esecuzione di non limitare l'onorario alla esigua somma realizzata con l'esecuzione, sul presupposto che la regola dettata dall'art. 95 cod. proc. civ., […]
Leggi di più…[…] Il secondo motivo propone censura di violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57 e art. 95 c.p.c.. […]
Leggi di più…[…] Il secondo motivo propone censura di violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57 e dell'art. 95 c.p.c. […]
Leggi di più…[…] Il secondo motivo propone censura di violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57 e art. 95 c.p.c.. […]
Leggi di più…[…] Ora, dalla lettura della sentenza in esame, emerge che una mera conoscenza della normativa applicabile alla vicenda favorisce agevolmente la soluzione della stessa con buona pace per l'art. 95 cod. proc. civ., secondo il quale la soddisfazione del credito per le spese del processo esecutivo è condizionata all'utile collocazione sul ricavato, […] La sentenza n. 109/2022 della Corte Costituzionale Prendiamo in esame la sentenza n. 109 del 2022 che ha dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale concernente, tra l'altro, l'art. 95 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, […]
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