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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2431/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FRANZETTI DANIELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. PICCOLO STEFANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 15/01/2025).
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di divorzio”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta congiunte autorizzate depositate in data 02/04/2025, dl seguente tenore: “Tutto quanto sopra premesso, le parti al fine di risolvere amichevolmente la questione, hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica delle condizioni economiche di cui sopra e chiedono congiuntamente al Tribunale di:
1) Modificare l'importo dell'assegno di mantenimento a favore della LI , a partire dal Per_1
mese di Aprile 2025, riducendo tale importo ad euro 100,00, mensili a titolo di accompagnamento in attesa della definitiva conferma del contratto di lavoro e comunque con cessazione di tale obbligo al mese di giugno 2025;
2) Modificare l'importo dell'assegno di mantenimento a favore della LI , a partire Per_2
dal mese di Aprile 2025, elevandolo ad euro 450,00, comprensivo della rivalutazione ISTAT, oltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie e che comunque saranno concordate per la sola LI nella misura del 50% secondo quanto previsto dalle Per_2
Linee Guide in uso presso il Tribunale di Varese;
3) Modificare le modalità di pagamento dell'assegno di mantenimento che verrà versato dal padre su conti correnti bancari o postali intestati rispettivamente alle figlie ed , Per_1 Per_2
4) Cessazione dell'assegno di mantenimento perla LI che ha terminato il ciclo di Per_2
studi, qualora iniziasse una attività lavorativa anche a tempo determinato purchè con un reddito netto mensile non inferiore ad euro 1.200,00;
5) l'accordo è stato raggiunto liberamente e consapevolmente senza pressioni né vizi del consenso e che tale modifica della condizioni economiche è nell'interesse delle figlie e di tutti i soggetti coinvolti.
Di conseguenza, concludono chiedendo al Tribunale di;
a) Omologare l'accordo di modifica delle condizioni economiche come sopra esposto e di emettere la relativa ordinanza di modifica delle condizioni economiche:
b) Adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale ritenga opportuno per il miglior adempimento delle disposizioni.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/11/2024 la parte ricorrente ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente CP_1
pronuncia modificativa delle condizioni del loro divorzio, di cui alla sentenza n. 627 pubblicata il pagina 2 di 4 01/06/2016 dal Tribunale di Varese, con particolare riferimento alla contribuzione economica paterna per le figlie (revoca del contributo per la LI maggiorenne divenuta Per_1
autosufficiente, con rideterminazione della quota dovuta per la LI ). Per_2
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente, contestando la ricostruzione operata e chiedendo il rigetto di ogni domanda, con conferma della contribuzione anche per , nonché in via riconvenzionale l'incremento dell'assegno per da € Per_1 Per_2
300,00 mensili a € 600,00 mensili, oltre spese straordinarie.
Non sono state depositate memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione 18/02/2025, con ordinanza riservata 22/02/2025 è stata formulata proposta conciliativa giudiziale ex art. 473bis.21 c.p.c.
Con successivo deposito di note di trattazione scritta autorizzate, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo per il bonario componimento della lite, chiedendo che lo stesso venga recepito dal Collegio.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio ex art. 473bis.21 c.p.c. con provvedimento
09/04/2025.
***********
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per provvedere in conformità all'accordo modificativo raggiunto fra le parti.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale della prole, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce dell'esito congiunto della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, attesa la bonaria composizione della controversia.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, in parziale modifica della sentenza di divorzio fra le parti n. 627 pubblicata il 01/06/2016 dal Tribunale di Varese, così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi modificativi intercorsi fra i coniugi e Parte_1
, in ordine alle condizioni inerenti il loro divorzio, provvedendo di CP_1
conseguenza, secondo le condizioni supra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte.
2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2431/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FRANZETTI DANIELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. PICCOLO STEFANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 15/01/2025).
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di divorzio”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta congiunte autorizzate depositate in data 02/04/2025, dl seguente tenore: “Tutto quanto sopra premesso, le parti al fine di risolvere amichevolmente la questione, hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica delle condizioni economiche di cui sopra e chiedono congiuntamente al Tribunale di:
1) Modificare l'importo dell'assegno di mantenimento a favore della LI , a partire dal Per_1
mese di Aprile 2025, riducendo tale importo ad euro 100,00, mensili a titolo di accompagnamento in attesa della definitiva conferma del contratto di lavoro e comunque con cessazione di tale obbligo al mese di giugno 2025;
2) Modificare l'importo dell'assegno di mantenimento a favore della LI , a partire Per_2
dal mese di Aprile 2025, elevandolo ad euro 450,00, comprensivo della rivalutazione ISTAT, oltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie e che comunque saranno concordate per la sola LI nella misura del 50% secondo quanto previsto dalle Per_2
Linee Guide in uso presso il Tribunale di Varese;
3) Modificare le modalità di pagamento dell'assegno di mantenimento che verrà versato dal padre su conti correnti bancari o postali intestati rispettivamente alle figlie ed , Per_1 Per_2
4) Cessazione dell'assegno di mantenimento perla LI che ha terminato il ciclo di Per_2
studi, qualora iniziasse una attività lavorativa anche a tempo determinato purchè con un reddito netto mensile non inferiore ad euro 1.200,00;
5) l'accordo è stato raggiunto liberamente e consapevolmente senza pressioni né vizi del consenso e che tale modifica della condizioni economiche è nell'interesse delle figlie e di tutti i soggetti coinvolti.
Di conseguenza, concludono chiedendo al Tribunale di;
a) Omologare l'accordo di modifica delle condizioni economiche come sopra esposto e di emettere la relativa ordinanza di modifica delle condizioni economiche:
b) Adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale ritenga opportuno per il miglior adempimento delle disposizioni.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/11/2024 la parte ricorrente ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente CP_1
pronuncia modificativa delle condizioni del loro divorzio, di cui alla sentenza n. 627 pubblicata il pagina 2 di 4 01/06/2016 dal Tribunale di Varese, con particolare riferimento alla contribuzione economica paterna per le figlie (revoca del contributo per la LI maggiorenne divenuta Per_1
autosufficiente, con rideterminazione della quota dovuta per la LI ). Per_2
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente, contestando la ricostruzione operata e chiedendo il rigetto di ogni domanda, con conferma della contribuzione anche per , nonché in via riconvenzionale l'incremento dell'assegno per da € Per_1 Per_2
300,00 mensili a € 600,00 mensili, oltre spese straordinarie.
Non sono state depositate memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione 18/02/2025, con ordinanza riservata 22/02/2025 è stata formulata proposta conciliativa giudiziale ex art. 473bis.21 c.p.c.
Con successivo deposito di note di trattazione scritta autorizzate, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo per il bonario componimento della lite, chiedendo che lo stesso venga recepito dal Collegio.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio ex art. 473bis.21 c.p.c. con provvedimento
09/04/2025.
***********
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per provvedere in conformità all'accordo modificativo raggiunto fra le parti.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale della prole, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce dell'esito congiunto della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, attesa la bonaria composizione della controversia.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, in parziale modifica della sentenza di divorzio fra le parti n. 627 pubblicata il 01/06/2016 dal Tribunale di Varese, così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi modificativi intercorsi fra i coniugi e Parte_1
, in ordine alle condizioni inerenti il loro divorzio, provvedendo di CP_1
conseguenza, secondo le condizioni supra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte.
2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 4 di 4