Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4243 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Vivolo, presso la quale è elettivamente domiciliata, per procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E partita I.v.a. , con sede in Roma, Via Guido Controparte_1 P.IVA_1
d'Arezzo n. 16, in persona del legale rappresentante, Dott. , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Anna Bevilacqua, presso la quale è elettivamente domiciliata, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 19091-2021 (n. 62865-2021 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 18.6.2024 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“E successivamente all'udienza del giorno 18 giugno 2024 è presente per l'opponente l'avv. Vivolo che in via principale reitera quanto fin qui richiesto, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi.
Impugna e contesta quanti prodotto, dedotto, richiesto ed eccepito ex adverso. In subordine si chiede che la causa venga assegnata in decisione, con concessione dei termini ex. Art. 190 cpc.”
Per la parte opposta:
“[…] la difesa della società riportandosi a quanto eccepito e dedotto Controparte_1
negli atti di causa, rileva che parte opponente non ha provato le ragioni poste a fondamento della proposta opposizione, contrariamente la società opposta ha documentalmente dimostrato l'esatto adempimento dell'obbligo assunto con il contratto di appalto, allegando le fotografie dell'appartamento una volta terminati i lavori concordati, (Cfr. doc. n.8 comparsa di costituzione).
Relativamente alla domanda riconvenzionale ex adverso avanzata, si ribadisce che la stessa non può essere accolta sulla base della penale concordata tra le parti, in quanto il ritardo nell'esecuzione dei lavori, così come comprovato dalla documentazione allegata, non è imputabile alla
[...]
ma determinato sia dai problemi causati dal montaggio delle porte interne ad Controparte_1
opera di una azienda incaricata direttamente dalla opponente, che dal ritardo in cui sono stati forniti alla società i progetti degli impianti tecnologici, così come non potrà essere richiesto il rimborso di somme per lavori che non dovevano essere forniti dalla società opposta, somme infatti non richieste con il ricorso per decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
Si reitera la richiesta della prova testimoniale così come articolata e con i testi indicati.
Per quanto sopra si insiste nel rigetto dell'opposizione in quanto è infondata e non provata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 19091/2021 r.g. 62865/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data in data 3 novembre 2021.
Con condanna delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.1.2022, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 19091-2021, emesso il 3.11.2021 e notificato il successivo giorno 27, con cui il Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente Parte_2 la somma di € 5.310,23 oltre interessi moratori e spese processuali.
[...]
Nel ricorso monitorio aveva esposto che, con contratto di appalto Parte_2
stipulato con scrittura privata del 11.11.2020, le aveva commissionato una serie Parte_1 di lavorazioni elencate nel testo allegato al contratto, da eseguire nell'appartamento di sua proprietà sito in Roma, Via Raimondo D'Aronco n. 10 (documenti n. 1 e 2); che la committente non aveva versato il saldo del corrispettivo dei lavori, rimanendo debitrice dell'importo di € 5.310,23 di cui alla fattura n. 41 del 13.7.2021 e non aveva accolto una proposta transattiva (documenti n. 3 e 4).
Con l'atto di citazione, proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Piaccia all'onorevole Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati motivi esposti con la presente opposizione e per l'effetto: in via principale Revocare, annullare, o comunque privare di effetto il decreto ingiuntivo numero
19091 del 2021 emesso il 3 novembre 2021 R.G. numero 62865 del 2021 emesso dal tribunale di
Roma notificato il 27 novembre 2021 nei confronti della signora ed in Parte_1 accoglimento della avanzata domanda riconvenzionale accertare l'esistenza del credito vantato dalla opponente nei confronti della in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante e per l'effetto operare le compensazioni del caso ed accertato ulteriormente che il 3
credito dell'odierno opposto è pari ad euro 2680,00 e non l'importo di cui al decreto, condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'opponente della residua somma pari ad euro. 25,070,00 e
o per ogni diversa somma che il giudice adito riterrà giusta e condannare in ogni caso l'opposta, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio con maggiorazione del rimborso forfettario e misura del 15%.” esponeva che la fattura allegata al ricorso riguardava lavorazioni contestate, Parte_1
che non erano state eseguite correttamente;
che la società appaltatrice si era obbligata a terminare i lavori entro il 31.3.2021 e a corrispondere la penale commisurata all'importo di € 150 per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle opere, ove non addebitabile al committente;
che il 30.3.2021 i lavori non erano stati ultimati e le parti avevano pattuito il differimento della consegna al 30.6.2021, ma neppure questo termine era stato osservato e l'esponente aveva contestato l'inesatta esecuzione della tinteggiatura delle pareti, che presentavano “irregolarità” e
“striature dovute alle pennellate” come risultava dal verbale del sopralluogo eseguito il 6.7.2021
(documento n. 3); che non aveva rilasciato gli attestati di validità dei lavori compiuti ed Parte_2
era obbligata a pagare la complessiva somma di € 25.070 a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei lavori.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V c.p.c., la prima udienza era differita al 20.5.2022. si costituiva in giudizio il 29.4.2022 e contestava la fondatezza Parte_2 dell'opposizione a decreto ingiuntivo, di cui chiedeva il rigetto, proponendo la domanda:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi e le considerazioni esposte, in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 19091/2021 r.g.
62865/2021, in quanto l'opposizione è infondata e non provata su prova scritta;
nel merito, rigettare l'opposizione proposta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con condanna delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
In particolare, la parte opposta esponeva che il ritardo nell'ultimazione delle opere era stato causato dalle variazioni dei lavori richieste dalla committente e da ritardi nella consegna di materiali acquistati dalla medesima (cfr. e-mail in date 30.3.2021, 2.4.2021 e 13.4.2021 e schermata direttore lavori allegate alla comparsa di risposta); che un'altra impresa incaricata dalla committente si era occupata del montaggio delle porte interne e aveva danneggiato la tinteggiatura delle pareti, che era stata già eseguita e il cui ripristino aveva comportato il prolungamento dei lavori al 30.6.2021; 4
che, in data 17.7.2021, il direttore dei lavori designato dalla committente, RC. CP_3
, aveva emesso il “Certificato di collaudo”, in cui aveva dichiarato che le opere erano
[...] state eseguite a regola d'arte, a eccezione della tinteggiatura delle pareti che presentava
“imperfezioni e irregolarità” e di cui la committente aveva chiesto il ripristino a cura della società appaltatrice (documento n. 7).
La parte opposta aggiungeva che, prima di proporre la domanda giudiziale, aveva comunicato alla controparte la propria disponibilità a ottenere il pagamento di un minor importo rispetto a quello di cui alla fattura azionata, detraendo il costo di un'ulteriore tinteggiatura delle pareti, mentre gli altri lavori erano stati eseguiti a regola d'arte, come risultava dalla documentazione fotografica
(documento n. 8); contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale, assumendo che il ritardo nell'esecuzione dei lavori non era imputabile a sé.
L'istanza proposta a norma dell'art. 648 c.p.c. non era accolta ed erano concessi i termini previsti dall'art. 183, VI comma, c.p.c.
Prodotta documentazione, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione all'udienza del 18.6.2024, con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
Circa le conclusioni precisate da si rileva che le istanze istruttorie Parte_2 volte all'ammissione di prove costituende formulate dalle parti non sono state accolte con l'ordinanza resa il 24.1.2023, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642), e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
Prima di procedere all'esame dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. 5
L'opposizione deve essere parzialmente accolta, mentre la domanda riconvenzionale va respinta, essendo infondata.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D.
Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.1.2007; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008;
Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009; Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n.
15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016; 13685/2019; Sez. 2, ordinanza n. 1080 del 20.1.2020).
Sussiste il difetto di prova circa il controverso completo ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto per cui è causa, dovendo essere considerato che
[...] non ha dimostrato di aver eseguito a regola d'arte le opere di rasatura e Parte_2
tinteggiatura delle pareti commissionate con il contratto di appalto di cui la parte opponente la 6
eccepito l'inesatta esecuzione, non essendo idonea a dimostrare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali la documentazione fotografica allegata dalla parte opposta, che risulta priva di riferimenti spaziotemporali certi.
Il “Certificato di collaudo” emesso il 17.7.2021 e allegato alla comparsa di risposta, indica che il direttore dei lavori, RC. , ha accertato che “[…] le lavorazioni Controparte_3 riportate nel contratto d'appalto e le opere integrative accordate tra le parti sono state eseguite a regola d'arte ad eccezione di quanto riportato nel punto 2, oggetto di contestazione da parte della committente”, riferita nello stesso testo a “tinteggiature delle pareti [che] presentavano in alcune parti delle imperfezioni o irregolarità”, indicate anche nel verbale ivi richiamato del 6.7.2021.
Questo documento è stato sottoscritto dell'RC. , direttore dei lavori, e da Controparte_4
la quale ne ha accettato il contenuto. Parte_1
Passando all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente per conseguire il pagamento della penale, si rileva che, all'art. 3 del contratto di appalto, le parti hanno pattuito: “I lavori di cui al contratto in oggetto dovranno essere consegnati ultimati in ogni loro parte per le opere di competenza dell'Appaltatore, entro il 30 marzo 2021.
Per ogni giorno di ritardo sul termine dei lavori di cui al precedente articolo, sempre che il ritardo non sia imputabile al Committente per variazioni di extra capitolato con documentazione proposta dalla ditta che attesti costi e ritardi aggiuntivi al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà corrispondere una penale di 150,00 €/giorno solare, che potrà essere compensata dal committente sulle somme dovute.”
Questa pattuizione non va applicata, poiché ha contestato Parte_2
l'inosservanza del termine pattuito e prorogato per l'ultimazione dei lavori commissionati e la clausola penale è stata pattuita per il ritardo nell'ultimazione e la consegna dell'opera e non per l'inadempimento (parziale) del contratto di appalto, consistito nell'omesso completamento delle opere commissionate, nell'inesatta tinteggiatura delle pareti dell'unità abitativa e nella mancata consegna di materiali e, al riguardo, va richiamato il principio secondo cui: “La clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento; ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento.” (Cass., sez. 2 civ., sentenza 9.11.2009, n. 23706,
C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 610123; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 23291 del
31.10.2014).
Alla luce delle considerazioni che precedono, revocato il decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass.,
Sez. 1 civ., sentenza n. 6514 del 19.3.2007; Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 24258 del 30.11.2010 e n. 7
21840 del 24.9.2013), dev'essere condannata al pagamento del minor importo Parte_1 di € 2.810,23, pari all'importo di cui alla fattura azionata (€ 5.310,23 detratto il corrispettivo pari a
€ 2.500 corrispondente alla voce “fine rasatura e tinteggiatura” nel contratto di appalto, oltre gli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c. dalla costituzione in mora (27.11.2021) al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nella misura dovuta, previa compensazione della metà, in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, e in considerazione dell'istruttoria documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 19091-2021 (n. 62865-2021 R.G.) emesso dal Tribunale di Roma il
3.11.2021 e condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Parte_2
2.810,23, oltre interessi di mora al saggio legale 27.11.2021 al saldo, nonché a rifondere alla stessa società le spese processuali che, previa compensazione della metà, per quanto dovuto liquida in €
2.565,00 (365 anticipazioni, 460 fase di studio, 390 fase introduttiva, 500 fase di trattazione e istruttoria, 850 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 4.1.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano