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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/12/2024, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1371/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. COLLURA PIERLUIGI, con elezione di domicilio in Parma, via Mistrali, n. 2, presso e nello studio dell'avv. COLLURA PIERLUIGI;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) nata in [...] il [...] con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. SANTELLA LORENZA, con elezione di domicilio in VIA RENZO DEL CHICCA 1/A
PARMA, presso e nello studio dell'avv. SANTELLA LORENZA;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Come da note congiuntamente rassegnate in data 18.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.5.2024 ha adito il Tribunale di Parma deducendo che: in Parte_2 data 24.8.2018 aveva contratto matrimonio con dall'unione erano nate in data CP_1 Per_1
3.2.2019, e il 4.8.2022; i coniugi avevano stabilito la residenza familiare in Collecchio, in un Per_2
immobile nel quale vivevano anche i suoi genitori e la sorella;
egli era assunto con contratto a tempo indeterminato come operaio edile, percependo una retribuzione mensile di euro 1.700,00; la moglie svolgeva invece l'attività di cameriera;
nel mese di aprile la sig.ra si era allontanata da casa senza Pt_1
preavviso, portando con sé le minori, che egli non aveva più potuto incontrare, se non una volta alla presenza degli assistenti sociali. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Parma di pronunciare la separazione personale dei coniugi, addebitandola alla moglie, prevedendo altresì
l'affidamento condiviso delle minori, il loro collocamento con tempi paritari presso ciascun genitore, con mantenimento diretto delle figlie da parte del genitore collocatario e suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50%.
Con memoria depositata in data 4.7.2024 si è costituita in giudizio la sig.ra dichiarando di aver Pt_1
raggiunto, nelle more, un accordo con il marito.
Con note del 18.11.2024 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, che hanno chiesto al Collegio di voler recepire.
*** ***
Ritiene il Collegio di potersi pronunciare in senso conforme alle conclusioni rassegnate dalle parti, che prevedono: il mantenimento dell'affidamento condiviso delle minori in capo ad entrambi i genitori;
un calendario che allo stato deve tener conto che la sig.ra non ha ancora reperito una stabile Pt_1
abitazione, cosicché si stabilisce che le minori siano collocate in via prevalente presso il padre, con diritto di vedere la madre ogni weekend dal venerdì alla domenica, nonché un collocamento per tempi paritari presso ciascun genitore quando la madre reperirà una nuova abitazione;
l'obbligo per il sig. di versare alla sig.ra la somma mensile di euro 250,00 per il mantenimento delle figlie, con Pt_1 Pt_1
suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Ed infatti, l'indagine condotta dai Servizi Sociali ha fatto emergere che le bambine sono sinceramente legate ad entrambi i genitori, che rappresentano figure pienamente idonee ad esercitare i doveri discendenti dalla pagina 2 di 3 responsabilità genitoriale. L'accordo raggiunto dalle parti appare quindi adeguato agli interessi delle minori, alla luce del disposto normativo di cui agli artt. 337 bis, 337 ter e 337 quater, c.c. Del pari, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Dall'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti discende la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti e dal PM nella controversia civile n. 1371/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi nato in Parte_1
ALBANIA il 11/03/1990, e nata in [...] il [...], che hanno CP_1
contratto matrimonio in data 24/08/2018 in Albania;
2) accoglie le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti con note del 18.11.2024;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione all'ufficio anagrafe del Comune di Collecchio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione I civile del Tribunale di Parma il 29.11.2024.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1371/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. COLLURA PIERLUIGI, con elezione di domicilio in Parma, via Mistrali, n. 2, presso e nello studio dell'avv. COLLURA PIERLUIGI;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) nata in [...] il [...] con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. SANTELLA LORENZA, con elezione di domicilio in VIA RENZO DEL CHICCA 1/A
PARMA, presso e nello studio dell'avv. SANTELLA LORENZA;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Come da note congiuntamente rassegnate in data 18.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.5.2024 ha adito il Tribunale di Parma deducendo che: in Parte_2 data 24.8.2018 aveva contratto matrimonio con dall'unione erano nate in data CP_1 Per_1
3.2.2019, e il 4.8.2022; i coniugi avevano stabilito la residenza familiare in Collecchio, in un Per_2
immobile nel quale vivevano anche i suoi genitori e la sorella;
egli era assunto con contratto a tempo indeterminato come operaio edile, percependo una retribuzione mensile di euro 1.700,00; la moglie svolgeva invece l'attività di cameriera;
nel mese di aprile la sig.ra si era allontanata da casa senza Pt_1
preavviso, portando con sé le minori, che egli non aveva più potuto incontrare, se non una volta alla presenza degli assistenti sociali. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Parma di pronunciare la separazione personale dei coniugi, addebitandola alla moglie, prevedendo altresì
l'affidamento condiviso delle minori, il loro collocamento con tempi paritari presso ciascun genitore, con mantenimento diretto delle figlie da parte del genitore collocatario e suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50%.
Con memoria depositata in data 4.7.2024 si è costituita in giudizio la sig.ra dichiarando di aver Pt_1
raggiunto, nelle more, un accordo con il marito.
Con note del 18.11.2024 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, che hanno chiesto al Collegio di voler recepire.
*** ***
Ritiene il Collegio di potersi pronunciare in senso conforme alle conclusioni rassegnate dalle parti, che prevedono: il mantenimento dell'affidamento condiviso delle minori in capo ad entrambi i genitori;
un calendario che allo stato deve tener conto che la sig.ra non ha ancora reperito una stabile Pt_1
abitazione, cosicché si stabilisce che le minori siano collocate in via prevalente presso il padre, con diritto di vedere la madre ogni weekend dal venerdì alla domenica, nonché un collocamento per tempi paritari presso ciascun genitore quando la madre reperirà una nuova abitazione;
l'obbligo per il sig. di versare alla sig.ra la somma mensile di euro 250,00 per il mantenimento delle figlie, con Pt_1 Pt_1
suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Ed infatti, l'indagine condotta dai Servizi Sociali ha fatto emergere che le bambine sono sinceramente legate ad entrambi i genitori, che rappresentano figure pienamente idonee ad esercitare i doveri discendenti dalla pagina 2 di 3 responsabilità genitoriale. L'accordo raggiunto dalle parti appare quindi adeguato agli interessi delle minori, alla luce del disposto normativo di cui agli artt. 337 bis, 337 ter e 337 quater, c.c. Del pari, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Dall'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti discende la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti e dal PM nella controversia civile n. 1371/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi nato in Parte_1
ALBANIA il 11/03/1990, e nata in [...] il [...], che hanno CP_1
contratto matrimonio in data 24/08/2018 in Albania;
2) accoglie le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti con note del 18.11.2024;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione all'ufficio anagrafe del Comune di Collecchio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione I civile del Tribunale di Parma il 29.11.2024.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3