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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI ConIGliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai n. 705 e 709/2022 R.G.A.C., riservate in decisione senza termini all'udienza collegiale del 25.3.2025
T R A
), rappresentata e difesa dall'avv. Angela SEPE Parte_1 C.F._1
( ) - ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 Email_1 suo studio, sito in Napoli alla via Domenico Morelli n. 24
APPELLANTE nel proc. 705/2022
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Paola Controparte_1 C.F._3
RINALDI ( - , ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via Domenico Morelli n. 24
1 APPELLANTE nel proc. 709/2022
NONCHE'
(P.Iva: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Curatore p.t., rappresentato e difeso nel proc. n. 705/2022 dall'avv. Piergiuseppe Di Nola
( ), e con questi elett.te dom.to presso il suo studio sito in Napoli alla Via F. C.F._5
Caracciolo n. 13 ovvero all'indirizzo e nel proc. n. 709/2022 dall'avv. Email_3
Federica Sandulli (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, C.F._6 alla via Agostino Depretis, n. 102 - Email_4
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE nel proc. 709/2022
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6544/2021 del 15 luglio 2021 del Tribunale di Napoli, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza del 23.10.2014 il Tribunale di Napoli Nord dichiarava il fallimento della Controparte_2
a socio unico.
[...]
Alla data della dichiarazione di fallimento liquidatore della società - costituita il 7.2.1997 ed in liquidazione dal 12.12.2012 - era , ed il capitale sociale era interamente detenuto dallo stesso Controparte_1 P_
, socio unico dal 2004.
[...]
Con atto di citazione notificato in data 27-28.03.2017 il adiva il Tribunale di Napoli al fine di CP_2 sentir accertare e dichiarare la simulazione relativa soggettiva dell'atto di compravendita stipulato in data 22 dicembre 2011, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile con annesso terreno sito in
Napoli alla Via Manzoni 150, stipulato tra (alienante) e (acquirente), moglie di Persona_1 Parte_1
. Controparte_1
Il chiedeva di accertare e dichiarare che, con il citato atto, le parti avevano inteso trasferire la CP_2 proprietà dei beni ivi indicati in favore del , con conseguente apprensione degli immobili oggetto di P_ compravendita nel patrimonio di quest'ultimo, ed intestazione fittizia alla , per evitare che lo stesso Pt_1 fosse successivamente aggredito dai creditori di . Quest'ultimo, invero, in quanto liquidatore Controparte_1
e socio unico della società avrebbe compiuto atti idonei a ledere la garanzia patrimoniale dei Controparte_2 creditori della società, e tale responsabilità aveva costituito oggetto di separata iniziativa giudiziale del
. CP_2
2 Conseguentemente, in virtù della acclarata simulazione soggettiva dell'atto di compravendita, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale costituito con atto notarile del
29.03.2012, ivi compresa la nullità della riserva di proprietà degli immobili di Via Manzoni in capo a
[...]
. Pt_1
In ogni caso, revocare e dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., il fondo patrimoniale costituito dai coniugi e conseguentemente dichiarare priva di effetti la riserva di proprietà degli immobili. P_ Pt_1
Si costituivano i convenuti e , resistendo alla domanda e chiedendone il Controparte_1 Parte_1 rigetto.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva la domanda di simulazione e dichiarava l'inefficacia dell'atto di compravendita concluso tra e ritenendo reale acquirente dell'immobile il marito della , Parte_1 Persona_1 Pt_1
. Controparte_1
Accoglieva la domanda revocatoria e dichiarava inefficace, nei confronti del , l'atto di CP_2 costituzione del fondo patrimoniale, stipulato da e , avente ad oggetto gli Parte_1 Controparte_1 immobili compravenduti.
Condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, attesa l'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato, e disponeva trasmettersi la sentenza alla conservatoria dei CP_2 registri immobiliari competente per gli adempimenti di legge.
In sintesi, riteneva il primo giudice che sussistessero diversi indici sintomatici del carattere simulatorio dell'operazione negoziale, dai quali desumere la volontà delle parti di considerare quale Parte_1 mera interposta e non come contraente effettivo, segnatamente con riferimento alle trattative, al pagamento della caparra, del saldo del prezzo e della provvigione all'agenzia, tutti riconducibili ad . Controparte_1
Per effetto della accertata natura simulatoria dell'atto di compravendita, i beni immobili di cui si discute avrebbero dovuto essere considerati di proprietà di . Controparte_1
Il Tribunale riteneva, altresì, fondata la domanda volta ad ottenere la revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale avente ad oggetto gli immobili compravenduti, assumendo la sussistenza di tutti i presupposti per la revoca. Segnatamente, il credito sperato della curatela, antecedente all'atto, integrato dall'azione di responsabilità intrapresa contro il per la mala gestio;
la negativa incidenza della P_ costituzione del fondo patrimoniale sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore;
la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, avuto riguardo alla gratuità dell'atto.
3 Con citazione del 15.2.2022 ha proposto tempestivo appello avverso l'indicata pronuncia, Parte_1 chiedendone la riforma nel senso del rigetto delle domande formulate dal . CP_2
Anche ha impugnato la sentenza con separato atto del 21.2.2022. Controparte_1
Il si è costituto in entrambi i giudizi con comparse (nel proc. 705/2022) del 20.6.2022 (per CP_2
l'udienza del 16.6.2022, differita di ufficio al 21.6.2022) e (nel proc. 709/2022) del 26.5.2022 (per l'udienza del 16.6.2022, differita di ufficio al 17.6.2022).
In quello n. 709/2022 il ha proposto appello incidentale avverso una pronuncia diversa da quella CP_2 oggetto del gravame principale (la n. 6704/2021 del 19.07.2021, frattanto resa dal Tribunale di Napoli,
Sezione Specializzata in materia di Impresa, a definizione del giudizio di responsabilità intrapreso dalla
Curatela nei confronti di e dei componenti del collegio sindacale). Controparte_1
Riuniti i giudizi, riservata la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., rimessa sul ruolo con ordinanza del 12.4.2024, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata nuovamente riservata in decisione all'udienza del 25.3.2025, con rinuncia delle parti alla concessione di ulteriori termini per il deposito di ulteriori scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli proposti da e Parte_1 Controparte_1
I gravame, sostanzialmente sovrapponibili e, pertanto, esaminabili congiuntamente, sono ammissibili in quanto rispettosi del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito, essi sono infondati e devono essere rigettati.
Col primo motivo si lamenta violazione nell'applicazione degli artt. 1417 (Prova della simulazione) e
2729 (Presunzioni semplici) cod. civ..
4 Si assume che il giudice ha errato nel ritenere provato l'accordo simulatorio tra e Controparte_1
, cioè, l'intesa delle parti sulla divergenza tra il negozio apparente e il loro effettivo Parte_1 rapporto, ed ha errato nella valutazione della prova per presunzioni.
Non sarebbe stata fornita alcuna prova in ordine alla volontà dei coniugi di dare luogo ad una vendita per la quale l'acquirente fosse il e non la . P_ Pt_1
Tutte le presunzioni valorizzate dal Tribunale per fondare il proprio ragionamento sarebbero ricavabili da un unico documento, il decreto penale di sequestro del 3 gennaio 2017.
La sottoscrizione del preliminare di vendita da parte del , il pagamento della caparra P_ confirmatoria, il pagamento del residuo importo del prezzo degli immobili da parte della con la Pt_1 provvista del , il pagamento della provvigione dell'agenzia immobiliare da parte del , non P_ P_ sarebbero state provate con la produzione dei relativi documenti, ma con il semplice rinvio a quanto riportato nel decreto penale di sequestro.
Il Tribunale non avrebbe valorizzato la circostanza, emergente dal contratto preliminare, che ivi era prevista la possibilità per il , quale promittente acquirente, di stipulare il contratto definitivo per P_ sé o per altra persona fisica da nominare, come peraltro sempre previsto, per prassi.
Il giudice di primo grado avrebbe errato, inoltre, nel ritenere che ulteriori indici sintomatici dell'accordo tra i coniugi fossero la circostanza che il pagamento, da parte della IG.ra del residuo Parte_1 importo dovuto per gli immobili, sarebbe avvenuto con provvista del IG. , e che Controparte_1 quest'ultimo avesse pagato la provvigione all'agenzia immobiliare.
Anche la predetta circostanza sarebbe stata, però, desunta esclusivamente da quanto riportato nel decreto penale di sequestro.
In ogni caso, le somme corrisposte alla parte venditrice quale residuo del prezzo di vendita sarebbero state versate da conti cointestati dei due coniugi o dal conto corrente della . Pt_1
Né l'eventuale pagamento del prezzo degli immobili, da parte della IG.ra , con provvista del IG. Pt_1
, sarebbe idoneo a provare alcun intento fraudolento dei coniugi. P_
Anche laddove il pagamento dell'immobile fosse avvenuto con provvista del IG. , difatti, ciò P_ non proverebbe affatto che le parti volessero, in realtà, rendere quest'ultimo l'effettivo proprietario degli immobili.
5 La IG.ra ed il IG. erano sposati ed avevano una figlia, e l'immobile di Via Manzoni Pt_1 P_ oggetto della compravendita costituiva l'abitazione familiare della IG.ra e della figlia. Pt_1
L'intento dei coniugi era, dunque, quello di acquistare l'immobile che sarebbe stato adibito ad abitazione familiare.
Sotto altro profilo, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della consistenza patrimoniale e finanziaria della , allegata da quest'ultima agli atti del primo grado, con documentazione che Pt_1 proverebbe che ella era titolare di un rapporto di lavoro dipendente e di rapporti finanziari cointestati con suo padre, e che ella aveva alienato un immobile nel 2010.
In definitiva, gli effetti realizzati dalla vendita rispondevano alla sincera volontà delle parti, confermata anche dal regolamento del fondo consortile costituito dai coniugi, ove era espressamente prevista la riserva di proprietà di tali beni in capo alla . Pt_1
Le doglianze non sono fondate.
A norma dell'art. 2729 c.c., comma 1, il giudice è tenuto ad ammettere soltanto presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che non deve essere vago, ma al contrario ben determinato nella realtà storica, quello della "gravità" attiene al grado di probabilità del fatto ignoto indotto dal fatto noto, mentre quello della "concordanza", rilevante nel solo caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da più indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Cass. n.
22625/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 23737/2020, Cass. n. 2482/2019).
Per consolidato indirizzo della Suprema Corte, il procedimento logico da seguire ai fini dell'ammissione della prova presuntiva si articola in due distinti momenti valutativi: il primo consiste nell'analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti;
il secondo si risolve nel complessivo apprezzamento degli indizi così isolati, onde verificare se questi siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi (cfr. Cass. n. 22625/2022, Cass. n.
9054/2022, Cass. n. 24950/2020, Cass. n. 11267/2020, Cass. n. 3643/2019).
Si suole, inoltre, affermare che per la configurabilità di una presunzione giuridicamente valida non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità basato sull'id quod plerumque accidit,
6 essendo la deduzione logica una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (cfr. Cass. n. 22824/2022, Cass. n. 24643/2021, Cass. n.
22366/2021, Cass. n. 14762/2019, Cass. n. 22909/2012).
Così impostata la questione in termini di diritto, deve rilevarsi che il Tribunale ha operato una puntuale e corretta disamina degli elementi di prova indiziaria disponibili, sia sul piano analitico, con riferimento alla pregnanza dei singoli fatti noti, sia su quello della sintesi globale della loro complessiva concordanza.
Invero, il primo giudice ha indicato gli indizi da cui è stata dedotta la prova presuntiva dell'accordo simulatorio concluso fra i coniugi, come sopra richiamati.
Gli appellanti non smentiscono la circostanza, emergente in atti, che gli immobili sono stati acquistati con provviste del , direttamente impiegate ovvero trasferite sui conti cointestati alla moglie. P_
Tanto basta, a parere della Corte, a ritenere il carattere simulato dell'operazione, avuto riguardo alla circostanza che, in quel momento, il era sub iudice per condotte di mala gestio nell'ambito del P_ procedimento civile introdotto dalla Curatela ed esitato nella sua condanna al pagamento, in favore del
, della somma di euro182.578,06 a titolo di risarcimento danni (cfr. Sentenza n. 6704 – all. C CP_2 della produzione del ). CP_2
Se a ciò si aggiunge che trattative, rapporti con la parte venditrice e con l'agenzia immobiliare e pagamento delle relative competenze sono stati effettuati dal personalmente, ne deriva che, P_ correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'acquisto fosse, nella sostanza, a costui riconducibile, con finalità di sottrazione delle sue disponibilità finanziarie alla garanzia della pretesa risarcitoria in corso di accertamento a suo carico.
Le ragioni di opportunità che hanno determinato le parti a simulare l'effetto traslativo in capo alla moglie del vanno evidentemente ricercate nella consapevolezza dei coniugi circa l'ingente P_ esposizione debitoria verso i creditori del . P_
Lo scopo del di sfuggire all'aggressione esecutiva dei creditori della società fallita era P_ evidentemente noto alla moglie, tant'è che alla compravendita simulata, in breve tempo, i coniugi hanno fatto seguire il conferimento degli immobili acquistati in fondo patrimoniale, sì da rendere più ostica anche un'eventuale domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., proteggendo le unità immobiliari con il vincolo della destinazione che discende dal negozio familiare.
7 Il giudizio di fatto espresso dal Tribunale è sorretto da adeguata motivazione e non merita censura in parte qua.
Col secondo motivo di gravame gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto provata la partecipazione al preteso accordo simulatorio dell'alienante IG.ra
[...]
. Per_1
Assumono, in senso contrario, che la circostanza valorizzata dal Tribunale, ovvero lo svolgimento della trattativa tra il IG. e la IG.ra , non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della prova P_ Per_1 dell'adesione di quest'ultima ad un accordo simulatorio.
Anche tale motivo è infondato.
La compartecipazione della venditrice, IG.ra , all'accordo dissimulato, o comunque la sua Persona_1 consapevolezza circa la reale volontà dei contraenti di alienare l'immobile in favore di , Controparte_1 si desume dalla considerazione che, sin dalla sottoscrizione del preliminare, il ha gestito in P_ prima persona i termini dell'acquisto con la venditrice, versando la caparra di € 150.000,00, e, successivamente, lo stesso ha posto fine all'operazione commerciale, liquidando il compenso P_ dell'agenzia immobiliare intermediaria.
La sentenza non merita censura in parte qua.
Con il terzo motivo gli appellanti deducono l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale, contestando l'esistenza dei presupposti per l'esperimento della tutela revocatoria, sia sotto il profilo della ragione di credito che avrebbe legittimato il LI ad agire ai sensi dell'art. 2901 c.c. sia sotto l'aspetto della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ed alla moglie. P_
Deducono la mancanza di prova del fatto che la fosse a conoscenza della situazione debitoria Pt_1 del marito, non avendo mai svolto alcun ruolo in seno alle società amministrate dal , né avendo P_ mai avuto alcuna contezza di pretese condizioni di crisi.
Anche tali doglianze sono infondate.
E' corretta la decisione del Tribunale di ritenere sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi della proposta azione revocatoria.
La premessa concettuale è che l'art. 2901 c.c. dispone che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni, nel concorso dei requisiti previsti.
8 In tema di azione revocatoria di un atto a titolo gratuito, come è nel caso in esame, a tenore dall'art. 2901 c.c., comma 1, n. 2, rilevano esclusivamente l'eventus damni e la scientia damni.
Secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati anche dal giudice di prime cure, il presupposto oggettivo (c.d. eventus damni) dell'azione pauliana ricorre, infatti, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (si vedano Cass. civ., ord. 27.2.2024 n. 5113; Cass. civ., ord. 17.5.2022 n. 15866; Cass. civ., ord. 24.6.2021 n. 18193, Cass. civ., ord. 18.6.2019 n. 16221).
Ad intregrare l'eventus damni è dunque sufficiente una variazione patrimoniale idonea a comportare una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito o a comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. civ. ord. 19.7.2018 n. 19207, Cass. civ., sentenza 4.7.2006 n. 15265; Cass. civile, sentenza 29.10.1999 n. 12144).
Non occorre, pertanto, alcuna valutazione sul danno, essendo sufficiente la dimostrazione, da parte del creditore istante, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale sterilità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, assolutamente univoche, senz'altro ricorrono, nel caso in analisi, i requisiti dell'art. 2901 c.c..
A riguardo vale evidenziare come, dal decreto di sequestro penale preventivo sopra richiamato e dalla sentenza resa dal Tribunale delle Imprese, emerge che il ha depauperato le società di cui era P_ titolare ed i cui utili componevano in via esclusiva la sua fonte di reddito, liberandosi, al contempo, dei proventi indebitamente distratti versandoli per l'acquisto dei beni di Via Manzoni, che ha posto al riparo da ogni aggressione intestandoli alla moglie e conferendoli nel fondo patrimoniale.
All'esito di tale operazione egli è risultato privo di patrimonio e di ogni altro reddito utile a poter garantire la soddisfazione dei propri creditori, sia pure solo eventuale ed all'esito della formazione di un titolo giudiziale.
9 La pronuncia gravata è coerente con l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in termini di pregiudizio, rileva anche il semplice pericolo di danno. Ciò perché al creditore non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento dell'azione.
Da ultimo, deve ribadirsi, che è onere del debitore, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
prova che nel caso di specie, per tutte le ragioni sovra esposte, non è stata fornita.
Riguardo alla contestata esistenza del presupposto dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, “in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (come la donazione), la scientia damni (richiesta dall'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1) si risolve nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto” (Cass. civ., sentenza 7.12.2023 n. 34256).
Sotto il profilo della collocazione cronologica, l'atto di costituzione del fondo, datato 29.03.2012, va senz'altro considerato successivo alla nascita del credito. Dunque, nel caso in esame, il Tribunale, uniformandosi ai principi di diritto, ha correttamente ritenuto la sussistenza del presupposto soggettivo, evidenziando che l'atto di disposizione è stato stipulato successivamente all'insorgenza del credito risarcitorio separatamente azionato, risalente al 18.10.2010 o al più al 23.12.2010.
In definitiva, gli appellanti non hanno adeguatamente dimostrato che il debitore fosse proprietario di altri cespiti di valore e disponibilità tali da assicurare, anche a seguito dell'atto di disposizione, la garanzia patrimoniale del creditore.
Per le ragioni esposte la pronuncia non merita censura.
Infondata è, infine, la doglianza inerente il governo delle spese di lite, di cui si chiese la riforma in ragione della “palese infondatezza della sentenza”, che, per tutto quanto sopra argomentato non sussiste.
Conclusivamente, gli appelli di e devono essere rigettati. Parte_1 Controparte_1
L'appello incidentale del nel proc. n. 709/2022 CP_2
Come già anticipato in premessa, l'appello incidentale proposto dal nel procedimento CP_2 introdotto dal gravame proposto da ha ad oggetto una pronuncia diversa da quella Controparte_1
10 attinta dall'appello principale;
segnatamente, la sentenza emessa dal Tribunale delle Imprese sulla domanda proposta dal con citazione del 18.12.2015 per l'accertamento della mala gestio del CP_2
con la complicità dei sindaci. P_
Da tanto discende l'inammissibilità del proposto appello incidentale.
Le spese di lite
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali del grado tra tutte le parti in lite.
L'ammissione del al gratuito patrocinio risulta in atti revocata. CP_2
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta gli appelli proposti da e;
Parte_1 Controparte_1
- Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal Controparte_3
;
[...]
- Compensa le spese di lite del grado tra tutte le parti;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di ciascuna parte appellante principale e incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.
Così deciso in Napoli, il 3.4.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI ConIGliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai n. 705 e 709/2022 R.G.A.C., riservate in decisione senza termini all'udienza collegiale del 25.3.2025
T R A
), rappresentata e difesa dall'avv. Angela SEPE Parte_1 C.F._1
( ) - ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 Email_1 suo studio, sito in Napoli alla via Domenico Morelli n. 24
APPELLANTE nel proc. 705/2022
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Paola Controparte_1 C.F._3
RINALDI ( - , ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via Domenico Morelli n. 24
1 APPELLANTE nel proc. 709/2022
NONCHE'
(P.Iva: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Curatore p.t., rappresentato e difeso nel proc. n. 705/2022 dall'avv. Piergiuseppe Di Nola
( ), e con questi elett.te dom.to presso il suo studio sito in Napoli alla Via F. C.F._5
Caracciolo n. 13 ovvero all'indirizzo e nel proc. n. 709/2022 dall'avv. Email_3
Federica Sandulli (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, C.F._6 alla via Agostino Depretis, n. 102 - Email_4
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE nel proc. 709/2022
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6544/2021 del 15 luglio 2021 del Tribunale di Napoli, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza del 23.10.2014 il Tribunale di Napoli Nord dichiarava il fallimento della Controparte_2
a socio unico.
[...]
Alla data della dichiarazione di fallimento liquidatore della società - costituita il 7.2.1997 ed in liquidazione dal 12.12.2012 - era , ed il capitale sociale era interamente detenuto dallo stesso Controparte_1 P_
, socio unico dal 2004.
[...]
Con atto di citazione notificato in data 27-28.03.2017 il adiva il Tribunale di Napoli al fine di CP_2 sentir accertare e dichiarare la simulazione relativa soggettiva dell'atto di compravendita stipulato in data 22 dicembre 2011, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile con annesso terreno sito in
Napoli alla Via Manzoni 150, stipulato tra (alienante) e (acquirente), moglie di Persona_1 Parte_1
. Controparte_1
Il chiedeva di accertare e dichiarare che, con il citato atto, le parti avevano inteso trasferire la CP_2 proprietà dei beni ivi indicati in favore del , con conseguente apprensione degli immobili oggetto di P_ compravendita nel patrimonio di quest'ultimo, ed intestazione fittizia alla , per evitare che lo stesso Pt_1 fosse successivamente aggredito dai creditori di . Quest'ultimo, invero, in quanto liquidatore Controparte_1
e socio unico della società avrebbe compiuto atti idonei a ledere la garanzia patrimoniale dei Controparte_2 creditori della società, e tale responsabilità aveva costituito oggetto di separata iniziativa giudiziale del
. CP_2
2 Conseguentemente, in virtù della acclarata simulazione soggettiva dell'atto di compravendita, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale costituito con atto notarile del
29.03.2012, ivi compresa la nullità della riserva di proprietà degli immobili di Via Manzoni in capo a
[...]
. Pt_1
In ogni caso, revocare e dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., il fondo patrimoniale costituito dai coniugi e conseguentemente dichiarare priva di effetti la riserva di proprietà degli immobili. P_ Pt_1
Si costituivano i convenuti e , resistendo alla domanda e chiedendone il Controparte_1 Parte_1 rigetto.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva la domanda di simulazione e dichiarava l'inefficacia dell'atto di compravendita concluso tra e ritenendo reale acquirente dell'immobile il marito della , Parte_1 Persona_1 Pt_1
. Controparte_1
Accoglieva la domanda revocatoria e dichiarava inefficace, nei confronti del , l'atto di CP_2 costituzione del fondo patrimoniale, stipulato da e , avente ad oggetto gli Parte_1 Controparte_1 immobili compravenduti.
Condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, attesa l'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato, e disponeva trasmettersi la sentenza alla conservatoria dei CP_2 registri immobiliari competente per gli adempimenti di legge.
In sintesi, riteneva il primo giudice che sussistessero diversi indici sintomatici del carattere simulatorio dell'operazione negoziale, dai quali desumere la volontà delle parti di considerare quale Parte_1 mera interposta e non come contraente effettivo, segnatamente con riferimento alle trattative, al pagamento della caparra, del saldo del prezzo e della provvigione all'agenzia, tutti riconducibili ad . Controparte_1
Per effetto della accertata natura simulatoria dell'atto di compravendita, i beni immobili di cui si discute avrebbero dovuto essere considerati di proprietà di . Controparte_1
Il Tribunale riteneva, altresì, fondata la domanda volta ad ottenere la revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale avente ad oggetto gli immobili compravenduti, assumendo la sussistenza di tutti i presupposti per la revoca. Segnatamente, il credito sperato della curatela, antecedente all'atto, integrato dall'azione di responsabilità intrapresa contro il per la mala gestio;
la negativa incidenza della P_ costituzione del fondo patrimoniale sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore;
la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, avuto riguardo alla gratuità dell'atto.
3 Con citazione del 15.2.2022 ha proposto tempestivo appello avverso l'indicata pronuncia, Parte_1 chiedendone la riforma nel senso del rigetto delle domande formulate dal . CP_2
Anche ha impugnato la sentenza con separato atto del 21.2.2022. Controparte_1
Il si è costituto in entrambi i giudizi con comparse (nel proc. 705/2022) del 20.6.2022 (per CP_2
l'udienza del 16.6.2022, differita di ufficio al 21.6.2022) e (nel proc. 709/2022) del 26.5.2022 (per l'udienza del 16.6.2022, differita di ufficio al 17.6.2022).
In quello n. 709/2022 il ha proposto appello incidentale avverso una pronuncia diversa da quella CP_2 oggetto del gravame principale (la n. 6704/2021 del 19.07.2021, frattanto resa dal Tribunale di Napoli,
Sezione Specializzata in materia di Impresa, a definizione del giudizio di responsabilità intrapreso dalla
Curatela nei confronti di e dei componenti del collegio sindacale). Controparte_1
Riuniti i giudizi, riservata la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., rimessa sul ruolo con ordinanza del 12.4.2024, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata nuovamente riservata in decisione all'udienza del 25.3.2025, con rinuncia delle parti alla concessione di ulteriori termini per il deposito di ulteriori scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli proposti da e Parte_1 Controparte_1
I gravame, sostanzialmente sovrapponibili e, pertanto, esaminabili congiuntamente, sono ammissibili in quanto rispettosi del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito, essi sono infondati e devono essere rigettati.
Col primo motivo si lamenta violazione nell'applicazione degli artt. 1417 (Prova della simulazione) e
2729 (Presunzioni semplici) cod. civ..
4 Si assume che il giudice ha errato nel ritenere provato l'accordo simulatorio tra e Controparte_1
, cioè, l'intesa delle parti sulla divergenza tra il negozio apparente e il loro effettivo Parte_1 rapporto, ed ha errato nella valutazione della prova per presunzioni.
Non sarebbe stata fornita alcuna prova in ordine alla volontà dei coniugi di dare luogo ad una vendita per la quale l'acquirente fosse il e non la . P_ Pt_1
Tutte le presunzioni valorizzate dal Tribunale per fondare il proprio ragionamento sarebbero ricavabili da un unico documento, il decreto penale di sequestro del 3 gennaio 2017.
La sottoscrizione del preliminare di vendita da parte del , il pagamento della caparra P_ confirmatoria, il pagamento del residuo importo del prezzo degli immobili da parte della con la Pt_1 provvista del , il pagamento della provvigione dell'agenzia immobiliare da parte del , non P_ P_ sarebbero state provate con la produzione dei relativi documenti, ma con il semplice rinvio a quanto riportato nel decreto penale di sequestro.
Il Tribunale non avrebbe valorizzato la circostanza, emergente dal contratto preliminare, che ivi era prevista la possibilità per il , quale promittente acquirente, di stipulare il contratto definitivo per P_ sé o per altra persona fisica da nominare, come peraltro sempre previsto, per prassi.
Il giudice di primo grado avrebbe errato, inoltre, nel ritenere che ulteriori indici sintomatici dell'accordo tra i coniugi fossero la circostanza che il pagamento, da parte della IG.ra del residuo Parte_1 importo dovuto per gli immobili, sarebbe avvenuto con provvista del IG. , e che Controparte_1 quest'ultimo avesse pagato la provvigione all'agenzia immobiliare.
Anche la predetta circostanza sarebbe stata, però, desunta esclusivamente da quanto riportato nel decreto penale di sequestro.
In ogni caso, le somme corrisposte alla parte venditrice quale residuo del prezzo di vendita sarebbero state versate da conti cointestati dei due coniugi o dal conto corrente della . Pt_1
Né l'eventuale pagamento del prezzo degli immobili, da parte della IG.ra , con provvista del IG. Pt_1
, sarebbe idoneo a provare alcun intento fraudolento dei coniugi. P_
Anche laddove il pagamento dell'immobile fosse avvenuto con provvista del IG. , difatti, ciò P_ non proverebbe affatto che le parti volessero, in realtà, rendere quest'ultimo l'effettivo proprietario degli immobili.
5 La IG.ra ed il IG. erano sposati ed avevano una figlia, e l'immobile di Via Manzoni Pt_1 P_ oggetto della compravendita costituiva l'abitazione familiare della IG.ra e della figlia. Pt_1
L'intento dei coniugi era, dunque, quello di acquistare l'immobile che sarebbe stato adibito ad abitazione familiare.
Sotto altro profilo, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della consistenza patrimoniale e finanziaria della , allegata da quest'ultima agli atti del primo grado, con documentazione che Pt_1 proverebbe che ella era titolare di un rapporto di lavoro dipendente e di rapporti finanziari cointestati con suo padre, e che ella aveva alienato un immobile nel 2010.
In definitiva, gli effetti realizzati dalla vendita rispondevano alla sincera volontà delle parti, confermata anche dal regolamento del fondo consortile costituito dai coniugi, ove era espressamente prevista la riserva di proprietà di tali beni in capo alla . Pt_1
Le doglianze non sono fondate.
A norma dell'art. 2729 c.c., comma 1, il giudice è tenuto ad ammettere soltanto presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che non deve essere vago, ma al contrario ben determinato nella realtà storica, quello della "gravità" attiene al grado di probabilità del fatto ignoto indotto dal fatto noto, mentre quello della "concordanza", rilevante nel solo caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da più indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Cass. n.
22625/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 23737/2020, Cass. n. 2482/2019).
Per consolidato indirizzo della Suprema Corte, il procedimento logico da seguire ai fini dell'ammissione della prova presuntiva si articola in due distinti momenti valutativi: il primo consiste nell'analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti;
il secondo si risolve nel complessivo apprezzamento degli indizi così isolati, onde verificare se questi siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi (cfr. Cass. n. 22625/2022, Cass. n.
9054/2022, Cass. n. 24950/2020, Cass. n. 11267/2020, Cass. n. 3643/2019).
Si suole, inoltre, affermare che per la configurabilità di una presunzione giuridicamente valida non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità basato sull'id quod plerumque accidit,
6 essendo la deduzione logica una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (cfr. Cass. n. 22824/2022, Cass. n. 24643/2021, Cass. n.
22366/2021, Cass. n. 14762/2019, Cass. n. 22909/2012).
Così impostata la questione in termini di diritto, deve rilevarsi che il Tribunale ha operato una puntuale e corretta disamina degli elementi di prova indiziaria disponibili, sia sul piano analitico, con riferimento alla pregnanza dei singoli fatti noti, sia su quello della sintesi globale della loro complessiva concordanza.
Invero, il primo giudice ha indicato gli indizi da cui è stata dedotta la prova presuntiva dell'accordo simulatorio concluso fra i coniugi, come sopra richiamati.
Gli appellanti non smentiscono la circostanza, emergente in atti, che gli immobili sono stati acquistati con provviste del , direttamente impiegate ovvero trasferite sui conti cointestati alla moglie. P_
Tanto basta, a parere della Corte, a ritenere il carattere simulato dell'operazione, avuto riguardo alla circostanza che, in quel momento, il era sub iudice per condotte di mala gestio nell'ambito del P_ procedimento civile introdotto dalla Curatela ed esitato nella sua condanna al pagamento, in favore del
, della somma di euro182.578,06 a titolo di risarcimento danni (cfr. Sentenza n. 6704 – all. C CP_2 della produzione del ). CP_2
Se a ciò si aggiunge che trattative, rapporti con la parte venditrice e con l'agenzia immobiliare e pagamento delle relative competenze sono stati effettuati dal personalmente, ne deriva che, P_ correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'acquisto fosse, nella sostanza, a costui riconducibile, con finalità di sottrazione delle sue disponibilità finanziarie alla garanzia della pretesa risarcitoria in corso di accertamento a suo carico.
Le ragioni di opportunità che hanno determinato le parti a simulare l'effetto traslativo in capo alla moglie del vanno evidentemente ricercate nella consapevolezza dei coniugi circa l'ingente P_ esposizione debitoria verso i creditori del . P_
Lo scopo del di sfuggire all'aggressione esecutiva dei creditori della società fallita era P_ evidentemente noto alla moglie, tant'è che alla compravendita simulata, in breve tempo, i coniugi hanno fatto seguire il conferimento degli immobili acquistati in fondo patrimoniale, sì da rendere più ostica anche un'eventuale domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., proteggendo le unità immobiliari con il vincolo della destinazione che discende dal negozio familiare.
7 Il giudizio di fatto espresso dal Tribunale è sorretto da adeguata motivazione e non merita censura in parte qua.
Col secondo motivo di gravame gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto provata la partecipazione al preteso accordo simulatorio dell'alienante IG.ra
[...]
. Per_1
Assumono, in senso contrario, che la circostanza valorizzata dal Tribunale, ovvero lo svolgimento della trattativa tra il IG. e la IG.ra , non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della prova P_ Per_1 dell'adesione di quest'ultima ad un accordo simulatorio.
Anche tale motivo è infondato.
La compartecipazione della venditrice, IG.ra , all'accordo dissimulato, o comunque la sua Persona_1 consapevolezza circa la reale volontà dei contraenti di alienare l'immobile in favore di , Controparte_1 si desume dalla considerazione che, sin dalla sottoscrizione del preliminare, il ha gestito in P_ prima persona i termini dell'acquisto con la venditrice, versando la caparra di € 150.000,00, e, successivamente, lo stesso ha posto fine all'operazione commerciale, liquidando il compenso P_ dell'agenzia immobiliare intermediaria.
La sentenza non merita censura in parte qua.
Con il terzo motivo gli appellanti deducono l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale, contestando l'esistenza dei presupposti per l'esperimento della tutela revocatoria, sia sotto il profilo della ragione di credito che avrebbe legittimato il LI ad agire ai sensi dell'art. 2901 c.c. sia sotto l'aspetto della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ed alla moglie. P_
Deducono la mancanza di prova del fatto che la fosse a conoscenza della situazione debitoria Pt_1 del marito, non avendo mai svolto alcun ruolo in seno alle società amministrate dal , né avendo P_ mai avuto alcuna contezza di pretese condizioni di crisi.
Anche tali doglianze sono infondate.
E' corretta la decisione del Tribunale di ritenere sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi della proposta azione revocatoria.
La premessa concettuale è che l'art. 2901 c.c. dispone che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni, nel concorso dei requisiti previsti.
8 In tema di azione revocatoria di un atto a titolo gratuito, come è nel caso in esame, a tenore dall'art. 2901 c.c., comma 1, n. 2, rilevano esclusivamente l'eventus damni e la scientia damni.
Secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati anche dal giudice di prime cure, il presupposto oggettivo (c.d. eventus damni) dell'azione pauliana ricorre, infatti, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (si vedano Cass. civ., ord. 27.2.2024 n. 5113; Cass. civ., ord. 17.5.2022 n. 15866; Cass. civ., ord. 24.6.2021 n. 18193, Cass. civ., ord. 18.6.2019 n. 16221).
Ad intregrare l'eventus damni è dunque sufficiente una variazione patrimoniale idonea a comportare una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito o a comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. civ. ord. 19.7.2018 n. 19207, Cass. civ., sentenza 4.7.2006 n. 15265; Cass. civile, sentenza 29.10.1999 n. 12144).
Non occorre, pertanto, alcuna valutazione sul danno, essendo sufficiente la dimostrazione, da parte del creditore istante, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale sterilità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, assolutamente univoche, senz'altro ricorrono, nel caso in analisi, i requisiti dell'art. 2901 c.c..
A riguardo vale evidenziare come, dal decreto di sequestro penale preventivo sopra richiamato e dalla sentenza resa dal Tribunale delle Imprese, emerge che il ha depauperato le società di cui era P_ titolare ed i cui utili componevano in via esclusiva la sua fonte di reddito, liberandosi, al contempo, dei proventi indebitamente distratti versandoli per l'acquisto dei beni di Via Manzoni, che ha posto al riparo da ogni aggressione intestandoli alla moglie e conferendoli nel fondo patrimoniale.
All'esito di tale operazione egli è risultato privo di patrimonio e di ogni altro reddito utile a poter garantire la soddisfazione dei propri creditori, sia pure solo eventuale ed all'esito della formazione di un titolo giudiziale.
9 La pronuncia gravata è coerente con l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in termini di pregiudizio, rileva anche il semplice pericolo di danno. Ciò perché al creditore non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento dell'azione.
Da ultimo, deve ribadirsi, che è onere del debitore, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
prova che nel caso di specie, per tutte le ragioni sovra esposte, non è stata fornita.
Riguardo alla contestata esistenza del presupposto dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, “in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (come la donazione), la scientia damni (richiesta dall'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1) si risolve nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto” (Cass. civ., sentenza 7.12.2023 n. 34256).
Sotto il profilo della collocazione cronologica, l'atto di costituzione del fondo, datato 29.03.2012, va senz'altro considerato successivo alla nascita del credito. Dunque, nel caso in esame, il Tribunale, uniformandosi ai principi di diritto, ha correttamente ritenuto la sussistenza del presupposto soggettivo, evidenziando che l'atto di disposizione è stato stipulato successivamente all'insorgenza del credito risarcitorio separatamente azionato, risalente al 18.10.2010 o al più al 23.12.2010.
In definitiva, gli appellanti non hanno adeguatamente dimostrato che il debitore fosse proprietario di altri cespiti di valore e disponibilità tali da assicurare, anche a seguito dell'atto di disposizione, la garanzia patrimoniale del creditore.
Per le ragioni esposte la pronuncia non merita censura.
Infondata è, infine, la doglianza inerente il governo delle spese di lite, di cui si chiese la riforma in ragione della “palese infondatezza della sentenza”, che, per tutto quanto sopra argomentato non sussiste.
Conclusivamente, gli appelli di e devono essere rigettati. Parte_1 Controparte_1
L'appello incidentale del nel proc. n. 709/2022 CP_2
Come già anticipato in premessa, l'appello incidentale proposto dal nel procedimento CP_2 introdotto dal gravame proposto da ha ad oggetto una pronuncia diversa da quella Controparte_1
10 attinta dall'appello principale;
segnatamente, la sentenza emessa dal Tribunale delle Imprese sulla domanda proposta dal con citazione del 18.12.2015 per l'accertamento della mala gestio del CP_2
con la complicità dei sindaci. P_
Da tanto discende l'inammissibilità del proposto appello incidentale.
Le spese di lite
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali del grado tra tutte le parti in lite.
L'ammissione del al gratuito patrocinio risulta in atti revocata. CP_2
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta gli appelli proposti da e;
Parte_1 Controparte_1
- Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal Controparte_3
;
[...]
- Compensa le spese di lite del grado tra tutte le parti;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di ciascuna parte appellante principale e incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.
Così deciso in Napoli, il 3.4.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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