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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1385/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1385/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOVELLI Parte_1 C.F._1
CINZIA
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 4/10/2024, integrato dal successivo verbale di udienza del 4/12/2024. Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione nata in [...] il [...], e , nato in Parte_1 Controparte_1
ALBANIA il 17/08/1988, contraevano matrimonio civile in Albania in data 26/07/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, anno 2020, n. 81, parte II, Serie C.
Dall'unione dei coniugi, in data 25/03/2017, nasceva il figlio . Persona_1
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva, previa pronuncia dei provvedimenti indifferibili ex art.
Per_ 473bis.15 c.p.c., la separazione personale, oltre a disporsi l'affidamento in via condivisa di , con diritto di visita del padre secondo le condizioni di cui al ricorso. Quanto alle questioni economiche, chiedeva porsi in capo al resistente il versamento della somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al versamento del 70% delle spese straordinarie, nonché il pagamento integrale delle rate di mutuo, delle utenze e degli oneri relativi alla casa coniugale. Per ultimo, chiedeva altresì di condannare il resistente al pagamento dei beni in comunione de residuo ex art. 178 c.c.. In particolare, la ricorrente deduceva che il resistente si era già allontanato dalla casa familiare e che, a far data dal proprio allontanamento, non provvedeva ai bisogni primari del figlio – pur disponendo di un consistente patrimonio- e interrompeva, dal gennaio 2023, anche il pagamento della propria quota di mutuo gravante sulla casa coniugale, lasciando moglie e figlio in seria difficoltà.
All'udienza del 29/06/2023 il resistente non compariva e il Giudice delegato disponeva la rinnovazione della notifica, perfezionatasi senza il rispetto del termine previsto dall'art. 473-bis.14
c.p.c.; inoltre pronunciava i provvedimenti indifferibili, ponendo a carico del padre il contributo al mantenimento ordinario del figlio minore di Euro 400,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
All'udienza del 13/7/2023, ove il resistente compariva personalmente senza l'assistenza del difensore, il Giudice confermava i provvedimenti indifferibili già assunti. All'udienza del
26/10/2023, la ricorrente, dedotte le proprie difese, chiedeva la pronuncia della separazione con sentenza non definitiva. Il resistente non compariva e il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del e, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di CP_1
conciliazione, confermava i provvedimenti provvisori e urgenti resi all'udienza del 29/06/2023.
Infine, il Giudice dava incarico ai Servizi Sociali del territorio di regolamentare le visite paterne con il minore, incaricava la Polizia Tributaria di accertare l'attuale condizione reddituale e patrimoniale del resistente e tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio per la pronuncia di sentenza di separazione. Con sentenza non definitiva n. 1022/2023, pubblicata il 02/11/2023, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza veniva disposta la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
All'udienza del 10/4/2024, nessuno compariva per il resistente e la causa veniva rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 4/12/2024, da cui far decorrere i termini ex art. 473 bis.28 cpc. A tale udienza la ricorrente, faceva presente il persistente mancato pagamento da parte del resistente del contributo al mantenimento per il figlio, nonché della sua quota parte di rata del mutuo, inoltre rinunciava alla domanda di scioglimento della comunione insistendo, per il resto, nelle conclusioni già rassegnate.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 13/7/2023, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
** ** **
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre dare atto che la separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza n. 1022/2023 pubblicata il 02/11/2023.
Ciò premesso, il thema decidendum rimane circoscritto a tutte le altre questioni accessorie.
Per_ 2. Quanto all'affido del minore, va accolta la domanda della ricorrente di affido condiviso di a entrambi i genitori, in quanto corrispondente all'interesse superiore del figlio e in linea con le previsioni dell'art. 337-ter CC. a garanzia del diritto alla bigenitorialità, con previsione dell'esercizio separato della responsabilità genitoriale da parte di ciascun genitore limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei momenti in cui avrà il figlio con sé, ai sensi dell'art. 337 ter terzo comma CC. Per_ Quanto al collocamento di , il Collegio ritiene che risponda al suo superiore interesse il collocamento prevalente presso la madre, stante la situazione attuale che registra la preponderanza della figura materna nella vita e nella cura del minore.
Alla collocazione prevalente del minore presso la madre consegue l'assegnazione della casa coniugale, sita in Rimini Via Coletti n. 164, a favore di quest'ultima.
Sul punto la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che l'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è disposta nell'esclusivo interesse dei figli e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si manifesta la vita familiare (Cassazione civile sez. I, 11/07/2023, n. 19602).
Nel caso in esame, la assegnazione della casa coniugale alla ricorrente è conforme all'interesse del
Per_ minore , che potrà continuare a vivere nello stesso ambiente domestico nel quale è cresciuto e che allo stato attuale costituisce il centro dei suoi interessi.
3. Passando alla regolamentazione della frequentazione del minore con il padre, il Collegio rileva il mancato riscontro dei Servizi Sociali all'incarico conferito di redigere un calendario degli incontri padre-figlio, e di relazionare entro quattro mesi, al fine di superare le difficoltà riportate dalla ricorrente di concordare le visite con il sig. e di regolamentarle alla luce della nuova CP_1
relazione affettiva instaurata da quest'ultimo con una ragazza minorenne, la cui presenza non sarebbe gradita al figlio.
Il Collegio, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla madre all'ultima udienza del 4/12/2024, in cui ha dato atto di aver raggiunto un accordo con il padre circa il diritto di visita settimanale, nonché tenuto conto del superiore interesse del minore e dell'esigenza di garantirgli e preservargli la continuità del proprio rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare, ritiene di dove recepire l'accordo tra i genitori, prevedendo quanto segue: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica mattina, nonché -la settimana successiva- dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera.
Quanto alla regolamentazione della frequentazione del minore durante le festività annuali e le vacanze estive, il Collegio ritiene opportuno adottare, salvo diversi accordi dei genitori, il seguente schema proposto dalla ricorrente: durante le vacanze di Natale il figlio rimarrà con un genitore dalla fine della scuola fino al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre fino alla ripresa della scuola ad anni alterni;
durante le vacanze Pasquali il figlio rimarrà con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola, ad anni alterni. Il giorno del compleanno del minore verrà trascorso, alternativamente di anno in anno, con ciascun genitore. Durante le vacanze estive il figlio rimarrà con il padre per almeno due settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze ed impegni del minore.
Allo stesso tempo, il Collegio ritiene opportuno disporre la vigilanza da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti sulla condizione del minore e sulla frequentazione padre-figlio, con conseguente prosecuzione degli adempimenti davanti al Giudice Tutelare cui i Servizi riferiranno, salvo urgenze, una volta all'anno.
4. Venendo ora al mantenimento del figlio, è appena il caso di rammentare che entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter, e che l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari, bensì quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Quanto alla capacità economica delle parti, risulta documentato che la ricorrente svolge il lavoro di parrucchiera dipendente presso il salone “I Boldrini Parrucchieri Srl” con contratto a tempo indeterminato, percependo -da CU 2022- un reddito annuo netto di circa Euro 12.500,00. A fronte di tali uniche entrate, la ricorrente deduce e documenta di sostenere spese fisse per il pagamento delle rate di due finanziamenti (uno di Euro 163,00 mensili con scadenza nel 2027, ed uno di Euro
215,47 scaduto a marzo 2024) per un totale mensile di circa Euro 378,00, nonché -dal gennaio
2023- per il pagamento integrale della rata del mutuo ipotecario contratto insieme al marito per l'acquisto della casa familiare in comproprietà, pari a circa 850,00 mensili, stante il mancato versamento da parte del resistente della propria quota di spettanza del 50% (cfr. docc. 9 e 24).
Quanto invece alla capacità economica del resistente, giova preliminarmente ricordare che qualora il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, deve riferirsi in primis alle informazioni fornite dall'altra parte costituita in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
Nel caso che ci occupa, le dichiarazioni e la documentazione fornita dalla ricorrente a dimostrazione della capacità patrimoniale e reddituale del resistente risultano attendibili, in parte all'esito della lettura complessiva dei dati forniti dalla Polizia Tributaria, ed in parte in via presuntiva.
Da tali indagini è emerso che il convenuto è unico socio e Amministratore Unico di due CP_1 società, la ”, che si occupa di allestimenti fieristici e che risulta cancellata Parte_2 per perdita dei requisiti di legge in data 11/7/22, e la ”, che si occupa della gestione Parte_3
di gelaterie-pasticcerie nonché di un garni con servizio di pernotto e prima colazione, e di aver percepito per le stesse, al netto delle perdite, un reddito d'impresa nel 2022 per complessivi Euro
10.990,00, al quale si aggiunge nello stesso anno l'ulteriore reddito netto di Euro 11.560,00.
Oltre a tali redditi, personali e d'impresa, occorre valutare e valorizzare in capo al resistente anche altri elementi di ordine economico a lui riconducibili quali: le quote del 100% di entrambe le società di cui è unico socio e Amministratore Unico, nonché il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle stesse.
Del resto, per costante giurisprudenza, nella valutazione da compiere per la quantificazione dell'assegno di mantenimento, non conta soltanto il reddito dell'obbligato, ma anche altri elementi di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, e il possesso di beni, eventualmente anche di proprietà di terzi, ma dei quali le parti possono disporre continuativamente e che appaiono idonei a permettere alle stesse la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (Cass. Ordinanza n. 1129/2022; Cass. Civ.
605/2017).
Sulla scorta di tale principio, occorre pertanto dare il giusto rilievo al fatto che la società
[...]
ha acquistato nel 2022 un veicolo Land Rover al prezzo di Euro 24.400,00 (doc.15) ed Parte_2
un furgone al prezzo di Euro 6.000,00 (doc.16), evidente sintomo di un positivo andamento finanziario della società.
Risulta sintomatico anche il fatto che la , come emerso dalla visura societaria allegata Parte_3 alla relazione di Polizia Tributaria, dopo aver avviato nel giugno del 2022 l'attività di gelateria con un numero medio di tre dipendenti, nell'estate del 2023 risultava avere non solo un numero medio di sette dipendenti, ma anche avviato l'ulteriore attività di gestione di un garni all'insegna “Hotel
Paper Moon” in Bellaria-Igea Marina, con servizio di pernotto e prima colazione, ciò ad ulteriore dimostrazione del trend positivo delle attività societarie che si traduce, quantomeno potenzialmente, in un verosimile aumento della capacità reddituale del resistente, socio unico della predetta società.
Le indagini di Polizia Tributaria hanno infine confermato l'intestazione personale in capo al di un motoveicolo dall'1.6.2022, acquistato per l'importo di Euro 3.000,00 (doc.17), CP_1
nonché di rapporti di conto corrente, di finanziamento, di carte prepagate/di debito/bancomat, con n.4 istituti, oltre che rilevato movimenti extra conto e pagamenti all'estero eseguiti dal . CP_1
Tutti tali elementi, unitamente considerati, lasciano pertanto supporre una disponibilità finanziaria del resistente idonea a sostenere la contribuzione al mantenimento del figlio minore. Occorre inoltre considerare che l'attività imprenditoriale svolta dal si presta, per sua CP_1
natura, alla non completa trasparenza delle entrate effettive, lasciando pertanto presumere l'esistenza di ulteriori guadagni non dichiarati. Tale presunzione appare rafforzata dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 10/4/24, secondo cui il provvedeva al CP_1
mantenimento del figlio anche negli anni 2018, 2019 e 2020, quando i suoi redditi erano pari o vicino allo zero (cfr. doc.42).
Da ultimo, stando sempre a quanto dichiarato dalla ricorrente, va sottolineato che il , nel CP_1 periodo compreso tra il suo allontanamento da casa del 2020 e l'introduzione del presente procedimento, versava mensilmente alla moglie una somma che mediamente si aggirava attorno ad
Euro 540,00 (di cui Euro 140,00 quale 50% della retta scolastica del figlio ed Euro 400,00 quale
50% della rata del mutuo per l'acquisto della casa familiare), oltre a farsi carico delle utenze domestiche della casa familiare, con ciò dimostrando di possedere una capacità reddituale quantomeno sufficiente per sostenere tali importi.
Va, infine, valutato anche il comportamento processuale del convenuto che, nonostante la conoscenza effettiva della pendenza del presente procedimento, è rimasto volutamente contumace, rinunciando ad apportare elementi a supporto di una diversa posizione.
Pertanto, per tutte le ragioni sin qui esposte, considerato che i tempi di permanenza del minore risultano maggioritari presso la madre, considerate le capacità economiche di entrambe le parti e considerato, altresì, che quella della ricorrente è assorbita in maniera importante dal pagamento per intero delle rate di mutuo ipotecario cointestato tra le parti, si ritiene equo quantificare in Euro
500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, la somma dovuta dal padre per il mantenimento del
Per_ figlio , comprensiva del contributo forfettario per la quota parte delle spese di alloggio, che -da protocollo del Tribunale di Bologna in uso presso il Tribunale di Rimini- sono ricomprese nel mantenimento ordinario.
Quanto alle spese straordinarie del figlio minore, il Collegio ritiene di porle a carico del padre nella misura del 70% e di regolamentarle facendo riferimento al protocollo del Tribunale di Bologna sopra citato.
5. Va invece dichiarata la inammissibilità della domanda della ricorrente di porre a carico del marito, quale ulteriore forma di mantenimento a favore del figlio, l'obbligo di pagamento integrale delle rate di mutuo (cointestato tra le parti) della casa familiare (in comproprietà al 50%), con esclusione dell'azione di regresso del verso la moglie, atteso che la individuazione dei CP_1
soggetti tenuti alla restituzione è stabilita dal titolo negoziale (non modificabile dall'Autorità
Giudiziaria), ferma la ovvia facoltà di uno dei condebitori di provvedere al pagamento per l'intero. 6. Altrettanto inammissibile risulta anche la domanda della ricorrente di pagamento integrale in capo al resistente, sempre come ulteriore forma di mantenimento in favore de figlio, degli oneri ordinari e straordinari della casa coniugale ove il minore vive con la madre, di cui la stessa è comproprietaria al 50% nonché assegnataria, in quanto essi seguono il regime ordinario. Si tratta difatti di questione, al pari di quella di cui al punto precedente, che esula dal thema decidendum della separazione, atteso che secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle restitutorie o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata”, per le quali l'art. 40 cpc consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (vd. Cass. Civ. 6660/2001,
11828/2009, 18870/2014).
7. In punto di assegno unico universale, occorre ricordare che, in caso di separazione e divorzio, esso deve essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, Dlgs n.230/2021), trattandosi di prestazioni erogate dall' a tutela della famiglia. La CP_2
regola generale può essere derogata solo per volontà dei beneficiari che concordino per l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario dei minori.
Nel caso di specie, pertanto, essendo congiunto l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, la domanda di parte ricorrente di riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico Universale non può trovare accoglimento.
8. Nulla deve essere disposto in merito alla domanda di condanna al pagamento dei beni in comunione de residuo ex art. 178 cc., in quanto espressamente rinunciata dalla ricorrente all'udienza del 4/12/2024.
9. Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia seguono la soccombenza della parte convenuta contumace ex art. 91 cpc. e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
• Dà atto che con sentenza non definitiva n. 1022/2023, pubblicata in data 2/11/2023, è stata pronunciata la separazione personale delle parti nata in Parte_1
MACEDONIA il 27/10/1988, e , nato in [...] il Controparte_1
17/08/1988;
• Affida il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione abitativa prevalente presso la madre, prevedendo l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
• Assegna la casa coniugale sita in Rimini, via Coletti n.164, a Parte_1 • Dispone che il padre, salvo ogni altro accordo tra le parti, possa vedere e tenere con sé il figlio, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica mattina, nonché -la settimana successiva- dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera. Sempre salvo diversi accordi dei genitori, durante le vacanze di Natale il figlio rimarrà con un genitore dalla fine della scuola fino al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre fino alla ripresa della scuola ad anni alterni;
durante le vacanze Pasquali il figlio rimarrà con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola, ad anni alterni. Il giorno del compleanno del minore verrà trascorso, alternativamente di anno in anno, con un genitore. Durante le vacanze estive il figlio rimarrà con il padre per almeno due settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze ed impegni del minore;
• Incarica i Servizi Sociali di vigilare sulla condizione del minore e sull'andamento del diritto di visita padre-figlio, con conseguente prosecuzione degli adempimenti davanti al
Giudice Tutelare cui i Servizi riferiranno, salvo urgenze, una volta all'anno.
• Dispone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni Controparte_1
mese, a la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - Parte_1
di Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , Persona_1
oltre al 70% delle spese straordinarie, regolate secondo il protocollo del Tribunale di
Bologna;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge, e in € 98,00 per anticipazioni.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione dell'incarico di vigilanza ai Servizi Sociali e l'apertura del relativo procedimento davanti al Giudice Tutelare.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1385/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOVELLI Parte_1 C.F._1
CINZIA
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 4/10/2024, integrato dal successivo verbale di udienza del 4/12/2024. Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione nata in [...] il [...], e , nato in Parte_1 Controparte_1
ALBANIA il 17/08/1988, contraevano matrimonio civile in Albania in data 26/07/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, anno 2020, n. 81, parte II, Serie C.
Dall'unione dei coniugi, in data 25/03/2017, nasceva il figlio . Persona_1
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva, previa pronuncia dei provvedimenti indifferibili ex art.
Per_ 473bis.15 c.p.c., la separazione personale, oltre a disporsi l'affidamento in via condivisa di , con diritto di visita del padre secondo le condizioni di cui al ricorso. Quanto alle questioni economiche, chiedeva porsi in capo al resistente il versamento della somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al versamento del 70% delle spese straordinarie, nonché il pagamento integrale delle rate di mutuo, delle utenze e degli oneri relativi alla casa coniugale. Per ultimo, chiedeva altresì di condannare il resistente al pagamento dei beni in comunione de residuo ex art. 178 c.c.. In particolare, la ricorrente deduceva che il resistente si era già allontanato dalla casa familiare e che, a far data dal proprio allontanamento, non provvedeva ai bisogni primari del figlio – pur disponendo di un consistente patrimonio- e interrompeva, dal gennaio 2023, anche il pagamento della propria quota di mutuo gravante sulla casa coniugale, lasciando moglie e figlio in seria difficoltà.
All'udienza del 29/06/2023 il resistente non compariva e il Giudice delegato disponeva la rinnovazione della notifica, perfezionatasi senza il rispetto del termine previsto dall'art. 473-bis.14
c.p.c.; inoltre pronunciava i provvedimenti indifferibili, ponendo a carico del padre il contributo al mantenimento ordinario del figlio minore di Euro 400,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
All'udienza del 13/7/2023, ove il resistente compariva personalmente senza l'assistenza del difensore, il Giudice confermava i provvedimenti indifferibili già assunti. All'udienza del
26/10/2023, la ricorrente, dedotte le proprie difese, chiedeva la pronuncia della separazione con sentenza non definitiva. Il resistente non compariva e il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del e, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di CP_1
conciliazione, confermava i provvedimenti provvisori e urgenti resi all'udienza del 29/06/2023.
Infine, il Giudice dava incarico ai Servizi Sociali del territorio di regolamentare le visite paterne con il minore, incaricava la Polizia Tributaria di accertare l'attuale condizione reddituale e patrimoniale del resistente e tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio per la pronuncia di sentenza di separazione. Con sentenza non definitiva n. 1022/2023, pubblicata il 02/11/2023, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza veniva disposta la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
All'udienza del 10/4/2024, nessuno compariva per il resistente e la causa veniva rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 4/12/2024, da cui far decorrere i termini ex art. 473 bis.28 cpc. A tale udienza la ricorrente, faceva presente il persistente mancato pagamento da parte del resistente del contributo al mantenimento per il figlio, nonché della sua quota parte di rata del mutuo, inoltre rinunciava alla domanda di scioglimento della comunione insistendo, per il resto, nelle conclusioni già rassegnate.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 13/7/2023, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
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1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre dare atto che la separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza n. 1022/2023 pubblicata il 02/11/2023.
Ciò premesso, il thema decidendum rimane circoscritto a tutte le altre questioni accessorie.
Per_ 2. Quanto all'affido del minore, va accolta la domanda della ricorrente di affido condiviso di a entrambi i genitori, in quanto corrispondente all'interesse superiore del figlio e in linea con le previsioni dell'art. 337-ter CC. a garanzia del diritto alla bigenitorialità, con previsione dell'esercizio separato della responsabilità genitoriale da parte di ciascun genitore limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei momenti in cui avrà il figlio con sé, ai sensi dell'art. 337 ter terzo comma CC. Per_ Quanto al collocamento di , il Collegio ritiene che risponda al suo superiore interesse il collocamento prevalente presso la madre, stante la situazione attuale che registra la preponderanza della figura materna nella vita e nella cura del minore.
Alla collocazione prevalente del minore presso la madre consegue l'assegnazione della casa coniugale, sita in Rimini Via Coletti n. 164, a favore di quest'ultima.
Sul punto la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che l'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è disposta nell'esclusivo interesse dei figli e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si manifesta la vita familiare (Cassazione civile sez. I, 11/07/2023, n. 19602).
Nel caso in esame, la assegnazione della casa coniugale alla ricorrente è conforme all'interesse del
Per_ minore , che potrà continuare a vivere nello stesso ambiente domestico nel quale è cresciuto e che allo stato attuale costituisce il centro dei suoi interessi.
3. Passando alla regolamentazione della frequentazione del minore con il padre, il Collegio rileva il mancato riscontro dei Servizi Sociali all'incarico conferito di redigere un calendario degli incontri padre-figlio, e di relazionare entro quattro mesi, al fine di superare le difficoltà riportate dalla ricorrente di concordare le visite con il sig. e di regolamentarle alla luce della nuova CP_1
relazione affettiva instaurata da quest'ultimo con una ragazza minorenne, la cui presenza non sarebbe gradita al figlio.
Il Collegio, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla madre all'ultima udienza del 4/12/2024, in cui ha dato atto di aver raggiunto un accordo con il padre circa il diritto di visita settimanale, nonché tenuto conto del superiore interesse del minore e dell'esigenza di garantirgli e preservargli la continuità del proprio rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare, ritiene di dove recepire l'accordo tra i genitori, prevedendo quanto segue: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica mattina, nonché -la settimana successiva- dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera.
Quanto alla regolamentazione della frequentazione del minore durante le festività annuali e le vacanze estive, il Collegio ritiene opportuno adottare, salvo diversi accordi dei genitori, il seguente schema proposto dalla ricorrente: durante le vacanze di Natale il figlio rimarrà con un genitore dalla fine della scuola fino al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre fino alla ripresa della scuola ad anni alterni;
durante le vacanze Pasquali il figlio rimarrà con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola, ad anni alterni. Il giorno del compleanno del minore verrà trascorso, alternativamente di anno in anno, con ciascun genitore. Durante le vacanze estive il figlio rimarrà con il padre per almeno due settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze ed impegni del minore.
Allo stesso tempo, il Collegio ritiene opportuno disporre la vigilanza da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti sulla condizione del minore e sulla frequentazione padre-figlio, con conseguente prosecuzione degli adempimenti davanti al Giudice Tutelare cui i Servizi riferiranno, salvo urgenze, una volta all'anno.
4. Venendo ora al mantenimento del figlio, è appena il caso di rammentare che entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter, e che l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari, bensì quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Quanto alla capacità economica delle parti, risulta documentato che la ricorrente svolge il lavoro di parrucchiera dipendente presso il salone “I Boldrini Parrucchieri Srl” con contratto a tempo indeterminato, percependo -da CU 2022- un reddito annuo netto di circa Euro 12.500,00. A fronte di tali uniche entrate, la ricorrente deduce e documenta di sostenere spese fisse per il pagamento delle rate di due finanziamenti (uno di Euro 163,00 mensili con scadenza nel 2027, ed uno di Euro
215,47 scaduto a marzo 2024) per un totale mensile di circa Euro 378,00, nonché -dal gennaio
2023- per il pagamento integrale della rata del mutuo ipotecario contratto insieme al marito per l'acquisto della casa familiare in comproprietà, pari a circa 850,00 mensili, stante il mancato versamento da parte del resistente della propria quota di spettanza del 50% (cfr. docc. 9 e 24).
Quanto invece alla capacità economica del resistente, giova preliminarmente ricordare che qualora il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, deve riferirsi in primis alle informazioni fornite dall'altra parte costituita in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
Nel caso che ci occupa, le dichiarazioni e la documentazione fornita dalla ricorrente a dimostrazione della capacità patrimoniale e reddituale del resistente risultano attendibili, in parte all'esito della lettura complessiva dei dati forniti dalla Polizia Tributaria, ed in parte in via presuntiva.
Da tali indagini è emerso che il convenuto è unico socio e Amministratore Unico di due CP_1 società, la ”, che si occupa di allestimenti fieristici e che risulta cancellata Parte_2 per perdita dei requisiti di legge in data 11/7/22, e la ”, che si occupa della gestione Parte_3
di gelaterie-pasticcerie nonché di un garni con servizio di pernotto e prima colazione, e di aver percepito per le stesse, al netto delle perdite, un reddito d'impresa nel 2022 per complessivi Euro
10.990,00, al quale si aggiunge nello stesso anno l'ulteriore reddito netto di Euro 11.560,00.
Oltre a tali redditi, personali e d'impresa, occorre valutare e valorizzare in capo al resistente anche altri elementi di ordine economico a lui riconducibili quali: le quote del 100% di entrambe le società di cui è unico socio e Amministratore Unico, nonché il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle stesse.
Del resto, per costante giurisprudenza, nella valutazione da compiere per la quantificazione dell'assegno di mantenimento, non conta soltanto il reddito dell'obbligato, ma anche altri elementi di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, e il possesso di beni, eventualmente anche di proprietà di terzi, ma dei quali le parti possono disporre continuativamente e che appaiono idonei a permettere alle stesse la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (Cass. Ordinanza n. 1129/2022; Cass. Civ.
605/2017).
Sulla scorta di tale principio, occorre pertanto dare il giusto rilievo al fatto che la società
[...]
ha acquistato nel 2022 un veicolo Land Rover al prezzo di Euro 24.400,00 (doc.15) ed Parte_2
un furgone al prezzo di Euro 6.000,00 (doc.16), evidente sintomo di un positivo andamento finanziario della società.
Risulta sintomatico anche il fatto che la , come emerso dalla visura societaria allegata Parte_3 alla relazione di Polizia Tributaria, dopo aver avviato nel giugno del 2022 l'attività di gelateria con un numero medio di tre dipendenti, nell'estate del 2023 risultava avere non solo un numero medio di sette dipendenti, ma anche avviato l'ulteriore attività di gestione di un garni all'insegna “Hotel
Paper Moon” in Bellaria-Igea Marina, con servizio di pernotto e prima colazione, ciò ad ulteriore dimostrazione del trend positivo delle attività societarie che si traduce, quantomeno potenzialmente, in un verosimile aumento della capacità reddituale del resistente, socio unico della predetta società.
Le indagini di Polizia Tributaria hanno infine confermato l'intestazione personale in capo al di un motoveicolo dall'1.6.2022, acquistato per l'importo di Euro 3.000,00 (doc.17), CP_1
nonché di rapporti di conto corrente, di finanziamento, di carte prepagate/di debito/bancomat, con n.4 istituti, oltre che rilevato movimenti extra conto e pagamenti all'estero eseguiti dal . CP_1
Tutti tali elementi, unitamente considerati, lasciano pertanto supporre una disponibilità finanziaria del resistente idonea a sostenere la contribuzione al mantenimento del figlio minore. Occorre inoltre considerare che l'attività imprenditoriale svolta dal si presta, per sua CP_1
natura, alla non completa trasparenza delle entrate effettive, lasciando pertanto presumere l'esistenza di ulteriori guadagni non dichiarati. Tale presunzione appare rafforzata dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 10/4/24, secondo cui il provvedeva al CP_1
mantenimento del figlio anche negli anni 2018, 2019 e 2020, quando i suoi redditi erano pari o vicino allo zero (cfr. doc.42).
Da ultimo, stando sempre a quanto dichiarato dalla ricorrente, va sottolineato che il , nel CP_1 periodo compreso tra il suo allontanamento da casa del 2020 e l'introduzione del presente procedimento, versava mensilmente alla moglie una somma che mediamente si aggirava attorno ad
Euro 540,00 (di cui Euro 140,00 quale 50% della retta scolastica del figlio ed Euro 400,00 quale
50% della rata del mutuo per l'acquisto della casa familiare), oltre a farsi carico delle utenze domestiche della casa familiare, con ciò dimostrando di possedere una capacità reddituale quantomeno sufficiente per sostenere tali importi.
Va, infine, valutato anche il comportamento processuale del convenuto che, nonostante la conoscenza effettiva della pendenza del presente procedimento, è rimasto volutamente contumace, rinunciando ad apportare elementi a supporto di una diversa posizione.
Pertanto, per tutte le ragioni sin qui esposte, considerato che i tempi di permanenza del minore risultano maggioritari presso la madre, considerate le capacità economiche di entrambe le parti e considerato, altresì, che quella della ricorrente è assorbita in maniera importante dal pagamento per intero delle rate di mutuo ipotecario cointestato tra le parti, si ritiene equo quantificare in Euro
500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, la somma dovuta dal padre per il mantenimento del
Per_ figlio , comprensiva del contributo forfettario per la quota parte delle spese di alloggio, che -da protocollo del Tribunale di Bologna in uso presso il Tribunale di Rimini- sono ricomprese nel mantenimento ordinario.
Quanto alle spese straordinarie del figlio minore, il Collegio ritiene di porle a carico del padre nella misura del 70% e di regolamentarle facendo riferimento al protocollo del Tribunale di Bologna sopra citato.
5. Va invece dichiarata la inammissibilità della domanda della ricorrente di porre a carico del marito, quale ulteriore forma di mantenimento a favore del figlio, l'obbligo di pagamento integrale delle rate di mutuo (cointestato tra le parti) della casa familiare (in comproprietà al 50%), con esclusione dell'azione di regresso del verso la moglie, atteso che la individuazione dei CP_1
soggetti tenuti alla restituzione è stabilita dal titolo negoziale (non modificabile dall'Autorità
Giudiziaria), ferma la ovvia facoltà di uno dei condebitori di provvedere al pagamento per l'intero. 6. Altrettanto inammissibile risulta anche la domanda della ricorrente di pagamento integrale in capo al resistente, sempre come ulteriore forma di mantenimento in favore de figlio, degli oneri ordinari e straordinari della casa coniugale ove il minore vive con la madre, di cui la stessa è comproprietaria al 50% nonché assegnataria, in quanto essi seguono il regime ordinario. Si tratta difatti di questione, al pari di quella di cui al punto precedente, che esula dal thema decidendum della separazione, atteso che secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle restitutorie o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata”, per le quali l'art. 40 cpc consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (vd. Cass. Civ. 6660/2001,
11828/2009, 18870/2014).
7. In punto di assegno unico universale, occorre ricordare che, in caso di separazione e divorzio, esso deve essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, Dlgs n.230/2021), trattandosi di prestazioni erogate dall' a tutela della famiglia. La CP_2
regola generale può essere derogata solo per volontà dei beneficiari che concordino per l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario dei minori.
Nel caso di specie, pertanto, essendo congiunto l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, la domanda di parte ricorrente di riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico Universale non può trovare accoglimento.
8. Nulla deve essere disposto in merito alla domanda di condanna al pagamento dei beni in comunione de residuo ex art. 178 cc., in quanto espressamente rinunciata dalla ricorrente all'udienza del 4/12/2024.
9. Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia seguono la soccombenza della parte convenuta contumace ex art. 91 cpc. e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
• Dà atto che con sentenza non definitiva n. 1022/2023, pubblicata in data 2/11/2023, è stata pronunciata la separazione personale delle parti nata in Parte_1
MACEDONIA il 27/10/1988, e , nato in [...] il Controparte_1
17/08/1988;
• Affida il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione abitativa prevalente presso la madre, prevedendo l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
• Assegna la casa coniugale sita in Rimini, via Coletti n.164, a Parte_1 • Dispone che il padre, salvo ogni altro accordo tra le parti, possa vedere e tenere con sé il figlio, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica mattina, nonché -la settimana successiva- dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera. Sempre salvo diversi accordi dei genitori, durante le vacanze di Natale il figlio rimarrà con un genitore dalla fine della scuola fino al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre fino alla ripresa della scuola ad anni alterni;
durante le vacanze Pasquali il figlio rimarrà con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola, ad anni alterni. Il giorno del compleanno del minore verrà trascorso, alternativamente di anno in anno, con un genitore. Durante le vacanze estive il figlio rimarrà con il padre per almeno due settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze ed impegni del minore;
• Incarica i Servizi Sociali di vigilare sulla condizione del minore e sull'andamento del diritto di visita padre-figlio, con conseguente prosecuzione degli adempimenti davanti al
Giudice Tutelare cui i Servizi riferiranno, salvo urgenze, una volta all'anno.
• Dispone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni Controparte_1
mese, a la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - Parte_1
di Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , Persona_1
oltre al 70% delle spese straordinarie, regolate secondo il protocollo del Tribunale di
Bologna;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge, e in € 98,00 per anticipazioni.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione dell'incarico di vigilanza ai Servizi Sociali e l'apertura del relativo procedimento davanti al Giudice Tutelare.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi