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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/08/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.541/2022 RGN
TRA rappresentata e difesa dall'avv.Giovanni D'Elia ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cava de' Tirreni alla via Ragone n.57- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv.Aniello Cerrato ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nocera Superiore (SA) alla via Matteotti n.9 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1612/2021
del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 31/12/2021 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che il convenuto fosse condannato al pagamento in suo favore della somma di € 13.761,35, maggiorata di rivalutazione ed interessi dal giorno della domanda di primo grado e fino al soddisfo, il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e dei compensi.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 3 aprile 2025 e con ordinanza del 10 aprile 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citava davanti al Tribunale di Salerno l'avv. Parte_1
ed esponeva che: aveva conferito al suddetto Controparte_1
avvocato, nel mese di luglio 2005, l'incarico di intraprendere azione esecutiva nei confronti di al fine di ottenere il Controparte_2
pagamento della somma di lire 14.571.000 in quanto riconosciutale dalla sentenza n. 4005/96 della Pretura Circondariale di Torre
2 Annunziata, che gli aveva rilasciato per tale scopo, procura a margine dell'atto di precetto il 26/9/2005 e che aveva ricevuto dal convenuto una copia dell'atto di precetto, che l'avvocato non aveva mai provveduto alla notifica del predetto atto di precetto, causando la prescrizione del diritto al credito in questione per mancanza di atti interruttivi e che il convenuto l'aveva sempre rassicurata di aver iniziato l'azione esecutiva nei confronti di . Controparte_2
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertato che l'omessa notifica dell'atto di precetto di pagamento a Controparte_2
ed il mancato inizio dell'esecuzione in suo danno fossero state la causa unica e determinante della prescrizione del suo diritto di credito di cui alla sentenza n.4005/1996 della Pretura Circondariale di Torre
Annunziata e che conseguentemente che l'avv. Controparte_1
fosse condannato a pagare, in suo favore, la somma di € 12.457,00 e le spese di lite.
Il convenuto non si costituiva in giudizio divenendo contumace.
In assenza di richieste istruttorie, la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
3 Il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava la contumacia di e rigettava la domanda, dichiarando irripetibili le Controparte_1
spese processuali.
Il Giudice di primo grado perveniva tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
l'attrice aveva allegato copia dell'atto di precetto contenente solo la sottoscrizione del convenuto, sia alla fine del mandato scritto sul margine dell'atto che nella pagina conclusiva dell'atto stesso;
non era stata allegata nessuna prova che confermasse la circostanza dedotta dall'attrice secondo cui il convenuto le aveva confermato di aver iniziato l'azione esecutiva nei confronti di CP_2
con la notifica dell'atto di precetto, non avendo l'attrice,
[...]
sulla quale ricadeva il relativo onere probatorio, formulato alcuna richiesta istruttoria;
la predisposizione dell'atto sicuramente non era prova del conferimento dell'incarico concreto da parte dell'attrice, che avrebbe potuto anche non aver voluto più procedere alla notifica del precetto predisposto dal convenuto;
4 la consegna da parte dell'attrice al convenuto della copia della sentenza e del certificato anagrafico di non potevano Controparte_2
rappresentare elementi di prova sufficienti per ritenere sussistente il conferimento del mandato per la notifica del precetto;
la parte attrice non aveva nemmeno allegato un elemento di prova concreto del danno lamentato, avendo solo teoricamente eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto di credito.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)erronea ricostruzione dei fatti di causa - erronea valutazione degli atti - contraddittorietà; l'appellante censurava la decisione nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la sua domanda poiché la copia dell'atto di precetto riportava la sottoscrizione solo del convenuto e non la sua;
invero in calce alla procura, atto notoriamente predisposto dal difensore e non dal cliente, era chiaramente scritto
“F.to: ”, che era circostanza attestante l'effettivo Parte_1
conferimento del mandato dato che l'autentica dell'avv. CP_1
apposta in calce alla dicitura dattiloscritta “E' autografa” lasciava chiaramente intendere che sull'originale vi fosse la sua firma;
non era
5 corretto dire che mancava la prova del fatto che l'avv. CP_1
l'avesse rassicurata dell'inizio dell'azione esecutiva, in quanto era sufficiente il conferimento della procura all'avvocato, nel cui testo era conferito l'incarico al professionista di agire in via esecutiva, quale atto vincolante per il cliente e anche per l'avvocato; tale circostanza non sarebbe stata verificabile tramite prova testimoniale, dato che nessuno avrebbe potuto riferire questa informazione attesa la segretezza del mandato che impediva all'avv. di riferire a CP_1
terzi notizie sul suo operato;
inoltre non era stato adeguatamente valutato che l'atto di precetto era stato redatto su carta intestata dell'avv. quale circostanza atta a ricondurre alla paternità del CP_1
solo convenuto l'estensione del documento;
2)errata interpretazione di norma di legge - carenza ed erroneità
della motivazione;
non era neanche corretto affermare nella sentenza che la controparte avesse assolto ai propri obblighi di diligenza, non essendo tenuto a garantire al cliente l'esito positivo dell'incarico affidatogli e che lei non avesse dimostrato la riconducibilità del danno lamentato alla colpa del professionista;
non poteva applicarsi al caso di specie il principio secondo il quale la prestazione dell'avvocato è
6 un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
con l'autentica della procura l'avv. aveva stipulato con lei un contratto Controparte_1
professionale di prestazione di opera intellettuale, configurabile quale mandato con rappresentanza disciplinato anche dalla normativa genericamente applicabile in materia di obbligazioni;
la notifica dell'atto di precetto certamente non comportava la necessità di affrontare problemi tecnici di speciale difficoltà, essendo uno scritto routinario;
sulla base di tale ragionamento vi era la colpa dell'avv.
per la mancata presentazione dell'atto per la notifica e non CP_1
doveva provare che dalla proposizione di una diversa azione o dal compimento diligente di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per lei;
non era vero che mancava la prova della prescrizione del diritto, prova che poteva essere desunta dal decorso del tempo e dai documenti versati in atti, attestanti che il predetto diritto si era prescritto al momento della restituzione dei documenti da parte dell'avv. l'entità del danno non poteva che essere pari CP_1
al valore del credito perduto, determinata dallo stesso avv. CP_1
nell'atto di precetto in € 12.457,00 e la proficuità dell'azione era rilevabile dalla sua produzione in cui era presente un estratto
7 contributivo dal quale risultava che, all'epoca del conferimento del mandato per la notifica del precetto, era lavoratore Controparte_2
dipendente per cui sarebbe stato possibile aggredire lo stipendio, il e il conto corrente sul quale venivano accreditati gli CP_3
emolumenti che il datore di lavoro gli corrispondeva;
3)omessa valutazione del comportamento del convenuto - errore di diritto nell'interpretazione di norme processuali;
ai fini della decisione era rilevante anche il comportamento processuale di controparte che non si era costituito nel giudizio di primo grado pur conoscendo le conseguenze della contumacia e nonostante fosse stato informato del giudizio con ben due notifiche;
da tale atteggiamento potevano desumersi argomenti di prova a carico del professionista consapevole del danno arrecato alla cliente a causa del suo comportamento omissivo, in quanto se la controparte avesse anche solo tentato la notifica del precetto, si sarebbe costituito in giudizio per dimostrarlo.
si costituiva e controdeduceva chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
8 la sua mancata costituzione non rappresentava affatto una tacita ammissione di responsabilità ma, al contrario, rendeva palese che egli aveva ritenuto non esservi elementi tali e sufficienti da far giungere il giudicante ad una sentenza di accoglimento della domanda;
il conferimento del mandato ad agire in suo favore non si era mai perfezionato, come risultava dal predetto atto privo della sottoscrizione del mandato da e recante la sola sottoscrizione del Parte_1
solo difensore, sia a tergo dell'atto che del mandato, in sostanza si trattava di una mera bozza, non essendosi l'appellante mai recata presso il suo studio per formalizzare il mandato e sottoscriverlo;
la sentenza risaliva al 1996 e la prima notifica, da parte di altro professionista, era avvenuta nel dicembre del 1997, per cui dal 1997 al settembre del 2005 l'odierna appellante più volte gli aveva riferito che prima o poi avrebbe intrapreso una procedura esecutiva contro il debitore;
provvedeva a redigere la bozza del precetto, ma
[...]
gli rappresentava di non voler procedere in quanto quella Pt_1
vicenda l'aveva fortemente segnata e non voleva più saperne, atteso che prima doveva sposarsi con e , poi, il matrimonio Controparte_2
era naufragato;
proprio perché non era stato formalizzato un mandato
9 specifico e sottoscritto, aveva consegnato all'appellante, a seguito dell'esplicita richiesta, tra gli altri atti, anche la copia/bozza del precetto;
in ogni caso l'atto di precetto era un atto notoriamente di natura sostanziale e non processuale e non vi era alcun nesso causale tra quanto contestato al professionista e l'asserito danno patito da controparte;
allo stesso modo non vi era tale nesso tra la prescrizione del diritto di credito portato dal titolo giudiziale in oggetto ed il comportamento omissivo attribuito al professionista, in quanto era stata l'inerzia ultradecennale dell'odierna appellante, iniziata nel 1997,
l'unica causa del maturare del termine prescrizionale decennale del suo diritto di credito giudiziale;
infine, ad ulteriore riprova del fatto che non vi era stato un mandato, precisava che l'appellante non aveva mai provato di aver erogato un qualsivoglia compenso al professionista per la redazione dell'atto di precetto e la sua notifica.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
10 Non può dirsi che l'appellante abbia mai conferito specifico mandato all'avv. invero la scritta “ firmato” attesta soltanto CP_1
che l'atto di precetto esibito sia una bozza.
La presenza di tale dicitura e la stessa intestazione dell'atto dell'atto di precetto privo della sottoscrizione della non Pt_1
possono essere utili a dimostrare il conferimento di uno specifico mandato all'avvocato appellato.
Va rimarcato che in primo grado non veniva articolata alcuna richiesta istruttoria che avrebbe consentito di riscontrare quanto affermato dalla Pt_1
Invero dagli atti esibiti dalla parte attrice in primo grado poteva ricavarsi che un altro difensore – l'avv. Antonio Catapano- in epoca prossima alla sentenza irrevocabile fonte del credito- sentenza della
Pretura Circondariale di Torre Annunziata n.4005/96 depositata il
18/12/96 - redigeva atto di precetto che veniva pure notificato al debitore il 9/12/97 e non portato ad esecuzione.
E' chiaro, quindi, cha la già una prima volta aveva Pt_1
desistito dal portare ad esecuzione l'atto di precetto, per cui, a meno di non voler ritenere in maniera del tutto plausibile che ci avesse
11 ripensato un'altra volta, doveva dimostrare di maniera puntuale di aver conferito incarico all'avv. ben otto anni dopo e di averlo CP_1
sollecitato nel far predisporre l'atto di precetto e di portarlo ad esecuzione, in un'epoca in cui mancava poco più di un anno alla prescrizione.
Non può dirsi che non poteva essere articolata la prova testimoniale che avrebbe avuto ad oggetto un conferimento di incarico coperto dal segreto professionale, perché tale limite poteva concernere solo il professionista e non certo il cliente che avrebbe potuto indicare un teste anche de relato in ordine alla nomina del nuovo avvocato, al conferimento dell'incarico, alla specifica sollecitazione in relazione all'esecuzione dell'atto di precetto e alle rassicurazioni rese dallo stesso avv. CP_1
La mancanza della prova in ordine al conferimento di un effettivo incarico ha valore dirimente ed assorbente ai fini del rigetto della domanda della Pt_1
In ogni caso la prestazione dell'avvocato è obbligazione di mezzi e non di risultato (cfr.sent.Cass.n. 10289/2015;
12 sent.Cass.n.11906/2006) dovendo essere valutata la diligenza posta in essere dal professionista nell'espletamento della sua attività.
Nel caso di specie la negligenza concernerebbe la mancata notifica dell'atto di precetto in prossimità alla prescrizione del diritto,
ma la mancanza di prova a monte del conferimento dell'incarico rende inconfigurabile tale diligenza.
La consegna della sentenza e del certificato di residenza sono elementi prodromici all'incarico che non è stato provato sia stato conferito e l'allegazione dell'estratto contributivo del debitore non è
dirimente; invero tale atto è datato 5 marzo 2012 e come tale risale al momento in cui la intentava l'azione per responsabilità Pt_1
professionale e, quindi, non riscontra che all'atto dell'ipotetico incarico ( settembre 2005) vi fossero elementi certi in ordine alla solvibilità del debitore.
Anche l'ultimo motivo va rigettato in quanto la mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria
13 dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa
(cfr.sent.Cass.n.10947/2003; sent.Cass.n.15777/2006).
Invero nel caso in esame la non ha assolto al suo onere Pt_1
probatorio ex art.2697 cc in ordine ai fatti costitutivi della sua pretesa con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza (scaglione: 5201,00 E-
26.000,00 E- vanno riconosciuti i valori minimi e la fase dello studio,
la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività in appello)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'appellato, spese che liquida in E 2445,00 oltre IVA e
CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
14 3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
15
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.541/2022 RGN
TRA rappresentata e difesa dall'avv.Giovanni D'Elia ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cava de' Tirreni alla via Ragone n.57- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv.Aniello Cerrato ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nocera Superiore (SA) alla via Matteotti n.9 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1612/2021
del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 31/12/2021 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che il convenuto fosse condannato al pagamento in suo favore della somma di € 13.761,35, maggiorata di rivalutazione ed interessi dal giorno della domanda di primo grado e fino al soddisfo, il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e dei compensi.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 3 aprile 2025 e con ordinanza del 10 aprile 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citava davanti al Tribunale di Salerno l'avv. Parte_1
ed esponeva che: aveva conferito al suddetto Controparte_1
avvocato, nel mese di luglio 2005, l'incarico di intraprendere azione esecutiva nei confronti di al fine di ottenere il Controparte_2
pagamento della somma di lire 14.571.000 in quanto riconosciutale dalla sentenza n. 4005/96 della Pretura Circondariale di Torre
2 Annunziata, che gli aveva rilasciato per tale scopo, procura a margine dell'atto di precetto il 26/9/2005 e che aveva ricevuto dal convenuto una copia dell'atto di precetto, che l'avvocato non aveva mai provveduto alla notifica del predetto atto di precetto, causando la prescrizione del diritto al credito in questione per mancanza di atti interruttivi e che il convenuto l'aveva sempre rassicurata di aver iniziato l'azione esecutiva nei confronti di . Controparte_2
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertato che l'omessa notifica dell'atto di precetto di pagamento a Controparte_2
ed il mancato inizio dell'esecuzione in suo danno fossero state la causa unica e determinante della prescrizione del suo diritto di credito di cui alla sentenza n.4005/1996 della Pretura Circondariale di Torre
Annunziata e che conseguentemente che l'avv. Controparte_1
fosse condannato a pagare, in suo favore, la somma di € 12.457,00 e le spese di lite.
Il convenuto non si costituiva in giudizio divenendo contumace.
In assenza di richieste istruttorie, la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
3 Il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava la contumacia di e rigettava la domanda, dichiarando irripetibili le Controparte_1
spese processuali.
Il Giudice di primo grado perveniva tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
l'attrice aveva allegato copia dell'atto di precetto contenente solo la sottoscrizione del convenuto, sia alla fine del mandato scritto sul margine dell'atto che nella pagina conclusiva dell'atto stesso;
non era stata allegata nessuna prova che confermasse la circostanza dedotta dall'attrice secondo cui il convenuto le aveva confermato di aver iniziato l'azione esecutiva nei confronti di CP_2
con la notifica dell'atto di precetto, non avendo l'attrice,
[...]
sulla quale ricadeva il relativo onere probatorio, formulato alcuna richiesta istruttoria;
la predisposizione dell'atto sicuramente non era prova del conferimento dell'incarico concreto da parte dell'attrice, che avrebbe potuto anche non aver voluto più procedere alla notifica del precetto predisposto dal convenuto;
4 la consegna da parte dell'attrice al convenuto della copia della sentenza e del certificato anagrafico di non potevano Controparte_2
rappresentare elementi di prova sufficienti per ritenere sussistente il conferimento del mandato per la notifica del precetto;
la parte attrice non aveva nemmeno allegato un elemento di prova concreto del danno lamentato, avendo solo teoricamente eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto di credito.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)erronea ricostruzione dei fatti di causa - erronea valutazione degli atti - contraddittorietà; l'appellante censurava la decisione nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la sua domanda poiché la copia dell'atto di precetto riportava la sottoscrizione solo del convenuto e non la sua;
invero in calce alla procura, atto notoriamente predisposto dal difensore e non dal cliente, era chiaramente scritto
“F.to: ”, che era circostanza attestante l'effettivo Parte_1
conferimento del mandato dato che l'autentica dell'avv. CP_1
apposta in calce alla dicitura dattiloscritta “E' autografa” lasciava chiaramente intendere che sull'originale vi fosse la sua firma;
non era
5 corretto dire che mancava la prova del fatto che l'avv. CP_1
l'avesse rassicurata dell'inizio dell'azione esecutiva, in quanto era sufficiente il conferimento della procura all'avvocato, nel cui testo era conferito l'incarico al professionista di agire in via esecutiva, quale atto vincolante per il cliente e anche per l'avvocato; tale circostanza non sarebbe stata verificabile tramite prova testimoniale, dato che nessuno avrebbe potuto riferire questa informazione attesa la segretezza del mandato che impediva all'avv. di riferire a CP_1
terzi notizie sul suo operato;
inoltre non era stato adeguatamente valutato che l'atto di precetto era stato redatto su carta intestata dell'avv. quale circostanza atta a ricondurre alla paternità del CP_1
solo convenuto l'estensione del documento;
2)errata interpretazione di norma di legge - carenza ed erroneità
della motivazione;
non era neanche corretto affermare nella sentenza che la controparte avesse assolto ai propri obblighi di diligenza, non essendo tenuto a garantire al cliente l'esito positivo dell'incarico affidatogli e che lei non avesse dimostrato la riconducibilità del danno lamentato alla colpa del professionista;
non poteva applicarsi al caso di specie il principio secondo il quale la prestazione dell'avvocato è
6 un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
con l'autentica della procura l'avv. aveva stipulato con lei un contratto Controparte_1
professionale di prestazione di opera intellettuale, configurabile quale mandato con rappresentanza disciplinato anche dalla normativa genericamente applicabile in materia di obbligazioni;
la notifica dell'atto di precetto certamente non comportava la necessità di affrontare problemi tecnici di speciale difficoltà, essendo uno scritto routinario;
sulla base di tale ragionamento vi era la colpa dell'avv.
per la mancata presentazione dell'atto per la notifica e non CP_1
doveva provare che dalla proposizione di una diversa azione o dal compimento diligente di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per lei;
non era vero che mancava la prova della prescrizione del diritto, prova che poteva essere desunta dal decorso del tempo e dai documenti versati in atti, attestanti che il predetto diritto si era prescritto al momento della restituzione dei documenti da parte dell'avv. l'entità del danno non poteva che essere pari CP_1
al valore del credito perduto, determinata dallo stesso avv. CP_1
nell'atto di precetto in € 12.457,00 e la proficuità dell'azione era rilevabile dalla sua produzione in cui era presente un estratto
7 contributivo dal quale risultava che, all'epoca del conferimento del mandato per la notifica del precetto, era lavoratore Controparte_2
dipendente per cui sarebbe stato possibile aggredire lo stipendio, il e il conto corrente sul quale venivano accreditati gli CP_3
emolumenti che il datore di lavoro gli corrispondeva;
3)omessa valutazione del comportamento del convenuto - errore di diritto nell'interpretazione di norme processuali;
ai fini della decisione era rilevante anche il comportamento processuale di controparte che non si era costituito nel giudizio di primo grado pur conoscendo le conseguenze della contumacia e nonostante fosse stato informato del giudizio con ben due notifiche;
da tale atteggiamento potevano desumersi argomenti di prova a carico del professionista consapevole del danno arrecato alla cliente a causa del suo comportamento omissivo, in quanto se la controparte avesse anche solo tentato la notifica del precetto, si sarebbe costituito in giudizio per dimostrarlo.
si costituiva e controdeduceva chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
8 la sua mancata costituzione non rappresentava affatto una tacita ammissione di responsabilità ma, al contrario, rendeva palese che egli aveva ritenuto non esservi elementi tali e sufficienti da far giungere il giudicante ad una sentenza di accoglimento della domanda;
il conferimento del mandato ad agire in suo favore non si era mai perfezionato, come risultava dal predetto atto privo della sottoscrizione del mandato da e recante la sola sottoscrizione del Parte_1
solo difensore, sia a tergo dell'atto che del mandato, in sostanza si trattava di una mera bozza, non essendosi l'appellante mai recata presso il suo studio per formalizzare il mandato e sottoscriverlo;
la sentenza risaliva al 1996 e la prima notifica, da parte di altro professionista, era avvenuta nel dicembre del 1997, per cui dal 1997 al settembre del 2005 l'odierna appellante più volte gli aveva riferito che prima o poi avrebbe intrapreso una procedura esecutiva contro il debitore;
provvedeva a redigere la bozza del precetto, ma
[...]
gli rappresentava di non voler procedere in quanto quella Pt_1
vicenda l'aveva fortemente segnata e non voleva più saperne, atteso che prima doveva sposarsi con e , poi, il matrimonio Controparte_2
era naufragato;
proprio perché non era stato formalizzato un mandato
9 specifico e sottoscritto, aveva consegnato all'appellante, a seguito dell'esplicita richiesta, tra gli altri atti, anche la copia/bozza del precetto;
in ogni caso l'atto di precetto era un atto notoriamente di natura sostanziale e non processuale e non vi era alcun nesso causale tra quanto contestato al professionista e l'asserito danno patito da controparte;
allo stesso modo non vi era tale nesso tra la prescrizione del diritto di credito portato dal titolo giudiziale in oggetto ed il comportamento omissivo attribuito al professionista, in quanto era stata l'inerzia ultradecennale dell'odierna appellante, iniziata nel 1997,
l'unica causa del maturare del termine prescrizionale decennale del suo diritto di credito giudiziale;
infine, ad ulteriore riprova del fatto che non vi era stato un mandato, precisava che l'appellante non aveva mai provato di aver erogato un qualsivoglia compenso al professionista per la redazione dell'atto di precetto e la sua notifica.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
10 Non può dirsi che l'appellante abbia mai conferito specifico mandato all'avv. invero la scritta “ firmato” attesta soltanto CP_1
che l'atto di precetto esibito sia una bozza.
La presenza di tale dicitura e la stessa intestazione dell'atto dell'atto di precetto privo della sottoscrizione della non Pt_1
possono essere utili a dimostrare il conferimento di uno specifico mandato all'avvocato appellato.
Va rimarcato che in primo grado non veniva articolata alcuna richiesta istruttoria che avrebbe consentito di riscontrare quanto affermato dalla Pt_1
Invero dagli atti esibiti dalla parte attrice in primo grado poteva ricavarsi che un altro difensore – l'avv. Antonio Catapano- in epoca prossima alla sentenza irrevocabile fonte del credito- sentenza della
Pretura Circondariale di Torre Annunziata n.4005/96 depositata il
18/12/96 - redigeva atto di precetto che veniva pure notificato al debitore il 9/12/97 e non portato ad esecuzione.
E' chiaro, quindi, cha la già una prima volta aveva Pt_1
desistito dal portare ad esecuzione l'atto di precetto, per cui, a meno di non voler ritenere in maniera del tutto plausibile che ci avesse
11 ripensato un'altra volta, doveva dimostrare di maniera puntuale di aver conferito incarico all'avv. ben otto anni dopo e di averlo CP_1
sollecitato nel far predisporre l'atto di precetto e di portarlo ad esecuzione, in un'epoca in cui mancava poco più di un anno alla prescrizione.
Non può dirsi che non poteva essere articolata la prova testimoniale che avrebbe avuto ad oggetto un conferimento di incarico coperto dal segreto professionale, perché tale limite poteva concernere solo il professionista e non certo il cliente che avrebbe potuto indicare un teste anche de relato in ordine alla nomina del nuovo avvocato, al conferimento dell'incarico, alla specifica sollecitazione in relazione all'esecuzione dell'atto di precetto e alle rassicurazioni rese dallo stesso avv. CP_1
La mancanza della prova in ordine al conferimento di un effettivo incarico ha valore dirimente ed assorbente ai fini del rigetto della domanda della Pt_1
In ogni caso la prestazione dell'avvocato è obbligazione di mezzi e non di risultato (cfr.sent.Cass.n. 10289/2015;
12 sent.Cass.n.11906/2006) dovendo essere valutata la diligenza posta in essere dal professionista nell'espletamento della sua attività.
Nel caso di specie la negligenza concernerebbe la mancata notifica dell'atto di precetto in prossimità alla prescrizione del diritto,
ma la mancanza di prova a monte del conferimento dell'incarico rende inconfigurabile tale diligenza.
La consegna della sentenza e del certificato di residenza sono elementi prodromici all'incarico che non è stato provato sia stato conferito e l'allegazione dell'estratto contributivo del debitore non è
dirimente; invero tale atto è datato 5 marzo 2012 e come tale risale al momento in cui la intentava l'azione per responsabilità Pt_1
professionale e, quindi, non riscontra che all'atto dell'ipotetico incarico ( settembre 2005) vi fossero elementi certi in ordine alla solvibilità del debitore.
Anche l'ultimo motivo va rigettato in quanto la mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria
13 dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa
(cfr.sent.Cass.n.10947/2003; sent.Cass.n.15777/2006).
Invero nel caso in esame la non ha assolto al suo onere Pt_1
probatorio ex art.2697 cc in ordine ai fatti costitutivi della sua pretesa con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza (scaglione: 5201,00 E-
26.000,00 E- vanno riconosciuti i valori minimi e la fase dello studio,
la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività in appello)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'appellato, spese che liquida in E 2445,00 oltre IVA e
CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
14 3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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