Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/04/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Vinicia Licia Serena Calendino ConSIliere dr. Francesca Vullo ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
LARGO MARCO GERRA 3, 42124 REGGIO EMILIA presso lo studio dell'avv.
PIERDICCA PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
GIA' (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA F.LLI CERVI 3, 20098 SAN GIULIANO MILANESE presso lo studio dell'avv. MENOZZI MICHELE MARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 15
Assicurazione contro i danni
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 9349/2023 del Tribunale di
Milano pubblicata in data 22/11/2023.
CONCLUSIONI PER : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della Sentenza n. 9349/2023 resa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 22.11.2023 dal Tribunale di Milano, in persona del
Giudice Dott.ssa Anna Giorgia Carbone, contrariis rejectis,
In via principale e nel merito, accogliere il proposto appello, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 9343/2023 emessa dal Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio
R.G. n. 39314/2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano:
“ACCERTATO che la IG.ra ha stipulato con la Compagnia Parte_1
Assicurativa convenuta il contratto di polizza n. 6174854 prodotto in atti;
ACCERTATO che i sinistri denunciati nel presente atto rientrano pienamente nella coper-tura assicurativa;
CONDANNARE la Società (al tempo della sottoscrizione Controparte_2 CP_3
), con sede legale in Via A. Scarsellini 14, 20161 Milano, al pagamento in favore
[...]
dell'attrice della somma di € 7.536,00 per le motivazioni di cui in narrativa, oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo e rivalutazione monetaria.
ACCERTATO che è stata incardinata la procedura obbligatoria di mediazione cui parte convenuta non si è immotivatamente presentata;
pagina 2 di 15 CONDANNARE la alla refusione delle spese legali di mediazione Controparte_2
pari ad €.1.499,00 oltre IVA e CPA di legge
ACCERTATO che, nel caso di specie, deve ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 8, comma 4-bis del D.Lgs. n. 28/2010, posto che senza giustificato Controparte_2
motivo, non ha partecipato alla mediazione per la quale era stata invitata;
CONDANNARE al pagamento, a favore dell'erario, della somma di € 237,00, corrispondente al contributo unificato dovuto per il presene giudizio” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla parte appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, nello specifico, si chiede venga disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio di cui si propone il seguente quesito: “Dica il
CTU, esaminati i condizionatori del gruppo dual e trial DA oggetto di causa, quale sia stata la causa del loro mal funzionamento e se questo possa o meno essere stato causato da una scarica elettrica, se gli stessi possano essere riparati o debbano essere per forza sostituiti e i relativi costi di ripristino e sostituzione”.
Si chiede, altresì, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. “Vero che, nel periodo Aprile-Maggio 2020, il condizionatore del gruppo “dual” ubicato nella parte abitativa dell'immobile della NOa smise di _1
funzionare?”
2. “Vero che la NOa richiese alla Società GG LO di GG Emilia di _1
intervenire al fine di verificare quali fossero le cause della rottura e apprestare le relative riparazioni?”
3. “Vero che la Società GG LO comunicò che la rottura del condizionatore fu dovuta ad una scarica elettrica che aveva irrimediabilmente compromesso la scheda elettrica?”
pagina 3 di 15 4. “Vero che la NOa per mezzo del compagno NO , _1 Persona_1
chiese un preventivo di spesa da sostenere per la riparazione e rifacimento dell'impianto elettrico, oltre che per la sostituzione delle schede madri interne ai condizionatori?”
5. “Vero che, a seguito di molteplici verifiche, rilevate le problematiche denunciate, la
GG LO riscontrò che la scarica elettrica avesse danneggiato a tal punto il circuito elettrico e le schede madri che, una loro riparazione avrebbe comportato una spesa eccessiva?”.
6. “Vero quindi che venne inviato alla IG.ra un preventivo di €. 3.100,00 per _1
la sostituzione dell'intero gruppo dual split come da documento che si rammostra (Doc.
6)?”.
7. “Vero che, nel periodo Aprile-Maggio 2020, la NOa per il tramite del _1
suo
Compagno, denunciò alla Compagnia Assicurativa il danno, precisando che questo fu provocato da una scarica elettrica che aveva danneggiato la scheda ed il circuito elettrico del gruppo “dual” ubicato nella parte abitativa dell'immobile sito in GG
Emilia (RE), Via Madonna della Neve 9 (Doc. 5)
8. “Vero che il preventivo che si rammostra al teste (Doc.6) venne inviato all'Agenzia
“Boiardi Assicurazioni”, Agenzia tramite cui l'Attrice aveva stipulato la Polizza e venne sollecitato l'intervento di un perito che potesse, prima dell'esecuzione dei lavori, valutare l'entità dei danni (Si veda Doc. 5)?”
9. “Vero che venne nominato, quale perito, il Geom. al quale vennero Persona_2
inoltrate, da parte del IG. compagno della IG.ra ulteriori specifiche Per_1 _1
inerenti ai danni occorsi all'impianto (Doc. 7)?”
10. “Vero che, a fronte dell'inerzia di che pur essendo stata adeguatamente CP_3
informata della denuncia del sinistro, l'attrice sollecitò più volte una presa di posizione da parte della Convenuta (Doc. 8)?”
pagina 4 di 15 11. “Vero che, in data 30.06.2020, la referente della Boiardi Assicurazioni autorizzò la
IG.ra di procedere con la sostituzione dell'impianto, confermando l'esistenza _1
di un danno ed approvando la quantificazione della spesa che, si ribadisce, era stata più volte inoltrata e menzionata dall'Attrice all'Agenzia assicurativa. Il tutto come da documentazione che si rammostra (Doc.9)?”
12. “Vero che, nel periodo Giugno-Luglio, il condizionatore del gruppo “Trial Split” ubicato presso l'abitazione della NOa ubicata in Via Madonna della Neva _1
n. 9 smise di funzionare?”
13. “Vero che, in data 02.07.21, la NOa chiese l'intervento della GG _1
LO di GG Emilia, al fine di verificare le cause del mal funzionamento dell'impianto e di preventivare i costi di riparazione?”
14. “Vero che la GG LO comunicò che il danneggiamento del modulo di potenza e delle schede di controllo del gruppo “trial split” presso l'immobile in Via Madonna della Neve n. 9, fu dovuto ad uno sbalzo di tensione come da documento che si rammostra al teste Doc.17)?”
15. “Vero che, come da rapportino d'intervento che si rammostra al teste (Doc.17),
GG LO conSIliò la sostituzione dell'intera unità poiché eccessivamente danneggiata per poter essere riparata?”
16. “Vero che GG LO, per la sostituzione dell'intero impianto, preventivò la spesa di €. 3.900,00, come documento che si rammostra al teste (Doc. 20)?”
17. “Vero quindi che la GG LO intervenne a montare l'unità esterna e i condizionatori interni ed emise la fattura n. 2431 di €. 3.800,00 + IVA (Doc. 22) che venne pagata dalla IG.ra in data 09.12.2021 (Doc. 23)?” _1
Si indicano a Testi il NO di GG LO ed il NO . Testimone_1 Persona_1
CONCLUSIONI PER GIA' Controparte_1 Controparte_2
pagina 5 di 15 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
In via principale, nel merito:
a) rigettare, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti da , Parte_1
confermando la sentenza n. 9349/2023, pubblicata in data 22.11.2023, all'esito del giudizio R.G. n. 39314/2022 del Tribunale di Milano, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
b) in ogni caso, respingere, le domande svolte da in quanto infondate Parte_1
in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata, e salvo gravame:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte appellante, e di riforma della sentenza di primo grado:
c) Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento del diritto dell'attrice all'indennizzo, limitare la condanna di ai danni effettivamente subiti e CP_2
provati in corso di causa;
d) In ogni caso, contenere l'eventuale condanna di nei limiti del Controparte_2
massimale previsto nelle condizioni generali di polizza e come descritto in narrativa
(cfr. doc. 5, 6, fascicolo di I grado ), detraendo la franchigia di euro 100,00 CP_2
per ogni sinistro, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle seguenti prove:
Prova per testi del perito c/o consorzio-Dike a GG Emilia via Paolo Persona_2
Borsellino n. 2, sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 24.06.2020 il ha ricevuto incarico da CP_4 CP_3
di eseguire una perizia sul condizionatore gruppo “dual” di proprietà di
[...] _1
, sito presso la di lei abitazione in via Della Neve n. 9 a GG Emilia?”
[...]
pagina 6 di 15 2) “Vero che in data 29.05.2020 il perito si è recato presso l'abitazione Persona_2
della IG.ra , sita in GG Emilia via Della Neve n.9 per visionare il Parte_1
condizionatore gruppo “dual”?”
3) “Vero che in data 29.05.2020 al perito è stato mostrato il motore del Persona_2
condizionatore gruppo “dual” che si trovava installato in quota sulla facciata dell'edificio, irraggiungibile in sicurezza, come da documento fotografico che si rammostra (doc. 7)?”
4) “Vero che in occasione del sopralluogo del 29.05.2020 il IG. Persona_1
qualificatosi referente della IG. , ha esclusivamente riferito al perito Parte_1
che la ditta GG LO aveva conSIliato la sostituzione dell'intero Persona_2
impianto?”
5) “Vero che in occasione del sopralluogo del 29.05.2020 il IG. Persona_1
qualificatosi referente della IG. , ha indicato al perito Parte_1 Per_2
le componenti del condizionatore gruppo “dual” rimaste danneggiate
[...]
dall'asserito sinistro?”
6) “Vero che in data 19.02.2021 il perito si è recato presso la GG Persona_2
LO per visionare i condizionatori della IG.ra , senza tuttavia Parte_1
riscontrare danni alle apparecchiature, né ricevere indicazioni dal personale della
GG LO in ordine alle componenti asseritamente danneggiate?”
7) “Vero che nel mese di luglio 2021 il perito di ha accertato che il Controparte_3
condizionatore gruppo “trial” era funzionante?”
• Prova per testi dei periti e c/o Nexus a Bologna in via Testimone_2 Testimone_3
Nuova n. 15/a, sui seguenti capitoli di prova:
8) “Vero che in data 31.08.2021 la Nexus S.r.l. ha ricevuto incarico da CP_3
di eseguire una perizia sul condizionatore gruppo “trial” di proprietà di
[...] _1
, sito presso la di lei abitazione in via Della Neve n. 9 a GG Emilia?”
[...]
9) “Vero che in data 17.09.2021 i periti e si sono Testimone_4 Testimone_3
recati presso l'abitazione della IG.ra , sita in GG Emilia via Della Parte_1
pagina 7 di 15 Neve n.9 per visionare il condizionatore gruppo “trial” senza tuttavia riscontrare danni alle apparecchiature, né ricevere indicazioni in ordine alle componenti asseritamente danneggiate?”
10) “Vero che in seguito al sopralluogo del 17.09.2021 i periti di Controparte_3
hanno ricevuto dalla SI.ra esclusivamente il rapportino di intervento Parte_1
che si rammostra (doc. 17 fascicolo attrice)?”
11) “Vero che nel mese di luglio 2021 i periti di hanno accertato che Controparte_3
il condizionatore gruppo “trial” era funzionante?”
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, al 4% di
C.P.A. e al 22% di IVA, ai sensi di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigettava la richiesta di indennizzo e le ulteriori domande formulate da _1
nei confronti di
[...] Controparte_1
- condannava alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
Il 31/12/2012 (d'ora in avanti IG.ra ) stipulava con Parte_1 _1 [...]
(d'ora in avanti ), tramite l' la polizza CP_1 CP_2 Controparte_5
assicurativa n. 6174854 avente ad oggetto la sua abitazione sita in GG Emilia, via
Madonna della Neve 9.
Nelle condizioni di assicurazione (v. art.
1.1 punto 5 del fascicolo informativo n. A708B
– doc. n. 4 del fascicolo di primo grado dell'assicurata) veniva garantito il rischio da:
“azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati – compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici – fino alla pagina 8 di 15 concorrenza di 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo.
Franchigia per ogni sinistro 100,00”.
Il 09/05/2020 la IG.ra denunciava ad il danneggiamento dell'impianto _1 CP_2
di condizionamento nella parte abitativa dell'immobile assicurato.
In particolare, in data 29/05/2020, il perito di - recatosi presso l'abitazione della CP_2
IG.ra per svolgere una serie di accertamenti relativi a sinistri di altra natura – _1
veniva informato dal IG. (d'ora in avanti IG. , marito della Persona_1 Per_1
IG.ra e referente della medesima, dei danni occorsi al circuito elettrico e alla _1
scheda del condizionatore del gruppo “dual split” a causa di una scarica elettrica.
In relazione a tale sinistro, la IG.ra si era rivolta alla _1 Controparte_6
(d'ora in avanti: affinché calcolasse le spese necessarie
[...] Controparte_7
al ripristino dei danni;
tuttavia, tale ditta aveva suggerito di sostituire l'intero impianto per un importo pari a 3.100,00 euro, posto che la riparazione avrebbe implicato dei costi elevati.
Il 30/06/2020 l'agenzia assicurativa comunicava alla IG.ra l'autorizzazione del _1
perito a procedere con le riparazioni necessarie;
nonostante ciò, il 22/04/2021 CP_2
informava che non avrebbe rimborsato le spese sostenute vista l'assenza di danni elettrici.
In data 2/07/2021 la IG.ra denunciava ad un secondo sinistro causato _1 CP_2
dall'interruzione di corrente elettrica la quale aveva compromesso il modulo di potenza e delle schede di controllo del condizionatore “trial split”, e allegava altresì il rapportino d'intervento redatto dalla ditta GG LO, la quale aveva suggerito la sostituzione dell'intero impianto, successivamente preventivato in euro 3.900,00 (cfr. doc. n. 20 del fascicolo di primo grado dell'assicurata).
In presenza del perito l'impianto appariva funzionante, ma in data 28/08/2021 il IG. denunciava nuovamente il malfunzionamento. Per_1
pagina 9 di 15 Il 15/11/2021 comunicava di non procedere alla corresponsione di alcun CP_2
indennizzo. Pertanto, la IG.ra la citava in giudizio, domandando al Tribunale _1
di Milano di:
- in via principale, condannare al pagamento di euro 7.336,00 oltre interessi ex art. 1284 4°comma c.c. CP_2
dalla domanda giudiziale al saldo e rivalutazione monetaria;
- condannare la convenuta alla refusione delle spese legali di mediazione pari ad euro 1.499,00 oltre IVA e
CPA di legge;
- condannare la convenuta al pagamento del contributo unificato, pari a 237,00 euro, a favore dell'erario.
si costituiva in giudizio, chiedendo al Tribunale di: CP_2
- in via principale, rigettare ogni domanda avversaria;
- in via subordinata, limitare la condanna ai danni in concreto provati in corso di causa e comunque nel rispetto del massimale definito nelle condizioni di polizza, detratta la franchigia di euro
100,00 per ciascun sinistro;
- condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge;
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9349/2023 rigettava la domanda attorea, ritenendo che non fosse stata fornita la prova del “fenomeno elettrico” quale causa dei due sinistri occorsi nell'abitazione assicurata.
Avverso la summenzionata sentenza propone appello . Parte_1
Gli argomenti di parte appellante possono essere ricondotti a 3 motivi di appello.
pagina 10 di 15 I. Erronea valutazione del materiale probatorio relativo al verificarsi del “fenomeno elettrico” ed erronea valutazione delle condizioni di polizza.
L'appellante ritiene che il giudice abbia valutato in maniera errata sia l'effettiva copertura assicurativa prevista dalla polizza sia i documenti da essa prodotti. In particolare, con riferimento al primo sinistro, parte appellante deduce che la compagnia di assicurazione, dopo la presa visione dei danni da parte del perito, ha confermato di poter procedere con le riparazioni del caso, riconoscendo così il verificarsi del sinistro
(cfr. doc. n. 9 del fascicolo di primo grado di parte appellante). In relazione al secondo sinistro afferma che i danni occorsi ai condizionatori sono stati riscontrati da tecnici specializzati che hanno redatto un apposito rapporto di intervento (cfr. doc. n. 17 e n. 20 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
II. Erronea motivazione in ordine al rigetto dell'istruttoria orale e della ctu.
III. Erronea motivazione in relazione al rifiuto di di partecipare alla procedura di mediazione. CP_2
Parte appellante chiede quindi la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado.
Si costituisce in appello rispondendo agli argomenti di parte appellante come di CP_2
seguito.
In primo luogo ribadisce che l'appellante non ha dimostrato il “fenomeno elettrico” quale causa dei danni ai condizionatori e neppure il verificarsi dei danni medesimi, sostenendo altresì che tale onere probatorio non può essere devoluto alla ctu.
Per quanto concerne la mancata partecipazione alla procedura di mediazione, l'appellata sostiene di non poter essere condannata ex art. 96 c.p.c., posto che in primo grado è risultata vittoriosa.
pagina 11 di 15 Parte appellata chiede quindi il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 10/04/2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello non è fondato in quanto il giudice di prime cure non ha negato l'astratta applicabilità del “fenomeno elettrico” quale causa dei due sinistri occorsi, ma ha correttamente ritenuto che non fossero stati provati gli estremi di un evento di tale natura.
In particolare, per quanto concerne il sinistro avvenuto il 09/05/2020 occorre premettere che inizialmente esso veniva denunciato dal IG. unitamente ad altri sinistri di Per_1
diversa natura (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di primo grado dell'appellante) e successivamente, su conSIlio del perito di che aveva effettuato il sopralluogo in CP_2
data 29/05/2020, esso veniva separato (cfr. doc. n. 7 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
Dunque, la conferma da parte dell'assicurazione di procedere alle riparazioni - comunicata tramite l'agenzia assicurativa il 30/06/2020 in risposta alla denuncia sub doc. 7 riferita a tre sinistri - vista l'estrema genericità con cui è formulata non fa comprendere se si riferisca ai danni del condizionatore “dual split” oppure riguardi gli altri sinistri che erano stati denunciati dal IG. (cfr. doc. n. 9 del fascicolo di Per_1
primo grado di parte appellante); di conseguenza, non può essere valutata quale prova del fatto che abbia riconosciuto il verificarsi del sinistro denunciato CP_2
dall'appellante.
L'onere probatorio in capo all'appellante non risulta soddisfatto neppure attraverso la produzione del preventivo elaborato dalla GG LO (cfr. doc. n. 6 del fascicolo di primo grado dell'appellante) la quale aveva ritenuto che fosse stata una scarica elettrica a danneggiare la scheda e il circuito elettrico del condizionatore “dual split” e si era pagina 12 di 15 limitata a conSIliare la sostituzione dell'intero impianto per una somma pari a 3.100 euro, posto che la riparazione di tali componenti sarebbe stata eccessivamente onerosa.
Al riguardo si osserva che sarebbe stato opportuno e necessario produrre una documentazione aggiuntiva che mostrasse sia i rilievi tecnici operati in concreto ai fini dell'accertamento delle cause del malfunzionamento, sia il quantum dei danni riscontrati e ritenuti troppo costosi per essere riparati.
In ogni caso, il perito di non ha riscontrato alcun danno da “fenomeno elettrico” CP_2
e ha correttamente precisato che quand'anche fosse stata data la prova del verificarsi di tale danno l'indennizzo avrebbe dovuto limitarsi a un importo di euro 1.500, che corrisponde al costo di un intervento di sostituzione delle schede delle unità esterne del condizionatore, al netto della franchigia contrattuale (cfr. pag. 6 del doc. n. 3 del fascicolo di primo grado di ). CP_2
Per quanto riguarda la denuncia del 2/07/2021, avente ad oggetto la rottura del condizionatore “trial split” a causa dell'interruzione di corrente elettrica, la mancanza di prova è ancor più evidente.
Ciò in quanto alla presenza del perito di , l'impianto di condizionamento CP_2
risultava funzionante ed è la stessa appellante ad aver ammesso questa circostanza, specificando altresì che il condizionatore aveva smesso di funzionare in un momento successivo, così da indurla a denunciare nuovamente l'accaduto in data 28/08/2021 (cfr. pag. n. 5 dell'atto di citazione dell'appellante; doc. n. 18 e doc. n. 19 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
In ogni caso dalla perizia che ha fatto seguito alla seconda denuncia non è emerso alcun danno derivante dall'interruzione di corrente elettrica e dunque da “fenomeno elettrico”
(cfr. doc. n. 4 del fascicolo di primo grado di ). CP_2
Anche la censura relativa alla mancata ammissione del capitolato testimoniale è infondata, in quanto l'appellante ha formulato dei capitoli di prova aventi ad oggetto circostanze meramente valutative e ha richiesto una CTU che si pone in effetti come pagina 13 di 15 esplorativa, in difetto della dimostrazione che gl'impianti di condizionamento danneggiati non avessero subito modifiche o alterazioni.
Il terzo motivo di appello risulta invece fondato.
Premesso che nel caso di specie assume rilevanza l'art. 12 bis comma 2 del D.lgs. n.
28/2010: “quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”, occorre rilevare, al contrario di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, che non solo CP_2
non ha addotto una valida ragione rispetto alla sua mancata partecipazione alla mediazione, ma non risulta nemmeno che si sia premurata di rispondere all'invito a tale procedura, dunque, è tenuta al pagamento di tale sanzione pecuniaria e ciò CP_2
prescindere dal fatto che l'appellante sia stata soccombente in primo grado.
L'esito del gravame giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di un quarto, restando i residui tre quarti delle spese, come liquidate in dispositivo, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9349/2023, pubblicata in data
22/11/2023, così dispone:
1. accoglie l'appello limitatamente alla domanda di accertamento della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla procedura di mediazione ai sensi dell'art. 12 bis comma 2 del D.lgs. 28/2010 e, per l'effetto, condanna al pagamento, a favore dello stato, del doppio del Controparte_1
contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado, pari a 474 euro;
2. respinge l'appello nel resto e conferma la sentenza impugnata;
pagina 14 di 15 3. condanna l'appellante a rimborsare ad Parte_1 [...]
i tre quarti delle spese di lite, liquidate come segue: CP_1
a) quanto al primo grado in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
b) quanto al secondo grado in complessivi euro 3.397,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
disponendo che il residuo quarto delle spese complessive come sopra liquidate per entrambi i gradi resti compensato tra le parti.
Così deciso in Milano in camera di conSIlio in data 16/04/2025
Il Presidente est. rel.
Alberto Massimo Vigorelli
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