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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 7629/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONTAGNA ELISABETTA e dell'avv. DE LUCA GIOACCHINO
PARTE RICORRENTE
1/8
(C.F./ P.I. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.I.: ) Controparte_2 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi - pagamento somme
All'udienza di discussione, il procuratore della parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, ha convenuto in Parte_1
giudizio il datore di lavoro ed il Controparte_1 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In Controparte_2
via principale:
A)accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al versamento in suo favore dei contributi da parte di e, per l'effetto, Controparte_1
B) condannare Ing. in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al versamento dei contributi in favore del ricorrente per l'importo lordo di Euro 1.117,31 oltre a interessi e rivalutazione monetaria, o a quella diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub A)
e B)
C)accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al versamento dei contributi al da parte di e, per l'effetto, CP_2 Controparte_1
B) condannare Ing. in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al versamento dei contributi in favore del per CP_2
l'importo lordo di Euro 1.117,31 oltre a interessi e rivalutazione monetaria, o a quella diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia
Con rivalutazione e interessi, come per legge”; con vittoria di spese.
Co ed il Controparte_1 Controparte_2
rimanevano contumaci nel presente processo.
2. All'odierna udienza di discussione, dichiarata la contumacia di parte resistente, il difensore di parte ricorrente concludeva, chiedendo l'accoglimento delle domande di cui alle conclusioni sopra indicate, mentre nessuno compariva per parte convenuta.
3. Le domande di parte ricorrente sono fondate solo in parte per i seguenti motivi.
Attraverso la produzione del prospetto riepilogativo del
[...]
e della CU 2023, provava la Controparte_2 Parte_1
sussistenza di un inadempimento del datore di lavoro ING.
[...] all'obbligo di versamento a favore del Controparte_1 Controparte_2
nella misura di cui alle conclusioni trascritte, nonostante la
[...]
documentata cessazione del rapporto di lavoro.
In base ai seguenti consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza,
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come
3/8 quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cassazione
Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010).
Gravava, quindi, su l'onere di provare Controparte_1
di avere assolto integralmente ai propri obblighi di versamento a favore del
. Controparte_2
In difetto di assolvimento dell'onere della prova di adempimento gravante sulla datrice di lavoro, deve essere Controparte_1
condannata al versamento presso il del Controparte_2 complessivo importo di € 1.117,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata.
La domanda principale di pagamento diretto dell'importo che precede in favore di deve essere respinta, operando la Parte_1
delegazione disposta dal ricorrente medesimo. Del resto, nel documento 9 fascicolo parte ricorrente, il si limitava ad Controparte_2
affermare che il non ha titolo per intraprendere azioni legali nei confronti CP_2 delle aziende inadempienti”, pur affermando in premessa che CP_2 provvede alla raccolta dei contributi”. In tal senso, l'esclusione del
[...]
dalla legittimazione al recupero del credito non significa Controparte_2 che quest'ultimo non debba essere comunque versato in favore del CP_2 medesimo. Permane, infatti, l'operatività dell'obbligo del datore di lavoro di versamento a favore del Fondo. Sul punto, deve prestarsi adesione a quanto già stabilito dalla Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro, sentenza da richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto ampiamente motivata e condivisibile:
“Osserva il Collegio che appaiano condivisibili le argomentazioni di parte appellante in ordine alla natura del TFR destinato alla previdenza complementare:
4/8 tale quota di TFR conferito al fondo complementare, infatti , non può più intendersi come una retribuzione differita ma assume spiccate caratteristiche previdenziali , trattandosi di contribuzione e non di retribuzione. Sul punto va ricordato che la giurisprudenza di legittimità , laddove ha affrontato, sia pure ad altri fini , la questione della natura giuridica dei versamenti effettuati dal datore di lavoro per la previdenza complementare, ha confermato la natura giuridica previdenziale e non retributiva di tali versamenti ( cfr. Cass. 19792/2015 ; Cass.
Sezioni 4684/2015; Cass. Sez.Unite 4949/2015; Cass. Sezioni Unite 6928/2018
) .
Si legge nella motivazione della sentenza n. 19792/2015 : “ La questione concernente la qualificazione delle somme versate o comunque dovute dal datore di lavoro per la previdenza complementare è stata recentemente affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto in riferimento al periodo anteriore alla riforma introdotta dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, hanno escluso la natura retributiva delle predette somme, riconoscendone invece la natura esclusivamente previdenziale, tanto nel caso in cui il fondo sia dotato di personalità giuridica autonoma quanto nel caso in cui consista in una gestione separata del datore stesso, con la conseguente affermazione che esse non rientrano nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro (cfr.Cass., Sez. Un., 9 marzo 2015, n, 4684). Alla predetta esclusione la pronuncia citata è pervenuta in virtù dell'osservazione che i versamenti del datore di lavoro non trovano fondamento nel rapporto di lavoro subordinato, ma in un ulteriore rapporto contrattuale, finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, la cui previsione costituisce certamente un beneficio per il lavoratore, ma non modifica i diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione del trattamento di fine rapporto. La mancanza di un nesso di corrispettività tra la contribuzione e la prestazione lavorativa trova d'altronde conferma nel duplice rilievo che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza diritto alla pensione integrativa, il
5/8 lavoratore non ha diritto alla restituzione dei contributi versati dal datore di lavoro, e che questi ultimi, a differenza di altri benefits, costituiscono oggetto di un'obbligazione non monetizzabile direttamente a favore del prestatore di lavoro. In favore della natura non retributiva dei versamenti in questione milita infine il regime previdenziale cui sono assoggettati, e segnatamente il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis introdotto dalla Legge di conversione 1 giugno
1991, n. 166, il quale esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale le contribuzioni e le somme versate o accantonate per il finanziamento di trattamenti integrativi previdenziali o assistenziali (cfr. al riguardo anche Cass., Sez. 6, 4 aprile 2013, n. 8228; Cass., Sez. lav., 31 maggio 2012, n. 8695).Tali considerazioni, svolte in riferimento alle forme di previdenza complementare preesistenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, valgono a maggior ragione per quelle introdotte successivamente alla riforma, nell'ambito delle quali risultano ancor più evanescenti i legami tra la prestazione lavorativa e la contribuzione e tra la retribuzione e la prestazione previdenziale…”.
Dunque, nonostante la correttezza di quanto affermato da parte appellante in ordine alla natura del TFR destinato alla previdenza complementare, osserva il Collegio che nelle sentenze citate la Corte di
Cassazione ha affermato che la mancanza del nesso di corrispettività tra contribuzione e prestazione lavorativa osta alla qualificazione giuridica del versamento alla previdenza complementare quale retribuzione direttamente esigibile dal prestatore di lavoro nei confronti del datore di lavoro;
che, inoltre,
l'obbligo del datore di lavoro al versamento sussiste nei confronti del fondo, e non del lavoratore, e nasce da un rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro che ne è un mero presupposto ma non la fonte” (Corte di Appello di
Milano Sezione Lavoro Sentenza n. 1171/2021 pubbl. il 09/12/2021).
Quanto precede impone il rigetto della domanda di condanna svolta in via principale.
4. Dichiarate compensate per un terzo le spese di lite in considerazione dell'esito della causa, soccombente nel resto, Controparte_1
6/8 va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, determinate come da dispositivo. In particolare, le spese di lite sono determinate nel loro ammontare in base ai parametri ministeriali fissati per le cause di lavoro, disciplinati dal D.M. n. 55/2014, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", come da ultimo aggiornato. Le spese legali devono essere, quindi, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri predetti, dato atto del valore della presente causa, considerata la bassa complessità della causa stessa, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, con condanna di parte resistente al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_2
devono essere dichiarate integralmente compensata, stante la
[...]
mancata costituzione del fondo
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna
[...]
al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 della somma pari a € 1.117,31 per i titoli di cui in ricorso, oltre
[...]
interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Dichiarate compensate per un terzo le spese di lite nei rapporti tra e condanna Parte_1 Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite residue Controparte_1 determinate in € 720,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al contributo unificato, se dovuto e pagato, già operata la compensazione predetta. Dichiara integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra e . Rigetta il ricorso nel Parte_1 Controparte_2
resto.
7/8 Sentenza esecutiva.
Milano, 28/02/2025
La Giudice del Lavoro
Eleonora De Carlo
8/8