Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Ordinanza collegiale 3 luglio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00523/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00682/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale la Questura di Torino ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. PI UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del -OMISSIS- la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino ha ravvisato nei confronti del ricorrente i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche.
Tale permesso è stato rilasciato dalla Questura in data successiva all’entrata in vigore del d.l. 20/2023.
In data -OMISSIS- il ricorrente ha presentato istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Questura di Torino ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, disponendone l’archiviazione, in quanto “ Tenuto conto delle modifiche intervenute con il D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023…il titolo di soggiorno in possesso del richiedente non rientra tra le tipologie di permessi di soggiorno indicati nell’art. 6 co. 1 bis D.Lgs 286/98 per i quali è possibile la conversione a motivi di lavoro ”.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha presentato impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Con ordinanza n. 178/2025 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato e con successiva ordinanza n. 1128/2025 – in accoglimento della domanda di esecuzione della misura cautelare – ha ordinato “ …all’amministrazione procedente di rilasciare al ricorrente la ricevuta di presentazione dell’istanza di conversione del titolo ovvero un altro documento equipollente ”.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato, per violazione di legge ed eccesso di potere, contestando l’interpretazione e l’applicazione che la Questura ha dato della normativa transitoria relativa alla riforma legislativa intervenuta con il d.l. n. 20/2023.
Il ricorso è fondato.
L’art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023, nel disporre l’abrogazione dell’art. 6, comma 1 bis , lett. h- bis ), d.lgs. n. 286/1998, ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
In particolare, il citato art. 7 d.l. n. 20/2023 ha previsto la seguente disciplina transitoria: “ 2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente. 2-bis. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente. 3. I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge ”.
Nell’interpretare tale disciplina transitoria, il Consiglio di Stato, in una fattispecie assimilabile a quella oggetto di causa, ha affermato quanto segue: “ 11. – Il Collegio ritiene di confermare l’indirizzo interpretativo sin qui seguito dalla giurisprudenza cautelare della Sezione secondo cui la disciplina transitoria dettata dall’art. 7, co. 2 d.l. n. 20/2023 tiene fermo il regime previgente per tutte le istanze originariamente presentate per il rilascio del titolo da convertire, dunque pendenti al momento dell’entrata in vigore del decreto Cutro, e non già per le istanze di conversione sic et simpliciter. L’esegesi prospettata fa leva in primis sull’argomento letterale e su quello logico-sistematico. 11.1. – Sul versante strettamente letterale la disposizione transitoria, nel riferirsi alle istanze presentate sino alla data di entrata in vigore del decreto Cutro ovvero ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, dispone che continui ad applicarsi la disciplina previgente: orbene, tale rinvio alle “istanze già presentate” rinviene il proprio referente logico-concettuale nelle categorie di permessi di soggiorno incise dalla disposizione novellistica e ben evidenziate dalla rubrica normativa ossia “permessi per protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali”. 11.2. – L’argomento letterale è vieppiù corroborato, in chiave logico-sistematica, dalla disposizione di cui al comma 3 che, con riguardo ai permessi per protezione speciale, stabilisce in via ulteriore la facoltà di rinnovo annuale una tantum per quelli già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto precisando significativamente che “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”. Siffatta precisazione trova la propria ratio essendi nella peculiarità del regime ad hoc dettato per i permessi di protezione speciale (ossia l’aggiuntiva rinnovabilità per un ulteriore anno) e conferma implicitamente – come suggerito dalla stessa locuzione “resta ferma” - l’inerenza della facoltà di conversione al regime giuridico transitorio degli altri permessi di soggiorno per i quali sia stata presentata istanza di rilascio anteriormente all’entrata in vigore del decreto. In altre parole, la previa presentazione dell’istanza determina l’ultrattività dell’intero regime previgente, ivi includendovi la facoltà di conversione del permesso per cure mediche in permesso per lavoro subordinato e non è dato ravvisare ulteriori fattori limitativi o preclusivi come già chiarito nei precedenti arresti della Sezione (“La legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto”, così nell’ordinanza di questa Sezione n. 3313/2024). 11.3. – Milita in favore in questa esegesi anche l’ulteriore considerazione, di indole equitativa, per cui solo il criterio determinativo della data di presentazione dell’istanza originaria di rilascio scongiurerebbe eventuali disparità di trattamento nell’applicazione della disciplina sopravvenuta, obiettivamente più sfavorevole, mentre l’indirizzo interpretativo patrocinato dall’Amministrazione rimetterebbe la sorte dell’interessato alle tempistiche amministrative di evasione della pratica concernente il primo titolo di soggiorno. 11.4. – Da ultimo, l’esegesi estensiva viene ulteriormente corroborata dalla stessa relazione illustrativa predisposta a corredo del decreto-legge n. 20/2023 che, con riguardo alla disposizione transitoria in esame – originariamente dettata, come del resto l’intero articolo, con riferimento ai soli permessi per protezione speciale -, esplicitava che la norma era volta ad estendere “l’efficacia della predetta normativa abrogata alle istanze presentate in data anteriore all’entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l’invito a presentare l’istanza di protezione speciale”, dunque sgombrava il campo da ogni dubbio sulla circostanza che l’istanza che assumeva rilievo era quella per il rilascio del titolo di soggiorno originario per protezione speciale e non appunto l’istanza di conversione. 12. – In conclusione, l’unica esegesi rispettosa della littera legis e coerente con gli indici ermeneutici testé evidenziati non può che essere quella che ascrive rilevanza al momento di presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno per cure mediche quale discrimen temporale agli effetti dell’applicabilità della novella legislativa preclusiva della convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ” (Cons. di Stato, sent. n. 9630/2025, cfr. nello stesso senso Cons. di Stato, sent. n. 5666/2025, Tar Veneto, sent. n. 2326/2024 e Tar Piemonte, sent. n. 1338/2025).
Il Collegio ritiene di dovere aderire a tale orientamento giurisprudenziale, anche al fine di addivenire ad un’interpretazione costituzionalmente orientata ed evitare, in una materia di così rilevante incidenza sulla vita degli interessati, una disparità di trattamento tra cittadini extracomunitari in ragione del diverso momento di conclusione dei procedimenti e del rilascio dei permessi dei quali viene chiesta la conversione, ovvero di circostanze estranee al loro controllo.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, al momento dell’entrata in vigore della riforma di cui al d.l. n. 20/2023, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino (provvedimento del -OMISSIS-) aveva già ravvisato nei confronti del ricorrente la sussistenza dei presupposti per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, del quale è stata poi richiesta la conversione. Ne consegue che, in base ai suesposti principi giurisprudenziali, dovrebbe trovare applicazione la disciplina previgente alla novella normativa, comprensiva della convertibilità del titolo in un permesso per motivi di lavoro.
3. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, e per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato con obbligo per l’Amministrazione resistente di esaminare nel merito l’istanza di conversione presentata dal ricorrente.
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della novità della questione e della oggettiva difficoltà interpretativa della disciplina normativa applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL RO, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
PI UZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI UZ | EL RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.