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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2147/2021
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 19.09.2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2147/2021 promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Margherita n. 3, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Burzagli (C.F. C.F._1
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montevarchi (AR), Via Gorizia n. 33, C.F._2 fax 0559850274, PEC: giusta procura in atti: Email_1
Attrice
Contro
, nata a [...] il [...], residente in [...] della Repubblica n. 13, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Donella Bonciani C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montevarchi (AR), Via C.F._4
Sante Tani n. 26/4, fax 0553909989, PEC: giusta procura in atti;
Email_2
Convenuta nato a [...], il [...], residente in [...] della Repubblica n. 13, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Nannini C.F._5
(C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giovanni Valdarno CodiceFiscale_6
(AR), Via Largo Vetrai n. 8, fax 055982527, PEC: giusta procura in atti;
Email_3
Terzo chiamato
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 19.09.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: revoca di donazione indiretta e riconoscimento del diritto di abitazione ex art. 2932 c.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25 giugno 2021, l'odierna attrice ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, la IA , per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di RIMINI, ogni contraria istanza disattesa: IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che (donataria) si è resa colpevole di gravi atti di ingiuria e di depauperamento del patrimonio Controparte_1 della (donante) e per effetto: dichiarare revocata la donazione (indiretta) costituita per atto pubblico del notaio, Parte_1 dott. rispettivamente ai repertori 51485 e 51490 ed alle raccolte 6365 e 6366 e, per effetto, dichiarar la Persona_1
Signora proprietaria dell'unità immobiliare costituita da: 1) un appartamento adibito a civile abitazione Parte_1 situato in Riccione (RM), Via Giordano Bruno n. 30, a piano primo in confine con distacchi esterni a più lati, Pt_2
con più parti comuni condominiali, salvo altri, censito al N C E U del Comune di Riccione al foglio 12, mappale 434,
[...] subalterno 12, cat. A/3, Vani 4, superficie catastale mq. 60, rendita catastale lire 904.500; 2) una autorimessa privata posta in Riccione (RM), Via Giordano Bruno n. 30, al piano interrato in confine con muro perimetrale, con similare autorimessa e con parti comuni condominiali, salvo altri, censita al N C E U del Comune di Riccione al foglio 12, mappale 434, subalterno
3cat. C/6, in consistenza di mq. 24, superficie catastale di mq. 27 e rendita di lire 355.200. IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare che ed si sono resi inadempienti rispetto all'obbligo assunto in Controparte_1 Controparte_2 data 14.09.2019 di trasferire il diritto di abitazione a sull'unità immobiliare costituita da un appartamento Parte_1 adibito a civile abitazione situato in Riccione (RM), Via Giordano Bruno n. 30, a piano primo in confine con distacchi esterni a più lati, , con più parti comuni condominiali, salvo altri, censito al N C E U del Comune di Riccione al foglio Parte_2
12, mappale 434, subalterno 12, cat. A/3, Vani 4, superficie catastale mq. 60, rendita catastale lire 904.500 oltre una autorimessa privata posta in Riccione (RM), Via Giordano Bruno n. 30, al piano interrato in confine con muro perimetrale, con similare autorimessa e con parti comuni condominiali, salvo altri, censita al NCEU del Comune di Riccione al foglio 12, mappale 434, subalterno 3cat. C/6, in consistenza di mq. 24, superficie catastale di mq. 27 e rendita di lire 355.200 e, per effetto, dichiarare titolare del diritto di abitazione sull'unità immobiliare sopra riportata. Ordinare al Parte_1
Conservatore dei registri immobiliari di Rimini di trascrivere l'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte attrice ha ricostruito la vicenda in fatto, affermando di avere sempre eseguito, nel corso degli anni, donazioni in favore della IA. In particolare, ha esposto di averle conferito denaro per l'acquisto di:
1) fondo ad uso commerciale ubicato in Firenze via Ghibellina 129/r, distinto al catasto fabbricati comune di Firenze al foglio 174, particella 161, sub 1; pagina 2 di 20 2) fondo ad uso commerciale mq 90 situato nel comune Montevarchi (AR), con annesso appartamento di 28 mq, distinto al catasto urbano di detto comune al foglio 11, particella sub 10, via 4 novembre civici 20
e 21;
3) quota del 50% della proprietà di un capannone di mq 800 con un quartiere adibito a civile abitazione e vari locali adibiti a magazzini ed uffici posti in Montevarchi (AR), via Puccini, distinto al catasto urbano di detto Comune al foglio 6, particelle 25, sub 3 e 4, 1297 e 1506;
4) somma di € 150.000,00 per l'acquisto delle quote del di proprietà della famiglia Controparte_3
CP_4
5) piena proprietà di un quartiere adibito a civile abitazione sito in Riccione (RM) al piano primo con distacchi esterni a più lati, censito al N.C.E.U del comune di Riccione al foglio 12 mappale 434 subalterno
12, Via Giordano Bruno n. 30, Categoria A/3, vani 4 superficie catastale mq 60, rendita catastale € 904,500;
6) piena proprietà di una autorimessa privata posta al piano interrato in confine con muro perimetrale, con similare autorimessa e con parti comuni condominiali salvo altri, censita al N.C.E.U. Del comune di
Riccione al foglio 12 mappale 434, subalterno 3, via Giordano bruno n. 30, Categoria C/6 in consistenza di mq 27, rendita € 355,200 e collegata all'appartamento tramite ascensore (cfr. doc. 1 di parte attrice).
La SI.ra ha rappresentato che, a seguito del matrimonio della IA con il SI. Parte_1 [...]
i rapporti tra le due hanno cominciato a deteriorarsi, specialmente quando, su conSIlio del CP_2 marito, la IA ha venduto parte degli immobili donatigli, in particolare: la proprietà del fondo commerciale con l'annesso appartamento (punto n. 2) per una somma irrisoria rispetto al prezzo d'acquisto; il 50% della proprietà di un capannone (punto n. 3), rimanendo la restante quota in capo alla madre, che ha dichiarato di essersi ritrovata, in seguito, vincolata con un soggetto estraneo.
Quanto alle proprietà di cui ai punti nn. 5 e 6, costituenti il motivo della presente controversia, parte attrice ha rappresentato che tali immobili sono stati acquistati con i denari della madre e intestati alla IA, senza che la SI.ra ne facesse riserva di usufrutto, e sono stati utilizzati da entrambe sino a Parte_1 quando, dopo il matrimonio della IA con il SI. la madre è stata allontanata dall'immobile, CP_2 privata delle chiavi e i suoi effetti personali sono stati gettati nell'autorimessa.
Con riferimento al predetto immobile, la SI.ra ha dichiarato di averne in parte pagato il Parte_1 corrispettivo al momento dell'acquisto e di essersi costituita, per la restante parte, fideiussore del mutuo di scopo, acceso a nome della IA, precisando di avere sempre integralmente pagato le rate di tale mutuo così come ogni onere e spesa relativo alla casa, incluse tasse e imposte, nonché di avere acquistato l'arredo per un totale di euro 65.000,00.
Di talché, parte attrice ha riferito che, rivoltasi all'avv. Roberto Parigini per richiedere alla IA la restituzione di tutte le spese, extra vendita, da lei sostenute sull'immobile, ha tentato una conciliazione conclusasi con un accordo, sottoscritto alla fine dell'anno 2015, con il quale, da un lato, la SI.ra P_ pagina 3 di 20 ha riconosciuto la natura di atto di donazione dell'immobile sito in Riccione e le ha ceduto il diritto di abitare tale immobile, assumendo l'obbligo di riprodurre la cessione in atto pubblico dietro semplice richiesta e di provvedervi nel termine di sei mesi dalla sottoscrizione;
dall'altro, la SI.ra ha Parte_1 assunto l'obbligo di pagare le residue rate del mutuo nonché gli oneri fiscali e tributari legati all'immobile. A seguito della sottoscrizione, ha proseguito l'attrice, la SI.ra ha consegnato all'avv. Parigini le P_ chiavi dell'immobile che a sua volta gliele ha consegnate e ha potuto godere di detto immobile.
La SInora in seguito ha esposto che, in conformità a quanto era solita fare alla fine di ogni Parte_1 stagione estiva, ha consegnato le chiavi dell'appartamento alla vicina, SI.ra Senonché, nei Parte_2 giorni di Pasqua 2019, 20-22 aprile, recatasi a Riccione e richieste le chiavi, la vicina le ha riferito di averle consegnate alla IA e al genero per ospitare alcuni amici, senza che le fossero mai restituite. Parte attrice ha, quindi, affermato che i coniugi si sono sempre rifiutati di riconsegnare le chiavi alla madre, che, in conseguenza, ha intrapreso un'azione possessoria nell'anno 2019, abbandonata per l'intervenuta transazione tra le parti, in forza della quale la madre rientrava nel possesso dell'immobile in questione con accollo degli oneri gravanti sullo stesso e la IA si impegnava a costituirvi il diritto di abitazione a favore della SI.ra con atto pubblico entro la data del 31.03.2020. L'attrice, tuttavia, ha affermato che Parte_1 tale impegno non è mai stato onorato da parte dei coniugi odierni convenuti.
Successivamente, la SI.ra ha rappresentato che, nell'estate 2020, la nipote sedicenne, Parte_1 [...]
, IA della sola SI.ra e non anche del SI. è stata ospitata Controparte_5 P_ CP_2 presso la casa al mare di Riccione, trattando, però, la nonna con risentimento e rabbia, pronunciando frasi sprezzanti e gettandole addosso oggetti di varia natura.
In seguito, nel settembre dello stesso anno, l'odierna convenuta ha insistentemente chiamato la madre per ottenere euro 50.000,00 necessari per acquistare un immobile in Montevarchi (AR) in cui abitare, minacciandola, in caso di rifiuto, non solo che avrebbe venduto la casa di Riccione ma anche che non le avrebbe più permesso di vedere i membri della sua famiglia.
Alla luce di quanto sopra esposto, la SI.ra che si è dichiara affetta da una grave forma di Parte_1 depressione bipolare, ha sostenuto di essere stata insultata e isolata da tutta la famiglia. Infatti, parte attrice ha precisato che la IA si è rivolta a lei solo per richiedere denaro, giungendo, in momenti di rabbia, a metterle le mani addosso, senza mai mostrare interesse per gli immobili donategli, e anzi, arrabbiandosi per i problemi che le hanno causato. Ha aggiunto, inoltre, che la IA non ha fatto fruttare la sua laurea in lettere e ha consentito al marito di amministrare e disporre delle sue proprietà, pur essendo in regime di separazione dei beni, depauperando in tal modo il patrimonio di famiglia, di cui è rimasto solo il fondo a
Firenze e la casa al mare a Riccione.
In conclusione, la SI.ra ha sostenuto che la SI.ra si è resa inadempiente Parte_1 P_ dell'obbligo assunto in data 14.10.2019 di trasferire in suo favore il diritto di abitazione sull'unità pagina 4 di 20 immobiliare sita in Riccione, invocando a tal fine il disposto di cui all'art. 2932 c.c. e ha, inoltre, ritenuto che le condotte sopra descritte configurino gli estremi di cui all'art. 802 c.c.
Si è regolarmente costituita in giudizio la SI.ra la quale ha contestato tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto.
Preliminarmente, la convenuta ha eccepito il difetto di contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario, in quanto i due beni immobili oggetto della presente controversia sono stati costituiti, in data
10.05.2010, dai due coniugi, in fondo patrimoniale.
In relazione alla domanda principale ex art. 801 c.c., spiegata dalla SI.ra la difesa della Parte_1 convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza e l'inesistenza dei presupposti. In punto di diritto la convenuta ha evidenziato che la disposizione in esame prevede un termine decadenziale di un anno, decorrente dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto, mentre, nel caso di specie, i fatti posti a fondamento della domanda risalirebbero a molti anni prima e sono i medesimi posti a fondamento dell'azione possessoria intentata dalla SI.ra nel 2019, a nulla rilevando gli screzi con la nipote Parte_1 nell'estate 2020 e i contatti telefonici tra le parti. Le condotte che secondo la madre legittimerebbero l'azione di revocazione, a detta della SI.ra , risalgono a quasi dieci anni prima rispetto P_ all'introduzione del presente giudizio, ovverosia al 2012 e al 2015, come, ad esempio, la vendita di immobili che la madre assume essere stati donati alla IA, avvenuta nell'anno 2012. Ad ogni modo, secondo la IA, le condotte contestate non possono essere considerate causa di ingratitudine.
Parte convenuta ha, inoltre, sostenuto, che la madre è affetta da un grave disturbo psichiatrico che la porta spesso a deliri di tipo persecutorio e ha precisato di non avere mai posto in essere condotte lesive del patrimonio morale e affettivo della SI.ra dimostrando, al contrario, un atteggiamento sempre Parte_1 conciliante.
Quanto all'azione esperita da parte attrice ai sensi dell'art. 2932 c.c., la difesa della convenuta ha, preliminarmente, eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, in seguito, ha proseguito affermando l'impossibilità dell'azione per mancanza dei presupposti e delle condizioni. Infatti, nel caso di specie, trattandosi di un immobile facente parte di un fondo patrimoniale costituito dai coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia ove sono presenti figlio minori, la costituzione del diritto di abitazione non può prescindere dall'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Inoltre, lo stesso titolo invocato da parte attrice a sostegno della propria pretesa, ovverosia l'accordo sottoscritto in data 14.10.19, escluderebbe l'obbligo di concludere il contratto essendovi contenuta una clausola risolutiva espressa al punto n. 7 allo spirare del termine ivi indicato e della quale la IA ha dichiarato di volersi avvalere. A tal riguardo, la SI.ra ha rappresentato che, in forza di tale P_ accordo, la madre avrebbe dovuto farsi carico di ogni spesa inerente all'immobile di Riccione e che, tuttavia, questa non vi ha provveduto, nonostante i solleciti di pagamento e di messa in mora ricevuti dal pagina 5 di 20 Consorzio di bonifica le fossero stati comunicati per messaggio telefonico, secondo quanto previsto dalla scrittura privata. Ciò ha, quindi, portato alla comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo sui beni della convenuta.
A seguito di citazione per chiamata in causa del terzo, è regolarmente intervenuto in giudizio il SI.
marito della SI.ra , che ha dichiarato di condividere la difesa della SI.ra Controparte_2 P_
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto nei suoi confronti. P_
Preliminarmente, il SI. ha eccepito l'impossibilità dell'esperimento dell'azione ex art. 2932 CP_2
c.c. per mancanza dei presupposti e delle condizioni. Infatti, gli immobili de quo fanno parte del fondo patrimoniale costituito il 10.05.2010 tra i due coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia, nella quale vi sono figli minori, pertanto, per costituirvi il diritto di abitazione sarebbe necessaria l'autorizzazione preventiva del Giudice Tutelare. Il marito ha, peraltro, precisato che l'accordo del 14.09.2019 prevede una clausola risolutiva espressa nel caso di inadempimento di una delle parti delle obbligazioni assunte, e di cui dichiara di avvalersi, in quanto la SI.ra non ha onorato l'impegno di pagare, oltre le rate del Parte_1 mutuo, anche ogni altra spesa e/o costo fiscale inerente tale immobile di Riccione.
Quanto alla domanda principale ex art. 801 c.c., il SI. ha rappresentato di non essersi CP_2 intromesso nei rapporti madre-IA e di non avere conSIliato alla moglie di vendere i beni donatile dalla SI.ra aggiungendo che, ad ogni modo, la vendita di beni donati non è idonea a integrare gli Parte_1 estremi del requisito di ingratitudine richiesto dalla norma. Il marito si è, quindi, allineato alla difesa della moglie in ordine all'eccezione di decadenza dell'azione di revocazione e all'inesistenza dei presupposti per l'esercizio della stessa, precisando, inoltre, che la scrittura privata intercorsa tra le parti dovrà ritenersi priva di effetto.
Sotto il profilo della dinamica processuale, alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 23.05.2023, il Giudice, ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta per mancato esperimento del tentativo di mediazione e ha ritenuto, altresì, non integro il contraddittorio essendo il SI. litisconsorte necessario, ordinandone, quindi, l'integrazione. All'udienza CP_2 successiva del 5.12.2023 il Giudice, su richiesta congiunta delle parti, ha assegnato i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. All'udienza del 9.05.2024, la difesa della SI. ha contestato la data di P_ ricevimento del doc. 9 prodotto da parte attrice con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., sostenendo che lo stesso è stato formato a Ravenna il 7.02.2024 e inviato per posta alla IA. In tale sede, il
Giudice, su istanza delle parti, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del 24.09.2024, il Giudice, rilevato che le parti hanno precisato le proprie conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione e assegnato loro i termini ex art. 190 c.p.c.
SULLA NATURA GIURIDICA DELL'ATTO AVENTE AD OGGETTO I BENI IMMOBILI SITI IN RICCIONE
VIA GIORDANO BRUNO 30 pagina 6 di 20 La SI.ra , nella propria comparsa di costituzione, ha dedotto che il trasferimento P_ dell'appartamento adibito a civile abitazione sito in Riccione (RM), Via Giordano Bruno n. 30, censito al
NCEU del Comune di Riccione al foglio 12, mappale 434, subalterno 12, cat. A/3, Vani 4, superficie catastale mq. 60, rendita catastale lire 904.500 e dell'autorimessa sita in Riccione (RM), Via Giordano Bruno
n. 30, censita al NCEU del Comune di Riccione al foglio 12, mappale 434, subalterno 3cat. C/6, in consistenza di mq. 24, superficie catastale di mq. 27 e rendita di lire 355.200, oggetto del presente giudizio, non sia qualificabile quale donazione indiretta.
La SI.ra ha, viceversa, dedotto che è stata la stessa IA all'interno dell'accordo sottoscritto Parte_1 nel dicembre 2015 a riconoscere la natura di donazione indiretta dell'atto di trasferimento degli immobili sopra descritti.
Sul piano normativo l'art. 769 c.c. qualifica la donazione come il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. La validità della donazione è subordinata al rispetto dei vincoli formali di cui all'art. 782 c.c. e, in particolare, la donazione deve essere fatta per atto pubblico. L'art. 809 c.c. rubricato
“norme applicabili ad altri atti di liberalità” prevede che le liberalità anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769 c.c., sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Sebbene la legge non parli di donazione indiretta ma di altri atti di liberalità, la giurisprudenza e la dottrina sono solite individuare con l'appellativo di liberalità atipiche o di donazioni indirette le fattispecie di cui all'art. 809 c.c. Pertanto, costituiscono donazioni indirette tutti quegli atti, anche specificamente disciplinati dal legislatore che, posti in essere per spirito di liberalità, producono il medesimo risultato, ossia l'arricchimento, del donatario con correlativo depauperamento del donante. Il mezzo, quindi, può essere il più vario ma il “colore” è lo stesso: l'animus donandi. Secondo l'orientamento maggioritario il criterio per stabilire se un determinato atto a titolo gratuito configuri una liberalità è dato dalla natura dell'interesse che per suo tramite si intende realizzare, di liberalità, non essendo dato discorrere quando detto interesse sia di tipo patrimoniale.
Pertanto, la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, e nel quale l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta, dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. Per la validità delle donazioni indirette, ovvero delle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'articolo 782 c.c., non è però richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità: l'art. 809 c.c., nello stabilire quali sono le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di pagina 7 di 20 liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'articolo 769 c.c., non richiama, infatti, l'articolo
782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione a pena di nullità.
Tra gli strumenti più frequentemente utilizzati per realizzare una donazione indiretta possono indicarsi:
a) il contratto a favore di terzi;
b) la rinunzia abdicativa ad un diritto reale limitato o ad una quota di comproprietà c) la remissione del debito;
d) il pagamento del debito altrui;
e) il contratto di società; f) la concessione di una garanzia per il debito di un terzo;
g) la rinuncia all'azione di regresso.
Con particolare riferimento al conferimento di date somme di denaro, ai fini della integrazione della fattispecie di donazione indiretta di un immobile è necessario che la dazione della somma sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile: deve, cioè, sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra elargizione del denaro e acquisto dell'immobile. In particolare, la giurisprudenza di Cassazione ha evidenziato che nell'ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e l'acquisto dell'immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso, e non già del danaro impiegato per il suo acquisto (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 11.12.2018, n. 31978).
Sempre la Cassazione ha precisato che si ha donazione indiretta di un bene anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante (Cass. civ., Sez. II, Sent., 17.07.2024, n. 19739).
Nel caso di specie parte attrice ha affermato di aver pagato parte del prezzo dell'immobile sito in
Riccione Via Giordano Bruno n. 30 e di aver costituito fideiussore del mutuo di scopo con il quale è stata pagata la parte che residuava del corrispettivo della vendita. A riguardo l'attrice ha tuttavia precisato che le rate del mutuo al quale si riferisce la citata fideiussione sono state sempre e integralmente da lei pagate così come ogni onere e spesa relative alla casa. Da ultimo, a ulteriore conferma della qualifica quale donazione indiretta sia della corresponsione di parte del prezzo per il pagamento sia delle rate del mutuo necessario per il pagamento del corrispettivo residuo, la SI.ra ha evidenziato che è stata la stessa Parte_1 convenuta a riconoscere detta qualifica nell'ambito di un accordo sottoscritto sul finire del 2015.
Sul punto la SI.ra non ha integralmente contestato la qualifica di donazione indiretta degli P_ atti citati da parte attrice. Si legge nella comparsa di costituzione depositata in data 28.04.2023: “anche ammesso e non concesso che nel caso di specie si possa discutere di donazione indiretta”. pagina 8 di 20 Dall'esame della documentazione depositata in atti e in particolare dalla scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti a fine dicembre 2015 (doc. 5 parte attrice), risulta che sia stata la stessa SI.ra P_ ad aver riconosciuto quale titolo del suo diritto di proprietà sull'immobile sito in Via Giordano Bruno la donazione che le è stata fatta dalla madre. L'atto, infatti, recita “la SI.ra è proprietaria Controparte_1 esclusiva dell'immobile posto nel comune di Riccione Via Giordano Bruno n. 30 a seguito di donazione della madre SI.ra
. Giova altresì evidenziare che sia la convenuta che il terzo chiamato con scrittura privata Parte_1 del 14.10.2019 hanno espressamente riconosciuto che le rate del mutuo contratte per il pagamento della residua parte del corrispettivo necessario per l'acquisto dell'immobile sono state sempre pagate dalla SI.ra
(“che detto immobile è gravato da mutuo ipotecario acceso con Banca MPS intestato alla medesima Parte_1 P_
e per il quale la SI.ra è fideiussore e ha adempiuto, dal momento dell'acquisto ad oggi, all'integrale pagamento delle Parte_1 rate di mutuo e degli oneri e costi, fiscale e non. Inerenti agli immobili”).
Si rammenta, a tal proposito, che in materia di scritture private l'art. 2702 c.c. prevede che la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. L'efficacia probatoria della scrittura privata è subordinata alla autenticità della sottoscrizione ossia che la firma apposta in calce o a margine del testo provenga da chi ne appare autore. Tale certezza ricorre soltanto quando la sottoscrizione sia stata riconosciuta in giudizio o quando la legge la considera quale riconosciuta, quale è il caso regolamentato all'art. 214 c.p.c., in base al quale colui contro il quale è prodotta una scrittura privata è tenuto a disconoscerla ossia a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Il mancato assolvimento di questo onere si risolve nel riconoscimento della scrittura e della sottoscrizione.
Nel caso in esame, la SI.ra non ha sollevato alcuna contestazione in relazione all'autenticità P_ della firma apposta sui documenti 5 e 7 allegati da parte attrice e, di conseguenza, tali atti si devono ritenere a lei attribuibili così come le dichiarazioni ivi contenute. Ne consegue che, nel caso di specie, dall'interpretazione letterale e sistematica del corpo delle scritture private, si evince in maniera inequivoca che la SI.ra abbia riconosciuto che l'immobile sito in Via Giordano Bruno n. 30 le è stato P_ attribuito dalla madre a titolo di donazione. Deve altresì essere aggiunto che non costituisce circostanza contestata che la SI.ra abbia versato una somma di denaro in favore della IA destinata al Parte_1 pagamento di parte del prezzo dell'immobile e, successivamente, abbia sostenuto integralmente le rate del mutuo acceso a nome della IA per conseguire le somme necessarie a pagare la residua parte del prezzo così come risulta altresì dalle dichiarazioni di cui al documento 7 allegato da parte attrice.
Ferma la irrilevanza della qualifica fatta dalle parti di un dato negozio giuridico, in quanto la qualificazione e la conseguente individuazione della disciplina applicabile spetta all'autorità giudiziaria, ritiene il presente Tribunale che il pagamento da parte della SI.ra di parte del prezzo Parte_1 pagina 9 di 20 dell'immobile sito in Via Giordano Bruno n. 30 e il pagamento delle rate del mutuo correlato al pagamento del corrispettivo residuo costituiscano donazione indiretta del bene immobile citato. Sia le somme elargite per il pagamento di parte del prezzo che quelle elargite per il pagamento delle rate del mutuo sono state esclusivamente finalizzate alla acquisizione dell'immobile sito in Via Giordano Bruno n. 30 e l'animus donandi sotteso a tali atti è ulteriormente comprovato dal contenuto della scrittura privata prima citata dalla quale si evince che la convenuta non ha elargito alcun corrispettivo in favore della madre avendo lei stessa affermato che il bene le è stato donato.
Pertanto, si deve concludere affermando che il bene immobile sito in Via Giordano Bruno n. 30 e le relative pertinenze sono state donate dalla SI.ra alla SI.ra . Parte_1 P_
SUL RIGETTO DELLA DOMANDA DI REVOCA DELLA DONAZIONE INDIRETTA
Dalla natura di donazione indiretta degli atti sopra indicati relativi all'immobile sito in Via Giordano
Bruno n. 30 consegue la sottoposizione di tale atto alla disciplina sostanziale prevista in materia di donazioni e, in particolare, a quella ex art. 802 c.c.
A riguardo parte attrice ha dedotto che il contegno tenuto dalla IA nel corso degli anni integra gli estremi delle condotte che ex art. 802 c.c. legittimano il donante a domandare la revoca della donazione.
La SI.ra , viceversa, ha dedotto di non avere mai posto in essere alcuna condotta contro il P_ patrimonio morale e affettivo della madre
La convenuta e il terzo chiamato, inoltre, hanno dedotto che, in primo luogo, l'attrice è in ogni caso decaduta dalla domanda di revocazione per ingratitudine poiché questa è soggetta al termine decadenziale di un anno e i comportamenti che, a detta dell'attrice, integrerebbero i presupposti di cui all'art. 801 c.c. risalgono agli anni 2012 e 2014; in secondo luogo, hanno sostenuto che tali comportamenti, comunque, non possono essere considerati causa di ingratitudine verso la SI.ra e sono, ad ogni modo, Parte_1 descritti genericamente e senza che sia stato offerto alcun riscontro probatorio a riguardo.
Giova preliminarmente esaminare l'istituto della revoca della donazione per ingratitudine di cui all'art. 801 c.c. La norma in commento prevede che la domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436. La norma citata, pertanto, contiene una elencazione tassativa dei casi di revoca della donazione, i quali si devono essere verificati dopo il compimento dell'atto. Occorre precisare che tali fatti devono presentare il carattere della gravità, non essendo sufficiente un qualunque atto che dimostri l'irriconoscenza del donatario.
Nel caso di specie parte attrice ha dedotto che le condotte della IA integrano gli estremi dell'ingiuria grave e del depauperamento del patrimonio. pagina 10 di 20 L'ingiuria grave, di cui all'art. 801 c.c., consiste in un comportamento con il quale si rechi all'onore e al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona e tale fatto deve essere valutato in concreto in relazione alle condizioni sociali ed ambientali delle parti, nonché del momento in cui si è realizzata.
Secondo l'orientamento della Cassazione l'ingiuria grave, richiesta quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima e di irrispettosità della dignità del donante, contrastante con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntarne l'atteggiamento (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16.12.2024, n. 32682).
La revocazione può esercitarsi, inoltre, nell'ipotesi in cui il donatario abbia arrecato dolosamente un grave pregiudizio al patrimonio del donante. Si deve trattare di un danno grave, in qualunque modo determinato, direttamente o indirettamente il cui pregiudizio deve essere valutato dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze del caso;
viene in considerazione, soprattutto, la proporzionalità tra l'entità del patrimonio e quella del danno arrecato. La legge, inoltre, richiede il dolo, inteso non soltanto come azione consapevole e cosciente, ma come malvagio proponimento di danneggiare il donante.
Orbene, la valutazione complessiva delle condotte che parte attrice ha riferito essere state poste in essere dalla IA (donataria) contro la sua sfera morale, spirituale ed economica, non possono essere ricondotte né entro la definizione di ingiuria grave, né entro quella di atti che arrecano un grave pregiudizio al patrimonio della donante. Infatti, deve escludersi che, l'utilizzo di toni poco lusinghieri nei confronti della madre, integri i presupposti per la revoca della donazione per ingiuria grave, e lo stesso è a dirsi per le asserite richieste di somme di denaro, le minacce di vendere la casa di Riccione e il mancato impiego della laurea in lettere.
Deve altresì evidenziarsi che in ordine alla prova dell'ingiuria ex art. 801 c.c. questa non può essere genericamente allegata dal donante nelle sue manifestazioni vaghe, ma richiede, viceversa, una puntuale e circostanziata esplicitazione, sia in termini di tempo che di luogo, attraverso fatti concreti e specifici.
Nel caso di specie, a ulteriore conferma del rigetto della domanda di revocazione, si evidenzia che parte attrice non ha assolto a tale onere probatorio. La SI.ra si è limitata ad indicare in via del tutto Parte_1 generica le condotte della IA senza alcuna specificazione. Né tali fatti sono stati collocati all'interno di una precisa cornice spaziale e temporale. La SI.ra nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. si è Parte_1 limitata a dichiarare “l'azione di revoca della donazione per ingratitudine si basa sugli assunti riportati nel secondo e terzo capoverso dell'art. 801 del codice civile, in parte le condotte effettuate nel corso del 2020, quelle del secondo capoverso, quelle del capoverso successivo, scoperte sempre nel corso del 2020”, senza allegare né provare alcuno dei comportamenti della IA posti a fondamento della domanda. pagina 11 di 20 Deve essere precisato che alcun rilievo può essere attribuito alle condotte tenute in suo danno dalla IA della SI.ra ossia da sua nipote, in quanto i comportamenti che rilevano ai fini della P_ revocazione sono in via esclusiva quelli attuati dal donatario.
Quanto alla seconda causa di revocazione invocata da parte attrice ossia il progressivo depauperamento dei beni donati alla IA, occorre sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che vendere a terzi il bene ricevuto in donazione non costituisce di per sé offesa al donante, anche se quest'ultimo vede vanificato dalla vendita lo scopo che si era prefisso con la donazione. E infatti, il motivo sottostante alla donazione non può condizionare il potere del donatario di disporre del bene di cui è divenuto proprietario per effetto della donazione (Cass. civ., Sez. II, Sent., 29.05.1998, n. 5310). In ogni caso la SI.ra Parte_1 non ha provato il compimento da parte della IA di condotte dolose dalle quali le sia derivato un grave pregiudizio economico.
Ritiene il presente Tribunale che, nel caso di specie, non sono presenti i presupposti legittimanti la revocazione delle donazioni fatte dalla SI.ra in favore della SI.ra , in quanto parte Parte_1 P_ attrice non ha fornito alcuna prova di condotte integranti gli estremi delle fattispecie ex art. 801 c.c. e, in ogni caso, le condotte così come descritte in atti non integrano gli estremi né della ingiuria né del grave pregiudizio al patrimonio del donante legittimanti revocazione. Da ciò consegue il rigetto della domanda principale proposta dalla SI.ra Parte_1
SULL'ACCOGLIMENTO CONDIZIONATO DELLA DOMANDA EX ART. 2932 C.C.
Parte attrice ha dedotto che la IA si è resa inadempiente rispetto all'obbligazione assunta in suo favore di trasferire il diritto di abitazione sull'immobile sito in Riccione alla via Giordano Bruno n. 30 oggetto del presente giudizio. A sostegno della propria posizione, la SI.ra ha motivato che la Parte_1 IA si è obbligata ad effettuare detto trasferimento, dapprima, con scrittura privata del 2015 e, poi, con scrittura del 14.10.2019, senza avere, però, mai onorato l'impegno assunto. Pertanto, la SI.ra ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale chiedendo che la dichiari titolare del diritto di abitazione sull'unità immobiliare di cui è causa ex art. 2932 c.c.
La difesa della convenuta e del terzo chiamato ha dedotto che l'azione ex art. 2932 c.c. spiegata dalla SI.ra deve essere rigettata, vista la risoluzione dell'accordo datato 14.10.2019. A riguardo hanno Parte_1 motivato che detto accordo contiene una clausola risolutiva espressa al maturare del termine ivi indicato, ovverosia il 31.03.2020, di cui la SI.ra ha dichiarato di volersi avvalere. Infatti, i coniugi hanno P_ dichiarato che la SI.ra nonostante le comunicazioni indirizzatele per messaggio telefonico, non Parte_1 ha adempiuto all'obbligo di pagare oltre alle rate del mutuo gravanti sull'immobile anche ogni altra spesa e/o costo fiscale inerente agli immobili oggetto della scrittura stessa. La convenuta e il terzo chiamato, inoltre, hanno dedotto che, trattandosi di immobili facenti parte del fondo patrimoniale costituito dai due coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia, il trasferimento del diritto di abitazione risulterebbe in ogni pagina 12 di 20 caso condizionato alla previa autorizzazione del Giudice Tutelare e, pertanto, difetterebbe il requisito della possibilità giuridica della esecuzione che è presupposto della pronuncia ex art. 2932 c.c.
L'esame della questione relativa all'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. presuppone il previo esame della scrittura privata intercorsa tra le parti in data 14.10.2019 e della sua eventuale risoluzione per inadempimento di parte attrice così come eccepito dalle controparti.
Con scrittura privata del 14.10.2019 tutte le parti del presente giudizio hanno risolto il via stragiudiziale la controversia relativa al procedimento n. 3277/2019 e si sono rispettivamente obbligate ad eseguire le seguenti prestazioni:
- il SI. e la SI.ra si sono obbligati a depositare entro il 15 novembre 2019 CP_2 P_ ricorso presso il Giudice Tutelare di Arezzo per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per poter procedere alla formalizzazione e trascrizione dell'atto di costituzione del diritto di abitazione sugli immobili siti in Riccione Via Giordano Bruno n. 30 in favore della SI.ra e, in seguito, a Parte_1 formalizzare la concessione del diritto di abitazione entro e non oltre il 31 marzo 2020 con spese notarili a esclusivo carico della madre;
- parte attrice si è obbligata, oltre che alla rinuncia al procedimento RG n. 3277/2019 con accollo delle relative spese, al pagamento integrale delle rate del mutuo correlato al pagamento del residuo prezzo dell'immobile sito in Via Giordano Bruno n. 30 e al pagamento di ogni altra spese e/o costo fiscale presente e futuro (condominio, IMU, utenze, tasse e canoni comunali) previa comunicazione o per messaggio telefonico e/o brevi manu con attestazione di ricevuta e/o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della SI.ra e del SI. degli atti relativi alle P_ CP_2 spese che la stessa avrebbe dovuto sostenere.
Nella scrittura privata citata, inoltre, le parti hanno convenuto che “il mancato adempimento delle obbligazioni assunte e il ritardato pagamento, oltre 10 giorni dalla scadenza di cui al punto 6 della scrittura privata da parte della SI.ra sarà causa risolutiva espressa dell'accordo”. Parte_1
La questione relativa alla operatività di detta clausola e al conseguente accertamento della intervenuta risoluzione del contratto presuppone una previa analisi dell'istituto in questione.
L'art. 1456 dispone che i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite e la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola. La norma citata disciplina una ipotesi di risoluzione di diritto del contratto che attribuisce ad uno dei contraenti o ad entrambi il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale ai fini dell'operatività della clausola in parola è necessario solo che si verifichi l'inadempimento ivi previsto, imputabile alla parte pagina 13 di 20 contro la quale viene invocata la clausola, non occorrendo anche la gravità dell'inadempimento, in quanto la valutazione dell'incidenza dell'inadempimento sull'intero contratto è già stata compiuta a monte dalle parti. L'art. 1456 c.c., infatti, consente alle parti di derogare alla regola ex art. 1455 c.c., in forza della quale non ogni inadempimento giustifica la risoluzione del contratto ma soltanto quello di non scarsa importanza.
Ferma la irrilevanza dell'entità dell'inadempimento, la giurisprudenza di Cassazione ha evidenziato che la circostanza che in tema di risoluzione di un contratto sia invocato l'effetto di una clausola risolutiva espressa, a norma dell'art. 1456 c.c., esclude solo che il giudice possa valutare la gravità dell'inadempimento, ma non lo esonera dall'obbligo di accertare l'esistenza stessa dell'inadempimento e la sua imputabilità, quantomeno a titolo di colpa, al soggetto obbligato (Cassazione civile, sez. III, 17.01.2007, n. 987). Pertanto, presupposto di operatività della risoluzione del contratto anche in presenza di una espressa convenzione delle parti contraenti è pur sempre la riferibilità soggettiva dell'inadempimento al suo autore. Il mero dato oggettivo dell'inadempimento preclude lo scioglimento del vincolo contrattuale del contratto nel caso in cui tale fatto non sia addebitabile al dolo o alla colpa del contraente.
Nel caso in esame la SI.ra e il SI. hanno fatto valere la risoluzione della P_ CP_2 scrittura privata datata 14.10.2019 sull'assunto che la SI.ra non abbia adempiuto all'obbligo Parte_1 assunto di pagare gli obblighi tributari correlati all'immobile di cui è causa. In particolare, la ricorrente ha depositato documentazione comprovante il mancato pagamento dei contributi Sorit relativi agli anni 2019,
2020 e 2021 (doc. 3 comparsa di costituzione e risposta SI.ra ) e la comunicazione di iscrizione P_ fermo amministrativo di beni mobili registrati (doc. 4 comparsa di costituzione e risposta SI.ra
). P_
La circostanza del mancato pagamento di detti tributi non è stata contestata da parte attrice, la quale si
è limitata a sottolineare la eSIua entità degli importi dovuti e di aver comunque provveduto al relativo pagamento nell'anno 2024 (doc. 9 prima memoria ex art. 183 parte attrice). La SI.ra in ogni Parte_1 caso ha eccepito la non imputabilità del mancato pagamento, in quanto la IA e il marito hanno omesso di comunicarle di dover effettuare detto pagamento.
Orbene, giova ribadire che al punto n. 6 della scrittura privata del 14.10.2019 i contraenti hanno stabilito che “le parti espressamente concordano che la SInora e/o comunichino, Controparte_1 Controparte_2 entro 10 giorni dalla recezione degli atti, alla SInora per messaggio telefonico e/o brevi manu con attestazione di Parte_1 ricevuta e/o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso la residenza e/o domicilio della SInora Parte_1
(Firenze, Via Santa Margherita n. 3 – Montevarchi (AR), Via Roma n. 83) gli avvisi delle spese gravanti sugli immobili e la medesima si obbliga ed impegna al pagamento delle stesse entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione e, Parte_1 comunque, entro e non oltre la data di scadenza prevista nell'avviso di pagamento”. pagina 14 di 20 La SI.ra non ha provato di aver effettuato la comunicazione relativa al pagamento del P_ contributo Sorit entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, di conseguenza, non può essere imputato alla colpa della SI.ra il mancato pagamento del tributo nei termini. Da ciò consegue Parte_1 che l'inadempimento negoziale, più nel dettaglio il mancato pagamento del contributo Sorit, non è imputabile all'attrice e il contratto non può dirsi risolto vista la impossibilità di ritenere operante la clausola risolutiva espressa in tutti quei casi in cui l'inadempimento non sia soggettivamente ascrivibile al debitore.
Accertata la mancata operatività della clausola risolutiva e ferma, pertanto, la efficacia della scrittura privata, residua da dover essere esaminata la questione relativa all'inadempimento da parte della convenuta e del terzo chiamato dell'obbligo di costituire in favore della SI.ra il diritto di abitazione. Parte_1
A riguardo preme evidenziare che sia la convenuta che il terzo chiamato non hanno contestato il fatto del mancato adempimento all'obbligo contrattuale di costituire il diritto di abitazione in favore della attrice, ma in ordine alla domanda ex art. 2932 hanno dedotto che questa non può trovare accoglimento in quanto il bene sul quale costituire il diritto di abitazione è parte di un fondo patrimoniale e, di conseguenza, eventuali atti correlati a tale bene sono in ogni caso subordinati alla previa autorizzazione del Giudice
Tutelare con conseguente impossibilità di esecuzione in forma specifica.
Parte attrice non ha contestato che il bene faccia parte del fondo patrimoniale costituito dalla SI.ra e dal SI. ma, in via principale, ha escluso che ricorra la necessità della previa P_ CP_2 autorizzazione del Giudice Tutelare e, in via subordinata, ha dedotto che in ogni caso potrebbe essere il
Giudice adito ad autorizzare tale atto sostituendosi al Giudice Tutelare.
Fermo l'accertamento dell'obbligo assunto dalla SI.ra e dal SI. di costituire in P_ CP_2 favore dell'attrice il diritto di abitazione sul bene immobile sito in Riccione via Giordano Bruno n. 30, in quanto fatto non contestato e altresì desumibile dal contenuto della scrittura privata depositata in atti e non disconosciuta da nessuna delle parti del presente giudizio, deve essere analizzata la questione relativa all'ambito di applicazione della disciplina ex art. 2932 e, in particolare, alla sua operatività in caso di atto negoziale sottoposto alla previa autorizzazione del Giudice Tutelare come nel caso di costituzione di un diritto su di un bene oggetto di fondo patrimoniale.
Sul piano normativo l'art. 2932 c.c. stabilisce che “se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie
l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”. La norma citata tutela il soggetto titolare della prestazione infungibile del consenso alla conclusione del contratto definitivo, attribuendogli il potere di ottenere una sentenza costitutiva che produce gli stessi effetti del contratto definitivo. L'art. 2932 c.c. regola le fattispecie di violazione degli obblighi a contrarre siano essi di fonte legale ovvero di fonte negoziale (per fonte negoziale si intende non solo il contratto preliminare ma ogni e qualsivoglia atto dal quale derivi l'obbligazione di prestare il consenso). pagina 15 di 20 Con riferimento ai requisiti, il comma 1 dell'art. 2932 c.c. postula la possibilità della esecuzione in forma specifica nonché la esclusione della operatività di questo strumento desumibile dal contenuto del titolo stesso. Le ragioni di impossibilità possono essere sia di fatto (ad es. perimento della cosa) che di diritto (ad es. vendita della cosa a terzi).
La giurisprudenza di Cassazione ha escluso la operatività del rimedio ex art. 2932 c.c. nell'ipotesi in cui il trasferimento del diritto, per legge o per volontà delle parti, sia condizionato all'approvazione preventiva dell'autorità amministrativa, atteso che, al momento della emanazione della sentenza devono preesistere tutte le condizioni giuridiche e di fatto necessarie all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre
(Cassazione civile sez. III, 12.10.2010, n.21013). Pertanto, in materia di trasferimenti con riferimento ai quali viene in rilievo una previa autorizzazione amministrativa la giurisprudenza esclude l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. sull'assunto che già al momento della adozione della sentenza devono sussistere le condizioni per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo. La stessa giurisprudenza, tuttavia, ha ritenuto che sia esperibile il rimedio della esecuzione in forma specifica nel caso in cui a venire in rilievo sia una mera irregolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità, non ricorrendo in tale caso alcuna preclusione alla emanazione di una sentenza costitutiva poiché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo (Cass. Civ. 322252019; Cass. Civ. 28626/2017).
Al fine di comprendere se il rimedio ex art. 2932 sia esperibile in caso di atto sottoposto alla previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria occorre ricostruire preliminarmente l'istituto del fondo patrimoniale e i limiti relativi al compimento di atti negoziali sui beni facenti parte del fondo stesso.
Il fondo patrimoniale, regolamentato agli art. 167 ss c.c., costituisce un particolare tipo di convenzione attraverso la quale determinati beni possono essere destinati da uno o da entrambi i coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia;
il fondo patrimoniale, pertanto, rappresenta un patrimonio destinato ad uno specifico scopo. Conferire beni in fondo patrimoniale SInifica apporre sui beni stessi un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, senza che si renda necessario un trasferimento della loro proprietà.
Secondo la disciplina attualmente vigente il fondo patrimoniale può essere costituito da un solo coniuge o da entrambi mediante atto pubblico, a pena di nullità, nonché da un terzo, sia mediante testamento che mediante atto inter vivos, ipotesi questa che richiede, altresì, l'accettazione dei coniugi.
Con riferimento all'oggetto, oltre ai beni immobili e ai titoli di credito, possono essere ad oggi compresi nel fondo patrimoniale anche i beni mobili registrati. I beni che costituiscono parte del fondo patrimoniale sono, inoltre, sottoposti a un regime speciale: non possono essere oggetto di atti di disposizione, né essere gravati da vincoli senza il consenso di entrambe le parti e, qualora vi siano anche figli minori, senza la previa autorizzazione del Giudice Tutelare. L'art. 169 c.c., infatti, prevede che in presenza di minori non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con pagina 16 di 20 provvedimento emesso in camera di conSIlio, nei soli casi di necessità od utilità evidente. A tal riguardo, la
Cassazione si è pronunciata affermando che in tema di fondo patrimoniale, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione, indicati nell'art. 169 c.c., è applicabile solo in mancanza di un'espressa pattuizione in deroga contenuta nell'atto di costituzione del fondo (Cass. civile sez. I, 04.09.2019, n. 22069). Se ne deduce, quindi, a contrariis, la necessità della preventiva autorizzazione qualora, come nel caso di specie, nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale non vi sia alcuna espressa pattuizione in deroga al disposto di cui all'art. 169 c.c.
La ragione per la quale in materia di fondo patrimoniale ove siano presenti minori sia necessaria la previa autorizzazione del Giudice Tutelare per il compimento di atti dispositivi risiede nella necessità di demandare ad un soggetto terzo (il Giudice) il vaglio in ordine alla conformità all'interesse e alla utilità del minore del negozio. La pronuncia del decreto con il quale il Giudice tutelare concede l'autorizzazione deve necessariamente precedere il compimento dell'atto eccedente l'ordinaria amministrazione, in quanto l'autorizzazione funge da elemento costitutivo del negozio che deve essere già sussistente al momento in cui quest'ultimo viene posto in essere. La conseguenza del compimento di un atto negoziale senza la previa autorizzazione del Giudice Tutelare non è la nullità, ma l'annullabilità dell'atto, in quanto l'art. 322 c.c. prevede che tali atti possono essere annullati solo su istanza dei genitori stessi o del figlio. L'autorizzazione giudiziale (di competenza del Tribunale del luogo di residenza del minore) può intervenire anche successivamente alla conclusione del contratto senza che il consenso già prestato debba essere ripetuto;
tuttavia, prima dell'autorizzazione, il negozio è privo di qualsiasi effetto, anche solo prodromico.
Nel caso di specie deve, in primo luogo, escludersi che il trasferimento del diritto di abitazione in favore della SI.ra sul bene immobile sito in Riccione Via Giordano Bruno n. 30 possa essere Parte_1 disposto a prescindere dalla previa autorizzazione del Giudice Tutelare, in quanto nell'atto costitutivo del fondo giudiziale nessuna deroga in tale senso è stata prevista dal SI. e dalla SI.ra . CP_2 P_
In secondo luogo, deve altresì escludersi che il presente Giudice possa lui stesso dare l'autorizzazione, in quanto Giudice competente è quello del luogo di residenza del minore.
Tuttavia, la mancanza della previa autorizzazione del Giudice Tutelare non esclude in tale caso la possibilità di accogliere la domanda ex art. 2932 proposta dalla SI.ra in quanto, pur essendo la Parte_1 previa autorizzazione del Giudice Tutelare presupposto dell'atto, la sua mancanza non determina la nullità dell'atto, e questa può essere rilasciata anche successivamente senza che sia necessario nuovamente l'atto di assenso dei genitori. Nel caso di specie giova sottolineare che i genitori hanno già prestato il loro assenso a tale atto, in quanto la scrittura privata (14.10.2019) dalla quale deriva il loro obbligo di trasferire il diritto di abitazione in favore della SI.ra è successiva all'atto di costituzione del fondo patrimoniale Parte_1
(14.09.2018).
pagina 17 di 20 La fattispecie citata, quindi, non è assimilabile al caso di mancanza della previa autorizzazione da parte della pubblica amministrazione poiché la giurisprudenza ha escluso l'esperimento di detto rimedio solamente in quei casi in cui il difetto di autorizzazione determini la nullità dell'atto sull'assunto che gli atti nulli non sono sanabili ex post e, pertanto, è inconfigurabile ogni forma di esecuzione diretta. Al contrario, ove a venire in rilievo è un atto la cui efficacia è subordinata alla previa autorizzazione del Giudice Tutelare
e questa può essere anche concessa in via successiva, deve ritenersi applicabile il rimedio ex art. 2932 c.c., salvo doverne subordinare l'effetto costitutivo all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Orbene, dalle osservazioni svolte discende l'accoglimento della domanda ex art. 2932 proposta da parte attrice, fermo il condizionamento del trasferimento del diritto di abitazione alla previa autorizzazione del
Giudice Tutelare territorialmente competente.
La presente sentenza, a seguito del conseguimento dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Ufficio del Territorio territorialmente competente ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c.
SUL RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONDANNA EX ART. 96, COMMA 3, C.P.C.
Il SI. ha, infine, dedotto che il giudizio instaurato dalla SI.ra integri gli estremi di CP_2 Parte_1 cui all'art. 96, comma 3 c.p.c., essendo stato instaurato in malafede, con la consapevolezza dell'infondatezza della domanda, o quantomeno con colpa grave, per carenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza.
Invero, l'art. 96, comma 1, c.p.c. è preordinato alla tutela di interessi di diversa natura: da un lato, infatti, detta norma mira a salvaguardare (in funzione, per così dire, “general-preventiva”) sia l'interesse pubblico ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il lavoro del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, da necessità impellenti o urgenti, sia gli interessi pubblici primari dello Stato che, in conseguenza dei ritardi, è sottoposto alle sanzioni previste dalla legge
89/2001 (ex art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo); sotto distinto profilo, la norma persegue lo scopo di preservare (in funzione non solo “special- preventiva”, ma anche lato sensu riparatoria)
l'interesse privato della parte risultata vittoriosa a non essere coinvolta in iniziative o resistenze giudiziarie pretestuose o dilatorie e, quindi, abusive, perché intraprese per finalità contrarie a quelle cui è istituzionalmente preposto l'utilizzo dello strumento processuale.
Se ne deduce che l'istituto ha una funzione sia sanzionatoria che risarcitoria o, per meglio dire, si atteggia nei termini di una sanzione (e di qui il motivo per cui è applicabile su iniziativa ufficiosa del giudice, senza necessità di previa domanda di parte) con profili anche riparatori nei riguardi della parte lesa
(questo spiega la previsione della devoluzione della somma in favore della controparte).
pagina 18 di 20 Ciò chiarito, va rimarcato che l'applicazione della norma deve essere circoscritta ai soli casi in cui dagli atti di causa emerga un comportamento processuale della parte soccombente volutamente preordinato (o anche solo negligentemente destinato) ad ottenere dalla controparte un beneficio indebito attraverso il deterrente del ricorso all'azione giudiziaria o a determinare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali, per ritardare l'intervento della risposta giudiziaria.
In particolare, la norma può applicarsi in due diversi tipi di casi: in un primo, che si verifica quando l'attore, agendo con malafede o colpa grave ovvero senza fare uso della normale perizia, prudenza e diligenza, intraprende o coltiva un giudizio inesorabilmente destinato ad un esito sfavorevole, con la rivendicazione di pretese insussistenti o palesemente infondate, nella coscienza dell'infondatezza della domanda (o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza); e in un secondo, che concerne l'eventualità in cui il convenuto, pur essendo consapevole (o prevedendo e, cionondimeno, accettando il rischio) della fondatezza delle avversarie pretese, si oppone in modo ostinato e irragionevole alla domanda di controparte, senza operare con la doverosa lealtà e correttezza, così ottenendo il risultato di ostacolare o impedire la tutela dell'altrui diritto;
in entrambi i casi, il defatigante comportamento processuale del soccombente costringe la controparte ed il giudice allo svolgimento di attività processuali altrimenti evitabili, provocando dispendio di tempo, mezzi e risorse (anche economiche), con conseguente produzione di un danno, sia alla collettività che alla parte privata.
In virtù della affermata funzione plurima (sanzionatoria e risarcitoria) della norma in commento e in considerazione dei diversi interessi da essa tutelati, i criteri di determinazione della somma da liquidare, in assenza di parametri normativi, devono essere ricavati: a) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa della parte soccombente;
b) dalle modalità attraverso le quali si realizza la condotta di abuso del processo;
c) dalla gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, sia in termini di aggravio del lavoro complessivo del magistrato, che di incidenza sulla durata del singolo processo, sia in relazione alle ripercussioni negative che tale condotta ha prodotto sulla parte risultata vittoriosa.
In proposito, va ricordato che, secondo la S.C. in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass., Sez. II, 1° ottobre 2003, n. 14583; Cass., Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n. 3664 del 9.02.2017). In altre decisioni si afferma che condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in iure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa (Cass. Sez. 3 n. 4136 del 21.02.2018).
pagina 19 di 20 Le osservazioni svolte relative alla fattispecie regolamentata all'art. 96, comma 1, c.p.c. secondo la giurisprudenza di Cassazione maggioritaria debbono essere estese anche alla fattispecie ex art. 96, comma 3,
c.p.c. La Cassazione, infatti, ha evidenziato che, sebbene il comma 3 della norma citata non espliciti se sia richiesto un particolare stato psicologico in capo al soggetto che pone in essere la condotta, ovvero se la condanna sia pronunciabile soltanto nei confronti della parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa, valorizzando l'inserimento della disposizione all'interno della cornice dell'art. 96 c.p.c., ritiene necessaria per l'operatività di detto istituto la sussistenza dei requisiti della mala fede o della colpa grave così come richiesto per il primo comma della medesima norma (Cass., Sez. 6-3, n. 3376 del
22.02.2016; Cass. Civ., Sez. VI, del 30.11.2012, n. 21570)
Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, si ritiene che visto il parziale accoglimento della domanda di parte attrice la domanda del terzo chiamato debba essere rigettata.
SULLE SPESE DI LITE.
Le spese di lite visto l'esito del presente procedimento debbono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta la domanda ex art. 801 c.c. di parte attrice;
➢ Accoglie la domanda ex art. 2932 c.c. di parte attrice nei limiti della motivazione e, per l'effetto, trasferisce all'attrice il diritto di abitazione dell'appartamento adibito a civile abitazione, sito in
Riccione (RM), via Giordano Bruno n. 30, piano primo con distacchi esterni a più lati, censito al
NCEU del comune di Riccione al foglio 12 mappale 434 subalterno 12, Cat. A/3, vani 4 superficie catastale mq. 60, rendita catastale lire 904,500 e dell'autorimessa sita in Riccione (RM), via Giordano bruno n. 30, piano interrato, censita al NCEU del Comune di Riccione al foglio 12 mappale 434, subalterno 3, Categoria C/6, mq. 27, rendita lire 355.200,00;
- il trasferimento del diritto di abitazione è condizionato alla autorizzazione del Giudice Tutelare territorialmente competente;
➢ Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. del SI. Controparte_2
➢ Dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c.;
➢ Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Rimini, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele pagina 20 di 20
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 19.09.2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2147/2021 promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Margherita n. 3, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Burzagli (C.F. C.F._1
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montevarchi (AR), Via Gorizia n. 33, C.F._2 fax 0559850274, PEC: giusta procura in atti: Email_1
Attrice
Contro
, nata a [...] il [...], residente in [...] della Repubblica n. 13, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Donella Bonciani C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montevarchi (AR), Via C.F._4
Sante Tani n. 26/4, fax 0553909989, PEC: giusta procura in atti;
Email_2
Convenuta nato a [...], il [...], residente in [...] della Repubblica n. 13, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Nannini C.F._5
(C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giovanni Valdarno CodiceFiscale_6
(AR), Via Largo Vetrai n. 8, fax 055982527, PEC: giusta procura in atti;
Email_3
Terzo chiamato
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 19.09.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: revoca di donazione indiretta e riconoscimento del diritto di abitazione ex art. 2932 c.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25 giugno 2021, l'odierna attrice ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, la IA , per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di RIMINI, ogni contraria istanza disattesa: IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che (donataria) si è resa colpevole di gravi atti di ingiuria e di depauperamento del patrimonio Controparte_1 della (donante) e per effetto: dichiarare revocata la donazione (indiretta) costituita per atto pubblico del notaio, Parte_1 dott. rispettivamente ai repertori 51485 e 51490 ed alle raccolte 6365 e 6366 e, per effetto, dichiarar la Persona_1
Signora proprietaria dell'unità immobiliare costituita da: 1) un appartamento adibito a civile abitazione Parte_1 situato in Riccione (RM), Via Giordano Bruno n. 30, a piano primo in confine con distacchi esterni a più lati, Pt_2
con più parti comuni condominiali, salvo altri, censito al N C E U del Comune di Riccione al foglio 12, mappale 434,
[...] subalterno 12, cat. A/3, Vani 4, superficie catastale mq. 60, rendita catastale lire 904.500; 2) una autorimessa privata posta in Riccione (RM), Via Giordano Bruno n. 30, al piano interrato in confine con muro perimetrale, con similare autorimessa e con parti comuni condominiali, salvo altri, censita al N C E U del Comune di Riccione al foglio 12, mappale 434, subalterno
3cat. C/6, in consistenza di mq. 24, superficie catastale di mq. 27 e rendita di lire 355.200. IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare che ed si sono resi inadempienti rispetto all'obbligo assunto in Controparte_1 Controparte_2 data 14.09.2019 di trasferire il diritto di abitazione a sull'unità immobiliare costituita da un appartamento Parte_1 adibito a civile abitazione situato in Riccione (RM), Via Giordano Bruno n. 30, a piano primo in confine con distacchi esterni a più lati, , con più parti comuni condominiali, salvo altri, censito al N C E U del Comune di Riccione al foglio Parte_2
12, mappale 434, subalterno 12, cat. A/3, Vani 4, superficie catastale mq. 60, rendita catastale lire 904.500 oltre una autorimessa privata posta in Riccione (RM), Via Giordano Bruno n. 30, al piano interrato in confine con muro perimetrale, con similare autorimessa e con parti comuni condominiali, salvo altri, censita al NCEU del Comune di Riccione al foglio 12, mappale 434, subalterno 3cat. C/6, in consistenza di mq. 24, superficie catastale di mq. 27 e rendita di lire 355.200 e, per effetto, dichiarare titolare del diritto di abitazione sull'unità immobiliare sopra riportata. Ordinare al Parte_1
Conservatore dei registri immobiliari di Rimini di trascrivere l'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte attrice ha ricostruito la vicenda in fatto, affermando di avere sempre eseguito, nel corso degli anni, donazioni in favore della IA. In particolare, ha esposto di averle conferito denaro per l'acquisto di:
1) fondo ad uso commerciale ubicato in Firenze via Ghibellina 129/r, distinto al catasto fabbricati comune di Firenze al foglio 174, particella 161, sub 1; pagina 2 di 20 2) fondo ad uso commerciale mq 90 situato nel comune Montevarchi (AR), con annesso appartamento di 28 mq, distinto al catasto urbano di detto comune al foglio 11, particella sub 10, via 4 novembre civici 20
e 21;
3) quota del 50% della proprietà di un capannone di mq 800 con un quartiere adibito a civile abitazione e vari locali adibiti a magazzini ed uffici posti in Montevarchi (AR), via Puccini, distinto al catasto urbano di detto Comune al foglio 6, particelle 25, sub 3 e 4, 1297 e 1506;
4) somma di € 150.000,00 per l'acquisto delle quote del di proprietà della famiglia Controparte_3
CP_4
5) piena proprietà di un quartiere adibito a civile abitazione sito in Riccione (RM) al piano primo con distacchi esterni a più lati, censito al N.C.E.U del comune di Riccione al foglio 12 mappale 434 subalterno
12, Via Giordano Bruno n. 30, Categoria A/3, vani 4 superficie catastale mq 60, rendita catastale € 904,500;
6) piena proprietà di una autorimessa privata posta al piano interrato in confine con muro perimetrale, con similare autorimessa e con parti comuni condominiali salvo altri, censita al N.C.E.U. Del comune di
Riccione al foglio 12 mappale 434, subalterno 3, via Giordano bruno n. 30, Categoria C/6 in consistenza di mq 27, rendita € 355,200 e collegata all'appartamento tramite ascensore (cfr. doc. 1 di parte attrice).
La SI.ra ha rappresentato che, a seguito del matrimonio della IA con il SI. Parte_1 [...]
i rapporti tra le due hanno cominciato a deteriorarsi, specialmente quando, su conSIlio del CP_2 marito, la IA ha venduto parte degli immobili donatigli, in particolare: la proprietà del fondo commerciale con l'annesso appartamento (punto n. 2) per una somma irrisoria rispetto al prezzo d'acquisto; il 50% della proprietà di un capannone (punto n. 3), rimanendo la restante quota in capo alla madre, che ha dichiarato di essersi ritrovata, in seguito, vincolata con un soggetto estraneo.
Quanto alle proprietà di cui ai punti nn. 5 e 6, costituenti il motivo della presente controversia, parte attrice ha rappresentato che tali immobili sono stati acquistati con i denari della madre e intestati alla IA, senza che la SI.ra ne facesse riserva di usufrutto, e sono stati utilizzati da entrambe sino a Parte_1 quando, dopo il matrimonio della IA con il SI. la madre è stata allontanata dall'immobile, CP_2 privata delle chiavi e i suoi effetti personali sono stati gettati nell'autorimessa.
Con riferimento al predetto immobile, la SI.ra ha dichiarato di averne in parte pagato il Parte_1 corrispettivo al momento dell'acquisto e di essersi costituita, per la restante parte, fideiussore del mutuo di scopo, acceso a nome della IA, precisando di avere sempre integralmente pagato le rate di tale mutuo così come ogni onere e spesa relativo alla casa, incluse tasse e imposte, nonché di avere acquistato l'arredo per un totale di euro 65.000,00.
Di talché, parte attrice ha riferito che, rivoltasi all'avv. Roberto Parigini per richiedere alla IA la restituzione di tutte le spese, extra vendita, da lei sostenute sull'immobile, ha tentato una conciliazione conclusasi con un accordo, sottoscritto alla fine dell'anno 2015, con il quale, da un lato, la SI.ra P_ pagina 3 di 20 ha riconosciuto la natura di atto di donazione dell'immobile sito in Riccione e le ha ceduto il diritto di abitare tale immobile, assumendo l'obbligo di riprodurre la cessione in atto pubblico dietro semplice richiesta e di provvedervi nel termine di sei mesi dalla sottoscrizione;
dall'altro, la SI.ra ha Parte_1 assunto l'obbligo di pagare le residue rate del mutuo nonché gli oneri fiscali e tributari legati all'immobile. A seguito della sottoscrizione, ha proseguito l'attrice, la SI.ra ha consegnato all'avv. Parigini le P_ chiavi dell'immobile che a sua volta gliele ha consegnate e ha potuto godere di detto immobile.
La SInora in seguito ha esposto che, in conformità a quanto era solita fare alla fine di ogni Parte_1 stagione estiva, ha consegnato le chiavi dell'appartamento alla vicina, SI.ra Senonché, nei Parte_2 giorni di Pasqua 2019, 20-22 aprile, recatasi a Riccione e richieste le chiavi, la vicina le ha riferito di averle consegnate alla IA e al genero per ospitare alcuni amici, senza che le fossero mai restituite. Parte attrice ha, quindi, affermato che i coniugi si sono sempre rifiutati di riconsegnare le chiavi alla madre, che, in conseguenza, ha intrapreso un'azione possessoria nell'anno 2019, abbandonata per l'intervenuta transazione tra le parti, in forza della quale la madre rientrava nel possesso dell'immobile in questione con accollo degli oneri gravanti sullo stesso e la IA si impegnava a costituirvi il diritto di abitazione a favore della SI.ra con atto pubblico entro la data del 31.03.2020. L'attrice, tuttavia, ha affermato che Parte_1 tale impegno non è mai stato onorato da parte dei coniugi odierni convenuti.
Successivamente, la SI.ra ha rappresentato che, nell'estate 2020, la nipote sedicenne, Parte_1 [...]
, IA della sola SI.ra e non anche del SI. è stata ospitata Controparte_5 P_ CP_2 presso la casa al mare di Riccione, trattando, però, la nonna con risentimento e rabbia, pronunciando frasi sprezzanti e gettandole addosso oggetti di varia natura.
In seguito, nel settembre dello stesso anno, l'odierna convenuta ha insistentemente chiamato la madre per ottenere euro 50.000,00 necessari per acquistare un immobile in Montevarchi (AR) in cui abitare, minacciandola, in caso di rifiuto, non solo che avrebbe venduto la casa di Riccione ma anche che non le avrebbe più permesso di vedere i membri della sua famiglia.
Alla luce di quanto sopra esposto, la SI.ra che si è dichiara affetta da una grave forma di Parte_1 depressione bipolare, ha sostenuto di essere stata insultata e isolata da tutta la famiglia. Infatti, parte attrice ha precisato che la IA si è rivolta a lei solo per richiedere denaro, giungendo, in momenti di rabbia, a metterle le mani addosso, senza mai mostrare interesse per gli immobili donategli, e anzi, arrabbiandosi per i problemi che le hanno causato. Ha aggiunto, inoltre, che la IA non ha fatto fruttare la sua laurea in lettere e ha consentito al marito di amministrare e disporre delle sue proprietà, pur essendo in regime di separazione dei beni, depauperando in tal modo il patrimonio di famiglia, di cui è rimasto solo il fondo a
Firenze e la casa al mare a Riccione.
In conclusione, la SI.ra ha sostenuto che la SI.ra si è resa inadempiente Parte_1 P_ dell'obbligo assunto in data 14.10.2019 di trasferire in suo favore il diritto di abitazione sull'unità pagina 4 di 20 immobiliare sita in Riccione, invocando a tal fine il disposto di cui all'art. 2932 c.c. e ha, inoltre, ritenuto che le condotte sopra descritte configurino gli estremi di cui all'art. 802 c.c.
Si è regolarmente costituita in giudizio la SI.ra la quale ha contestato tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto.
Preliminarmente, la convenuta ha eccepito il difetto di contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario, in quanto i due beni immobili oggetto della presente controversia sono stati costituiti, in data
10.05.2010, dai due coniugi, in fondo patrimoniale.
In relazione alla domanda principale ex art. 801 c.c., spiegata dalla SI.ra la difesa della Parte_1 convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza e l'inesistenza dei presupposti. In punto di diritto la convenuta ha evidenziato che la disposizione in esame prevede un termine decadenziale di un anno, decorrente dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto, mentre, nel caso di specie, i fatti posti a fondamento della domanda risalirebbero a molti anni prima e sono i medesimi posti a fondamento dell'azione possessoria intentata dalla SI.ra nel 2019, a nulla rilevando gli screzi con la nipote Parte_1 nell'estate 2020 e i contatti telefonici tra le parti. Le condotte che secondo la madre legittimerebbero l'azione di revocazione, a detta della SI.ra , risalgono a quasi dieci anni prima rispetto P_ all'introduzione del presente giudizio, ovverosia al 2012 e al 2015, come, ad esempio, la vendita di immobili che la madre assume essere stati donati alla IA, avvenuta nell'anno 2012. Ad ogni modo, secondo la IA, le condotte contestate non possono essere considerate causa di ingratitudine.
Parte convenuta ha, inoltre, sostenuto, che la madre è affetta da un grave disturbo psichiatrico che la porta spesso a deliri di tipo persecutorio e ha precisato di non avere mai posto in essere condotte lesive del patrimonio morale e affettivo della SI.ra dimostrando, al contrario, un atteggiamento sempre Parte_1 conciliante.
Quanto all'azione esperita da parte attrice ai sensi dell'art. 2932 c.c., la difesa della convenuta ha, preliminarmente, eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, in seguito, ha proseguito affermando l'impossibilità dell'azione per mancanza dei presupposti e delle condizioni. Infatti, nel caso di specie, trattandosi di un immobile facente parte di un fondo patrimoniale costituito dai coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia ove sono presenti figlio minori, la costituzione del diritto di abitazione non può prescindere dall'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Inoltre, lo stesso titolo invocato da parte attrice a sostegno della propria pretesa, ovverosia l'accordo sottoscritto in data 14.10.19, escluderebbe l'obbligo di concludere il contratto essendovi contenuta una clausola risolutiva espressa al punto n. 7 allo spirare del termine ivi indicato e della quale la IA ha dichiarato di volersi avvalere. A tal riguardo, la SI.ra ha rappresentato che, in forza di tale P_ accordo, la madre avrebbe dovuto farsi carico di ogni spesa inerente all'immobile di Riccione e che, tuttavia, questa non vi ha provveduto, nonostante i solleciti di pagamento e di messa in mora ricevuti dal pagina 5 di 20 Consorzio di bonifica le fossero stati comunicati per messaggio telefonico, secondo quanto previsto dalla scrittura privata. Ciò ha, quindi, portato alla comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo sui beni della convenuta.
A seguito di citazione per chiamata in causa del terzo, è regolarmente intervenuto in giudizio il SI.
marito della SI.ra , che ha dichiarato di condividere la difesa della SI.ra Controparte_2 P_
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto nei suoi confronti. P_
Preliminarmente, il SI. ha eccepito l'impossibilità dell'esperimento dell'azione ex art. 2932 CP_2
c.c. per mancanza dei presupposti e delle condizioni. Infatti, gli immobili de quo fanno parte del fondo patrimoniale costituito il 10.05.2010 tra i due coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia, nella quale vi sono figli minori, pertanto, per costituirvi il diritto di abitazione sarebbe necessaria l'autorizzazione preventiva del Giudice Tutelare. Il marito ha, peraltro, precisato che l'accordo del 14.09.2019 prevede una clausola risolutiva espressa nel caso di inadempimento di una delle parti delle obbligazioni assunte, e di cui dichiara di avvalersi, in quanto la SI.ra non ha onorato l'impegno di pagare, oltre le rate del Parte_1 mutuo, anche ogni altra spesa e/o costo fiscale inerente tale immobile di Riccione.
Quanto alla domanda principale ex art. 801 c.c., il SI. ha rappresentato di non essersi CP_2 intromesso nei rapporti madre-IA e di non avere conSIliato alla moglie di vendere i beni donatile dalla SI.ra aggiungendo che, ad ogni modo, la vendita di beni donati non è idonea a integrare gli Parte_1 estremi del requisito di ingratitudine richiesto dalla norma. Il marito si è, quindi, allineato alla difesa della moglie in ordine all'eccezione di decadenza dell'azione di revocazione e all'inesistenza dei presupposti per l'esercizio della stessa, precisando, inoltre, che la scrittura privata intercorsa tra le parti dovrà ritenersi priva di effetto.
Sotto il profilo della dinamica processuale, alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 23.05.2023, il Giudice, ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta per mancato esperimento del tentativo di mediazione e ha ritenuto, altresì, non integro il contraddittorio essendo il SI. litisconsorte necessario, ordinandone, quindi, l'integrazione. All'udienza CP_2 successiva del 5.12.2023 il Giudice, su richiesta congiunta delle parti, ha assegnato i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. All'udienza del 9.05.2024, la difesa della SI. ha contestato la data di P_ ricevimento del doc. 9 prodotto da parte attrice con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., sostenendo che lo stesso è stato formato a Ravenna il 7.02.2024 e inviato per posta alla IA. In tale sede, il
Giudice, su istanza delle parti, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del 24.09.2024, il Giudice, rilevato che le parti hanno precisato le proprie conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione e assegnato loro i termini ex art. 190 c.p.c.
SULLA NATURA GIURIDICA DELL'ATTO AVENTE AD OGGETTO I BENI IMMOBILI SITI IN RICCIONE
VIA GIORDANO BRUNO 30 pagina 6 di 20 La SI.ra , nella propria comparsa di costituzione, ha dedotto che il trasferimento P_ dell'appartamento adibito a civile abitazione sito in Riccione (RM), Via Giordano Bruno n. 30, censito al
NCEU del Comune di Riccione al foglio 12, mappale 434, subalterno 12, cat. A/3, Vani 4, superficie catastale mq. 60, rendita catastale lire 904.500 e dell'autorimessa sita in Riccione (RM), Via Giordano Bruno
n. 30, censita al NCEU del Comune di Riccione al foglio 12, mappale 434, subalterno 3cat. C/6, in consistenza di mq. 24, superficie catastale di mq. 27 e rendita di lire 355.200, oggetto del presente giudizio, non sia qualificabile quale donazione indiretta.
La SI.ra ha, viceversa, dedotto che è stata la stessa IA all'interno dell'accordo sottoscritto Parte_1 nel dicembre 2015 a riconoscere la natura di donazione indiretta dell'atto di trasferimento degli immobili sopra descritti.
Sul piano normativo l'art. 769 c.c. qualifica la donazione come il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. La validità della donazione è subordinata al rispetto dei vincoli formali di cui all'art. 782 c.c. e, in particolare, la donazione deve essere fatta per atto pubblico. L'art. 809 c.c. rubricato
“norme applicabili ad altri atti di liberalità” prevede che le liberalità anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769 c.c., sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Sebbene la legge non parli di donazione indiretta ma di altri atti di liberalità, la giurisprudenza e la dottrina sono solite individuare con l'appellativo di liberalità atipiche o di donazioni indirette le fattispecie di cui all'art. 809 c.c. Pertanto, costituiscono donazioni indirette tutti quegli atti, anche specificamente disciplinati dal legislatore che, posti in essere per spirito di liberalità, producono il medesimo risultato, ossia l'arricchimento, del donatario con correlativo depauperamento del donante. Il mezzo, quindi, può essere il più vario ma il “colore” è lo stesso: l'animus donandi. Secondo l'orientamento maggioritario il criterio per stabilire se un determinato atto a titolo gratuito configuri una liberalità è dato dalla natura dell'interesse che per suo tramite si intende realizzare, di liberalità, non essendo dato discorrere quando detto interesse sia di tipo patrimoniale.
Pertanto, la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, e nel quale l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta, dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. Per la validità delle donazioni indirette, ovvero delle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'articolo 782 c.c., non è però richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità: l'art. 809 c.c., nello stabilire quali sono le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di pagina 7 di 20 liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'articolo 769 c.c., non richiama, infatti, l'articolo
782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione a pena di nullità.
Tra gli strumenti più frequentemente utilizzati per realizzare una donazione indiretta possono indicarsi:
a) il contratto a favore di terzi;
b) la rinunzia abdicativa ad un diritto reale limitato o ad una quota di comproprietà c) la remissione del debito;
d) il pagamento del debito altrui;
e) il contratto di società; f) la concessione di una garanzia per il debito di un terzo;
g) la rinuncia all'azione di regresso.
Con particolare riferimento al conferimento di date somme di denaro, ai fini della integrazione della fattispecie di donazione indiretta di un immobile è necessario che la dazione della somma sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile: deve, cioè, sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra elargizione del denaro e acquisto dell'immobile. In particolare, la giurisprudenza di Cassazione ha evidenziato che nell'ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e l'acquisto dell'immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso, e non già del danaro impiegato per il suo acquisto (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 11.12.2018, n. 31978).
Sempre la Cassazione ha precisato che si ha donazione indiretta di un bene anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante (Cass. civ., Sez. II, Sent., 17.07.2024, n. 19739).
Nel caso di specie parte attrice ha affermato di aver pagato parte del prezzo dell'immobile sito in
Riccione Via Giordano Bruno n. 30 e di aver costituito fideiussore del mutuo di scopo con il quale è stata pagata la parte che residuava del corrispettivo della vendita. A riguardo l'attrice ha tuttavia precisato che le rate del mutuo al quale si riferisce la citata fideiussione sono state sempre e integralmente da lei pagate così come ogni onere e spesa relative alla casa. Da ultimo, a ulteriore conferma della qualifica quale donazione indiretta sia della corresponsione di parte del prezzo per il pagamento sia delle rate del mutuo necessario per il pagamento del corrispettivo residuo, la SI.ra ha evidenziato che è stata la stessa Parte_1 convenuta a riconoscere detta qualifica nell'ambito di un accordo sottoscritto sul finire del 2015.
Sul punto la SI.ra non ha integralmente contestato la qualifica di donazione indiretta degli P_ atti citati da parte attrice. Si legge nella comparsa di costituzione depositata in data 28.04.2023: “anche ammesso e non concesso che nel caso di specie si possa discutere di donazione indiretta”. pagina 8 di 20 Dall'esame della documentazione depositata in atti e in particolare dalla scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti a fine dicembre 2015 (doc. 5 parte attrice), risulta che sia stata la stessa SI.ra P_ ad aver riconosciuto quale titolo del suo diritto di proprietà sull'immobile sito in Via Giordano Bruno la donazione che le è stata fatta dalla madre. L'atto, infatti, recita “la SI.ra è proprietaria Controparte_1 esclusiva dell'immobile posto nel comune di Riccione Via Giordano Bruno n. 30 a seguito di donazione della madre SI.ra
. Giova altresì evidenziare che sia la convenuta che il terzo chiamato con scrittura privata Parte_1 del 14.10.2019 hanno espressamente riconosciuto che le rate del mutuo contratte per il pagamento della residua parte del corrispettivo necessario per l'acquisto dell'immobile sono state sempre pagate dalla SI.ra
(“che detto immobile è gravato da mutuo ipotecario acceso con Banca MPS intestato alla medesima Parte_1 P_
e per il quale la SI.ra è fideiussore e ha adempiuto, dal momento dell'acquisto ad oggi, all'integrale pagamento delle Parte_1 rate di mutuo e degli oneri e costi, fiscale e non. Inerenti agli immobili”).
Si rammenta, a tal proposito, che in materia di scritture private l'art. 2702 c.c. prevede che la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. L'efficacia probatoria della scrittura privata è subordinata alla autenticità della sottoscrizione ossia che la firma apposta in calce o a margine del testo provenga da chi ne appare autore. Tale certezza ricorre soltanto quando la sottoscrizione sia stata riconosciuta in giudizio o quando la legge la considera quale riconosciuta, quale è il caso regolamentato all'art. 214 c.p.c., in base al quale colui contro il quale è prodotta una scrittura privata è tenuto a disconoscerla ossia a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Il mancato assolvimento di questo onere si risolve nel riconoscimento della scrittura e della sottoscrizione.
Nel caso in esame, la SI.ra non ha sollevato alcuna contestazione in relazione all'autenticità P_ della firma apposta sui documenti 5 e 7 allegati da parte attrice e, di conseguenza, tali atti si devono ritenere a lei attribuibili così come le dichiarazioni ivi contenute. Ne consegue che, nel caso di specie, dall'interpretazione letterale e sistematica del corpo delle scritture private, si evince in maniera inequivoca che la SI.ra abbia riconosciuto che l'immobile sito in Via Giordano Bruno n. 30 le è stato P_ attribuito dalla madre a titolo di donazione. Deve altresì essere aggiunto che non costituisce circostanza contestata che la SI.ra abbia versato una somma di denaro in favore della IA destinata al Parte_1 pagamento di parte del prezzo dell'immobile e, successivamente, abbia sostenuto integralmente le rate del mutuo acceso a nome della IA per conseguire le somme necessarie a pagare la residua parte del prezzo così come risulta altresì dalle dichiarazioni di cui al documento 7 allegato da parte attrice.
Ferma la irrilevanza della qualifica fatta dalle parti di un dato negozio giuridico, in quanto la qualificazione e la conseguente individuazione della disciplina applicabile spetta all'autorità giudiziaria, ritiene il presente Tribunale che il pagamento da parte della SI.ra di parte del prezzo Parte_1 pagina 9 di 20 dell'immobile sito in Via Giordano Bruno n. 30 e il pagamento delle rate del mutuo correlato al pagamento del corrispettivo residuo costituiscano donazione indiretta del bene immobile citato. Sia le somme elargite per il pagamento di parte del prezzo che quelle elargite per il pagamento delle rate del mutuo sono state esclusivamente finalizzate alla acquisizione dell'immobile sito in Via Giordano Bruno n. 30 e l'animus donandi sotteso a tali atti è ulteriormente comprovato dal contenuto della scrittura privata prima citata dalla quale si evince che la convenuta non ha elargito alcun corrispettivo in favore della madre avendo lei stessa affermato che il bene le è stato donato.
Pertanto, si deve concludere affermando che il bene immobile sito in Via Giordano Bruno n. 30 e le relative pertinenze sono state donate dalla SI.ra alla SI.ra . Parte_1 P_
SUL RIGETTO DELLA DOMANDA DI REVOCA DELLA DONAZIONE INDIRETTA
Dalla natura di donazione indiretta degli atti sopra indicati relativi all'immobile sito in Via Giordano
Bruno n. 30 consegue la sottoposizione di tale atto alla disciplina sostanziale prevista in materia di donazioni e, in particolare, a quella ex art. 802 c.c.
A riguardo parte attrice ha dedotto che il contegno tenuto dalla IA nel corso degli anni integra gli estremi delle condotte che ex art. 802 c.c. legittimano il donante a domandare la revoca della donazione.
La SI.ra , viceversa, ha dedotto di non avere mai posto in essere alcuna condotta contro il P_ patrimonio morale e affettivo della madre
La convenuta e il terzo chiamato, inoltre, hanno dedotto che, in primo luogo, l'attrice è in ogni caso decaduta dalla domanda di revocazione per ingratitudine poiché questa è soggetta al termine decadenziale di un anno e i comportamenti che, a detta dell'attrice, integrerebbero i presupposti di cui all'art. 801 c.c. risalgono agli anni 2012 e 2014; in secondo luogo, hanno sostenuto che tali comportamenti, comunque, non possono essere considerati causa di ingratitudine verso la SI.ra e sono, ad ogni modo, Parte_1 descritti genericamente e senza che sia stato offerto alcun riscontro probatorio a riguardo.
Giova preliminarmente esaminare l'istituto della revoca della donazione per ingratitudine di cui all'art. 801 c.c. La norma in commento prevede che la domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436. La norma citata, pertanto, contiene una elencazione tassativa dei casi di revoca della donazione, i quali si devono essere verificati dopo il compimento dell'atto. Occorre precisare che tali fatti devono presentare il carattere della gravità, non essendo sufficiente un qualunque atto che dimostri l'irriconoscenza del donatario.
Nel caso di specie parte attrice ha dedotto che le condotte della IA integrano gli estremi dell'ingiuria grave e del depauperamento del patrimonio. pagina 10 di 20 L'ingiuria grave, di cui all'art. 801 c.c., consiste in un comportamento con il quale si rechi all'onore e al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona e tale fatto deve essere valutato in concreto in relazione alle condizioni sociali ed ambientali delle parti, nonché del momento in cui si è realizzata.
Secondo l'orientamento della Cassazione l'ingiuria grave, richiesta quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima e di irrispettosità della dignità del donante, contrastante con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntarne l'atteggiamento (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16.12.2024, n. 32682).
La revocazione può esercitarsi, inoltre, nell'ipotesi in cui il donatario abbia arrecato dolosamente un grave pregiudizio al patrimonio del donante. Si deve trattare di un danno grave, in qualunque modo determinato, direttamente o indirettamente il cui pregiudizio deve essere valutato dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze del caso;
viene in considerazione, soprattutto, la proporzionalità tra l'entità del patrimonio e quella del danno arrecato. La legge, inoltre, richiede il dolo, inteso non soltanto come azione consapevole e cosciente, ma come malvagio proponimento di danneggiare il donante.
Orbene, la valutazione complessiva delle condotte che parte attrice ha riferito essere state poste in essere dalla IA (donataria) contro la sua sfera morale, spirituale ed economica, non possono essere ricondotte né entro la definizione di ingiuria grave, né entro quella di atti che arrecano un grave pregiudizio al patrimonio della donante. Infatti, deve escludersi che, l'utilizzo di toni poco lusinghieri nei confronti della madre, integri i presupposti per la revoca della donazione per ingiuria grave, e lo stesso è a dirsi per le asserite richieste di somme di denaro, le minacce di vendere la casa di Riccione e il mancato impiego della laurea in lettere.
Deve altresì evidenziarsi che in ordine alla prova dell'ingiuria ex art. 801 c.c. questa non può essere genericamente allegata dal donante nelle sue manifestazioni vaghe, ma richiede, viceversa, una puntuale e circostanziata esplicitazione, sia in termini di tempo che di luogo, attraverso fatti concreti e specifici.
Nel caso di specie, a ulteriore conferma del rigetto della domanda di revocazione, si evidenzia che parte attrice non ha assolto a tale onere probatorio. La SI.ra si è limitata ad indicare in via del tutto Parte_1 generica le condotte della IA senza alcuna specificazione. Né tali fatti sono stati collocati all'interno di una precisa cornice spaziale e temporale. La SI.ra nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. si è Parte_1 limitata a dichiarare “l'azione di revoca della donazione per ingratitudine si basa sugli assunti riportati nel secondo e terzo capoverso dell'art. 801 del codice civile, in parte le condotte effettuate nel corso del 2020, quelle del secondo capoverso, quelle del capoverso successivo, scoperte sempre nel corso del 2020”, senza allegare né provare alcuno dei comportamenti della IA posti a fondamento della domanda. pagina 11 di 20 Deve essere precisato che alcun rilievo può essere attribuito alle condotte tenute in suo danno dalla IA della SI.ra ossia da sua nipote, in quanto i comportamenti che rilevano ai fini della P_ revocazione sono in via esclusiva quelli attuati dal donatario.
Quanto alla seconda causa di revocazione invocata da parte attrice ossia il progressivo depauperamento dei beni donati alla IA, occorre sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che vendere a terzi il bene ricevuto in donazione non costituisce di per sé offesa al donante, anche se quest'ultimo vede vanificato dalla vendita lo scopo che si era prefisso con la donazione. E infatti, il motivo sottostante alla donazione non può condizionare il potere del donatario di disporre del bene di cui è divenuto proprietario per effetto della donazione (Cass. civ., Sez. II, Sent., 29.05.1998, n. 5310). In ogni caso la SI.ra Parte_1 non ha provato il compimento da parte della IA di condotte dolose dalle quali le sia derivato un grave pregiudizio economico.
Ritiene il presente Tribunale che, nel caso di specie, non sono presenti i presupposti legittimanti la revocazione delle donazioni fatte dalla SI.ra in favore della SI.ra , in quanto parte Parte_1 P_ attrice non ha fornito alcuna prova di condotte integranti gli estremi delle fattispecie ex art. 801 c.c. e, in ogni caso, le condotte così come descritte in atti non integrano gli estremi né della ingiuria né del grave pregiudizio al patrimonio del donante legittimanti revocazione. Da ciò consegue il rigetto della domanda principale proposta dalla SI.ra Parte_1
SULL'ACCOGLIMENTO CONDIZIONATO DELLA DOMANDA EX ART. 2932 C.C.
Parte attrice ha dedotto che la IA si è resa inadempiente rispetto all'obbligazione assunta in suo favore di trasferire il diritto di abitazione sull'immobile sito in Riccione alla via Giordano Bruno n. 30 oggetto del presente giudizio. A sostegno della propria posizione, la SI.ra ha motivato che la Parte_1 IA si è obbligata ad effettuare detto trasferimento, dapprima, con scrittura privata del 2015 e, poi, con scrittura del 14.10.2019, senza avere, però, mai onorato l'impegno assunto. Pertanto, la SI.ra ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale chiedendo che la dichiari titolare del diritto di abitazione sull'unità immobiliare di cui è causa ex art. 2932 c.c.
La difesa della convenuta e del terzo chiamato ha dedotto che l'azione ex art. 2932 c.c. spiegata dalla SI.ra deve essere rigettata, vista la risoluzione dell'accordo datato 14.10.2019. A riguardo hanno Parte_1 motivato che detto accordo contiene una clausola risolutiva espressa al maturare del termine ivi indicato, ovverosia il 31.03.2020, di cui la SI.ra ha dichiarato di volersi avvalere. Infatti, i coniugi hanno P_ dichiarato che la SI.ra nonostante le comunicazioni indirizzatele per messaggio telefonico, non Parte_1 ha adempiuto all'obbligo di pagare oltre alle rate del mutuo gravanti sull'immobile anche ogni altra spesa e/o costo fiscale inerente agli immobili oggetto della scrittura stessa. La convenuta e il terzo chiamato, inoltre, hanno dedotto che, trattandosi di immobili facenti parte del fondo patrimoniale costituito dai due coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia, il trasferimento del diritto di abitazione risulterebbe in ogni pagina 12 di 20 caso condizionato alla previa autorizzazione del Giudice Tutelare e, pertanto, difetterebbe il requisito della possibilità giuridica della esecuzione che è presupposto della pronuncia ex art. 2932 c.c.
L'esame della questione relativa all'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. presuppone il previo esame della scrittura privata intercorsa tra le parti in data 14.10.2019 e della sua eventuale risoluzione per inadempimento di parte attrice così come eccepito dalle controparti.
Con scrittura privata del 14.10.2019 tutte le parti del presente giudizio hanno risolto il via stragiudiziale la controversia relativa al procedimento n. 3277/2019 e si sono rispettivamente obbligate ad eseguire le seguenti prestazioni:
- il SI. e la SI.ra si sono obbligati a depositare entro il 15 novembre 2019 CP_2 P_ ricorso presso il Giudice Tutelare di Arezzo per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per poter procedere alla formalizzazione e trascrizione dell'atto di costituzione del diritto di abitazione sugli immobili siti in Riccione Via Giordano Bruno n. 30 in favore della SI.ra e, in seguito, a Parte_1 formalizzare la concessione del diritto di abitazione entro e non oltre il 31 marzo 2020 con spese notarili a esclusivo carico della madre;
- parte attrice si è obbligata, oltre che alla rinuncia al procedimento RG n. 3277/2019 con accollo delle relative spese, al pagamento integrale delle rate del mutuo correlato al pagamento del residuo prezzo dell'immobile sito in Via Giordano Bruno n. 30 e al pagamento di ogni altra spese e/o costo fiscale presente e futuro (condominio, IMU, utenze, tasse e canoni comunali) previa comunicazione o per messaggio telefonico e/o brevi manu con attestazione di ricevuta e/o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della SI.ra e del SI. degli atti relativi alle P_ CP_2 spese che la stessa avrebbe dovuto sostenere.
Nella scrittura privata citata, inoltre, le parti hanno convenuto che “il mancato adempimento delle obbligazioni assunte e il ritardato pagamento, oltre 10 giorni dalla scadenza di cui al punto 6 della scrittura privata da parte della SI.ra sarà causa risolutiva espressa dell'accordo”. Parte_1
La questione relativa alla operatività di detta clausola e al conseguente accertamento della intervenuta risoluzione del contratto presuppone una previa analisi dell'istituto in questione.
L'art. 1456 dispone che i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite e la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola. La norma citata disciplina una ipotesi di risoluzione di diritto del contratto che attribuisce ad uno dei contraenti o ad entrambi il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale ai fini dell'operatività della clausola in parola è necessario solo che si verifichi l'inadempimento ivi previsto, imputabile alla parte pagina 13 di 20 contro la quale viene invocata la clausola, non occorrendo anche la gravità dell'inadempimento, in quanto la valutazione dell'incidenza dell'inadempimento sull'intero contratto è già stata compiuta a monte dalle parti. L'art. 1456 c.c., infatti, consente alle parti di derogare alla regola ex art. 1455 c.c., in forza della quale non ogni inadempimento giustifica la risoluzione del contratto ma soltanto quello di non scarsa importanza.
Ferma la irrilevanza dell'entità dell'inadempimento, la giurisprudenza di Cassazione ha evidenziato che la circostanza che in tema di risoluzione di un contratto sia invocato l'effetto di una clausola risolutiva espressa, a norma dell'art. 1456 c.c., esclude solo che il giudice possa valutare la gravità dell'inadempimento, ma non lo esonera dall'obbligo di accertare l'esistenza stessa dell'inadempimento e la sua imputabilità, quantomeno a titolo di colpa, al soggetto obbligato (Cassazione civile, sez. III, 17.01.2007, n. 987). Pertanto, presupposto di operatività della risoluzione del contratto anche in presenza di una espressa convenzione delle parti contraenti è pur sempre la riferibilità soggettiva dell'inadempimento al suo autore. Il mero dato oggettivo dell'inadempimento preclude lo scioglimento del vincolo contrattuale del contratto nel caso in cui tale fatto non sia addebitabile al dolo o alla colpa del contraente.
Nel caso in esame la SI.ra e il SI. hanno fatto valere la risoluzione della P_ CP_2 scrittura privata datata 14.10.2019 sull'assunto che la SI.ra non abbia adempiuto all'obbligo Parte_1 assunto di pagare gli obblighi tributari correlati all'immobile di cui è causa. In particolare, la ricorrente ha depositato documentazione comprovante il mancato pagamento dei contributi Sorit relativi agli anni 2019,
2020 e 2021 (doc. 3 comparsa di costituzione e risposta SI.ra ) e la comunicazione di iscrizione P_ fermo amministrativo di beni mobili registrati (doc. 4 comparsa di costituzione e risposta SI.ra
). P_
La circostanza del mancato pagamento di detti tributi non è stata contestata da parte attrice, la quale si
è limitata a sottolineare la eSIua entità degli importi dovuti e di aver comunque provveduto al relativo pagamento nell'anno 2024 (doc. 9 prima memoria ex art. 183 parte attrice). La SI.ra in ogni Parte_1 caso ha eccepito la non imputabilità del mancato pagamento, in quanto la IA e il marito hanno omesso di comunicarle di dover effettuare detto pagamento.
Orbene, giova ribadire che al punto n. 6 della scrittura privata del 14.10.2019 i contraenti hanno stabilito che “le parti espressamente concordano che la SInora e/o comunichino, Controparte_1 Controparte_2 entro 10 giorni dalla recezione degli atti, alla SInora per messaggio telefonico e/o brevi manu con attestazione di Parte_1 ricevuta e/o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso la residenza e/o domicilio della SInora Parte_1
(Firenze, Via Santa Margherita n. 3 – Montevarchi (AR), Via Roma n. 83) gli avvisi delle spese gravanti sugli immobili e la medesima si obbliga ed impegna al pagamento delle stesse entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione e, Parte_1 comunque, entro e non oltre la data di scadenza prevista nell'avviso di pagamento”. pagina 14 di 20 La SI.ra non ha provato di aver effettuato la comunicazione relativa al pagamento del P_ contributo Sorit entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, di conseguenza, non può essere imputato alla colpa della SI.ra il mancato pagamento del tributo nei termini. Da ciò consegue Parte_1 che l'inadempimento negoziale, più nel dettaglio il mancato pagamento del contributo Sorit, non è imputabile all'attrice e il contratto non può dirsi risolto vista la impossibilità di ritenere operante la clausola risolutiva espressa in tutti quei casi in cui l'inadempimento non sia soggettivamente ascrivibile al debitore.
Accertata la mancata operatività della clausola risolutiva e ferma, pertanto, la efficacia della scrittura privata, residua da dover essere esaminata la questione relativa all'inadempimento da parte della convenuta e del terzo chiamato dell'obbligo di costituire in favore della SI.ra il diritto di abitazione. Parte_1
A riguardo preme evidenziare che sia la convenuta che il terzo chiamato non hanno contestato il fatto del mancato adempimento all'obbligo contrattuale di costituire il diritto di abitazione in favore della attrice, ma in ordine alla domanda ex art. 2932 hanno dedotto che questa non può trovare accoglimento in quanto il bene sul quale costituire il diritto di abitazione è parte di un fondo patrimoniale e, di conseguenza, eventuali atti correlati a tale bene sono in ogni caso subordinati alla previa autorizzazione del Giudice
Tutelare con conseguente impossibilità di esecuzione in forma specifica.
Parte attrice non ha contestato che il bene faccia parte del fondo patrimoniale costituito dalla SI.ra e dal SI. ma, in via principale, ha escluso che ricorra la necessità della previa P_ CP_2 autorizzazione del Giudice Tutelare e, in via subordinata, ha dedotto che in ogni caso potrebbe essere il
Giudice adito ad autorizzare tale atto sostituendosi al Giudice Tutelare.
Fermo l'accertamento dell'obbligo assunto dalla SI.ra e dal SI. di costituire in P_ CP_2 favore dell'attrice il diritto di abitazione sul bene immobile sito in Riccione via Giordano Bruno n. 30, in quanto fatto non contestato e altresì desumibile dal contenuto della scrittura privata depositata in atti e non disconosciuta da nessuna delle parti del presente giudizio, deve essere analizzata la questione relativa all'ambito di applicazione della disciplina ex art. 2932 e, in particolare, alla sua operatività in caso di atto negoziale sottoposto alla previa autorizzazione del Giudice Tutelare come nel caso di costituzione di un diritto su di un bene oggetto di fondo patrimoniale.
Sul piano normativo l'art. 2932 c.c. stabilisce che “se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie
l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”. La norma citata tutela il soggetto titolare della prestazione infungibile del consenso alla conclusione del contratto definitivo, attribuendogli il potere di ottenere una sentenza costitutiva che produce gli stessi effetti del contratto definitivo. L'art. 2932 c.c. regola le fattispecie di violazione degli obblighi a contrarre siano essi di fonte legale ovvero di fonte negoziale (per fonte negoziale si intende non solo il contratto preliminare ma ogni e qualsivoglia atto dal quale derivi l'obbligazione di prestare il consenso). pagina 15 di 20 Con riferimento ai requisiti, il comma 1 dell'art. 2932 c.c. postula la possibilità della esecuzione in forma specifica nonché la esclusione della operatività di questo strumento desumibile dal contenuto del titolo stesso. Le ragioni di impossibilità possono essere sia di fatto (ad es. perimento della cosa) che di diritto (ad es. vendita della cosa a terzi).
La giurisprudenza di Cassazione ha escluso la operatività del rimedio ex art. 2932 c.c. nell'ipotesi in cui il trasferimento del diritto, per legge o per volontà delle parti, sia condizionato all'approvazione preventiva dell'autorità amministrativa, atteso che, al momento della emanazione della sentenza devono preesistere tutte le condizioni giuridiche e di fatto necessarie all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre
(Cassazione civile sez. III, 12.10.2010, n.21013). Pertanto, in materia di trasferimenti con riferimento ai quali viene in rilievo una previa autorizzazione amministrativa la giurisprudenza esclude l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. sull'assunto che già al momento della adozione della sentenza devono sussistere le condizioni per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo. La stessa giurisprudenza, tuttavia, ha ritenuto che sia esperibile il rimedio della esecuzione in forma specifica nel caso in cui a venire in rilievo sia una mera irregolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità, non ricorrendo in tale caso alcuna preclusione alla emanazione di una sentenza costitutiva poiché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo (Cass. Civ. 322252019; Cass. Civ. 28626/2017).
Al fine di comprendere se il rimedio ex art. 2932 sia esperibile in caso di atto sottoposto alla previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria occorre ricostruire preliminarmente l'istituto del fondo patrimoniale e i limiti relativi al compimento di atti negoziali sui beni facenti parte del fondo stesso.
Il fondo patrimoniale, regolamentato agli art. 167 ss c.c., costituisce un particolare tipo di convenzione attraverso la quale determinati beni possono essere destinati da uno o da entrambi i coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia;
il fondo patrimoniale, pertanto, rappresenta un patrimonio destinato ad uno specifico scopo. Conferire beni in fondo patrimoniale SInifica apporre sui beni stessi un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, senza che si renda necessario un trasferimento della loro proprietà.
Secondo la disciplina attualmente vigente il fondo patrimoniale può essere costituito da un solo coniuge o da entrambi mediante atto pubblico, a pena di nullità, nonché da un terzo, sia mediante testamento che mediante atto inter vivos, ipotesi questa che richiede, altresì, l'accettazione dei coniugi.
Con riferimento all'oggetto, oltre ai beni immobili e ai titoli di credito, possono essere ad oggi compresi nel fondo patrimoniale anche i beni mobili registrati. I beni che costituiscono parte del fondo patrimoniale sono, inoltre, sottoposti a un regime speciale: non possono essere oggetto di atti di disposizione, né essere gravati da vincoli senza il consenso di entrambe le parti e, qualora vi siano anche figli minori, senza la previa autorizzazione del Giudice Tutelare. L'art. 169 c.c., infatti, prevede che in presenza di minori non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con pagina 16 di 20 provvedimento emesso in camera di conSIlio, nei soli casi di necessità od utilità evidente. A tal riguardo, la
Cassazione si è pronunciata affermando che in tema di fondo patrimoniale, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione, indicati nell'art. 169 c.c., è applicabile solo in mancanza di un'espressa pattuizione in deroga contenuta nell'atto di costituzione del fondo (Cass. civile sez. I, 04.09.2019, n. 22069). Se ne deduce, quindi, a contrariis, la necessità della preventiva autorizzazione qualora, come nel caso di specie, nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale non vi sia alcuna espressa pattuizione in deroga al disposto di cui all'art. 169 c.c.
La ragione per la quale in materia di fondo patrimoniale ove siano presenti minori sia necessaria la previa autorizzazione del Giudice Tutelare per il compimento di atti dispositivi risiede nella necessità di demandare ad un soggetto terzo (il Giudice) il vaglio in ordine alla conformità all'interesse e alla utilità del minore del negozio. La pronuncia del decreto con il quale il Giudice tutelare concede l'autorizzazione deve necessariamente precedere il compimento dell'atto eccedente l'ordinaria amministrazione, in quanto l'autorizzazione funge da elemento costitutivo del negozio che deve essere già sussistente al momento in cui quest'ultimo viene posto in essere. La conseguenza del compimento di un atto negoziale senza la previa autorizzazione del Giudice Tutelare non è la nullità, ma l'annullabilità dell'atto, in quanto l'art. 322 c.c. prevede che tali atti possono essere annullati solo su istanza dei genitori stessi o del figlio. L'autorizzazione giudiziale (di competenza del Tribunale del luogo di residenza del minore) può intervenire anche successivamente alla conclusione del contratto senza che il consenso già prestato debba essere ripetuto;
tuttavia, prima dell'autorizzazione, il negozio è privo di qualsiasi effetto, anche solo prodromico.
Nel caso di specie deve, in primo luogo, escludersi che il trasferimento del diritto di abitazione in favore della SI.ra sul bene immobile sito in Riccione Via Giordano Bruno n. 30 possa essere Parte_1 disposto a prescindere dalla previa autorizzazione del Giudice Tutelare, in quanto nell'atto costitutivo del fondo giudiziale nessuna deroga in tale senso è stata prevista dal SI. e dalla SI.ra . CP_2 P_
In secondo luogo, deve altresì escludersi che il presente Giudice possa lui stesso dare l'autorizzazione, in quanto Giudice competente è quello del luogo di residenza del minore.
Tuttavia, la mancanza della previa autorizzazione del Giudice Tutelare non esclude in tale caso la possibilità di accogliere la domanda ex art. 2932 proposta dalla SI.ra in quanto, pur essendo la Parte_1 previa autorizzazione del Giudice Tutelare presupposto dell'atto, la sua mancanza non determina la nullità dell'atto, e questa può essere rilasciata anche successivamente senza che sia necessario nuovamente l'atto di assenso dei genitori. Nel caso di specie giova sottolineare che i genitori hanno già prestato il loro assenso a tale atto, in quanto la scrittura privata (14.10.2019) dalla quale deriva il loro obbligo di trasferire il diritto di abitazione in favore della SI.ra è successiva all'atto di costituzione del fondo patrimoniale Parte_1
(14.09.2018).
pagina 17 di 20 La fattispecie citata, quindi, non è assimilabile al caso di mancanza della previa autorizzazione da parte della pubblica amministrazione poiché la giurisprudenza ha escluso l'esperimento di detto rimedio solamente in quei casi in cui il difetto di autorizzazione determini la nullità dell'atto sull'assunto che gli atti nulli non sono sanabili ex post e, pertanto, è inconfigurabile ogni forma di esecuzione diretta. Al contrario, ove a venire in rilievo è un atto la cui efficacia è subordinata alla previa autorizzazione del Giudice Tutelare
e questa può essere anche concessa in via successiva, deve ritenersi applicabile il rimedio ex art. 2932 c.c., salvo doverne subordinare l'effetto costitutivo all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Orbene, dalle osservazioni svolte discende l'accoglimento della domanda ex art. 2932 proposta da parte attrice, fermo il condizionamento del trasferimento del diritto di abitazione alla previa autorizzazione del
Giudice Tutelare territorialmente competente.
La presente sentenza, a seguito del conseguimento dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Ufficio del Territorio territorialmente competente ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c.
SUL RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONDANNA EX ART. 96, COMMA 3, C.P.C.
Il SI. ha, infine, dedotto che il giudizio instaurato dalla SI.ra integri gli estremi di CP_2 Parte_1 cui all'art. 96, comma 3 c.p.c., essendo stato instaurato in malafede, con la consapevolezza dell'infondatezza della domanda, o quantomeno con colpa grave, per carenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza.
Invero, l'art. 96, comma 1, c.p.c. è preordinato alla tutela di interessi di diversa natura: da un lato, infatti, detta norma mira a salvaguardare (in funzione, per così dire, “general-preventiva”) sia l'interesse pubblico ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il lavoro del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, da necessità impellenti o urgenti, sia gli interessi pubblici primari dello Stato che, in conseguenza dei ritardi, è sottoposto alle sanzioni previste dalla legge
89/2001 (ex art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo); sotto distinto profilo, la norma persegue lo scopo di preservare (in funzione non solo “special- preventiva”, ma anche lato sensu riparatoria)
l'interesse privato della parte risultata vittoriosa a non essere coinvolta in iniziative o resistenze giudiziarie pretestuose o dilatorie e, quindi, abusive, perché intraprese per finalità contrarie a quelle cui è istituzionalmente preposto l'utilizzo dello strumento processuale.
Se ne deduce che l'istituto ha una funzione sia sanzionatoria che risarcitoria o, per meglio dire, si atteggia nei termini di una sanzione (e di qui il motivo per cui è applicabile su iniziativa ufficiosa del giudice, senza necessità di previa domanda di parte) con profili anche riparatori nei riguardi della parte lesa
(questo spiega la previsione della devoluzione della somma in favore della controparte).
pagina 18 di 20 Ciò chiarito, va rimarcato che l'applicazione della norma deve essere circoscritta ai soli casi in cui dagli atti di causa emerga un comportamento processuale della parte soccombente volutamente preordinato (o anche solo negligentemente destinato) ad ottenere dalla controparte un beneficio indebito attraverso il deterrente del ricorso all'azione giudiziaria o a determinare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali, per ritardare l'intervento della risposta giudiziaria.
In particolare, la norma può applicarsi in due diversi tipi di casi: in un primo, che si verifica quando l'attore, agendo con malafede o colpa grave ovvero senza fare uso della normale perizia, prudenza e diligenza, intraprende o coltiva un giudizio inesorabilmente destinato ad un esito sfavorevole, con la rivendicazione di pretese insussistenti o palesemente infondate, nella coscienza dell'infondatezza della domanda (o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza); e in un secondo, che concerne l'eventualità in cui il convenuto, pur essendo consapevole (o prevedendo e, cionondimeno, accettando il rischio) della fondatezza delle avversarie pretese, si oppone in modo ostinato e irragionevole alla domanda di controparte, senza operare con la doverosa lealtà e correttezza, così ottenendo il risultato di ostacolare o impedire la tutela dell'altrui diritto;
in entrambi i casi, il defatigante comportamento processuale del soccombente costringe la controparte ed il giudice allo svolgimento di attività processuali altrimenti evitabili, provocando dispendio di tempo, mezzi e risorse (anche economiche), con conseguente produzione di un danno, sia alla collettività che alla parte privata.
In virtù della affermata funzione plurima (sanzionatoria e risarcitoria) della norma in commento e in considerazione dei diversi interessi da essa tutelati, i criteri di determinazione della somma da liquidare, in assenza di parametri normativi, devono essere ricavati: a) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa della parte soccombente;
b) dalle modalità attraverso le quali si realizza la condotta di abuso del processo;
c) dalla gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, sia in termini di aggravio del lavoro complessivo del magistrato, che di incidenza sulla durata del singolo processo, sia in relazione alle ripercussioni negative che tale condotta ha prodotto sulla parte risultata vittoriosa.
In proposito, va ricordato che, secondo la S.C. in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass., Sez. II, 1° ottobre 2003, n. 14583; Cass., Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n. 3664 del 9.02.2017). In altre decisioni si afferma che condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in iure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa (Cass. Sez. 3 n. 4136 del 21.02.2018).
pagina 19 di 20 Le osservazioni svolte relative alla fattispecie regolamentata all'art. 96, comma 1, c.p.c. secondo la giurisprudenza di Cassazione maggioritaria debbono essere estese anche alla fattispecie ex art. 96, comma 3,
c.p.c. La Cassazione, infatti, ha evidenziato che, sebbene il comma 3 della norma citata non espliciti se sia richiesto un particolare stato psicologico in capo al soggetto che pone in essere la condotta, ovvero se la condanna sia pronunciabile soltanto nei confronti della parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa, valorizzando l'inserimento della disposizione all'interno della cornice dell'art. 96 c.p.c., ritiene necessaria per l'operatività di detto istituto la sussistenza dei requisiti della mala fede o della colpa grave così come richiesto per il primo comma della medesima norma (Cass., Sez. 6-3, n. 3376 del
22.02.2016; Cass. Civ., Sez. VI, del 30.11.2012, n. 21570)
Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, si ritiene che visto il parziale accoglimento della domanda di parte attrice la domanda del terzo chiamato debba essere rigettata.
SULLE SPESE DI LITE.
Le spese di lite visto l'esito del presente procedimento debbono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta la domanda ex art. 801 c.c. di parte attrice;
➢ Accoglie la domanda ex art. 2932 c.c. di parte attrice nei limiti della motivazione e, per l'effetto, trasferisce all'attrice il diritto di abitazione dell'appartamento adibito a civile abitazione, sito in
Riccione (RM), via Giordano Bruno n. 30, piano primo con distacchi esterni a più lati, censito al
NCEU del comune di Riccione al foglio 12 mappale 434 subalterno 12, Cat. A/3, vani 4 superficie catastale mq. 60, rendita catastale lire 904,500 e dell'autorimessa sita in Riccione (RM), via Giordano bruno n. 30, piano interrato, censita al NCEU del Comune di Riccione al foglio 12 mappale 434, subalterno 3, Categoria C/6, mq. 27, rendita lire 355.200,00;
- il trasferimento del diritto di abitazione è condizionato alla autorizzazione del Giudice Tutelare territorialmente competente;
➢ Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. del SI. Controparte_2
➢ Dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c.;
➢ Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Rimini, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele pagina 20 di 20