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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 27/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 867/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 867 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv.to TRISORIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia,
Via Onorato 30, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
STRAZZULLO EDOARDO, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Benevento, via Enzo Marmorale 6, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA /APPELLANTE INCIDENTALE–
e
); CP_2 CodiceFiscale_2
- APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 22/2022, emessa dal Giudice di Pace di Termoli in data 14 febbraio 2022 e depositata in pari data;
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate. pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Termoli l' Parte_1 Controparte_3
e nella sua qualità di proprietario del veicolo e responsabile
[...] CP_4 civile, esponendo che: in data 28.08.2018, alle ore 18,30, si trovava a percorrere a piedi via
Garibaldi nei pressi dell'intersezione con via Della Rinascita in Portocannone quando, mentre attraversava le strisce pedonali poste su Via Garibaldi, veniva investito da un'autovettura modello Seat Toledo, tg M5893BH, con direzione via Della Rinascita, condotta da CP_5 ed assicurata;
che, a causa del sinistro, riportava lesioni personali e, recatosi CP_6 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Foggia, gli veniva diagnosticata “cervicalgia da contraccolpo, contusione escoriata spalla, gomito e polso dx, contusione ginocchio dx e sx e caviglia sx” con prognosi di giorni dieci;
che, oltre al danno temporaneo, residuava un danno biologico permanente pari al 7%, oltre ad un danno da inabilità temporanea, come da perizia Contr medica di parte depositata in atti;
che si palesavano le richieste di ottenere dall' il Pt_2 dovuto risarcimento.
Sulla scorta di tali fatti, il chiedeva di accertare l'esclusiva responsabilità del Parte_1 sinistro in capo a e, in ragione dei danni subiti, condannare l CP_4 Controparte_3
a liquidare in proprio favore il relativo danno biologico, da accertarsi in corso di
[...] causa, oltre alla refusione delle spese e competenze per l'attività stragiudiziale da determinarsi in via equitativa, vinte le spese di giudizio.
1.2. Si costituiva l' contestando in primo luogo la Controparte_3 verificazione del sinistro, sul presupposto delle molteplici incongruenze sottese all'investimento Contr denunciato. Sotto il profilo del quantum, l' ontestava l'entità del danno richiesto, reputata non congrua rispetto al tipo di lesioni lamentate e la non debenza di interessi e rivalutazione monetaria. Contr
1.3. ritualmente evocato presso il domiciliatario ex lege non si CP_4 costituiva in giudizio
1.4. Espletata solo la prova testimoniale, il Giudice di Pace respingeva la domanda e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha spiegato appello il quale si duole Parte_1 dell'ingiustizia della pronuncia impugnata in ragione dell'errata valutazione, da parte del primo
Giudice, delle prove raccolte, affidando il gravame ai seguenti motivi di appello: a) “Omesso esame del materiale probatorio nonché sua erronea, superficiale valutazione, con specifico riferimento alla dichiarazione testimoniale resa ed acquisita agli atti del giudizio di primo grado;
pagina 2 di 8 illogicità nonché manifesta irrazionalità della motivazione, con inspiegabile quanto illegittima dilatazione dello sforzo probatorio a carico di parte attrice;
violazione di legge con specifico riferimento alla disciplina della testimonianza”; b) “Error in iudicando per omessa e/o superficiale valutazione del materiale probatorio in relazione alle risultanze di cui all'allegato
Modello CAI;
violazione di legge in relazione al disposto normativo di cui all'Art. 143 Codice delle Assicurazioni nonché all'Art. 2697 c.c., con riferimento alla rilevanza probatoria accordata, iure honorario, al prescritto Modello CAI”.
2.1. Si è costituito l' il quale, nel contestare l'avverso gravame, Controparte_3 ha insistito per il rigetto dell'appello attesa la correttezza della pronuncia di primo grado, interponendo tempestivo appello incidentale avente ad oggetto la riforma della sola parte in cui il giudice di pace ha ritenuto provato il denunciato investimento.
2.2. ancorché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_4
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita a mezzo della documentazione in atti e, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
Il Tribunale osserva quanto segue.
Sull'appello principale
4. L'appellante, con due articolati motivi di gravame, ha lamentato:
a) la contraddittorietà e illogicità della pronuncia nella parte in cui il Giudice, dopo aver rilevato che dalla prova orale sarebbe emerso che nella data e luogo indicato in citazione si era verificato l'investimento dell'attore, ha poi ritenuto non sussistenti elementi volti a identificare l'autovettura investitrice e le generalità della conducente. L'appellante ha evidenziato infatti l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nel non ritenere concludente la testimonianza, valutata in aperto contrasto con il principio affermato da Cass. Civ., Sez. III, Sentenza del 24/09/2015;
b) l'omessa/errata valutazione della produzione documentale;
difatti, secondo l'attore, il
Giudice avrebbe trascurato di valutare il modello CAI sottoscritto dai soggetti coinvolti nel sinistro e di attribuire a detto documento la valenza probatoria riconosciuta allo stesso dall'art. 143 Codice delle Assicurazioni in termini di presunzione di veridicità dei fatti risultanti dallo stesso;
ha dedotto altresì e, in assenza di specifici obblighi giuridici, l'irrilevanza delle circostanze a cui aveva dato rilievo il primo Giudice, ovvero il mancato intervento dell'autorità sul luogo del sinistro, in uno al fatto che non potevano ricavarsi elementi di prova contrari dalle circostanze del mancato intervento del 118 e dalla decisione di recarsi nell'Ospedale della sua città il giorno pagina 3 di 8 stesso dell'evento e con mezzi propri in quanto frutto di una scelta personale compatibile con la lesione subita, pari al 3,5%, ricompresa ampiamente nell'ambito delle lesioni c.d. micropermanenti.
5. Gli assunti prospettati, che si soffermano ciascuno su un singolo argomento della decisione impugnata, sono infondati.
5.1. Con il primo motivo l'appellante sostiene che il giudicante sarebbe incorso nell'errore di ritenere la testimonianza assunta in corso di causa non utile a provare la riconducibilità del sinistro ai convenuti, valorizzando a tal fine la mancata indicazione, da parte del teste, della targa del veicolo investitore e dell'identità del conducente, così però contravvenendo al principio per cui “se un testimone nulla riferisce su circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda ma che non formarono oggetto dei capitoli ammessi, il giudice non può, senza contraddirsi, dapprima omettere di formulare al testimone qualsiasi domanda a chiarimento, e quindi rigettare la domanda ritenendo rilevanti e non provate circostanze taciute (Cass. Civ.,
Sez. III, Sentenza del 24/09/2015)” (cfr. pag. 8 atto di appello;
l'appellante cita anche Cass. Civ.,
SS.UU., Sentenza del 29/03/1963 n. 789, menzionata dalla stessa sentenza del 24.9.2015).
L'assunto è infondato, poiché non si confronta con il caso in esame. Va subito evidenziato che il principio richiamato dall'appellante (la sentenza reca il n. 18896) e che si assume violato da parte del giudice di pace fa riferimento allo specifico caso “d'un testimone che non riferisce su circostanze che mai gli vennero chieste;
e d'un giudice di merito che da un lato non pone al testimone alcuna domanda a chiarimento, e dall'altro si duole che il testimone non abbia risposto a chiarimenti mai richiestigli”.
In detta sentenza si legge infatti che “Se infatti il giudice ritiene decisiva la conoscenza d'una circostanza di fatto sulla quale il testimone non era formalmente chiamato a riferire (perché non compresa nei capitoli ammessi), l'ordinamento gli accorda il potere di rivolgere al testimone "tutte le domande che ritiene utili a chiarire
i fatti" (art. 253 c.p.c., comma 1), come pure di richiamare il testimone già escusso (art. 257 c.p.c.). Da queste norme (e da molte altre) si ricava il principio che il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ed in secondo luogo di acquisire da testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo;
e dall'altro ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire (per
l'affermazione di questo principio, sia pure in diversa fattispecie, si veda già Sez. U, Sentenza n. 789 del pagina 4 di 8 29/03/1963, Rv. 261080)” (punto 1.5 della sentenza della Suprema Corte).
Nel caso di specie, dall'esame del fascicolo di primo grado è agevole rilevare che il principio richiamato dall'appellante è del tutto fuori fuoco: i capitoli di prova che il Giudice ha ammesso, formulati proprio dall'odierna appellante, contenevano esattamente l'indicazione della targa del veicolo investitore e il nome della conducente;
in particolare, sulla specifica circostanza di cui al capitolo n. 2 articolato all'udienza del 14.2.2020, del seguente tenore: “vero che il sig. Parte_1 nel mentre attraversava sulle strisce pedonali la carreggiata di Via Garibaldi, veniva
[...] investito dall'autovettura Seat Toledo con targa di nazionalità Bulgara tg M5893BH condotta dalla sig.ra , il teste ha così risposto: “Confermo che il Sig. nel mentre CP_5 Parte_1 attraversava sulle strisce pedonali la carreggiata di Via Garibaldi, veniva investito dall'autovettura Seat Toledo con targa estera e condotta da una donna di nazionalità straniera di circa 30 anni secondo il mio punto di vista”.
Sulle domande a chiarimento dell'Avv.to Riccio per la convenuta, la teste chiariva: “La Seat
Toledo era di colore verde” e “Posso riferire che la conducente della Seat era straniera in quanto parlava in italiano con accento estero”.
Da quanto precede è possibile rilevare con chiarezza che venivano sottoposte specificatamente al teste le circostanze valutate dal Giudice e su cui il teste si pronunciava nei termini che precedono, ovvero riferendo di ricordare- al netto delle valutazioni del teste- che l'autovettura recasse una targa estera e che alla guida vi fosse una donna che parlava “in italiano con accento estero” e, quindi, non la targa dell'autovettura, né il nome della donna. Ne consegue che il motivo, così proposto, è senz'altro infondato.
5.2. Il secondo motivo di gravame è parimenti infondato, non confrontandosi, ancora una volta, con il caso di specie.
L'appellante infatti lamenta la violazione, da parte del primo giudice, della regola di riparto dell'onere della prova indicata dall'art. 143 cod. ass. e, quindi, la mancata applicazione della presunzione in esso sancita con riguardo al modello CAI “a doppia firma”, la quale non sarebbe stata superata in alcun modo dalla convenuta.
Come noto, l'art. 143, comma 2 D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Nel caso in esame, l'attore ha prodotto in atti un modello CAI monofirma, relativo ad un investimento di pedone.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “La presunzione di cui all'art. 143, comma 2 C.d.a., che pagina 5 di 8 determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate (v. Cass., ord., 5/05/2004, n. 8525; Cass. 25/06/2013, n. 15881, Cass., ord., 6/12/2017,
n. 29146; Cass., ord., 5/02/2018, n. 2670), è prevista espressamente per il caso - diverso da quello in scrutinio, in cui si controverte di un investimento a pedone - di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione e nel quale il modulo di cui alla predetta norma sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (cfr. in questi termini Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020,
n.4919 in caso di investimento di pedone).
Di tutta evidenza, quindi, tale norma non si attaglia al caso di specie, nel quale non v'è stato alcun sinistro tra veicoli e il modulo non riporta la doppia sottoscrizione dei conducenti da cui solo deriva la presunzione ex lege che il sinistro si sia verificato nei termini riportati nel modello, di talché, proprio a mente della giurisprudenza richiamata anche dall'appellante e che menziona proprio tali requisiti siccome richiesti ex lege, non può assegnarsi a tale modulo la “forza” probatoria che ne vorrebbe far discendere l'appellante. Sul punto, inoltre, l'appellante neppure si confronta con lo specifico punto motivazionale espresso dal Giudicante, il quale ha ritenuto di dover considerare il modulo in questione come liberamente apprezzabile, sulla scorta dell'insegnamento giurisprudenziale per cui in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione contenuta nel modulo CAI proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2017, n. 19327).
Incontestato allora tale principio, non può non evidenziarsi che, da un lato, l'odierno appellante, non avendo evocato in giudizio la conducente investitrice, litisconsorte facoltativo, non ha inteso giovarsi degli effetti di cui al comma 2 dell'art. 2733 c.c.; per altro verso, restando tale modulo solo liberamente apprezzabile nei confronti dell'assicurazione, deve osservarsi che alcun ulteriore elemento di prova è stato introdotto nel processo, tale da poter risalire all'asserito responsabile civile senza incertezze: difatti, posta la genericità sul punto della prova testimoniale per quanto sopra detto, non può non rilevarsi che dalla semplice lettura del modello CAI versato in atti emerge che lo stesso risulta sottoscritto da tale asserita conducente e CP_5 identificata unicamente a mezzo della data di nascita, mentre, sotto la voce “firma dei conducenti”, figuri il nome in stampatello di tale ”. Tale incertezza non si palesa di Persona_1 poco momento, tenuto conto che a tale modulo dovrebbe attribuirsi- come pretenderebbe pagina 6 di 8 l'odierno appellante- l'intera prova dell'identificazione del conducente investitore e, per esso, del responsabile civile;
rimarcata poi la circostanza per cui la conducente non è stata neppure citata in giudizio, non è stata depositata altra documentazione utile a riscostruire il sinistro (ad esempio, non sono stati chiamati soccorritori (polizia/carabinieri o 118) dai cui atti pubblici potersi trarre informazioni sull'accadimento e sui soggetti coinvolti).
Da quanto precede risulta allora evidente la lacuna probatoria a carico del danneggiato, mentre in alcun modo può valorizzarsi la mancata costituzione di che, come CP_4 noto, non assurge a mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, in uno alla fictio di cui alla tipologia di notifica effettuata.
In definitiva, l'appello principale va respinto.
6. L'appello incidentale Contr Passando alla disamina dell'appello incidentale, l' con un unico motivo, ha chiesto la modifica della sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto come effettivamente verificatosi l'investimento del pedone, anziché accertarne la mancata realizzazione.
L'appello, nei termini in cui è stato formulato, è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione, risultando evidente che l'eventuale riforma in parte qua della pronuncia di primo grado, stante la mancata allegazione di un risultato pratico e concreto (e dunque non teorico, come appare nel caso di specie) maggiormente satisfattivo per l'appellante incidentale rispetto a quello ottenuto con la pronuncia impugnata, risulterebbe ininfluente per Contr l' in ragione del risultato già favorevole raggiunto sotto il profilo dell'an, tenuto conto che il Giudice ha escluso la riconducibilità del fatto all'assicurato, senza neppure riverbero sul connesso profilo delle spese di lite. Ne consegue che l'impugnazione spiegata deve ritenersi carente della condizione dell'azione dell'interesse alla proposizione del gravame.
7. In punto di spese di lite, tenuto conto dell'inammissibilità dell'appello incidentale e del rigetto dell'appello principale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti, stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta l'appello; pagina 7 di 8 − compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Larino, 22/03/2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 867 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv.to TRISORIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia,
Via Onorato 30, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
STRAZZULLO EDOARDO, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Benevento, via Enzo Marmorale 6, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA /APPELLANTE INCIDENTALE–
e
); CP_2 CodiceFiscale_2
- APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 22/2022, emessa dal Giudice di Pace di Termoli in data 14 febbraio 2022 e depositata in pari data;
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate. pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Termoli l' Parte_1 Controparte_3
e nella sua qualità di proprietario del veicolo e responsabile
[...] CP_4 civile, esponendo che: in data 28.08.2018, alle ore 18,30, si trovava a percorrere a piedi via
Garibaldi nei pressi dell'intersezione con via Della Rinascita in Portocannone quando, mentre attraversava le strisce pedonali poste su Via Garibaldi, veniva investito da un'autovettura modello Seat Toledo, tg M5893BH, con direzione via Della Rinascita, condotta da CP_5 ed assicurata;
che, a causa del sinistro, riportava lesioni personali e, recatosi CP_6 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Foggia, gli veniva diagnosticata “cervicalgia da contraccolpo, contusione escoriata spalla, gomito e polso dx, contusione ginocchio dx e sx e caviglia sx” con prognosi di giorni dieci;
che, oltre al danno temporaneo, residuava un danno biologico permanente pari al 7%, oltre ad un danno da inabilità temporanea, come da perizia Contr medica di parte depositata in atti;
che si palesavano le richieste di ottenere dall' il Pt_2 dovuto risarcimento.
Sulla scorta di tali fatti, il chiedeva di accertare l'esclusiva responsabilità del Parte_1 sinistro in capo a e, in ragione dei danni subiti, condannare l CP_4 Controparte_3
a liquidare in proprio favore il relativo danno biologico, da accertarsi in corso di
[...] causa, oltre alla refusione delle spese e competenze per l'attività stragiudiziale da determinarsi in via equitativa, vinte le spese di giudizio.
1.2. Si costituiva l' contestando in primo luogo la Controparte_3 verificazione del sinistro, sul presupposto delle molteplici incongruenze sottese all'investimento Contr denunciato. Sotto il profilo del quantum, l' ontestava l'entità del danno richiesto, reputata non congrua rispetto al tipo di lesioni lamentate e la non debenza di interessi e rivalutazione monetaria. Contr
1.3. ritualmente evocato presso il domiciliatario ex lege non si CP_4 costituiva in giudizio
1.4. Espletata solo la prova testimoniale, il Giudice di Pace respingeva la domanda e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha spiegato appello il quale si duole Parte_1 dell'ingiustizia della pronuncia impugnata in ragione dell'errata valutazione, da parte del primo
Giudice, delle prove raccolte, affidando il gravame ai seguenti motivi di appello: a) “Omesso esame del materiale probatorio nonché sua erronea, superficiale valutazione, con specifico riferimento alla dichiarazione testimoniale resa ed acquisita agli atti del giudizio di primo grado;
pagina 2 di 8 illogicità nonché manifesta irrazionalità della motivazione, con inspiegabile quanto illegittima dilatazione dello sforzo probatorio a carico di parte attrice;
violazione di legge con specifico riferimento alla disciplina della testimonianza”; b) “Error in iudicando per omessa e/o superficiale valutazione del materiale probatorio in relazione alle risultanze di cui all'allegato
Modello CAI;
violazione di legge in relazione al disposto normativo di cui all'Art. 143 Codice delle Assicurazioni nonché all'Art. 2697 c.c., con riferimento alla rilevanza probatoria accordata, iure honorario, al prescritto Modello CAI”.
2.1. Si è costituito l' il quale, nel contestare l'avverso gravame, Controparte_3 ha insistito per il rigetto dell'appello attesa la correttezza della pronuncia di primo grado, interponendo tempestivo appello incidentale avente ad oggetto la riforma della sola parte in cui il giudice di pace ha ritenuto provato il denunciato investimento.
2.2. ancorché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_4
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita a mezzo della documentazione in atti e, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
Il Tribunale osserva quanto segue.
Sull'appello principale
4. L'appellante, con due articolati motivi di gravame, ha lamentato:
a) la contraddittorietà e illogicità della pronuncia nella parte in cui il Giudice, dopo aver rilevato che dalla prova orale sarebbe emerso che nella data e luogo indicato in citazione si era verificato l'investimento dell'attore, ha poi ritenuto non sussistenti elementi volti a identificare l'autovettura investitrice e le generalità della conducente. L'appellante ha evidenziato infatti l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nel non ritenere concludente la testimonianza, valutata in aperto contrasto con il principio affermato da Cass. Civ., Sez. III, Sentenza del 24/09/2015;
b) l'omessa/errata valutazione della produzione documentale;
difatti, secondo l'attore, il
Giudice avrebbe trascurato di valutare il modello CAI sottoscritto dai soggetti coinvolti nel sinistro e di attribuire a detto documento la valenza probatoria riconosciuta allo stesso dall'art. 143 Codice delle Assicurazioni in termini di presunzione di veridicità dei fatti risultanti dallo stesso;
ha dedotto altresì e, in assenza di specifici obblighi giuridici, l'irrilevanza delle circostanze a cui aveva dato rilievo il primo Giudice, ovvero il mancato intervento dell'autorità sul luogo del sinistro, in uno al fatto che non potevano ricavarsi elementi di prova contrari dalle circostanze del mancato intervento del 118 e dalla decisione di recarsi nell'Ospedale della sua città il giorno pagina 3 di 8 stesso dell'evento e con mezzi propri in quanto frutto di una scelta personale compatibile con la lesione subita, pari al 3,5%, ricompresa ampiamente nell'ambito delle lesioni c.d. micropermanenti.
5. Gli assunti prospettati, che si soffermano ciascuno su un singolo argomento della decisione impugnata, sono infondati.
5.1. Con il primo motivo l'appellante sostiene che il giudicante sarebbe incorso nell'errore di ritenere la testimonianza assunta in corso di causa non utile a provare la riconducibilità del sinistro ai convenuti, valorizzando a tal fine la mancata indicazione, da parte del teste, della targa del veicolo investitore e dell'identità del conducente, così però contravvenendo al principio per cui “se un testimone nulla riferisce su circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda ma che non formarono oggetto dei capitoli ammessi, il giudice non può, senza contraddirsi, dapprima omettere di formulare al testimone qualsiasi domanda a chiarimento, e quindi rigettare la domanda ritenendo rilevanti e non provate circostanze taciute (Cass. Civ.,
Sez. III, Sentenza del 24/09/2015)” (cfr. pag. 8 atto di appello;
l'appellante cita anche Cass. Civ.,
SS.UU., Sentenza del 29/03/1963 n. 789, menzionata dalla stessa sentenza del 24.9.2015).
L'assunto è infondato, poiché non si confronta con il caso in esame. Va subito evidenziato che il principio richiamato dall'appellante (la sentenza reca il n. 18896) e che si assume violato da parte del giudice di pace fa riferimento allo specifico caso “d'un testimone che non riferisce su circostanze che mai gli vennero chieste;
e d'un giudice di merito che da un lato non pone al testimone alcuna domanda a chiarimento, e dall'altro si duole che il testimone non abbia risposto a chiarimenti mai richiestigli”.
In detta sentenza si legge infatti che “Se infatti il giudice ritiene decisiva la conoscenza d'una circostanza di fatto sulla quale il testimone non era formalmente chiamato a riferire (perché non compresa nei capitoli ammessi), l'ordinamento gli accorda il potere di rivolgere al testimone "tutte le domande che ritiene utili a chiarire
i fatti" (art. 253 c.p.c., comma 1), come pure di richiamare il testimone già escusso (art. 257 c.p.c.). Da queste norme (e da molte altre) si ricava il principio che il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ed in secondo luogo di acquisire da testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo;
e dall'altro ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire (per
l'affermazione di questo principio, sia pure in diversa fattispecie, si veda già Sez. U, Sentenza n. 789 del pagina 4 di 8 29/03/1963, Rv. 261080)” (punto 1.5 della sentenza della Suprema Corte).
Nel caso di specie, dall'esame del fascicolo di primo grado è agevole rilevare che il principio richiamato dall'appellante è del tutto fuori fuoco: i capitoli di prova che il Giudice ha ammesso, formulati proprio dall'odierna appellante, contenevano esattamente l'indicazione della targa del veicolo investitore e il nome della conducente;
in particolare, sulla specifica circostanza di cui al capitolo n. 2 articolato all'udienza del 14.2.2020, del seguente tenore: “vero che il sig. Parte_1 nel mentre attraversava sulle strisce pedonali la carreggiata di Via Garibaldi, veniva
[...] investito dall'autovettura Seat Toledo con targa di nazionalità Bulgara tg M5893BH condotta dalla sig.ra , il teste ha così risposto: “Confermo che il Sig. nel mentre CP_5 Parte_1 attraversava sulle strisce pedonali la carreggiata di Via Garibaldi, veniva investito dall'autovettura Seat Toledo con targa estera e condotta da una donna di nazionalità straniera di circa 30 anni secondo il mio punto di vista”.
Sulle domande a chiarimento dell'Avv.to Riccio per la convenuta, la teste chiariva: “La Seat
Toledo era di colore verde” e “Posso riferire che la conducente della Seat era straniera in quanto parlava in italiano con accento estero”.
Da quanto precede è possibile rilevare con chiarezza che venivano sottoposte specificatamente al teste le circostanze valutate dal Giudice e su cui il teste si pronunciava nei termini che precedono, ovvero riferendo di ricordare- al netto delle valutazioni del teste- che l'autovettura recasse una targa estera e che alla guida vi fosse una donna che parlava “in italiano con accento estero” e, quindi, non la targa dell'autovettura, né il nome della donna. Ne consegue che il motivo, così proposto, è senz'altro infondato.
5.2. Il secondo motivo di gravame è parimenti infondato, non confrontandosi, ancora una volta, con il caso di specie.
L'appellante infatti lamenta la violazione, da parte del primo giudice, della regola di riparto dell'onere della prova indicata dall'art. 143 cod. ass. e, quindi, la mancata applicazione della presunzione in esso sancita con riguardo al modello CAI “a doppia firma”, la quale non sarebbe stata superata in alcun modo dalla convenuta.
Come noto, l'art. 143, comma 2 D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Nel caso in esame, l'attore ha prodotto in atti un modello CAI monofirma, relativo ad un investimento di pedone.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “La presunzione di cui all'art. 143, comma 2 C.d.a., che pagina 5 di 8 determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate (v. Cass., ord., 5/05/2004, n. 8525; Cass. 25/06/2013, n. 15881, Cass., ord., 6/12/2017,
n. 29146; Cass., ord., 5/02/2018, n. 2670), è prevista espressamente per il caso - diverso da quello in scrutinio, in cui si controverte di un investimento a pedone - di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione e nel quale il modulo di cui alla predetta norma sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (cfr. in questi termini Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020,
n.4919 in caso di investimento di pedone).
Di tutta evidenza, quindi, tale norma non si attaglia al caso di specie, nel quale non v'è stato alcun sinistro tra veicoli e il modulo non riporta la doppia sottoscrizione dei conducenti da cui solo deriva la presunzione ex lege che il sinistro si sia verificato nei termini riportati nel modello, di talché, proprio a mente della giurisprudenza richiamata anche dall'appellante e che menziona proprio tali requisiti siccome richiesti ex lege, non può assegnarsi a tale modulo la “forza” probatoria che ne vorrebbe far discendere l'appellante. Sul punto, inoltre, l'appellante neppure si confronta con lo specifico punto motivazionale espresso dal Giudicante, il quale ha ritenuto di dover considerare il modulo in questione come liberamente apprezzabile, sulla scorta dell'insegnamento giurisprudenziale per cui in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione contenuta nel modulo CAI proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2017, n. 19327).
Incontestato allora tale principio, non può non evidenziarsi che, da un lato, l'odierno appellante, non avendo evocato in giudizio la conducente investitrice, litisconsorte facoltativo, non ha inteso giovarsi degli effetti di cui al comma 2 dell'art. 2733 c.c.; per altro verso, restando tale modulo solo liberamente apprezzabile nei confronti dell'assicurazione, deve osservarsi che alcun ulteriore elemento di prova è stato introdotto nel processo, tale da poter risalire all'asserito responsabile civile senza incertezze: difatti, posta la genericità sul punto della prova testimoniale per quanto sopra detto, non può non rilevarsi che dalla semplice lettura del modello CAI versato in atti emerge che lo stesso risulta sottoscritto da tale asserita conducente e CP_5 identificata unicamente a mezzo della data di nascita, mentre, sotto la voce “firma dei conducenti”, figuri il nome in stampatello di tale ”. Tale incertezza non si palesa di Persona_1 poco momento, tenuto conto che a tale modulo dovrebbe attribuirsi- come pretenderebbe pagina 6 di 8 l'odierno appellante- l'intera prova dell'identificazione del conducente investitore e, per esso, del responsabile civile;
rimarcata poi la circostanza per cui la conducente non è stata neppure citata in giudizio, non è stata depositata altra documentazione utile a riscostruire il sinistro (ad esempio, non sono stati chiamati soccorritori (polizia/carabinieri o 118) dai cui atti pubblici potersi trarre informazioni sull'accadimento e sui soggetti coinvolti).
Da quanto precede risulta allora evidente la lacuna probatoria a carico del danneggiato, mentre in alcun modo può valorizzarsi la mancata costituzione di che, come CP_4 noto, non assurge a mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, in uno alla fictio di cui alla tipologia di notifica effettuata.
In definitiva, l'appello principale va respinto.
6. L'appello incidentale Contr Passando alla disamina dell'appello incidentale, l' con un unico motivo, ha chiesto la modifica della sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto come effettivamente verificatosi l'investimento del pedone, anziché accertarne la mancata realizzazione.
L'appello, nei termini in cui è stato formulato, è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione, risultando evidente che l'eventuale riforma in parte qua della pronuncia di primo grado, stante la mancata allegazione di un risultato pratico e concreto (e dunque non teorico, come appare nel caso di specie) maggiormente satisfattivo per l'appellante incidentale rispetto a quello ottenuto con la pronuncia impugnata, risulterebbe ininfluente per Contr l' in ragione del risultato già favorevole raggiunto sotto il profilo dell'an, tenuto conto che il Giudice ha escluso la riconducibilità del fatto all'assicurato, senza neppure riverbero sul connesso profilo delle spese di lite. Ne consegue che l'impugnazione spiegata deve ritenersi carente della condizione dell'azione dell'interesse alla proposizione del gravame.
7. In punto di spese di lite, tenuto conto dell'inammissibilità dell'appello incidentale e del rigetto dell'appello principale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti, stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta l'appello; pagina 7 di 8 − compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Larino, 22/03/2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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