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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 717/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 717/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_1
VIA VITTOR PISANI, 12/A 20124 MILANO presso lo studio dell'avv. ARADORI
FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TURCI
ANTONELLA ( ) VIA VITTOR PISANI,12 A 20124 MILANO;
C.F._1
( ) VIA V.PISANI,12 A 20121 Parte_2 C.F._2
MILANO;
APPELLANTE
pagina 1 di 17 CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. PIERDICCA PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma e/o annullamento della sentenza
n. 6891/2023 emessa dal Tribunale di Milano pubblicata in data 4.9.2023, R.G. n.
36826/2021/2017, contrariis reiectis, previe le pronunce e dichiare tutte del caso:
- respingere l'opposizione proposta da in quanto del tutto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto e confermare e/o convalidare il d.i. n. 11435/2021 del
15.6.2021 emesso dal Tribunale di Milano;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancata convalida e/o conferma del D.I. opposto, condannare a pagare ad Controparte_1 [...]
l'importo di Euro 7.163,80.= o altra somma meglio vista per i Parte_1
motivi dedotti in premessa, oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. 9/10/2002, n.
231 dalla data di scadenza delle singole fatture, sino al saldo e al risarcimento danno forfettario ex art. 6 D. Lgs. 9/10/2002, n. 231;
- in via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di uno o più dei capitoli di prova per testi ex adverso proposti si indica quale teste in controprova la
Sig.ra c/o corrente in Via C. Colombo, 6C - IT 20066 Melzo Testimone_1 Parte_1
(MI);
Con vittoria di spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Con ogni pronuncia consequenziale. pagina 2 di 17 Salvis iuribus.”
Per : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis,
RIGETTARE l'appello proposto dalla società e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMARE in ogni sua parte la sentenza n. 6891/2023 emessa dal Tribunale di
Milano in data 04.09.2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
* * *
IN VIA ISTRUTTORIA, si rinnova quanto già chiesto in sede di giudizio di primo grado, ovvero si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Verto che , in data 09.04.2020, inviò il contratto di trasporto n. Controparte_1
38670 (Doc. 2) alla Società Parte_1
chiedendo venisse sottoscritto (Doc. 3 fascicolo di primo grado)?
[...]
Pa
2) Vero che, in data 14.04.2020 e 17.04.2020, rispose confermando il posizionamento dei container e indicando i dati di essi (Doc. 4 fascicolo di primo grado)? Part
3) Vero che , nei giorni immediatamente successivi, informò la che Controparte_1
i container erano stati caricati e le comunicò tutti i riferimenti necessari?
4) Vero che affidò al vettore il trasporto delle merci dalla Grecia Controparte_1 Pt_1
al destinatario in Vietnam?
Part 5) Vero che aveva affidato ad l'organizzazione e il controllo di Controparte_1
tutte le attività Doganali, come si evince dalla richiesta riportata nel contratto di tra- sporto “Vi preghiamo organizzare dogana” (Doc. 2 fascicolo di primo grado)? Part 6) Vero che affidò a sua volta alla compagnia vietnamita AN MI PI
l'incarico di trasportare la merce?
pagina 3 di 17 Part 7) Vero che, in data 08.06.2020, informò che il Cliente a cui era Controparte_1
stata venduta la merce trasportata dalla Grecia al Vietnam, la , Controparte_2
aveva pagato solamente due dei tre container (Doc 5 fascicolo di primo grado)? Part
8) Vero che fu anche comunicato ad che il terzo container non era da rilasciare? Part
9) Vero che, in data 15.06.2020, venne fornito ad il nominativo del nuovo destinatario (Doc. 6 fascicolo di primo grado) e sollecitato il cambio del nominativo sulla Bill of Lading?
10) Vero che IFA tardò ad eseguire tale operazione e le spese di sosta incrementarono?
11) Vero che autorizzò il rilascio della merce in data 18.06.2020 (Doc Controparte_1
7 fascicolo di primo grado)?
12) Vero che, in data 23.06.2020, il Cliente era ancora impossibilitato a ritirare la merce? Part
13) Vero che riferì che le autorità sanitarie locali, per problemi di etichettatura del- la merce, richiedevano il prelievo di campioni di merce per effettuare un'analisi?
14) Vero che chiese di poter ottenere i documenti che certificassero il Controparte_1
blocco dello sdoganamento da parte dell'ufficiale veterinario (doc. 9 fascicolo di primo grado)? Part 15) Vero che, a fronte delle mancate risposte di , dell'aumento delle spese per il blocco del container al porto vietnamita e della persistente impossibilità per il Cliente di avere informa-zioni riguardo lo sdoganamento della merce, Controparte_1
abbandonò il carico in data 04.08.2020?
16) Vero che il cliente della avrebbe dovuto ritirare la merce il 01/06/2020? CP_1
17) Vero che il destinatario, impossibilitato a ritirare la merce ed a conoscere le motivazioni di tale circostanza, abbandonò il carico in data 05.10.2020?
18) Vero che il cliente, dopo aver atteso oltre quattro mesi senza ricevere riscontri, decise di abbandonare il container per non incorrere in ulteriori spese di controstallie di oltre 300 dollari al giorno? pagina 4 di 17 Part 19) Vero che intrattenne rapporti diretti solo con e che le Controparte_1
informazioni e notizie pervenute dalla compagnia marittima AN MI PI le Part vennero sempre trasmesse da ? Part
20) Vero che era l'unica ad avere relazioni con la marittima AN MI PI ed era l'unica in grado di comprendere i motivi per cui fosse stato impedito lo sdoganamento? Part
21) Vero che sostenne di non aver provveduto alla consegna delle merci a causa di un blocco da parte dell'autorità vietnamita? Part
22) Vero che chiese più volte ad di fornirle documentazione Controparte_1
ufficiale proveniente dall'autorità doganale vietnamita o da altra autorità competente, che attestasse il blocco del container e l'impossibilità di consegnarlo?
23) Vero che queste richieste di fornire documenti ufficiali relativi al motivo per cui il cliente della non fosse in grado di ritirare la merce, furono sempre Controparte_1
Part disattese da ?
24) Vero che , vista l'impossibilità di conoscere i reali motivi del Controparte_1
blocco del container, ha perso il cliente e quindi la propria possibilità di guadagno? Part 25) Vero che era onere di consegnare le merci di cui si era assunta il trasporto e fornire tutte le informazioni richieste in ordine ai problemi doganali?
Si indica a teste il Signor Tes_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 11435/2021 del Controparte_1
15.06.2021 con cui il Tribunale di Milano le ha ingiunto di pagare in favore di
[...]
l'importo di € Parte_1
7.163,80, oltre accessori e spese legali, a titolo di somme dovute per il trasporto di un container dalla Grecia al Vietnam.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: CP_1
pagina 5 di 17 - che, nell'aprile 2020, aveva incaricato trasportare tre container dalla Grecia in CP_3
Vietnam;
- che, giunta la merce al porto di scarico in Vietnam, in data 08.06.2020, aveva informato il cliente finale aveva pagato solamente due dei tre container, CP_4
autorizzandola poi, il successivo 18.06.2020, a consegnare la merce ad un nuovo cliente che nel frattempo aveva reperito;
- che, in data 23.06.2020, l'aveva informata che le autorità sanitarie locali, per Pt_1
problemi di etichettatura della merce, ne avevano impedito lo sdoganamento e ne avevano richiesto il prelievo di campioni per effettuare delle analisi;
- che aveva richiesto, invano, a documenti che certificassero il blocco dello CP_1 CP_5
sdoganamento da parte dell'ufficiale veterinario vietnamita;
- che, alla fine, il container YMLU5413422 era stato abbandonato nel porto vietnamita sia dal mittente che dal destinatario;
- che, dunque, era rimasta inadempiente alle obbligazioni assunte e nulla le era Pt_1
dovuto.
Costituendosi in giudizio, ha richiesto il rigetto dell'opposizione sostenendo: Pt_1
- di avere ricevuto incarico, quale spedizioniere, di organizzare il trasporto di tre container da Purnos (Grecia) sino al porto di destino Haiphong (Vietnam);
- di avere incaricato, in adempimento del mandato ricevuto, il vettore marittimo
Contrade PI Transport SA, di eseguire il trasporto, il quale a sua volta l'aveva affidato al vettore marittimo AN MI;
- che due dei tre container erano arrivati regolarmente mentre uno, il n. YMLU5413422, non era mai stato ritirato dal ricevitore di polizza per asseriti problemi connessi allo sdoganamento della merce per errata etichettatura;
pagina 6 di 17 - che aveva eseguito correttamente la propria prestazione con diritto di ottenere il Pt_1
pagamento delle fatture azionate in sede monitoria che si riferivano sia a spese di detention del container non ritirato sia al compenso quale spedizioniere.
Istruita la causa mediante deposito di documenti, senza necessità di prova orale, il
Tribunale pronunciava la sentenza n. 6891/2023 pubblicata in data 4/9/2023 con la quale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
Part In estrema sintesi il Tribunale, dopo aver qualificato quale spedizioniere -vettore, ha ritenuto che si fosse resa Parte_1
inadempiente alle obbligazioni assunte che comprendevano non solo il trasporto, ma anche il compimento di ulteriori attività di sdoganamento della merce stessa nel Paese di destinazione.
Part Nello specifico ha ritenuto che, seppur avesse svolto attività doganale culminata nel disbrigo delle pratiche relative all'abbandono della merce nel porto vietnamita, non si era, tuttavia, adoperata per il rilascio della merce al destinatario, fornendo assistenza alla propria committente rispetto all'ispezione doganale e veterinaria, rilevando che non fosse stata allegata alcuna documentazione relativa all'ispezione svolta dalle autorità vietnamite.
Ha, quindi, revocato integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannato
[...]
a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00, per compensi, oltre
[...]
spese vive, se sostenute.
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendo l'accoglimento delle Pt_1
domande formulate in primo grado.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dall'appello e la conferma della sentenza CP_1
impugnata.
pagina 7 di 17 All'udienza del 2 luglio 2024, il Consigliere Istruttore, riservata ogni valutazione in sede collegiale, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 10 dicembre 2024 per la rimessione della causa in decisione, avanti al Collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
ha assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 10 dicembre 2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha Parte_3
interposto appello, affidando il gravame a tre motivi di censura.
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto: “violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1737 e dell'art. 1741 c.c.”.
Part Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha qualificato , quale spedizioniere- vettore e non come spedizioniere.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Pare opportuno richiamare alcuni principi giurisprudenziali formatisi sulla spinosa questione della distinzione tra contratto di spedizione e la fattispecie negoziale dello spedizioniere vettore di cui all'art. 1741 C.C.
In generale, la Suprema Corte ha affermato che, a tal fine, deve aversi riguardo a quale sia la prestazione principale, evidenziandosi che mentre nella spedizione l'obbligazione principale consiste nell'esecuzione del mandato di concludere un contratto di trasporto secondo le istruzioni del mandante, con le connesse responsabilità in caso di mancato pagina 8 di 17 rispetto delle istruzioni (Cass. 11/2/2009 n. 3354; Cass. 19/6/2008 n. 16625), nel contratto di trasporto e nell'ipotesi dello spedizioniere vettore l'obbligazione principale
è il trasferimento delle cose con autonomia organizzativa del vettore nell'attività materiale di trasferimento delle cose da un luogo ad un altro, con le connesse operazioni accessorie di deposito, sdoganamento, assicurazione ecc. (Cass. 28/6/2005 n. 13905).
E' stato in tal modo affermato che “affinchè lo spedizioniere, che normalmente è obbligato a concludere il contratto di trasporto con terzi in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, acquisti la veste di spedizioniere vettore a norma dell'art. 1741 C.C., è necessario che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva” (Cass. 14/2/2005 n. 2898); che “il contratto di trasporto, che è un contratto di risultato, è configurabile allorquando il vettore assume da solo, nei confronti del mittente, gli obblighi e la responsabilità dell'adempimento, mentre non rileva che per l'esecuzione della sua prestazione si avvalga dell'opera di altri soggetti, concludendo con costoro contratti di subtrasporto;
ed infatti l'art. 1741 C.C. riconosce allo spedizioniere vettore – e cioè a colui che con mezzi propri o altrui assume in tutto o in parte l'esecuzione del trasporto – gli stessi obblighi e i diritti del vettore;
né incide sulla natura del contratto che lo spedizioniere vettore assuma anche l'obbligo di compiere operazioni accessorie e strumentali all'esecuzione del trasporto, quali pesatura, sdoganamento della merce e pagamento di tributi, purché la prestazione principale consista nel trasferimento di cose e persone da un luogo ad un altro” (Cass.
28/6/2005 n. 13905); che “lo spedizioniere acquista anche la veste di vettore ex art.
1741 C.C. ove assuma una unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo. L'accertamento di tale rapporto si risolve in una indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale”
(Cass. 20/6/2014 n. 14089); che “nell'accertare se lo spedizioniere abbia assunto anche pagina 9 di 17 le obbligazioni del vettore il giudice di merito deve fare ricorso ai criteri ermeneutici di cui agli articoli 1362 C.C., tenendo conto, in particolare, del comportamento complessivo delle parti anche successivo alla stipula del contratto” (Cass. 6/8/2004 n.
15186).
La differenza, quindi, tra le due fattispecie consiste nel fatto che mentre nel contratto di trasporto il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, nel secondo lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto di colui che gli ha dato all'uopo l'incarico, il contratto di trasporto.
Ciò detto, il Tribunale è pervenuto alla conclusione che tra la odierna appellante e la fosse stato concluso un contratto di trasporto, così osservando: Controparte_1
“Nel caso di specie, per contro, si evince la qualità di spedizioniere-vettore della parte convenuta in quanto vi sono agli atti elementi tali da indurre a ritenere che la convenuta si sia assunta – anche - l'impegno di trasportare (vedi docc. 2 e 4 fasc. att.) la merce in questione e non quello di svolgere la tipica attività del mandatario, ossia di mera stipulazione di contratti per conto della mandante. Infatti, nello scambio di comunicazioni intercorso fra le parti sia nella fase di conclusione del contratto sia in quella esecutiva, in vista della presa in carico da parte di I.f.a. della merce da trasportare (cfr. doc. 4 fasc. att.), si fa riferimento alle esigenze temporali e logistiche legate alla materiale esecuzione della prestazione di trasporto, senza alcun riferimento, invece, alla esecuzione da parte di I.f.a. di qualsivoglia attività giuridica tipica del mandatario e, tantomeno, alla stipulazione di contratti di trasporto per conto dell'attrice. Ciò, del resto, è coerente con il fatto che il compenso per la convenuta sia stato determinato unitariamente, senza tenere conto dei corrispettivi dovuti ai vettori effettivi, che, nell'ottica di uno spedizioniere, avrebbero costituito delle spese da addossare al mandante e da scorporare dal proprio corrispettivo e senza alcuna
pagina 10 di 17 ulteriore specificazione di elementi tali da far reputare che le parti abbiano in realtà inteso concludere un contratto diverso da quello di trasporto, dovendosi ancora considerare, per un verso, che ove la convenuta avesse davvero assunto il ruolo di mero spedizioniere avrebbe normalmente dovuto avvisare la mandante circa le specifiche modalità del trasporto, i vettori incaricati di ciascuna tratta, l'ammontare del nolo e
l'entità del corrispettivo per l'attività di mandato, mentre del compimento di tali attività nulla è stato dedotto e provato in giudizio e niente di tutto ciò emerge dalla ricostruzione operata dalla convenuta, che pure avrebbe avuto interesse ad evidenziare tali elementi.
In aggiunta, anche la fattura n. 1215 del 30/04/2020 con la quale la convenuta ha richiesto nel presente giudizio il pagamento del corrispettivo contrattuale contiene la sola indicazione di attività di “trasporto”.
La qualificazione del rapporto negoziale intercorso tra le parti in termini di contratto di spedizione-trasporto rende, poi, del tutto irrilevante, rispetto alla responsabilità della convenuta, il fatto che, in concreto, il trasporto del container de quo sia stato materialmente eseguito da altri soggetti, incaricati dalla convenuta, atteso che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore” (da ultimo Cass. n.
13374/2018)”. ( cfr. pagg.
6-7 sentenza impugnata).
Ritiene questa Corte di condividere la valutazione del Tribunale, rilevando come , Pt_1
su cui gravava il relativo onere, non ha provato di aver agito quale semplice spedizioniere e, quindi, quale semplice mandataria dell'agente.
pagina 11 di 17 Con il secondo motivo, l'appellante denuncia “errata ricostruzione in fatto- violazione e/o erronea applicazione degli art. 1739 c.c., 112 e 115 c.p.c., manifesta contraddittorietà”.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che: “
nel caso di specie, la convenuta non ha dimostrato la non imputabilità a sé della perdita del carico, costituita dall'abbandono dello stesso, e non ha dimostrato, o si è offerta di dimostrare, che non fosse possibile evitare l'abbandono delle cose, adoperandosi in tal senso in sede di operazioni doganali e di ispezioni veterinarie, in quanto tale tema, legato alla adeguatezza della prestazione di I.f.a. in relazione alle prestazioni accessorie su di essa incombenti, come appresso di dirà, è rimasto del tutto oscuro ed inesplorato.
Invero, dallo scambio di corrispondenza fra le parti risulta che l'incarico conferito da ad non riguardava solamente il mero trasporto della merce ma anchesì il CP_1 Pt_1
compimento delle ulteriori attività di sdoganamento della stessa merce nel Paese di destinazione (cfr. pag. 1, doc. 2., fasc. att. “vi preghiamo organizzare dogana) e che
I.f.a. aveva assunto anche l'obbligazione relativa al disbrigo della pratica doganale
(“Attendiamo tutti i documenti il giorno del carico al fine di provvedere ad effettuare le relative operazioni doganali”).
In virtù di tale contratto di spedizione-trasporto, dunque, si era impegnata ad Pt_1
eseguire diligentemente il trasporto e, tra le altre, anche la prestazione accessoria di assistenza nell'espletamento delle formalità doganali previste dalla normativa vietnamita.
In proposito, si osserva che le operazioni accessorie che l'articolo 1737 c.c. pone a carico dello spedizioniere sono non soltanto quelle occorrenti per la stipulazione del contratto di trasporto, ma anche quelle complementari rispetto al risultato finale che il committente avrebbe direttamente compiuto, quali la consegna della merce al pagina 12 di 17 trasportatore e tutte le prestazioni a questa accessorie, come, ad esempio, l'imballaggio, la custodia delle cose, le verifiche doganali, le operazioni di carico.
Quanto agli obblighi dello spedizioniere, essi sono del tutto analoghi a quelli del mandatario (1739 c.c.) nel senso cioè che nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, ad operare secondo il migliore interesse del medesimo, e ciò con l'osservanza della clausola generale di buona fede e diligenza nell'esecuzione della prestazione.
In particolare, egli, ogni volta che manchino indicazioni dall'impresa mandante, potrà essere ritenuto responsabile se non osserva le dovute cautele nell'adempimento o se non orienta le proprie scelte operative al miglior interesse del suo cliente”.
Afferma, invece, che la merce non era stata ritirata dal ricevitore, non per un difetto di documentazione relativa al contratto di trasporto, ma perché priva dei requisiti promessi.
La doglianza è meritevole di accoglimento.
Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che il mancato ritiro della merce non sia stata una conseguenza relativa al trasporto della merce che, infatti, è arrivata integra a destino, bensì ad un problema attinente alla qualità della merce promessa da al CP_1
venditore, cui è del tutto estranea. Pt_1
Risulta, infatti, dalla documentazione che il destinatario vietnamita rifiutò la merce in quanto si rivelò diversa da quella contrattualmente concordata con (cfr. prod. 12 CP_1
“due to this cargo is not as contract between 2 parties”) e che lo stesso non effettuò neanche la richiesta di sdoganamento della merce in Vietnam (cfr. prod. n. 12 “we guarantee that we haven't apply customs declaration yet”).
infatti, venne informata dal proprio cliente vietnamita che l'Autorità vietnamita CP_1
aveva rilevato un problema di etichettature della merce e non autorizzava, quindi, le pagina 13 di 17 operazioni doganali di importazione e di ritiro del contenitore, volendo prima procedere al prelievo di campioni per analisi.
Ciò detto, il problema di etichettature della merce (o l'eventuale non corrispondenza di quanto indicato nell'etichetta con la merce) non rientra tra gli adempimenti “doganali”, ma è di esclusiva responsabilità del mittente della merce.
In ogni caso si osserva che non ha mai allegato, né tantomeno provato un CP_1
inadempimento di nello svolgimento delle formalità doganali di importazione della Pt_1
merce in Vietnam.
Alcuna responsabilità è, quindi, ascrivile a Pt_1
Va, peraltro, osservato che I.F.A (email del 22.7.20, doc. n. 6) aveva fornito il calcolo aggiornato delle spese aggiuntive maturate a causa del mancato tempestivo ritiro della merce con rientro del contenitore vuoto al vettore, pari ad euro 3.213,80, e tale Part conteggio, posto alla base della fattura IFA n. 2266 del 10.9.20 (cfr. doc. 4 fascicolo
) non è mai stato contestato da che si è limitata a rispondere (cfr. email del CP_1
29.7.20, doc. n. 6) “Sono ancora in attesa del cliente, spero di poter aver una risposta oggi.”.
Analogamente non è mai stato contestato da l'importo richiesto con la seconda CP_1
fattura azionata ( n. 1215/2020) riguardante il compenso pattuito per il trasporto della merce.
Con il terzo motivo, l'appellante denuncia: “violazione e/o errata applicazione degli artt. 1739, 1740 c.c. e dell'art. 116 c.p.c.” .
Lamenta che il Tribunale abbia errato nella lettura delle prove laddove ha ritenuto che avesse informato della problematica doganale in Vietnam. Pt_1 CP_1
La doglianza è meritevole di accoglimento.
pagina 14 di 17 Risulta, infatti, dalla stessa documentazione (cfr. mail del 23.06.2020 – doc. 8) che Pt_1
non informò delle problematiche doganali a destino, ma il cliente di CP_1 CP_1
importatore e acquirente della merce.
La richiesta di ad ( cfr. doc. 9) di ottenere copia della “ lettera ufficiale CP_1 Pt_1
veterinario per blocco sdoganamento” era da intendersi come una semplice richiesta di Part assistenza che, tuttavia, fuoriusciva dai compiti di che non aveva il compito di occuparsi delle operazioni doganali in Vietnam.
Ed, infatti, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la dicitura “vi preghiamo organizzare dogana” di cui all'ordine di trasporto di ( cfr. doc. 2 fascicolo CP_1
Part Part opponente), peraltro, mai sottoscritto da e quanto affermato da nella propria mail del 17.4.2020 ( cfr. doc. n. 4) “ attendiamo tutti i documenti il giorno del carico al fine di provvedere ad effettuare le relative operazioni doganali” non poteva che riferirsi alle sole operazioni doganali in Italia ai fini dell'esportazione della merce.
In ogni caso ciò che qui rileva è il fatto che la merce non fu ritirata e fu abbandonata per un problema di etichettatura, non imputabile a . Pt_1
Da ultimo e per completezza si osserva che le clausole unilateralmente predisposte da tra cui quella invocata da (clausola n. 267 secondo cui “L'esecuzione del CP_1 CP_1
servizio relativo al presente contratto e le relative istruzioni e clausole, se non firmato dal ricevente si considera approvato in ogni sua parte come tacito assenso e comportamento concludente, in base all'art. 1327 cc., se non pervengono comunicazioni scritte entro 24 ore dalla comprovata ricezione via fax, mail. La firma e approvazione delle clausole sul presente contratto, costituisce tacita approvazione per le medesime Part clausole su tutti i contratti che saranno stipulati in futuro”) non sono opponibili ad in quanto dalla stessa mai accettate.
Il riferimento all'art. 1327 c.c. è tutto inconferente in quanto tale articolo disciplina la conclusione di contratti senza risposta da parte dell'accettante, mentre nel caso di specie pagina 15 di 17 Part è la stessa a produrre la risposta di che, con mail del 17 aprile 2020 ( doc. 4 CP_1
fascicolo dichiara di accettare l'incarico senza, tuttavia, fare riferimento alle CP_1
clausole che voleva imporle. CP_1
Per i motivi sopra esposti, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata, nel senso che l'opposizione proposta da deve essere rigettata e la CP_1
medesima condannata a pagare a l'importo Parte_1
di euro 7.163,80, oltre interessi moratori di cui al D.lgs. 9/10/2002 n. 231 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Le spese di lite, perciò, seguono la sostanziale soccombenza di Controparte_1
e sono liquidate in primo e secondo grado come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della sua complessità, ex DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6891/2023, pubblicata in data 4.09. 2023, così dispone in sua totale riforma:
pagina 16 di 17 1) Accoglie l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e, per l'effetto, rigetta l'opposizione avanzata Controparte_1
da Controparte_1
2) Condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 7.163,80, oltre interessi moratori di cui al D.lgs.
[...]
9/10/2002 n. 231 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano Controparte_1
quanto al primo grado di giudizio in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a. come per legge e, quanto al presente grado di giudizio in complessivi euro 3.966,00 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano il 18 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Cesira D'Anella
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 717/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_1
VIA VITTOR PISANI, 12/A 20124 MILANO presso lo studio dell'avv. ARADORI
FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TURCI
ANTONELLA ( ) VIA VITTOR PISANI,12 A 20124 MILANO;
C.F._1
( ) VIA V.PISANI,12 A 20121 Parte_2 C.F._2
MILANO;
APPELLANTE
pagina 1 di 17 CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. PIERDICCA PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma e/o annullamento della sentenza
n. 6891/2023 emessa dal Tribunale di Milano pubblicata in data 4.9.2023, R.G. n.
36826/2021/2017, contrariis reiectis, previe le pronunce e dichiare tutte del caso:
- respingere l'opposizione proposta da in quanto del tutto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto e confermare e/o convalidare il d.i. n. 11435/2021 del
15.6.2021 emesso dal Tribunale di Milano;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancata convalida e/o conferma del D.I. opposto, condannare a pagare ad Controparte_1 [...]
l'importo di Euro 7.163,80.= o altra somma meglio vista per i Parte_1
motivi dedotti in premessa, oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. 9/10/2002, n.
231 dalla data di scadenza delle singole fatture, sino al saldo e al risarcimento danno forfettario ex art. 6 D. Lgs. 9/10/2002, n. 231;
- in via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di uno o più dei capitoli di prova per testi ex adverso proposti si indica quale teste in controprova la
Sig.ra c/o corrente in Via C. Colombo, 6C - IT 20066 Melzo Testimone_1 Parte_1
(MI);
Con vittoria di spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Con ogni pronuncia consequenziale. pagina 2 di 17 Salvis iuribus.”
Per : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis,
RIGETTARE l'appello proposto dalla società e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMARE in ogni sua parte la sentenza n. 6891/2023 emessa dal Tribunale di
Milano in data 04.09.2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
* * *
IN VIA ISTRUTTORIA, si rinnova quanto già chiesto in sede di giudizio di primo grado, ovvero si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Verto che , in data 09.04.2020, inviò il contratto di trasporto n. Controparte_1
38670 (Doc. 2) alla Società Parte_1
chiedendo venisse sottoscritto (Doc. 3 fascicolo di primo grado)?
[...]
Pa
2) Vero che, in data 14.04.2020 e 17.04.2020, rispose confermando il posizionamento dei container e indicando i dati di essi (Doc. 4 fascicolo di primo grado)? Part
3) Vero che , nei giorni immediatamente successivi, informò la che Controparte_1
i container erano stati caricati e le comunicò tutti i riferimenti necessari?
4) Vero che affidò al vettore il trasporto delle merci dalla Grecia Controparte_1 Pt_1
al destinatario in Vietnam?
Part 5) Vero che aveva affidato ad l'organizzazione e il controllo di Controparte_1
tutte le attività Doganali, come si evince dalla richiesta riportata nel contratto di tra- sporto “Vi preghiamo organizzare dogana” (Doc. 2 fascicolo di primo grado)? Part 6) Vero che affidò a sua volta alla compagnia vietnamita AN MI PI
l'incarico di trasportare la merce?
pagina 3 di 17 Part 7) Vero che, in data 08.06.2020, informò che il Cliente a cui era Controparte_1
stata venduta la merce trasportata dalla Grecia al Vietnam, la , Controparte_2
aveva pagato solamente due dei tre container (Doc 5 fascicolo di primo grado)? Part
8) Vero che fu anche comunicato ad che il terzo container non era da rilasciare? Part
9) Vero che, in data 15.06.2020, venne fornito ad il nominativo del nuovo destinatario (Doc. 6 fascicolo di primo grado) e sollecitato il cambio del nominativo sulla Bill of Lading?
10) Vero che IFA tardò ad eseguire tale operazione e le spese di sosta incrementarono?
11) Vero che autorizzò il rilascio della merce in data 18.06.2020 (Doc Controparte_1
7 fascicolo di primo grado)?
12) Vero che, in data 23.06.2020, il Cliente era ancora impossibilitato a ritirare la merce? Part
13) Vero che riferì che le autorità sanitarie locali, per problemi di etichettatura del- la merce, richiedevano il prelievo di campioni di merce per effettuare un'analisi?
14) Vero che chiese di poter ottenere i documenti che certificassero il Controparte_1
blocco dello sdoganamento da parte dell'ufficiale veterinario (doc. 9 fascicolo di primo grado)? Part 15) Vero che, a fronte delle mancate risposte di , dell'aumento delle spese per il blocco del container al porto vietnamita e della persistente impossibilità per il Cliente di avere informa-zioni riguardo lo sdoganamento della merce, Controparte_1
abbandonò il carico in data 04.08.2020?
16) Vero che il cliente della avrebbe dovuto ritirare la merce il 01/06/2020? CP_1
17) Vero che il destinatario, impossibilitato a ritirare la merce ed a conoscere le motivazioni di tale circostanza, abbandonò il carico in data 05.10.2020?
18) Vero che il cliente, dopo aver atteso oltre quattro mesi senza ricevere riscontri, decise di abbandonare il container per non incorrere in ulteriori spese di controstallie di oltre 300 dollari al giorno? pagina 4 di 17 Part 19) Vero che intrattenne rapporti diretti solo con e che le Controparte_1
informazioni e notizie pervenute dalla compagnia marittima AN MI PI le Part vennero sempre trasmesse da ? Part
20) Vero che era l'unica ad avere relazioni con la marittima AN MI PI ed era l'unica in grado di comprendere i motivi per cui fosse stato impedito lo sdoganamento? Part
21) Vero che sostenne di non aver provveduto alla consegna delle merci a causa di un blocco da parte dell'autorità vietnamita? Part
22) Vero che chiese più volte ad di fornirle documentazione Controparte_1
ufficiale proveniente dall'autorità doganale vietnamita o da altra autorità competente, che attestasse il blocco del container e l'impossibilità di consegnarlo?
23) Vero che queste richieste di fornire documenti ufficiali relativi al motivo per cui il cliente della non fosse in grado di ritirare la merce, furono sempre Controparte_1
Part disattese da ?
24) Vero che , vista l'impossibilità di conoscere i reali motivi del Controparte_1
blocco del container, ha perso il cliente e quindi la propria possibilità di guadagno? Part 25) Vero che era onere di consegnare le merci di cui si era assunta il trasporto e fornire tutte le informazioni richieste in ordine ai problemi doganali?
Si indica a teste il Signor Tes_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 11435/2021 del Controparte_1
15.06.2021 con cui il Tribunale di Milano le ha ingiunto di pagare in favore di
[...]
l'importo di € Parte_1
7.163,80, oltre accessori e spese legali, a titolo di somme dovute per il trasporto di un container dalla Grecia al Vietnam.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: CP_1
pagina 5 di 17 - che, nell'aprile 2020, aveva incaricato trasportare tre container dalla Grecia in CP_3
Vietnam;
- che, giunta la merce al porto di scarico in Vietnam, in data 08.06.2020, aveva informato il cliente finale aveva pagato solamente due dei tre container, CP_4
autorizzandola poi, il successivo 18.06.2020, a consegnare la merce ad un nuovo cliente che nel frattempo aveva reperito;
- che, in data 23.06.2020, l'aveva informata che le autorità sanitarie locali, per Pt_1
problemi di etichettatura della merce, ne avevano impedito lo sdoganamento e ne avevano richiesto il prelievo di campioni per effettuare delle analisi;
- che aveva richiesto, invano, a documenti che certificassero il blocco dello CP_1 CP_5
sdoganamento da parte dell'ufficiale veterinario vietnamita;
- che, alla fine, il container YMLU5413422 era stato abbandonato nel porto vietnamita sia dal mittente che dal destinatario;
- che, dunque, era rimasta inadempiente alle obbligazioni assunte e nulla le era Pt_1
dovuto.
Costituendosi in giudizio, ha richiesto il rigetto dell'opposizione sostenendo: Pt_1
- di avere ricevuto incarico, quale spedizioniere, di organizzare il trasporto di tre container da Purnos (Grecia) sino al porto di destino Haiphong (Vietnam);
- di avere incaricato, in adempimento del mandato ricevuto, il vettore marittimo
Contrade PI Transport SA, di eseguire il trasporto, il quale a sua volta l'aveva affidato al vettore marittimo AN MI;
- che due dei tre container erano arrivati regolarmente mentre uno, il n. YMLU5413422, non era mai stato ritirato dal ricevitore di polizza per asseriti problemi connessi allo sdoganamento della merce per errata etichettatura;
pagina 6 di 17 - che aveva eseguito correttamente la propria prestazione con diritto di ottenere il Pt_1
pagamento delle fatture azionate in sede monitoria che si riferivano sia a spese di detention del container non ritirato sia al compenso quale spedizioniere.
Istruita la causa mediante deposito di documenti, senza necessità di prova orale, il
Tribunale pronunciava la sentenza n. 6891/2023 pubblicata in data 4/9/2023 con la quale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
Part In estrema sintesi il Tribunale, dopo aver qualificato quale spedizioniere -vettore, ha ritenuto che si fosse resa Parte_1
inadempiente alle obbligazioni assunte che comprendevano non solo il trasporto, ma anche il compimento di ulteriori attività di sdoganamento della merce stessa nel Paese di destinazione.
Part Nello specifico ha ritenuto che, seppur avesse svolto attività doganale culminata nel disbrigo delle pratiche relative all'abbandono della merce nel porto vietnamita, non si era, tuttavia, adoperata per il rilascio della merce al destinatario, fornendo assistenza alla propria committente rispetto all'ispezione doganale e veterinaria, rilevando che non fosse stata allegata alcuna documentazione relativa all'ispezione svolta dalle autorità vietnamite.
Ha, quindi, revocato integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannato
[...]
a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00, per compensi, oltre
[...]
spese vive, se sostenute.
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendo l'accoglimento delle Pt_1
domande formulate in primo grado.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dall'appello e la conferma della sentenza CP_1
impugnata.
pagina 7 di 17 All'udienza del 2 luglio 2024, il Consigliere Istruttore, riservata ogni valutazione in sede collegiale, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 10 dicembre 2024 per la rimessione della causa in decisione, avanti al Collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
ha assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 10 dicembre 2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha Parte_3
interposto appello, affidando il gravame a tre motivi di censura.
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto: “violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1737 e dell'art. 1741 c.c.”.
Part Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha qualificato , quale spedizioniere- vettore e non come spedizioniere.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Pare opportuno richiamare alcuni principi giurisprudenziali formatisi sulla spinosa questione della distinzione tra contratto di spedizione e la fattispecie negoziale dello spedizioniere vettore di cui all'art. 1741 C.C.
In generale, la Suprema Corte ha affermato che, a tal fine, deve aversi riguardo a quale sia la prestazione principale, evidenziandosi che mentre nella spedizione l'obbligazione principale consiste nell'esecuzione del mandato di concludere un contratto di trasporto secondo le istruzioni del mandante, con le connesse responsabilità in caso di mancato pagina 8 di 17 rispetto delle istruzioni (Cass. 11/2/2009 n. 3354; Cass. 19/6/2008 n. 16625), nel contratto di trasporto e nell'ipotesi dello spedizioniere vettore l'obbligazione principale
è il trasferimento delle cose con autonomia organizzativa del vettore nell'attività materiale di trasferimento delle cose da un luogo ad un altro, con le connesse operazioni accessorie di deposito, sdoganamento, assicurazione ecc. (Cass. 28/6/2005 n. 13905).
E' stato in tal modo affermato che “affinchè lo spedizioniere, che normalmente è obbligato a concludere il contratto di trasporto con terzi in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, acquisti la veste di spedizioniere vettore a norma dell'art. 1741 C.C., è necessario che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva” (Cass. 14/2/2005 n. 2898); che “il contratto di trasporto, che è un contratto di risultato, è configurabile allorquando il vettore assume da solo, nei confronti del mittente, gli obblighi e la responsabilità dell'adempimento, mentre non rileva che per l'esecuzione della sua prestazione si avvalga dell'opera di altri soggetti, concludendo con costoro contratti di subtrasporto;
ed infatti l'art. 1741 C.C. riconosce allo spedizioniere vettore – e cioè a colui che con mezzi propri o altrui assume in tutto o in parte l'esecuzione del trasporto – gli stessi obblighi e i diritti del vettore;
né incide sulla natura del contratto che lo spedizioniere vettore assuma anche l'obbligo di compiere operazioni accessorie e strumentali all'esecuzione del trasporto, quali pesatura, sdoganamento della merce e pagamento di tributi, purché la prestazione principale consista nel trasferimento di cose e persone da un luogo ad un altro” (Cass.
28/6/2005 n. 13905); che “lo spedizioniere acquista anche la veste di vettore ex art.
1741 C.C. ove assuma una unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo. L'accertamento di tale rapporto si risolve in una indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale”
(Cass. 20/6/2014 n. 14089); che “nell'accertare se lo spedizioniere abbia assunto anche pagina 9 di 17 le obbligazioni del vettore il giudice di merito deve fare ricorso ai criteri ermeneutici di cui agli articoli 1362 C.C., tenendo conto, in particolare, del comportamento complessivo delle parti anche successivo alla stipula del contratto” (Cass. 6/8/2004 n.
15186).
La differenza, quindi, tra le due fattispecie consiste nel fatto che mentre nel contratto di trasporto il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, nel secondo lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto di colui che gli ha dato all'uopo l'incarico, il contratto di trasporto.
Ciò detto, il Tribunale è pervenuto alla conclusione che tra la odierna appellante e la fosse stato concluso un contratto di trasporto, così osservando: Controparte_1
“Nel caso di specie, per contro, si evince la qualità di spedizioniere-vettore della parte convenuta in quanto vi sono agli atti elementi tali da indurre a ritenere che la convenuta si sia assunta – anche - l'impegno di trasportare (vedi docc. 2 e 4 fasc. att.) la merce in questione e non quello di svolgere la tipica attività del mandatario, ossia di mera stipulazione di contratti per conto della mandante. Infatti, nello scambio di comunicazioni intercorso fra le parti sia nella fase di conclusione del contratto sia in quella esecutiva, in vista della presa in carico da parte di I.f.a. della merce da trasportare (cfr. doc. 4 fasc. att.), si fa riferimento alle esigenze temporali e logistiche legate alla materiale esecuzione della prestazione di trasporto, senza alcun riferimento, invece, alla esecuzione da parte di I.f.a. di qualsivoglia attività giuridica tipica del mandatario e, tantomeno, alla stipulazione di contratti di trasporto per conto dell'attrice. Ciò, del resto, è coerente con il fatto che il compenso per la convenuta sia stato determinato unitariamente, senza tenere conto dei corrispettivi dovuti ai vettori effettivi, che, nell'ottica di uno spedizioniere, avrebbero costituito delle spese da addossare al mandante e da scorporare dal proprio corrispettivo e senza alcuna
pagina 10 di 17 ulteriore specificazione di elementi tali da far reputare che le parti abbiano in realtà inteso concludere un contratto diverso da quello di trasporto, dovendosi ancora considerare, per un verso, che ove la convenuta avesse davvero assunto il ruolo di mero spedizioniere avrebbe normalmente dovuto avvisare la mandante circa le specifiche modalità del trasporto, i vettori incaricati di ciascuna tratta, l'ammontare del nolo e
l'entità del corrispettivo per l'attività di mandato, mentre del compimento di tali attività nulla è stato dedotto e provato in giudizio e niente di tutto ciò emerge dalla ricostruzione operata dalla convenuta, che pure avrebbe avuto interesse ad evidenziare tali elementi.
In aggiunta, anche la fattura n. 1215 del 30/04/2020 con la quale la convenuta ha richiesto nel presente giudizio il pagamento del corrispettivo contrattuale contiene la sola indicazione di attività di “trasporto”.
La qualificazione del rapporto negoziale intercorso tra le parti in termini di contratto di spedizione-trasporto rende, poi, del tutto irrilevante, rispetto alla responsabilità della convenuta, il fatto che, in concreto, il trasporto del container de quo sia stato materialmente eseguito da altri soggetti, incaricati dalla convenuta, atteso che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore” (da ultimo Cass. n.
13374/2018)”. ( cfr. pagg.
6-7 sentenza impugnata).
Ritiene questa Corte di condividere la valutazione del Tribunale, rilevando come , Pt_1
su cui gravava il relativo onere, non ha provato di aver agito quale semplice spedizioniere e, quindi, quale semplice mandataria dell'agente.
pagina 11 di 17 Con il secondo motivo, l'appellante denuncia “errata ricostruzione in fatto- violazione e/o erronea applicazione degli art. 1739 c.c., 112 e 115 c.p.c., manifesta contraddittorietà”.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che: “
nel caso di specie, la convenuta non ha dimostrato la non imputabilità a sé della perdita del carico, costituita dall'abbandono dello stesso, e non ha dimostrato, o si è offerta di dimostrare, che non fosse possibile evitare l'abbandono delle cose, adoperandosi in tal senso in sede di operazioni doganali e di ispezioni veterinarie, in quanto tale tema, legato alla adeguatezza della prestazione di I.f.a. in relazione alle prestazioni accessorie su di essa incombenti, come appresso di dirà, è rimasto del tutto oscuro ed inesplorato.
Invero, dallo scambio di corrispondenza fra le parti risulta che l'incarico conferito da ad non riguardava solamente il mero trasporto della merce ma anchesì il CP_1 Pt_1
compimento delle ulteriori attività di sdoganamento della stessa merce nel Paese di destinazione (cfr. pag. 1, doc. 2., fasc. att. “vi preghiamo organizzare dogana) e che
I.f.a. aveva assunto anche l'obbligazione relativa al disbrigo della pratica doganale
(“Attendiamo tutti i documenti il giorno del carico al fine di provvedere ad effettuare le relative operazioni doganali”).
In virtù di tale contratto di spedizione-trasporto, dunque, si era impegnata ad Pt_1
eseguire diligentemente il trasporto e, tra le altre, anche la prestazione accessoria di assistenza nell'espletamento delle formalità doganali previste dalla normativa vietnamita.
In proposito, si osserva che le operazioni accessorie che l'articolo 1737 c.c. pone a carico dello spedizioniere sono non soltanto quelle occorrenti per la stipulazione del contratto di trasporto, ma anche quelle complementari rispetto al risultato finale che il committente avrebbe direttamente compiuto, quali la consegna della merce al pagina 12 di 17 trasportatore e tutte le prestazioni a questa accessorie, come, ad esempio, l'imballaggio, la custodia delle cose, le verifiche doganali, le operazioni di carico.
Quanto agli obblighi dello spedizioniere, essi sono del tutto analoghi a quelli del mandatario (1739 c.c.) nel senso cioè che nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, ad operare secondo il migliore interesse del medesimo, e ciò con l'osservanza della clausola generale di buona fede e diligenza nell'esecuzione della prestazione.
In particolare, egli, ogni volta che manchino indicazioni dall'impresa mandante, potrà essere ritenuto responsabile se non osserva le dovute cautele nell'adempimento o se non orienta le proprie scelte operative al miglior interesse del suo cliente”.
Afferma, invece, che la merce non era stata ritirata dal ricevitore, non per un difetto di documentazione relativa al contratto di trasporto, ma perché priva dei requisiti promessi.
La doglianza è meritevole di accoglimento.
Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che il mancato ritiro della merce non sia stata una conseguenza relativa al trasporto della merce che, infatti, è arrivata integra a destino, bensì ad un problema attinente alla qualità della merce promessa da al CP_1
venditore, cui è del tutto estranea. Pt_1
Risulta, infatti, dalla documentazione che il destinatario vietnamita rifiutò la merce in quanto si rivelò diversa da quella contrattualmente concordata con (cfr. prod. 12 CP_1
“due to this cargo is not as contract between 2 parties”) e che lo stesso non effettuò neanche la richiesta di sdoganamento della merce in Vietnam (cfr. prod. n. 12 “we guarantee that we haven't apply customs declaration yet”).
infatti, venne informata dal proprio cliente vietnamita che l'Autorità vietnamita CP_1
aveva rilevato un problema di etichettature della merce e non autorizzava, quindi, le pagina 13 di 17 operazioni doganali di importazione e di ritiro del contenitore, volendo prima procedere al prelievo di campioni per analisi.
Ciò detto, il problema di etichettature della merce (o l'eventuale non corrispondenza di quanto indicato nell'etichetta con la merce) non rientra tra gli adempimenti “doganali”, ma è di esclusiva responsabilità del mittente della merce.
In ogni caso si osserva che non ha mai allegato, né tantomeno provato un CP_1
inadempimento di nello svolgimento delle formalità doganali di importazione della Pt_1
merce in Vietnam.
Alcuna responsabilità è, quindi, ascrivile a Pt_1
Va, peraltro, osservato che I.F.A (email del 22.7.20, doc. n. 6) aveva fornito il calcolo aggiornato delle spese aggiuntive maturate a causa del mancato tempestivo ritiro della merce con rientro del contenitore vuoto al vettore, pari ad euro 3.213,80, e tale Part conteggio, posto alla base della fattura IFA n. 2266 del 10.9.20 (cfr. doc. 4 fascicolo
) non è mai stato contestato da che si è limitata a rispondere (cfr. email del CP_1
29.7.20, doc. n. 6) “Sono ancora in attesa del cliente, spero di poter aver una risposta oggi.”.
Analogamente non è mai stato contestato da l'importo richiesto con la seconda CP_1
fattura azionata ( n. 1215/2020) riguardante il compenso pattuito per il trasporto della merce.
Con il terzo motivo, l'appellante denuncia: “violazione e/o errata applicazione degli artt. 1739, 1740 c.c. e dell'art. 116 c.p.c.” .
Lamenta che il Tribunale abbia errato nella lettura delle prove laddove ha ritenuto che avesse informato della problematica doganale in Vietnam. Pt_1 CP_1
La doglianza è meritevole di accoglimento.
pagina 14 di 17 Risulta, infatti, dalla stessa documentazione (cfr. mail del 23.06.2020 – doc. 8) che Pt_1
non informò delle problematiche doganali a destino, ma il cliente di CP_1 CP_1
importatore e acquirente della merce.
La richiesta di ad ( cfr. doc. 9) di ottenere copia della “ lettera ufficiale CP_1 Pt_1
veterinario per blocco sdoganamento” era da intendersi come una semplice richiesta di Part assistenza che, tuttavia, fuoriusciva dai compiti di che non aveva il compito di occuparsi delle operazioni doganali in Vietnam.
Ed, infatti, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la dicitura “vi preghiamo organizzare dogana” di cui all'ordine di trasporto di ( cfr. doc. 2 fascicolo CP_1
Part Part opponente), peraltro, mai sottoscritto da e quanto affermato da nella propria mail del 17.4.2020 ( cfr. doc. n. 4) “ attendiamo tutti i documenti il giorno del carico al fine di provvedere ad effettuare le relative operazioni doganali” non poteva che riferirsi alle sole operazioni doganali in Italia ai fini dell'esportazione della merce.
In ogni caso ciò che qui rileva è il fatto che la merce non fu ritirata e fu abbandonata per un problema di etichettatura, non imputabile a . Pt_1
Da ultimo e per completezza si osserva che le clausole unilateralmente predisposte da tra cui quella invocata da (clausola n. 267 secondo cui “L'esecuzione del CP_1 CP_1
servizio relativo al presente contratto e le relative istruzioni e clausole, se non firmato dal ricevente si considera approvato in ogni sua parte come tacito assenso e comportamento concludente, in base all'art. 1327 cc., se non pervengono comunicazioni scritte entro 24 ore dalla comprovata ricezione via fax, mail. La firma e approvazione delle clausole sul presente contratto, costituisce tacita approvazione per le medesime Part clausole su tutti i contratti che saranno stipulati in futuro”) non sono opponibili ad in quanto dalla stessa mai accettate.
Il riferimento all'art. 1327 c.c. è tutto inconferente in quanto tale articolo disciplina la conclusione di contratti senza risposta da parte dell'accettante, mentre nel caso di specie pagina 15 di 17 Part è la stessa a produrre la risposta di che, con mail del 17 aprile 2020 ( doc. 4 CP_1
fascicolo dichiara di accettare l'incarico senza, tuttavia, fare riferimento alle CP_1
clausole che voleva imporle. CP_1
Per i motivi sopra esposti, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata, nel senso che l'opposizione proposta da deve essere rigettata e la CP_1
medesima condannata a pagare a l'importo Parte_1
di euro 7.163,80, oltre interessi moratori di cui al D.lgs. 9/10/2002 n. 231 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Le spese di lite, perciò, seguono la sostanziale soccombenza di Controparte_1
e sono liquidate in primo e secondo grado come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della sua complessità, ex DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6891/2023, pubblicata in data 4.09. 2023, così dispone in sua totale riforma:
pagina 16 di 17 1) Accoglie l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e, per l'effetto, rigetta l'opposizione avanzata Controparte_1
da Controparte_1
2) Condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 7.163,80, oltre interessi moratori di cui al D.lgs.
[...]
9/10/2002 n. 231 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano Controparte_1
quanto al primo grado di giudizio in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a. come per legge e, quanto al presente grado di giudizio in complessivi euro 3.966,00 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano il 18 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Cesira D'Anella
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