TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 07/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1434/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1434/2023 R.G.L., aventi a oggetto “indebito assistenziale”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Pietro Stimolo;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente –
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2023, premettendo di Parte_1
essere percettore di pensione INPS categoria A.S. n. 04018623, ha esposto di aver ricevuto comunicazione con la quale l'ente previdenziale l'ha informata che nell'anno
2015, è stata erogata la maggior somma non dovuta di € 5.106,17, in quanto ha percepito la maggiorazione sociale della prestazione in misura superiore a quella spettante, per superamento della soglia reddituale e, dunque, di voler procedere al suo recupero attraverso ritenute rateali.
Ciò posto, la ricorrente chiede sia dichiarata l'illegittimità della richiesta dell' , poiché non avrebbe percepito alcuna somma maggiore rospetto a quella CP_1
spettante, e, ad ogni modo, invoca il principio del legittimo affidamento in capo all'accipiens. Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 6 febbraio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato, trovando accoglimento la censura assorbente relativa all'irripetibilità dell'indebito per mancanza di dolo del percipiente.
In proposito, va rammentato che la Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo al beneficio assistenziale, “non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale” (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023;
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez.
VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
20/05/2021, n. 13915).
Il Supremo Collegio nelle indicate pronunzie ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e
l'erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
2 Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo
13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati CP_1
della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' CP_1
la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già conosce: l'affidamento riposto dal CP_1 CP_1
pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso (“Infine va osservato che in CP_1
casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell'indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale
d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in
3 presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost.
n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)”.
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità “l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223
- vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133;
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del
23/02/2022, n. 5983; Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023).
Alla luce di tali princìpi, che questo giudice condivide pienamente
(conformemente ad altre pronunce di questo Tribunale che si richiamano ex art. 118
Disp att. c.p.c.), nel caso in esame, il provvedimento dell'ente previdenziale non può che essere dichiarato illegittimo avendo disposto il recupero delle somme erogate a titolo di pensione AS per un periodo antecedente alla sua comunicazione, a fronte di dati reddituali utili per il ricalcolo già conosciuti o conoscibili dall' , sicché non CP_1
può addebitarsi al ricorrente alcuno stato di dolo nel corso del suo ricevimento.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve esser accolto.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto delle fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell' CP_1
di ripetere le somme richieste;
condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 1.865,00, per compensi, oltre IVA, CPA e
4 spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1434/2023 R.G.L., aventi a oggetto “indebito assistenziale”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Pietro Stimolo;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente –
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2023, premettendo di Parte_1
essere percettore di pensione INPS categoria A.S. n. 04018623, ha esposto di aver ricevuto comunicazione con la quale l'ente previdenziale l'ha informata che nell'anno
2015, è stata erogata la maggior somma non dovuta di € 5.106,17, in quanto ha percepito la maggiorazione sociale della prestazione in misura superiore a quella spettante, per superamento della soglia reddituale e, dunque, di voler procedere al suo recupero attraverso ritenute rateali.
Ciò posto, la ricorrente chiede sia dichiarata l'illegittimità della richiesta dell' , poiché non avrebbe percepito alcuna somma maggiore rospetto a quella CP_1
spettante, e, ad ogni modo, invoca il principio del legittimo affidamento in capo all'accipiens. Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 6 febbraio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato, trovando accoglimento la censura assorbente relativa all'irripetibilità dell'indebito per mancanza di dolo del percipiente.
In proposito, va rammentato che la Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo al beneficio assistenziale, “non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale” (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023;
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez.
VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
20/05/2021, n. 13915).
Il Supremo Collegio nelle indicate pronunzie ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e
l'erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
2 Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo
13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati CP_1
della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' CP_1
la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già conosce: l'affidamento riposto dal CP_1 CP_1
pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso (“Infine va osservato che in CP_1
casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell'indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale
d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in
3 presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost.
n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)”.
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità “l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223
- vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133;
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del
23/02/2022, n. 5983; Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023).
Alla luce di tali princìpi, che questo giudice condivide pienamente
(conformemente ad altre pronunce di questo Tribunale che si richiamano ex art. 118
Disp att. c.p.c.), nel caso in esame, il provvedimento dell'ente previdenziale non può che essere dichiarato illegittimo avendo disposto il recupero delle somme erogate a titolo di pensione AS per un periodo antecedente alla sua comunicazione, a fronte di dati reddituali utili per il ricalcolo già conosciuti o conoscibili dall' , sicché non CP_1
può addebitarsi al ricorrente alcuno stato di dolo nel corso del suo ricevimento.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve esser accolto.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto delle fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell' CP_1
di ripetere le somme richieste;
condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 1.865,00, per compensi, oltre IVA, CPA e
4 spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
5