Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/05/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 566 del 2025 - Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 566 del 2025 del ruolo generale v.g., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , parte nata a CASTROVILLARI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
22.03.70, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GIOIELLA EUGENIO, elettivamente domiciliati come in atti
E
, C.F. parte nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROSA RICCARDO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il P.M., tempestivamente edotto, non ha espresso parere contrario. FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009) Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 18.03.25, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito sentenza di separazione di questo Tribunale del 21.3.24 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, dalla cui unione non sono nati figli, hanno affermato di avere già definito tutti i rapporti economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra. In assenza di figli minori il Tribunale si limita a prendere atto delle condizioni pattuite.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Nulla sulle spese, attesa la domanda congiunta e l'assenza di una soccombenza tecnicamente intesa.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Castrovillari in data 18.12.2018 tra e (atto n. 32, parte I, anno 2018), come sopra Parte_1 CP_1 generalizzati, alle condizioni di cui al ricorso;
B. Nulla sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 28 maggio 2025.
Il Presidente
dott. Beatrice Magaro'
Il Giudice estensore dott. Alessandro Caronia