Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo in data 29/06/2015 al numero 5710/2015 R.G., avente ad oggetto: contratto di mandato.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Marina Aliberti;
Parte_1
- ATTORE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Paolo Controparte_1
Provenza;
- CONVENUTA -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Arnaldo Miglino. CP_2
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da memorie ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e la di lei madre osto di aver stipulato Controparte_1 CP_2 contratto di man maturato il diritto, in qualità di mandatario, alla restituzione delle diverse somme da lui anticipate in esecuzione del mandato, alla corresponsione del compenso spettantegli in ragione dell'attività espletata ed al risarcimento danni subito per l'illegittima revoca del mandato, oltre interessi e spese di lite.
In particolare, il sig. esponeva che la sig.ra unitamente alla propria Pt_1 Controparte_1 madre, sig.ra in qualità, rispettivam etaria e di usufruttuaria CP_2
1
Rappresentava che, in data 05/05/2015, con raccomandata a.r., a lui indirizzata, la sig.ra avrebbe revocato per giusta causa il precitato mandato, ex art. 1723 c.c., Controparte_1 sul presupposto che egli non avrebbe adempiuto agli obblighi assunti.
Sosteneva che il mandato sarebbe stato da considerarsi oneroso, in quanto dall'atto per notaio del 23/07/2013, non sarebbe risultato un patto espresso di Persona_1 gratuità andato sarebbe stato da considerarsi collettivo, perché collettivamente conferito dalle sig.re e che la revoca del mandato Controparte_1 CP_2 collettivo avrebbe in ogni caso av sti er tutti i mandanti e non soltanto per l'autore della revoca.
Riteneva che la revoca del mandato non sarebbe stata sorretta da giusta causa, dal momento che egli si sarebbe sempre curato dell'amministrazione e della gestione degli immobili affidatigli, come avrebbero testimoniato i vari esborsi da lui effettuati in esecuzione del mandato.
Riferiva, inoltre, che, come risultante dall'atto stipulato, alcuni dei beni affidati alla sua amministrazione e gestione da parte delle convenute avrebbero formato oggetto di comodato gratuito per la durata di venti anni in favore della giusta Controparte_3 contratto del 07/12/2011 e di ipoteca in favore della Banca avoro nascente dal mutuo per notaio del 13/12/2001 e poi di Persona_2 pignoramento ad istanza di detta banca del 03/12/2012 per la soddisfazione del credito di euro 237.427,45, oltre accessori. E che un altro immobile sarebbe stato oggetto di ulteriore pignoramento del 24/07/2014 ad istanza del sig. per la Persona_3 soddisfazione del credito di euro 39.422,73, oltre accessor decreto ingiuntivo n. 213/14, reso dal Tribunale di Salerno in data 23/01/2014.
Esponeva, dunque, che, tutto ciò, gli avrebbe precluso di accedere ai mutui e/o ai finanziamenti per conseguire la necessaria provvista al fine di provvedere all'integrale esecuzione del precitato mandato e che, per tale ragione, avrebbe dovuto incaricare il dott. per l'elaborazione di un dettagliato piano finanziario onde liberare Persona_4 gli i di amministrazione e gestione dai vincoli pregiudizievoli su di essi insistenti e quindi procedere alla realizzazione del progetto predisposto di trasformazione dei detti immobili in una azienda turistico-alberghiera.
Pertanto, asserendo che non si sarebbe determinato da parte sua alcun inadempimento nell'esecuzione del contratto di mandato, rassegnava le proprie conclusioni.
2 Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale, innanzitutto, deduceva la gratuità del contratto di ma
[...] tore, per come risultante dal contenuto dell'art. 5 del medesimo contratto;
il mancato rispetto da parte del sig. degli obblighi su di lui incombenti, atteso che Pt_1 nel corso dei due anni di durata dato il risanamento oggetto del contratto di mandato non sarebbe avvenuto;
che, solo a seguito della corretta esecuzione del mandato, il mandatario, dopo aver inviato dettagliato rendiconto contenente la rappresentazione contabile delle uscite e delle entrate relative allo svolgimento dell'incarico, avrebbe avuto diritto al rimborso delle spese anticipate;
che il mandatario, in violazione delle disposizioni contrattuali, non avrebbe inviato al termine dello stesso alcun rendiconto e che tale grave inadempimento non avrebbe dato alle mandanti la possibilità di procedere alla contestazione delle somme esborsate dal mandatario.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il mancato espletamento del tentativo di negoziazione assistita;
nel merito, di accertare e dichiarare i gravi inadempimenti del mandatario e, per l'effetto, di rigettare tutte le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio anche la quale riteneva che, in virtù del disposto CP_2 dell'art. 1726 c.c. e della pro parte attorea, la revoca del mandato non avrebbe potuto sortire effetti, di modo che l'attore avrebbe avuto ancora l'obbligo di compiere tutto quanto necessario per l'espletamento del mandato de quo.
Con la sua memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, il sig. evidenziava che la gratuità Pt_1 di cui all'art. 5 del contratto di mandato avrebbe a r presupposto proprio la richiamata irrevocabilità e che, pertanto, revocato il richiamato mandato da parte della convenuta detto mandato sarebbe stato da considerarsi oneroso;
che, Controparte_1 sempre in a irrevocabilità del richiamato mandato, le parti avrebbero convenuto che, solo al termine del mandato medesimo, egli avrebbe dovuto redigere il rendiconto, cosa che non si sarebbe resa possibile per la revoca del mandato stesso nel corso del suo espletamento;
che, in ogni caso, la revoca per giusta causa del mandato collettivo avrebbe avuto efficacia nei confronti di tutti i mandanti e che, del resto, una volta intervenuta la revoca del mandato de quo da parte della proprietaria dei beni in discorso (sig.ra sarebbe venuta meno la possibilità da parte sua di Controparte_1 continuare ad amministrare e gestire gli stessi con il solo consenso dell'usufruttuaria dei beni stessi (sig.ra ); che la vera ragione per la quale la sig.ra in CP_2 Controparte_1 data 05/05/201 al sig. il mandato in parola, n ad Pt_1 alcuna presunta giusta causa di tale re a al proposito - all'epoca già divisato da essa sig.ra - di vendere gli immobili in discorso al “Sole Mio S.r.l.” (cosa Controparte_1 che poi si ata, di lì a poco, giusta atto per Notaio del Persona_5
04/05/2016, esibito alla udienza del 25/01/17), con immissio nel possesso materiale di tali beni (cfr. l'art. 8 del richiamato atto per Notaio Per_5 del 04/05/2016), cosa che sarebbe risultata preclusa in caso di mancata revoca
[...] del mandato de quo.
Con la sua memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, la sig.ra precisava invece Controparte_1 che nell'estate del 2014, i beni oggetto del contratto di m icati nel Catasto
3 del Comune di Capaccio al Foglio 49, Particelle 483 – 484 – 485 – 447, furono sottoposti a pignoramento immobiliare, ad istanza del sig. , per l'importo Parte_2 di € 58.000,00, comprensivo di interessi e di spese di pro quelli riportati nel Catasto del Comune di Capaccio al Foglio 49, Mappale 107, Categoria A/1, Vani 22, Particella 103 di area 17.11 e Particella 553 (ex Particella 105) fabbricato rurale e corte, al pignoramento ad istanza della per un credito di Parte_3
€237.442,45, oltre interessi e bbero intervenuti numerosi suoi creditori, determinando un notevole aumento della sua esposizione debitoria;
che, in ragione di ciò, non disponendo delle risorse economiche necessarie per ripianare i suoi ingenti debiti, atteso peraltro lo stato di degrado degli immobili di notevole pregio storico e architettonico, tale da rendere necessari considerevoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, concesse in locazione, con patto di futura vendita, l'intera consistenza immobiliare alla società Chateaux Relais s.r.l., con atto per Notar rep. 2860 e racc. 2032, del 28.07.2015, registrato in Salerno il 29 Persona_6 luglio 3, serie 14; che, tale convenzione contrattuale, ai sensi dell'art. 4, avrebbe previsto altresì l'obbligo per la Chateaux Relais s.r.l. di accollarsi, entro ventiquattro mesi dalla stipula del contratto, ogni onere inerente alla situazione debitoria gravante sugli immobili oggetto del contratto di mandato e, quindi, a procurare la loro liberazione dai pignoramenti sopra descritti.
Con ordinanza del 20/06/2019, il giudice, ritenuta inammissibile la prova testimoniale richiesta da parte attrice perché vertente su circostanze da provarsi documentalmente, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/05/2022.
Con ordinanza del 24/06/2024, il Giudice, preso atto della morte del sig.
[...] mediante istanza depositata dal suo procuratore, avv. Marina Aliberti, Pt_1 dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con ricorso depositato in data 09/10/2024, il sig. in qualità di erede Parte_4 con beneficio di inventario del sig. sumere il giudizio e Parte_1 chiedeva al giudice di fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Con decreto del 05/11/2024, il Giudice fissava l'udienza di prosecuzione del giudizio al giorno 26/11/2024, mandando al ricorrente per la notifica del ricorso e dell'emesso decreto.
Con note scritte sostitutive dell'udienza depositate in data 15/11/2024 per l'udienza del 26/11/2024, facendo seguito al provvedimento del Tribunale, reso in data 13/11/2024, con il quale si sostituiva l'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, e preso atto del ricorso in riassunzione presentato dal sig.
chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione. Parte_4
Con note scritte sostitutive dell'udienza depositate in data 25/11/2024 per l'udienza del 26/11/2024, la sig.ra si riportava ai suoi scritti difensivi, chiedendone CP_2
l'accoglimento.
Con ordinanza del 26/11/2024, il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo termini abbreviati (14+7) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gratuità del mandato.
La domanda proposta da parte attrice è infondata in fatto e in diritto e va, pertanto, rigettata, per le ragioni che si provvede ad esporre.
Preliminarmente, è necessario inquadrare giuridicamente la fattispecie sottoposta alla nostra attenzione, ponendo mente al contratto effettivamente stipulato dalle parti del presente giudizio.
Orbene, con contratto di mandato irrevocabile stipulato per atto del notar Per_1
(allegato in atti dall'attore), in data 23/07/2013, la sig.ra
[...] Controparte_1
in qualità di mandanti, conferivano al sig. qualità di CP_2 Parte_1 tario, mandato irrevocabile ad amministrare o patrimonio immobiliare sito in Capaccio costituito da consistenze immobiliari di vario tipo (si v. art. 2 del contratto allegato).
All'art. 3 del medesimo contratto si precisava che le mandanti, per un verso, conferivano al mandatario ogni facoltà e potere di legge, nessuno escluso, in ordine all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su parte dei beni immobili – interventi atti a renderli fruibili anche per fini turistico-commerciali – e, per un altro, attribuivano al mandatario il potere di risolvere un contratto di comodato gratuito gravante su alcuni degli immobili rientranti nel loro patrimonio.
Le mandanti, inoltre, al fine di consentire l'adibizione del complesso immobiliare alle predette finalità turistico-commerciali, conferivano al mandatario il potere di negoziare in nome loro e per loro conto contratti di mutuo e/o di finanziamento con istituti di credito, in modo da garantir al mandatario la provvista necessaria all'esecuzione delle opere necessarie;
di eseguire lavori anche di radicale ristrutturazione degli immobili, chiedendo concessioni e/o autorizzazioni edilizie;
di nominare professionisti per l'espletamento delle attività; di nominare avvocati per l'eventuale proposizione di vertenze che si rendessero necessarie o per resistere ad eventuali azioni legali intentate da terzi in relazione agli immobili oggetto di contratto.
All'art. 5 si prevedeva una durata del contratto pari a cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e si stabiliva che lo stesso fosse comunque da intendersi tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori cinque anni, laddove nessuna delle mandanti avesse comunicato disdetta nei sei mesi precedenti.
Inoltre, sempre nel medesimo articolo, si statuiva, in espressa deroga all'art. 1709 c.c., che il contratto fosse da considerarsi a titolo gratuito e che le somme anticipate dal mandatario in esecuzione del contratto sarebbero state lui rimborsate da parte delle mandanti dietro presentazione di dettagliato rendiconto, al termine del mandato;
dettagliato rendiconto che avrebbe dovuto contenere la rappresentazione contabile delle entrate e delle uscite relative allo svolgimento dell'incarico.
Dalla interpretazione delle disposizioni contrattuali emerge in maniera nitida come le parti abbiano inteso stipulare un contratto di mandato collettivo, irrevocabile e gratuito.
5 Parte attrice, dal canto suo, richiede, in ragione dell'esecuzione del contratto di mandato stipulato, il pagamento di una somma a titolo retributivo, la restituzione delle somme esborsate in esecuzione del mandato ed il risarcimento danni per l'illegittima revoca del mandato;
revoca che, pur pervenuta da una sola delle mandanti, ovvero dalla sig.ra Pt_5
si estenderebbe, secondo l'assunto di parte attrice, anche all'altra man
[...] ovvero alla sig.ra CP_2
Dal canto suo, la sig.ra sostiene che il contratto di mandato fosse stato Controparte_1 stipulato a titolo gratuito;
che il sig. non avesse diritto alla restituzione di alcuna Pt_1 somma esborsata in esecuzione del , avendo egli omesso di redigere il richiesto rendiconto una volta giunto il contratto al suo termine;
che la revoca del mandato sarebbe stata legittimamente disposta, in ragione della totale impossibilità di pervenire al conseguimento dello scopo cui il mandato era preposto, atteso il considerevole aggravarsi della sua posizione debitoria.
L'altra convenuta, sig.ra invece, non ritenendo la revoca estendibile anche ad essa, CP_2 considerava il contratt andato ancora in essere con il sig. e, Parte_1 pertanto, ne chiedeva l'adempimento.
Orbene, attese le plurime questioni che con il presente giudizio sono state portate all'attenzione del giudicante, appare necessario procedere con ordine al separato esame di ognuna di esse.
In ordine alla gratuità o meno del contratto di mandato stipulato dalle parti, vi è da dire che l'interpretazione delle disposizioni contrattuali non lasci dubbio circa la gratuità della prestazione svolta dal sig. Le parti intesero stipulare un contratto di mandato Pt_1 gratuito, come risultante d di modo che nessuna pretesa può essere avanzata sul punto dall'attore. A tal riguardo, a nulla vale la circostanza che la sig.ra Controparte_1 abbia provveduto alla revoca del mandato. Il sig. infatti, in manie Pt_1 tutto infondata, sostiene che la revoca del ma parte della convenuta abbia determinato la riconduzione del contratto stipulato nell'alveo del normale contratto di mandato, che, come noto, si presume a titolo oneroso. Ciò, sul presupposto che la gratuità del mandato fosse posta come condizione indefettibile della sua irrevocabilità.
Invero, non vi è chi non veda come, in assenza di una specifica disposizione contrattuale che vada in tal senso, il profilo della irrevocabilità e quello della gratuità siano da considerarsi profili distinti, senza che l'uno possa in alcun modo ingerire sull'altro e viceversa.
Per tal ragioni, la domanda di parte attrice va, sul punto, certamente rigettata.
2. Legittima revoca del mandato. Riferibilità della revoca ad entrambe le mandanti.
Con riferimento, invece, alla revoca del mandato, la norma cui è necessario por mente è l'art. 1723 c.c., il quale dispone che “Il mandante può revocare il mandato;
ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa”.
Orbene, nel caso di specie, è necessario verificare se, stante la indiscutibile irrevocabilità del mandato stipulato dalle parti (cfr. art. 2 del contratto di mandato allegato), sia ricorsa
6 una giusta causa che abbia reso legittima la revoca così come disposta dalla sig.ra
[...]
CP_1
Nell'atto di revoca, la convenuta indica, quale motivo della medesima, la circostanza che l'attore, alla data del 05/05/2015 (giorno della revoca), non avesse fatto alcunché per ristrutturare e rendere produttivi gli immobili affidatigli, né per ripianare la situazione debitoria esistente.
Sul punto, seppur in tema di contratto di mandato a titolo oneroso, la Corte di legittimità ha statuito che: “La giusta causa che a norma dell'art. 1725 c.c. esonera il mandante dall'obbligo di indennizzare il mandatario del pregiudizio subito in conseguenza della revoca del mandato oneroso conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, pur avendo di regola natura soggettiva, può anche avere natura oggettiva, essere costituita cioè da fatti del tutto estranei alla condotta del mandatario pregiudizievoli in maniera rilevante per gli interessi del mandante che operano dall'esterno sulle vicende negoziali ostacolando la realizzazione della funzione economico giuridica del rapporto, di regola sopravvenuti al conferimento dell'incarico ovvero eccezionalmente preesistenti a tale momento, ma sempre non conosciuti e non conoscibili con l'ordinaria diligenza, di guisa che la loro mancata considerazione non possa in alcun modo essere ricollegata e riferita ad una condotta omissiva negligente del mandante medesimo” (Cass., sez. II, n. 11283 del 15/10/1992).
In base al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, dunque, pur avendo la revoca per giusta causa di norma una natura soggettiva, può anche essere determinata da circostanze di natura oggettiva, ovvero da fatti che operano dall'esterno e che siano a tal punto pregiudizievoli per gli interessi del mandante, da far venire meno la ragione economico-giuridica posta a fondamento del rapporto di mandato.
Nel caso di specie, la convenuta ha assunto, nei suoi scritti difensivi, che Controparte_1 nell'ambito della procedura esecutiva di pignoramento di un immobile oggetto di mandato (trattasi, nello specifico, dell'immobile registrato nel Catasto del Comune di Capaccio al Foglio 49, Mappale 107, Categoria A/1, Vani 22, Particella 103 di area 17.11 e Particella 553 (ex Particella 105) fabbricato rurale e corte), relativa ad un debito di euro 237.442,45 (oltre interessi e spese) contratto con la BNP Paribas, vedeva la sua posizione debitoria particolarmente aggravarsi, atteso l'intervento in detta procedura di numerosi suoi creditori.
Aggiungeva, inoltre, che la sua posizione debitoria si sarebbe ancora ulteriormente aggravata nell'estate del 2014, allorché altri beni immobili oggetto di mandato, e identificati nel Catasto del Comune di Capaccio al Foglio 49, Particelle 483 – 484 – 485 – 447, furono sottoposti ad altro pignoramento immobiliare, ad istanza del sig. Pt_2
, per l'importo di € 58.000,00, comprensivo di interessi e di spese di procedura.
[...]
Tali circostanze, oltre che non contestate dall'attore, sono state, invero, parzialmente riconosciute dall'attore medesimo, il quale, all'interno del suo atto di citazione, ha fatto espressamente riferimento al fatto che, in data 24/07/2014, ovvero dopo la stipula del contratto, un altro bene immobile oggetto di mandato veniva assoggettato a pignoramento ad istanza del sig. per la soddisfazione del credito di euro Parte_2
39.422,73, oltre accessori, portat iuntivo n. 213/14, reso dal Tribunale di Salerno in data 23/01/2014.
7 Peraltro, sempre nel suo atto di citazione, il sig. espressamente riferisce che Pt_1
l'assunzione da parte delle mandanti di un ammont ingente di debiti gli avrebbe precluso di accedere ai mutui e/o ai finanziamenti per conseguire la necessaria provvista al fine di provvedere all'integrale esecuzione del mandato e che, per tale ragione, avrebbe dovuto incaricare il dott. per l'elaborazione di un dettagliato piano Persona_4 finanziario, onde liberare g tto di amministrazione e gestione dai vincoli pregiudizievoli su di essi insistenti.
Sulla base di questi elementi, si può dunque ritenere che il concreto stato debitorio della sig.ra – i cui debiti al momento della revoca del mandato non risultavano Controparte_1 comu o parzialmente ripianati – risultò particolarmente aggravato sia dall'intervento nella già sussistente procedura di pignoramento (quella avente ad oggetto l'immobile registrato nel Catasto del Comune di Capaccio al Foglio 49, Mappale 107, Categoria A/1, Vani 22, Particella 103 di area 17.11 e Particella 553 (ex Particella 105) fabbricato rurale e corte) di numerosi ulteriori creditori, sia dal sopravvenuto pignoramento, posto in essere dal sig. , di altri beni immobili che erano Parte_2 stati sempre oggetto di mandato.
Si tratta di verificare, dunque, se il concreto stato in cui la sig.ra si era Controparte_1 venuta a trovare, abbia reso legittima, in quanto sorretta da giusta ca del mandato originariamente conferito all'attore.
Ebbene, a parere del presente giudicante, sussiste, nel caso di specie, una giusta causa di revoca del mandato, dal momento che il concreto stato debitorio della convenuta – stato, lo si ribadisce, nemmeno parzialmente ripianato al momento della revoca da parte dell'attore – determinò l'impossibilità della “realizzazione della funzione economico Pt_1 giuridica del rapporto” (Cass., sez. II, n. 11283 del 15/10/1992); rapporto che, nel caso di specie, si concretava nell'amministrazione e gestione dei beni immobili di proprietà della convenuta al fine di trasformarli in una azienda turistico-alberghiera. Ed Controparte_1 infatti risu ome l'effettivo stato debitorio della convenuta abbia reso sostanzialmente impossibile per l'attore accedere a mutui e/o finanziamenti per l'ottenimento della provvista necessaria all'esecuzione del mandato. Di fatto, al momento della revoca, l'attore non era riuscito a provvedere nemmeno al parziale ripianamento della posizione debitoria della convenuta.
Tutto lascia intendere, dunque, come l'effettiva situazione debitoria della Controparte_1 protrattasi nel tempo ed anzi aggravatasi ulteriormente negli anni success del mandato e la connessa impossibilità per il sig. di provvedere all'adempimento Pt_1 del mandato conferitogli, la abbia convinta ci ecessità di procedere ad una differente gestio dei beni immobili di sua proprietà, in primo luogo, provvedendo alla revoca del mandato conferito al sig. e, in secondo luogo, stipulando un contratto Pt_1 di locazione con patto di futura ve n la società “Chateaux Relais S.r.l.” in data 29/07/2015, per notar Con tale contratto, la sig.ra Persona_6 Controparte_1 concedeva in locazione i beni immobili in sua esclusiva e piena proprietà alla Chateaux Relais e si impegnava a conferire in locazione alla medesima, mediante ulteriore atto integrativo, tutti i beni immobili di cui ella disponeva solo a titolo di nuda proprietaria o una volta che avesse conseguito la piena proprietà dei suddetti o una volta che
8 l'usufruttuaria, la sig.ra , avesse deciso di concederli in locazione. Inoltre, la CP_2 sig.ra si correre di determinate condizioni, all'alienazione di Controparte_1 quota i immobili. La conduttrice, da parte sua, si obbligava ad accollarsi entro mesi ventiquattro dalla data di stipula del contratto ogni onere inerente alla situazione debitoria gravante sugli immobili (con esclusione dei debiti futuri) e a corrispondere alla un canone annuo di locazione pari ad euro 24.000,00 Controparte_1 complessivi (2.000,00 euro mensili).
Tutto ciò premesso, deve ritenersi, allora, che la revoca del mandato effettuata dalla sig.ra risulti sorretta da giusta causa e, pertanto, appaia legittima, posto che, Controparte_1 per u g. non riuscì, fino al momento della revoca del mandato Pt_1 intervenuta in data 015 (quasi due anni dopo la stipula del contratto che avveniva in data 23/07/2013), a sanare la situazione debitoria della convenuta
[...]
e posto che, anzi, tale situazione risultò aggravarsi ulteriormente, facendo CP_1 meno l'interesse della mandante alla esecuzione del mandato.
Pertanto, la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore va rigettata.
Peraltro, incidentalmente, va evidenziato che l'attore manca, nel suo atto di citazione, di specificare quale danno egli in concreto abbia patito in conseguenza della revoca del mandato. La domanda appare, sul punto, del tutto generica ed anche solo per questo meriterebbe di essere rigettata.
Per quanto attiene alla riferibilità della revoca ad entrambe le mandanti, appare necessario osservare che l'art. 1726 c.c., rubricato “Revoca del mandato collettivo”, recita: “Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa”.
Nel caso di specie, è stata riconosciuta la sussistenza di una giusta causa per la revoca del mandato, ne consegue che quest'ultima debba ritenersi produttiva di effetti nei confronti di entrambe le mandanti e non solo della mandante che ha operato la revoca.
3. Rigetto domanda di restituzione somme.
Residua, in ultimo, la richiesta di restituzione delle somme asseritamente esborsate dal sig. in esecuzione del mandato. Pt_1
Sul punto, è necessario ancora una volta riferirsi al contenuto del contratto di mandato stipulato dalle parti. In esso, all'art. 5, si precisa infatti che le somme anticipate dal mandatario ai fini della corretta esecuzione del mandato sarebbero state rimborsate dalle mandanti dietro presentazione di dettagliato rendiconto al termine del mandato. Nel contratto in esame, insomma, si prescriveva l'obbligo per l'attore di redigere Pt_1 apposito rendiconto, riportante entrate ed uscite riferibili allo svolgi ell'incarico, una volta che il contratto fosse giunto al termine. Cosa che, di fatto, non è avvenuta (non risulta, agli atti, traccia di tale rendiconto).
A tal proposito, è bene precisare che a nulla vale la circostanza, lamentata dall'attore, che gli era stato impossibile redigere il rendiconto, dal momento che vi era stata la revoca del mandato nel corso dell'espletamento del mandato medesimo. Ed infatti il sig. Pt_1
9 avrebbe benissimo potuto presentare il rendiconto all'indomani della revoca del mandato, chiedendo la restituzione di quanto legittimamente spettantegli.
Peraltro, appare il caso di precisare come il sig. a fronte degli esborsi indicati in Pt_1 atto di citazione, non abbia fornito alcuna prova documentale dei pagamenti asseritamente effettuati.
In ragione di ciò, anche la domanda volta alla restituzione delle somme esborsate in esecuzione del mandato, va rigettata.
4. Spese di lite.
Le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice tenuto conto della natura della controversia, del valore della domanda e dell'attività effettivamente espletata (mancato svolgimento di attività istruttoria), secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 5710/2015 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Rigetta integralmente le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta Controparte_1 della somma di €5.810,00 per compenso professionale, oltre rimb 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to Giovanni Paolo Provenza, dichiaratosi antistatario;
3) condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta della CP_2 somma di €5.810,00 per compenso professionale, oltre rimborso sp 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to Arnaldo Miglino, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, il 02/04/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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