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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 174/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti MARCO GUILIZZONI e Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO CACCIOPPOLI ed elettivamente domiciliate presso gli indirizzo pec dei difensori:
e Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti EUGENIO BRUTI Controparte_1 P.IVA_2
LIBERATI, ALESSANDRA CANUTI e GIANLUCA CAVALIERI ed elettivamente domiciliata in
VIA SERBELLONI, 7 20122 MILANO presso i difensori
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte, disattesa ogni contraria istanza e domanda, in riforma dell'impugnata sentenza, previa se del caso declaratoria di nullità della disciplina sanzionatoria contenuta nell'art. 6 del Protocollo di pagina 1 di 12 Legalità del 27 marzo 2014 per i motivi esposti nell'atto di appello, accogliere le domande proposte in primo grado e non accolte, che qui si ripropongono,:
* nel merito in via principale: di dichiarare la nullità e/o comunque annullare il provvedimento di notifica di sanzione pecuniaria indicato in epigrafe del ricorso introduttivo, dichiarando l'insussistenza della pretesa sanzionatoria con conseguente condanna della al pagamento in favore di CP_1
della somma di euro 320.719,85, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, Parte_1
trattenuta dalla sui pagamenti dovuti in ragione delle attività svolte nella sua qualità di CP_1
subcontraente con maggiorazione degli interessi legali dalla data della trattenuta al pagamento effettivo;
- sempre nel merito, ma in via subordinata: provvedere alla disapplicazione dell'art. 6 del Protocollo di
Legalità del 27 marzo 2014, graduando se del caso la sanzione pecuniaria e ragguagliandone la quantificazione alla circostanza specifica del caso in esame, se del caso anche ai sensi dell'art. 1384
c.c.
Con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio
Per Controparte_1
Voglia L'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza: nel merito: respingere le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la quantificazione della penale applicata a nella misura di € Parte_1
320.719,85.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto ricorso avverso il provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria Parte_1 per l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva di variazione dell'assetto societario e gestionale ex art. 1 co. 14 del Protocollo di Legalità, evidenziando che:
− il 27.3.2014 la Prefettura di Milano, il e hanno adottato un Controparte_2 CP_3
Protocollo di Legalità in relazione ai lavori di costruzione della linea metropolitana M4, finalizzato a garantire la corretta realizzazione della medesima e a prevedere specifiche misure per rendere più stringenti le verifiche antimafia;
− il provvedimento con il quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria è illegittimo per i seguenti motivi:
pagina 2 di 12 • per la tardività nell'avvio dell'istruttoria e nella contestazione che ne è derivata, con conseguente decadenza ex art. 14 L. 689/81;
• per la violazione dell' art. 3 L. 241/90 e dell'art. 18 L. 689/81, in considerazione del difetto di motivazione;
• per avere operato in conformità alla normativa vigente;
Parte_1
• per l'inapplicabilità, all'epoca della violazione contestata, delle sanzioni pecuniarie irrogate;
• per l'assenza dei plurimi accertamenti richiamati nel provvedimento e per la violazione del principio di proporzionalità.
Ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento opposto e, in subordine, la graduazione della sanzione pecuniaria, con la restituzione degli importi eventualmente già pagati.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Previa conversione del rito in ordinario, con sentenza n. 10005/23 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da e condannato quest'ultima alla rifusione delle spese processuali in Parte_1 favore di liquidate in € 12.046,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle Controparte_1
spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− trattandosi di fattispecie da inquadrare in ambito esclusivamente negoziale, ad essa non si applica il principio di cui all'art. 14 L. 689/81, richiamato da parte ricorrente;
− la pubblicità dei dati invocata da parte ricorrente (adempimenti previsti dal Testo Unico Finanza
e specifico regime pubblicitario cui è sottoposta la ricorrente in quanto società per azioni quotata in borsa, il cui maggiore azionista è il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
pubblicazione sul proprio sito web;
produzione della documentazione in numerose procedure pubbliche di appalto alle quali ha partecipato) è ininfluente, essendo la stessa tenuta contrattualmente a comunicare le variazioni con le modalità previste nel Protocollo, senza alcun
Cont obbligo in capo a i verificare di propria iniziativa i dati disponibili da altre fonti;
− il disposto dell'art. 83 co. 3 D. L.vo 159/2011 risulta irrilevante, applicandosi nel caso di specie una disciplina di natura negoziale;
Cont
− attesa la natura negoziale dei rapporti tra e è irrilevante l'eventuale Parte_1
violazione degli obblighi previsti dagli artt. 3 L. 241/90 e 18 L. 689/81, nonché dei principi in tema di P.A. “Nella nota M4 del 15.11.2022, in ogni caso, si richiama la pubblicazione della
pagina 3 di 12 Prefettura del 1.9.2022 nella Banca Dati Nazionale Antimafia di Messa in atti per l operatore economico con l'indicazione intervenute variazioni assetto societario;
si Parte_1
ripercorre l evoluzione della procedura, con la propria richiesta e la comunicazione di delle variazioni di assetto societario dal 19.7.2019 alla data della nota;
Parte_1
vengono citate le norme e i principi sulla base dei quali si è ritenuto di emettere la decisione in termini sanzionatori e, parallelamente, di non avvalersi della facoltà di risolvere il contratto”;
− le sanzioni pecuniarie in questione sono state legittimamente applicate in forza del disposto dell'art. 6 co. 1 del Protocollo di Legalità;
− ha allegato che le violazioni sono state accertate in un unico contesto e vanno Parte_1 dunque ricondotte a un unico accertamento e che, pertanto, è illegittima l'applicazione di sanzioni in relazione a tre accertamenti, così come indicato nella comunicazione del
15.11.2022. Tuttavia, occorre rilevare che:
• la predetta nota fa espresso riferimento a quanto segue:
o un primo accertamento ex. art. 2 co. 4, lett. a) dell'Addendum, pari a 5.000,00 per la tardiva comunicazione delle variazioni di cui alle lettere A e B dell avviso;
o un secondo accertamento ex. art. 2 co. 4, lett. b) dell'Addendum, pari a 126.287,94 per la tardiva comunicazione delle variazioni di cui alle lettere C e D dell avviso;
o un terzo accertamento ex. art. 2 co. 4, lett. c) dell'Addendum, pari a 189.431,91 per la tardiva comunicazione delle variazioni di cui alle lettere E ed F dell avviso;
• l'avviso elenca le variazioni di assetto societario che non sono state tempestivamente segnalate, con le lettere da A a I;
• tali variazioni sono state riscontrate a seguito della comunicazione della Prefettura del
1.9.2022;
• pur trattandosi di un'unica comunicazione, l'accertamento deve ritenersi riferito a ognuna delle variazioni non segnalate;
• gli accertamenti sono dunque plurimi;
• diversamente ragionando, le conseguenze di più condotte omissive (relative a variazioni avvenute in date differenti e in relazione a più nominativi) sarebbero più o meno contenute a seconda che rimanendo - in una ipotesi assimilabile a quella oggi in discussione - la avesse comunicato tali omissioni nella medesima data o in CP_4
pagina 4 di 12 date diverse, a parità di attività di accertamento svolta da M4 e a parità di violazioni riscontrate;
• in applicazione dei criteri di ragionevolezza ed equità richiamati dall'Addendum, essi sono stati riuniti in tre gruppi;
• non si è inoltre proceduto, così come menzionato nella nota del 15.11.2022, alla risoluzione del contratto, tenuto conto degli interessi in rilievo relativamente allo stato di avanzamento dei lavori e alla segnalazione dell'Assegnataria che ha sottolineato la necessità di continuare il rapporto di collaborazione con Parte_1
− non sussistono i presupposti per la riduzione ex art. 1384 c.c. in quanto: non ricorre l'ipotesi della parziale esecuzione dell'obbligazione (trattandosi di condotta omissiva e mancando qualsiasi riferimento ad altre comunicazioni eventualmente effettuate); non ricorre l'ipotesi dell'ammontare della penale manifestamente eccessivo con riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (tema, peraltro, rilevante, trattandosi di informazioni anche finalizzate a prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nella catena delle opere previse per la realizzazione della metropolitana), non essendo stato dedotto nulla al riguardo da parte della ricorrente;
non vi sono, inoltre, “argomenti per ritenere che l'eccessività sia manifesta, né in relazione a quali parametri di valutazione”; ciò anche alla luce del fatto che l'invito al pagamento ha ad oggetto gruppi di violazioni accertate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
1. In via preliminare: nullità della clausola penale
L'appellante ha dedotto che, avendo il Giudice di primo grado ritenuto non applicabili al caso di specie le norme pubblicistiche (art. 14 e 18 della Legge n. 689/81 e 83, comma 3, del D.Lvo n. 59/2011 e art. 3 della Legge n. 241/90) e precisato che la fattispecie per cui è causa è da inquadrare in ambito esclusivamente negoziale, la clausola del Protocollo in forza della quale sono state applicate le sanzioni andrebbe qualificata quale clausola penale. Tuttavia, secondo l'appellante tale clausola sarebbe nulla in quanto:
− costituirebbe una pena privata contraria all'ordine pubblico, dal momento che avrebbe eluso la funzione preventiva e risarcitoria della clausola penale tipica, considerato che nessun danno è
Cont stato patito da pagina 5 di 12 − violerebbe il divieto di cumulo previsto dall'art. 1383 c.c., il quale recita, “il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo”.
2. Errata valutazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del Protocollo di Legalità
Secondo parte appellante il giudice di prime cure avrebbe confuso gli “accertamenti” con le
“violazioni”. In particolare, ad avviso dell'appellante, la disciplina delineata nel Protocollo di Legalità, in particolare agli artt. 1 e 6, ricollegherebbe l'applicazione delle penali contrattuali non ad ogni singola
“violazione” dello stesso, ma all'“accertamento” delle violazioni, con la conseguenza che un accertamento può riguardare anche plurime violazioni degli obblighi informativi che incombono sugli operatori. Secondo , in sostanza, tutte le violazioni riscontrate da M4 rispetto agli obblighi Pt_1 informativi previsti dall'art. 1, comma 14, del Protocollo sarebbero riconducibili ad un unico accertamento, e non a tre, e dovrebbe pertanto trovare applicazione un'unica penale, pari a € 5.000. Cont Inoltre, sempre secondo l'appellante, l'applicazione, da parte di di tre distinte sanzioni, per un ammontare complessivo di € 320.719,85 a fronte di un unico accertamento sarebbe contraria ai principi di proporzionalità ed equità che informerebbero il Protocollo.
Sostiene l'appellante che “secondo il ragionamento del Giudice di primo grado, nel caso di specie non si sarebbero verificati tre accertamenti ma molti di più, che, come visto, M4 ha ritenuto a suo piacimento di suddividere in tre gruppi, applicando in una sola volta tutte e tre le penali previste dall'art. 2 dell'addendum senza peraltro procedere alla risoluzione del contratto, con la conseguenza che ulteriori condotte omissive accertate in futuro non potrebbero più essere sanzionate (avendo nel caso M4 già esaurito in un'unica volta tutte e tre penali)”.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1384 c.c. Eccessività della penale applicata: violazione dei principi di solidarietà, correttezza e buona fede.
L'appellante, sempre sul presupposto che l'art 6 del Protocollo di legalità, così come sostituito dall'art. 2 dell'Addendum, avrebbe natura di clausola penale tipica, sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare il potere di “riduzione ad equità” previsto dall'art. 1384 c.c., in considerazione del fatto M4 non si sarebbe comportata secondo buona fede nell'applicare la penale in quanto:
• ha impiegato oltre tre anni ad accertare le sanzionate intervenute variazioni dell'assetto societario non formalmente comunicate da (avendo chiesto alla Pt_1 CP_4
l'informativa antimafia su sin dal 19 luglio 2019); Pt_1
pagina 6 di 12 • non ha nel corso dei predetti tre anni mai sollecitato la (cfr. verbale dell'udienza del CP_4
12 dicembre 2023 sub doc. 12 e 12.1) né si è attivata in altro modo per accelerare tale accertamento sebbene, peraltro, facilitata dal fatto che sia sottoposta a regime Pt_1
pubblicitario e di trasparenza rafforzata in quanto società per azioni quotata sul mercato telematico azionario presso la Borsa di Milano, con azionariato diffuso, il cui maggiore azionista è il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che detiene una partecipazione pari al 30,2%;
• ha, pertanto, accumulato omesse variazioni societarie di avvenute nel corso di oltre Pt_1 due anni (dal 19 luglio 2019 all'8 settembre 2021) applicando tutte e tre le penali nel contesto di una prima ed unica contestazione, privando della possibilità di beneficiare della Pt_1
graduazione del sistema sanzionatorio previsto;
• ha, inoltre, indotto a fare, nel predetto lasso di tempo, affidamento incolpevole sul Pt_1
fatto che non stava incorrendo in alcun inadempimento stante il predetto rigido regime
Cont pubblicitario e di trasparenza a cui è sottoposta attraverso il quale la oteva agevolmente accertare in qualsiasi momento le sue variazioni societarie (in altre parole , che come è Pt_1 noto e documentato partecipa ogni giorno a numerose gare d'appalto con stazioni appaltanti pubbliche o partecipate, non aveva e non poteva avere nulla da nascondere al riguardo) e che, comunque, le sue omissioni in relazione al rigido formalismo informativo previsto dall'art. 2 del Protocollo di Legalità potessero ritenersi tollerate proprio in ragione di tale regime di trasparenza rafforzata a cui è tenuta per legge.
L'appellante ha quindi chiesto, nel caso in cui vengano ritenute lecite le penali di cui all'art. 2 dell'addendum e venga confermato che l'accertamento debba riferirsi a ognuna delle variazioni non segnalate, di operare una riduzione equitativa e proporzionata della sanzione applicata.
4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 della L. n. 689/1981 e 97 Cost. Tardività dell'avvio dell'istruttoria. Violazione del principio di tempestiva contestazione degli illeciti amministrativi.
Secondo l'appellante la natura pubblicistica dell'interesse sottostante alle sanzioni oggetto di causa
(evitare il rischio di infiltrazioni mafiose nella catena delle opere previste per la realizzazione della metropolitana) comporterebbe l'applicazione delle norme pubblicistiche invocate in primo grado, tra cui l'art. 14 della Legge n. 689/81 e l'art. 97 Cost.
pagina 7 di 12 5. Omesso esame su un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del Protocollo di Legalità e dell'art. 4, punto n. 2, dell'addendum al Protocollo di Legalità
L'appellante sostiene che “stante quanto evidenziato nel precedente quarto motivo di appello in merito all'applicabilità, al caso di specie, della disciplina pubblicistica sulle sanzioni pecuniarie, risulta nel caso violato anche il principio di proporzionalità. Nel caso di specie, infatti, come evidenziato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma non tenuto conto dal Giudice di primo grado, è evidente la sproporzione pecuniaria irrogata pari a euro 320.719,85 a fronte di una prima ed unica contestazione
e ciò in considerazione, oltre di quanto più ampiamente evidenziato nel precedente terzo motivo di appello, dei principi di proporzionalità e equità richiamati proprio nell'addendum al Protocollo di
Legalità (cfr. art. 4, punto n. 2) che hanno ispirato la delibera CIPE n. 62/2020, adottata al fine di contemperare gli interessi in gioco anche in modo che la finalità antimafia non sia tale da determinare sproporzionati danni economici al fornitore che dovesse essere incorso in omesse comunicazioni preventive”. rinvia, quindi, integralmente alle considerazioni formulate dinanzi al Parte_1
Giudice di primo grado con il sesto motivo di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che risulta pacifico e documentato che il 27.3.2014 la di CP_4
Milano, il hanno sottoscritto un Protocollo di Legalità (cfr. doc. 4 Controparte_5 CP_3
fasc. primo grado parte appellata) e che il 19.7.2021 le medesime parti hanno sottoscritto un Addendum al Protocollo di legalità, il cui art. 2 prevede: “il Concessionario applicherà nei confronti del soggetto inadempiente, nel caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione preventiva previsti dal
Protocollo di legalità, entro i termini previsti dall'art. 1 commi 12, 13 e 14 del presente Protocollo: a. in sede di primo accertamento, una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000
(cinquemila/00); b. in sede di secondo accertamento, una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;
c. in sede di ulteriore accertamento, una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del
pagina 8 di 12 contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto”
(cfr. doc. 7 fasc. primo grado parte appellata).
Altrettanto pacifico è che ha sottoscritto sia il Protocollo che l'addendum e che la Parte_1
disciplina del Protocollo di Legalità è stata riprodotta nel contratto stipulato da Parte_1
Tali circostanze rendono, pertanto, evidente che l'assoggettamento dell'odierna appellante agli obblighi previsti dal Protocollo ha natura negoziale. In particolare, come condivisibilmente affermato dal TAR
Lombardia, Sezione Prima, con la sentenza pubblicata il 12.3.2021, “il 27 marzo 2014 è stato stipulato tra la Prefettura di Milano, il e la un Protocollo di Controparte_2 Controparte_1
Legalità teso a garantire che tutte le imprese coinvolte nei lavori di realizzazione della della CP_1
Metropolitana di Milano siano in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina antimafia;
- l'art. 15 delle premesse specifica che il Protocollo mira a garantire, nella realizzazione dell'opera,
“il preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza”;
- a tale fine, l'art. 1 del Protocollo obbliga a garantire che vi sia un costante e aggiornato CP_1
flusso informativo con riguardo ad alcuni dati rilevanti delle imprese che, a qualunque titolo, partecipano all'esecuzione dell'opera (la c.d. filiera);
- il Protocollo non è espressivo di poteri autoritativi, trattandosi di un atto a contenuto prescrittivo che
i soggetti firmatari si sono obbligati a rispettare;
- l'efficacia del Protocollo e l'operatività degli obblighi da esso previsti, rispetto a tutti i rapporti negoziali della filiera, sono realizzate sul piano contrattuale, attraverso la previsione dell'inserimento, in ogni rapporto contrattuale della filiera, di specifiche clausole di accettazione del Protocollo […];
- per effetto di tali specifiche clausole negoziali, gli operatori della filiera sono obbligati a fornire alla
Concessionaria “i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera” e a fare “rispettare il ... Protocollo ai propri
Subcontraenti”, che pure accettano il “sistema sanzionatorio ivi previsto”, mediante la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali;
- in ragione dell'adesione al Protocollo, manifestata tramite l'accettazione di specifiche disposizioni negoziali ad effetto obbligatorio per i contraenti, tutte le imprese della filiera soggiacciono al sistema sanzionatorio in esso configurato, che prevede l'irrogazione da parte di di una sanzione CP_1
pecuniaria per il caso di omessa comunicazione dei dati relativi ai subcontraenti, comprese le variazioni degli assetti societari;
[…]
pagina 9 di 12 - la sanzione pecuniaria è applicata da non in dipendenza delle attribuzioni pubblicistiche di CP_1
cui è investita in quanto concessionario ed, in particolare, non in forza di un potere autoritativo che abbia fondamento nella concessione, ma in ragione delle previsioni del Protocollo, che operano sul piano negoziale e che determinano l'assoggettamento di tutti gli operatori della filiera ad un regime sanzionatorio che trova base esclusivamente nei vincoli contrattuali assunti dalle parti;
[…]
- quindi, la sanzione non esprime un potere autoritativo di matrice pubblicistica, legato alla natura dell'opera da realizzare o alla veste di concessionario di opera pubblica spettante a , ma opera CP_1
sul piano negoziale, in forza di un volontario assoggettamento alla disciplina sanzionatoria da parte di coloro che, attraverso i subcontratti, si inseriscono nella filiera;
”.
In senso contrario, non rileva che l'interesse perseguito (evitare che partecipino ai lavori per la realizzazione della metropolitana le imprese infiltrate dalla mafia) sia pubblico, in quanto è assolutamente possibile perseguire interessi pubblici mediante strumenti di diritto privato.
Ciò posto, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, trattandosi di rapporto di natura privatistica, non possono trovare applicazione i principi generali dell'azione amministrativa.
Ne consegue che la clausola del Protocollo e, poi, dell'Addendum in forza della quale sono state applicate le sanzioni non può essere qualificata quale clausola penale tipica, in quanto la stessa svolge soprattutto una funzione preventiva di dissuasione delle imprese infiltrate dalla mafia dalla partecipazione alle gare pubbliche d'appalto. Infatti, come chiarito dal Consiglio di Stato, in relazione ad una fattispecie del tutto analoga, “la penale prevista dal protocollo di legalità presenta una connotazione ben diversa da quella propria delle clausole penali tipiche della contrattazione privata”
e che “la penale è collegata alla verifica di permeabilità mafiosa dell'impresa, svolgendo, oltre alla classica funzione di predeterminazione del risarcimento per eventuali danni che l'amministrazione subisca per effetto della risoluzione anticipata del rapporto conseguente all'adozione del provvedimento interdittivo, anche la funzione special-preventiva di dissuadere le imprese infiltrate dalla mafia dalla partecipazione all'affidamento delle pubbliche commesse”. “In altri termini non si tratta solo di un rimedio risarcitorio volto a predeterminare i danni derivanti dall'interruzione dell'affidamento, ma anche di uno strumento orientato a colpire patrimonialmente le imprese sospette
e, nell'ottica preventiva propria delle disposizioni antimafia e dei protocolli di legalità, a scoraggiare la partecipazione di tali imprese alle gare pubbliche.” (Cons. St., Sez. III, 07/11/2019, n. 7632);
Ciò posto, le eccezioni di nullità formulate dalla parte appellante non risultano suscettibili di positivo apprezzamento, né può ritenersi applicabile la disciplina prevista dall'art. 1384 c.c.
pagina 10 di 12 In relazione a tale ultimo aspetto occorre, inoltre, osservare che il giudice di prime cure ha escluso la possibilità di operare una riduzione nel caso di specie, precisando, altresì, che l'art. 1384 c.c. “prevede la possibilità di riduzione in primo luogo qualora l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte;
non si tratta dell'ipotesi di cui si discute, nella quale viene dedotta esclusivamente una condotta omissiva, consistente nella mancata comunicazione di alcune variazioni societarie, che si risolve in un autonomo inadempimento, senza che si faccia riferimento – a titolo di esempio – al fatto che altre comunicazioni, nel medesimo contesto, siano invece state effettuate;
in secondo luogo, nel caso in cui
l'ammontare della penale sia “manifestamente eccessivo” riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento; anche sotto questo profilo, le argomentazioni svolte dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo del giudizio per sostenere l'eccessività della sanzione applicata non toccano tale specifico aspetto, ma si concentrano sulla sproporzione tra l'entità della condotta oggetto di contestazione e le conseguenze che ne sono derivate, senza investire il tema relativo all'interesse del creditore alla prestazione, che invece è rilevante, trattandosi di informazioni anche finalizzate a prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nella catena delle opere previse per la realizzazione della metropolitana;
non vi sono inoltre argomenti per ritenere che l'eccessività sia manifesta, né in relazione a quali parametri di valutazione;
ciò anche alla luce del fatto che l'invito al pagamento ha ad oggetto, in ogni caso, gruppi di violazioni accertate”.
Ebbene, tali considerazioni sono tutte rimaste in appello prive di specifica confutazione.
L'applicazione della sanzione de qua risulta, inoltre, corretta e legittima.
In particolare, come correttamente osservato dal tribunale, non risulta condivisibile la tesi di Parte_1
secondo cui essendo state accertate le violazioni in un unico contesto le stesse vanno ricondotte a
[...]
un unico accertamento.
Invero, sebbene le variazioni di assetto societario non tempestivamente segnalate sono state riscontrate a seguito della comunicazione della Prefettura del 1.9.2022, non può che ritenersi che in relazione a ciascuna violazione ci sia stato un accertamento che ha portato al riscontro della stessa. Né tantomeno appare ragionevole, come evidenziato dal giudice di prime cure, far dipendere l'entità della sanzione dal fatto del tutto insignificante che le medesime plurime omissioni siano comunicate dalla CP_4 con un'unica nota o con più note. Risulta, pertanto, corretta, legittima e ragionevole la decisione della parte appellata di riunire le violazioni in tre gruppi con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 dell'Addendum, commisurate al valore dei contratti.
pagina 11 di 12 Non si ravvisa, infine, alcuna violazione del principio di buona fede nella condotta tenuta da , CP_1 avendo la stessa inoltrato l'istanza alla in data 19 luglio 2019 e trasmesso alla ricorrente CP_4
l'avviso di sanzione pecuniaria per l'importo di € 320.719,85 il 15.11.2022 ovverosia dopo poco più di due mesi dalla ricezione della comunicazione di riscontro da parte della , avvenuta l'1 CP_4
settembre 2022. Tale iter non risulta, peraltro, in alcun modo lesivo degli interessi della controparte né tantomeno idoneo a generare alcun affidamento della stessa, atteso che era ben Parte_1
consapevole degli specifici obblighi informativi assunti e delle conseguenze connesse alla violazione degli stessi.
Per i motivi esposti, l'appello proposto dalla deve essere, in definitiva, rigettato, con Parte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado, regolamentate secondo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'appellante e liquidate sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento, come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alle questioni di diritto affrontate e all'impegno difensivo profuso, al netto della fase istruttoria, in quanto non espletata nel presente giudizio.
Sussistono, infine, per l'appellante, i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello formulato da e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. Parte_1
10005/23 del Tribunale di Milano;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Giuseppe Ondei
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 174/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti MARCO GUILIZZONI e Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO CACCIOPPOLI ed elettivamente domiciliate presso gli indirizzo pec dei difensori:
e Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti EUGENIO BRUTI Controparte_1 P.IVA_2
LIBERATI, ALESSANDRA CANUTI e GIANLUCA CAVALIERI ed elettivamente domiciliata in
VIA SERBELLONI, 7 20122 MILANO presso i difensori
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte, disattesa ogni contraria istanza e domanda, in riforma dell'impugnata sentenza, previa se del caso declaratoria di nullità della disciplina sanzionatoria contenuta nell'art. 6 del Protocollo di pagina 1 di 12 Legalità del 27 marzo 2014 per i motivi esposti nell'atto di appello, accogliere le domande proposte in primo grado e non accolte, che qui si ripropongono,:
* nel merito in via principale: di dichiarare la nullità e/o comunque annullare il provvedimento di notifica di sanzione pecuniaria indicato in epigrafe del ricorso introduttivo, dichiarando l'insussistenza della pretesa sanzionatoria con conseguente condanna della al pagamento in favore di CP_1
della somma di euro 320.719,85, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, Parte_1
trattenuta dalla sui pagamenti dovuti in ragione delle attività svolte nella sua qualità di CP_1
subcontraente con maggiorazione degli interessi legali dalla data della trattenuta al pagamento effettivo;
- sempre nel merito, ma in via subordinata: provvedere alla disapplicazione dell'art. 6 del Protocollo di
Legalità del 27 marzo 2014, graduando se del caso la sanzione pecuniaria e ragguagliandone la quantificazione alla circostanza specifica del caso in esame, se del caso anche ai sensi dell'art. 1384
c.c.
Con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio
Per Controparte_1
Voglia L'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza: nel merito: respingere le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la quantificazione della penale applicata a nella misura di € Parte_1
320.719,85.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto ricorso avverso il provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria Parte_1 per l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva di variazione dell'assetto societario e gestionale ex art. 1 co. 14 del Protocollo di Legalità, evidenziando che:
− il 27.3.2014 la Prefettura di Milano, il e hanno adottato un Controparte_2 CP_3
Protocollo di Legalità in relazione ai lavori di costruzione della linea metropolitana M4, finalizzato a garantire la corretta realizzazione della medesima e a prevedere specifiche misure per rendere più stringenti le verifiche antimafia;
− il provvedimento con il quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria è illegittimo per i seguenti motivi:
pagina 2 di 12 • per la tardività nell'avvio dell'istruttoria e nella contestazione che ne è derivata, con conseguente decadenza ex art. 14 L. 689/81;
• per la violazione dell' art. 3 L. 241/90 e dell'art. 18 L. 689/81, in considerazione del difetto di motivazione;
• per avere operato in conformità alla normativa vigente;
Parte_1
• per l'inapplicabilità, all'epoca della violazione contestata, delle sanzioni pecuniarie irrogate;
• per l'assenza dei plurimi accertamenti richiamati nel provvedimento e per la violazione del principio di proporzionalità.
Ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento opposto e, in subordine, la graduazione della sanzione pecuniaria, con la restituzione degli importi eventualmente già pagati.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Previa conversione del rito in ordinario, con sentenza n. 10005/23 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da e condannato quest'ultima alla rifusione delle spese processuali in Parte_1 favore di liquidate in € 12.046,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle Controparte_1
spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− trattandosi di fattispecie da inquadrare in ambito esclusivamente negoziale, ad essa non si applica il principio di cui all'art. 14 L. 689/81, richiamato da parte ricorrente;
− la pubblicità dei dati invocata da parte ricorrente (adempimenti previsti dal Testo Unico Finanza
e specifico regime pubblicitario cui è sottoposta la ricorrente in quanto società per azioni quotata in borsa, il cui maggiore azionista è il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
pubblicazione sul proprio sito web;
produzione della documentazione in numerose procedure pubbliche di appalto alle quali ha partecipato) è ininfluente, essendo la stessa tenuta contrattualmente a comunicare le variazioni con le modalità previste nel Protocollo, senza alcun
Cont obbligo in capo a i verificare di propria iniziativa i dati disponibili da altre fonti;
− il disposto dell'art. 83 co. 3 D. L.vo 159/2011 risulta irrilevante, applicandosi nel caso di specie una disciplina di natura negoziale;
Cont
− attesa la natura negoziale dei rapporti tra e è irrilevante l'eventuale Parte_1
violazione degli obblighi previsti dagli artt. 3 L. 241/90 e 18 L. 689/81, nonché dei principi in tema di P.A. “Nella nota M4 del 15.11.2022, in ogni caso, si richiama la pubblicazione della
pagina 3 di 12 Prefettura del 1.9.2022 nella Banca Dati Nazionale Antimafia di Messa in atti per l operatore economico con l'indicazione intervenute variazioni assetto societario;
si Parte_1
ripercorre l evoluzione della procedura, con la propria richiesta e la comunicazione di delle variazioni di assetto societario dal 19.7.2019 alla data della nota;
Parte_1
vengono citate le norme e i principi sulla base dei quali si è ritenuto di emettere la decisione in termini sanzionatori e, parallelamente, di non avvalersi della facoltà di risolvere il contratto”;
− le sanzioni pecuniarie in questione sono state legittimamente applicate in forza del disposto dell'art. 6 co. 1 del Protocollo di Legalità;
− ha allegato che le violazioni sono state accertate in un unico contesto e vanno Parte_1 dunque ricondotte a un unico accertamento e che, pertanto, è illegittima l'applicazione di sanzioni in relazione a tre accertamenti, così come indicato nella comunicazione del
15.11.2022. Tuttavia, occorre rilevare che:
• la predetta nota fa espresso riferimento a quanto segue:
o un primo accertamento ex. art. 2 co. 4, lett. a) dell'Addendum, pari a 5.000,00 per la tardiva comunicazione delle variazioni di cui alle lettere A e B dell avviso;
o un secondo accertamento ex. art. 2 co. 4, lett. b) dell'Addendum, pari a 126.287,94 per la tardiva comunicazione delle variazioni di cui alle lettere C e D dell avviso;
o un terzo accertamento ex. art. 2 co. 4, lett. c) dell'Addendum, pari a 189.431,91 per la tardiva comunicazione delle variazioni di cui alle lettere E ed F dell avviso;
• l'avviso elenca le variazioni di assetto societario che non sono state tempestivamente segnalate, con le lettere da A a I;
• tali variazioni sono state riscontrate a seguito della comunicazione della Prefettura del
1.9.2022;
• pur trattandosi di un'unica comunicazione, l'accertamento deve ritenersi riferito a ognuna delle variazioni non segnalate;
• gli accertamenti sono dunque plurimi;
• diversamente ragionando, le conseguenze di più condotte omissive (relative a variazioni avvenute in date differenti e in relazione a più nominativi) sarebbero più o meno contenute a seconda che rimanendo - in una ipotesi assimilabile a quella oggi in discussione - la avesse comunicato tali omissioni nella medesima data o in CP_4
pagina 4 di 12 date diverse, a parità di attività di accertamento svolta da M4 e a parità di violazioni riscontrate;
• in applicazione dei criteri di ragionevolezza ed equità richiamati dall'Addendum, essi sono stati riuniti in tre gruppi;
• non si è inoltre proceduto, così come menzionato nella nota del 15.11.2022, alla risoluzione del contratto, tenuto conto degli interessi in rilievo relativamente allo stato di avanzamento dei lavori e alla segnalazione dell'Assegnataria che ha sottolineato la necessità di continuare il rapporto di collaborazione con Parte_1
− non sussistono i presupposti per la riduzione ex art. 1384 c.c. in quanto: non ricorre l'ipotesi della parziale esecuzione dell'obbligazione (trattandosi di condotta omissiva e mancando qualsiasi riferimento ad altre comunicazioni eventualmente effettuate); non ricorre l'ipotesi dell'ammontare della penale manifestamente eccessivo con riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (tema, peraltro, rilevante, trattandosi di informazioni anche finalizzate a prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nella catena delle opere previse per la realizzazione della metropolitana), non essendo stato dedotto nulla al riguardo da parte della ricorrente;
non vi sono, inoltre, “argomenti per ritenere che l'eccessività sia manifesta, né in relazione a quali parametri di valutazione”; ciò anche alla luce del fatto che l'invito al pagamento ha ad oggetto gruppi di violazioni accertate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
1. In via preliminare: nullità della clausola penale
L'appellante ha dedotto che, avendo il Giudice di primo grado ritenuto non applicabili al caso di specie le norme pubblicistiche (art. 14 e 18 della Legge n. 689/81 e 83, comma 3, del D.Lvo n. 59/2011 e art. 3 della Legge n. 241/90) e precisato che la fattispecie per cui è causa è da inquadrare in ambito esclusivamente negoziale, la clausola del Protocollo in forza della quale sono state applicate le sanzioni andrebbe qualificata quale clausola penale. Tuttavia, secondo l'appellante tale clausola sarebbe nulla in quanto:
− costituirebbe una pena privata contraria all'ordine pubblico, dal momento che avrebbe eluso la funzione preventiva e risarcitoria della clausola penale tipica, considerato che nessun danno è
Cont stato patito da pagina 5 di 12 − violerebbe il divieto di cumulo previsto dall'art. 1383 c.c., il quale recita, “il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo”.
2. Errata valutazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del Protocollo di Legalità
Secondo parte appellante il giudice di prime cure avrebbe confuso gli “accertamenti” con le
“violazioni”. In particolare, ad avviso dell'appellante, la disciplina delineata nel Protocollo di Legalità, in particolare agli artt. 1 e 6, ricollegherebbe l'applicazione delle penali contrattuali non ad ogni singola
“violazione” dello stesso, ma all'“accertamento” delle violazioni, con la conseguenza che un accertamento può riguardare anche plurime violazioni degli obblighi informativi che incombono sugli operatori. Secondo , in sostanza, tutte le violazioni riscontrate da M4 rispetto agli obblighi Pt_1 informativi previsti dall'art. 1, comma 14, del Protocollo sarebbero riconducibili ad un unico accertamento, e non a tre, e dovrebbe pertanto trovare applicazione un'unica penale, pari a € 5.000. Cont Inoltre, sempre secondo l'appellante, l'applicazione, da parte di di tre distinte sanzioni, per un ammontare complessivo di € 320.719,85 a fronte di un unico accertamento sarebbe contraria ai principi di proporzionalità ed equità che informerebbero il Protocollo.
Sostiene l'appellante che “secondo il ragionamento del Giudice di primo grado, nel caso di specie non si sarebbero verificati tre accertamenti ma molti di più, che, come visto, M4 ha ritenuto a suo piacimento di suddividere in tre gruppi, applicando in una sola volta tutte e tre le penali previste dall'art. 2 dell'addendum senza peraltro procedere alla risoluzione del contratto, con la conseguenza che ulteriori condotte omissive accertate in futuro non potrebbero più essere sanzionate (avendo nel caso M4 già esaurito in un'unica volta tutte e tre penali)”.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1384 c.c. Eccessività della penale applicata: violazione dei principi di solidarietà, correttezza e buona fede.
L'appellante, sempre sul presupposto che l'art 6 del Protocollo di legalità, così come sostituito dall'art. 2 dell'Addendum, avrebbe natura di clausola penale tipica, sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare il potere di “riduzione ad equità” previsto dall'art. 1384 c.c., in considerazione del fatto M4 non si sarebbe comportata secondo buona fede nell'applicare la penale in quanto:
• ha impiegato oltre tre anni ad accertare le sanzionate intervenute variazioni dell'assetto societario non formalmente comunicate da (avendo chiesto alla Pt_1 CP_4
l'informativa antimafia su sin dal 19 luglio 2019); Pt_1
pagina 6 di 12 • non ha nel corso dei predetti tre anni mai sollecitato la (cfr. verbale dell'udienza del CP_4
12 dicembre 2023 sub doc. 12 e 12.1) né si è attivata in altro modo per accelerare tale accertamento sebbene, peraltro, facilitata dal fatto che sia sottoposta a regime Pt_1
pubblicitario e di trasparenza rafforzata in quanto società per azioni quotata sul mercato telematico azionario presso la Borsa di Milano, con azionariato diffuso, il cui maggiore azionista è il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che detiene una partecipazione pari al 30,2%;
• ha, pertanto, accumulato omesse variazioni societarie di avvenute nel corso di oltre Pt_1 due anni (dal 19 luglio 2019 all'8 settembre 2021) applicando tutte e tre le penali nel contesto di una prima ed unica contestazione, privando della possibilità di beneficiare della Pt_1
graduazione del sistema sanzionatorio previsto;
• ha, inoltre, indotto a fare, nel predetto lasso di tempo, affidamento incolpevole sul Pt_1
fatto che non stava incorrendo in alcun inadempimento stante il predetto rigido regime
Cont pubblicitario e di trasparenza a cui è sottoposta attraverso il quale la oteva agevolmente accertare in qualsiasi momento le sue variazioni societarie (in altre parole , che come è Pt_1 noto e documentato partecipa ogni giorno a numerose gare d'appalto con stazioni appaltanti pubbliche o partecipate, non aveva e non poteva avere nulla da nascondere al riguardo) e che, comunque, le sue omissioni in relazione al rigido formalismo informativo previsto dall'art. 2 del Protocollo di Legalità potessero ritenersi tollerate proprio in ragione di tale regime di trasparenza rafforzata a cui è tenuta per legge.
L'appellante ha quindi chiesto, nel caso in cui vengano ritenute lecite le penali di cui all'art. 2 dell'addendum e venga confermato che l'accertamento debba riferirsi a ognuna delle variazioni non segnalate, di operare una riduzione equitativa e proporzionata della sanzione applicata.
4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 della L. n. 689/1981 e 97 Cost. Tardività dell'avvio dell'istruttoria. Violazione del principio di tempestiva contestazione degli illeciti amministrativi.
Secondo l'appellante la natura pubblicistica dell'interesse sottostante alle sanzioni oggetto di causa
(evitare il rischio di infiltrazioni mafiose nella catena delle opere previste per la realizzazione della metropolitana) comporterebbe l'applicazione delle norme pubblicistiche invocate in primo grado, tra cui l'art. 14 della Legge n. 689/81 e l'art. 97 Cost.
pagina 7 di 12 5. Omesso esame su un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del Protocollo di Legalità e dell'art. 4, punto n. 2, dell'addendum al Protocollo di Legalità
L'appellante sostiene che “stante quanto evidenziato nel precedente quarto motivo di appello in merito all'applicabilità, al caso di specie, della disciplina pubblicistica sulle sanzioni pecuniarie, risulta nel caso violato anche il principio di proporzionalità. Nel caso di specie, infatti, come evidenziato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma non tenuto conto dal Giudice di primo grado, è evidente la sproporzione pecuniaria irrogata pari a euro 320.719,85 a fronte di una prima ed unica contestazione
e ciò in considerazione, oltre di quanto più ampiamente evidenziato nel precedente terzo motivo di appello, dei principi di proporzionalità e equità richiamati proprio nell'addendum al Protocollo di
Legalità (cfr. art. 4, punto n. 2) che hanno ispirato la delibera CIPE n. 62/2020, adottata al fine di contemperare gli interessi in gioco anche in modo che la finalità antimafia non sia tale da determinare sproporzionati danni economici al fornitore che dovesse essere incorso in omesse comunicazioni preventive”. rinvia, quindi, integralmente alle considerazioni formulate dinanzi al Parte_1
Giudice di primo grado con il sesto motivo di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che risulta pacifico e documentato che il 27.3.2014 la di CP_4
Milano, il hanno sottoscritto un Protocollo di Legalità (cfr. doc. 4 Controparte_5 CP_3
fasc. primo grado parte appellata) e che il 19.7.2021 le medesime parti hanno sottoscritto un Addendum al Protocollo di legalità, il cui art. 2 prevede: “il Concessionario applicherà nei confronti del soggetto inadempiente, nel caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione preventiva previsti dal
Protocollo di legalità, entro i termini previsti dall'art. 1 commi 12, 13 e 14 del presente Protocollo: a. in sede di primo accertamento, una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000
(cinquemila/00); b. in sede di secondo accertamento, una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;
c. in sede di ulteriore accertamento, una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del
pagina 8 di 12 contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto”
(cfr. doc. 7 fasc. primo grado parte appellata).
Altrettanto pacifico è che ha sottoscritto sia il Protocollo che l'addendum e che la Parte_1
disciplina del Protocollo di Legalità è stata riprodotta nel contratto stipulato da Parte_1
Tali circostanze rendono, pertanto, evidente che l'assoggettamento dell'odierna appellante agli obblighi previsti dal Protocollo ha natura negoziale. In particolare, come condivisibilmente affermato dal TAR
Lombardia, Sezione Prima, con la sentenza pubblicata il 12.3.2021, “il 27 marzo 2014 è stato stipulato tra la Prefettura di Milano, il e la un Protocollo di Controparte_2 Controparte_1
Legalità teso a garantire che tutte le imprese coinvolte nei lavori di realizzazione della della CP_1
Metropolitana di Milano siano in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina antimafia;
- l'art. 15 delle premesse specifica che il Protocollo mira a garantire, nella realizzazione dell'opera,
“il preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza”;
- a tale fine, l'art. 1 del Protocollo obbliga a garantire che vi sia un costante e aggiornato CP_1
flusso informativo con riguardo ad alcuni dati rilevanti delle imprese che, a qualunque titolo, partecipano all'esecuzione dell'opera (la c.d. filiera);
- il Protocollo non è espressivo di poteri autoritativi, trattandosi di un atto a contenuto prescrittivo che
i soggetti firmatari si sono obbligati a rispettare;
- l'efficacia del Protocollo e l'operatività degli obblighi da esso previsti, rispetto a tutti i rapporti negoziali della filiera, sono realizzate sul piano contrattuale, attraverso la previsione dell'inserimento, in ogni rapporto contrattuale della filiera, di specifiche clausole di accettazione del Protocollo […];
- per effetto di tali specifiche clausole negoziali, gli operatori della filiera sono obbligati a fornire alla
Concessionaria “i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera” e a fare “rispettare il ... Protocollo ai propri
Subcontraenti”, che pure accettano il “sistema sanzionatorio ivi previsto”, mediante la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali;
- in ragione dell'adesione al Protocollo, manifestata tramite l'accettazione di specifiche disposizioni negoziali ad effetto obbligatorio per i contraenti, tutte le imprese della filiera soggiacciono al sistema sanzionatorio in esso configurato, che prevede l'irrogazione da parte di di una sanzione CP_1
pecuniaria per il caso di omessa comunicazione dei dati relativi ai subcontraenti, comprese le variazioni degli assetti societari;
[…]
pagina 9 di 12 - la sanzione pecuniaria è applicata da non in dipendenza delle attribuzioni pubblicistiche di CP_1
cui è investita in quanto concessionario ed, in particolare, non in forza di un potere autoritativo che abbia fondamento nella concessione, ma in ragione delle previsioni del Protocollo, che operano sul piano negoziale e che determinano l'assoggettamento di tutti gli operatori della filiera ad un regime sanzionatorio che trova base esclusivamente nei vincoli contrattuali assunti dalle parti;
[…]
- quindi, la sanzione non esprime un potere autoritativo di matrice pubblicistica, legato alla natura dell'opera da realizzare o alla veste di concessionario di opera pubblica spettante a , ma opera CP_1
sul piano negoziale, in forza di un volontario assoggettamento alla disciplina sanzionatoria da parte di coloro che, attraverso i subcontratti, si inseriscono nella filiera;
”.
In senso contrario, non rileva che l'interesse perseguito (evitare che partecipino ai lavori per la realizzazione della metropolitana le imprese infiltrate dalla mafia) sia pubblico, in quanto è assolutamente possibile perseguire interessi pubblici mediante strumenti di diritto privato.
Ciò posto, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, trattandosi di rapporto di natura privatistica, non possono trovare applicazione i principi generali dell'azione amministrativa.
Ne consegue che la clausola del Protocollo e, poi, dell'Addendum in forza della quale sono state applicate le sanzioni non può essere qualificata quale clausola penale tipica, in quanto la stessa svolge soprattutto una funzione preventiva di dissuasione delle imprese infiltrate dalla mafia dalla partecipazione alle gare pubbliche d'appalto. Infatti, come chiarito dal Consiglio di Stato, in relazione ad una fattispecie del tutto analoga, “la penale prevista dal protocollo di legalità presenta una connotazione ben diversa da quella propria delle clausole penali tipiche della contrattazione privata”
e che “la penale è collegata alla verifica di permeabilità mafiosa dell'impresa, svolgendo, oltre alla classica funzione di predeterminazione del risarcimento per eventuali danni che l'amministrazione subisca per effetto della risoluzione anticipata del rapporto conseguente all'adozione del provvedimento interdittivo, anche la funzione special-preventiva di dissuadere le imprese infiltrate dalla mafia dalla partecipazione all'affidamento delle pubbliche commesse”. “In altri termini non si tratta solo di un rimedio risarcitorio volto a predeterminare i danni derivanti dall'interruzione dell'affidamento, ma anche di uno strumento orientato a colpire patrimonialmente le imprese sospette
e, nell'ottica preventiva propria delle disposizioni antimafia e dei protocolli di legalità, a scoraggiare la partecipazione di tali imprese alle gare pubbliche.” (Cons. St., Sez. III, 07/11/2019, n. 7632);
Ciò posto, le eccezioni di nullità formulate dalla parte appellante non risultano suscettibili di positivo apprezzamento, né può ritenersi applicabile la disciplina prevista dall'art. 1384 c.c.
pagina 10 di 12 In relazione a tale ultimo aspetto occorre, inoltre, osservare che il giudice di prime cure ha escluso la possibilità di operare una riduzione nel caso di specie, precisando, altresì, che l'art. 1384 c.c. “prevede la possibilità di riduzione in primo luogo qualora l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte;
non si tratta dell'ipotesi di cui si discute, nella quale viene dedotta esclusivamente una condotta omissiva, consistente nella mancata comunicazione di alcune variazioni societarie, che si risolve in un autonomo inadempimento, senza che si faccia riferimento – a titolo di esempio – al fatto che altre comunicazioni, nel medesimo contesto, siano invece state effettuate;
in secondo luogo, nel caso in cui
l'ammontare della penale sia “manifestamente eccessivo” riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento; anche sotto questo profilo, le argomentazioni svolte dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo del giudizio per sostenere l'eccessività della sanzione applicata non toccano tale specifico aspetto, ma si concentrano sulla sproporzione tra l'entità della condotta oggetto di contestazione e le conseguenze che ne sono derivate, senza investire il tema relativo all'interesse del creditore alla prestazione, che invece è rilevante, trattandosi di informazioni anche finalizzate a prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nella catena delle opere previse per la realizzazione della metropolitana;
non vi sono inoltre argomenti per ritenere che l'eccessività sia manifesta, né in relazione a quali parametri di valutazione;
ciò anche alla luce del fatto che l'invito al pagamento ha ad oggetto, in ogni caso, gruppi di violazioni accertate”.
Ebbene, tali considerazioni sono tutte rimaste in appello prive di specifica confutazione.
L'applicazione della sanzione de qua risulta, inoltre, corretta e legittima.
In particolare, come correttamente osservato dal tribunale, non risulta condivisibile la tesi di Parte_1
secondo cui essendo state accertate le violazioni in un unico contesto le stesse vanno ricondotte a
[...]
un unico accertamento.
Invero, sebbene le variazioni di assetto societario non tempestivamente segnalate sono state riscontrate a seguito della comunicazione della Prefettura del 1.9.2022, non può che ritenersi che in relazione a ciascuna violazione ci sia stato un accertamento che ha portato al riscontro della stessa. Né tantomeno appare ragionevole, come evidenziato dal giudice di prime cure, far dipendere l'entità della sanzione dal fatto del tutto insignificante che le medesime plurime omissioni siano comunicate dalla CP_4 con un'unica nota o con più note. Risulta, pertanto, corretta, legittima e ragionevole la decisione della parte appellata di riunire le violazioni in tre gruppi con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 dell'Addendum, commisurate al valore dei contratti.
pagina 11 di 12 Non si ravvisa, infine, alcuna violazione del principio di buona fede nella condotta tenuta da , CP_1 avendo la stessa inoltrato l'istanza alla in data 19 luglio 2019 e trasmesso alla ricorrente CP_4
l'avviso di sanzione pecuniaria per l'importo di € 320.719,85 il 15.11.2022 ovverosia dopo poco più di due mesi dalla ricezione della comunicazione di riscontro da parte della , avvenuta l'1 CP_4
settembre 2022. Tale iter non risulta, peraltro, in alcun modo lesivo degli interessi della controparte né tantomeno idoneo a generare alcun affidamento della stessa, atteso che era ben Parte_1
consapevole degli specifici obblighi informativi assunti e delle conseguenze connesse alla violazione degli stessi.
Per i motivi esposti, l'appello proposto dalla deve essere, in definitiva, rigettato, con Parte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado, regolamentate secondo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'appellante e liquidate sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento, come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alle questioni di diritto affrontate e all'impegno difensivo profuso, al netto della fase istruttoria, in quanto non espletata nel presente giudizio.
Sussistono, infine, per l'appellante, i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello formulato da e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. Parte_1
10005/23 del Tribunale di Milano;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Giuseppe Ondei
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