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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott. Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 964 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza del tribunale di Lecce n. 1468/2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 20.09.2023
TRA
(p.i , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Gentile n. 6, presso lo studio dell'avv. Stefania Maritati che la rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Augusto Imperatore Controparte_2
n.16, presso lo studio dell'avv. Angelo Daniele Taveri che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine della comparsa di costituzione in appello;
NONCHE' CONTRO
, in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa individuale CP_3
NI (p.i.. , elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Augusto P.IVA_3
Imperatore n.16, presso lo studio dell'avv. Andrea Quacquarelli, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
“1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva dinanzi al Controparte_1
tribunale di Lecce, la e la in persona dei Controparte_4 Parte_1
rispettivi amministratori p.t. per sentire accertare l'obbligo solidale al pagamento degli oneri condominiali risultanti dal consuntivo dell'anno 2015, del bilancio preventivo con riparto dell'anno 2016 e riparto delle spese per lavori straordinari quali proprietari di due immobili facenti parte del complesso condominiale, nella misura di €. 8.974,15.
Deduceva l'attore che i suddetti bilanci e riparti erano stati approvati dall'assemblea del
13.04.16 e il credito non era stato soddisfatto dai convenuti, nonostante richieste e solleciti.
Si costituiva la contestando la legittimità della domanda sia in fatto sia in Parte_1
diritto. Eccepiva in particolare: a) l'improponibilità della domanda per frazionamento del credito, avendo con diverso atto di citazione convenuto in altro giudizio
(contrassegnato dal numero di R.G. 9145/2016) gli stessi convenuti e la sig.ra
[...]
per il pagamento solidale dell'importo di €. 5.177,99 a titolo di oneri CP_3
condominiali rivenienti dagli stessi titoli del presente giudizio;
b) la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza e indeterminatezza dell'oggetto; c) nel merito, la non debenza di alcuna somma al condominio che avrebbe incassato somme non dovute per servizi mai usufruiti;
d) spiegava domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore per danni subiti dalla sua proprietà per infiltrazioni di umidità causati da ritardi nei lavori di riparazione e ristrutturazione e per negligenza nell'esercizio di custodia cui l'amministratore era tenuto. Concludeva per la declaratoria d'improcedibilità della domanda e nullità della stessa e, nel merito, chiedendo la declaratoria di nullità delle delibere condominiali poste a fondamento della pretesa e, in riconvenzionale,
l'accertamento della non debenza della somma di €. 2.500,00, illegittimamente incassata dal per spese non dovute di riscaldamento e pulizia scale e, di conseguenza, CP_1
condannarlo alla restituzione, oltre al pagamento in suo favore della somma di
€. 11.000,00 per danni subiti dagli immobili di sua proprietà.
Nelle more la era cancellata ed estinta e la era Controparte_4 Parte_1
divenuta titolare della proprietà dei beni facenti parte del complesso condominiale.
Il in data 21.09.16, conveniva in giudizio (R.G. n. 9145/2016) gli Controparte_1
stessi convenuti e la sig. ra , per sé e quale titolare della ditta NI CP_3
per sentire accertare e dichiarare la loro inadempienza, quali obbligati solidali, nel pagamento degli oneri condominiali, pari a €. 5.177,99, risultanti dal bilancio
“2 consuntivo e riparto per l'anno 2015 quali proprietari i primi e locataria la seconda di unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale.
In tale giudizio si costituiva la contestando la domanda nel merito per nulla Parte_1
dovere al condominio per addebiti di spese per servizi non usufruiti né dal proprietario né dalla conduttrice e, preliminarmente eccepiva l'improcedibilità e nullità della domanda negli stessi termini della costituzione nel giudizio con R.G. n. 8998/2016.
Concludeva per la declaratoria d'improcedibilità della domanda e nullità della stessa e, nel merito, chiedendo declaratoria di nullità delle delibere condominiali poste a fondamento della pretesa.
Si costituiva anche contestando la domanda e deducendo di nulla dovere CP_3
per spese di riscaldamento e pulizia scale per non aver fruito di detti servizi e spiegando domanda riconvenzionale per aver subito danni per €. 11.100,00 causati da infiltrazioni e percolazione di acque provenienti dalla rampa di accesso al piano interrato e dal piazzale CP_5
Erano concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c. e, con ordinanza del 23.10.17, era disposta la riunione al presente procedimento di quello con numero di R.G. 9145/2016, con ammissione delle prove nei limiti indicati
Espletate le prove orali e depositata la disposta c.t.u., la causa era rinviata all'udienza di discussione orale del 06.05.21 con termini per il deposito di note difensive. Discussa la causa il giudice emetteva la sentenza n. 1468/2021 con deposito di dispositivo e contestuale motivazione.
Il tribunale di Lecce così provvedeva: “1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna: in solido , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e la , in persona del suo legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, al pagamento della somma di 8.974,14, nonché la sig.ra , CP_3
in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale NI di Vallo Natascia, al pagamento della somma di € 5.177,99 in favore del in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore;
2) accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dalla , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, Parte_1 per l'effetto, condanna il in persona del suo legale rappresentante al Controparte_1
risarcimento dei danni in favore di in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, che si quantificano in € 8.098,38 IVA inclusa. 3) accoglie in parte la domanda riconvenzionale spiegata da e, per l'effetto, CP_3
condanna il in persona del suo legale rappresentante, al Controparte_1
“3 risarcimento dei danni in favore di che si quantificano in € 2.000,00. CP_3
Pone definitivamente a carico del le spese della CTU. Spese di lite Controparte_1 interamente compensate fra le parti in causa”.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello la con atto di citazione Parte_1
regolarmente notificato, con cui ne chiedeva la riforma per i motivi che verranno di seguito esaminati.
Si costituiva l'appellato contestando i motivi di gravame ed Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342, co. 1 c.p.c., e, nel merito, deducendo l'infondatezza dei motivi, opponendosi alla domanda di sospensione o revoca della clausola di provvisoria esecuzione. Concludeva per la declaratoria d'inammissibilità dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, opponendosi alle nuove richieste di merito e istruttorie dell'appellante.
Si costituiva la sig.ra , spiegando appello incidentale avverso la sentenza CP_3
e chiedendone la riforma con rigetto delle domande attrici e accoglimento delle proprie nella misura richiesta in prime cure.
L'appellato ne eccepiva l'inammissibilità. CP_1
Precisate le conclusioni, all'udienza del 20.09.23, la causa era trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine logico - giuridico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. mossa dal appellato. CP_1
L'eccezione è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
“4 Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la
Corte nelle condizioni di comprendere con chiarezza le censure mosse.
Sempre in via preliminare occorre altresì esaminare l'eccezione proposta dal CP_1 di inammissibilità dell'appello incidentale spiegato da .
[...] CP_3
L'eccezione è fondata.
L'appellante incidentale, invero, ha ricevuto la notificazione della sentenza il 26.09.21 e, pertanto, avrebbe dovuto proporre impugnativa entro il termine di trenta giorni, non essendo sorto il suo interesse a seguito dell'impugnazione principale ma derivando direttamente dalla pronuncia del tribunale che aveva accertato la sua morosità nel pagamento dei contributi condominiali e accolto solo parzialmente la propria domanda riconvenzionale di ristoro dei danni. L'appello non è stato proposto nei termini imposti dal rito e “deve escludersi la possibilità di recuperare tramite il ricorso (appello) incidentale una facoltà ormai preclusa per avvenuto decorso del termine d'impugnazione” (Cass. Civ.
n.27616/19).
In ogni caso va detto che la ha impugnato i seguenti capi di sentenza “non possono, CP_3
invece, trovare accoglimento le ulteriori voci di danno lamentate dalla in quanto CP_3 sprovviste di riscontro probatorio nell'an e nel quantum.” Ed ancora, nella parte conclusiva al punto 3) in cui la sentenza di primo grado così statuisce: “accoglie in parte la domanda riconvenzionale spiegata da e, per l'effetto, condanna il CP_3 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante, al risarcimento dei danni in favore di
[...]
che si quantificano in € 2.000,00”. CP_3
Nella fattispecie, trattandosi di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt.325 e 327 c.p.c. (Cass. 26164/20).
L'appello incidentale proposto da va quindi dichiarato inammissibile. CP_3
L'appellante principale ha affidato la propria impugnazione a cinque motivi rubricati come segue: 1) Vizio della motivazione e omessa pronuncia sulla domanda. Nullità della sentenza per violazione dell'art 132 cpc.; 2) Violazione dell'art 112 cpc. Omessa pronuncia sulla domanda;
3) Omessa pronuncia sull'improponibilità della domanda per abuso del processo;
4) Errata valutazione delle delibere assembleari e omessa pronuncia sulla nullità
“5 delle stesse per mancanza del fondo speciale e per violazione dei diritti della 5) Pt_1
Errata/omessa valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta.
Il primo ed il secondo motivo di gravame vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
I motivi sono infondati.
La Corte non ritiene sussistente nella fattispecie il dedotto vizio di motivazione posto che la sentenza impugnata seppure in modo conciso espone con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto della decisione, rendendo comprensibile il percorso logico giuridico seguito dal tribunale di prime cure nel giungere alla decisione gravata.
L'appellante critica inoltre la sentenza impugnata per non aver deciso sull'intera domanda proposta dalla Pt_1
Sul punto occorre prendere in considerazione la distinzione fra omessa pronuncia e rigetto implicito. Nel caso in esame appare di tutta evidenza trattarsi di rigetto implicito, giacché il primo giudice ha emesso una decisione che, pur non essendo esplicita, appare incompatibile con l'eventuale accoglimento delle ulteriori domande o eccezioni proposte dalla Parte_1
Quanto al terzo motivo va precisato quanto segue.
L'appellante principale ha eccepito l'improcedibilità e improponibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito, avendo il utilizzando gli stessi titoli, CP_1
posti a base di altra domanda giudiziale contro di essa e nei confronti di per CP_3
recupero di contributi condominiali diversi dalla precedente domanda e solidalmente dovuti. Tale domanda giudiziale era stata incardinata presso lo stesso tribunale di Lecce con numero di R.G. 9145/16.
Le domande, pur fondate sullo stesso titolo (delibera condominiale di approvazione bilancio) e con oggetto crediti di natura diversa e sottoposti a vincolo di solidarietà, volte nei confronti di soggetti parzialmente diversi, ben avrebbero potuto essere azionati nello stesso procedimento, ma non integrano, nel caso di specie, un abusivo frazionamento del credito tale da rendere improponibile l'azione. Nel caso in esame, oltretutto, il giudice, nel contraddittorio delle parti, ha utilizzato lo strumento di cui all'art. 274 c.p.c., riunendo i due procedimenti pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario (Cass. Civ. SS.UU.
N.7299/25).
Il motivo è quindi infondato.
Con il quarto motivo l'appellante principale, lamenta l'errata valutazione delle delibere assembleari poste a base della domanda attrice e l'omessa pronuncia sull'eccepita nullità
“6 delle stesse per mancata previsione del fondo speciale per far fronte ai lavori di ristrutturazione.
Anche tale doglianza non può essere accolta.
L'art. 1135, comma 1, n. 4 del Codice Civile stabilisce che l'assemblea condominiale provvede, tra le altre cose, alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, creando obbligatoriamente un fondo speciale per coprire l'intero costo dei lavori. Questo fondo speciale costituisce una riserva finanziaria destinata a garantire il pagamento dei lavori straordinari approvati, evitando problemi di insolvenza e garantendo che i lavori possano effettivamente essere realizzati. In ogni modo, è l'assemblea a decidere le modalità di costituzione e gestione del fondo essendo possibile, secondo la specifica previsione di legge, che il fondo possa essere costituito in forma graduale con versamenti in ragione dello stato di avanzamento dei lavori. La mancanza della costituzione del fondo nelle modalità suddette inficia di nullità la delibera assembleare a norma di legge e secondo la giurisprudenza di merito e legittimità. La stessa giurisprudenza però, pur ribadendo l'inderogabilità della costituzione del fondo, ha riconosciuto una certa flessibilità nelle modalità della sua costituzione purché sia rispettato il principio essenziale della completa copertura finanziaria delle opere.
Dall'esame della delibera condominiale del 13.04.16, invero, si rileva che, nella ridetta assemblea, i condomini avevano previsto e deliberato la costituzione di un fondo graduale con pagamento rateale a nove mesi che, ovviamente, avrebbe seguito i termini e tempi di avanzamento lavori da stabilire nello stipulando contratto di appalto, allo stato non ancora esistente.
Nella successiva delibera del 05.07.16 si dà atto dei pagamenti già effettuati all'impresa che comprovano l'esistenza del fondo in parte già formato e in parte in formazione secondo i ratei deliberati nella precedente delibera e tali da assicurare l'effettiva esecuzione dei lavori. Non può, quindi, individuarsi nelle delibere in esame alcuna nullità.
Anche il quinto motivo è infondato.
L'appellante lamenta in particolare l'omessa valutazione da parte del tribunale della intera corrispondenza intercorsa tra le parti nonché le risultanze della c.t.p. e delle controdeduzioni.
L'art.116, c.1, consacra il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento – salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale - è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze istruttorie.
L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei
“7 documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata ( tra le tante Cass. n.16056/16).
I danni subiti dalla sono stati liquidati sulla base dell'espletata espletata CTU che Parte_1
il primo giudice ha ritenuto condivisibile e che, per vero, non risulta adeguatamente contrastata con elementi tali da indurre il giudicante ad una valutazione differente in termini qualitativi e quantitativi.
La pronuncia impugnata, pur nella sua obiettiva laconicità, ha ben individuato positivamente gli elementi costitutivi della domanda attrice e ha deciso di conseguenza con implicito rigetto di ogni altra questione sollevata in giudizio.
Altrettanto dicasi per l'individuazione e valutazione dei danni sulla scorta di una c.t.u. non meritevole di emende.
In conclusione va anche specificato per quanto concerne il pagamento delle spese di riscaldamento e pulizia scale dal 2011 a oggi, che contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, è dovuto atteso che i locali di cui trattasi risultano forniti delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento e a nulla vale la dedotta assenza dei radiatori. Le spese addebitate per tale servizio e per la pulizia scale sono evidenziate nella delibera di approvazione del bilancio e non vi è stata alcuna opposizione ex art. 1137 c.c. né da parte della né da parte della conduttrice dei locali. Oltretutto non v'è prova di richieste Parte_1
di distacco dal servizio e di conseguente approvazione assembleare.
All'infondatezza dell'appello consegue la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico degli appellanti, in solido fra loro, giacché soccombenti e sono liquidate, secondo i vigenti parametri tabellari, come in dispositivo.
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale.
“8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, nella composizione di cui al verbale di udienza, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe avverso la sentenza n. 1468/2021 del Tribunale di Lecce, ogni altra domanda disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello principale e conferma la sentenza impugnata;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
CP_3
- condanna la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in Parte_1
solido con , alla rifusione delle spese processuali del grado in favore del CP_3
che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1
forfettario per spese generali del 15%, CPA e IVA, se e in quanto dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU 115/02 nei confronti sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
“9