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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dottssa Maria Lucantonio, All' esito di riserva su scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 2313/2023; promossa da , in proprio e quale lrpt della ELLEDI Parte_1 CP_1 difeso dall' avv. Emilio Ursomanno;
[...]
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.2.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva sospendersi e poi annullarsi l' ordinanza ingiunzione n. OI- 001366054, protocollo 5104.18/11/2022.0185375, mai CP_2 notificata ovvero mai notificata correttamente e conosciuta solo in data successiva al mese di febbraio 2023, della somma di €. 10.0000, quale sanzione amministrativa per presunte omissioni contributive in riferimento all'annualità 2017, nonché il presupposti atti di accertamento prot. n. . 5104.23/10/2018.0090090 e n. CP_2
5104.23/10/2018.0090089 del 07.11.2018 e 08.112018, parimenti mai notificati. Il ricorrente, premettendo di essere rappresentante legale della esponeva che in data successiva al mese di Controparte_3 febbraio, accedendo al proprio cassetto previdenziale, veniva a conoscenza della esistenza della ordinanza d'ingiunzione oggetto del presente giudizio, con cui l' gli aveva ingiunto il pagamento di CP_2 euro 10.0000, a titolo di ione amministrativa per presunte omissioni contributive in riferimento all'annualità 2017. Evidenziava che tale pagamento era non dovuto poiché traeva origine da un atto di accertamento presupposto, mai notificato, ad oggetto il presunto omesso pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'annualità evidenziata. Deduceva che tale ordinanza, richiamava dei precedenti atti di accertamento, ovvero l'atto di accertamento prot. n. 5104.23/10/2018.0090090 e n. CP_2
5104.23/10/2018.0090089, emessi rispettivamente in data 07.11.2018 e 08.112018, tuttavia mai pervenuti.
In data 23.10.2023, l' ritualmente costituitasi, contestava CP_2 parzialmente la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare l'amministrazione resistente precisava che l'opposizione oggetto del presente giudizio era del tutto infondata, attesa la regolarità delle notifiche dell'atto di accertamento presupposto, dell'ordinanza impugnata e della diffida inoltrata, specificando altresì, in merito al quantum della sanzione amministrativa irrogata, che esso era stato rideterminato in via di autotutela nella misura pari a € 3615. Radicatosi il contraddittorio, dopo lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda proposta è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che l'ordinanza di ingiunzione, oggetto della presente disamina, è stata emessa secondo le previsioni del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, attuativo della L. 8 gennaio 2014 n. 67, con cui ha avuto attuazione la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, consentendone la loro trasformazione in illeciti amministrativi. Dunque, secondo le previsioni di tale decreto, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, si verifica una parziale depenalizzazione, prevedendo una soglia economica dell'infrazione, pari a € 10.000 al di sotto della quale al datore di lavoro sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria variabile che oscilla da € 10.000 a € 50.000. Orbene, in caso di omissioni inferiori alla soglia di € 10.000 si verifica esclusivamente un illecito amministrativo, a cui sarà applicata la relativa disciplina. In particolare, la disciplina applicabile in casi illeciti amministrativi di tal guisa prevede l'immediata contestazione della violazione al datore di lavoro attraverso la notifica dell'accertamento della violazione. La disciplina prevista dal decreto legislativo n.8/2016 ha stabilito la non punibilità del datore di lavoro che entro tre mesi dalla contestazione della violazione provveda ad effettuare il versamento delle ritenute omesse. Laddove il datore di lavoro non provveda al versamento nel termine di tre mesi, ma adempia nei successivi 60 giorni, gli sarà consentito di versare l'importo della sanzione in misura ridotta, ex art. 16 della L. 689/1981. Decorso infruttuosamente tale ultimo termine, seguirà l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione pecuniaria.
Nel caso in esame non risulta documentalmente provata dall'amministrazione resistente la notifica della ordinanza di ingiunzione opposta, e degli atti di accertamento posti alla base della stessa, ovvero l'atto di accertamento prot. n. . CP_2
5104.23/10/2018.0090090 e n. 5104.23/10/2018.0090089 del 07.11.2018 e 08.112018. I documenti versati in atto dall' , su cui ex art. 2697 c.c. grava CP_2
l'onere della prova, infatti, non hanno alcun valore probatorio, alla luce della erronea notificazione dell'ordinanza stessa e degli atti presupposti, indirizzati al legale rappresentante, inteso esclusivamente come persona fisica, senza specificare tale sua qualità. La normativa applicabile alle notificazioni, infatti, prevede che la notifica presso la residenza del legale rappresentante sia valida soltanto laddove la notifica presso la sede legale non abbia avuto esiti positivi, circostanza non provata dall' , e laddove nell'atto CP_2 sia indicata la qualifica del rappresentante . L'art. 145 c.p.c., stabilisce che “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. […]e la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143”. Come precisato dalla Corte di Cassazione, infatti: “una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e che l'atto sia stato restituito al notificante, questi può certamente riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza: ciò che, per l'appunto, è accaduto nel caso di specie” (Cass. sez.lav.n. 19387 del 2014).
Deve altresì precisarsi che la comunicazione degli atti di accertamento è di fondamentale importanza poiché consente all'autore dell'illecito di poter estinguere l'obbligazione e di evitare l'irrogazione della sanzione. Pertanto, l'ordinanza di ingiunzione impugnata deve essere annullata, attesa la mancanza della prova della notifica degli atti presupposti, rilevante per consentire l'esercizio del diritto di difesa del destinatario della sanzione. Come precisato dalla Corte di Cassazione l'omessa notificazione dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale collegato, poiché : “affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.” ( Cassazione, Sez. Un. sentenza n. 5791/2008)
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la non sussistenza dei presupposti individuati dagli enti resistenti per l'irrogazione di tale intimazione, l'opposizione va dunque accolta. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accoglie il ricorso;
-Annulla l'ordinanza di ingiunzione n. OI- 001366054, protocollo
5104.18/11/2022.0185375 CP_2
- Condanna altresì l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_2 delle spese di lite che liquida in euro 1302,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in data 3/4/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dottssa Maria Lucantonio, All' esito di riserva su scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 2313/2023; promossa da , in proprio e quale lrpt della ELLEDI Parte_1 CP_1 difeso dall' avv. Emilio Ursomanno;
[...]
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.2.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva sospendersi e poi annullarsi l' ordinanza ingiunzione n. OI- 001366054, protocollo 5104.18/11/2022.0185375, mai CP_2 notificata ovvero mai notificata correttamente e conosciuta solo in data successiva al mese di febbraio 2023, della somma di €. 10.0000, quale sanzione amministrativa per presunte omissioni contributive in riferimento all'annualità 2017, nonché il presupposti atti di accertamento prot. n. . 5104.23/10/2018.0090090 e n. CP_2
5104.23/10/2018.0090089 del 07.11.2018 e 08.112018, parimenti mai notificati. Il ricorrente, premettendo di essere rappresentante legale della esponeva che in data successiva al mese di Controparte_3 febbraio, accedendo al proprio cassetto previdenziale, veniva a conoscenza della esistenza della ordinanza d'ingiunzione oggetto del presente giudizio, con cui l' gli aveva ingiunto il pagamento di CP_2 euro 10.0000, a titolo di ione amministrativa per presunte omissioni contributive in riferimento all'annualità 2017. Evidenziava che tale pagamento era non dovuto poiché traeva origine da un atto di accertamento presupposto, mai notificato, ad oggetto il presunto omesso pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'annualità evidenziata. Deduceva che tale ordinanza, richiamava dei precedenti atti di accertamento, ovvero l'atto di accertamento prot. n. 5104.23/10/2018.0090090 e n. CP_2
5104.23/10/2018.0090089, emessi rispettivamente in data 07.11.2018 e 08.112018, tuttavia mai pervenuti.
In data 23.10.2023, l' ritualmente costituitasi, contestava CP_2 parzialmente la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare l'amministrazione resistente precisava che l'opposizione oggetto del presente giudizio era del tutto infondata, attesa la regolarità delle notifiche dell'atto di accertamento presupposto, dell'ordinanza impugnata e della diffida inoltrata, specificando altresì, in merito al quantum della sanzione amministrativa irrogata, che esso era stato rideterminato in via di autotutela nella misura pari a € 3615. Radicatosi il contraddittorio, dopo lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda proposta è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che l'ordinanza di ingiunzione, oggetto della presente disamina, è stata emessa secondo le previsioni del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, attuativo della L. 8 gennaio 2014 n. 67, con cui ha avuto attuazione la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, consentendone la loro trasformazione in illeciti amministrativi. Dunque, secondo le previsioni di tale decreto, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, si verifica una parziale depenalizzazione, prevedendo una soglia economica dell'infrazione, pari a € 10.000 al di sotto della quale al datore di lavoro sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria variabile che oscilla da € 10.000 a € 50.000. Orbene, in caso di omissioni inferiori alla soglia di € 10.000 si verifica esclusivamente un illecito amministrativo, a cui sarà applicata la relativa disciplina. In particolare, la disciplina applicabile in casi illeciti amministrativi di tal guisa prevede l'immediata contestazione della violazione al datore di lavoro attraverso la notifica dell'accertamento della violazione. La disciplina prevista dal decreto legislativo n.8/2016 ha stabilito la non punibilità del datore di lavoro che entro tre mesi dalla contestazione della violazione provveda ad effettuare il versamento delle ritenute omesse. Laddove il datore di lavoro non provveda al versamento nel termine di tre mesi, ma adempia nei successivi 60 giorni, gli sarà consentito di versare l'importo della sanzione in misura ridotta, ex art. 16 della L. 689/1981. Decorso infruttuosamente tale ultimo termine, seguirà l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione pecuniaria.
Nel caso in esame non risulta documentalmente provata dall'amministrazione resistente la notifica della ordinanza di ingiunzione opposta, e degli atti di accertamento posti alla base della stessa, ovvero l'atto di accertamento prot. n. . CP_2
5104.23/10/2018.0090090 e n. 5104.23/10/2018.0090089 del 07.11.2018 e 08.112018. I documenti versati in atto dall' , su cui ex art. 2697 c.c. grava CP_2
l'onere della prova, infatti, non hanno alcun valore probatorio, alla luce della erronea notificazione dell'ordinanza stessa e degli atti presupposti, indirizzati al legale rappresentante, inteso esclusivamente come persona fisica, senza specificare tale sua qualità. La normativa applicabile alle notificazioni, infatti, prevede che la notifica presso la residenza del legale rappresentante sia valida soltanto laddove la notifica presso la sede legale non abbia avuto esiti positivi, circostanza non provata dall' , e laddove nell'atto CP_2 sia indicata la qualifica del rappresentante . L'art. 145 c.p.c., stabilisce che “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. […]e la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143”. Come precisato dalla Corte di Cassazione, infatti: “una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e che l'atto sia stato restituito al notificante, questi può certamente riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza: ciò che, per l'appunto, è accaduto nel caso di specie” (Cass. sez.lav.n. 19387 del 2014).
Deve altresì precisarsi che la comunicazione degli atti di accertamento è di fondamentale importanza poiché consente all'autore dell'illecito di poter estinguere l'obbligazione e di evitare l'irrogazione della sanzione. Pertanto, l'ordinanza di ingiunzione impugnata deve essere annullata, attesa la mancanza della prova della notifica degli atti presupposti, rilevante per consentire l'esercizio del diritto di difesa del destinatario della sanzione. Come precisato dalla Corte di Cassazione l'omessa notificazione dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale collegato, poiché : “affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.” ( Cassazione, Sez. Un. sentenza n. 5791/2008)
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la non sussistenza dei presupposti individuati dagli enti resistenti per l'irrogazione di tale intimazione, l'opposizione va dunque accolta. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accoglie il ricorso;
-Annulla l'ordinanza di ingiunzione n. OI- 001366054, protocollo
5104.18/11/2022.0185375 CP_2
- Condanna altresì l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_2 delle spese di lite che liquida in euro 1302,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in data 3/4/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio