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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.464 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'08.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/05/1980), rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Claudia Giorgianni, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla Via Italia n. 61, ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: Controparte_1
, nata a [...] il [...]), rappresentata e C.F._2
difesa dall'avv. Pasquale Cananzi, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Nino Bixio n. 14, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso congiunto depositato il 21.02.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 18.06.2012;
-considerato che con decreto del 15.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 08.04.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3
c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 18.06.2012 dal quale non sono nati figli;
b) con sentenza parziale n. 1291/2021 depositata il 27.09.2021 il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 19.01.2021;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 19.01.2021 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 17.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 21.02.2025 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 18.06.2012 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, u.1, n. 177, anno 2012, senza alcuna condizione;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.04.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.464 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'08.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/05/1980), rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Claudia Giorgianni, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla Via Italia n. 61, ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: Controparte_1
, nata a [...] il [...]), rappresentata e C.F._2
difesa dall'avv. Pasquale Cananzi, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Nino Bixio n. 14, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso congiunto depositato il 21.02.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 18.06.2012;
-considerato che con decreto del 15.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 08.04.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3
c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 18.06.2012 dal quale non sono nati figli;
b) con sentenza parziale n. 1291/2021 depositata il 27.09.2021 il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 19.01.2021;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 19.01.2021 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 17.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 21.02.2025 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 18.06.2012 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, u.1, n. 177, anno 2012, senza alcuna condizione;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.04.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna