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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 14/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1943/2021 R.G. assunta in decisione all'udienza dell'8.10.2024, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Francesco Beer, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Campobasso, via E.
Berlinguer n. 1;
Attore contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Roberto Cordisco, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vasto (CH), viale Pertini n. 15;
Convenuto nonché contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
A. Oreste Campopiano, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli (CB), via Caduti sul Lavoro n. 14;
Convenuto
Oggetto: usucapione, nullità
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti. pagina 1 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenendo in Parte_1 giudizio la Controparte_3
ha chiesto: accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione del terreno sito
[...] in Montefalcone nel Sannio (CB), identificato al NCT f. 6, part. 1183; accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto notarile stipulato il 2.08.2021 in
Trivento (CB) per Notaio dr. , tra la Per_1 Controparte_4
e avente ad oggetto la compravendita
[...] Controparte_2 del terreno sito in Montefalcone nel Sannio (CB) identificato al NCT f. 6 part. 1525
(già 1183); in via subordinata, accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno patito per effetto del trasferimento della proprietà del predetto terreno, comprensivo anche delle migliorie apportate all'immobile e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al relativo pagamento;
in via ulteriormente gradata, accertare la sussistenza delle distanze di legge tra l'immobile di sua proprietà ed il terreno oggetto di causa e ogni altra installazione fatta dai nuovi proprietari, nonché verificare il rispetto della legge in tema di luci e vedute.
Ha premesso parte attrice: di essere, da tempo immemore, in possesso del terreno identificato al NCT del Comune di Montefalcone nel Sannio (CB), f. 6 part. 1183 (poi part. 1525), confinante con la propria abitazione e di fatto costituente pertinenza di quest'ultima; di aver acquistato detto terreno per donazione del 1988 dal padre
(che lo aveva acquistato per via successoria dal padre Persona_2 [...]
, il quale ne avrebbe acquistato il possesso a far data dal 1964); Per_3
l'incontestato possesso di detto terreno da parte del nonno in maniera continuativa e pacifica sin dal 1964; di aver realizzato sul terreno una pluralità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
di aver ricevuto per donazione dal padre l'immobile identificato al NCEU f. 6 part. 1203; l'intervenuto trasferimento, con atto notarile del 28.04.2008, di tutta la part. 1183 f. 6, da parte degli eredi di
[...]
in favore della Confraternita religiosa che, a sua volta, l'ha trasferita a Per_4
con atto del 12.08.2021. Controparte_2
A sostegno della domanda, ha dedotto: l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno (di cui al f. 6 part. 1183, poi part. 1525), sulla scorta del possesso continuato e pacifico, ivi esercitato dalla sua famiglia per oltre un cinquantennio;
la pagina 2 di 13 nullità dell'atto notarile di compravendita del 2008, essendo già intervenuta l'usucapione e risultando mancante l'autorizzazione della curia diocesana prevista dal “Decreto generale per la determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano”; in ogni caso, il proprio diritto al risarcimento del danno patito, anche in ragione delle migliorie apportate al terreno, avuto riguardo a tutti gli interventi di manutenzione eseguiti, quantificati in euro 41.264,97.
Si è costituita la parte convenuta Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda e in subordine, una congrua riduzione
[...] degli importi richiesti, evidenziando: l'insussistenza di qualsivoglia acquisto per usucapione, posto che nelle due missive (del 19.7.2019 e 12.3.2021) inoltrate, avrebbe espressamente riconosciuto l'altrui proprietà del terreno in questione;
l'infondatezza della domanda di nullità della compravendita del 2021, non rientrando nelle ipotesi tipiche di nullità previste dalla legge, anche a fronte della carenza di interesse ad agire in capo alla parte attrice, essendo terzo rispetto al contratto e non avendo titolo per dolersi dell'assenza dell'autorizzazione vescovile, attenendo, peraltro, detta censura, a questioni di diritto canonico, non in grado di produrre effetti invalidanti su un contratto regolato dal diritto civile;
la non necessità di qualsivoglia autorizzazione vescovile, non rientrando il terreno in questione tra i beni stabili della avuto riguardo al suo valore minimo (euro 800,00); CP_1
l'infondatezza della domanda risarcitoria, mancando l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della stessa e degli interventi di manutenzione, dai quali la parte convenuta non avrebbe tratto alcuna utilità e che, invero, avevano riguardato l'immobile della e, comunque, erano stati effettuati prima dell'acquisto del Parte_1 terreno da parte della l'eccessività della somme richieste;
la CP_1 prescrizione del diritto al risarcimento ed alla ripetizione, atteso che i lavori risalirebbero al 1970, 1988 e 2005; l'estraneità della Congregazione rispetto alla domanda di accertamento delle distanze di legge rispetto alle nuove istallazioni, in quanto eseguite dai nuovi proprietari.
Si è costituito il convenuto , chiedendo il rigetto della domanda e Controparte_2
l'accertamento della temerarietà della lite, evidenziando: di aver acquistato il terreno nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava;
l'insussistenza di qualsivoglia pagina 3 di 13 acquisto per usucapione, non essendo stato esercitato alcun possesso secondo le modalità e tempi previsti dalla legge a tale scopo, avuto riguardo agli atti di riconoscimento dell'altrui diritto di proprietà ed alla circostanza per cui risulta che la parte attrice abiti nell'immobile adiacente al terreno per cui è causa solo dal 2016; la carenza di legittimazione attiva di parte attrice rispetto alla domanda di nullità;
l'infondatezza, eccessività e prescrizione della domanda risarcitoria e restitutoria;
la genericità, illogicità e infondatezza della richiesta di accertamento delle distanze di legge tra gli immobili.
La causa è stata istruita in via documentale e con prova orale.
Precisate le conclusioni, all'udienza dell'8 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta.
1. Sull'acquisto per usucapione.
La domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del terreno sito in Montefalcone nel Sannio (CB), identificato al NCT f. 6, part. 1525 (già 1183), è infondata in quanto non provata.
Si osserva che colui che ha l'interesse ad accertare la proprietà a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c. È necessario provare un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni (ovvero dieci, nel caso di usucapione abbreviata), cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso ad usucapionem ex art. 1158 c.c. si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e pagina 4 di 13 piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
In altre termini, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene per averlo usucapito deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus (cfr., ex multis, Cass. civ. 8704/2024; Cass. civ. 18002/2021; Cass. civ. 18392/2006).
Ed invero, “E' onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione civile sez. II,
02/10/2018, n. 23849)” (Cass. 17469/2023); ed ancora, è “noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. E, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà
o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa
e piena signoria. Non solo. L'attore deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime
a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere,
pagina 5 di 13 a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il "corpus" quanto
l'"animus" in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce
l'acquisto del diritto di proprietà. Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi
l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent.
Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n.
17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863). D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017). Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza (cfr. Cass. 16.01.2014 n. 874). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò
pagina 6 di 13 consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151). (…) l'art.
1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna" ( Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n. 7800, in GCM, 1991, 7; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n.
4414, in GCM, 1980, 7; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n. 11000, in GCM, 2001, 1587).
(…) Sulla scorta delle considerazioni espresse deve, in primo luogo, ribadirsi il concetto che, in materia di prova, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem. A tal proposito, ha precisato, anche di recente, la Suprema Corte che
"l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593. Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni. Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso”
(Cass. 21837/18). Non è, in altri termini, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene "da tempo immemorabile” ovvero "da oltre venti anni et similia” – così come riportato nella comparsa di risposta - giacche' l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere maturata
l'usucapione e ciò in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando
pagina 7 di 13 l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II, 26.04.2011, n. 9325).” (Corte di Appello
Reggio Calabria 102/2023).
Applicando, ora, i principi di diritto su esposti, si osserva quanto segue.
La parte attrice fonda l'acquisto per usucapione sul fatto che la sua famiglia prima di lei avrebbe posseduto il terreno in questione sin dal 1964, dunque per oltre cinquant'anni; rappresenta che il terreno sarebbe stato “concesso in possesso” al nonno dal 1964, poi ereditato dal padre , a lei Persona_3 Persona_2 trasferito per donazione (non in atti) del 1988; evidenzia che il possesso come sopra descritto non sarebbe mai stato messo in discussione da terzi e di averlo esercitato in prima persona, anche attraverso plurimi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ritiene il giudicante, in base alla valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, che l'acquisto della proprietà per usucapione non risulti provato, non essendo integrata la prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva in esame, posto che:
- manca la prova dell'esercizio continuo ed ininterrotto del potere di fatto uti dominus sul terreno in questione e manca la prova (ed ancor prima la specifica individuazione) del momento in cui sarebbe iniziato il possesso utile ad usucapionem: non soccorre, allo scopo, la scrittura privata del 16.05.1980 stipulata da e per la realizzazione di una serie Persona_2 Controparte_5 di lavori, considerato che, dalla lettura del documento, sembrerebbe trattarsi di lavori che riguardano esclusivamente l'immobile pacificamente di proprietà di parte attrice;
né la pluralità di fatture, emesse nei confronti di , Parte_2 assistite in parte da quietanza di pagamento, relative all'esecuzione di lavori di vario genere: si tratta, invero, di documenti non riconducibili direttamente ad
, in quanto espressamente intestati ad altro soggetto – non Parte_1 da ultimo, il relativo contenuto non è stato utilmente specificato in sede testimoniale (se non, in minima parte, da , coniuge di parte attrice Parte_2
e da e , vicini della , che hanno Parte_3 Testimone_1 Parte_1 però riferito in merito a fatti posteriori al 2015) - ; tantomeno il permesso di costruire n. 4/2013 del 2.12.2013, rilasciato dal Comune di Montefalcone nel pagina 8 di 13 Sannio a in relazione all'immobile sito in via Vittorio Parte_1
Emanuele II n. 224, di cui al f. 6 part. 1203, con relazione tecnica allegata alla relativa SCIA del 2017 in cui era stato precisato che i lavori sarebbero consistiti in “sistemazione dell'area di pertinenza del fabbricato mediante realizzazione di una recinzione a protezione del fabbricato e del terreno annesso allo stesso distinto in catasto al Foglio 6 mappale 1203 dell'abitato di Montefalcone”: si tratta,
a tutta evidenza, di lavori eseguiti sull'immobile di proprietà della parte attrice, ciò che non poteva non riverberare effetti anche sul terreno per cui è causa, adiacente all'abitazione della prima;
- non è in atti alcuna prova che gli ascendenti della ( e Parte_1 Per_3 [...]
), abbiano esercitato, prima di lei, un possesso prolungato sul terreno Per_2 conteso e comunque sufficiente ad usucapionem: generiche sono le allegazioni relative all'attività di manutenzione e pulizia;
- non è in atti la donazione del 1988 (e si tratta di una mancanza significativa, posto che avrebbe potuto costituire, in tesi, il dies a quo per l'usucapione abbreviata, in presenza di tutti gli elementi previsti dalla legge);
- è la stessa parte attrice che, nella ricostruzione dei fatti, rappresenta che la convenuta ha acquistato dagli eredi il terreno di cui al f. 6 CP_1 Per_4 part. 1183 con compravendita del 2008 (che non allega), senza contestare detto atto di acquisto della proprietà del terreno che ritiene di aver usucapito;
ed invero, la parte attrice non chiede la declaratoria di nullità della prima compravendita del 2008, ma solo della successiva del 2021 con il quale la
Congregazione convenuta ha, a sua volta, alienato al convenuto il CP_2 terreno per cui è causa;
- dalla documentazione depositata dal convenuto (cfr. concessione edilizia CP_2
n. 50 rilasciata dal Comune di Montefalcone in Sannio a il Persona_2
2.02.1979 “per la esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato sito in questo Comune alla Via Vittorio Emanuele 2° sull' area identificata in Catasto al foglio. 6 particella n. 1203…”; certificato del Comune di Montefalcone nel Sannio del 29.03.1986, ove si legge “Il Responsabile del servizio tecnico del Comune suddetto … certifica che il fabbricato ad uso civile abitazione, di proprietà della
Sig.ra , nata a [...] nel Sannio il 13.05.1955, sito Parte_1
pagina 9 di 13 in questo Comune in Via Vittorio Emanuele II° n. 224. identificato in catasto al F1.
6 mappale n. 1203. compreso nella zona B Completamento Edilizio" del vigente
Regolamento”), si ha la conferma che la parte attrice avrebbe ereditato dal padre l'immobile identificato al NCEU f. 6, part. 1203, non anche quello per cui è causa
(f. 6 part. 1183), oggetto delle due compravendite del 2008 e 2021, non automaticamente identificabile quale adiacenza/pertinenza dell'immobile di proprietà di;
Parte_1
- da ultimo, e con valenza assorbente, manca la prova dell'animus possidendi, sulla scorta delle due missive depositate dalla Congregazione religiosa, inoltrate dalla parte attrice il 29.07.2019 ed il 12.03.2021 e nelle quali quest'ultima, ribadito a più riprese che il terreno adiacente alla sua proprietà fosse di proprietà della diffidava l'istituto religioso, proprio in quanto CP_1 proprietario del terreno, ad impedire a e ai suoi familiari di Persona_5 transitarvi, formalizzava proposta di acquisto del medesimo bene e chiedeva l'autorizzazione a recintarlo in attesa della vendita. Nella pima missiva, invero, la parte attrice “chiede alla S.V., in qualità di proprietaria del fondo, quanto segue: 1) il divieto assoluto di passaggio a piedi o con auto sotto le finestre di mia proprietà della famiglia considerato che lo spazio adiacente la mia Controparte_2 proprietà mi è stata concessa come "lo spazio per la vetustà" a fronte delle sentenze e dei rogiti innanzi citate dell'autorità giudiziaria;
2) Essendo proprietaria del fondo-foglio 6 part.1183, la definizione degli spazi della servitù per l'apertura della vetustà; 3) L'acquisto dell'area riservata alla vetusta, quella attualmente ripulita e adiacente all'abitazione, circa 40 mq., con atto notarile e relativo frazionamento e recinzione;
4) In attesa del compimento delle procedure l'assenso alla recinzione dello spazio di mq.40, a tutela della privacy e all'accesso con auto e altri mezzi, così com'è stato concesso al in modo tutto simile, 5) Sono CP_2 inoltre disposta, per la risoluzione bonaria del problema della servitù a piedi, perché all'epoca della stipula dei rogiti il riferimento era di "SERVITU' A PIEDI", a comprare un pezzo di terreno in più per destinarlo a tale scopo.”; nella seconda:
“DIFFIDA La S.V., rappresentante pro-tempore delle Controparte_1
di Montefalcone nel Sannio, ad "INIBIRE"- entro 15 giorni dal ricevimento
[...] della presente, ai Sigg. sua moglie e il figlio Controparte_2 CP_6
pagina 10 di 13 : 1) il passaggio a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo, persone Controparte_7
o cose, sul suolo di vostra proprietà e adiacente alle finestre di mia proprietà fino al tempo della definizione della fattispecie e nel rispetto della distanza minima prevista dalla Legge di metri tre (dicasi metri tre)”. Si tratta, a tutta evidenza, di un contegno che espressamente riconosce l'altrui proprietà sul terreno per cui è causa e si rivela, dunque, incompatibile con l'affermazione dell'avvenuto acquisto per usucapione. Non si vede come, del resto – sia prima sia dopo l'introduzione del presente giudizio - parte attrice avrebbe potuto chiedere alla parte convenuta di provvedere ad impedire il passaggio sul terreno adiacente alla sua proprietà e come avrebbe potuto proporre l'acquisto di detto terreno, se non riconoscendone la proprietà in capo alla Congregazione religiosa. Comportamenti, dunque, non riconducibili ad un uso del bene uti dominus.
In definitiva, la domanda di acquisto per usucapione deve essere respinta.
2. Sulla domanda di nullità del contratto di compravendita del 2021
La domanda di nullità del contratto di compravendita del 2021 deve essere respinta per difetto di interesse.
È noto che l'azione di nullità spetti a chiunque vi abbia interesse ex art. 100 c.p.c.: ebbene, ritiene il giudicante che la parte attrice non abbia interesse alla declaratoria di nullità dell'atto con il quale la convenuta ha trasferito al convenuto
CP_1 il terreno identificato al f. 6 part. 1183 (ora part. 1525) posto che, avuto CP_2 riguardo all'esito negativo dell'accertamento dell'usucapione e alla circostanza per cui la parte attrice – come sopra evidenziato – non ha contestato il precedente atto di compravendita del 2008 (con il quale la convenuta ha acquistato il
CP_1 terreno per cui è causa), non potrebbe comunque conseguire alcun risultato utile: in altri termini, non si vede l'interesse a dichiarare invalido il contratto con il quale la ha alienato, senza avanzare analoga domanda rispetto al precedente
CP_1 contratto con il quale la ha, a sua volta, acquistato, posto che il
CP_1 terreno in questione risulterebbe di proprietà dell' in luogo di Parte_4
ma non risulterebbe, in ogni caso, di proprietà dell'attrice. Manca, dunque, CP_2 la prova della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e del conseguente danno che ne potrebbe derivare.
pagina 11 di 13 In ogni caso, e ad abundantiam, si osserva che le cause di nullità sono tipiche e la nullità invocata non risulta espressamente prevista dalla legge;
infine, altro è
l'ordinamento canonico, altro è l'ordinamento giuridico di diritto privato.
Assorbita ogni ulteriore valutazione di merito.
3. Sulla domanda risarcitoria/restitutoria e sulla domanda in tema di distanze, luci e vedute
La domanda volta ad ottenere il ristoro dei danni patiti per effetto della compravendita del 2021 nonchè il rimborso delle migliorie deve essere respinta in quanto infondata. Ciò sul duplice presupposto per cui, da un lato, la domanda postula, in capo alla parte attrice, la qualità di possessore (cfr. Cass. civ.
12627/1993) – qualità che, sulla scorta di quanto sopra ampiamente motivato, non risulta provata – e, dall'altro, le migliorie e le riparazioni eseguite non risultano provate, di tal che non vi è prova di danno alcuno – sarà sufficiente rammentare che le plurime fatture di cui sopra sono intestate a soggetto diverso da Parte_1
e i lavori verosimilmente eseguiti hanno riguardato, comunque, l'immobile
[...] di proprietà della parte attrice - .
Parimenti deve essere rigettata la domanda volta ad ottenere la verifica del rispetto della normativa vigente in punto di distanze, luci e vedute, in quanto genericamente formulata ed articolata in difetto di allegazione specifica: la parte attrice, in altri termini, chiede un mero controllo di legge, senza neanche allegare l'esistenza di costruzioni e l'apertura di luci e vedute in spregio alla normativa, ciò che si rivela esplorativo e deve pertanto essere respinto.
4. Sulle spese di lite
La mera infondatezza della domanda non è causa di temerarietà della lite, della quale non si ravvisano gli elementi costitutivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, valori medi, per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale dello scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 12 di 13 - rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione, in favore di ciascuno dei convenuti Parte_1
e Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei difensori, ove dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Campobasso, 13 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1943/2021 R.G. assunta in decisione all'udienza dell'8.10.2024, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Francesco Beer, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Campobasso, via E.
Berlinguer n. 1;
Attore contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Roberto Cordisco, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vasto (CH), viale Pertini n. 15;
Convenuto nonché contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
A. Oreste Campopiano, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli (CB), via Caduti sul Lavoro n. 14;
Convenuto
Oggetto: usucapione, nullità
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti. pagina 1 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenendo in Parte_1 giudizio la Controparte_3
ha chiesto: accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione del terreno sito
[...] in Montefalcone nel Sannio (CB), identificato al NCT f. 6, part. 1183; accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto notarile stipulato il 2.08.2021 in
Trivento (CB) per Notaio dr. , tra la Per_1 Controparte_4
e avente ad oggetto la compravendita
[...] Controparte_2 del terreno sito in Montefalcone nel Sannio (CB) identificato al NCT f. 6 part. 1525
(già 1183); in via subordinata, accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno patito per effetto del trasferimento della proprietà del predetto terreno, comprensivo anche delle migliorie apportate all'immobile e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al relativo pagamento;
in via ulteriormente gradata, accertare la sussistenza delle distanze di legge tra l'immobile di sua proprietà ed il terreno oggetto di causa e ogni altra installazione fatta dai nuovi proprietari, nonché verificare il rispetto della legge in tema di luci e vedute.
Ha premesso parte attrice: di essere, da tempo immemore, in possesso del terreno identificato al NCT del Comune di Montefalcone nel Sannio (CB), f. 6 part. 1183 (poi part. 1525), confinante con la propria abitazione e di fatto costituente pertinenza di quest'ultima; di aver acquistato detto terreno per donazione del 1988 dal padre
(che lo aveva acquistato per via successoria dal padre Persona_2 [...]
, il quale ne avrebbe acquistato il possesso a far data dal 1964); Per_3
l'incontestato possesso di detto terreno da parte del nonno in maniera continuativa e pacifica sin dal 1964; di aver realizzato sul terreno una pluralità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
di aver ricevuto per donazione dal padre l'immobile identificato al NCEU f. 6 part. 1203; l'intervenuto trasferimento, con atto notarile del 28.04.2008, di tutta la part. 1183 f. 6, da parte degli eredi di
[...]
in favore della Confraternita religiosa che, a sua volta, l'ha trasferita a Per_4
con atto del 12.08.2021. Controparte_2
A sostegno della domanda, ha dedotto: l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno (di cui al f. 6 part. 1183, poi part. 1525), sulla scorta del possesso continuato e pacifico, ivi esercitato dalla sua famiglia per oltre un cinquantennio;
la pagina 2 di 13 nullità dell'atto notarile di compravendita del 2008, essendo già intervenuta l'usucapione e risultando mancante l'autorizzazione della curia diocesana prevista dal “Decreto generale per la determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano”; in ogni caso, il proprio diritto al risarcimento del danno patito, anche in ragione delle migliorie apportate al terreno, avuto riguardo a tutti gli interventi di manutenzione eseguiti, quantificati in euro 41.264,97.
Si è costituita la parte convenuta Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda e in subordine, una congrua riduzione
[...] degli importi richiesti, evidenziando: l'insussistenza di qualsivoglia acquisto per usucapione, posto che nelle due missive (del 19.7.2019 e 12.3.2021) inoltrate, avrebbe espressamente riconosciuto l'altrui proprietà del terreno in questione;
l'infondatezza della domanda di nullità della compravendita del 2021, non rientrando nelle ipotesi tipiche di nullità previste dalla legge, anche a fronte della carenza di interesse ad agire in capo alla parte attrice, essendo terzo rispetto al contratto e non avendo titolo per dolersi dell'assenza dell'autorizzazione vescovile, attenendo, peraltro, detta censura, a questioni di diritto canonico, non in grado di produrre effetti invalidanti su un contratto regolato dal diritto civile;
la non necessità di qualsivoglia autorizzazione vescovile, non rientrando il terreno in questione tra i beni stabili della avuto riguardo al suo valore minimo (euro 800,00); CP_1
l'infondatezza della domanda risarcitoria, mancando l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della stessa e degli interventi di manutenzione, dai quali la parte convenuta non avrebbe tratto alcuna utilità e che, invero, avevano riguardato l'immobile della e, comunque, erano stati effettuati prima dell'acquisto del Parte_1 terreno da parte della l'eccessività della somme richieste;
la CP_1 prescrizione del diritto al risarcimento ed alla ripetizione, atteso che i lavori risalirebbero al 1970, 1988 e 2005; l'estraneità della Congregazione rispetto alla domanda di accertamento delle distanze di legge rispetto alle nuove istallazioni, in quanto eseguite dai nuovi proprietari.
Si è costituito il convenuto , chiedendo il rigetto della domanda e Controparte_2
l'accertamento della temerarietà della lite, evidenziando: di aver acquistato il terreno nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava;
l'insussistenza di qualsivoglia pagina 3 di 13 acquisto per usucapione, non essendo stato esercitato alcun possesso secondo le modalità e tempi previsti dalla legge a tale scopo, avuto riguardo agli atti di riconoscimento dell'altrui diritto di proprietà ed alla circostanza per cui risulta che la parte attrice abiti nell'immobile adiacente al terreno per cui è causa solo dal 2016; la carenza di legittimazione attiva di parte attrice rispetto alla domanda di nullità;
l'infondatezza, eccessività e prescrizione della domanda risarcitoria e restitutoria;
la genericità, illogicità e infondatezza della richiesta di accertamento delle distanze di legge tra gli immobili.
La causa è stata istruita in via documentale e con prova orale.
Precisate le conclusioni, all'udienza dell'8 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta.
1. Sull'acquisto per usucapione.
La domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del terreno sito in Montefalcone nel Sannio (CB), identificato al NCT f. 6, part. 1525 (già 1183), è infondata in quanto non provata.
Si osserva che colui che ha l'interesse ad accertare la proprietà a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c. È necessario provare un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni (ovvero dieci, nel caso di usucapione abbreviata), cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso ad usucapionem ex art. 1158 c.c. si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e pagina 4 di 13 piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
In altre termini, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene per averlo usucapito deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus (cfr., ex multis, Cass. civ. 8704/2024; Cass. civ. 18002/2021; Cass. civ. 18392/2006).
Ed invero, “E' onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione civile sez. II,
02/10/2018, n. 23849)” (Cass. 17469/2023); ed ancora, è “noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. E, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà
o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa
e piena signoria. Non solo. L'attore deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime
a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere,
pagina 5 di 13 a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il "corpus" quanto
l'"animus" in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce
l'acquisto del diritto di proprietà. Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi
l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent.
Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n.
17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863). D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017). Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza (cfr. Cass. 16.01.2014 n. 874). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò
pagina 6 di 13 consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151). (…) l'art.
1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna" ( Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n. 7800, in GCM, 1991, 7; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n.
4414, in GCM, 1980, 7; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n. 11000, in GCM, 2001, 1587).
(…) Sulla scorta delle considerazioni espresse deve, in primo luogo, ribadirsi il concetto che, in materia di prova, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem. A tal proposito, ha precisato, anche di recente, la Suprema Corte che
"l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593. Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni. Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso”
(Cass. 21837/18). Non è, in altri termini, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene "da tempo immemorabile” ovvero "da oltre venti anni et similia” – così come riportato nella comparsa di risposta - giacche' l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere maturata
l'usucapione e ciò in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando
pagina 7 di 13 l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II, 26.04.2011, n. 9325).” (Corte di Appello
Reggio Calabria 102/2023).
Applicando, ora, i principi di diritto su esposti, si osserva quanto segue.
La parte attrice fonda l'acquisto per usucapione sul fatto che la sua famiglia prima di lei avrebbe posseduto il terreno in questione sin dal 1964, dunque per oltre cinquant'anni; rappresenta che il terreno sarebbe stato “concesso in possesso” al nonno dal 1964, poi ereditato dal padre , a lei Persona_3 Persona_2 trasferito per donazione (non in atti) del 1988; evidenzia che il possesso come sopra descritto non sarebbe mai stato messo in discussione da terzi e di averlo esercitato in prima persona, anche attraverso plurimi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ritiene il giudicante, in base alla valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, che l'acquisto della proprietà per usucapione non risulti provato, non essendo integrata la prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva in esame, posto che:
- manca la prova dell'esercizio continuo ed ininterrotto del potere di fatto uti dominus sul terreno in questione e manca la prova (ed ancor prima la specifica individuazione) del momento in cui sarebbe iniziato il possesso utile ad usucapionem: non soccorre, allo scopo, la scrittura privata del 16.05.1980 stipulata da e per la realizzazione di una serie Persona_2 Controparte_5 di lavori, considerato che, dalla lettura del documento, sembrerebbe trattarsi di lavori che riguardano esclusivamente l'immobile pacificamente di proprietà di parte attrice;
né la pluralità di fatture, emesse nei confronti di , Parte_2 assistite in parte da quietanza di pagamento, relative all'esecuzione di lavori di vario genere: si tratta, invero, di documenti non riconducibili direttamente ad
, in quanto espressamente intestati ad altro soggetto – non Parte_1 da ultimo, il relativo contenuto non è stato utilmente specificato in sede testimoniale (se non, in minima parte, da , coniuge di parte attrice Parte_2
e da e , vicini della , che hanno Parte_3 Testimone_1 Parte_1 però riferito in merito a fatti posteriori al 2015) - ; tantomeno il permesso di costruire n. 4/2013 del 2.12.2013, rilasciato dal Comune di Montefalcone nel pagina 8 di 13 Sannio a in relazione all'immobile sito in via Vittorio Parte_1
Emanuele II n. 224, di cui al f. 6 part. 1203, con relazione tecnica allegata alla relativa SCIA del 2017 in cui era stato precisato che i lavori sarebbero consistiti in “sistemazione dell'area di pertinenza del fabbricato mediante realizzazione di una recinzione a protezione del fabbricato e del terreno annesso allo stesso distinto in catasto al Foglio 6 mappale 1203 dell'abitato di Montefalcone”: si tratta,
a tutta evidenza, di lavori eseguiti sull'immobile di proprietà della parte attrice, ciò che non poteva non riverberare effetti anche sul terreno per cui è causa, adiacente all'abitazione della prima;
- non è in atti alcuna prova che gli ascendenti della ( e Parte_1 Per_3 [...]
), abbiano esercitato, prima di lei, un possesso prolungato sul terreno Per_2 conteso e comunque sufficiente ad usucapionem: generiche sono le allegazioni relative all'attività di manutenzione e pulizia;
- non è in atti la donazione del 1988 (e si tratta di una mancanza significativa, posto che avrebbe potuto costituire, in tesi, il dies a quo per l'usucapione abbreviata, in presenza di tutti gli elementi previsti dalla legge);
- è la stessa parte attrice che, nella ricostruzione dei fatti, rappresenta che la convenuta ha acquistato dagli eredi il terreno di cui al f. 6 CP_1 Per_4 part. 1183 con compravendita del 2008 (che non allega), senza contestare detto atto di acquisto della proprietà del terreno che ritiene di aver usucapito;
ed invero, la parte attrice non chiede la declaratoria di nullità della prima compravendita del 2008, ma solo della successiva del 2021 con il quale la
Congregazione convenuta ha, a sua volta, alienato al convenuto il CP_2 terreno per cui è causa;
- dalla documentazione depositata dal convenuto (cfr. concessione edilizia CP_2
n. 50 rilasciata dal Comune di Montefalcone in Sannio a il Persona_2
2.02.1979 “per la esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato sito in questo Comune alla Via Vittorio Emanuele 2° sull' area identificata in Catasto al foglio. 6 particella n. 1203…”; certificato del Comune di Montefalcone nel Sannio del 29.03.1986, ove si legge “Il Responsabile del servizio tecnico del Comune suddetto … certifica che il fabbricato ad uso civile abitazione, di proprietà della
Sig.ra , nata a [...] nel Sannio il 13.05.1955, sito Parte_1
pagina 9 di 13 in questo Comune in Via Vittorio Emanuele II° n. 224. identificato in catasto al F1.
6 mappale n. 1203. compreso nella zona B Completamento Edilizio" del vigente
Regolamento”), si ha la conferma che la parte attrice avrebbe ereditato dal padre l'immobile identificato al NCEU f. 6, part. 1203, non anche quello per cui è causa
(f. 6 part. 1183), oggetto delle due compravendite del 2008 e 2021, non automaticamente identificabile quale adiacenza/pertinenza dell'immobile di proprietà di;
Parte_1
- da ultimo, e con valenza assorbente, manca la prova dell'animus possidendi, sulla scorta delle due missive depositate dalla Congregazione religiosa, inoltrate dalla parte attrice il 29.07.2019 ed il 12.03.2021 e nelle quali quest'ultima, ribadito a più riprese che il terreno adiacente alla sua proprietà fosse di proprietà della diffidava l'istituto religioso, proprio in quanto CP_1 proprietario del terreno, ad impedire a e ai suoi familiari di Persona_5 transitarvi, formalizzava proposta di acquisto del medesimo bene e chiedeva l'autorizzazione a recintarlo in attesa della vendita. Nella pima missiva, invero, la parte attrice “chiede alla S.V., in qualità di proprietaria del fondo, quanto segue: 1) il divieto assoluto di passaggio a piedi o con auto sotto le finestre di mia proprietà della famiglia considerato che lo spazio adiacente la mia Controparte_2 proprietà mi è stata concessa come "lo spazio per la vetustà" a fronte delle sentenze e dei rogiti innanzi citate dell'autorità giudiziaria;
2) Essendo proprietaria del fondo-foglio 6 part.1183, la definizione degli spazi della servitù per l'apertura della vetustà; 3) L'acquisto dell'area riservata alla vetusta, quella attualmente ripulita e adiacente all'abitazione, circa 40 mq., con atto notarile e relativo frazionamento e recinzione;
4) In attesa del compimento delle procedure l'assenso alla recinzione dello spazio di mq.40, a tutela della privacy e all'accesso con auto e altri mezzi, così com'è stato concesso al in modo tutto simile, 5) Sono CP_2 inoltre disposta, per la risoluzione bonaria del problema della servitù a piedi, perché all'epoca della stipula dei rogiti il riferimento era di "SERVITU' A PIEDI", a comprare un pezzo di terreno in più per destinarlo a tale scopo.”; nella seconda:
“DIFFIDA La S.V., rappresentante pro-tempore delle Controparte_1
di Montefalcone nel Sannio, ad "INIBIRE"- entro 15 giorni dal ricevimento
[...] della presente, ai Sigg. sua moglie e il figlio Controparte_2 CP_6
pagina 10 di 13 : 1) il passaggio a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo, persone Controparte_7
o cose, sul suolo di vostra proprietà e adiacente alle finestre di mia proprietà fino al tempo della definizione della fattispecie e nel rispetto della distanza minima prevista dalla Legge di metri tre (dicasi metri tre)”. Si tratta, a tutta evidenza, di un contegno che espressamente riconosce l'altrui proprietà sul terreno per cui è causa e si rivela, dunque, incompatibile con l'affermazione dell'avvenuto acquisto per usucapione. Non si vede come, del resto – sia prima sia dopo l'introduzione del presente giudizio - parte attrice avrebbe potuto chiedere alla parte convenuta di provvedere ad impedire il passaggio sul terreno adiacente alla sua proprietà e come avrebbe potuto proporre l'acquisto di detto terreno, se non riconoscendone la proprietà in capo alla Congregazione religiosa. Comportamenti, dunque, non riconducibili ad un uso del bene uti dominus.
In definitiva, la domanda di acquisto per usucapione deve essere respinta.
2. Sulla domanda di nullità del contratto di compravendita del 2021
La domanda di nullità del contratto di compravendita del 2021 deve essere respinta per difetto di interesse.
È noto che l'azione di nullità spetti a chiunque vi abbia interesse ex art. 100 c.p.c.: ebbene, ritiene il giudicante che la parte attrice non abbia interesse alla declaratoria di nullità dell'atto con il quale la convenuta ha trasferito al convenuto
CP_1 il terreno identificato al f. 6 part. 1183 (ora part. 1525) posto che, avuto CP_2 riguardo all'esito negativo dell'accertamento dell'usucapione e alla circostanza per cui la parte attrice – come sopra evidenziato – non ha contestato il precedente atto di compravendita del 2008 (con il quale la convenuta ha acquistato il
CP_1 terreno per cui è causa), non potrebbe comunque conseguire alcun risultato utile: in altri termini, non si vede l'interesse a dichiarare invalido il contratto con il quale la ha alienato, senza avanzare analoga domanda rispetto al precedente
CP_1 contratto con il quale la ha, a sua volta, acquistato, posto che il
CP_1 terreno in questione risulterebbe di proprietà dell' in luogo di Parte_4
ma non risulterebbe, in ogni caso, di proprietà dell'attrice. Manca, dunque, CP_2 la prova della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e del conseguente danno che ne potrebbe derivare.
pagina 11 di 13 In ogni caso, e ad abundantiam, si osserva che le cause di nullità sono tipiche e la nullità invocata non risulta espressamente prevista dalla legge;
infine, altro è
l'ordinamento canonico, altro è l'ordinamento giuridico di diritto privato.
Assorbita ogni ulteriore valutazione di merito.
3. Sulla domanda risarcitoria/restitutoria e sulla domanda in tema di distanze, luci e vedute
La domanda volta ad ottenere il ristoro dei danni patiti per effetto della compravendita del 2021 nonchè il rimborso delle migliorie deve essere respinta in quanto infondata. Ciò sul duplice presupposto per cui, da un lato, la domanda postula, in capo alla parte attrice, la qualità di possessore (cfr. Cass. civ.
12627/1993) – qualità che, sulla scorta di quanto sopra ampiamente motivato, non risulta provata – e, dall'altro, le migliorie e le riparazioni eseguite non risultano provate, di tal che non vi è prova di danno alcuno – sarà sufficiente rammentare che le plurime fatture di cui sopra sono intestate a soggetto diverso da Parte_1
e i lavori verosimilmente eseguiti hanno riguardato, comunque, l'immobile
[...] di proprietà della parte attrice - .
Parimenti deve essere rigettata la domanda volta ad ottenere la verifica del rispetto della normativa vigente in punto di distanze, luci e vedute, in quanto genericamente formulata ed articolata in difetto di allegazione specifica: la parte attrice, in altri termini, chiede un mero controllo di legge, senza neanche allegare l'esistenza di costruzioni e l'apertura di luci e vedute in spregio alla normativa, ciò che si rivela esplorativo e deve pertanto essere respinto.
4. Sulle spese di lite
La mera infondatezza della domanda non è causa di temerarietà della lite, della quale non si ravvisano gli elementi costitutivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, valori medi, per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale dello scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 12 di 13 - rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione, in favore di ciascuno dei convenuti Parte_1
e Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei difensori, ove dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Campobasso, 13 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
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