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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
******* in persona del Giudice dott. Michele Guarnotta, nel procedimento iscritto al n. 2676 2025 del Ruolo Generale avente ad oggetto Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c, vertente tra
(avvocato LUDA DI CORTEMIGLIA ELENA); Parte_1
parte ricorrente contro
(avvocato AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI PALERMO); parte resistente
******* sciogliendo la riserva assunta all'esito del termine assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 31 marzo 2025; lette le note scritte depositate soltanto da parte ricorrente, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1. Con il ricorso ex art. 700 c.p.c. introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha chiesto
“In via preliminare e d'urgenza, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento della Questura di emesso il 30.01.2025 e notificato CP_1
in pari data che ordina al cittadino straniero di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni. Nel merito, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria: Annullare il decreto della Questura di emesso il 30.01.2025 e notificato in pari data che CP_1
ordina al cittadino straniero di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni, e/o dichiararlo invalido e/o inefficace”.
2. Si è costituita parte resistente con memoria depositata il 25 marzo 2025 con la quale ha chiesto di “dichiarare inammissibile il ricorso avversario, per difetto delle condizioni dell'azione”.
3. Ritiene questo giudice di dovere confermare il decreto emesso in data 10 marzo 2025 con il quale non sono stati ritenuti sussistenti i motivi per provvedere inaudita altera parte, sul presupposto che l'efficacia e l'esistenza del provvedimento della Questura di CP_1
emesso il 30.01.2025, che ordinava al ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni, fosse strettamente connessa con il provvedimento contenente l'obbligo di rimpatrio cui accedeva, ossia la decisione della Commissione Territoriale per i Richiedenti la Protezione Internazionale di emessa in data 25.11.2024 che non aveva accolto la CP_1
domanda di protezione internazionale del ricorrente e aveva attestato l'obbligo di rimpatrio del ricorrente medesimo ma i cui effetti esecutivi erano stati sospesi con decreto emesso da questo Tribunale in data 5 febbraio 2025, con conseguente venir meno, ipso iure, dell'efficacia del suddetto ordine di allontanamento.
4. Ne discende che al momento della presentazione del ricorso introduttivo era venuta meno l'efficacia esecutiva del provvedimento di allontanamento impugnato, conseguentemente il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
5. Alla luce assoluta novità della questione trattata, le spese processuali devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate;
manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, in data 01/04/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Michele Guarnotta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
******* in persona del Giudice dott. Michele Guarnotta, nel procedimento iscritto al n. 2676 2025 del Ruolo Generale avente ad oggetto Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c, vertente tra
(avvocato LUDA DI CORTEMIGLIA ELENA); Parte_1
parte ricorrente contro
(avvocato AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI PALERMO); parte resistente
******* sciogliendo la riserva assunta all'esito del termine assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 31 marzo 2025; lette le note scritte depositate soltanto da parte ricorrente, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1. Con il ricorso ex art. 700 c.p.c. introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha chiesto
“In via preliminare e d'urgenza, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento della Questura di emesso il 30.01.2025 e notificato CP_1
in pari data che ordina al cittadino straniero di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni. Nel merito, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria: Annullare il decreto della Questura di emesso il 30.01.2025 e notificato in pari data che CP_1
ordina al cittadino straniero di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni, e/o dichiararlo invalido e/o inefficace”.
2. Si è costituita parte resistente con memoria depositata il 25 marzo 2025 con la quale ha chiesto di “dichiarare inammissibile il ricorso avversario, per difetto delle condizioni dell'azione”.
3. Ritiene questo giudice di dovere confermare il decreto emesso in data 10 marzo 2025 con il quale non sono stati ritenuti sussistenti i motivi per provvedere inaudita altera parte, sul presupposto che l'efficacia e l'esistenza del provvedimento della Questura di CP_1
emesso il 30.01.2025, che ordinava al ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni, fosse strettamente connessa con il provvedimento contenente l'obbligo di rimpatrio cui accedeva, ossia la decisione della Commissione Territoriale per i Richiedenti la Protezione Internazionale di emessa in data 25.11.2024 che non aveva accolto la CP_1
domanda di protezione internazionale del ricorrente e aveva attestato l'obbligo di rimpatrio del ricorrente medesimo ma i cui effetti esecutivi erano stati sospesi con decreto emesso da questo Tribunale in data 5 febbraio 2025, con conseguente venir meno, ipso iure, dell'efficacia del suddetto ordine di allontanamento.
4. Ne discende che al momento della presentazione del ricorso introduttivo era venuta meno l'efficacia esecutiva del provvedimento di allontanamento impugnato, conseguentemente il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
5. Alla luce assoluta novità della questione trattata, le spese processuali devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate;
manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, in data 01/04/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Michele Guarnotta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.