Articolo 463 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 462Articolo 464
Versione
6 maggio 1952
Art. 463.
(Ritiro delle cose ritrovate da parte del proprietario)


All'atto del ritiro delle cose ritrovate, il proprietario e' tenuto al rimborso delle spese sostenute dal ritrovatore e al pagamento del premio a lui spettante al pagamento delle spese di custodia, nonche' degli eventuali diritti doganali.
L'autorita' marittima mercantile che procede alla consegna ne redige processo verbale a norma dell'articolo 457.
Nel caso in cui si proceda alla vendita delle cose ricuperate o rinvenute e manchino acquirenti, il ministero della marina mercantile su conforme proposta del capo del compartimento, puo' disporre l'abbandono delle cose al ricuperatore o all'inventore.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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