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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/11/2025, n. 4452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4452 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2675/2022 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. N. Caradonna Parte_1
RICORRENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
C. La AT
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/3/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, esponeva di aver ricevuto, in data 1/2/2022, dall'Istituto previdenziale l'invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. 30/1/2015 per il complessivo importo di € 998,39 e di aver presentato nota di contestazione in data 14/2/2022 in seguito alla quale l' , in pari data, comunicava che l'invito a regolarizzare aveva per oggetto le CP_1 note di rettifica 9-20-11/2020 emesse per l'addebito ex art. 1175 l. n. 296/2006, già notificate all'azienda a mezzo pec rispettivamente in data 26/2/2021, 27/3/2021 e
25/3/2021.
Deduceva di aver provveduto ad effettuare il pagamento di cui, tuttavia, riteneva l'illegittimità, deducendo che il predetto invito a regolarizzare fosse privo di motivazione ed affatto chiaro;
concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “ A. Condannare l' a restituire e pagare a il CP_1 Parte_1 dedotto importo di € 998,39 Euro, con gli interessi e la rivalutazione come per legge. B. Assumere ogni ulteriore statuizione ritenuta di Giustizia”, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.,
Resisteva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso di Controparte_2 cui chiedeva l'integrale rigetto.
La causa, di taglio documentale, giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e, all'udienza odierna, fissata per la discussione, veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va disatteso per le ragioni di seguito esposte.
Rileva il Tribunale che ex actis emerge:
a) in data 13/11/2020, 6/12/2020 e 9/2/2021 sono stati inviati alla ricorrente inviti a regolarizzare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 30/1/2015, in relazione all'omesso pagamento con riferimento al periodo di marzo 2019 (cfr. all. ); CP_1
b) in data 26/2/2021, 25/3/2021 e 27/3/2021 sono state emesse note di rettifica dalla procedura a seguito della elaborazione dei dati trasmessi con i flussi Uniemens (cfr. all. ricorrente ed ); CP_1
c) in data 1/2/2022 è stato inviato dall' invito a regolarizzare ex art. 4, comma 1, CP_1
D.M. 30/1/2015, all'interno del quale sono state inserite le note di rettifica divenute oramai irretrattabili in forza dei DURC irregolari;
d) in data 14/2/2022 è stato effettuato il versamento da parte del ricorrente (cfr. all. n. 4 ricorrente).
Tale essendo la ricostruzione fattuale della fattispecie che ci occupa, non colgono nel segno le censure mosse da parte ricorrente in ordine al presunto vizio di motivazione che inficerebbe tanto l'invito a regolarizzare quanto le note di rettifica.
Ed invero, si osserva che, dagli inviti a regolarizzare datati 13/11/2020, 6/12/2020 e
9/2/2021, regolarmente notificati al ricorrente (cfr. all. memoria di costituzione), si evince che l'“inadempienza aperta” concerne l'irregolarità relativa al versamento di contributi con riferimento al periodo di marzo 2019. Tale inadempienza, non essendo stata regolarizzata, ha causato l'emissione di note di rettifica per i periodi 9, 10 e
11/2020 per addebito ex art. 1, comma 1175, l.n. 296/2006, formate in epoca successiva agli inviti a regolarizzare (26/2/2021; 25/3/2021 e 27/3/2021).
Pag. 2 di 8 Ne discende che non può essere condivisa la censura relativa alla mancanza di motivazione sollevata da parte ricorrente, posto che l'istante, sin dal primo invito a regolarizzare del 13/11/2020, è stato reso edotto della predetta irregolarità ed è stato messo nelle condizioni di conoscere la natura dell'inadempienza.
Tanto premesso, nel merito, ritiene il Tribunale di fare proprie le motivazioni poste a sostegno della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari, sezione Lavoro, in data 13/4/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 191/2021, in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio, da cui non vi è motivo di discostarsi, in quanto condivisibili: “… è utile brevemente accennare alla normativa applicabile e alla ricostruzione del sistema degli sgravi contributivi rammentando che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC).
Il comma 1175 dell'art. 1 L. 27.12.2006 n 296 così recita: “ A decorrere dal 1 luglio
2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Detta disciplina ha innovato il sistema degli <> (id est: dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale) nel senso che, oltre alle specifiche e singole condizioni giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della legge
n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC).
L'attenzione del legislatore del 2006 al documento unico di regolarità contributiva è rivelata dalla lettura del comma successivo, il 1176, poiché con esso si prevede che
“Con decreto del Ministro del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali, comparativamente più rappresentative
Pag. 3 di 8 sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela della condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura”.
In forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 1176, le modalità di rilascio del DURC sono state regolate dapprima dal D.M. 24 ottobre 2007, n. 27 e , poi, dai successivi
D.M. di aggiornamento e modifica, quale il D.M. 20.1.2015.
Già il D.M. del 2007 prevedeva che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di DURC interno) resta sospeso.
Da ciò derivava che, attraverso quel subprocedimento, si consentiva la sanatoria delle irregolarità, che perdevano, quindi, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
Per compiutezza, all'art. 3, c.4 del citato D.M. si leggeva: “Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il Durc è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante,
l' stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere CP_2 il Durc, fermo restando quanto previsto dall'art 7, comma 3, del presente decreto”, ove, all'art.7, c.3 : “ In mancanza dei requisiti di cui all'art 5 [ norma sui 'requisiti di regolarità contributiva ] gli Istituti, le Casse Edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del Durc o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art 3 invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni”.
Il tenore del D.M. 30.1.2015 ricalca in buona sostanza la medesima disciplina e, per quanto qui di interesse, prevede all'art. 4, intitolato 'Assenza di regolarità':
Pag. 4 di 8 “1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' , l'INAIL e le Casse edili CP_1 trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di
15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato
<> di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”.
In buona sostanza, la fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007/DM 30 gennaio
2015 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta/fruizione dell'agevolazione in presenza di determinati presupposti, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Ebbene, nel caso di specie è accaduto che la ricevuta la segnalazione Pt_2 dell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, non si è attivata nel termine a lei concesso per la regolarizzazione e, quindi, non ha accesso ad alcuna sanatoria, sicché
l'inosservanza conclamata degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, gravanti sul datore di lavoro, fonda pienamente la pretesa dell' di incassare le differenze CP_2 contributive rispetto agli sgravi.
Sul punto il Collegio condivide l'insegnamento della Suprema Corte, la quale ha affrontato e risolto la questione relativa all'omesso invio al contribuente da parte CP_ dell' dell'invito a regolarizzare la posizione contributiva di cui all'art. 7 del D.M.
Pag. 5 di 8 24.10.2007 con tre pronunce, n. 27107, n. 27108 e 27109 del 2018, affermando i seguenti principi:
“la sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, stante il disposto degli CP_1 artt. 6 e 7 d.m. citt., ma … non si può ritenere che la mancata segnalazione CP_ dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' determini delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis, del datore di lavoro. … Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo egualmente la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1, co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia”.
In senso contrario al primo giudice, osserva il Collegio che non può valorizzarsi il fatto che l'odierna appellata abbia comunque regolarizzato la propria situazione, provvedendo al pagamento delle somme contributive cosi come va sottolineato che la ratio della normativa, diversamente da quanto adombrato dal Tribunale di Bari, non è la verifica della correttezza dei pagamenti, ma semmai, della regolarità contributiva, che, ove assente, genera una situazione di incertezza circa la spettanza dei benefici contributivi che non può essere affatto ignorata.
Pag. 6 di 8 Non vi è motivo di discostarsi da una siffatta lettura giurisprudenziale, di recente ribadita dalla Corte Suprema di Cassazione (semt. N. 24854/2022, anche ord. n.
7505/2023), che per comodità di lettura, di seguito si riporta: “ 23. Invero, non possono ricadere sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti alla regolarità contributiva, che appartengono al datore di lavoro.
24. Neppure può riconoscersi significato al fatto che la società ricorrente, in esito alla notifica dell'avviso di addebito, abbia proceduto al pagamento della somma dovuta. 25.
La regolarizzazione postuma della situazione contributiva resta evento irrilevante ai fini che occupano. Diversamente, si finirebbe per attribuire rilievo ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza di una costante regolarità contributiva, quale presupposto di applicazione di benefici normativi e contributivi”.
In conclusione, il primo giudice ha errato a minimizzare la mancata presentazione nei termini prescritti della denuncia mensile relativa al mese di agosto 2017”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, correttamente l' , Controparte_2 in seguito all'invio degli inviti a regolarizzare del 13/11/2020, 16/12/2020 e 19/2/2021 che avevano riscontrato l'omesso pagamento di contributi ed accessori dovuti con riferimento al periodo 3/2019 e le cui irregolarità non sono state sanate nei termini previsti dalla società ricorrente, ha adottato le note di rettifica relative ai periodi 9, 10 e
11/2020 per addebito ex art. 1, comma 1175 l.n. 296/2006.
Del tutto illegittima appare, pertanto, in applicazione dei principi affermati tanto dalla giurisprudenza di legittimità, quanto dalla Corte d'Appello di Bari, la richiesta di restituzione delle somme versate dalla ricorrente ed oggetto dell'invito a regolarizzare dell'1/2/2022, atteso che, con la somma versata, sono stati recuperati gli importi relativi alle agevolazioni contributive usufruite dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 1175 l.n. 296/2006 ed essendo, pertanto, pacifico che la regolarizzazione da parte del datore di lavoro delle somme dovute rimane un evento irrilevante ai fini che occupano.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Emanuela Foggetti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
Pag. 7 di 8 confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa CP_1 istanza, eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in
€ 449,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Bari, 24/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2675/2022 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. N. Caradonna Parte_1
RICORRENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
C. La AT
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/3/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, esponeva di aver ricevuto, in data 1/2/2022, dall'Istituto previdenziale l'invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. 30/1/2015 per il complessivo importo di € 998,39 e di aver presentato nota di contestazione in data 14/2/2022 in seguito alla quale l' , in pari data, comunicava che l'invito a regolarizzare aveva per oggetto le CP_1 note di rettifica 9-20-11/2020 emesse per l'addebito ex art. 1175 l. n. 296/2006, già notificate all'azienda a mezzo pec rispettivamente in data 26/2/2021, 27/3/2021 e
25/3/2021.
Deduceva di aver provveduto ad effettuare il pagamento di cui, tuttavia, riteneva l'illegittimità, deducendo che il predetto invito a regolarizzare fosse privo di motivazione ed affatto chiaro;
concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “ A. Condannare l' a restituire e pagare a il CP_1 Parte_1 dedotto importo di € 998,39 Euro, con gli interessi e la rivalutazione come per legge. B. Assumere ogni ulteriore statuizione ritenuta di Giustizia”, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.,
Resisteva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso di Controparte_2 cui chiedeva l'integrale rigetto.
La causa, di taglio documentale, giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e, all'udienza odierna, fissata per la discussione, veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va disatteso per le ragioni di seguito esposte.
Rileva il Tribunale che ex actis emerge:
a) in data 13/11/2020, 6/12/2020 e 9/2/2021 sono stati inviati alla ricorrente inviti a regolarizzare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 30/1/2015, in relazione all'omesso pagamento con riferimento al periodo di marzo 2019 (cfr. all. ); CP_1
b) in data 26/2/2021, 25/3/2021 e 27/3/2021 sono state emesse note di rettifica dalla procedura a seguito della elaborazione dei dati trasmessi con i flussi Uniemens (cfr. all. ricorrente ed ); CP_1
c) in data 1/2/2022 è stato inviato dall' invito a regolarizzare ex art. 4, comma 1, CP_1
D.M. 30/1/2015, all'interno del quale sono state inserite le note di rettifica divenute oramai irretrattabili in forza dei DURC irregolari;
d) in data 14/2/2022 è stato effettuato il versamento da parte del ricorrente (cfr. all. n. 4 ricorrente).
Tale essendo la ricostruzione fattuale della fattispecie che ci occupa, non colgono nel segno le censure mosse da parte ricorrente in ordine al presunto vizio di motivazione che inficerebbe tanto l'invito a regolarizzare quanto le note di rettifica.
Ed invero, si osserva che, dagli inviti a regolarizzare datati 13/11/2020, 6/12/2020 e
9/2/2021, regolarmente notificati al ricorrente (cfr. all. memoria di costituzione), si evince che l'“inadempienza aperta” concerne l'irregolarità relativa al versamento di contributi con riferimento al periodo di marzo 2019. Tale inadempienza, non essendo stata regolarizzata, ha causato l'emissione di note di rettifica per i periodi 9, 10 e
11/2020 per addebito ex art. 1, comma 1175, l.n. 296/2006, formate in epoca successiva agli inviti a regolarizzare (26/2/2021; 25/3/2021 e 27/3/2021).
Pag. 2 di 8 Ne discende che non può essere condivisa la censura relativa alla mancanza di motivazione sollevata da parte ricorrente, posto che l'istante, sin dal primo invito a regolarizzare del 13/11/2020, è stato reso edotto della predetta irregolarità ed è stato messo nelle condizioni di conoscere la natura dell'inadempienza.
Tanto premesso, nel merito, ritiene il Tribunale di fare proprie le motivazioni poste a sostegno della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari, sezione Lavoro, in data 13/4/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 191/2021, in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio, da cui non vi è motivo di discostarsi, in quanto condivisibili: “… è utile brevemente accennare alla normativa applicabile e alla ricostruzione del sistema degli sgravi contributivi rammentando che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC).
Il comma 1175 dell'art. 1 L. 27.12.2006 n 296 così recita: “ A decorrere dal 1 luglio
2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Detta disciplina ha innovato il sistema degli <
n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC).
L'attenzione del legislatore del 2006 al documento unico di regolarità contributiva è rivelata dalla lettura del comma successivo, il 1176, poiché con esso si prevede che
“Con decreto del Ministro del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali, comparativamente più rappresentative
Pag. 3 di 8 sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela della condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura”.
In forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 1176, le modalità di rilascio del DURC sono state regolate dapprima dal D.M. 24 ottobre 2007, n. 27 e , poi, dai successivi
D.M. di aggiornamento e modifica, quale il D.M. 20.1.2015.
Già il D.M. del 2007 prevedeva che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di DURC interno) resta sospeso.
Da ciò derivava che, attraverso quel subprocedimento, si consentiva la sanatoria delle irregolarità, che perdevano, quindi, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
Per compiutezza, all'art. 3, c.4 del citato D.M. si leggeva: “Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il Durc è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante,
l' stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere CP_2 il Durc, fermo restando quanto previsto dall'art 7, comma 3, del presente decreto”, ove, all'art.7, c.3 : “ In mancanza dei requisiti di cui all'art 5 [ norma sui 'requisiti di regolarità contributiva ] gli Istituti, le Casse Edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del Durc o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art 3 invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni”.
Il tenore del D.M. 30.1.2015 ricalca in buona sostanza la medesima disciplina e, per quanto qui di interesse, prevede all'art. 4, intitolato 'Assenza di regolarità':
Pag. 4 di 8 “1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' , l'INAIL e le Casse edili CP_1 trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di
15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato
<> di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”.
In buona sostanza, la fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007/DM 30 gennaio
2015 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta/fruizione dell'agevolazione in presenza di determinati presupposti, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Ebbene, nel caso di specie è accaduto che la ricevuta la segnalazione Pt_2 dell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, non si è attivata nel termine a lei concesso per la regolarizzazione e, quindi, non ha accesso ad alcuna sanatoria, sicché
l'inosservanza conclamata degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, gravanti sul datore di lavoro, fonda pienamente la pretesa dell' di incassare le differenze CP_2 contributive rispetto agli sgravi.
Sul punto il Collegio condivide l'insegnamento della Suprema Corte, la quale ha affrontato e risolto la questione relativa all'omesso invio al contribuente da parte CP_ dell' dell'invito a regolarizzare la posizione contributiva di cui all'art. 7 del D.M.
Pag. 5 di 8 24.10.2007 con tre pronunce, n. 27107, n. 27108 e 27109 del 2018, affermando i seguenti principi:
“la sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, stante il disposto degli CP_1 artt. 6 e 7 d.m. citt., ma … non si può ritenere che la mancata segnalazione CP_ dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' determini delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis, del datore di lavoro. … Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo egualmente la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1, co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia”.
In senso contrario al primo giudice, osserva il Collegio che non può valorizzarsi il fatto che l'odierna appellata abbia comunque regolarizzato la propria situazione, provvedendo al pagamento delle somme contributive cosi come va sottolineato che la ratio della normativa, diversamente da quanto adombrato dal Tribunale di Bari, non è la verifica della correttezza dei pagamenti, ma semmai, della regolarità contributiva, che, ove assente, genera una situazione di incertezza circa la spettanza dei benefici contributivi che non può essere affatto ignorata.
Pag. 6 di 8 Non vi è motivo di discostarsi da una siffatta lettura giurisprudenziale, di recente ribadita dalla Corte Suprema di Cassazione (semt. N. 24854/2022, anche ord. n.
7505/2023), che per comodità di lettura, di seguito si riporta: “ 23. Invero, non possono ricadere sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti alla regolarità contributiva, che appartengono al datore di lavoro.
24. Neppure può riconoscersi significato al fatto che la società ricorrente, in esito alla notifica dell'avviso di addebito, abbia proceduto al pagamento della somma dovuta. 25.
La regolarizzazione postuma della situazione contributiva resta evento irrilevante ai fini che occupano. Diversamente, si finirebbe per attribuire rilievo ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza di una costante regolarità contributiva, quale presupposto di applicazione di benefici normativi e contributivi”.
In conclusione, il primo giudice ha errato a minimizzare la mancata presentazione nei termini prescritti della denuncia mensile relativa al mese di agosto 2017”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, correttamente l' , Controparte_2 in seguito all'invio degli inviti a regolarizzare del 13/11/2020, 16/12/2020 e 19/2/2021 che avevano riscontrato l'omesso pagamento di contributi ed accessori dovuti con riferimento al periodo 3/2019 e le cui irregolarità non sono state sanate nei termini previsti dalla società ricorrente, ha adottato le note di rettifica relative ai periodi 9, 10 e
11/2020 per addebito ex art. 1, comma 1175 l.n. 296/2006.
Del tutto illegittima appare, pertanto, in applicazione dei principi affermati tanto dalla giurisprudenza di legittimità, quanto dalla Corte d'Appello di Bari, la richiesta di restituzione delle somme versate dalla ricorrente ed oggetto dell'invito a regolarizzare dell'1/2/2022, atteso che, con la somma versata, sono stati recuperati gli importi relativi alle agevolazioni contributive usufruite dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 1175 l.n. 296/2006 ed essendo, pertanto, pacifico che la regolarizzazione da parte del datore di lavoro delle somme dovute rimane un evento irrilevante ai fini che occupano.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Emanuela Foggetti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
Pag. 7 di 8 confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa CP_1 istanza, eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in
€ 449,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Bari, 24/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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