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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 61/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_3
( ), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, CodiceFiscale_6 CP_1
dall'avv. SALVATORE SPALLINO.
Appellanti-Appellati incidentali
CONTRO
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI CATANIA;
Appellato-Appellante incidentale
E NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_3
Carmela Napoli;
Appellata incidentale
( ), CP_4 C.F._7 Controparte_5
( , ( ), C.F._8 Controparte_6 C.F._9
( ), Controparte_7 C.F._10 CP_8
( ), ), C.F._11 CP_9 C.F._12
( rappresentati e difesi, giusta procura CP_10 C.F._13
in atti, dall'avv. SALVATORE SPALLINO;
Appellati incidentali non costituiti
Oggetto: contratti di collaborazione continuativa e coordinata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, gli appellanti indicati in epigrafe, unitamente ad altri – premesso di aver prestato la propria attività lavorativa presso vari istituti scolastici in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) succedutisi dall'anno scolastico
2001/2002 a quello 2017/2018 svolgendo mansioni di Assistente Tecnico
Amministrativo (di seguito ATA) e che i suddetti rapporti non erano mai stati caratterizzati dagli elementi tipici della collaborazione atteggiandosi di fatto come rapporti di lavoro subordinato - chiedevano al giudice adito di: 1) dichiarare che con il resistente si erano costituiti rapporto di lavoro di natura subordinata a CP_2
far data dalla sottoscrizione del primo contratto di co.co.co., con conseguente diritto dei ricorrenti alla prosecuzione del rapporto, con ricostruzione della carriera ai fini pensionistici di anzianità e retributivi, condannando l'amministrazione al pagamento delle differenze retributive spettanti a ciascuno secondo la ricostruzione della carriera, quantificandole in € 8.000,00; 2) in subordine, dichiarare che i contratti co.co.co. dovevano considerarsi contratti di lavoro subordinato a termine e in conseguenza dichiarare il diritto dei ricorrenti alla conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal primo contratto o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con ricostruzione della carriera e condanna dell'amministrazione alle differenze retributive nei termini già indicati sub n.1; 3) condannare l'amministrazione al pagamento delle indennità risarcitorie ex art. 32 legge
183/2010, in subordine rimettere alla Corte di Giustizia ex art. 267 TUE la questione sulla compatibilità della normativa nazionale con la clausola n. 5 dell'allegato alla direttiva 1999/70/CE; 4) in ulteriore subordine, condannare l'amministrazione al risarcimento del danno ex art. 36 comma 4 d.lgs. 165/2001 nella misura di 20 mensilità della retribuzione globale di fatto o nell'altra misura ritenuta di giustizia;
5) dichiarare il diritto di ciascun ricorrente agli aumenti retributivi conseguenti alla progressione stipendiale con condanna dell'amministrazione al relativo pagamento.
Con sentenza n. 815/2022 del 21.7.2022, il tribunale, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava che i rapporti di lavoro intrattenuti con l'amministrazione scolastica dall'1.7.2001 al 31.8.2018 da , , CP_4 Controparte_6 [...]
, , e Controparte_5 Controparte_7 CP_8 CP_9 Parte_7
avevano natura di contratti di lavoro subordinato a termine e Controparte_3
condannava il ministero resistente al pagamento a favore dei succitati ricorrenti delle differenze retributive tra la retribuzione effettivamente ricevuta e quella spettante in favore del personale a tempo indeterminato per la qualifica di assistente amministrativo, a far data dal gennaio 2007, tenuto conto degli incrementi retributivi previsti dai CCNL succedutisi nell'arco dell'intero periodo dall'1.7.2001, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
rigettava le domande proposte dagli altri lavoratori compensando tra le parti le spese processuali.
Appellavano la suddetta sentenza i soccombenti , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
con ricorso depositato in data 17.1.2023.
Si costituiva con comparsa depositata il 30.3.2023 il Controparte_2
che a sua volta proponeva appello incidentale.
[...]
Si costituiva altresì con comparsa depositata il 7.4.2023 Controparte_3
resistendo al gravame incidentale. La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Gli appellanti principali, con un primo motivo di impugnazione da intendersi integralmente richiamato e qui riportato in sintesi, lamentano l'erroneità della sentenza per non avere ritenuto provata la natura subordinata dei rapporti di lavoro da loro intrattenuti con l'amministrazione, rapporti che solo formalmente sono stati qualificati come contratti di collaborazione continuativa e coordinata ma che presentavano tutti i connotati della subordinazione.
In particolare deducono: che vi è stata una incompleta disamina della documentazione prodotta in primo grado;
che il primo giudice ha erroneamente valutato le deposizioni delle testimoni e Testimone_1 Testimone_2
ritenendole rilevanti solo in relazione alla posizione di otto dei lavoratori senza però considerare che le due testimoni avevano precisato di essere a conoscenza che le condizioni di lavoro erano uguali per tutti i ricorrenti, in quanto prima di presentare il ricorso collettivo tutti i lavoratori comprese le testimoni si erano incontrati presso i locali della onde verificare le condizioni di una iniziativa CP_11
giudiziaria; che da tale circostanza doveva trarsi che le affermazioni delle testimoni avevano lo stesso valore probatorio per tutti i ricorrenti in primo grado e quindi anche per gli odierni appellanti;
che in conseguenza doveva ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
1.2. Gli appellanti principali evidenziano poi che le assunzioni a termine si sono protratte oltre 36 mesi, sono state effettuate su posti di organico di diritto ed hanno avuto la stessa durata dell'anno scolastico;
che tale situazione ha dato luogo ad un'abusiva reiterazione del contratto a termine, con conseguente loro diritto al risarcimento del danno secondo i principi affermati dalle SS.UU n.5072/16; richiamano numerose sentenze del Supremo Collegio e della giurisprudenza di merito, che hanno ritenuto che al lavoratore spetta il risarcimento da abusiva reiterazione del contratto a termine anche nel caso di avvenuta stabilizzazione.
1.3. Con altra doglianza sostengono che, al contrario di quanto si legge nella sentenza impugnata, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale in quanto trattasi di un credito non retributivo ma derivante da violazione di direttiva comunitaria;
evidenziano che il risarcimento è dovuto in quanto la loro stabilizzazione nell'agosto 2018 è avvenuta a mezzo contratto part- time, con una retribuzione inferiore a quella che percepivano in precedenza.
Insistono in definitiva in tutte le domande già proposte in primo grado.
2.1. Con il proposto appello incidentale, il Controparte_2
impugna la sentenza sotto vari profili.
Innanzi tutto lamenta il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di ciascuno degli appellanti, come dagli stessi ammesso e come risulta dalla documentazione in atti, si sono sempre instaurati con gli istituti scolastici ove è stata svolta la prestazione;
rileva pertanto la nullità della sentenza impugnata in quanto pronunciata nei confronti di un soggetto giuridico che non è stato parte dei contratti fonte della materia del contendere.
2.2. Censura poi la sentenza per non avere verificato la tempestiva impugnazione in via stragiudiziale di ciascuno dei contratti a termine e per non avere dichiarato l'intervenuta decadenza ex art. 32 della legge 183/2010.
2.3. Con altro motivo deduce l'errata applicazione dell'art. 2948 c.c. rilevando che il tribunale sebbene abbia correttamente ritenuto applicabile alle differenze retributive richieste ex adverso il termine di prescrizione quinquennale ha errato nel computo dell'interruzione della prescrizione, ritenendo quest'ultima maturata per i diritti antecedenti il 2007, non risultando la prova di avvenuta consegna di atti interruttivi presso ciascun istituto datore di lavoro.
2.4. Si duole poi che il tribunale abbia ammesso la prova testimoniale sebbene la controparte nel ricorso introduttivo di primo grado non avesse indicato alcuna lista testimoni;
assume che erroneamente con l'ordinanza del 28.03.2019 il primo giudice ha modificato la precedente ordinanza disponendo l'audizione dei testi in violazione delle preclusioni processuali.
2.5. Con altra doglianza lamenta altresì, sempre in ordine ai mezzi istruttori, la violazione dell'art. 16 bis, D.L. 179/2012, evidenziando che controparte in primo grado aveva prodotto digitalmente solo alcuni contratti relativi ad alcuni dei lavoratori, mentre gli altri contratti e documenti erano stati depositati in cancelleria in formato cartaceo, carenti dell'autorizzazione del giudice alla produzione in tale forma.
2.6. Con altra doglianza lamenta l'errata applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.; evidenzia che, espunte le prove testimoniali e i documenti irregolarmente acquisiti, non è stata fornita dai lavoratori la prova della subordinazione.
2.7. Censura la decisione per avere ritenuto che i contratti di collaborazione continuativa e coordinata erano stati impiegati per far fronte a ordinarie esigenze dell'amministrazione, e non invece a esigenze eccezionali o temporanee;
evidenzia che i contratti stipulati dalle controparti erano conformi ad un format ministeriale ben determinato e recavano una puntuale indicazione delle attività da compiere;
richiama le difese già esplicate davanti al tribunale e sottolinea che, anche a voler ritenere utilizzabili le prove testimoniali assunte, le stesse, e in particolare la deposizione della teste , era generica non riferendosi a Tes_1
specifici periodi temporali o a disposizione dirigenziali, atti o provvedimenti.
2.8. Infine, l'appellante incidentale deduce che al ricorso di appello principale non è stata allegata la procura e, dunque, lamenta il difetto di ius postulandi; lamenta inoltre l'assenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. dell'atto di appello principale, che non individua esattamente le parti della sentenza gravata, le puntuali modifiche alla ricostruzione del fatto e le specifiche censure giuridiche.
2.9. Con ultimo motivo eccepisce per il lavoratore la violazione Parte_2
del principio del ne bis in idem in quanto il predetto lavoratore ha già ottenuto con sentenza n. 1078/2019 emessa (nel procedimento n.1878/2012 R.G.) dal tribunale di Siracusa, il risarcimento del danno e la corresponsione delle differenze retributive, che sono stati oggetto di domande svolte anche nel presente giudizio;
rileva che le suddette domande devono ritenersi improcedibili.
2.10. L'appellante principale rassegna le conclusioni di seguito riportate: “In via pregiudiziale, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato, dichiarare nulla la sentenza gravata, senza remissione al primo giudice, in conseguenza dell'inammissibilità ab imis delle azioni ex adverso ,spiegate nei confronti di soggetto privo di legittimazione passiva;
• In riforma della sentenza gravata, dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate in primo grado per mancata prova della tempestiva impugnazione stragiudiziale di ciascun contratto nei confronti di ciascuna lavoratrice e, successivamente, della sua impugnazione giudiziale;
• In subordine, in via preliminare, in riforma della sentenza gravata dichiarare prescritti i diritti retributivi anteriori ai 5 anni dalla notifica del ricorso di primo grado;
• Dichiarate inutilizzabili le prove testimoniali assunte in primo grado ed i contratti prodotti dall'avv. Spallino in data 22.06.22, in riforma della sentenza gravata ed a modifiche delle statuizioni in quella contenute, accertare che non siano stati offerti completi elementi di prova che possano sostenere la conclusione per cui con riguardo ai lavoratori , CP_4
, , , Controparte_6 Controparte_5 Controparte_7 CP_8
, e , tutti i rapporti di lavoro CP_9 Parte_7 Controparte_3
svoltisi, per la durata complessiva di 17 anni, avessero la natura di dissimulata subordinazione;
• Dichiarare improcedibile il ricorso avversario per difetto di ius postulandi;
• Con riguardo all'appello avversario, dichiararlo inammissibile ex art. 342 c.p.c. e, comunque, improcedibile per la posizione del , per cui Parte_2
pendono già analoghe domande innanzi alla Corte con riguardo a precedente sentenza del Tribunale di Siracusa su identico petitum e causa petendi;
•
Comunque, nel merito, rigettare l'appello avversario;
• In via istruttoria, ci si oppone alla produzione dei documenti di primo grado solo in forma cartacea, non sussistendo i presupposti di legge alla autorizzazione ex adverso richiesta;
• conseguentemente, in riforma della sentenza gravata, condannare ai compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio, che, fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014, si richiede siano liquidate nei valori medi…”.
3. Così esposte le censure avanzate dalle parti alla sentenza impugnata, va innanzitutto accolta l'eccezione formulata dal difensore degli appellanti principali
(cfr. note difensive dell'8.4.2023), di passaggio in giudicato della sentenza oggetto del presente giudizio di appello in relazione alle posizioni dei lavoratori
, , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , vittoriosi in primo grado, i quali CP_8 CP_9 Parte_7
non hanno interposto in via principale impugnazione avverso la sentenza n.815/2022.
Al riguardo, si osserva che il passaggio in giudicato della sentenza per i suddetti lavoratori non è evitato dalla proposizione da parte del Ministero del gravame incidentale, trattandosi di appello incidentale tardivo, in quanto depositato in cancelleria in data 30/03/2023, (in pari data notificato ai procuratori delle parti vittoriose in primo grado), oltre il termine lungo di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (21/07/2022).
Del pari deve accogliersi l'analoga richiesta della procuratrice dell'appellata
- anch'ella vittoriosa in primo grado- che nella memoria di Controparte_3
costituzione ha dedotto che non le è stato notificato l'appello principale e di essere venuta a conoscenza del presente giudizio di appello solo in data 30.3.2023 a seguito della notifica da parte del del gravame incidentale, CP_2
successivamente alla richiesta da lei avanzata in data 07.03.2023 alla cancelleria del tribunale di Siracusa di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza.
Per tutti i succitati lavoratori vittoriosi in primo grado, la sentenza impugnata deve ritenersi ormai definitiva, in conformità ai principi dettati dalla Suprema
Corte in tema di appello incidentale tardivo, secondo cui nelle cause scindibili- come appunto quella in oggetto - ancorché l'appello incidentale tardivo possa investire capi diversi da quelli impugnati in via principale non può comunque determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno (in tal senso, tra le altre, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, n.5989, Cassazione civile sez. lav., 25/10/2023 n.29554).
Va in conformità dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza n.815/2022 in relazione alla posizione dell'appellata nonché per le Controparte_3
posizioni dei lavoratori contumaci , CP_4 Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 Pt_7
[...]
4. In ordine alla posizione degli altri lavoratori, si osserva quanto segue.
5. Preliminarmente, è infondata l'eccezione formulata dal di carenza di ius CP_2
postulandi in capo al procuratore degli appellanti principali, posto che al ricorso in appello è stata allegata idonea procura regolarmente sottoscritta dai sei lavoratori che hanno interposto gravame avverso la sentenza.
6. È pure infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame principale, dovendosi evidenziare che dalla lettura dell'atto si evincono le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata nonché le censure proposte dai lavoratori nel rispetto dell'art. 434 c.p.c., che, nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modif. dalla L. n. 134 del 2012, richiede che l'atto di appello contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. n. 11187/2019; n. 27199/2017).
7. Sempre in via preliminare va esaminato il motivo dell'appello incidentale, relativo all'eccepito difetto di legittimazione passiva del . CP_2
L'eccezione è infondata, atteso che l'iniziativa di utilizzare gli ex L.S.U. nel settore scolastico mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa è chiaramente riconducibile al , del quale gli Uffici scolastici regionali, CP_2 gli ambiti territoriali provinciali e gli istituti scolastici costituiscono articolazione, come si evince dai contratti di collaborazione, nei quali si citano i decreti ministeriali che hanno autorizzato la stipula dei contratti medesimi con gli ex
L.S.U.
8. È infondato anche il motivo dell'appello incidentale, preliminare all'esame del merito, relativo alla non ammissibilità dei mezzi di prova acquisiti dal tribunale.
Per ciò che riguarda le testimonianze assunte in primo grado di cui il CP_2
eccepisce la nullità per intervenuta decadenza -per non avere la difesa dei lavoratori indicato le generalità dei testimoni da escutere nel ricorso introduttivo di primo grado -, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui si è attenuto il tribunale, secondo cui qualora nel rito del lavoro la parte abbia con l'atto introduttivo del giudizio indicato capitoli di prova testimoniale omettendo di indicare le generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla prova ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere dovere di cui all'art. 421
c.p.c., comma 1, a mezzo del quale può indicare alla parte la irregolarità e assegnare un termine perentorio per porvi rimedio;
l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti (Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020,
n.12573).
Ne consegue che, non derivando alcuna nullità dalla mancata indicazione delle generalità dei testimoni, correttamente il primo giudice ha revocato la precedente ordinanza che non aveva ammesso la prova testimoniale e ha successivamente escusso i testimoni indicati dalle parti.
9. Sono altresì infondate le doglianze del circa la ammissibilità della CP_2
documentazione prodotta dalla difesa degli appellanti principali dinanzi al tribunale in forma cartacea.
Al riguardo va dato atto che nel presente grado il procuratore degli appellanti principali ha chiesto di essere autorizzato a produrre, nuovamente in forma cartacea, la documentazione di cui il ministero contesta l'ammissibilità, adducendo l'estrema difficoltà di inviarla in via telematica per il notevole numero di documenti. Il presidente della sezione con provvedimento del 21/02/2023 ha autorizzato la suddetta produzione.
A prescindere dalla circostanza, dedotta nell'atto di appello principale percui nel corso del primo grado sia andata smarrita, la documentazione in oggetto va comunque ammessa, in quanto, sebbene prodotta tardivamente, risulta indispensabile per la decisione. L'ammissione trova fondamento nell'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 437 cpc comma 2, in conformità al principio per cui i poteri istruttori del giudice del lavoro vanno utilizzati a prescindere dal maturare di preclusioni in capo alle parti in causa e i documenti possono essere acquisiti d'ufficio, anche previa sollecitazione di parte, se risultino indispensabili per la decisione al fine di integrare una pista probatoria già emersa e al fine di completare l'insieme delle prove necessarie a stabilire la verità di un fatto rilevante per il giudizio (in tal senso, si vedano, Cassazione civile sez. lav., 07/03/2024,
n.6201; Cassazione civile sez. lav., 23/11/2020 n.26597).
10. Ciò detto in via preliminare, l'appello principale è fondato nei limiti di seguito indicati.
Innanzitutto è fondato il motivo relativo alla qualificazione come subordinato del rapporto svolto dagli odierni appellanti presso gli istituti scolastici, e la conseguente domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione stipendiale secondo la contrattazione collettiva di settore al pari del personale a tempo indeterminato.
Risulta incontestato che gli appellanti, già utilizzati quali lavoratori socialmente utili, hanno prestato attività lavorativa in favore dell'amministrazione scolastica in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2000 e del successivo D.M. n. 66 del 2001.
L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, prevede che "2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'art. 10, del citato D.Lgs. n. 468 del 1997 e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista, compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto".
Il D.M. n. 66/2001, all'art. 2 prevede che "Al fine di creare stabile occupazione,
a decorrere dal 1 luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici
Scolastici regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o tecnico, secondo le modalità indicate dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81".
Premesso dunque che gli odierni appellanti sono stati inizialmente assunti quali
L.S.U. e che dall'1.9.2018 sono stati stabilizzati, va verificato se l'amministrazione abbia utilizzato la suindicata forma di lavoro flessibile al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Secondo i principi, qui condivisi, espressi dalla Suprema Corte “in tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale fattispecie, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato - assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione - con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.” (Cass. . n.17101/2017; n. 3504/2024).
Occorre pertanto verificare la sussistenza della dedotta subordinazione caso per caso in coerenza con le domande e dei motivi di gravame, sulla base della documentazione in atti e delle altre risultanze istruttorie. Nel caso in esame deve rimarcarsi che i testimoni escussi in primo grado nulla di specifico hanno riferito circa la posizione lavorativa degli appellanti principali, non potendosi ritenere, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, che le dichiarazioni dei testimoni abbiano la stessa valenza probatoria indifferentemente per ciascuno dei lavoratori che hanno agito in primo grado, solo per il fatto che prima del giudizio vi era stato un incontro informale per decidere se intraprendere o meno l'iniziativa giudiziaria. Va escluso che la deposizione delle testimoni e sia stata specifica e circostanziata in relazione alla posizione Tes_1 Tes_2
degli odierni appellanti principali non avendo le stesse riferito nulla circa le concrete modalità del rapporto lavorativo dei predetti.
Ritiene invece il collegio che la prova della subordinazione si ricavi dalla documentazione prodotta dalla difesa e ammessa nel presente grado.
Detta documentazione comprova lo svolgimento di attività lavorativa con modalità identiche a quelle svolta dal personale ATA , tenuto conto che tutti gli appellanti erano tenuti a rispettare un preciso orario di lavoro e nello svolgimento dell'attività lavorativa erano sottoposti alle direttive impartite dal dirigente scolastico, erano tenuti a giustificare eventuali assenze e a giustificare gli eventuali permessi, e giornalmente ad attestare la propria presenza presso l'istituto scolastico sia all'inizio che alla fine dell'orario lavorativo.
11. Nel dettaglio, per ciò che concerne la posizione dell'appellante , Parte_1
sono stati prodotti numerosi documenti attestanti richieste di ferie, fogli di presenza, certificazioni di assenze, richieste di astensione dal lavoro per malattia.
Si vedano anche le numerose comunicazioni di servizio da cui emerge che il così come gli altri collaboratori era tenuto a rispettare le direttive del Parte_1
dirigente scolastico circa gli orari di presenza in ufficio e soprattutto circa l'obbligo di recuperare i ritardi o le assenze. A titolo esemplificativo si veda comunicazione di consegna del badge (comunicazione del 03/09/2009) nonchè comunicazione del 09/10/2010 in cui si fa presente ai collaboratori che il ritardo sull'orario di ingresso o di fine lavoro comportava l'obbligo di recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo in quello in cui si è verificato il ritardo.
12. Per quel che concerne la posizione di , la prova della Parte_3
subordinazione si ricava anche in tal caso dai fogli di presenza firmati dalla lavoratrice e dalla nota alla stessa inviata dal dirigente scolastico relativa all'obbligo di recuperare i ritardi;
dalle numerose richieste di permesso, dai prospetti piani ferie, dalle richieste di fruizione di permessi per malattia e dal fatto che la lavoratrice giustificava l'assenza per malattia a mezzo della produzione dei relativi certificati medici.
13. Analogamente per la prova della subordinazione si ricava Parte_4
dall'obbligo della stessa di attestare la presenza in ufficio e di recuperare i ritardi
(si vedano fogli di entrata ed uscita firmati dalla ); dalle comunicazioni di Pt_4
assenze per ferie, motivi di famiglia o malattia o altro, evidenziando che nei relativi moduli di richiesta la lavoratrice era sempre tenuta ad indicare quando avrebbe recuperato l'assenza. Si vedano poi in relazione alla predetta lavoratrice gli attestati di partecipazione a quattro corsi di formazione, rispettivamente in data
31/05/2004, 07/03/2006, 23/11/2009, 04/07/2011.
14. Risulta altresì provato il carattere subordinato dell'attività lavorativa svolta da per la quale sono stati prodotti, oltre che i fogli di firma di entrata Parte_6
e uscita dal lavoro, comunicazioni di assenze per motivi di salute con contestuale indicazione delle modalità con cui l'assenza sarebbe stata recuperata (cfr. richieste del 19/11/2003 e del 06/12/2003 in cui comunica che il recupero sarà Pt_6
effettuato con rientri pomeridiani); richieste di autorizzazioni di ferie;
è stato altresì prodotto in relazione alla suddetta dipendente un attestato di partecipazione a un corso di formazione nell'anno 2009.
15. Per quanto riguarda la posizione della lavoratrice si vedano, a Parte_5
dimostrazione anche in tal caso che la stessa era tenuta a osservare le direttive del dirigente scolastico senza alcun margine di autonomia, la comunicazione del
25/01/2002 relativa all'obbligo della di recuperare i giorni del 24 e Parte_5 del 31 dicembre;
la disposizione di servizio del 02/04/2003 di incarico di svolgimento di determinate mansioni;
gli ordini di servizio del 12/03/2002 e del
02/05/2002 di autorizzazione di lavoro al fine di recuperare precedenti assenze;
gli ordini di servizio con cui la lavoratrice era stata comandata a svolgere servizio pomeridiano;
la comunicazione di partecipazione a corsi di istruzione nell'anno
2004.
16. Invece, per quanto riguarda l'appellante , dagli atti emerge una Parte_2
situazione diversa rispetto a quella degli altri lavoratori, essendo parzialmente fondata l'eccezione formulata dal di improcedibilità delle domande CP_2
proposte nel presente giudizio.
E' infatti documentato che il predetto ha agito con un precedente Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, iscritto al n.1878/2012 R.G., conclusosi con sentenza n. 1078/2019 prodotta in atti. Detta sentenza, sulla base di accertamenti svolti dall'ufficio, risulta, in relazione alla posizione del , Parte_2
confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 935/2023 del
05/10/2023.
Nel precedente giudizio sono state accolte le domande avanzate dal di Parte_2
risarcimento del danno da illegittima precarizzazione e di corrresponsione delle differenze retributive, per il periodo compreso tra l'anno scolastico 2001- 2002 e l'anno scolastico 2011 -2012.
Essendovi una parziale coincidenza tra le domande proposte nei due giudizi, nel presente procedimento va valutata solo l'attività lavorativa svolta da nel Parte_2
periodo successivo a quello già valutato da altra decisione, e cioè per il periodo compreso tra l'anno scolastico 2012/2013 e l'anno scolastico 2017/2018. Nel resto, le domande avanzate da nel presente giudizio vanno rigettate. Parte_2
Per il periodo oggetto di valutazione, la prova della subordinazione si evince, anche per il predetto lavoratore, oltre che dai numerosi fogli di presenza firmati in entrata e in uscita, dai seguenti documenti indicativi della sottoposizione dello stesso a direttive e ordini dei superiori: si vedano ordine di servizio del 16/05/2013 relativo all'orario di lavoro da svolgere nel giorno successivo
17/05/2013; richiesta di ferie per l'anno 2013; disposizioni di servizio del
21/03/2014 in cui il lavoratore viene comandato di prestare attività pomeridiana;
disposizione di servizio del 19/05/2014, analoga alla precedente;
richiesta di ore da recuperare del 29/07/2014; comunicazioni assenza del 24/03/2015 e del
13/05/2015; comunicazione assenza per malattia del 13/01/2017; richiesta di recupero quale servizio straordinario del 30/05/2018.
17. In definitiva, deve ritenersi provato per tutti i lavoratori appellanti il carattere subordinato del rapporto lavorativo, emergendo dagli atti che tutti hanno svolto le prestazioni lavorative in esecuzione di precise direttive del dirigente scolastico o di suoi delegati. Emerge inoltre che gli stessi erano giornalmente obbligati a rispettare un orario ben preciso, firmando o attestando la propria presenza sia all'inizio che alla fine della giornata lavorativa. Erano tenuti a giustificare le assenze, di volta in volta chiedendo l'autorizzazione ad assentarsi per ferie malattie permessi o altro;
erano inoltre tenuti a recuperare i ritardi e le assenze, spesso anche a mezzo turni pomeridiani;
erano poi inseriti nel piano ferie dell'amministrazione scolastica;
inoltre disimpegnavano mansioni analoghe a quelle svolte dagli ATA, dunque mansioni rispondenti ad esigenze ordinarie dell'amministrazione, al pari dei colleghi di ruolo.
Tali circostanze, non contestate in modo specifico dall'amministrazione appellata, fanno ritenere che i lavoratori erano stabilmente inseriti negli istituti scolastici ove hanno prestato l'attività, dovendosi escludere che le prestazioni lavorative dagli stessi svolte siano state connotate, come invece sostenuto dal ministero, da autonomia o che la stessa fosse finalizzata alla realizzazione di progetti rispondenti ad esigenze straordinarie o temporanee dell'amministrazione.
In conseguenza, e in riforma sul punto della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto degli appellanti principali alla corresponsione delle differenze tra la retribuzione dagli stessi percepita e quella spettante in favore del personale a tempo indeterminato inquadrato con la qualifica di assistente amministrativo sulla base della contrattazione collettiva di settore, nei limiti della prescrizione quinquennale, come già dichiarato dal primo giudice.
18. Circa la prescrizione, va osservato che è infondata la doglianza degli appellanti principali che assumono che il termine sia decennale, dovendosi ribadire che vengono in rilievo differenze retributive cui si applica la prescrizione quinquennale ex art 2948 c.c.
Sul punto il collegio richiama, condividendolo, l'orientamento della Suprema
Corte secondo cui: “…nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall' art. 2948 c.c. nn. 4 e 5 che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento…” (in tal senso, Cass civ. sez. lav. n. 10219/2020). Si veda, altresì, in relazione a casi analoghi, Cass. civ. 30341/2022, che precisa che “…. la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale
e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta…”
19. E' invece parzialmente fondato il motivo dell'appello incidentale relativo al dies
a quo del termine prescrizionale.
La sentenza impugnata ha ritenuto, per i lavoratori vittoriosi, maturata la prescrizione per le somme spettanti per il periodo antecedente al gennaio 2007, e cioè per il quinquennio antecedente alle intimazioni di pagamento inviate all'amministrazione dai lavoratori.
Per ciò che concerne gli odierni lavoratori appellanti, va tuttavia osservato che non è stata prodotta in atti alcuna intimazione di pagamento o altro valido atto interruttivo.
Ne consegue che è corretto quanto rilevato dal , circa il fatto che devono CP_2
ritenersi, per gli appellanti , , e , Parte_1 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Pt_6
prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio dalla data di notifica del ricorso introduttivo.
Per ciò che concerne invece la posizione di posto che la Parte_2
domanda avanzata dallo stesso nel presente giudizio va limitata agli anni scolastici dal 2012/2013 al 2017/2018, deve escludersi che sia maturata la prescrizione in relazione a detto periodo.
20. Va poi accolta anche la domanda formulata in primo grado dai lavoratori appellanti di risarcimento del danno da abusiva reiterazione del contratto a termine.
È infondata al riguardo l'eccezione di decadenza formulata dal , ai sensi CP_2
dell'art. 32 della L. n.183/2010, atteso che, essendo pacifico che i contratti in oggetto sono stati prorogati dall'anno scolastico 2001/2002 sino all'anno scolastico 2017/2018 e che tutti gli appellanti sono stati stabilizzati a far data dall'1.9.2018, trova applicazione il principio secondo cui “ …in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lettera a), della legge n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede
l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione. Pertanto, la vicenda contrattuale può «rilevare fattualmente» (Cass., sentenza n. 22861 del 2022, par. 30.1., resa in materia di contratti a termine nell'ambito di rapporti di lavoro in somministrazione, ma che sul punto può trovare applicazione rispetto alla fattispecie in esame): in particolare, «come antecedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice» (citata Cass.,
n. 22861 del 2022), al fine di verificare se la reiterazione dei contratti del lavoratore con lo stesso datore di lavoro abbia oltrepassato il limite legale di durata, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della direttiva 1999/70/CE, atteso che «quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto comunitario» (CGUE, causa C- C-53/04, )…”. In tal Persona_1
senso, Cass. civ. sez. lav. 4960/2023.
Nella specie detto termine è stato rispettato, atteso che l'ultimo dei contratti riguarda l'anno scolastico 2017 -2018, il ricorso di primo grado è stato depositato il 07/03/2018 e inoltre, tenuto conto della durata e il numero dei contratti stipulati dai lavoratori, non vi è dubbio che sia stato oltrepassato il limite legale di durata;
dunque va esclusa qualsiasi decadenza.
Quanto al merito della pretesa risarcitoria, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite va escluso che l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori appellanti abbia comportato il risarcimento in forma specifica del danno subito.
Al riguardo il collegio si uniforma all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti
a termine" (in tal senso, Cass. civ. n. 15240/2021, n. 14815/2021, n. 15353/2020).
Nel caso in specie, dalla stessa produzione del (cfr. stato matricolare CP_2
dei lavoratori appellanti) risulta che gli stessi sono stati immessi in ruolo ai sensi dell'art.1, comma 619 della legge n. 205/2017 che dispone “Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il
[...]
indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura Controparte_12
selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo
19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili”. Il appellato non ha fornito la prova che l'assunzione dei lavoratori CP_2
appellanti sia stata automatica o a seguito di selezione, il cui esito, sebbene la selezione fosse stata riservata ai lavoratori ASU, potesse ragionevolmente ritenersi ex ante scontato o altamente probabile. Peraltro l'amministrazione non ha neppure prodotto il bando di concorso, atto di natura amministrativa per il quale non è invocabile il principio iura novit curia.
Pertanto, in accoglimento del relativo motivo dell'appello principale il CP_2
appellato va condannato al pagamento in favore dei lavoratori , Parte_1
, , e a titolo di risarcimento del danno per Parte_3 Pt_4 Pt_6 Parte_5
abusiva reiterazione dei contratti a termine, di un'indennità che si ritiene equo liquidare, in considerazione della durata nei rapporti di collaborazione, in dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (nella misura spettante secondo la contrattazione collettiva agli assistenti amministrativi), ex art. 32, L. n.
183/2010.
Il ministero va invece condannato a pagare in favore di Parte_2
un'indennità pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
(nella misura spettante secondo la contrattazione collettiva agli assistenti amministrativi), tenuto conto che lo stesso ha già ottenuto il risarcimento in relazione all'attività espletata sino all'anno scolastico 2011/2012.
In conclusione l'appello principale va accolto nei termini indicati, mentre va rigettato l'appello incidentale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore degli appellanti principali, nella misura indicata in dispositivo, sia per il primo che per il secondo grado in relazione al valore indeterminabile della causa e tenendo conto dei parametri dettati dal DM 55/2014 e successive modifiche.
Il ministero appellato va condannato alla rifusione delle spese del grado nei confronti della (in relazione a cui la sentenza è integralmente CP_3
confermata), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma:
- condanna il a corrispondere in favore di Controparte_2
ciascuno degli appellanti , , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
e le differenze tra la retribuzione da ciascuno percepita Parte_5 Parte_6
e il trattamento retributivo spettante per il personale a tempo indeterminato con la qualifica di assistente amministrativo, nei limiti del quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso introduttivo di primo grado, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
- condanna il a corrispondere in favore di Controparte_2 [...]
le differenze tra la retribuzione dallo stesso percepita negli anni Parte_2
scolastici dal 2012/2013 al 2017/2018 e il trattamento retributivo spettante per il personale a tempo indeterminato con la qualifica di assistente amministrativo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_2
ciascuno degli appellanti principali , , Parte_1 Parte_3 Pt_4
, e di un'indennità pari a dieci mensilità
[...] Parte_5 Parte_6
dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
di un'indennità pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione Parte_2
globale di fatto, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- rigetta nel resto le domande avanzate da . Parte_2
Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto nei confronti di
[...]
, , , , , CP_13 Controparte_14 CP_4 Controparte_6 Controparte_5 e Controparte_7 CP_8 CP_9 Parte_7 CP_3
[...]
rigetta nel resto l' appello incidentale.
Condanna il al pagamento delle spese del Controparte_2
presente giudizio che liquida, in favore degli appellanti principali, per il primo grado in €. 6.665,00 oltre spese generali, CPA e IVA e per il presente grado in €. 8.743,00 oltre spese generali, CPA e IVA;
condanna il al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese del grado che liquida in €. 4.996,00 oltre spese generali, Controparte_3
CPA e IVA.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi