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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3225/2023 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. LAROCCA FRANCESCO, in virtù di mandato a Parte_1 margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
INTIMANTE OPPOSTO
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARAGNO EMANUELE, in virtù di mandato Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA MEDAGLIE D'ORO, 80,
TARANTO .
INTIMATO OPPONENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione il sig. citava innanzi al Tribunale di Taranto il sig. per Parte_1 Controparte_1 sentire: convalidare l'intimato sfratto per morosità e, in caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoria di rilascio ex art.665 c.p.c.; emettere ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, richiesti e non pagati, pari ad
€.1.050,00 e degli altri eventualmente dovuti sino alla data dell'udienza e dell'effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
fissare la data di esecuzione ex art.56 L.392/78; condannare in ogni caso l'intimato al pagamento delle spese e compensi professionali del giudizio.
1 Si costituiva il sig. con comparsa di costituzione e risposta con opposizione alla convalida di Controparte_1 sfratto chiedendo di rigettare, l'intimato sfratto per morosità e la richiesta di emissione di decreto di ingiunzione, essendo stati corrisposti tutti canoni di locazione. Con vittoria di spese.
Il Giudice non concedeva ordinanza di convalida. Disponeva il mutamento del rito e l'obbligo di esperire la mediazione.
Parte intimante promuoveva la mediazione cui non prendeva parte convenuta.
Nelle more del giudizio, in data 14.06.2023 l'immobile veniva rilasciato.
Alla udienza di merito le parti chiedevano di precisare le conclusioni, pertanto, la causa veniva rinviata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di risoluzione del contratto di locazione, per essere stato eseguito il rilascio dell'immobile locato in data
14.06.2023.
Nel merito, la opposizione è risultata infondata, e pertanto va rigettata con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che l'istante è proprietario di una unità immobiliare sita in Monteparano
(TA) alla via Leonardo Da Vinci n.7, primo piano, meglio identificata in catasto al foglio 5, Particella 719,
Sub.2, Categoria A/3 Vani 5, concesso in locazione al sig. in forza di contratto di Parte_2 locazione del 29/08/2012 (con decorrenza 01/09/2012), registrato in data 18/09/2012 al n.4322 presso l'Agenzia delle Entrate di Brindisi, che il canone di locazione previsto era €.350,00 mensili da pagarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese;
che il sig. si rendeva moroso per il Parte_2 pagamento dei canoni relativi ai mesi di gennaio 2023, febbraio 2023 e marzo 2023, pari complessivi
€.1.050,00 (350,00 x 3).
L'opposizione veniva proposta al solo scopo di far rilevare il pagamento dei canoni a mezzo assegni, allegati in atti.
Ebbene l'imputabilità dei pagamenti ai canoni di fitto è devoluta unicamente al proprietario.
Parte intimante ha dato prova che a fronte della consegna dell'assegno n.2611502616 del 05/02/2023, il locatore emetteva ricevuta di pagamento n.96 relativa al canone di locazione del mese di Parte_1 novembre 2022. A fronte della consegna dell'assegno n.2611502617 del 05/03/2023 il locatore emetteva ricevuta di pagamento n.97 relativa al canone di locazione del mese di dicembre 2022.
Pertanto, i mesi di gennaio e di febbraio 2023 non risultavano pagati prima della notifica dello sfratto per morosità.
2 I vaglia postali pervenuti successivamente alla notifica dello sfratto per morosità venivano accettati a titolo di acconto sul maggior credito vantato ed imputati ai canoni più vecchi non pagati, come attestato nella raccomandata AR del 04/04/2023, allegata in atti.
Infine, l'ultimo tardivo pagamento (bonifico del 02/06/2023) veniva imputato dal locatore al pagamento del canone di locazione relativo al mese di marzo 2023 e, pertanto, il conduttore rimaneva moroso in relazione ai canoni relativi ai mesi aprile 2023, Maggio 2023 e giugno 2023 per complessivi €.1.050,00
depositava tutte le ricevute rilasciate dall'01/09/2012 dall'intimante all'intimato, tutte le ricevute Parte_1 dei versamenti degli assegni ricevuti, tutte relative ai pagamenti di tutti i canoni di locazione versati dall'inizio del contratto di locazione, allo scopo di consentire la ricostruzione di tutti i pagamenti realmente effettuati e la loro riferibilità a tutti i corrispondenti mesi.
Pertanto, dall'esame delle ricevute oggi depositate, emerge che i mesi di gennaio 2023 e di febbraio 2023 e successivi, non sono stati pagati prima della notifica dello sfratto per morosità.
L'imputazione ai mesi oggetto di sfratto riferita dall'intimato , non ha alcun valore probatorio, Controparte_1 poiché, in tema di imputazione del pagamento “La disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non, dunque, al pagamento di più canoni relativi a un unico contratto di locazione, in ragione del dato testuale del primo comma dell'art. 1193 c.c. e della stessa "ratio" che presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora”. (Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 27076 del 14/09/2022).
Quindi, le somme versate in corso di causa dall'intimato vanno correttamente imputate ai canoni più vecchi non pagati.
Tale circostanza si desume dall'art.1965 c.c.. Il soggetto nello stesso documento di quietanza può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 c.c. che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione.
La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in essa contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento ma non presuppone un accordo sull'imputazione.
Affinchè la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario difatti che essa non venga immediatamente o prontamente contestata dal debitore atteso che la mancata tempestiva contestazione assuma valore dell'acquiescenza (Cass 917 16.01.2013)
Orbene, l'omesso pagamento del canone, per i periodi dedotti costituisce inadempimento contrattuale dell'obbligazione primaria ed essenziale del rapporto locatizio, la cui valutazione di gravità è persino sottratta
3 al potere discrezionale del Giudice, giacché discendente, normativamente, dagli artt. 5 e 55 della L. N°
392/78, quanto alla misura della morosità ed alla tolleranza nel ritardo, nonché alle modalità di eventuale sanatoria, delle quali, nella fattispecie, ricorrono le prime, giacché lo sfratto per morosità è stato intimato ben oltre il termine di gg. 20 dalla scadenza del termine di pagamento e la morosità afferiva a più mensilità, ex art. 5, così come ricorrono le seconde, poiché all'udienza di convalida dello sfratto l'intimata ha proposto opposizione, anziché sanare la morosità, anche invocando, eventualmente, il c.d. termine di grazia, ex art. 55.
Consegue la condanna dell'intimata al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti da aprile 2023 al
14.06.2023 (verbale di rilascio in atti), per un complessivo ammontare di € 1.050,00# , oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti del sig. Parte_1
, così dispone: Controparte_1
1) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per essere stato eseguito il rilascio dell'immobile locato nelle more del giudizio;
2) Rigetta l'opposizione;
3) Condanna al pagamento in favore del sig. di € 1.050,00 per Controparte_1 Parte_1 canoni di locazione, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
5) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 1.561,88 di cui € 1.204,00 per compensi ed € 357,88 per spese, oltre rimborso spese generali,
IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 30/01/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
4
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3225/2023 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. LAROCCA FRANCESCO, in virtù di mandato a Parte_1 margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
INTIMANTE OPPOSTO
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARAGNO EMANUELE, in virtù di mandato Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA MEDAGLIE D'ORO, 80,
TARANTO .
INTIMATO OPPONENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione il sig. citava innanzi al Tribunale di Taranto il sig. per Parte_1 Controparte_1 sentire: convalidare l'intimato sfratto per morosità e, in caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoria di rilascio ex art.665 c.p.c.; emettere ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, richiesti e non pagati, pari ad
€.1.050,00 e degli altri eventualmente dovuti sino alla data dell'udienza e dell'effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
fissare la data di esecuzione ex art.56 L.392/78; condannare in ogni caso l'intimato al pagamento delle spese e compensi professionali del giudizio.
1 Si costituiva il sig. con comparsa di costituzione e risposta con opposizione alla convalida di Controparte_1 sfratto chiedendo di rigettare, l'intimato sfratto per morosità e la richiesta di emissione di decreto di ingiunzione, essendo stati corrisposti tutti canoni di locazione. Con vittoria di spese.
Il Giudice non concedeva ordinanza di convalida. Disponeva il mutamento del rito e l'obbligo di esperire la mediazione.
Parte intimante promuoveva la mediazione cui non prendeva parte convenuta.
Nelle more del giudizio, in data 14.06.2023 l'immobile veniva rilasciato.
Alla udienza di merito le parti chiedevano di precisare le conclusioni, pertanto, la causa veniva rinviata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di risoluzione del contratto di locazione, per essere stato eseguito il rilascio dell'immobile locato in data
14.06.2023.
Nel merito, la opposizione è risultata infondata, e pertanto va rigettata con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che l'istante è proprietario di una unità immobiliare sita in Monteparano
(TA) alla via Leonardo Da Vinci n.7, primo piano, meglio identificata in catasto al foglio 5, Particella 719,
Sub.2, Categoria A/3 Vani 5, concesso in locazione al sig. in forza di contratto di Parte_2 locazione del 29/08/2012 (con decorrenza 01/09/2012), registrato in data 18/09/2012 al n.4322 presso l'Agenzia delle Entrate di Brindisi, che il canone di locazione previsto era €.350,00 mensili da pagarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese;
che il sig. si rendeva moroso per il Parte_2 pagamento dei canoni relativi ai mesi di gennaio 2023, febbraio 2023 e marzo 2023, pari complessivi
€.1.050,00 (350,00 x 3).
L'opposizione veniva proposta al solo scopo di far rilevare il pagamento dei canoni a mezzo assegni, allegati in atti.
Ebbene l'imputabilità dei pagamenti ai canoni di fitto è devoluta unicamente al proprietario.
Parte intimante ha dato prova che a fronte della consegna dell'assegno n.2611502616 del 05/02/2023, il locatore emetteva ricevuta di pagamento n.96 relativa al canone di locazione del mese di Parte_1 novembre 2022. A fronte della consegna dell'assegno n.2611502617 del 05/03/2023 il locatore emetteva ricevuta di pagamento n.97 relativa al canone di locazione del mese di dicembre 2022.
Pertanto, i mesi di gennaio e di febbraio 2023 non risultavano pagati prima della notifica dello sfratto per morosità.
2 I vaglia postali pervenuti successivamente alla notifica dello sfratto per morosità venivano accettati a titolo di acconto sul maggior credito vantato ed imputati ai canoni più vecchi non pagati, come attestato nella raccomandata AR del 04/04/2023, allegata in atti.
Infine, l'ultimo tardivo pagamento (bonifico del 02/06/2023) veniva imputato dal locatore al pagamento del canone di locazione relativo al mese di marzo 2023 e, pertanto, il conduttore rimaneva moroso in relazione ai canoni relativi ai mesi aprile 2023, Maggio 2023 e giugno 2023 per complessivi €.1.050,00
depositava tutte le ricevute rilasciate dall'01/09/2012 dall'intimante all'intimato, tutte le ricevute Parte_1 dei versamenti degli assegni ricevuti, tutte relative ai pagamenti di tutti i canoni di locazione versati dall'inizio del contratto di locazione, allo scopo di consentire la ricostruzione di tutti i pagamenti realmente effettuati e la loro riferibilità a tutti i corrispondenti mesi.
Pertanto, dall'esame delle ricevute oggi depositate, emerge che i mesi di gennaio 2023 e di febbraio 2023 e successivi, non sono stati pagati prima della notifica dello sfratto per morosità.
L'imputazione ai mesi oggetto di sfratto riferita dall'intimato , non ha alcun valore probatorio, Controparte_1 poiché, in tema di imputazione del pagamento “La disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non, dunque, al pagamento di più canoni relativi a un unico contratto di locazione, in ragione del dato testuale del primo comma dell'art. 1193 c.c. e della stessa "ratio" che presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora”. (Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 27076 del 14/09/2022).
Quindi, le somme versate in corso di causa dall'intimato vanno correttamente imputate ai canoni più vecchi non pagati.
Tale circostanza si desume dall'art.1965 c.c.. Il soggetto nello stesso documento di quietanza può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 c.c. che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione.
La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in essa contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento ma non presuppone un accordo sull'imputazione.
Affinchè la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario difatti che essa non venga immediatamente o prontamente contestata dal debitore atteso che la mancata tempestiva contestazione assuma valore dell'acquiescenza (Cass 917 16.01.2013)
Orbene, l'omesso pagamento del canone, per i periodi dedotti costituisce inadempimento contrattuale dell'obbligazione primaria ed essenziale del rapporto locatizio, la cui valutazione di gravità è persino sottratta
3 al potere discrezionale del Giudice, giacché discendente, normativamente, dagli artt. 5 e 55 della L. N°
392/78, quanto alla misura della morosità ed alla tolleranza nel ritardo, nonché alle modalità di eventuale sanatoria, delle quali, nella fattispecie, ricorrono le prime, giacché lo sfratto per morosità è stato intimato ben oltre il termine di gg. 20 dalla scadenza del termine di pagamento e la morosità afferiva a più mensilità, ex art. 5, così come ricorrono le seconde, poiché all'udienza di convalida dello sfratto l'intimata ha proposto opposizione, anziché sanare la morosità, anche invocando, eventualmente, il c.d. termine di grazia, ex art. 55.
Consegue la condanna dell'intimata al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti da aprile 2023 al
14.06.2023 (verbale di rilascio in atti), per un complessivo ammontare di € 1.050,00# , oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti del sig. Parte_1
, così dispone: Controparte_1
1) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per essere stato eseguito il rilascio dell'immobile locato nelle more del giudizio;
2) Rigetta l'opposizione;
3) Condanna al pagamento in favore del sig. di € 1.050,00 per Controparte_1 Parte_1 canoni di locazione, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
5) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 1.561,88 di cui € 1.204,00 per compensi ed € 357,88 per spese, oltre rimborso spese generali,
IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 30/01/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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