Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Decreto cautelare 17 giugno 2024
Ordinanza cautelare 11 luglio 2024
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 26/02/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01574/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Cicco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica; Guardia di Finanza Comando Interregionale Italia Meridionale Napoli, in persona del Comandante in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
della determina di sospensione dall'impiego per la durata di 12 mesi, n. prot. -OMISSIS-/2023 del 25.10.2023, notificata il 26.10.2023 e di ogni altro atto presupposto, connesso, e collegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza Comando Interregionale Italia Meridionale Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi 12 a lui irrogata a seguito di procedimento penale avviato nei suoi confronti.
Con il ricorso all’odierno esame ha proposto avverso la detta sanzione disciplinare articolate censure con le quali deduce sotto molteplici profili la illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’articolo 1393 COM – per estinzione del potere disciplinare- e per violazione dei principi dell’autonomo accertamento dei fatti e dell’autonoma valutazione dei fatti in sede penale ed in sede disciplinare nonché per infondatezza degli addebiti.
Con la sentenza di revisione n. -OMISSIS- del 2024 emessa dalla Corte d’Appello di Roma, il ricorrente è stato prosciolto da ogni imputazione e con provvedimento del 6 novembre 2024 l’amministrazione ha revocato retroattivamente con ogni effetto la impugnata sanzione disciplinare.
Con memoria del 22 novembre 2024 il ricorrente ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Di tanto preso atto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.