TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4730 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10098/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10098/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti ILENIA BARGI e RAIMONDO PIETROLATI
ATTORE contro
C.F. ,), con il patrocinio dell'avv. DARIO TREVES CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione agisce in giudizio nei confronti di per chiedere Parte_1 CP_1
l'accertamento negativo dei crediti vantati dalla compagnia telefonica e il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dei disservizi cagionati dalla stessa.
In particolare, l'attrice – titolare di un piccolo studio legale – riferisce che nel giugno del 2021 si era rivolta alla convenuta, nella persona dell'agente , al fine di valutare Testimone_1 eventuali offerte della compagnia telefonica che le avrebbero consentito di ridurre i costi mensilmente sostenuti per i servizi telefonici e di connessione internet relativi all'attività professionale svolta.
A seguito di breve trattativa, l'agente aveva formulato un'offerta omnicomprensiva per Tes_1 servizi telefonici e connessione internet al costo di € 150 mensili, che la aveva Parte_1 accettato: le parti giungevano dunque alla sottoscrizione del contratto “Tim Business” in data 23.06.2021, concordando l'attivazione dei servizi a partire dal mese di settembre dello stesso anno e predisponendo quale metodo di pagamento l'addebito diretto sul conto corrente della cliente.
Senonché, l'attrice lamenta di avere subito, a partire dalla sottoscrizione di tale contratto, una Con lunga serie di disservizi da parte di , consistiti in attivazioni e conseguenti addebiti di servizi non richiesti, culminati nel distacco e nella sospensione delle linee telefoniche e internet (con conseguente isolamento dello studio legale), illegittimi in quanto dipendenti dal mancato pagamento di addebiti non dovuti.
In particolare, l'attrice riferisce che a partire dal mese di dicembre 2021 si era vista indirizzare una serie di fatture per servizi non richiesti e per linee telefoniche mai utilizzate e delle quali non aveva mai chiesto l'attivazione (nello specifico, 059.13516566, 059.13516971 e 059.13516816). Per tale ragione, come risulta dalla copiosa documentazione in atti (vedasi docc. 7, 9, 10, 11 e 12 di parte attrice), la si era tempestivamente attivata per Parte_1 contestare la debenza degli importi, dapprima aprendo un reclamo tramite un operatore telefonico, e successivamente indirizzando alla convenuta una serie di PEC di contestazione, facendo presente come la stessa non avesse mai richiesto l'attivazione delle menzionate utenze, né servizi differenti rispetto a quelli indicati nel contratto di giugno 2021.
Dopo una serie di mancate risposte ai reclami ed alle contestazioni dell'attrice, la convenuta affermava la debenza delle somme di cui alle fatture contestate esibendo all'attrice un contratto asseritamente sottoscritto dalla stessa nel settembre 2021, avente ad oggetto proprio le utenze contestate.
La negando di aver mai sottoscritto nel settembre 2021 un ulteriore contratto per Parte_1
l'attivazione di utenze che – in considerazione delle dimensioni dello studio legale – non le sarebbero state necessarie, domanda a questo giudice di accertare e dichiarare la nullità/inesistenza del contratto de quo, dichiarare di conseguenza che nulla è dovuto alla convenuta, e condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patiti a causa dei disservizi subiti, complessivamente quantificati in euro 10.000.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, si limita ad affermare che l'attrice, dopo aver accettato un'offerta comprensiva di linea telefonica e internet sottoscrivendo un apposito contratto nel giugno 2021, avrebbe nel settembre dello stesso anno sottoscritto un nuovo contratto chiedendo pagina 2 di 7 l'attivazione di altre linee. TIM, inoltre, afferma che nonostante il tempestivo disconoscimento del contratto operato dalla quest'ultima avrebbe comunque utilizzato i servizi di cui Parte_1 allo stesso, invocando a sostegno di tale affermazione le stesse fatture contestate dalla
Parte_1
Preliminarmente, il Tribunale osserva che due sono le questioni da risolvere al fine di accogliere o rigettare le domande formulate dall'attrice: se vi sia un regolare contratto, sottoscritto da essa nel settembre 2021, in base al quale la sarebbe tenuta a versare le Parte_1 somme di cui alle fatture contestate;
e, in caso di risposta negativa a tale primo quesito, se la abbia dato esecuzione al contratto disconosciuto, per cui potrebbe dirsi che vi sia Parte_1 stata la conclusione di esso per comportamenti concludenti.
Orbene, partendo dalla prima questione, ritiene questo Giudice che non possa essere affermata la sussistenza di un valido contratto sottoscritto dalle parti nel settembre 2021 avente ad oggetto l'attivazione delle utenze 059.13516566, 059.13516971 e 059.13516816, nonché degli altri servizi di cui alle fatture contestate dall'attrice. Ed invero, dagli atti di causa risulta pacifica solo la sottoscrizione del primo contratto, stipulato tra le parti nel giugno 2021, avente ad oggetto l'utenza 059239529: contratto rispetto al quale, peraltro, risulta che l'attrice abbia sempre e puntualmente adempiuto alle sue obbligazioni, saldando le varie fatture mediante addebito diretto sul conto corrente collegato, come da metodo di pagamento prescelto al momento della sottoscrizione.
Diversamente, con riferimento al secondo contratto, l'attrice ha sin da subito e tempestivamente disconosciuto lo stesso, come imposto dall'art. 214 c.p.c., evidenziando peraltro una serie di incongruità indicative della falsità di esso: brevemente, la sottoscrizione appare nettamente differente (una sigla in luogo della firma per esteso apposta sul contratto di giugno 2021), presenta delle irregolarità cromatiche sempre nello stesso punto (come fosse stata copiata e incollata più volte), è sempre identica a sé stessa, il metodo di pagamento prescelto non è quello dell'addebito diretto sul conto. Inoltre, l'attrice fa notare come la sottoscrizione di tale contratto sarebbe stata del tutto incoerente tanto con le dimensioni del suo Con studio e della sua attività, quanto con le intenzioni dalla stessa manifestate all'agente , documentate come si è visto.
A fronte del tempestivo disconoscimento del contratto operato dall'attrice, la convenuta si è limitata ad affermare la veridicità dello stesso, proponendo formale istanza di verificazione, senza tuttavia mai produrre il contratto in originale, come sarebbe stato suo onere, nonostante i Con solleciti in tal senso della parte attrice. In realtà, non ha neppure spiegato il motivo della mancata produzione del documento, né la natura del documento agli atti, con riguardo specifico alle irregolarità cromatiche sopra evidenziate e alla sovrapponibilità di tutte le firme su di esso apposte, praticamente impossibile per una mano umana. Anzi, la convenuta ha glissato del tutto ignorando l'argomento, con tutto ciò fornendo ulteriori elementi presuntivi della falsità del contratto disconosciuto.
Il Tribunale, dunque, ritiene inammissibile l'istanza di verificazione avanzata dalla convenuta, non essendo la stessa stata accompagnata – né in sede di comparsa di costituzione né tantomeno in sede di memorie istruttorie – dalla produzione del documento da sottoporsi a verifica in originale.
Ovviamente dall'inammissibilità dell'istanza di verificazione e dal tempestivo disconoscimento pagina 3 di 7 della scrittura privata in oggetto da parte dell'attrice, discende la inutilizzabilità della stessa nell'ambito del presente procedimento.
Alla luce di quanto sopra, ritiene questo giudice meritevole di accoglimento la domanda di accertamento negativo presentata dall'attrice, avente ad oggetto la dichiarazione di inesistenza del contratto asseritamente dalla stessa sottoscritto nel settembre 2021. Con
, infine, afferma genericamente nella sua comparsa di costituzione che la Parte_1 avrebbe debitamente sottoscritto i piani di lavoro per l'attivazione delle linee telefoniche di cui sopra. Tuttavia, la convenuta omette di spiegare in che cosa consisterebbero questi piani di lavoro e quale sia la loro eventuale differente funzione rispetto al contratto prodotto del settembre 2021, limitandosi genericamente a menzionarli senza meglio illustrarne la funzione, la finalità e la collocazione temporale. Tra l'altro, esaminati i relativi allegati, pare a questo Giudice che le considerazioni sopra esposte con riferimento al contratto asseritamente sottoscritto dall'attrice, valgano a maggior ragione rispetto ai piani di lavoro menzionati. Ed invero, i documenti allegati si limitano a riportare, nella sezione dedicata alla sottoscrizione degli stessi, il nome della presunta cliente, una certa che – non essendo riportato il cognome – potrebbe Parte_1 essere chiunque. Si consideri poi che la firma risultante su tali documenti, asseritamente apposta dall'attrice, pare del tutto difforme tanto rispetto alla firma per esteso dalla stessa apposta sul contratto del giugno 2021 quanto rispetto alla sigla riportata sul contratto del settembre 2021. Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene che tali piani di lavoro, non meglio illustrati dalla convenuta, non siano in grado di provare alcunché in merito alla genericamente affermata esistenza di un contratto tra le parti.
Venendo alla seconda questione, la convenuta si limita ad affermare che in ogni caso la avrebbe fruito dei servizi di cui alle fatture contestate, senza tuttavia dare alcuna Parte_1 prova di tale circostanza. Ed invero, a dimostrazione dell'utilizzo da parte della dei Parte_1 servizi fatturati, la convenuta richiama le proprie fatture indirizzate all'attrice, dalle quali risulterebbe traffico telefonico, riportato in maniera cumulativa e non con i tabulati delle telefonate che sarebbero state fatte, ovviamente con la censura dei numeri telefonici integrali a tutela della privacy. È evidente, tuttavia, che trattasi di documenti provenienti dalla convenuta, tra l'altro tempestivamente e puntualmente contestati dall'attrice, in quanto tali non idonei a provare alcunché. La convenuta avrebbe dovuto diversamente dimostrare la fruizione dei servizi, cosa che tuttavia non è avvenuta.
In ogni caso, non sarebbe sufficiente la semplice fruizione dei servizi telefonici che non potrebbe comunque convalidare le condizioni tariffarie del contratto disconosciuto, ciò che sarebbe potuto derivare soltanto dal pagamento delle fatture riportanti esse stesse le tariffe, Con pagamento che pacificamente non è avvenuto: vanta il relativo credito. Né le fatture di Con
agli atti riportano chiaramente le tariffe, che sono, invece, francamente incomprensibili.
Ne consegue pacificamente, dunque, l'accoglimento anche della seconda domanda formulata da parte attrice, ovverosia la dichiarazione da parte di questo giudice che nessuna somma è Con dovuta dalla a . Ed infatti, stante la inutilizzabilità del contratto disconosciuto, e Parte_1 stante anche la mancata prova dell'esecuzione del contratto nel senso sopra specificato, deve affermarsi che nulla è dovuto dall'attrice alla convenuta, avendo la prima fruito soltanto dei pagina 4 di 7 servizi di cui al contratto del giugno 2021, peraltro puntualmente pagati mediante addebito diretto sul conto corrente.
Tra l'altro, proprio in tema di non debenza delle somme di cui alle fatture contestate, pare opportuno evidenziare come l'attrice, sin dal mese di gennaio 2022 ha provveduto puntualmente a contestare le fatture alla stessa indirizzate, ed ha tentato, a partire dal febbraio 2022, in tutti i modi, di interrompere i rapporti con la convenuta, trasmettendo apposite comunicazioni di recesso e manifestando la sua volontà di interrompere l'asserita fruizione di qualsiasi servizio. Ciononostante, la convenuta ha seguitato a trasmettere le fatture oggetto del presente procedimento, senza mai prendere in considerazione le contestazioni e le richieste di chiarimento indirizzatele dall'attrice. Anche tale circostanza depone, a parere di questo giudice, nel senso della mala fede della convenuta, e della non debenza delle somme portate dalle fatture contestate, che in ogni caso avrebbero ad oggetto servizi non richiesti e rispetto ai quali era stata comunque richiesta l'interruzione.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno si osserva quanto segue.
L'attrice al riguardo lamenta, da un lato, i danni dalla stessa patiti a causa dei disservizi subiti Con (in particolare, la fatturazione indebita operata da ) che l'hanno costretta a numerose contestazioni, in proprio ed anche avvalendosi allo scopo di professionisti;
e, dall'altro lato, i danni subiti a causa della totale cessazione dei servizi telefonici e di connessione ad internet per una intera settimana. Circa quest'ultimo punto si rileva come la convenuta abbia cessato tutti i servizi nei confronti dell'attrice, compresi quelli oggetto del contratto del giugno 2021, rispetto al quale la ha sempre puntualmente adempiuto. Parte_1
In particolare, in punto di dimostrazione e quantificazione del danno, parte attrice ha puntualmente prodotto in giudizio le fatture dei legali (euro 800 per le prestazioni stragiudiziali dell'avv. Ciccaglione ed euro 1.500 per la gestione della pratica Corecom dell'avv. Maglione) e del tecnico informatico, cui è stata costretta a rivolgersi per far fronte ai disservizi imputabili alla convenuta (euro 427), nonché prova di un accordo transattivo con cui la si è Parte_1 impegnata nei confronti di un cliente a rinunciare ad euro 2.000 di compenso cui l'attrice avrebbe avuto diritto per l'attività di consulenza impedita dall'interruzione della linea telefonica e dalla conseguente impossibilità per il cliente di contattare l'avv. Si Parte_1 ritiene dunque che, sul punto, l'attrice abbia soddisfatto l'onere della prova circa la sussistenza del danno, del nesso di causalità tra evento e danno ed anche in merito alla relativa quantificazione.
L'attrice chiede inoltre di riconoscersi, a titolo di risarcimento del danno, una ulteriore somma quantificata in euro 3.780, secondo i parametri del DM 55/2014 per l'attività personalmente svolta e dedicata alla gestione stragiudiziale dei disservizi imputabili alla convenuta. Quest'ultima eccepisce la mancata prova del tempo dedicato a tale gestione e dell'attività concretamente svolta.
Sul punto, ritiene questo giudice che, trattandosi di somma quantificata correttamente facendo riferimento alle tabelle dei compensi forensi stragiudiziali, occorre sottolineare come questi ultimi non siano determinati ad ore, bensì sulla base di differenti e plurimi parametri. Sarebbe peraltro una “prova diabolica” quella relativa alle precise tempistiche dedicate dall'attrice alla Con gestione dei disservizi .
L'attrice ha in ogni caso depositato le numerosissime PEC inviate personalmente alla pagina 5 di 7 Con convenuta (doc. 12) al fine di contestare le fatture trasmesse da , a dimostrazione dell'attività svolta.
Si ritiene dunque raggiunta la prova circa l'esistenza del danno e la relativa analitica quantificazione prospettata dall'attrice in complessivi euro 8.504.
Su tale importo, riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, decorrono la rivalutazione e gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata fino alla presente sentenza e i soli interessi legali fino al saldo, come per ogni altro debito di valore.
Da ultimo, l'attrice domanda una ulteriore somma di euro 1.500 a titolo di danno morale subito in termini di patemi d'animo sofferti dalla stessa in conseguenza dei reiterati e illeciti atti persecutori posti in essere da controparte. Sul punto, ritiene questo giudice che non possa essere accolta la domanda di risarcimento del danno morale. Ed invero, la giurisprudenza unanime – mediante una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. – afferma la risarcibilità del danno non patrimoniale a condizione che sussista la lesione di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente tutelato.
È evidente come nel caso di specie non possa ritenersi leso alcun diritto fondamentale della persona costituzionalmente tutelato. Ne consegue la impossibilità di riconoscere una ulteriore somma di denaro a titolo di risarcimento del danno morale.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della controversia e alla attività svolta, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda di accertamento negativo avanzata da Parte_1 nei confronti di accerta l'inesistenza di alcun contratto sottoscritto
[...] CP_1 in data 15.09.2021; in accoglimento della domanda di accertamento negativo avanzata da Parte_1 nei confronti di accerta che nulla è dovuto da
[...] CP_1 Parte_1 nei confronti di in relazione al credito portato dalle fatture dedotte
[...] CP_1 in giudizio e derivanti dal contratto di cui si è accertata l'inesistenza; in accoglimento della domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1 ei confronti di condanna a pagare a
[...] CP_1 CP_1 Parte_1
l'importo di euro 8.504,00, con la rivalutazione e gli interessi specificati in
[...] motivazione;
condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, CP_1 Parte_1 che si liquidano in € 271,98 per spese, € 5.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Martina Giroletti, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 6 di 7 Milano, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10098/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti ILENIA BARGI e RAIMONDO PIETROLATI
ATTORE contro
C.F. ,), con il patrocinio dell'avv. DARIO TREVES CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione agisce in giudizio nei confronti di per chiedere Parte_1 CP_1
l'accertamento negativo dei crediti vantati dalla compagnia telefonica e il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dei disservizi cagionati dalla stessa.
In particolare, l'attrice – titolare di un piccolo studio legale – riferisce che nel giugno del 2021 si era rivolta alla convenuta, nella persona dell'agente , al fine di valutare Testimone_1 eventuali offerte della compagnia telefonica che le avrebbero consentito di ridurre i costi mensilmente sostenuti per i servizi telefonici e di connessione internet relativi all'attività professionale svolta.
A seguito di breve trattativa, l'agente aveva formulato un'offerta omnicomprensiva per Tes_1 servizi telefonici e connessione internet al costo di € 150 mensili, che la aveva Parte_1 accettato: le parti giungevano dunque alla sottoscrizione del contratto “Tim Business” in data 23.06.2021, concordando l'attivazione dei servizi a partire dal mese di settembre dello stesso anno e predisponendo quale metodo di pagamento l'addebito diretto sul conto corrente della cliente.
Senonché, l'attrice lamenta di avere subito, a partire dalla sottoscrizione di tale contratto, una Con lunga serie di disservizi da parte di , consistiti in attivazioni e conseguenti addebiti di servizi non richiesti, culminati nel distacco e nella sospensione delle linee telefoniche e internet (con conseguente isolamento dello studio legale), illegittimi in quanto dipendenti dal mancato pagamento di addebiti non dovuti.
In particolare, l'attrice riferisce che a partire dal mese di dicembre 2021 si era vista indirizzare una serie di fatture per servizi non richiesti e per linee telefoniche mai utilizzate e delle quali non aveva mai chiesto l'attivazione (nello specifico, 059.13516566, 059.13516971 e 059.13516816). Per tale ragione, come risulta dalla copiosa documentazione in atti (vedasi docc. 7, 9, 10, 11 e 12 di parte attrice), la si era tempestivamente attivata per Parte_1 contestare la debenza degli importi, dapprima aprendo un reclamo tramite un operatore telefonico, e successivamente indirizzando alla convenuta una serie di PEC di contestazione, facendo presente come la stessa non avesse mai richiesto l'attivazione delle menzionate utenze, né servizi differenti rispetto a quelli indicati nel contratto di giugno 2021.
Dopo una serie di mancate risposte ai reclami ed alle contestazioni dell'attrice, la convenuta affermava la debenza delle somme di cui alle fatture contestate esibendo all'attrice un contratto asseritamente sottoscritto dalla stessa nel settembre 2021, avente ad oggetto proprio le utenze contestate.
La negando di aver mai sottoscritto nel settembre 2021 un ulteriore contratto per Parte_1
l'attivazione di utenze che – in considerazione delle dimensioni dello studio legale – non le sarebbero state necessarie, domanda a questo giudice di accertare e dichiarare la nullità/inesistenza del contratto de quo, dichiarare di conseguenza che nulla è dovuto alla convenuta, e condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patiti a causa dei disservizi subiti, complessivamente quantificati in euro 10.000.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, si limita ad affermare che l'attrice, dopo aver accettato un'offerta comprensiva di linea telefonica e internet sottoscrivendo un apposito contratto nel giugno 2021, avrebbe nel settembre dello stesso anno sottoscritto un nuovo contratto chiedendo pagina 2 di 7 l'attivazione di altre linee. TIM, inoltre, afferma che nonostante il tempestivo disconoscimento del contratto operato dalla quest'ultima avrebbe comunque utilizzato i servizi di cui Parte_1 allo stesso, invocando a sostegno di tale affermazione le stesse fatture contestate dalla
Parte_1
Preliminarmente, il Tribunale osserva che due sono le questioni da risolvere al fine di accogliere o rigettare le domande formulate dall'attrice: se vi sia un regolare contratto, sottoscritto da essa nel settembre 2021, in base al quale la sarebbe tenuta a versare le Parte_1 somme di cui alle fatture contestate;
e, in caso di risposta negativa a tale primo quesito, se la abbia dato esecuzione al contratto disconosciuto, per cui potrebbe dirsi che vi sia Parte_1 stata la conclusione di esso per comportamenti concludenti.
Orbene, partendo dalla prima questione, ritiene questo Giudice che non possa essere affermata la sussistenza di un valido contratto sottoscritto dalle parti nel settembre 2021 avente ad oggetto l'attivazione delle utenze 059.13516566, 059.13516971 e 059.13516816, nonché degli altri servizi di cui alle fatture contestate dall'attrice. Ed invero, dagli atti di causa risulta pacifica solo la sottoscrizione del primo contratto, stipulato tra le parti nel giugno 2021, avente ad oggetto l'utenza 059239529: contratto rispetto al quale, peraltro, risulta che l'attrice abbia sempre e puntualmente adempiuto alle sue obbligazioni, saldando le varie fatture mediante addebito diretto sul conto corrente collegato, come da metodo di pagamento prescelto al momento della sottoscrizione.
Diversamente, con riferimento al secondo contratto, l'attrice ha sin da subito e tempestivamente disconosciuto lo stesso, come imposto dall'art. 214 c.p.c., evidenziando peraltro una serie di incongruità indicative della falsità di esso: brevemente, la sottoscrizione appare nettamente differente (una sigla in luogo della firma per esteso apposta sul contratto di giugno 2021), presenta delle irregolarità cromatiche sempre nello stesso punto (come fosse stata copiata e incollata più volte), è sempre identica a sé stessa, il metodo di pagamento prescelto non è quello dell'addebito diretto sul conto. Inoltre, l'attrice fa notare come la sottoscrizione di tale contratto sarebbe stata del tutto incoerente tanto con le dimensioni del suo Con studio e della sua attività, quanto con le intenzioni dalla stessa manifestate all'agente , documentate come si è visto.
A fronte del tempestivo disconoscimento del contratto operato dall'attrice, la convenuta si è limitata ad affermare la veridicità dello stesso, proponendo formale istanza di verificazione, senza tuttavia mai produrre il contratto in originale, come sarebbe stato suo onere, nonostante i Con solleciti in tal senso della parte attrice. In realtà, non ha neppure spiegato il motivo della mancata produzione del documento, né la natura del documento agli atti, con riguardo specifico alle irregolarità cromatiche sopra evidenziate e alla sovrapponibilità di tutte le firme su di esso apposte, praticamente impossibile per una mano umana. Anzi, la convenuta ha glissato del tutto ignorando l'argomento, con tutto ciò fornendo ulteriori elementi presuntivi della falsità del contratto disconosciuto.
Il Tribunale, dunque, ritiene inammissibile l'istanza di verificazione avanzata dalla convenuta, non essendo la stessa stata accompagnata – né in sede di comparsa di costituzione né tantomeno in sede di memorie istruttorie – dalla produzione del documento da sottoporsi a verifica in originale.
Ovviamente dall'inammissibilità dell'istanza di verificazione e dal tempestivo disconoscimento pagina 3 di 7 della scrittura privata in oggetto da parte dell'attrice, discende la inutilizzabilità della stessa nell'ambito del presente procedimento.
Alla luce di quanto sopra, ritiene questo giudice meritevole di accoglimento la domanda di accertamento negativo presentata dall'attrice, avente ad oggetto la dichiarazione di inesistenza del contratto asseritamente dalla stessa sottoscritto nel settembre 2021. Con
, infine, afferma genericamente nella sua comparsa di costituzione che la Parte_1 avrebbe debitamente sottoscritto i piani di lavoro per l'attivazione delle linee telefoniche di cui sopra. Tuttavia, la convenuta omette di spiegare in che cosa consisterebbero questi piani di lavoro e quale sia la loro eventuale differente funzione rispetto al contratto prodotto del settembre 2021, limitandosi genericamente a menzionarli senza meglio illustrarne la funzione, la finalità e la collocazione temporale. Tra l'altro, esaminati i relativi allegati, pare a questo Giudice che le considerazioni sopra esposte con riferimento al contratto asseritamente sottoscritto dall'attrice, valgano a maggior ragione rispetto ai piani di lavoro menzionati. Ed invero, i documenti allegati si limitano a riportare, nella sezione dedicata alla sottoscrizione degli stessi, il nome della presunta cliente, una certa che – non essendo riportato il cognome – potrebbe Parte_1 essere chiunque. Si consideri poi che la firma risultante su tali documenti, asseritamente apposta dall'attrice, pare del tutto difforme tanto rispetto alla firma per esteso dalla stessa apposta sul contratto del giugno 2021 quanto rispetto alla sigla riportata sul contratto del settembre 2021. Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene che tali piani di lavoro, non meglio illustrati dalla convenuta, non siano in grado di provare alcunché in merito alla genericamente affermata esistenza di un contratto tra le parti.
Venendo alla seconda questione, la convenuta si limita ad affermare che in ogni caso la avrebbe fruito dei servizi di cui alle fatture contestate, senza tuttavia dare alcuna Parte_1 prova di tale circostanza. Ed invero, a dimostrazione dell'utilizzo da parte della dei Parte_1 servizi fatturati, la convenuta richiama le proprie fatture indirizzate all'attrice, dalle quali risulterebbe traffico telefonico, riportato in maniera cumulativa e non con i tabulati delle telefonate che sarebbero state fatte, ovviamente con la censura dei numeri telefonici integrali a tutela della privacy. È evidente, tuttavia, che trattasi di documenti provenienti dalla convenuta, tra l'altro tempestivamente e puntualmente contestati dall'attrice, in quanto tali non idonei a provare alcunché. La convenuta avrebbe dovuto diversamente dimostrare la fruizione dei servizi, cosa che tuttavia non è avvenuta.
In ogni caso, non sarebbe sufficiente la semplice fruizione dei servizi telefonici che non potrebbe comunque convalidare le condizioni tariffarie del contratto disconosciuto, ciò che sarebbe potuto derivare soltanto dal pagamento delle fatture riportanti esse stesse le tariffe, Con pagamento che pacificamente non è avvenuto: vanta il relativo credito. Né le fatture di Con
agli atti riportano chiaramente le tariffe, che sono, invece, francamente incomprensibili.
Ne consegue pacificamente, dunque, l'accoglimento anche della seconda domanda formulata da parte attrice, ovverosia la dichiarazione da parte di questo giudice che nessuna somma è Con dovuta dalla a . Ed infatti, stante la inutilizzabilità del contratto disconosciuto, e Parte_1 stante anche la mancata prova dell'esecuzione del contratto nel senso sopra specificato, deve affermarsi che nulla è dovuto dall'attrice alla convenuta, avendo la prima fruito soltanto dei pagina 4 di 7 servizi di cui al contratto del giugno 2021, peraltro puntualmente pagati mediante addebito diretto sul conto corrente.
Tra l'altro, proprio in tema di non debenza delle somme di cui alle fatture contestate, pare opportuno evidenziare come l'attrice, sin dal mese di gennaio 2022 ha provveduto puntualmente a contestare le fatture alla stessa indirizzate, ed ha tentato, a partire dal febbraio 2022, in tutti i modi, di interrompere i rapporti con la convenuta, trasmettendo apposite comunicazioni di recesso e manifestando la sua volontà di interrompere l'asserita fruizione di qualsiasi servizio. Ciononostante, la convenuta ha seguitato a trasmettere le fatture oggetto del presente procedimento, senza mai prendere in considerazione le contestazioni e le richieste di chiarimento indirizzatele dall'attrice. Anche tale circostanza depone, a parere di questo giudice, nel senso della mala fede della convenuta, e della non debenza delle somme portate dalle fatture contestate, che in ogni caso avrebbero ad oggetto servizi non richiesti e rispetto ai quali era stata comunque richiesta l'interruzione.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno si osserva quanto segue.
L'attrice al riguardo lamenta, da un lato, i danni dalla stessa patiti a causa dei disservizi subiti Con (in particolare, la fatturazione indebita operata da ) che l'hanno costretta a numerose contestazioni, in proprio ed anche avvalendosi allo scopo di professionisti;
e, dall'altro lato, i danni subiti a causa della totale cessazione dei servizi telefonici e di connessione ad internet per una intera settimana. Circa quest'ultimo punto si rileva come la convenuta abbia cessato tutti i servizi nei confronti dell'attrice, compresi quelli oggetto del contratto del giugno 2021, rispetto al quale la ha sempre puntualmente adempiuto. Parte_1
In particolare, in punto di dimostrazione e quantificazione del danno, parte attrice ha puntualmente prodotto in giudizio le fatture dei legali (euro 800 per le prestazioni stragiudiziali dell'avv. Ciccaglione ed euro 1.500 per la gestione della pratica Corecom dell'avv. Maglione) e del tecnico informatico, cui è stata costretta a rivolgersi per far fronte ai disservizi imputabili alla convenuta (euro 427), nonché prova di un accordo transattivo con cui la si è Parte_1 impegnata nei confronti di un cliente a rinunciare ad euro 2.000 di compenso cui l'attrice avrebbe avuto diritto per l'attività di consulenza impedita dall'interruzione della linea telefonica e dalla conseguente impossibilità per il cliente di contattare l'avv. Si Parte_1 ritiene dunque che, sul punto, l'attrice abbia soddisfatto l'onere della prova circa la sussistenza del danno, del nesso di causalità tra evento e danno ed anche in merito alla relativa quantificazione.
L'attrice chiede inoltre di riconoscersi, a titolo di risarcimento del danno, una ulteriore somma quantificata in euro 3.780, secondo i parametri del DM 55/2014 per l'attività personalmente svolta e dedicata alla gestione stragiudiziale dei disservizi imputabili alla convenuta. Quest'ultima eccepisce la mancata prova del tempo dedicato a tale gestione e dell'attività concretamente svolta.
Sul punto, ritiene questo giudice che, trattandosi di somma quantificata correttamente facendo riferimento alle tabelle dei compensi forensi stragiudiziali, occorre sottolineare come questi ultimi non siano determinati ad ore, bensì sulla base di differenti e plurimi parametri. Sarebbe peraltro una “prova diabolica” quella relativa alle precise tempistiche dedicate dall'attrice alla Con gestione dei disservizi .
L'attrice ha in ogni caso depositato le numerosissime PEC inviate personalmente alla pagina 5 di 7 Con convenuta (doc. 12) al fine di contestare le fatture trasmesse da , a dimostrazione dell'attività svolta.
Si ritiene dunque raggiunta la prova circa l'esistenza del danno e la relativa analitica quantificazione prospettata dall'attrice in complessivi euro 8.504.
Su tale importo, riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, decorrono la rivalutazione e gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata fino alla presente sentenza e i soli interessi legali fino al saldo, come per ogni altro debito di valore.
Da ultimo, l'attrice domanda una ulteriore somma di euro 1.500 a titolo di danno morale subito in termini di patemi d'animo sofferti dalla stessa in conseguenza dei reiterati e illeciti atti persecutori posti in essere da controparte. Sul punto, ritiene questo giudice che non possa essere accolta la domanda di risarcimento del danno morale. Ed invero, la giurisprudenza unanime – mediante una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. – afferma la risarcibilità del danno non patrimoniale a condizione che sussista la lesione di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente tutelato.
È evidente come nel caso di specie non possa ritenersi leso alcun diritto fondamentale della persona costituzionalmente tutelato. Ne consegue la impossibilità di riconoscere una ulteriore somma di denaro a titolo di risarcimento del danno morale.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della controversia e alla attività svolta, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda di accertamento negativo avanzata da Parte_1 nei confronti di accerta l'inesistenza di alcun contratto sottoscritto
[...] CP_1 in data 15.09.2021; in accoglimento della domanda di accertamento negativo avanzata da Parte_1 nei confronti di accerta che nulla è dovuto da
[...] CP_1 Parte_1 nei confronti di in relazione al credito portato dalle fatture dedotte
[...] CP_1 in giudizio e derivanti dal contratto di cui si è accertata l'inesistenza; in accoglimento della domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1 ei confronti di condanna a pagare a
[...] CP_1 CP_1 Parte_1
l'importo di euro 8.504,00, con la rivalutazione e gli interessi specificati in
[...] motivazione;
condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, CP_1 Parte_1 che si liquidano in € 271,98 per spese, € 5.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Martina Giroletti, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 6 di 7 Milano, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 7 di 7