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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/07/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Gloria CARLESSO - Giudice
3) dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso, con ricorso depositato in data 17/04/25 ed iscritto al n. 1238/25 R.V.G., da , con avv. Alessandra STELLA, e avv. LUCA VECCHIONI, in proprio;
Parte_1 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. questo Tribunale esponendo in particolare quanto segue, in fatto: - di aver avuto una relazione sentimentale dal 2006 e dalla loro unione nasceva il 4.01.2012, in Trieste, riconosciuto da entrambi i genitori;
nella coppia si è Per_1 determinata una situazione di disaffezione ed il rapporto si è deteriorato, sicché le parti sono addivenute ad un accordo in merito alle modalità di collocamento, visita e mantenimento del minore, secondo le seguenti condizioni:
“1) la casa familiare, di proprietà esclusiva del SI. NI UC, sita in Trieste, Via Commerciale
n.118, viene assegnata, completa di arredi, alla SI.ra che continuerà ad abitarla Parte_1 unitamente al figlio che ivi manterrà la residenza anagrafica. Eventuali e futuri trasferimenti Per_1 della SI.ra , insieme al figlio minore, dovranno essere previamente concordati con il SI. Pt_1
NI.
2) il SI. NI UC si impegna a rilasciare la casa familiare entro l'udienza che il Tribunale fisserà per la comparizione personale delle parti che verrà sostituita da deposito di note scritte essendo volontà delle parti non comparire. Il SI. NI UC potrà portare con sé oggetti e beni personali nonché arredi e complementi sui quali le parti hanno già raggiunto separato accordo. Il SI.
NI si riserva di comunicare, entro 1 mese dal rilascio della casa familiare, il nuovo indirizzo di residenza.
pagina 1 di 4 3. è affidato ad entrambi i genitori. La potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai Per_1 genitori i quali, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, si occuperanno della cura, educazione ed istruzione del figlio assumendo di comune accordo ed in favore dello stesso le decisioni di maggiore interesse. I genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione del minore, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire al figlio di fruire nel miglior modo possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
4. , che frequenta il secondo anno della scuola secondaria di primo grado presso la European Per_1
School of Trieste, pratica la vela a livello agonistico e gioca a basket, in linea di massima e salvo diversi accordi assunti di volta in volta, presi in considerazione anche i desideri del minore che oggi ha 13 anni, trascorrerà con i genitori tempi paritari ed equamente distribuiti in base ad una turnazione bisettimanale, secondo il seguente schema:
i. Prima settimana dal lunedì dopo scuola al giovedì mattina sino inizio scuola con la mamma;
dal giovedì dopo scuola al sabato mattina con il papà; dal sabato mattina (o dopo allenamento vela) al lunedì mattina sino inizio scuola con la mamma;
ii. Seconda settimana dal lunedì dopo scuola al giovedì mattina sino inizio scuola con il papà; dal giovedì dopo scuola al sabato mattina con la mamma;
dal sabato mattina (o dopo allenamento vela) al lunedì mattina sino inizio scuola con il papà;
I periodi di vacanza di Natale, Pasqua ed estivo sono disgiunti dalle altre festività previste dal calendario (anche scolastico con eventuali ponti).
Le vacanze pasquali - dal termine delle lezioni del giovedì prima di Pasqua fino alle 19.00 del giorno precedente le lezioni scolastiche - verranno trascorse interamente con un genitore, ad anni alterni. I genitori si accorderanno direttamente quanto alle imminenti festività pasquali.
Durante il periodo natalizio il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo dal 22 dicembre al 30 dicembre (sera) e, con l'altro, il periodo dal 30 dicembre sera al 06 gennaio compreso.
Per l'anno 2025 la settimana dal 22 al 30 dicembre sarà trascorsa dal figlio con la madre. Fatto salvo diverso accordo assunto tra i genitori e con conseguente alternanza per gli anni a venire.
I genitori si impegnano a comunicarsi il calendario delle ferie estive che trascorreranno con il figlio entro il 30 aprile di ogni anno. In particolare, ciascun genitore terrà con sé il figlio durante le vacanze pagina 2 di 4 estive un periodo di due settimane, anche non consecutive. In caso di disaccordo si precisa che per il corrente anno spetterà alla madre scegliere il periodo. Per il futuro quanto agli anni pari deciderà il padre. Quanto agli anni dispari la madre.
Rimane ferma la facoltà dei genitori sia di accordarsi diversamente, che di individuare ulteriori periodi di vacanza consecutive da trascorrere con il minore nel pieno rispetto delle esigenze del medesimo e dei suoi impegni scolastici e sportivi.
Ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare all'altro per iscritto la località dove trascorrerà eventuali periodi di vacanza con il figlio.
5. Durante la permanenza presso di sé, ciascun genitore si occuperà di per ogni esigenza della Per_1 vita quotidiana - accompagnandolo e riprendendolo dopo le varie attività educative, ricreative e sportive, salvo diversi accordi presi di volta in volta - e provvederà direttamente al suo mantenimento ordinario.
6. Le spese straordinarie necessarie per il figlio , siccome specificate dal Protocollo d'Intesa Per_1 sottoscritto in data 18.05.2015 dal Presidente del Tribunale di Trieste e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste (Prot. 383/int/2015), saranno sopportate dai genitori quanto alla quota dell'90% dal padre e quanto alla residua quota del 10% dalla madre. Il padre si farà carico integralmente delle seguenti spese: retta Istituto Comprensivo Paritario Scuola del Castelletto ARL e spese didattiche accessorie (anche mensa e gite scolastiche); costi attività sportiva agonistica vela
(iscrizione sociale, spese trasferte, attrezzatura, ecc.); costi attività sportiva basket (iscrizione sociale, abbigliamento, ecc.); spese dentistiche (odontoiatriche ed ortodontiche, igiene ecc.) nonché ogni ulteriore spesa sanitaria necessaria per il figlio se prescritta dal pediatra e/o dal medico di base. Il padre si farà carico, rimborsando le spese anticipate dalla madre ovvero provvedendovi personalmente, del rinnovo abbigliamento stagionale per il figlio (due volte l'anno: autunno/inverno e primavera/estate), previo accordo con la madre quanto alle necessità di;
Per_1
7. con riguardo alle spese straordinarie per le quali è previsto il preventivo accordo tra i genitori, il tacito consenso di un genitore sarà presunto ove questi, debitamente informato a mezzo PEO, ovvero applicazione WHATSAPP, non manifesti per iscritto, con le medesime modalità, e motivatamente il proprio dissenso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta formale;
8. L'Assegno Unico, e gli ulteriori benefici quali la dote scuola, saranno di spettanza della SI.ra
. A tal fine il SI. NI si impegna a rilasciare eventuali sottoscrizioni e/o la Pt_1 documentazione che verranno richieste autorizzando sin da ora la SI.ra a presentare le Pt_1 apposite istanze agli Enti preposti.
pagina 3 di 4 9. I costi delle utenze e le spese di manutenzione ordinaria della casa familiare, assegnata alla SI.ra rimarranno a carico di quest'ultima mentre le spese straordinarie saranno sopportate dal Pt_1 proprietario. A tal fine il SI. NI si impegna a fornire alla SI.ra i codici POD e PDR Pt_1 per la voltura delle utenze. A titolo di contributo ai costi delle utenze, per il tempo di permanenza di nella casa familiare, il padre verserà bimestralmente alla SI.ra l'importo di € 200,00. Per_1 Pt_1
10. I genitori prestano assenso reciproco al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé
e per il figlio . Per_1
11. Spese e competenze di lite compensate”.
Preso atto della richiesta di trattazione cartolare e viste le note scritte depositate, il Giudice delegato, alla data fissata, ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi del figlio minore, anche alla luce della documentazione dimessa.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate, da intendersi parte integrante della presente decisione.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, 10/07/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 4 di 4
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Gloria CARLESSO - Giudice
3) dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso, con ricorso depositato in data 17/04/25 ed iscritto al n. 1238/25 R.V.G., da , con avv. Alessandra STELLA, e avv. LUCA VECCHIONI, in proprio;
Parte_1 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. questo Tribunale esponendo in particolare quanto segue, in fatto: - di aver avuto una relazione sentimentale dal 2006 e dalla loro unione nasceva il 4.01.2012, in Trieste, riconosciuto da entrambi i genitori;
nella coppia si è Per_1 determinata una situazione di disaffezione ed il rapporto si è deteriorato, sicché le parti sono addivenute ad un accordo in merito alle modalità di collocamento, visita e mantenimento del minore, secondo le seguenti condizioni:
“1) la casa familiare, di proprietà esclusiva del SI. NI UC, sita in Trieste, Via Commerciale
n.118, viene assegnata, completa di arredi, alla SI.ra che continuerà ad abitarla Parte_1 unitamente al figlio che ivi manterrà la residenza anagrafica. Eventuali e futuri trasferimenti Per_1 della SI.ra , insieme al figlio minore, dovranno essere previamente concordati con il SI. Pt_1
NI.
2) il SI. NI UC si impegna a rilasciare la casa familiare entro l'udienza che il Tribunale fisserà per la comparizione personale delle parti che verrà sostituita da deposito di note scritte essendo volontà delle parti non comparire. Il SI. NI UC potrà portare con sé oggetti e beni personali nonché arredi e complementi sui quali le parti hanno già raggiunto separato accordo. Il SI.
NI si riserva di comunicare, entro 1 mese dal rilascio della casa familiare, il nuovo indirizzo di residenza.
pagina 1 di 4 3. è affidato ad entrambi i genitori. La potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai Per_1 genitori i quali, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, si occuperanno della cura, educazione ed istruzione del figlio assumendo di comune accordo ed in favore dello stesso le decisioni di maggiore interesse. I genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione del minore, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire al figlio di fruire nel miglior modo possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
4. , che frequenta il secondo anno della scuola secondaria di primo grado presso la European Per_1
School of Trieste, pratica la vela a livello agonistico e gioca a basket, in linea di massima e salvo diversi accordi assunti di volta in volta, presi in considerazione anche i desideri del minore che oggi ha 13 anni, trascorrerà con i genitori tempi paritari ed equamente distribuiti in base ad una turnazione bisettimanale, secondo il seguente schema:
i. Prima settimana dal lunedì dopo scuola al giovedì mattina sino inizio scuola con la mamma;
dal giovedì dopo scuola al sabato mattina con il papà; dal sabato mattina (o dopo allenamento vela) al lunedì mattina sino inizio scuola con la mamma;
ii. Seconda settimana dal lunedì dopo scuola al giovedì mattina sino inizio scuola con il papà; dal giovedì dopo scuola al sabato mattina con la mamma;
dal sabato mattina (o dopo allenamento vela) al lunedì mattina sino inizio scuola con il papà;
I periodi di vacanza di Natale, Pasqua ed estivo sono disgiunti dalle altre festività previste dal calendario (anche scolastico con eventuali ponti).
Le vacanze pasquali - dal termine delle lezioni del giovedì prima di Pasqua fino alle 19.00 del giorno precedente le lezioni scolastiche - verranno trascorse interamente con un genitore, ad anni alterni. I genitori si accorderanno direttamente quanto alle imminenti festività pasquali.
Durante il periodo natalizio il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo dal 22 dicembre al 30 dicembre (sera) e, con l'altro, il periodo dal 30 dicembre sera al 06 gennaio compreso.
Per l'anno 2025 la settimana dal 22 al 30 dicembre sarà trascorsa dal figlio con la madre. Fatto salvo diverso accordo assunto tra i genitori e con conseguente alternanza per gli anni a venire.
I genitori si impegnano a comunicarsi il calendario delle ferie estive che trascorreranno con il figlio entro il 30 aprile di ogni anno. In particolare, ciascun genitore terrà con sé il figlio durante le vacanze pagina 2 di 4 estive un periodo di due settimane, anche non consecutive. In caso di disaccordo si precisa che per il corrente anno spetterà alla madre scegliere il periodo. Per il futuro quanto agli anni pari deciderà il padre. Quanto agli anni dispari la madre.
Rimane ferma la facoltà dei genitori sia di accordarsi diversamente, che di individuare ulteriori periodi di vacanza consecutive da trascorrere con il minore nel pieno rispetto delle esigenze del medesimo e dei suoi impegni scolastici e sportivi.
Ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare all'altro per iscritto la località dove trascorrerà eventuali periodi di vacanza con il figlio.
5. Durante la permanenza presso di sé, ciascun genitore si occuperà di per ogni esigenza della Per_1 vita quotidiana - accompagnandolo e riprendendolo dopo le varie attività educative, ricreative e sportive, salvo diversi accordi presi di volta in volta - e provvederà direttamente al suo mantenimento ordinario.
6. Le spese straordinarie necessarie per il figlio , siccome specificate dal Protocollo d'Intesa Per_1 sottoscritto in data 18.05.2015 dal Presidente del Tribunale di Trieste e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste (Prot. 383/int/2015), saranno sopportate dai genitori quanto alla quota dell'90% dal padre e quanto alla residua quota del 10% dalla madre. Il padre si farà carico integralmente delle seguenti spese: retta Istituto Comprensivo Paritario Scuola del Castelletto ARL e spese didattiche accessorie (anche mensa e gite scolastiche); costi attività sportiva agonistica vela
(iscrizione sociale, spese trasferte, attrezzatura, ecc.); costi attività sportiva basket (iscrizione sociale, abbigliamento, ecc.); spese dentistiche (odontoiatriche ed ortodontiche, igiene ecc.) nonché ogni ulteriore spesa sanitaria necessaria per il figlio se prescritta dal pediatra e/o dal medico di base. Il padre si farà carico, rimborsando le spese anticipate dalla madre ovvero provvedendovi personalmente, del rinnovo abbigliamento stagionale per il figlio (due volte l'anno: autunno/inverno e primavera/estate), previo accordo con la madre quanto alle necessità di;
Per_1
7. con riguardo alle spese straordinarie per le quali è previsto il preventivo accordo tra i genitori, il tacito consenso di un genitore sarà presunto ove questi, debitamente informato a mezzo PEO, ovvero applicazione WHATSAPP, non manifesti per iscritto, con le medesime modalità, e motivatamente il proprio dissenso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta formale;
8. L'Assegno Unico, e gli ulteriori benefici quali la dote scuola, saranno di spettanza della SI.ra
. A tal fine il SI. NI si impegna a rilasciare eventuali sottoscrizioni e/o la Pt_1 documentazione che verranno richieste autorizzando sin da ora la SI.ra a presentare le Pt_1 apposite istanze agli Enti preposti.
pagina 3 di 4 9. I costi delle utenze e le spese di manutenzione ordinaria della casa familiare, assegnata alla SI.ra rimarranno a carico di quest'ultima mentre le spese straordinarie saranno sopportate dal Pt_1 proprietario. A tal fine il SI. NI si impegna a fornire alla SI.ra i codici POD e PDR Pt_1 per la voltura delle utenze. A titolo di contributo ai costi delle utenze, per il tempo di permanenza di nella casa familiare, il padre verserà bimestralmente alla SI.ra l'importo di € 200,00. Per_1 Pt_1
10. I genitori prestano assenso reciproco al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé
e per il figlio . Per_1
11. Spese e competenze di lite compensate”.
Preso atto della richiesta di trattazione cartolare e viste le note scritte depositate, il Giudice delegato, alla data fissata, ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi del figlio minore, anche alla luce della documentazione dimessa.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate, da intendersi parte integrante della presente decisione.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, 10/07/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
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