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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
n. 115/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 115 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elett.te dom.ti in Paupisi (Bn), alla via Bovio n. 4, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Gianni Colangelo, dal quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno depositato ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castelpetroso (Is), il 7.1.1996, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 1, parte II, serie A, Ufficio I, anno 1996. In base a tale accordo, la figlia , studentessa maggiorenne non autosufficiente, Per_1
continuerà a vivere con la madre, la quale ne garantirà le esigenze primarie e il padre concorrerà a contribuire alle spese ordinarie e a farsi carico, altresì, di quelle straordinarie e di istruzione post-universitaria fino al raggiungimento dell'autosufficienza; i coniugi dichiarano di avere regolato tutti i rapporti patrimoniali e che il fondo patrimoniale da loro creato si è sciolto ipso iure a seguito di procedura esecutiva immobiliare conclusasi con l'aggiudicazione dell'unico immobile in esso ricompreso e adibito a casa coniugale;
i coniugi si concedono il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero.
La domanda va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Benevento con decreto del 14.7.2015.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non essendo la regolamentazione del divorzio contraria agli interessi delle parti, a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, il ricorso va, quindi, accolto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castelpetroso
(Is), il 7.1.1996, tra (n. a Benevento il 21.5.1976) e (n. a Parte_1 Parte_2
Solingen, Germania, il 19.1.1969) secondo le modalità di cui al ricorso congiuntamente depositato dalle parti e riportate in parte motiva;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelpetroso (Is) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 1, parte II, serie A, Ufficio I, anno 1996).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 17.4.2025.
IL GIUDICE EST. dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 115 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elett.te dom.ti in Paupisi (Bn), alla via Bovio n. 4, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Gianni Colangelo, dal quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno depositato ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castelpetroso (Is), il 7.1.1996, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 1, parte II, serie A, Ufficio I, anno 1996. In base a tale accordo, la figlia , studentessa maggiorenne non autosufficiente, Per_1
continuerà a vivere con la madre, la quale ne garantirà le esigenze primarie e il padre concorrerà a contribuire alle spese ordinarie e a farsi carico, altresì, di quelle straordinarie e di istruzione post-universitaria fino al raggiungimento dell'autosufficienza; i coniugi dichiarano di avere regolato tutti i rapporti patrimoniali e che il fondo patrimoniale da loro creato si è sciolto ipso iure a seguito di procedura esecutiva immobiliare conclusasi con l'aggiudicazione dell'unico immobile in esso ricompreso e adibito a casa coniugale;
i coniugi si concedono il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero.
La domanda va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Benevento con decreto del 14.7.2015.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non essendo la regolamentazione del divorzio contraria agli interessi delle parti, a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, il ricorso va, quindi, accolto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castelpetroso
(Is), il 7.1.1996, tra (n. a Benevento il 21.5.1976) e (n. a Parte_1 Parte_2
Solingen, Germania, il 19.1.1969) secondo le modalità di cui al ricorso congiuntamente depositato dalle parti e riportate in parte motiva;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelpetroso (Is) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 1, parte II, serie A, Ufficio I, anno 1996).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 17.4.2025.
IL GIUDICE EST. dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.