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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2086/2024 R.G. anno 2024 avente ad OGGETTO:
Interdizione
PROMOSSA DAL RICORRENTE
( ), cittadina italiana, nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Perù) il 16.10.1973, residente in Ala di Stura (TO) in Frazione Cresto n. 122,
elettivamente domiciliata in Torino, Via Legnano n. 28, presso lo studio Stramandinoli &
Surace – avvocati associati, in persona dell'avv. GIUSEPPE STRAMANDINOLI e dell'avv. EMANUELA SURACE, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti nei confronti di
( , cittadina peruviana, nata Controparte_1 C.F._2
a Ica (Perù) il 20.06.1931 e residente in [...]di Stura (TO), Frazione Cresto 122,
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della Repubblica
CONCLUSIONI
per parte RICORRENTE:” Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito Voglia: pagina 1 di 4 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
− ai sensi dell'art. 473 bis 56 c.p.c. pronunciare con sentenza l'interdizione della sig.ra
( nata a [...]ù) il Parte_2 C.F._2
20.06.1931 e residente in [...]di Stura (TO), Frazione Cresto 122, confermando la nomina di
tutore provvisorio a tutore definitivo si chiede nella persona della ricorrente Parte_1
la quale ne ribadisce la disponibilità, attribuendole i poteri di legge.”
[...]
Per la PROCURA: “V°, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 23.7.2024, la ricorrente, unica figlia dell'interdicenda,
ha chiesto che fosse pronunciata l'interdizione della madre, affetta da sindrome ipocinetica in grave deterioramento psico-fisico senile e ipoacusia bilaterale che la rendono dunque bisognosa di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
(cfr. ricorso introduttivo).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 24 settembre
2024, si procedeva all'esame dell'interdicenda; all'esito, è stato nominato tutore provvisorio la figlia ricorrente nata a [...]ù) in data 16 Parte_1
ottobre 1973, residente ad Ala di Stura (TO) in Frazione Cresto n. 122, per le emergenze sanitarie e per la cura e tutela della persona.
Occorre preliminarmente considerare le questioni afferenti la giurisdizione, la competenza e la legge applicabile, essendo l'interdicenda cittadina del Perù.
In generale, la normativa di riferimento è la Convenzione Aja del 13/01/2000 sulla protezione internazionale degli adulti firmata dall'Italia il 31/10/2008, che intende rafforzare, nelle situazioni di carattere internazionale, la protezione degli adulti incapaci,
al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti. Essa, inoltre, introduce un meccanismo di cooperazione tra le autorità degli
Stati contraenti, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (New York, 13 dicembre 2006).
pagina 2 di 4 Ora, in forza della Convenzione citata, giurisdizione e competenza spettano allo Stato di dimora abituale dell'interdicendo (Italia) e deve essere applicata la legge italiana (art. 5 e
13 della Convenzione).
Sussiste la competenza giurisdizionale principale delle autorità dello Stato contraente di residenza abituale dell'adulto, ai sensi dell'art. 5; nel caso di specie tale competenza non ha dato luogo ad alcuna difficoltà ed è stata accettata all'unanimità.
Inoltre, anche ai cittadini peruviani, in materia di interdizione e di inabilitazione si applica il D.L. 71 del 3.2.2011 che all'art. 29 prevede che competente a decidere il
Tribunale dell'ultima residenza in Italia, con espresso richiamo all'art. 419 c.c..
Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare:
a) nel verbale riconoscimento accompagnamento nel quale l'interdicenda, affetta da sindrome ipocinetica in grave deterioramento psico-fisico senile e ipoacusia bilaterale, è
stata riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (cfr. doc. 2);
b) nel certificato dell'U.O. Alzheimer del 28.3.2023, che riporta diagnosi di sindrome involutiva psico-fisica senile con immobilizzazione e compromissione afaso-aprasso-
agnostica su possibile base vasculopatica cerebrale cronica sottocorticale e presenta disorientamento spazio-temporale, deficit mnesico e gnosico e turbe della sfera prassica,
per cui il test MMSE riporta il risultato di 6/30 (doc. 3);
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì
dagli esiti dell'esame dell'interdicenda che non è stata in grado di rispondere ad alcuna delle semplici domande a lei rivolte dal giudice, senza neanche riconoscere la figlia ricorrente lì presente e negando che si trattasse della figlia (cfr. verbale di udienza Pt_1
del 24 settembre 2024).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che la beneficianda non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparsa per nulla collocata nel tempo e nello spazio.
pagina 3 di 4 Il deficit cognitivo da cui è affetta l'interdicenda è sicuramente abituale e permanente e, per la sua gravità, esclude del tutto la capacità della medesima di provvedere alla cura della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Va disattesa la domanda della ricorrente, già nominato il tutore provvisorio, di essere nominato tutore definitivo, trattandosi di competenza non del Tribunale, ma del giudice tutelare.
Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del
Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, trasmessi gli atti al P.M.,
rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di Controparte_1
( , cittadina peruviana, nata a [...]ù) il 20.06.1931 e residente in C.F._2
Ala di Stura (TO), Frazione Cresto 122,
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato
Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 26 marzo 2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2086/2024 R.G. anno 2024 avente ad OGGETTO:
Interdizione
PROMOSSA DAL RICORRENTE
( ), cittadina italiana, nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Perù) il 16.10.1973, residente in Ala di Stura (TO) in Frazione Cresto n. 122,
elettivamente domiciliata in Torino, Via Legnano n. 28, presso lo studio Stramandinoli &
Surace – avvocati associati, in persona dell'avv. GIUSEPPE STRAMANDINOLI e dell'avv. EMANUELA SURACE, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti nei confronti di
( , cittadina peruviana, nata Controparte_1 C.F._2
a Ica (Perù) il 20.06.1931 e residente in [...]di Stura (TO), Frazione Cresto 122,
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della Repubblica
CONCLUSIONI
per parte RICORRENTE:” Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito Voglia: pagina 1 di 4 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
− ai sensi dell'art. 473 bis 56 c.p.c. pronunciare con sentenza l'interdizione della sig.ra
( nata a [...]ù) il Parte_2 C.F._2
20.06.1931 e residente in [...]di Stura (TO), Frazione Cresto 122, confermando la nomina di
tutore provvisorio a tutore definitivo si chiede nella persona della ricorrente Parte_1
la quale ne ribadisce la disponibilità, attribuendole i poteri di legge.”
[...]
Per la PROCURA: “V°, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 23.7.2024, la ricorrente, unica figlia dell'interdicenda,
ha chiesto che fosse pronunciata l'interdizione della madre, affetta da sindrome ipocinetica in grave deterioramento psico-fisico senile e ipoacusia bilaterale che la rendono dunque bisognosa di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
(cfr. ricorso introduttivo).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 24 settembre
2024, si procedeva all'esame dell'interdicenda; all'esito, è stato nominato tutore provvisorio la figlia ricorrente nata a [...]ù) in data 16 Parte_1
ottobre 1973, residente ad Ala di Stura (TO) in Frazione Cresto n. 122, per le emergenze sanitarie e per la cura e tutela della persona.
Occorre preliminarmente considerare le questioni afferenti la giurisdizione, la competenza e la legge applicabile, essendo l'interdicenda cittadina del Perù.
In generale, la normativa di riferimento è la Convenzione Aja del 13/01/2000 sulla protezione internazionale degli adulti firmata dall'Italia il 31/10/2008, che intende rafforzare, nelle situazioni di carattere internazionale, la protezione degli adulti incapaci,
al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti. Essa, inoltre, introduce un meccanismo di cooperazione tra le autorità degli
Stati contraenti, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (New York, 13 dicembre 2006).
pagina 2 di 4 Ora, in forza della Convenzione citata, giurisdizione e competenza spettano allo Stato di dimora abituale dell'interdicendo (Italia) e deve essere applicata la legge italiana (art. 5 e
13 della Convenzione).
Sussiste la competenza giurisdizionale principale delle autorità dello Stato contraente di residenza abituale dell'adulto, ai sensi dell'art. 5; nel caso di specie tale competenza non ha dato luogo ad alcuna difficoltà ed è stata accettata all'unanimità.
Inoltre, anche ai cittadini peruviani, in materia di interdizione e di inabilitazione si applica il D.L. 71 del 3.2.2011 che all'art. 29 prevede che competente a decidere il
Tribunale dell'ultima residenza in Italia, con espresso richiamo all'art. 419 c.c..
Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare:
a) nel verbale riconoscimento accompagnamento nel quale l'interdicenda, affetta da sindrome ipocinetica in grave deterioramento psico-fisico senile e ipoacusia bilaterale, è
stata riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (cfr. doc. 2);
b) nel certificato dell'U.O. Alzheimer del 28.3.2023, che riporta diagnosi di sindrome involutiva psico-fisica senile con immobilizzazione e compromissione afaso-aprasso-
agnostica su possibile base vasculopatica cerebrale cronica sottocorticale e presenta disorientamento spazio-temporale, deficit mnesico e gnosico e turbe della sfera prassica,
per cui il test MMSE riporta il risultato di 6/30 (doc. 3);
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì
dagli esiti dell'esame dell'interdicenda che non è stata in grado di rispondere ad alcuna delle semplici domande a lei rivolte dal giudice, senza neanche riconoscere la figlia ricorrente lì presente e negando che si trattasse della figlia (cfr. verbale di udienza Pt_1
del 24 settembre 2024).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che la beneficianda non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparsa per nulla collocata nel tempo e nello spazio.
pagina 3 di 4 Il deficit cognitivo da cui è affetta l'interdicenda è sicuramente abituale e permanente e, per la sua gravità, esclude del tutto la capacità della medesima di provvedere alla cura della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Va disattesa la domanda della ricorrente, già nominato il tutore provvisorio, di essere nominato tutore definitivo, trattandosi di competenza non del Tribunale, ma del giudice tutelare.
Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del
Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, trasmessi gli atti al P.M.,
rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di Controparte_1
( , cittadina peruviana, nata a [...]ù) il 20.06.1931 e residente in C.F._2
Ala di Stura (TO), Frazione Cresto 122,
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato
Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 26 marzo 2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
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