Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/05/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino. Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CS), il 18/02/1984, residente in ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PIRISI FILIPPO (C.F. ), che C.F._2
la rappresenta e difende, come da procura in atti e
C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
CROTONE (KR), il 01/02/1979, residente in , elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PIRISI FILIPPO (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 31.03.2025;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CIRO' MARINA il 18/08/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n.332/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CIRO'
MARINA il 18/08/2004 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, ed autorizzandoli fin da ora all'espatrio, anche in compagnia dei figli.
2. La madre, presso cui verranno collocati i figli minori, vivrà (con loro, fino a quando non avranno raggiunto l'autosufficienza), nel Comune di Cogorno
(GE), via Maggiolo 11, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni cambiamento, mentre il padre, anch'egli impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni cambiamento, vivrà in Lavagna, via XX Settembre n. 23.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli sono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. I figli, come detto, restano collocati prevalentemente presso la residenza materna, ed il padre potrà esercitare il diritto di visita il giovedì ed il venerdì, dall'uscita di scuola all'ora di cena, ed i fine settimana alternati, così come dovrà seguirsi il regime dell'alternanza per le festività comandate ed i compleanni;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno e nel rispetto delle prerogative anche dei figli.
4. Il sig. verserà alla sig.ra entro e non oltre il giorno Parte_2 Pt_1 cinque di ogni mese, l'importo complessivo di € 250,00, salvo modifiche da richiedersi nei termini e modalità di Legge, e da aggiornarsi automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N.
e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, mentre quelle per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche
3 non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
5. Null'altro hanno i coniugi da regolamentare, oggi dichiarando di aver, già, fra di loro, effettuato ogni accordo e divisione”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2004, Numero 36, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, nella camera di consiglio del 9.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
4