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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 13/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2466/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025 e vertente
T R A
C.F.: , in persona dei suoi legali Parte_1 P.IVA_1
rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Micanti Controparte_1
Parte attrice
E
C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2 P.IVA_2
difesa dagli avv.ti Giovanni Levati e Paola Margiacchi
Parte convenuta
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna CP_3 C.F._1
Picciolini e Giovanni Maccabei
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 10 1. Parte attrice agisce in giudizio esponendo di aver stipulato, con nella CP_3
qualità di legale rappresentante di un contratto in data 2.7.2021, con cui essa si CP_2
sarebbe impegnata per 12 mesi allo svolgimento di attività di comunicazione, marketing e promozione, dietro la corresponsione di un corrispettivo da parte della società convenuta pari ad € 24.000,00; che, svolta l'attività sino a settembre 2021, la società convenuta avrebbe contestato che fossero dovuti i compensi pretesi dall'attrice sull'assunto che il legale rappresentante della società, non avrebbe sottoscritto alcun contratto con Parte_2
l'attrice.
L'attrice invoca i presupposti della fattispecie dell'apparenza del diritto, avendo essa in buona fede confidato sulla qualifica di legale rappresentante della società convenuta in capo a
, tenuto anche conto che quest'ultimo sarebbe un noto imprenditore;
avendo la CP_3
società convenuta tollerato colposamente l'esecuzione delle prestazioni negoziali in proprio favore, salvo, poi, negare il proprio coinvolgimento della vicenda negoziale al momento della richiesta dell'attrice di pagamento dei compensi.
L'attrice descrive, inoltre, le prestazioni svolte in favore della convenuta e quantifica in €
6.000,00 il proprio compenso in ossequio alle previsioni negoziali;
in via gradata viene ipotizzata la ricorrenza dei presupposti della responsabilità del convenuto ex art. 1398 c.c.,
ovvero, in via ulteriormente gradata, l'arricchimento della società convenuta ex art. 2041 c.c.
Le conclusioni dell'attrice sono le seguenti: “in via principale accertare e dichiarare che la
RI ha effettuato le prestazioni meglio precisate in narrativa in favore della in esecuzione CP_2
del contratto stipulato in data 2 luglio 2021; accertare e dichiarare che il compenso spettante alla RI
per le prestazioni effettuate in favore della ammonta a 6.000 euro oltre iva;
per l'effetto, CP_2
condannare la a pagare alla RI la somma di 7.320 euro iva inclusa;
in via subordinata CP_2
nell'ipotesi in cui il Giudice non ritenga sussistente tra la RI e la alcun vincolo CP_2
contrattuale, perché il sig. non aveva il potere di rappresentarla, accertare e dichiarare CP_3
che il sig. ha contrattato con la RI come rappresentante della senza averne CP_3 CP_2
i poteri, inducendo il terzo contraente a confidare senza colpa nella validità del contratto stipulato;
accertare e dichiarare che la condotta del sig. ha cagionato alla RI un danno ingiusto, CP_3
pagina 2 di 10 quantificato in 6.000 euro, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare il
sig. a pagare alla RI una somma a titolo di risarcimento del danno sofferto ai sensi CP_3
dell'art. 1398 c.c., quantificato in 6.000 euro, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
in via
ulteriormente subordinata nell'ipotesi in cui il Giudice non ritenga sussistente tra la RI e la CP_2
alcun vincolo contrattuale, accertare e dichiarare che la RI ha comunque effettuato le prestazioni
[...]
meglio precisate in narrativa in favore della società accertare e dichiarare che la CP_2 CP_2
si è arricchita in danno della RI senza una giusta causa e che la RI ha sofferto una correlativa
diminuzione patrimoniale, quantificata in 6.000 euro, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare la a pagare alla RI una somma a titolo di indennizzo ai sensi CP_2
dell'art. 2041 c.c., quantificato in 6.000 euro, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
in ogni
caso con vittoria di spese e compenso professionale di lite;
”.
2. Radicatosi il contraddittorio, parte convenuta eccepisce l'improcedibilità dell'avversa domanda di pagamento, siccome non preceduta dall'esperimento della negoziazione;
disconosce la sottoscrizione esistente sul contratto, in tesi non apposta dal proprio legale rappresentante;
nega l'esistenza in capo a del potere di rappresentanza della CP_3
società, riservato invece dallo statuto societario a e all'amministratrice Parte_2
delegata; contesta la validità del contratto, non ricorrendo i presupposti della rappresentanza apparente.
A tale ultimo proposito vengono evidenziate la mancata indicazione nel contratto del nominativo del legale rappresentante e il mancato utilizzo del timbro societario;
l'insussistenza del legittimo affidamento in capo all'attrice, versando quest'ultima in errore inescusabile, posto che essa avrebbe potuto verificare tramite la visura societaria l'inesistenza del potere rappresentativo della società in capo a;
l'insussistenza del profilo di CP_3
colpa della convenuta, che avrebbe avvisato l'attrice della mancanza di poteri in capo a
[...]
non appena venuta a conoscenza del contratto concluso dal falso rappresentante. CP_3
La convenuta contesta, inoltre, la prova delle prestazioni in tesi eseguite dall'attrice; il quantum del compenso ex adverso preteso;
l'utilità connessa alle prestazioni dell'attrice.
pagina 3 di 10 Le conclusioni della convenuta sono le seguenti: “In via preliminare:- dichiarare
l'improcedibilità della domanda di parte attrice perché non preceduta dal tentativo di negoziazione
assistita obbligatorio ai sensi della L. 162/2014; Nel merito: - per tutte le ragioni di cui in narrativa,
respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, e non provate;
In ogni caso,
con vittoria di spese e compensi di lite”.
3. Il convenuto i costituisce in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “In via CP_2
principale respingere le domande attoree perchè integralmente infondate in fatto ed in diritto e
comunque perché sfornite di prova. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento della pretesa creditoria spiegata dall'odierna attrice, accertato e dichiarato che il sig.
agiva con i poteri di rappresentanza conferiti dalla condannare quest'ultima CP_3 CP_2
a tenerlo indenne dal pagamento di ogni e qualsiasi somma che il primo dovesse mai essere condannato
a corrispondere in favore dell'odierna attrice”.
4. La causa viene istruita in via documentale e tramite la prova per testi;
in corso di causa viene esperita la negoziazione assistita, sicché l'eccezione di improcedibilità della domanda dell'attore è superata.
5. Privo di pregio, ai fini decisori, è il disconoscimento da parte della convenuta della sottoscrizione esistente sul documento contrattuale, essendo pacifico che tale sottoscrizione non sia stata apposta dal legale rappresentante della convenuta, (cfr. visura in Parte_2
atti), ma da . CP_3
6. Dallo statuto della società convenuta e dalla visura societaria risulta che , CP_3
che nella vicenda negoziale ha agito per conto della società convenuta, è in realtà sprovvisto del potere di rappresentanza dell'ente convenuto (cfr. doc. n. 2 e 3, all. comparsa di costituzione e risposta di . CP_2
In difetto del potere di rappresentanza, il contratto non è efficace né rispetto al rappresentato né rispetto al rappresentante e neppure rispetto al terzo contraente: rispetto al rappresentato il contratto non è efficace in quanto, non sussistendo il potere di rappresentanza in capo al falsus procurator, il suo nome è stato speso illegittimamente con la conseguenza che il negozio rimane estraneo alla sua sfera giuridica;
rispetto al rappresentante pagina 4 di 10 il contratto è inefficace in quanto egli stipula il negozio in nome del rappresentato, senza assumere alcun impegno e senza compiere alcun atto dispositivo in nome proprio.
7. Parte attrice pone a fondamento della domanda principale di pagamento, che presuppone la valida costituzione del rapporto negoziale con la convenuta, l'istituto della apparenza del diritto, ipotizzando, nello specifico, che la società convenuta sia stata nella vicenda negoziale controversa apparentemente rappresentata dal convenuto . CP_3
7.1. In punto di diritto vengono inquadrate la figura dell'apparenza del diritto e della rappresentanza apparente.
La cosiddetta apparenza di un diritto si ha sia allorquando una situazione giuridica in realtà inesistente appaia esistente ad un soggetto, il quale la invoca, non a causa di un suo comportamento colposo (cosiddetta apparenza "pura"), sia allorquando sussista l'ulteriore elemento costituito dal comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza e che ne determina l'insorgere (cosiddetta apparenza "colposa") (Laghezza,
Rappresentanza apparente obiettiva e colpevole, in DResp, 1998, 458).
In entrambe le ipotesi è tutelata la posizione del soggetto al quale la situazione giuridica appare, senza sua colpa, esistente, poiché nel conflitto di interessi contrapposti è data prevalenza all'affidamento che egli pone in ciò che appare, con la conseguenza che la situazione giuridica apparente - in realtà inesistente - è considerata vera e reale nei suoi confronti in tutte le implicazioni e conseguenze che essa può avere (C. 423/1987).
Il principio dell'apparenza può essere invocato in tema di rappresentanza soltanto in presenza di elementi obiettivi, atti a giustificare l'opinione del terzo che contratti con il falsus procurator in ordine alla corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale;
tale opinione, inoltre, non deve essere determinata da un comportamento colposo del terzo medesimo, il quale, non attenendosi ai dettami della legge o della normale diligenza, trascuri di accertarsi della realtà facilmente controllabile e si fidi, piuttosto, della mera apparenza,
incorrendo in errore (C. 18936/2003; C. 1125/1986; T. Modena 15.1.2008); deve, inoltre,
ricorrere un comportamento colposo del falso rappresentato.
pagina 5 di 10 La giurisprudenza afferma che incombe su colui che invoca a proprio favore il principio dell'apparenza giuridica l'onere di fornire la prova non soltanto di aver confidato erroneamente, senza propria colpa, nella situazione apparente, ma altresì, che il proprio erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del soggetto contro il quale tale principio deve trovare applicazione (del rappresentato), dovendo tali elementi concorrere entrambi;
ne consegue che il principio dell'apparenza giuridica non può trovare applicazione quando l'onere probatorio venga assolto con riguardo a uno solo di essi (C.
18519/2018: secondo la quale "il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più
generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante ex art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente").
In presenza di questi presupposti, in cui nel terzo è ingenerata la convinzione ragionevole della sussistenza di un rapporto di rappresentanza, trova applicazione il principio dell'apparenza del diritto, di guisa che l'apparente rappresentato è tenuto a far fronte agli obblighi assunti in suo nome.
7.2. Tanto premesso, occorre verificare la ricorrenza dei presupposti della situazione di apparenza invocata dall'attrice e, in particolare, se, alla luce del concreto svolgimento della vicenda negoziale, l'attrice abbia in buona fede confidato sulla circostanza che CP_3
fosse munito del potere di rappresentanza della società convenuta e se tale affidamento sia stato ingenerato dalla convenuta, che abbia al riguardo tenuto un contegno colposo.
Il principio secondo cui non sarebbe invocabile la rappresentanza apparente nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali è possibile controllare, con l'ordinaria diligenza, la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti (Cass., 29 aprile 2010, n. 10297; Cass., 18 maggio
2005, n. 10375), soffre alcuni temperamenti qualora il potere, sulla cui esistenza si assume di pagina 6 di 10 aver fatto incolpevolmente affidamento, possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità (Cassazione civile sez. III, 19/11/2024, n. 29833).
Non risulta dunque decisiva, per escludere che si configuri la rappresentanza apparente nel caso controverso, la circostanza pacifica che l'attrice non abbia verificato, tramite la visura societaria della convenuta, l'assenza in capo al convenuto del potere di CP_3
rappresentanza della società convenuta.
7.2.1. Nella specie in relazione al contratto di prestazioni di servizio azionato dall'attrice -
non assoggettato dalla legge ad alcuna particolare forma- si reputa sussistente l'affidamento incolpevole dell'attrice sul potere del convenuto di rappresentare la società CP_3
convenuta sulla base dei seguenti elementi di fatto.
Consentono di fondare l'affidamento dell'attrice la incontestata notorietà e l'altrettanto pacifica esperienza di , quale storico imprenditore di successo nel settore per il CP_3
quale sono stati richiesti i servizi pubblicitari offerti dall'attrice; la circostanza, riferita dal convenuto in occasione dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 3.11.2023, che le decisioni negoziali circa la grafica della società sono state sempre assunte dal convenuto e avallate dalla società in assenza di deleghe e a prescindere dalla regolamentazione statutaria
(cfr. risposta del convenuto al cap. 5 della seconda memoria istruttoria della convenuta: “E'
vera la circostanza;
io ho sempre autorizzato tutto ciò che riguarda e riguardava la parte grafica della società da quarant'anni senza avere bisogno di alcuna delega. Le mie decisioni sono sempre state avallate dalla società in quanto il più capace in tali situazioni, senza avere mai avuto deleghe né bisogno di tali deleghe”).
7.2.2. Il Tribunale ritiene, d'altra parte, sussistente il contegno colposo della società
convenuta, quale ulteriore elemento costitutivo dell'invocata situazione di apparenza, per le ragioni che si espongono.
Ancorché nella specie manchi la ratifica del negozio concluso dal falsus procurator, che sarebbe dovuta provenire da quale organo istituzionalmente competente ad Parte_2
agire per conto della società convenuta (Cass.,. n. 3501 del 2013; n. 27335 del 2005; n. 11040 del pagina 7 di 10 2022), in giudizio emerge un comportamento della convenuta di tolleranza dell'attività del falsus procurator, sicché la convenuta, quale apparente rappresentata, è tenuta far fronte agli obblighi assunti in suo nome (C. 2311/1995; C. 423/1987).
Contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, quest'ultima non ha, infatti, avvisato l'attrice della mancanza di poteri in capo a non appena venuta a conoscenza CP_3
del contratto concluso dal falso rappresentante: la convenuta ha comunicato all'attrice soltanto in data 27.9.2021 che il proprio legale rappresentante non avrebbe sottoscritto il contratto di cui si discute (doc. n. 3, all. atto di citazione), ma presso i locali della società già
dal luglio del 2021 si sono svolte riunioni tra l'attrice e i dipendenti della società convenuta e l'attrice vi ha anche svolto alcuni dei servizi pattiziamente concordati, sicché è ragionevole ritenere che la società convenuta fosse a conoscenza dell'attività negoziale oggetto di giudizio.
Con maggiore impegno esplicativo, la riunione del 19.7.2021, in cui l'attrice ha presentato i progetti artistici ed editoriali per la campagna di marketing e comunicazione della convenuta sui social network, si è tenuta presso i locali della Pasticceria ZZ in Foligno, via
Roma, cioè nel luogo in cui la convenuta – il cui oggetto sociale è la produzione dolciaria e la sua commercializzazione- esercita la propria attività imprenditoriale di commercio al minuto di generi alimentari (cfr. testimonianze rese da e Testimone_1 Testimone_2
alle udienze del 26.5.2023, 1°.3.2024; visura in atti, pagg. 2 e 9); alle riunioni Testimone_3
hanno partecipato le dipendenti della convenuta e (cfr. Tes_2 Tes_3 Pt_3
testimonianza resa da all'udienza del 3.11.2023); quest'ultima dipendente, Testimone_4
destinataria anche della mail del 19.7.2021 con cui l'attrice ha domandato i dati funzionali alla strategia pubblicitaria, ha fornito all'attrice le credenziali dalla medesima domandate (doc. n.
17, all. seconda memoria istruttoria dell'attrice; cfr. testimonianza resa da Testimone_4
all'udienza del 3.11.2023); l'attrice si è recata presso i locali della convenuta per realizzare la campagna pubblicitaria fotografica (cfr. testimonianze rese da e da Testimone_4 [...]
in risposta al capitolo 8 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta). Tes_2
pagina 8 di 10 L'ulteriore conferma dell'atteggiamento di tolleranza da parte della convenuta si ricava dall'interrogatorio formale reso dal convenuto, che, in risposta al cap. n. 13 della seconda memoria istruttoria della convenuta (Vero che la pubblicazione delle foto sui canali social è
stata autorizzata da o da persone autorizzate da ), ha Parte_2 Parte_2
affermato: “No non è vero, sono state autorizzate da me personalmente. Non vi era bisogno di autorizzazioni di perché pur vedendo tutte le pubblicazioni non ha mai Parte_2
obiettato nulla”).
In un simile coerente quadro probatorio, rappresentativo della conoscenza in capo alla convenuta finanche dell'esecuzione da parte dell'attrice delle prestazioni negoziali, la mancata indicazione nel contratto del nominativo del legale rappresentante dell'ente convenuto e il mancato utilizzo del timbro societario non possono valere a porre seriamente in discussione la situazione di apparenza su cui l'attrice ha incolpevolmente confidato.
8. L'attrice dimostra, infine, di aver eseguito le prestazioni oggetto del contratto tramite la documentazione in atti e la prova orale assunta in giudizio (cfr. doc. da n. 8 a n. 15, all. atto di citazione;
testimonianza resa da in relazione al cap. n. 17 della memoria Testimone_4
dell'attrice e al cap. n. 8 e 11 della memoria della convenuta;
testimonianza resa da
[...]
in relazione al cap. 8 della memoria della convenuta). Tes_2
All'attrice spetta, pertanto, il compenso per l'attività negoziale prestata in favore della convenuta nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021, quantificato nella misura contrattualmente convenuta di € 7.320,00 iva inclusa (cfr. contratto, doc. n. 1, all. atto di citazione).
9. Tirando le fila delle compendiate motivazioni, in accoglimento della domanda principale formulata dall'attrice, la convenuta viene condannata al pagamento di € 7.320,00.
Le domande gradate dell'attrice restano assorbite dall'accoglimento della domanda principale.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell'attrice e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
pagina 9 di 10 Tenuto conto dello specifico coinvolgimento del convenuto nella vicenda CP_3
negoziale controversa, sussistono ragioni per compensare tra l'attrice e il convenuto le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda principale di e condanna, per Parte_1
l'effetto, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dell'importo di € CP_2
7.320,00 in favore di Parte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore CP_2
di delle spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € Parte_1
2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
3) compensa tra e le spese di lite. Parte_1 CP_3
Così deciso in Spoleto, il 13.3.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025 e vertente
T R A
C.F.: , in persona dei suoi legali Parte_1 P.IVA_1
rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Micanti Controparte_1
Parte attrice
E
C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2 P.IVA_2
difesa dagli avv.ti Giovanni Levati e Paola Margiacchi
Parte convenuta
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna CP_3 C.F._1
Picciolini e Giovanni Maccabei
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 10 1. Parte attrice agisce in giudizio esponendo di aver stipulato, con nella CP_3
qualità di legale rappresentante di un contratto in data 2.7.2021, con cui essa si CP_2
sarebbe impegnata per 12 mesi allo svolgimento di attività di comunicazione, marketing e promozione, dietro la corresponsione di un corrispettivo da parte della società convenuta pari ad € 24.000,00; che, svolta l'attività sino a settembre 2021, la società convenuta avrebbe contestato che fossero dovuti i compensi pretesi dall'attrice sull'assunto che il legale rappresentante della società, non avrebbe sottoscritto alcun contratto con Parte_2
l'attrice.
L'attrice invoca i presupposti della fattispecie dell'apparenza del diritto, avendo essa in buona fede confidato sulla qualifica di legale rappresentante della società convenuta in capo a
, tenuto anche conto che quest'ultimo sarebbe un noto imprenditore;
avendo la CP_3
società convenuta tollerato colposamente l'esecuzione delle prestazioni negoziali in proprio favore, salvo, poi, negare il proprio coinvolgimento della vicenda negoziale al momento della richiesta dell'attrice di pagamento dei compensi.
L'attrice descrive, inoltre, le prestazioni svolte in favore della convenuta e quantifica in €
6.000,00 il proprio compenso in ossequio alle previsioni negoziali;
in via gradata viene ipotizzata la ricorrenza dei presupposti della responsabilità del convenuto ex art. 1398 c.c.,
ovvero, in via ulteriormente gradata, l'arricchimento della società convenuta ex art. 2041 c.c.
Le conclusioni dell'attrice sono le seguenti: “in via principale accertare e dichiarare che la
RI ha effettuato le prestazioni meglio precisate in narrativa in favore della in esecuzione CP_2
del contratto stipulato in data 2 luglio 2021; accertare e dichiarare che il compenso spettante alla RI
per le prestazioni effettuate in favore della ammonta a 6.000 euro oltre iva;
per l'effetto, CP_2
condannare la a pagare alla RI la somma di 7.320 euro iva inclusa;
in via subordinata CP_2
nell'ipotesi in cui il Giudice non ritenga sussistente tra la RI e la alcun vincolo CP_2
contrattuale, perché il sig. non aveva il potere di rappresentarla, accertare e dichiarare CP_3
che il sig. ha contrattato con la RI come rappresentante della senza averne CP_3 CP_2
i poteri, inducendo il terzo contraente a confidare senza colpa nella validità del contratto stipulato;
accertare e dichiarare che la condotta del sig. ha cagionato alla RI un danno ingiusto, CP_3
pagina 2 di 10 quantificato in 6.000 euro, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare il
sig. a pagare alla RI una somma a titolo di risarcimento del danno sofferto ai sensi CP_3
dell'art. 1398 c.c., quantificato in 6.000 euro, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
in via
ulteriormente subordinata nell'ipotesi in cui il Giudice non ritenga sussistente tra la RI e la CP_2
alcun vincolo contrattuale, accertare e dichiarare che la RI ha comunque effettuato le prestazioni
[...]
meglio precisate in narrativa in favore della società accertare e dichiarare che la CP_2 CP_2
si è arricchita in danno della RI senza una giusta causa e che la RI ha sofferto una correlativa
diminuzione patrimoniale, quantificata in 6.000 euro, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare la a pagare alla RI una somma a titolo di indennizzo ai sensi CP_2
dell'art. 2041 c.c., quantificato in 6.000 euro, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
in ogni
caso con vittoria di spese e compenso professionale di lite;
”.
2. Radicatosi il contraddittorio, parte convenuta eccepisce l'improcedibilità dell'avversa domanda di pagamento, siccome non preceduta dall'esperimento della negoziazione;
disconosce la sottoscrizione esistente sul contratto, in tesi non apposta dal proprio legale rappresentante;
nega l'esistenza in capo a del potere di rappresentanza della CP_3
società, riservato invece dallo statuto societario a e all'amministratrice Parte_2
delegata; contesta la validità del contratto, non ricorrendo i presupposti della rappresentanza apparente.
A tale ultimo proposito vengono evidenziate la mancata indicazione nel contratto del nominativo del legale rappresentante e il mancato utilizzo del timbro societario;
l'insussistenza del legittimo affidamento in capo all'attrice, versando quest'ultima in errore inescusabile, posto che essa avrebbe potuto verificare tramite la visura societaria l'inesistenza del potere rappresentativo della società in capo a;
l'insussistenza del profilo di CP_3
colpa della convenuta, che avrebbe avvisato l'attrice della mancanza di poteri in capo a
[...]
non appena venuta a conoscenza del contratto concluso dal falso rappresentante. CP_3
La convenuta contesta, inoltre, la prova delle prestazioni in tesi eseguite dall'attrice; il quantum del compenso ex adverso preteso;
l'utilità connessa alle prestazioni dell'attrice.
pagina 3 di 10 Le conclusioni della convenuta sono le seguenti: “In via preliminare:- dichiarare
l'improcedibilità della domanda di parte attrice perché non preceduta dal tentativo di negoziazione
assistita obbligatorio ai sensi della L. 162/2014; Nel merito: - per tutte le ragioni di cui in narrativa,
respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, e non provate;
In ogni caso,
con vittoria di spese e compensi di lite”.
3. Il convenuto i costituisce in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “In via CP_2
principale respingere le domande attoree perchè integralmente infondate in fatto ed in diritto e
comunque perché sfornite di prova. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento della pretesa creditoria spiegata dall'odierna attrice, accertato e dichiarato che il sig.
agiva con i poteri di rappresentanza conferiti dalla condannare quest'ultima CP_3 CP_2
a tenerlo indenne dal pagamento di ogni e qualsiasi somma che il primo dovesse mai essere condannato
a corrispondere in favore dell'odierna attrice”.
4. La causa viene istruita in via documentale e tramite la prova per testi;
in corso di causa viene esperita la negoziazione assistita, sicché l'eccezione di improcedibilità della domanda dell'attore è superata.
5. Privo di pregio, ai fini decisori, è il disconoscimento da parte della convenuta della sottoscrizione esistente sul documento contrattuale, essendo pacifico che tale sottoscrizione non sia stata apposta dal legale rappresentante della convenuta, (cfr. visura in Parte_2
atti), ma da . CP_3
6. Dallo statuto della società convenuta e dalla visura societaria risulta che , CP_3
che nella vicenda negoziale ha agito per conto della società convenuta, è in realtà sprovvisto del potere di rappresentanza dell'ente convenuto (cfr. doc. n. 2 e 3, all. comparsa di costituzione e risposta di . CP_2
In difetto del potere di rappresentanza, il contratto non è efficace né rispetto al rappresentato né rispetto al rappresentante e neppure rispetto al terzo contraente: rispetto al rappresentato il contratto non è efficace in quanto, non sussistendo il potere di rappresentanza in capo al falsus procurator, il suo nome è stato speso illegittimamente con la conseguenza che il negozio rimane estraneo alla sua sfera giuridica;
rispetto al rappresentante pagina 4 di 10 il contratto è inefficace in quanto egli stipula il negozio in nome del rappresentato, senza assumere alcun impegno e senza compiere alcun atto dispositivo in nome proprio.
7. Parte attrice pone a fondamento della domanda principale di pagamento, che presuppone la valida costituzione del rapporto negoziale con la convenuta, l'istituto della apparenza del diritto, ipotizzando, nello specifico, che la società convenuta sia stata nella vicenda negoziale controversa apparentemente rappresentata dal convenuto . CP_3
7.1. In punto di diritto vengono inquadrate la figura dell'apparenza del diritto e della rappresentanza apparente.
La cosiddetta apparenza di un diritto si ha sia allorquando una situazione giuridica in realtà inesistente appaia esistente ad un soggetto, il quale la invoca, non a causa di un suo comportamento colposo (cosiddetta apparenza "pura"), sia allorquando sussista l'ulteriore elemento costituito dal comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza e che ne determina l'insorgere (cosiddetta apparenza "colposa") (Laghezza,
Rappresentanza apparente obiettiva e colpevole, in DResp, 1998, 458).
In entrambe le ipotesi è tutelata la posizione del soggetto al quale la situazione giuridica appare, senza sua colpa, esistente, poiché nel conflitto di interessi contrapposti è data prevalenza all'affidamento che egli pone in ciò che appare, con la conseguenza che la situazione giuridica apparente - in realtà inesistente - è considerata vera e reale nei suoi confronti in tutte le implicazioni e conseguenze che essa può avere (C. 423/1987).
Il principio dell'apparenza può essere invocato in tema di rappresentanza soltanto in presenza di elementi obiettivi, atti a giustificare l'opinione del terzo che contratti con il falsus procurator in ordine alla corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale;
tale opinione, inoltre, non deve essere determinata da un comportamento colposo del terzo medesimo, il quale, non attenendosi ai dettami della legge o della normale diligenza, trascuri di accertarsi della realtà facilmente controllabile e si fidi, piuttosto, della mera apparenza,
incorrendo in errore (C. 18936/2003; C. 1125/1986; T. Modena 15.1.2008); deve, inoltre,
ricorrere un comportamento colposo del falso rappresentato.
pagina 5 di 10 La giurisprudenza afferma che incombe su colui che invoca a proprio favore il principio dell'apparenza giuridica l'onere di fornire la prova non soltanto di aver confidato erroneamente, senza propria colpa, nella situazione apparente, ma altresì, che il proprio erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del soggetto contro il quale tale principio deve trovare applicazione (del rappresentato), dovendo tali elementi concorrere entrambi;
ne consegue che il principio dell'apparenza giuridica non può trovare applicazione quando l'onere probatorio venga assolto con riguardo a uno solo di essi (C.
18519/2018: secondo la quale "il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più
generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante ex art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente").
In presenza di questi presupposti, in cui nel terzo è ingenerata la convinzione ragionevole della sussistenza di un rapporto di rappresentanza, trova applicazione il principio dell'apparenza del diritto, di guisa che l'apparente rappresentato è tenuto a far fronte agli obblighi assunti in suo nome.
7.2. Tanto premesso, occorre verificare la ricorrenza dei presupposti della situazione di apparenza invocata dall'attrice e, in particolare, se, alla luce del concreto svolgimento della vicenda negoziale, l'attrice abbia in buona fede confidato sulla circostanza che CP_3
fosse munito del potere di rappresentanza della società convenuta e se tale affidamento sia stato ingenerato dalla convenuta, che abbia al riguardo tenuto un contegno colposo.
Il principio secondo cui non sarebbe invocabile la rappresentanza apparente nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali è possibile controllare, con l'ordinaria diligenza, la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti (Cass., 29 aprile 2010, n. 10297; Cass., 18 maggio
2005, n. 10375), soffre alcuni temperamenti qualora il potere, sulla cui esistenza si assume di pagina 6 di 10 aver fatto incolpevolmente affidamento, possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità (Cassazione civile sez. III, 19/11/2024, n. 29833).
Non risulta dunque decisiva, per escludere che si configuri la rappresentanza apparente nel caso controverso, la circostanza pacifica che l'attrice non abbia verificato, tramite la visura societaria della convenuta, l'assenza in capo al convenuto del potere di CP_3
rappresentanza della società convenuta.
7.2.1. Nella specie in relazione al contratto di prestazioni di servizio azionato dall'attrice -
non assoggettato dalla legge ad alcuna particolare forma- si reputa sussistente l'affidamento incolpevole dell'attrice sul potere del convenuto di rappresentare la società CP_3
convenuta sulla base dei seguenti elementi di fatto.
Consentono di fondare l'affidamento dell'attrice la incontestata notorietà e l'altrettanto pacifica esperienza di , quale storico imprenditore di successo nel settore per il CP_3
quale sono stati richiesti i servizi pubblicitari offerti dall'attrice; la circostanza, riferita dal convenuto in occasione dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 3.11.2023, che le decisioni negoziali circa la grafica della società sono state sempre assunte dal convenuto e avallate dalla società in assenza di deleghe e a prescindere dalla regolamentazione statutaria
(cfr. risposta del convenuto al cap. 5 della seconda memoria istruttoria della convenuta: “E'
vera la circostanza;
io ho sempre autorizzato tutto ciò che riguarda e riguardava la parte grafica della società da quarant'anni senza avere bisogno di alcuna delega. Le mie decisioni sono sempre state avallate dalla società in quanto il più capace in tali situazioni, senza avere mai avuto deleghe né bisogno di tali deleghe”).
7.2.2. Il Tribunale ritiene, d'altra parte, sussistente il contegno colposo della società
convenuta, quale ulteriore elemento costitutivo dell'invocata situazione di apparenza, per le ragioni che si espongono.
Ancorché nella specie manchi la ratifica del negozio concluso dal falsus procurator, che sarebbe dovuta provenire da quale organo istituzionalmente competente ad Parte_2
agire per conto della società convenuta (Cass.,. n. 3501 del 2013; n. 27335 del 2005; n. 11040 del pagina 7 di 10 2022), in giudizio emerge un comportamento della convenuta di tolleranza dell'attività del falsus procurator, sicché la convenuta, quale apparente rappresentata, è tenuta far fronte agli obblighi assunti in suo nome (C. 2311/1995; C. 423/1987).
Contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, quest'ultima non ha, infatti, avvisato l'attrice della mancanza di poteri in capo a non appena venuta a conoscenza CP_3
del contratto concluso dal falso rappresentante: la convenuta ha comunicato all'attrice soltanto in data 27.9.2021 che il proprio legale rappresentante non avrebbe sottoscritto il contratto di cui si discute (doc. n. 3, all. atto di citazione), ma presso i locali della società già
dal luglio del 2021 si sono svolte riunioni tra l'attrice e i dipendenti della società convenuta e l'attrice vi ha anche svolto alcuni dei servizi pattiziamente concordati, sicché è ragionevole ritenere che la società convenuta fosse a conoscenza dell'attività negoziale oggetto di giudizio.
Con maggiore impegno esplicativo, la riunione del 19.7.2021, in cui l'attrice ha presentato i progetti artistici ed editoriali per la campagna di marketing e comunicazione della convenuta sui social network, si è tenuta presso i locali della Pasticceria ZZ in Foligno, via
Roma, cioè nel luogo in cui la convenuta – il cui oggetto sociale è la produzione dolciaria e la sua commercializzazione- esercita la propria attività imprenditoriale di commercio al minuto di generi alimentari (cfr. testimonianze rese da e Testimone_1 Testimone_2
alle udienze del 26.5.2023, 1°.3.2024; visura in atti, pagg. 2 e 9); alle riunioni Testimone_3
hanno partecipato le dipendenti della convenuta e (cfr. Tes_2 Tes_3 Pt_3
testimonianza resa da all'udienza del 3.11.2023); quest'ultima dipendente, Testimone_4
destinataria anche della mail del 19.7.2021 con cui l'attrice ha domandato i dati funzionali alla strategia pubblicitaria, ha fornito all'attrice le credenziali dalla medesima domandate (doc. n.
17, all. seconda memoria istruttoria dell'attrice; cfr. testimonianza resa da Testimone_4
all'udienza del 3.11.2023); l'attrice si è recata presso i locali della convenuta per realizzare la campagna pubblicitaria fotografica (cfr. testimonianze rese da e da Testimone_4 [...]
in risposta al capitolo 8 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta). Tes_2
pagina 8 di 10 L'ulteriore conferma dell'atteggiamento di tolleranza da parte della convenuta si ricava dall'interrogatorio formale reso dal convenuto, che, in risposta al cap. n. 13 della seconda memoria istruttoria della convenuta (Vero che la pubblicazione delle foto sui canali social è
stata autorizzata da o da persone autorizzate da ), ha Parte_2 Parte_2
affermato: “No non è vero, sono state autorizzate da me personalmente. Non vi era bisogno di autorizzazioni di perché pur vedendo tutte le pubblicazioni non ha mai Parte_2
obiettato nulla”).
In un simile coerente quadro probatorio, rappresentativo della conoscenza in capo alla convenuta finanche dell'esecuzione da parte dell'attrice delle prestazioni negoziali, la mancata indicazione nel contratto del nominativo del legale rappresentante dell'ente convenuto e il mancato utilizzo del timbro societario non possono valere a porre seriamente in discussione la situazione di apparenza su cui l'attrice ha incolpevolmente confidato.
8. L'attrice dimostra, infine, di aver eseguito le prestazioni oggetto del contratto tramite la documentazione in atti e la prova orale assunta in giudizio (cfr. doc. da n. 8 a n. 15, all. atto di citazione;
testimonianza resa da in relazione al cap. n. 17 della memoria Testimone_4
dell'attrice e al cap. n. 8 e 11 della memoria della convenuta;
testimonianza resa da
[...]
in relazione al cap. 8 della memoria della convenuta). Tes_2
All'attrice spetta, pertanto, il compenso per l'attività negoziale prestata in favore della convenuta nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021, quantificato nella misura contrattualmente convenuta di € 7.320,00 iva inclusa (cfr. contratto, doc. n. 1, all. atto di citazione).
9. Tirando le fila delle compendiate motivazioni, in accoglimento della domanda principale formulata dall'attrice, la convenuta viene condannata al pagamento di € 7.320,00.
Le domande gradate dell'attrice restano assorbite dall'accoglimento della domanda principale.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell'attrice e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
pagina 9 di 10 Tenuto conto dello specifico coinvolgimento del convenuto nella vicenda CP_3
negoziale controversa, sussistono ragioni per compensare tra l'attrice e il convenuto le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda principale di e condanna, per Parte_1
l'effetto, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dell'importo di € CP_2
7.320,00 in favore di Parte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore CP_2
di delle spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € Parte_1
2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
3) compensa tra e le spese di lite. Parte_1 CP_3
Così deciso in Spoleto, il 13.3.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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