Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2354 /2023 R.G. lavoro vertente
TRA
( , C.F. , con Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 sede legale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo ( ), per procura generale alle liti a C.F._1 rogito notar in Fiumicino (Rm) del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – Persona_1 rogito 7131), ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Medina, 61 presso Avvocatura I.N.P.S. (PEC: t) Email_1
=Appellante
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
(AV) alla Via dei Due Principati n. 74, cod. fisc. , elettivamente C.F._2 domiciliato in Avellino al C.so V. Emanuele n. 8, FAX 0825 26178 - presso l'Avv. Roberto Coppola, cod. fisc. p.e.c.: C.F._3
e l'Avv. Luca Coppola, cod. fisc. Email_2
, pec: che lo C.F._4 Email_3 rappresentano e difendono per mandato in atti
= Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/06/2021 presso il Tribunale di AVELLINO in funzione di Giudice del Lavoro l'appellato in epigrafe espose: 1
di aver già ottenuto decreto di omologa del medesimo Ufficio in data 30/06/2020 con il quale era stato riconosciuto, invalido nella misura dell'82% a decorrere dalla visita medica, ottobre 2019 al fine di ottenere la pensione di vecchiaia ex art. 1 D.lgs n. 503 del 30-12-92; di essere in possesso del requisito contributivo.
Pertanto, chiese al Giudice di accertare e riconoscere tale stato, previo accertamento mediante CTU, con condanna dell' all'erogazione della Pt_2 prestazione dovuta, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Costituitosi l'Istituto, il Tribunale – espletata nuova CTU - con la sentenza n. 646/2023 pubbl. il 28/09/2023 accolse il ricorso, dichiarando il diritto dell'assicurato - affetto da invalidità permanente nella misura di 81 % a decorrere dal 31.10.2020 – e condannando al pagamento del trattamento pensionistico, Pt_2 con accessori nella misura di legge sui singoli ratei come per legge, a decorrere dalla suddetta data.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello l' con ricorso Pt_2 depositato il 2.10.2023 argomentando sull'applicabilità, anche all'ipotesi –come quella di specie – di domanda di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore alla misura dell'80%, della disciplina delle c.d. “finestre” di cui all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, norma che prevede lo slittamento della decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla maturazione dei requisiti per un periodo di 12 mesi per i dipendenti (e di 18 mesi per gli autonomi) nei riguardi di coloro che abbiano maturato il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia per requisiti anagrafici (65 anni gli uomini e 60 anni le donne).
Ha concluso chiedendo riformare la sentenza gravata, dichiarando che CP_1
ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità all'80% prevista
[...] dal D.Lgs 503/92, con la decorrenza fissata per effetto dell'applicazione dell'art. 12 D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, ovvero con il differimento di 12 mesi dalla maturazione dell'ultimo requisito costitutivo del diritto (in relazione allo stato di invalidità superiore all'80% accertato dal CTU come sussistente dal 31.10.2020), con ogni connessa statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Notificato l'atto, si è costituito l'appellato resistendo al ricorso.
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note delle parti, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato.
1.Incontestati i requisiti anagrafico, sanitario e contributivo, si controverte della decorrenza dell'erogazione della prestazione per effetto dell'applicazione delle cc.dd. finestre mobili. L' ha invocato la nuova disciplina chiedendo il differimento Pt_2
2 della erogazione della pensione, secondo lo schema delle “finestre” previste dalla legge.
2.L'Istituto appellante ha posto la questione della applicabilità anche all'ipotesi della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore alla misura dell'80%, della disciplina delle c.d. “finestre” di cui all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010. La questione è stata affrontata dalla S. C. con sent. 29191/2018 cui il Collegio intende continuare a prestare convinta adesione, in quanto fondata su persuasive e motivate argomentazioni.
Come è noto l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha definito i nuovi requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia, mentre il comma 8 del medesimo articolo ha escluso l'applicazione dei nuovi requisiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all'80%.
Al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, per coloro che siano invalidi in misura non inferiore all'80%, è necessario aver raggiunto il 60° anno di età o il 55° per le donne, aver raggiunto il periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione (art. 2 del d.lgs. n. 503 del 1992) ed aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 cit.).
La successiva legislazione è poi intervenuta sui requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia in genere ed, in particolare, l'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, ha previsto un differimento della decorrenza della pensione creando il c.d. “sistema delle finestre mobili”. Ed infatti, i commi 1 e 2 dell'art. 12 cit. recitano:
«
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a cari-co delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età
3 inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
La norma sopra citata, quindi, prevede che i lavoratori dipendenti che acquistano il diritto a pensione di vecchiaia a 65 o 60 anni (a seconda del sesso), devono attendere un anno dopo il raggiungimento dell'età pensionabile per la erogazione della prestazione.
Si tratta appunto della generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i quali l'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992 e la tabella A allegata al medesimo decreto (sostituita dalla tabella A allegata alla legge n. 724 del 1994), stabiliva un graduale aumento delle età minime per l'accesso alla pensione di vecchiaia divenuto appunto di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2000 (poi modificato, dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011).
Analogamente, devono attendere un anno i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti previsti per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l. n. 243 del 2004, con età inferiori a 65 (se uomini) o 60 (se donne): pensione di anzianità (non di vecchiaia).
Dal punto di vista testuale, dunque, come affermato dalla S.C. nella sentenza citata n. 29191/2018, “la disposizione dell'art.12, comma 1 individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei "soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato", ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti 4 gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
Dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993 in relazione allo stesso settore privato. Quest'ultima normativa, com'è noto, al comma 1 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia "...al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata", secondo la quale l'età pensionabile è stata portata a 65 anni per l'uomo e 60 anni per la donna.I l medesimo art. 1, al comma 8 ha poi espressamente escluso gli invalidi in misura non inferiore all'80% dall'ambito di applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che per essi l'accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.”
La Corte ha anche chiarito che la pensione anticipata di cui all'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/92 “va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%. Come ha chiarito la Suprema Corte (cfr. C. Cass., sentenza n. 11750/2015) la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (...diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984".
Né infine, a giudizio della S. C., vengono in rilievo principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare scelte normative, essendo queste “chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale”.
3. Alla luce delle esposte considerazioni, i rilievi dell' in punto di diritto si Pt_2 rivelano corretti.
Deve quindi farsi applicazione degli stessi nella vicenda in esame.
In fatto deve ribadirsi che il ricorrente aveva agito in seguito al rigetto della domanda amministrativa del 30.10.2020.
Pur avendo allegato e documentato di avere già ottenuto decreto di omologa del Tribunale di Avellino in data 30/06/2020 con il quale era stato riconosciuto, invalido 5 nella misura dell'82% a decorrere dalla visita medica, ottobre 2019 al fine di ottenere la pensione di vecchiaia ex art. 1 D.lgs n. 503 del 30-12-92, nel presente giudizio tuttavia, anziché richiedere il pagamento della prestazione come già riconosciuta, aveva fatto riferimento ad una nuova domanda amministrativa in data 30.10.2020 all' , ingiustamente respinta dall' per difetto dello stato invalidante nella Pt_2 Pt_2 misura di legge;
con decorrenza da tale ultima domanda amministrativa aveva invocato il riconoscimento del diritto e la condanna al pagamento della prestazione. Pertanto non giova alla parte appellante sostenere, nell'atto introduttivo di questo grado, di essere in possesso di tutti i requisiti per beneficiare dell'erogazione dei ratei della pensione di vecchiaia anticipata sin dalla data “del 31/10/2020, anno successivo alla maturazione del diritto ed al riconoscimento della invalidità in misura superiore all'80% accertata fin dall'ottobre 2019”.
Infatti il Giudice non ha liquidato la prestazione, come già riconosciuta nel precedente decreto di omologa di cui era stata chiesta l'esecuzione, ma ha condotto un nuovo accertamento del requisito sanitario, come richiesto in ricorso con riguardo alla nuova domanda amministrativa;
all'esito, ha recepito le conclusioni del CTU che, pur avendo confermato un'invalidità superiore all'80%, ne aveva fissato una diversa decorrenza. E da tale decorrenza (corrispondente alla nuova domanda amministrativa), recepita dal Tribunale - ed incontestata dall'appellato, anche in termini di mera difesa ovvero di gravame incidentale – deve applicarsi la disciplina normativa invocata dall' . Pt_2
Il gravame deve essere accolto, con differimento dell'erogazione dei ratei della pensione di vecchiaia anticipata al 31.10.2021, così parzialmente riformandosi sentenza impugnata.
Per la reciproca soccombenza e per la complessità della disamina normativa (oggetto di intervento chiarificatore della Corte di Cassazione) oltre che per la peculiarità della vicenda processuale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto all'erogazione dei ratei della pensione di vecchiaia anticipata in favore di a decorrere dal 31.10.2021; CP_1
condanna l' al pagamento della relativa prestazione secondo la suindicata Pt_2 decorrenza, oltre interessi legali come per legge;
compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli il 10 marzo 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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