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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/10/2025, n. 3377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3377 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CO NE Presidente dott. IC GF DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1113/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Gabriele Costantini Parte_1
APPELLANTE
E
10 di DI AB CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2430/2025 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 24 novembre 2023 conveniva davanti al Pt_1 Parte_1
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro la società 10 di CP_1 CP_2
concessionaria che si occupa di acquisto e vendita di autovetture usate con sede
[...] in Roma, via di Portonaccio n. 214, esponendo di avere lavorato alle sue dipendenze dal
1° giugno 2022 al 16 giugno 2023, quando era stato licenziato verbalmente;
deduceva dunque di avere svolto “principalmente le mansioni di accoglienza dei clienti, nonché di unico responsabile venditore auto”, nonché “attività di segreteria, occupandosi di raccogliere tutta la documentazione inerente la clientela e le autovetture in vendita,
Pag. 1 di 8 nonché di ritirare i libretti di circolazione delle auto acquistate dall'azienda presso i rispettivi rivenditori” ed inoltre di avere “accompagnato i clienti del datore di lavoro nelle autoscuole prescelte per i passaggi di proprietà, ha condotto le autovetture dell'azienda e dei clienti presso i meccanici di fiducia per le verifiche tecniche ed, all'esito, le ha riportate presso la concessionaria”, infine di essersi occupato “di portare le autovetture vendute presso il domicilio degli acquirenti, anche fuori Roma (Puglia,
Calabria, Rimini)”, mansioni tutte riconducibili al II livello del c.c.n.l. Commercio e terziario;
di avere lavorato in modalità a tempo pieno dal lunedì al sabato osservando un orario dalle 9:00 alle 19:00 “con una pausa pranzo di circa un'ora”; di avere avuto a disposizione una propria postazione di lavoro presso la concessionaria;
di essere stato l'unico venditore presente nella concessionaria, “affiancato, nello svolgere le ulteriori attività correlate, soltanto dalla addetta alla segreteria”, ricevendo “gli ordini di lavoro dal legale rappresentante SI e, saltuariamente, anche dal fratello CP_2
, anche occupandosi, nei mesi di agosto e settembre 2022, dell'apertura e Parte_2 chiusura del locale;
di essere stato tenuto a richiedere i permessi e a giustificare ritardi e assenze, come dimostrato dalle conversazioni intrattenute tramite messaggistica whatsapp con fruendo nel periodo di durata del rapporto di soli 6 giorni CP_2 di ferie;
di avere svolto il suo lavoro in maniera irregolare, senza la stipulazione di alcun contratto, retribuito nella misura di € 1.100,00 netti mensili corrisposti in contanti e consegnati all'interno di una busta chiusa direttamente dal responsabile dell'azienda; di non avere percepito alcuna somma a titolo di ferie, festività, 13ª e 14ª mensilità, lavoro straordinario e t.f.r.; di essere stato licenziato in data 16 giugno 2023 ad opera di
[...] fratello del titolare, verbalmente e senza preavviso in ragione del falso addebito Pt_2 di essersi appropriato di una valigetta di proprietà della resistente, al contrario dimenticata su altra autovettura parcheggiata presso la concessionaria;
che con messaggio di whatsapp del 24 giugno 2023 gli aveva comunicato di avere lasciato il CP_2 saldo della retribuzione, pari all'importo di € 390,00 in contanti, in una busta insieme agli effetti personali del ricorrente, a conferma della modalità di pagamento illustrata in precedenza;
che le differenze retributive rivendicate ammontavano alla somma di €
18.068,13 oltre a € 2.159,97 a titolo di t.f.r. e a € 3.474,92 a titolo di indennità di mancato preavviso, per un totale complessivo pari a € 23.702,92.
Pag. 2 di 8 Ampiamente argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti per la subordinazione e in ordine all'inefficacia del licenziamento, siccome intimato verbalmente e senza espressione scritta delle motivazioni, rassegnava le seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare l'intervenuto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti nel periodo dall'01/06/2022 al 16/06/2023, come descritto nelle premesse in fatto del presente. B. Accertare e dichiarare, altresì, il diritto del SI Parte_1 all'inquadramento del secondo livello di cui al CCNL per i dipendenti del settore commercio terziario. Per l'effetto, condannare la Top Car 10 di in CP_2 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del SI della somma di Parte_1
€ 18.068,13 a titolo di differenze retributive ed € 3.474,92 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
nonché condannare la società resistente al pagamento di € 2.159,87 a titolo di TFR;
per i motivi di cui alla narrativa e meglio specificati in conteggio, ovvero della diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia. C. Accertare e dichiarare inefficace e/o nullo il licenziamento intimato oralmente al ricorrente;
e con esso: 1) ordinare alla resistente 10 di in persona del l.r.p.t., di reintegrare CP_1 CP_2 nel posto di lavoro il Sig. 2) condannare la resistente Top Car 10 di Parte_1
in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno patito dal ricorrente per CP_2 il licenziamento illegittimo, stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento (16/06/2023) sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in ogni caso in misura non inferiore alle cinque mensilità di retribuzione globale di fatto;
3) accertare, altresì, il diritto del ricorrente di ottenere dal datore di lavoro l'indennità in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, condannando il resistente al pagamento di € 28.957,65, pari cioè a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto (€ 1.930,51 mensili), ovvero quella diversa somma ritenuta dovuta di giustizia;
D. In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, dichiarare illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente e conseguentemente: 1) condannare la resistente Top Car 10 di in persona CP_2 del l.r.p.t., al risarcimento del danno patito dal ricorrente per il licenziamento illegittimo stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita in una misura compresa tra le due e le sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR”, il tutto oltre accessori di legge e con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
Pag. 3 di 8 Instaurato il contraddittorio, si costituiva 10 di contestando le CP_1 CP_2 allegazioni altrui, atteso che il rapporto si era piuttosto sviluppato secondo le forme della collaborazione occasionale e in forma amicale;
il Del Giudice si era infatti occupato di svolgere funzioni di intermediario in alcune operazioni di vendita, venendo retribuito per le mediazioni effettuate e senza essere sottoposto ad alcun vincolo gerarchico, come emergeva dal tenore delle comunicazioni intercorse tra le parti, specificamente indicate;
deduceva dunque l'insussistenza di qualsiasi licenziamento e l'infondatezza delle pretese economiche avanzate dal ricorrente, oltretutto percettore del reddito di cittadinanza, comunque invocando l'applicazione del diverso c.c.n.l. per i dipendenti del settore
Automotive, con le conseguenze in termini di mancata previsione della 14ª mensilità e di inquadramento al più nel III livello contrattuale;
eccepiva inoltre l'inammissibilità della copiosa documentazione indeterminatamente prodotta dal ricorrente in quanto carente di qualsiasi specificazione in ordine alla sua portata probatoria. Sulla base di tanto, concludeva richiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Istruita anche tramite l'esame di alcuni testimoni, la causa era decisa con la sentenza n.
2430/2025, depositata il 26 febbraio 2025, che respingeva il ricorso ritenendo non dimostrata la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 6 maggio 2025 il Del Giudice interponeva tempestivo appello avverso la sentenza affidandosi ai seguenti motivi.
Con una prima doglianza censurava la pronuncia per avere esaminato in maniera parziale ed erronea il materiale probatorio, con particolare riferimento al contenuto delle chat testuali e dei messaggi audio prodotti, svalutandone la portata in ordine alla natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti. A suo dire, dalla disamina degli atti sarebbe emersa con chiarezza la ricorrenza di un rapporto di dipendenza, quotidiano e stabile, con orari e compiti definiti, con ordini impartiti dal datore di lavoro CP_2
e dal di lui fratello Ciò a prescindere dai toni informali talvolta utilizzati, risultando Pt_2 con evidenza le funzioni di venditore svolte e il suo “radicamento stabile” all'interno dell'organizzazione aziendale. In particolare, indicava le seguenti conversazioni intrattenute con e con il fratello Persona_1
• quanto all'esercizio del potere direttivo, messaggi del 15 e 31 luglio 2022, del 6,
12 e 22 agosto 2022, del 6, 27 e 29 settembre 2022, dell'8 e 14 novembre 2022,
Pag. 4 di 8 del 10 e 18 febbraio 2023, nonché audio del 23, 30 e 31 agosto 2022 e del 5, 7, 8
e 9 settembre 2022
• quanto all'assoggettamento a vincoli di orario e disponibilità, messaggi del 29 settembre 2022, del 10 ottobre 2022, del 16 marzo 2023, del 15 aprile 2023, del
10 e 23 maggio 2023, nonché gli audio del 20 giugno 2022, del 7 settembre 2022
e del 28 novembre 2022
• quanto all'attribuzione del ruolo di venditore e all'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, il messaggio audio del 10 dicembre 2022
• quanto alla retribuzione mensile in contanti, i messaggi del 22 e 24 giugno 2023
• quanto all'esercizio del potere disciplinare e alle circostanze che avevano condotto al suo licenziamento, l'audio del 16 giugno 2023 e i messaggi del 22 e
24 giugno 2023 cui aggiungere quelli scambiati con la segretaria e con diversi clienti, che dimostravano l'osservanza dell'orario e lo svolgimento continuativo e sistematico di attività lavorativa dal lunedì al sabato. Si doleva inoltre della circostanza che gli unici messaggi valorizzati dal primo giudice fossero quelli richiamati nella memoria difensiva della società, senza alcun riferimento alla propria produzione documentale, ribadendo l'obbligo di attestazione della presenza al lavoro “ogni mattina nella fascia oraria tra le 9 e le 10, anche tramite semplici messaggi”, la sua soggezione a controlli costanti da parte del titolare e il suo licenziamento verbale ad opera del di lui fratello.
Con un secondo motivo, ugualmente incentrato sulla lamentata erronea valutazione delle prove, si concentrava sul tenore delle deposizioni dei testi esaminati, definendole come chiaramente dimostrative della fondatezza delle proprie allegazioni. Si doleva, inoltre, della pretermissione delle proprie argomentazioni, anche di quelle contenute nelle note autorizzate depositate, nonché della illegittima limitazione dell'istruttoria a soli due testi della propria lista, invece dei quattro indicati, in palese violazione dell'art. 420 c.p.c., paradossalmente confermata dal rilievo che il Tribunale aveva infine ritenuto la prova insufficiente.
Con un terzo motivo, ancora una volta vertente sulla valutazione dell'istruttoria, deduceva l'erroneità della valutazione eccessivamente restrittiva adottata dal primo giudice, ribadendo la sussistenza dei presupposti della subordinazione. Lamentava, inoltre la carenza di qualsiasi vaglio critico in ordine a quanto allegato dalla società nella memoria
Pag. 5 di 8 difensiva, come già osservato nel motivo precedente, atteso che il Tribunale aveva richiamato anche un messaggio non contenuto in alcun documento depositato.
Proposta istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata, concludeva richiedendone la riforma e di accogliere le domande formulate con il ricorso introduttivo, vinte le spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello, 10 restava CP_1 contumace.
Respinta l'istanza di sospensione, all'udienza del 15 ottobre 2025, atteso che nessuna delle parti era comparsa, la causa era rinviata ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. all'odierna udienza, ove nessuno è nuovamente comparso;
quindi, all'esito della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 e 181 c.p.c.
Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 50, comma 1, del d.l.
n. 112/2008, convertito, con modificazioni, con la legge n. 133/2008, stabilisce che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”. Il successivo art. 309 c.p.c. prevede che: “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Le norme citate trovano applicazione anche nel processo del lavoro e nei processi ad esso assimilati (come quello per le controversie in materia di locazioni, ex art. 447bis c.p.c., e per le controversie agrarie ex art. 47 della legge n. 203/1982), essendo questi non già procedimenti speciali, bensì processi ordinari di cognizione a rito speciale, come si può rilevare dal testo dell'art. 40 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che “la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di
Pag. 6 di 8 lavoro, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui essa si ispira” (in tali termini,
Cass. n. 5643/2009; Cass. SS.UU. n. 5839/1993).
Dal tenore letterale dell'art. 181 c.p.c., ed in particolare dall'uso della congiunzione “e” emerge che le pronunce da emettere sono due: a) l'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo;
b) la dichiarazione di estinzione del processo, che devono evidentemente essere emesse d'ufficio, senza la necessità di alcuna sollecitazione di parte
Si pone, dunque, il problema della forma del provvedimento di estinzione, ed in particolar modo se esso vada adottato con ordinanza ovvero con sentenza
Tale dubbio si giustifica alla luce del fatto che la novella del 2008 ha del tutto abrogato il riferimento alla forma del provvedimento come “ordinanza non impugnabile”, abrogazione che è diretta conseguenza del fatto che la nuova prescrizione dell'immediata dichiarazione di estinzione impedisce la riassunzione della causa ex art. 307 c.p.c., mentre la non impugnabilità dell'ordinanza con cui si ordina la cancellazione della causa si giustificava, nella previgente disciplina, con il fatto che il processo poteva proseguire con la riassunzione, sicché un eventuale errore nel disporre la cancellazione non poteva procurare pregiudizio alle parti.
L'introduzione della previsione della immediata dichiarazione di estinzione impone, dunque, l'esigenza di un controllo del provvedimento dichiarativo dell'estinzione stessa, poiché esso pone fine al processo e non si può escludere che il giudice possa incorrere in errore sull'esistenza dei presupposti di legge per provvedere in tal senso, come nel caso di omessa comunicazione della fissazione della nuova udienza.
Alla luce di ciò si giustifica la scelta del legislatore di eliminare la previsione della forma di ordinanza non impugnabile del provvedimento di estinzione, giacché nelle altre ipotesi contemplate dal vigente ordinamento processuale il provvedimento che dichiara l'estinzione è suscettibile di riesame mediante impugnazione.
Come espressamente previsto dalla norma nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo
(quale che ne sia la causa) è sempre la sentenza (si vedano l'art. 176, primo comma, c.p.c.,
l'art. 178, secondo comma, c.p.c., l'art. 279, primo comma, c.p.c., l'art. 279, secondo comma, c.p.c., l'art. 307, quarto comma, c.p.c., e l'art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.); in tal senso pertanto si provvede.
Nulla per le spese, stante la contumacia della ditta appellata.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 6 maggio 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
2430/2025, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla per le spese.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC GF DO TO CO NE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CO NE Presidente dott. IC GF DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1113/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Gabriele Costantini Parte_1
APPELLANTE
E
10 di DI AB CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2430/2025 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 24 novembre 2023 conveniva davanti al Pt_1 Parte_1
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro la società 10 di CP_1 CP_2
concessionaria che si occupa di acquisto e vendita di autovetture usate con sede
[...] in Roma, via di Portonaccio n. 214, esponendo di avere lavorato alle sue dipendenze dal
1° giugno 2022 al 16 giugno 2023, quando era stato licenziato verbalmente;
deduceva dunque di avere svolto “principalmente le mansioni di accoglienza dei clienti, nonché di unico responsabile venditore auto”, nonché “attività di segreteria, occupandosi di raccogliere tutta la documentazione inerente la clientela e le autovetture in vendita,
Pag. 1 di 8 nonché di ritirare i libretti di circolazione delle auto acquistate dall'azienda presso i rispettivi rivenditori” ed inoltre di avere “accompagnato i clienti del datore di lavoro nelle autoscuole prescelte per i passaggi di proprietà, ha condotto le autovetture dell'azienda e dei clienti presso i meccanici di fiducia per le verifiche tecniche ed, all'esito, le ha riportate presso la concessionaria”, infine di essersi occupato “di portare le autovetture vendute presso il domicilio degli acquirenti, anche fuori Roma (Puglia,
Calabria, Rimini)”, mansioni tutte riconducibili al II livello del c.c.n.l. Commercio e terziario;
di avere lavorato in modalità a tempo pieno dal lunedì al sabato osservando un orario dalle 9:00 alle 19:00 “con una pausa pranzo di circa un'ora”; di avere avuto a disposizione una propria postazione di lavoro presso la concessionaria;
di essere stato l'unico venditore presente nella concessionaria, “affiancato, nello svolgere le ulteriori attività correlate, soltanto dalla addetta alla segreteria”, ricevendo “gli ordini di lavoro dal legale rappresentante SI e, saltuariamente, anche dal fratello CP_2
, anche occupandosi, nei mesi di agosto e settembre 2022, dell'apertura e Parte_2 chiusura del locale;
di essere stato tenuto a richiedere i permessi e a giustificare ritardi e assenze, come dimostrato dalle conversazioni intrattenute tramite messaggistica whatsapp con fruendo nel periodo di durata del rapporto di soli 6 giorni CP_2 di ferie;
di avere svolto il suo lavoro in maniera irregolare, senza la stipulazione di alcun contratto, retribuito nella misura di € 1.100,00 netti mensili corrisposti in contanti e consegnati all'interno di una busta chiusa direttamente dal responsabile dell'azienda; di non avere percepito alcuna somma a titolo di ferie, festività, 13ª e 14ª mensilità, lavoro straordinario e t.f.r.; di essere stato licenziato in data 16 giugno 2023 ad opera di
[...] fratello del titolare, verbalmente e senza preavviso in ragione del falso addebito Pt_2 di essersi appropriato di una valigetta di proprietà della resistente, al contrario dimenticata su altra autovettura parcheggiata presso la concessionaria;
che con messaggio di whatsapp del 24 giugno 2023 gli aveva comunicato di avere lasciato il CP_2 saldo della retribuzione, pari all'importo di € 390,00 in contanti, in una busta insieme agli effetti personali del ricorrente, a conferma della modalità di pagamento illustrata in precedenza;
che le differenze retributive rivendicate ammontavano alla somma di €
18.068,13 oltre a € 2.159,97 a titolo di t.f.r. e a € 3.474,92 a titolo di indennità di mancato preavviso, per un totale complessivo pari a € 23.702,92.
Pag. 2 di 8 Ampiamente argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti per la subordinazione e in ordine all'inefficacia del licenziamento, siccome intimato verbalmente e senza espressione scritta delle motivazioni, rassegnava le seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare l'intervenuto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti nel periodo dall'01/06/2022 al 16/06/2023, come descritto nelle premesse in fatto del presente. B. Accertare e dichiarare, altresì, il diritto del SI Parte_1 all'inquadramento del secondo livello di cui al CCNL per i dipendenti del settore commercio terziario. Per l'effetto, condannare la Top Car 10 di in CP_2 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del SI della somma di Parte_1
€ 18.068,13 a titolo di differenze retributive ed € 3.474,92 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
nonché condannare la società resistente al pagamento di € 2.159,87 a titolo di TFR;
per i motivi di cui alla narrativa e meglio specificati in conteggio, ovvero della diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia. C. Accertare e dichiarare inefficace e/o nullo il licenziamento intimato oralmente al ricorrente;
e con esso: 1) ordinare alla resistente 10 di in persona del l.r.p.t., di reintegrare CP_1 CP_2 nel posto di lavoro il Sig. 2) condannare la resistente Top Car 10 di Parte_1
in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno patito dal ricorrente per CP_2 il licenziamento illegittimo, stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento (16/06/2023) sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in ogni caso in misura non inferiore alle cinque mensilità di retribuzione globale di fatto;
3) accertare, altresì, il diritto del ricorrente di ottenere dal datore di lavoro l'indennità in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, condannando il resistente al pagamento di € 28.957,65, pari cioè a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto (€ 1.930,51 mensili), ovvero quella diversa somma ritenuta dovuta di giustizia;
D. In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, dichiarare illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente e conseguentemente: 1) condannare la resistente Top Car 10 di in persona CP_2 del l.r.p.t., al risarcimento del danno patito dal ricorrente per il licenziamento illegittimo stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita in una misura compresa tra le due e le sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR”, il tutto oltre accessori di legge e con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
Pag. 3 di 8 Instaurato il contraddittorio, si costituiva 10 di contestando le CP_1 CP_2 allegazioni altrui, atteso che il rapporto si era piuttosto sviluppato secondo le forme della collaborazione occasionale e in forma amicale;
il Del Giudice si era infatti occupato di svolgere funzioni di intermediario in alcune operazioni di vendita, venendo retribuito per le mediazioni effettuate e senza essere sottoposto ad alcun vincolo gerarchico, come emergeva dal tenore delle comunicazioni intercorse tra le parti, specificamente indicate;
deduceva dunque l'insussistenza di qualsiasi licenziamento e l'infondatezza delle pretese economiche avanzate dal ricorrente, oltretutto percettore del reddito di cittadinanza, comunque invocando l'applicazione del diverso c.c.n.l. per i dipendenti del settore
Automotive, con le conseguenze in termini di mancata previsione della 14ª mensilità e di inquadramento al più nel III livello contrattuale;
eccepiva inoltre l'inammissibilità della copiosa documentazione indeterminatamente prodotta dal ricorrente in quanto carente di qualsiasi specificazione in ordine alla sua portata probatoria. Sulla base di tanto, concludeva richiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Istruita anche tramite l'esame di alcuni testimoni, la causa era decisa con la sentenza n.
2430/2025, depositata il 26 febbraio 2025, che respingeva il ricorso ritenendo non dimostrata la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 6 maggio 2025 il Del Giudice interponeva tempestivo appello avverso la sentenza affidandosi ai seguenti motivi.
Con una prima doglianza censurava la pronuncia per avere esaminato in maniera parziale ed erronea il materiale probatorio, con particolare riferimento al contenuto delle chat testuali e dei messaggi audio prodotti, svalutandone la portata in ordine alla natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti. A suo dire, dalla disamina degli atti sarebbe emersa con chiarezza la ricorrenza di un rapporto di dipendenza, quotidiano e stabile, con orari e compiti definiti, con ordini impartiti dal datore di lavoro CP_2
e dal di lui fratello Ciò a prescindere dai toni informali talvolta utilizzati, risultando Pt_2 con evidenza le funzioni di venditore svolte e il suo “radicamento stabile” all'interno dell'organizzazione aziendale. In particolare, indicava le seguenti conversazioni intrattenute con e con il fratello Persona_1
• quanto all'esercizio del potere direttivo, messaggi del 15 e 31 luglio 2022, del 6,
12 e 22 agosto 2022, del 6, 27 e 29 settembre 2022, dell'8 e 14 novembre 2022,
Pag. 4 di 8 del 10 e 18 febbraio 2023, nonché audio del 23, 30 e 31 agosto 2022 e del 5, 7, 8
e 9 settembre 2022
• quanto all'assoggettamento a vincoli di orario e disponibilità, messaggi del 29 settembre 2022, del 10 ottobre 2022, del 16 marzo 2023, del 15 aprile 2023, del
10 e 23 maggio 2023, nonché gli audio del 20 giugno 2022, del 7 settembre 2022
e del 28 novembre 2022
• quanto all'attribuzione del ruolo di venditore e all'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, il messaggio audio del 10 dicembre 2022
• quanto alla retribuzione mensile in contanti, i messaggi del 22 e 24 giugno 2023
• quanto all'esercizio del potere disciplinare e alle circostanze che avevano condotto al suo licenziamento, l'audio del 16 giugno 2023 e i messaggi del 22 e
24 giugno 2023 cui aggiungere quelli scambiati con la segretaria e con diversi clienti, che dimostravano l'osservanza dell'orario e lo svolgimento continuativo e sistematico di attività lavorativa dal lunedì al sabato. Si doleva inoltre della circostanza che gli unici messaggi valorizzati dal primo giudice fossero quelli richiamati nella memoria difensiva della società, senza alcun riferimento alla propria produzione documentale, ribadendo l'obbligo di attestazione della presenza al lavoro “ogni mattina nella fascia oraria tra le 9 e le 10, anche tramite semplici messaggi”, la sua soggezione a controlli costanti da parte del titolare e il suo licenziamento verbale ad opera del di lui fratello.
Con un secondo motivo, ugualmente incentrato sulla lamentata erronea valutazione delle prove, si concentrava sul tenore delle deposizioni dei testi esaminati, definendole come chiaramente dimostrative della fondatezza delle proprie allegazioni. Si doleva, inoltre, della pretermissione delle proprie argomentazioni, anche di quelle contenute nelle note autorizzate depositate, nonché della illegittima limitazione dell'istruttoria a soli due testi della propria lista, invece dei quattro indicati, in palese violazione dell'art. 420 c.p.c., paradossalmente confermata dal rilievo che il Tribunale aveva infine ritenuto la prova insufficiente.
Con un terzo motivo, ancora una volta vertente sulla valutazione dell'istruttoria, deduceva l'erroneità della valutazione eccessivamente restrittiva adottata dal primo giudice, ribadendo la sussistenza dei presupposti della subordinazione. Lamentava, inoltre la carenza di qualsiasi vaglio critico in ordine a quanto allegato dalla società nella memoria
Pag. 5 di 8 difensiva, come già osservato nel motivo precedente, atteso che il Tribunale aveva richiamato anche un messaggio non contenuto in alcun documento depositato.
Proposta istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata, concludeva richiedendone la riforma e di accogliere le domande formulate con il ricorso introduttivo, vinte le spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello, 10 restava CP_1 contumace.
Respinta l'istanza di sospensione, all'udienza del 15 ottobre 2025, atteso che nessuna delle parti era comparsa, la causa era rinviata ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. all'odierna udienza, ove nessuno è nuovamente comparso;
quindi, all'esito della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 e 181 c.p.c.
Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 50, comma 1, del d.l.
n. 112/2008, convertito, con modificazioni, con la legge n. 133/2008, stabilisce che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”. Il successivo art. 309 c.p.c. prevede che: “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Le norme citate trovano applicazione anche nel processo del lavoro e nei processi ad esso assimilati (come quello per le controversie in materia di locazioni, ex art. 447bis c.p.c., e per le controversie agrarie ex art. 47 della legge n. 203/1982), essendo questi non già procedimenti speciali, bensì processi ordinari di cognizione a rito speciale, come si può rilevare dal testo dell'art. 40 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che “la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di
Pag. 6 di 8 lavoro, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui essa si ispira” (in tali termini,
Cass. n. 5643/2009; Cass. SS.UU. n. 5839/1993).
Dal tenore letterale dell'art. 181 c.p.c., ed in particolare dall'uso della congiunzione “e” emerge che le pronunce da emettere sono due: a) l'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo;
b) la dichiarazione di estinzione del processo, che devono evidentemente essere emesse d'ufficio, senza la necessità di alcuna sollecitazione di parte
Si pone, dunque, il problema della forma del provvedimento di estinzione, ed in particolar modo se esso vada adottato con ordinanza ovvero con sentenza
Tale dubbio si giustifica alla luce del fatto che la novella del 2008 ha del tutto abrogato il riferimento alla forma del provvedimento come “ordinanza non impugnabile”, abrogazione che è diretta conseguenza del fatto che la nuova prescrizione dell'immediata dichiarazione di estinzione impedisce la riassunzione della causa ex art. 307 c.p.c., mentre la non impugnabilità dell'ordinanza con cui si ordina la cancellazione della causa si giustificava, nella previgente disciplina, con il fatto che il processo poteva proseguire con la riassunzione, sicché un eventuale errore nel disporre la cancellazione non poteva procurare pregiudizio alle parti.
L'introduzione della previsione della immediata dichiarazione di estinzione impone, dunque, l'esigenza di un controllo del provvedimento dichiarativo dell'estinzione stessa, poiché esso pone fine al processo e non si può escludere che il giudice possa incorrere in errore sull'esistenza dei presupposti di legge per provvedere in tal senso, come nel caso di omessa comunicazione della fissazione della nuova udienza.
Alla luce di ciò si giustifica la scelta del legislatore di eliminare la previsione della forma di ordinanza non impugnabile del provvedimento di estinzione, giacché nelle altre ipotesi contemplate dal vigente ordinamento processuale il provvedimento che dichiara l'estinzione è suscettibile di riesame mediante impugnazione.
Come espressamente previsto dalla norma nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo
(quale che ne sia la causa) è sempre la sentenza (si vedano l'art. 176, primo comma, c.p.c.,
l'art. 178, secondo comma, c.p.c., l'art. 279, primo comma, c.p.c., l'art. 279, secondo comma, c.p.c., l'art. 307, quarto comma, c.p.c., e l'art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.); in tal senso pertanto si provvede.
Nulla per le spese, stante la contumacia della ditta appellata.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 6 maggio 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
2430/2025, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla per le spese.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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