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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3947 del R.G.A.C. per l'anno 2022 e promossa da
elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. MASALA DARIO , che lo rappresenta, C.F._2
giusta procura a margine dell'atto di citazione e lo difende
OPPONENTE
CONTRO
4 elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 P.IVA_1
studio dell'Avv. CONGIATU UMBERTO che la rappresenta C.F._3
e la difende
OPPOSTO
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
All'udienza del 10/10/2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: Piaccia al Tribunale di Sassari, contraris reiectis: in via principale 1) previa sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto in data 23.11.2011 dal sig. e dal e, per l'effetto, rigettare la Parte_1 Controparte_2
domanda proposta da e revocare il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1 840/2022, R.G. 2950/22; in via subordinata, 2) previa sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la nullità degli artt. 2,6 e 8 del contratto di fideiussione sottoscritto in data 23.11.2011 dal sig. e dal Parte_1
e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta da 4 Controparte_2 [...]
e revocare il decreto ingiuntivo n. 840/2022, R.G. 2950/22 per Parte_3
intervenuta decadenza del creditore procedente, ai sensi dell'art. 1957 c.c.; 3) in ogni caso, disporre la cancellazione dalla Centrale Rischi del nominativo dell'odierno opponente;
4) con vittoria di spese e di competenze professionali della presente procedura, maggiorati di rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, da detrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione proposta da controparte, e adottato ogni più opportuno provvedimento, così giudicare: in via principale e nel merito, 1) rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, per tutte le motivazioni meglio articolate in narrativa confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 840/2022 emesso in data 18.10.2022 nell'ambito del procedimento di ingiunzione identificato al n.2950/2022 di R.G. dal Tribunale di Sassari;
in subordine e in ogni caso 2) accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'esistenza del credito azionato da e, per l'effetto, condannare l'opponente al Parte_2
pagamento in favore di della somma di euro 104.957,75, oltre Parte_2
interessi di mora al tasso convenzionale sino all'effettivo soddisfo;
3) con condanna al pagamento delle spese processuali e del compenso professionale, oltre IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 840/2022, Parte_1
emesso da questo Tribunale in accoglimento del ricorso di 4 che Parte_2
aveva domandato il riconoscimento del suo credito di 104.957,75 euro, vantato a tiolo di passivo maturato sul conto corrente n. 7011564.
2 L'opponente allegava che il c/c su menzionato veniva acceso da Euroelettrica s.r.l. in data 19.7.2007 presso il e che il 23.12.2011 lui, in qualità di Controparte_2
amministratore unico della società, e il sig. si costituivano Controparte_3
fideiussori solidali del rapporto fino alla decorrenza dell'importo di 180.000 euro.
Allegava che in data 5.3.2015 l'Istituto di credito comunicava la risoluzione del rapporto, domandando contestualmente la restituzione dello scoperto maturato relativamente al medesimo. contestava in via principale l'illegittimità dell'avversa pretesa per violazione Pt_1
della L. n. 287 del 1990, art.2, comma 2, lett. a), poiché asseriva che la garanzia da lui prestata riportava lo schema contrattuale standardizzato adottato dall'Associazione NCria ALna (ABI), dichiarato nullo con il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza per violazione della disciplina antitrust.
Assumeva in particolare che, in conseguenza del provvedimento dell'AGCM richiamato, la fideiussione doveva considerarsi nulla e ciò quantomeno con riguardo alle clausole contrattuali n. 2, 6 e 8.
Riguardo la clausola n. 6 evidenziava inoltre che, stante la relativa nullità, il creditore doveva considerarsi decaduto dal diritto di agire nei confronti del fideiussore, essendo inutilmente decorso il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Ulteriori doglianze attoree concernevano il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta per carenza probatoria circa la titolarità del credito in questa sede contestato e, conseguentemente, l'inopponibilità della cessione di cui lo stesso aveva formato oggetto.
In conclusione, l'attore domandava l'accertamento in ordine al vizio dedotto e la revoca dell'ingiunzione opposta.
4 si costituiva in giudizio esponendo che il 7.6.2018 aveva Parte_2
acquisito un pacchetto di crediti pro soluto individuati in blocco da
[...]
che, a sua volta, si era precedentemente resa cessionaria del ramo di Controparte_2
azienda di Banco di Sassari s.p.a. per l'esercizio della relativa attività bancaria.
3 Rappresentava poi di aver conferito mandato a per il Controparte_4
recupero e l'incasso dei crediti ceduti e che quest'ultima affidava l'attività operativa collegata a Controparte_5
Ciò premesso, l'opposta contestava le avverse deduzioni allegando che l'assunta nullità per violazione della legge antitrust potesse al più inficiare le sole clausole riproduttive dello schema contrattuale dichiarato illecito, non anche delle pattuizioni non colpite dal vizio.
Eccepiva quindi la mancanza di prova alcuna in ordine al carattere di essenzialità delle clausole indicate, evidenziando che lo speciale regime probatorio rappresentato dal provvedimento n.55/2005 della NC d'AL, cui è riconosciuto valore di prova privilegiata dell'esistenza d'intesa restrittiva della concorrenza, doveva considerarsi applicabile alle sole fideiussioni stipulate durante l'istruttoria del provvedimento citato, perciò tra il 2002 e il 2005.
4 concludeva domandando il rigetto dell'opposizione con Parte_2
conferma del decreto ingiuntivo oggetto di causa.
Con provvedimento del 30.5.2023 il Giudice rigettava l'istanza sulla concessione della provvisoria esecuzione e all'udienza del 28.2.2024 invitava le parti a depositare brevi note sulla competenza funzionale del Tribunale delle Imprese in ordine alla nullità della fideiussione.
La causa, istruita mediante scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c., veniva tenuta in decisione all'udienza del 10.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
L'opposizione è infondata e deve essere pertanto respinta.
In via pregiudiziale deve vagliarsi la competenza di questo Tribunale a decidere della presente causa.
L'opponente ha sostenuto la corretta individuazione del Giudice adito assumendo che l'esame delle controversie vertenti, come nel caso de quo, su nullità di fideiussione per violazione di legge antitrust è rimesso alla sezione specializzata del Tribunale
4 delle Imprese allorquando la questione della nullità della garanzia sia sollevata dalla parte in termini di “azione” o di domanda riconvenzionale.
Sul punto 4 ha allegato che il tenore letterale della normativa di Parte_2
settore conduce all'individuazione di una competenza riservata alla sezione specializzata detta, evidenziando tuttavia che, stante l'infondatezza delle avverse eccezioni, la rimessione della presente causa ad altro Tribunale risulterebbe contraria agli interessi creditori nonché alle esigenze di speditezza della giustizia.
Con la recente pronuncia n. 22305/2024 la Corte di Cassazione è intervenuta sull'esaminanda questione al fine di chiarire le ipotesi in cui deve riconoscersi la competenza del Tribunale per le Imprese in luogo di quella di altro Giudice.
Ribadito il principio secondo cui la giurisdizione della sezione specializzata attrae le controversie inerenti alla nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, la Suprema Corte ha operato una distinzione tra le controversie in cui il vizio sia lamentato con domanda riconvenzionale e quelle in cui la nullità rappresenti piuttosto un'eccezione, ravvisando peculiari differenze sul piano del riparto della relativa competenza giurisdizionale.
Nel testo dell'ordinanza si legge che “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI… il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni”.
Il giudice di legittimità prosegue poi enunciando il principio secondo cui la competenza della sezione specializzata è da considerarsi “assorbente” nel caso in cui l'invalidità della fideiussione a valle dell'intesa concorrenziale sia sollevata in via d'azione, non anche qualora sia fatta valere in via di eccezione poiché in tale ultima
5 ipotesi il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale.
Per la fattispecie di cui è causa, si osserva che le contestazioni da mosse in Pt_1
ordine al vizio inficiante la fideiussione sono state sollevate al fine di paralizzare o, quantomeno, limitare la pretesa creditoria, sicché si ritiene le stesse debbono qualificarsi come “eccezioni” esperite dall'opponente.
In applicazione del principio di legittimità richiamato, questo Tribunale deve quindi dichiararsi legittimato a decidere sul merito del presente procedimento.
***
Sulla contestazione preliminare sollevata in ordine al difetto di legittimazione attiva in capo a 4 si rendono opportune le seguenti considerazioni. Parte_2
ha eccepito la carenza di idonea prova circa l'effettiva cessione della Pt_1
fideiussione da lui sottoscritta con NC di Sassari, evidenziando che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso ex art. 58 T.U.B., prodotta dalla controparte, ha il solo scopo di esentare il cessionario dalla notifica della cessione dei crediti in blocco al debitore ceduto ma, per converso, non contiene gli elementi necessari alla corretta identificazione della singola posizione debitoria ceduta.
Stante l'impossibilità di accertare l'inclusione della garanzia da lui prestata in data
23.12.2011 tra i crediti oggetto della cessione intervenuta tra la NC cedente e l'odierna convenuta, l'opponente ne ha contestato l'opponibilità nei suoi confronti.
L'eccezione in esame non può essere ammessa poiché tardivamente proposta.
Si deve precisare in primo luogo che l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che, a differenza dell'eccezione relativa alla legittimazione ad agire, la contestazione non può essere proposta in ogni stato e grado del processo, ma doveva essere proposta nel rispetto dei termini delle memorie di cui all'art 183 n1 cpc. (ex multis Cassazione civile sez. II, 02/02/2023, n.3192)
6 Ciò stante, deve rilevarsi che ha sollevato il difetto di legittimazione Parte_1
(rectius difetto di titolarità del diritto) solo con la memoria datata 6.6.2024, successiva alla scadenza dei termini ex art 183 cpc, e dunque tardivamente.
La contestazione è dunque tardiva e inammissibile, per l'effetto non potrà essere esaminata.
Si passerà dunque all'esame delle ulteriori difese.
***
La doglianza sollevata in via principale dall'attore concerne l'illegittimità dell'avversa pretesa per invalidità del titolo sui cui la stessa si fonda.
in particolare, ha rappresentato che il credito azionato da 4 Pt_1 Parte_2
trae origine dalla stipula di fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, dichiarato nullo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato per violazione della legge antitrust.
L'opponente ha perciò lamentato la nullità del contratto di garanzia da lui sottoscritto quantomeno con riguardo alle clausole di “sopravvivenza”, di “riviviscenza” e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (artt. 2,6 e 8) riproduttive dello schema anticoncorrenziale detto, evidenziando altresì che, per effetto dell'inoperatività della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione controparte deve inoltre ritenersi decaduta dal diritto di agire nei suoi confronti, essendo inutilmente decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina codicistica.
4 si difende deducendo che, al più si potrebbe trattare di nullità parziale otto Pt_2
circoscritta alle sole clausole negoziali riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale e non anche alla totalità del contratto di garanzia a valle.
Per altro verso la società opposta ha contestato l'inapplicabilità al caso di specie dello speciale regime probatorio previsto dal provvedimento n.55/2005 della NC
d'AL, allegando che la garanzia oggetto di esame risulta prestata in un momento successivo all'arco temporale cui lo stesso si riferisce ed evidenziando, conseguentemente, l'onere dell'attore di fornire adeguata prova circa la sussistenza dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L.n. 287/1990.
7 In conclusione, 4 ha eccepito l'inadempimento dell'onere probatorio Parte_2
in capo a imposto circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito Pt_1
menzionato nonché del carattere essenziale delle clausole colpite da nullità.
Orbene, sulla nullità di protezione in questa sede eccepita deve primariamente richiamarsi l'ormai consolidato orientamento di legittimità secondo cui i contratti di fideiussione a valle delle intese dichiarate parzialmente nulle dall'AGCM sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della L. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cass. civ. 41994/2021).
Con precedente pronuncia (n.2314/2016), infatti, la Corte aveva avuto cura di precisare che, in applicazione del principio codicistico di conservazione degli atti giuridici, il vizio oggetto di causa si estende all'intero contratto solo nel caso in cui la parte dimostri che la clausola inficiata non goda di autonoma esistenza ma, al contrario, appaia inscindibile dal resto, sicché le parti senza di essa non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto.
Tutto ciò premesso si rileva che si limita ad eccepire la nullità della Pt_1
fideiussione o, in subordine, la nullità parziale, in quanto riproduttiva dello schema tipico della fideiussione adottata dalla generalità degli istituti bancari che violava le norme in tema di concorrenza.
Ebbene, si deve precisare che, in esito al parere reso dall'Autorità garante, la NC
d'AL ebbe a sanzionare per violazione della normativa antitrust lo schema negoziale tipo per le fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie adottato dall'ABI
(Associazione NCria ALna) nel 2003, in quanto contenente clausole ritenute idonee a restringere la concorrenza (Provvedimento n. 55/2005).
In particolare, il provvedimento sanzionatorio riguardò gli artt. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, ovvero la cd. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite
8 a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2), la cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6) e la cd. clausola di sopravvivenza, secondo la quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (art. 8).
La NC d'AL nel suo provvedimento ha evidenziato come le predette clausole siano, di per sé, del tutto lecite se utilizzate in singoli contratti conclusi tra banca e cliente, in deroga alla normativa civilistica, e ha chiarito che, laddove siano inserite all'interno dello stesso schema contrattuale reiteratamente adottato dall'elevato numero di banche associate all'ABI, rendono più difficile l'accesso al credito bancario, impedendo un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
Con la pronuncia citata la NC d'AL, richiamando il parere dell'Autorità di
Vigilanza, ha rilevato che le clausole dette che determinano un aggravamento della posizione contrattuale del garante, maggiormente esposto a subire le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, ove standardizzate e applicate in maniera uniforme nella quasi totalità dei contratti, che riproducevano lo schema ABI, si pongono in aperto contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/90, integrando gli estremi dell'intesa illecita.
L'accertamento di nullità dello schema ABI non implica, quale automatica conseguenza che tutti contratti anche successivi, come nel caso in esame, che lo riproducono, siano nulli.
Va precisato infatti che il periodo accertato dalla NC d'AL è limitato agli anni
2002-2005 in quanto l'istruttoria svolta dall'organo di vigilanza ha riguardato l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio del 2005.
9 Dalle precedenti considerazioni discende che grava sull'attore l'onere di provare, con riferimento al singolo contratto oggetto dell'eccezione di nullità, la sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI dichiarato nullo (in tal senso, cfr. Trib. Milano, 14-20 luglio 2022; Trib.
Milano, 19 gennaio 2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n. 486, ma anche App.
Venezia, 13 settembre 2021, n. 2356).
In sostanza avrebbe dovuto provare il carattere uniforme e non occasionale di Pt_1
applicazione della clausola contestata, suscettibile di procurare una distorsione del mercato, trattandosi di un elemento costitutivo della sua domanda.
Stante la mancata allegazione e la mancata prova delle suddette circostanze da parte di l'eccezione di nullità delle clausole e del contratto (stipulato nell'anno Pt_1
2011) deve essere respinta.
***
Per tutti i motivi detti l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
- rigetta l'opposizione;
-conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'opponente alla rifusione in favore di 4 delle spese Parte_2
del presente giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
10 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare € 9.142,00 oltre spese, Iva e Cpa come per legge.
Sassari li, 14/04/2025.
IL GIUDICE
(Dott.ssa G.M. Mossa)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3947 del R.G.A.C. per l'anno 2022 e promossa da
elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. MASALA DARIO , che lo rappresenta, C.F._2
giusta procura a margine dell'atto di citazione e lo difende
OPPONENTE
CONTRO
4 elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 P.IVA_1
studio dell'Avv. CONGIATU UMBERTO che la rappresenta C.F._3
e la difende
OPPOSTO
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
All'udienza del 10/10/2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: Piaccia al Tribunale di Sassari, contraris reiectis: in via principale 1) previa sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto in data 23.11.2011 dal sig. e dal e, per l'effetto, rigettare la Parte_1 Controparte_2
domanda proposta da e revocare il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1 840/2022, R.G. 2950/22; in via subordinata, 2) previa sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la nullità degli artt. 2,6 e 8 del contratto di fideiussione sottoscritto in data 23.11.2011 dal sig. e dal Parte_1
e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta da 4 Controparte_2 [...]
e revocare il decreto ingiuntivo n. 840/2022, R.G. 2950/22 per Parte_3
intervenuta decadenza del creditore procedente, ai sensi dell'art. 1957 c.c.; 3) in ogni caso, disporre la cancellazione dalla Centrale Rischi del nominativo dell'odierno opponente;
4) con vittoria di spese e di competenze professionali della presente procedura, maggiorati di rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, da detrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione proposta da controparte, e adottato ogni più opportuno provvedimento, così giudicare: in via principale e nel merito, 1) rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, per tutte le motivazioni meglio articolate in narrativa confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 840/2022 emesso in data 18.10.2022 nell'ambito del procedimento di ingiunzione identificato al n.2950/2022 di R.G. dal Tribunale di Sassari;
in subordine e in ogni caso 2) accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'esistenza del credito azionato da e, per l'effetto, condannare l'opponente al Parte_2
pagamento in favore di della somma di euro 104.957,75, oltre Parte_2
interessi di mora al tasso convenzionale sino all'effettivo soddisfo;
3) con condanna al pagamento delle spese processuali e del compenso professionale, oltre IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 840/2022, Parte_1
emesso da questo Tribunale in accoglimento del ricorso di 4 che Parte_2
aveva domandato il riconoscimento del suo credito di 104.957,75 euro, vantato a tiolo di passivo maturato sul conto corrente n. 7011564.
2 L'opponente allegava che il c/c su menzionato veniva acceso da Euroelettrica s.r.l. in data 19.7.2007 presso il e che il 23.12.2011 lui, in qualità di Controparte_2
amministratore unico della società, e il sig. si costituivano Controparte_3
fideiussori solidali del rapporto fino alla decorrenza dell'importo di 180.000 euro.
Allegava che in data 5.3.2015 l'Istituto di credito comunicava la risoluzione del rapporto, domandando contestualmente la restituzione dello scoperto maturato relativamente al medesimo. contestava in via principale l'illegittimità dell'avversa pretesa per violazione Pt_1
della L. n. 287 del 1990, art.2, comma 2, lett. a), poiché asseriva che la garanzia da lui prestata riportava lo schema contrattuale standardizzato adottato dall'Associazione NCria ALna (ABI), dichiarato nullo con il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza per violazione della disciplina antitrust.
Assumeva in particolare che, in conseguenza del provvedimento dell'AGCM richiamato, la fideiussione doveva considerarsi nulla e ciò quantomeno con riguardo alle clausole contrattuali n. 2, 6 e 8.
Riguardo la clausola n. 6 evidenziava inoltre che, stante la relativa nullità, il creditore doveva considerarsi decaduto dal diritto di agire nei confronti del fideiussore, essendo inutilmente decorso il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Ulteriori doglianze attoree concernevano il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta per carenza probatoria circa la titolarità del credito in questa sede contestato e, conseguentemente, l'inopponibilità della cessione di cui lo stesso aveva formato oggetto.
In conclusione, l'attore domandava l'accertamento in ordine al vizio dedotto e la revoca dell'ingiunzione opposta.
4 si costituiva in giudizio esponendo che il 7.6.2018 aveva Parte_2
acquisito un pacchetto di crediti pro soluto individuati in blocco da
[...]
che, a sua volta, si era precedentemente resa cessionaria del ramo di Controparte_2
azienda di Banco di Sassari s.p.a. per l'esercizio della relativa attività bancaria.
3 Rappresentava poi di aver conferito mandato a per il Controparte_4
recupero e l'incasso dei crediti ceduti e che quest'ultima affidava l'attività operativa collegata a Controparte_5
Ciò premesso, l'opposta contestava le avverse deduzioni allegando che l'assunta nullità per violazione della legge antitrust potesse al più inficiare le sole clausole riproduttive dello schema contrattuale dichiarato illecito, non anche delle pattuizioni non colpite dal vizio.
Eccepiva quindi la mancanza di prova alcuna in ordine al carattere di essenzialità delle clausole indicate, evidenziando che lo speciale regime probatorio rappresentato dal provvedimento n.55/2005 della NC d'AL, cui è riconosciuto valore di prova privilegiata dell'esistenza d'intesa restrittiva della concorrenza, doveva considerarsi applicabile alle sole fideiussioni stipulate durante l'istruttoria del provvedimento citato, perciò tra il 2002 e il 2005.
4 concludeva domandando il rigetto dell'opposizione con Parte_2
conferma del decreto ingiuntivo oggetto di causa.
Con provvedimento del 30.5.2023 il Giudice rigettava l'istanza sulla concessione della provvisoria esecuzione e all'udienza del 28.2.2024 invitava le parti a depositare brevi note sulla competenza funzionale del Tribunale delle Imprese in ordine alla nullità della fideiussione.
La causa, istruita mediante scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c., veniva tenuta in decisione all'udienza del 10.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
L'opposizione è infondata e deve essere pertanto respinta.
In via pregiudiziale deve vagliarsi la competenza di questo Tribunale a decidere della presente causa.
L'opponente ha sostenuto la corretta individuazione del Giudice adito assumendo che l'esame delle controversie vertenti, come nel caso de quo, su nullità di fideiussione per violazione di legge antitrust è rimesso alla sezione specializzata del Tribunale
4 delle Imprese allorquando la questione della nullità della garanzia sia sollevata dalla parte in termini di “azione” o di domanda riconvenzionale.
Sul punto 4 ha allegato che il tenore letterale della normativa di Parte_2
settore conduce all'individuazione di una competenza riservata alla sezione specializzata detta, evidenziando tuttavia che, stante l'infondatezza delle avverse eccezioni, la rimessione della presente causa ad altro Tribunale risulterebbe contraria agli interessi creditori nonché alle esigenze di speditezza della giustizia.
Con la recente pronuncia n. 22305/2024 la Corte di Cassazione è intervenuta sull'esaminanda questione al fine di chiarire le ipotesi in cui deve riconoscersi la competenza del Tribunale per le Imprese in luogo di quella di altro Giudice.
Ribadito il principio secondo cui la giurisdizione della sezione specializzata attrae le controversie inerenti alla nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, la Suprema Corte ha operato una distinzione tra le controversie in cui il vizio sia lamentato con domanda riconvenzionale e quelle in cui la nullità rappresenti piuttosto un'eccezione, ravvisando peculiari differenze sul piano del riparto della relativa competenza giurisdizionale.
Nel testo dell'ordinanza si legge che “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI… il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni”.
Il giudice di legittimità prosegue poi enunciando il principio secondo cui la competenza della sezione specializzata è da considerarsi “assorbente” nel caso in cui l'invalidità della fideiussione a valle dell'intesa concorrenziale sia sollevata in via d'azione, non anche qualora sia fatta valere in via di eccezione poiché in tale ultima
5 ipotesi il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale.
Per la fattispecie di cui è causa, si osserva che le contestazioni da mosse in Pt_1
ordine al vizio inficiante la fideiussione sono state sollevate al fine di paralizzare o, quantomeno, limitare la pretesa creditoria, sicché si ritiene le stesse debbono qualificarsi come “eccezioni” esperite dall'opponente.
In applicazione del principio di legittimità richiamato, questo Tribunale deve quindi dichiararsi legittimato a decidere sul merito del presente procedimento.
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Sulla contestazione preliminare sollevata in ordine al difetto di legittimazione attiva in capo a 4 si rendono opportune le seguenti considerazioni. Parte_2
ha eccepito la carenza di idonea prova circa l'effettiva cessione della Pt_1
fideiussione da lui sottoscritta con NC di Sassari, evidenziando che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso ex art. 58 T.U.B., prodotta dalla controparte, ha il solo scopo di esentare il cessionario dalla notifica della cessione dei crediti in blocco al debitore ceduto ma, per converso, non contiene gli elementi necessari alla corretta identificazione della singola posizione debitoria ceduta.
Stante l'impossibilità di accertare l'inclusione della garanzia da lui prestata in data
23.12.2011 tra i crediti oggetto della cessione intervenuta tra la NC cedente e l'odierna convenuta, l'opponente ne ha contestato l'opponibilità nei suoi confronti.
L'eccezione in esame non può essere ammessa poiché tardivamente proposta.
Si deve precisare in primo luogo che l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che, a differenza dell'eccezione relativa alla legittimazione ad agire, la contestazione non può essere proposta in ogni stato e grado del processo, ma doveva essere proposta nel rispetto dei termini delle memorie di cui all'art 183 n1 cpc. (ex multis Cassazione civile sez. II, 02/02/2023, n.3192)
6 Ciò stante, deve rilevarsi che ha sollevato il difetto di legittimazione Parte_1
(rectius difetto di titolarità del diritto) solo con la memoria datata 6.6.2024, successiva alla scadenza dei termini ex art 183 cpc, e dunque tardivamente.
La contestazione è dunque tardiva e inammissibile, per l'effetto non potrà essere esaminata.
Si passerà dunque all'esame delle ulteriori difese.
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La doglianza sollevata in via principale dall'attore concerne l'illegittimità dell'avversa pretesa per invalidità del titolo sui cui la stessa si fonda.
in particolare, ha rappresentato che il credito azionato da 4 Pt_1 Parte_2
trae origine dalla stipula di fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, dichiarato nullo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato per violazione della legge antitrust.
L'opponente ha perciò lamentato la nullità del contratto di garanzia da lui sottoscritto quantomeno con riguardo alle clausole di “sopravvivenza”, di “riviviscenza” e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (artt. 2,6 e 8) riproduttive dello schema anticoncorrenziale detto, evidenziando altresì che, per effetto dell'inoperatività della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione controparte deve inoltre ritenersi decaduta dal diritto di agire nei suoi confronti, essendo inutilmente decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina codicistica.
4 si difende deducendo che, al più si potrebbe trattare di nullità parziale otto Pt_2
circoscritta alle sole clausole negoziali riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale e non anche alla totalità del contratto di garanzia a valle.
Per altro verso la società opposta ha contestato l'inapplicabilità al caso di specie dello speciale regime probatorio previsto dal provvedimento n.55/2005 della NC
d'AL, allegando che la garanzia oggetto di esame risulta prestata in un momento successivo all'arco temporale cui lo stesso si riferisce ed evidenziando, conseguentemente, l'onere dell'attore di fornire adeguata prova circa la sussistenza dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L.n. 287/1990.
7 In conclusione, 4 ha eccepito l'inadempimento dell'onere probatorio Parte_2
in capo a imposto circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito Pt_1
menzionato nonché del carattere essenziale delle clausole colpite da nullità.
Orbene, sulla nullità di protezione in questa sede eccepita deve primariamente richiamarsi l'ormai consolidato orientamento di legittimità secondo cui i contratti di fideiussione a valle delle intese dichiarate parzialmente nulle dall'AGCM sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della L. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cass. civ. 41994/2021).
Con precedente pronuncia (n.2314/2016), infatti, la Corte aveva avuto cura di precisare che, in applicazione del principio codicistico di conservazione degli atti giuridici, il vizio oggetto di causa si estende all'intero contratto solo nel caso in cui la parte dimostri che la clausola inficiata non goda di autonoma esistenza ma, al contrario, appaia inscindibile dal resto, sicché le parti senza di essa non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto.
Tutto ciò premesso si rileva che si limita ad eccepire la nullità della Pt_1
fideiussione o, in subordine, la nullità parziale, in quanto riproduttiva dello schema tipico della fideiussione adottata dalla generalità degli istituti bancari che violava le norme in tema di concorrenza.
Ebbene, si deve precisare che, in esito al parere reso dall'Autorità garante, la NC
d'AL ebbe a sanzionare per violazione della normativa antitrust lo schema negoziale tipo per le fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie adottato dall'ABI
(Associazione NCria ALna) nel 2003, in quanto contenente clausole ritenute idonee a restringere la concorrenza (Provvedimento n. 55/2005).
In particolare, il provvedimento sanzionatorio riguardò gli artt. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, ovvero la cd. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite
8 a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2), la cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6) e la cd. clausola di sopravvivenza, secondo la quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (art. 8).
La NC d'AL nel suo provvedimento ha evidenziato come le predette clausole siano, di per sé, del tutto lecite se utilizzate in singoli contratti conclusi tra banca e cliente, in deroga alla normativa civilistica, e ha chiarito che, laddove siano inserite all'interno dello stesso schema contrattuale reiteratamente adottato dall'elevato numero di banche associate all'ABI, rendono più difficile l'accesso al credito bancario, impedendo un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
Con la pronuncia citata la NC d'AL, richiamando il parere dell'Autorità di
Vigilanza, ha rilevato che le clausole dette che determinano un aggravamento della posizione contrattuale del garante, maggiormente esposto a subire le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, ove standardizzate e applicate in maniera uniforme nella quasi totalità dei contratti, che riproducevano lo schema ABI, si pongono in aperto contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/90, integrando gli estremi dell'intesa illecita.
L'accertamento di nullità dello schema ABI non implica, quale automatica conseguenza che tutti contratti anche successivi, come nel caso in esame, che lo riproducono, siano nulli.
Va precisato infatti che il periodo accertato dalla NC d'AL è limitato agli anni
2002-2005 in quanto l'istruttoria svolta dall'organo di vigilanza ha riguardato l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio del 2005.
9 Dalle precedenti considerazioni discende che grava sull'attore l'onere di provare, con riferimento al singolo contratto oggetto dell'eccezione di nullità, la sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI dichiarato nullo (in tal senso, cfr. Trib. Milano, 14-20 luglio 2022; Trib.
Milano, 19 gennaio 2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n. 486, ma anche App.
Venezia, 13 settembre 2021, n. 2356).
In sostanza avrebbe dovuto provare il carattere uniforme e non occasionale di Pt_1
applicazione della clausola contestata, suscettibile di procurare una distorsione del mercato, trattandosi di un elemento costitutivo della sua domanda.
Stante la mancata allegazione e la mancata prova delle suddette circostanze da parte di l'eccezione di nullità delle clausole e del contratto (stipulato nell'anno Pt_1
2011) deve essere respinta.
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Per tutti i motivi detti l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
- rigetta l'opposizione;
-conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'opponente alla rifusione in favore di 4 delle spese Parte_2
del presente giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
10 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare € 9.142,00 oltre spese, Iva e Cpa come per legge.
Sassari li, 14/04/2025.
IL GIUDICE
(Dott.ssa G.M. Mossa)
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