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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/05/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 884/2025
REPUB BL IC A ITA L IA NA
IN NOME DEL POPOLO IT AL IA NO
Tribunale Or dinario di Bre scia
Settim a Sezi one Civ ile
nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], con l'avvocato Alberto Raimondi Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente ha pronunciato il seguente
sente nza
1. In data 29.1.2025 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Bergamo in data 13.5.2024 e notificato il
30.12.2024 di rigetto dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di integrazione lavorativa;
− ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia (documenti 4 6, 7 e 8: dal 20.6.2022 al 30.9.2022 alle dipendenze di e dall'8.10.2022 al 30.11.2022 alle dipendenze di Controparte_2
e evidenziato la situazione del Paese di provenienza (Nowshera, Controparte_3
distretto della divisione di Peshwar, Provincia di Khyber Pakhtunkhwa).
È stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 13.5.2025 sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota del 12.5.2025 il ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo
1 di 4 19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29;
Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; ND v. Ukraine, Per_1 sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità
(Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and UT v. Germany, decisione del 19
maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag.
19). Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione – internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto
“il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr.
Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Sez. I 28162/2023).
Fatte queste premesse, come correttamente evidenziato nel ricorso la Provincia di Khyber Pakhtunkhwa,
da cui il ricorrente proviene, è un'area caratterizzata da un alto livello di instabilità e violenza tale da ritenere che sia una delle province più colpite dal conflitto armato interno in Pakistan. Diversi fattori
2 di 4 contribuiscono alla pericolosità della zona: prossimità con l'Afghanistan, che ha favorito il radicamento e la proliferazione di gruppi armati islamisti, in particolare i talebani pakistani (TTP); elevata presenza di attori armati non statali che si contendono il controllo del territorio, contribuendo a una violenza diffusa;
operazioni di
contro
-insurrezione condotte dal governo pakistano, che spesso portano a vittime civili e a sfollamenti forzati su larga scala. Secondo il rapporto EUAA sulla situazione di sicurezza in Pakistan
(European Union Agency for Asylum: Pakistan Security situation, ottobre 2019), le violenze nell'ambito della provincia del Khyber Pakhtunkhwa sono determinate principalmente dai seguenti fattori: prossimità con l'Afghanistan, che ha favorito il proliferare di gruppi militanti islamisti, in particolare di gruppi di talebani, presenza di elementi culturali nelle aree tribali, che incidono particolarmente sul rispetto dei diritti umani (AI, As if hell fell on me, the human rights crisis in northwest Pakistan, 10 giugno 2010). A
partire dal 2001, con la caduta del regime dei talebani in Afghanistan, la provincia del Khyber
Pakhtunkhwa è stata oggetto di una massiccia trasmigrazione di talebani afghani, in particolare nelle aree tribali (soprattutto nei due distretti del Nord Waziristan e del Sud Waziristan). Si è assistito così ad una
“talebanizzazione” dell'area, con gruppi talebani o islamisti già presenti in Pakistan che hanno definito alleanze coi talebani afghani. Le politiche dei talebani hanno previsto tra l'altro la rigida applicazione dei principi islamici conservatori e sono sfociate in violenze contro i civili e successivamente anche contro le autorità pakistane (DW, What is Pakistan's militancy issue all about?, 1 dicembre 2017). Le forze di sicurezza hanno condotto operazioni contro i militanti del “TTP”, in risposta ai crescenti attacchi dei militanti nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Sono state segnalate diverse vittime in scontri separati in diversi distretti della provincia. Secondo il “SATP”, la provincia del Khyber Pakhtunkhwa (incluse le
“ex fata”) ha registrato un totale di 929 vittime (193 civili, 329 membri delle forze armate e 407 terroristi) in 310 episodi di uccisioni nel 2023, contro le 527 vittime (119 civili, 173 membri delle forze armate e
235 terroristi) in 184 incidenti di questo tipo nel 2022. Il numero complessivo di vittime, su base annua,
è in continuo aumento dal 2020, quando le vittime sono passate da 130 (30 civili, 69 membri del personale delle forze armate e 31 terroristi) nel 2019 a 216 (61 civili, 57 membri del personale delle forze armate e
98 terroristi) nel 2020 e a 301 (72 civili, 108 membri del personale delle forze armate e 121 terroristi) nel
2021. I decessi complessivi nel 2023 sono i più alti in un anno dal 2013. La stessa fonte indica che il totale degli incidenti legati al terrorismo è passato da 225 nel 2022 a 470 nel 2023, il massimo dal 2013, quando si sono verificati 504 incidenti di questo tipo (South Asia Terrorism Portal, Khyber Pakhtunkhwa:
Assessment-2024, https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-khyberpakhtunkhwa). Il governo ha deciso ad inizio aprile 2023 di intraprendere “operazioni globali a tutto campo” per sradicare il “TTP” dal Khyber Pakhtunkhwa. Tali campagne comportano dei rischi. Le passate azioni di contro insurrezione hanno portato allo sfollamento di centinaia di migliaia di persone, allontanando i residenti e alimentando il reclutamento dei militanti. Le donne nei campi per sfollati interni sono state private anche delle scarse strutture sanitarie e di altro tipo disponibili nell'area, mentre le costrizioni sociali hanno impedito loro di ottenere l'assistenza governativa (International Crisis Group, Pakistan: At the tipping point?, 12 maggio
2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2094129/wl-pakistan-spring-2023.pdf). Secondo i dati di
3 di 4 “Acled”, nella provincia in discorso si sono verificati 852 eventi legati alla sicurezza in tutto il 2023, che hanno causato 1346 vittime;
in particolare: 418 battaglie, 103 rivolte, 149 esplosioni/violenza remota, 182
episodi di violenza contro i civili (https://acleddata.com/explorer/). Secondo i dati di “Acled”, dal 1° gennaio 2024 all'11 ottobre 2024 sono stati riportati 688 eventi legati alla sicurezza che hanno causato
1039 vittime nella provincia;
in particolare: 358 battaglie, 9 rivolte violente, 123 esplosioni/episodi di violenza remota, 196 episodi di violenza contro i civili (https://acleddata.com/explorer/). La diffusione e il numero degli eventi violenti, il numero di vittime, l'assenza di un efficace intervento governativo, le conseguenze che da questo ne sono derivate potrebbe integrare la violenza indiscriminata prevista dall'articolo 4 lettera c) del D.Lgs. n. 251 del 2007. Sussiste, dunque, la fattispecie dell'art. 19, comma
1.1, I-II periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a mente del quale non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o comunque qualora ricorrano gli obblighi costituzionali o convenzionali di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Nulla deve essere disposto sulle spese processuali in quanto il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Per que sti m otivi
1. Dichiara il diritto di , nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 13.5.2025
Il giudice
Christian Colombo
Il Presidente
Mariarosa Pipponzi
4 di 4
REPUB BL IC A ITA L IA NA
IN NOME DEL POPOLO IT AL IA NO
Tribunale Or dinario di Bre scia
Settim a Sezi one Civ ile
nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], con l'avvocato Alberto Raimondi Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente ha pronunciato il seguente
sente nza
1. In data 29.1.2025 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Bergamo in data 13.5.2024 e notificato il
30.12.2024 di rigetto dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di integrazione lavorativa;
− ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia (documenti 4 6, 7 e 8: dal 20.6.2022 al 30.9.2022 alle dipendenze di e dall'8.10.2022 al 30.11.2022 alle dipendenze di Controparte_2
e evidenziato la situazione del Paese di provenienza (Nowshera, Controparte_3
distretto della divisione di Peshwar, Provincia di Khyber Pakhtunkhwa).
È stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 13.5.2025 sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota del 12.5.2025 il ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo
1 di 4 19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29;
Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; ND v. Ukraine, Per_1 sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità
(Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and UT v. Germany, decisione del 19
maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag.
19). Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione – internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto
“il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr.
Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Sez. I 28162/2023).
Fatte queste premesse, come correttamente evidenziato nel ricorso la Provincia di Khyber Pakhtunkhwa,
da cui il ricorrente proviene, è un'area caratterizzata da un alto livello di instabilità e violenza tale da ritenere che sia una delle province più colpite dal conflitto armato interno in Pakistan. Diversi fattori
2 di 4 contribuiscono alla pericolosità della zona: prossimità con l'Afghanistan, che ha favorito il radicamento e la proliferazione di gruppi armati islamisti, in particolare i talebani pakistani (TTP); elevata presenza di attori armati non statali che si contendono il controllo del territorio, contribuendo a una violenza diffusa;
operazioni di
contro
-insurrezione condotte dal governo pakistano, che spesso portano a vittime civili e a sfollamenti forzati su larga scala. Secondo il rapporto EUAA sulla situazione di sicurezza in Pakistan
(European Union Agency for Asylum: Pakistan Security situation, ottobre 2019), le violenze nell'ambito della provincia del Khyber Pakhtunkhwa sono determinate principalmente dai seguenti fattori: prossimità con l'Afghanistan, che ha favorito il proliferare di gruppi militanti islamisti, in particolare di gruppi di talebani, presenza di elementi culturali nelle aree tribali, che incidono particolarmente sul rispetto dei diritti umani (AI, As if hell fell on me, the human rights crisis in northwest Pakistan, 10 giugno 2010). A
partire dal 2001, con la caduta del regime dei talebani in Afghanistan, la provincia del Khyber
Pakhtunkhwa è stata oggetto di una massiccia trasmigrazione di talebani afghani, in particolare nelle aree tribali (soprattutto nei due distretti del Nord Waziristan e del Sud Waziristan). Si è assistito così ad una
“talebanizzazione” dell'area, con gruppi talebani o islamisti già presenti in Pakistan che hanno definito alleanze coi talebani afghani. Le politiche dei talebani hanno previsto tra l'altro la rigida applicazione dei principi islamici conservatori e sono sfociate in violenze contro i civili e successivamente anche contro le autorità pakistane (DW, What is Pakistan's militancy issue all about?, 1 dicembre 2017). Le forze di sicurezza hanno condotto operazioni contro i militanti del “TTP”, in risposta ai crescenti attacchi dei militanti nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Sono state segnalate diverse vittime in scontri separati in diversi distretti della provincia. Secondo il “SATP”, la provincia del Khyber Pakhtunkhwa (incluse le
“ex fata”) ha registrato un totale di 929 vittime (193 civili, 329 membri delle forze armate e 407 terroristi) in 310 episodi di uccisioni nel 2023, contro le 527 vittime (119 civili, 173 membri delle forze armate e
235 terroristi) in 184 incidenti di questo tipo nel 2022. Il numero complessivo di vittime, su base annua,
è in continuo aumento dal 2020, quando le vittime sono passate da 130 (30 civili, 69 membri del personale delle forze armate e 31 terroristi) nel 2019 a 216 (61 civili, 57 membri del personale delle forze armate e
98 terroristi) nel 2020 e a 301 (72 civili, 108 membri del personale delle forze armate e 121 terroristi) nel
2021. I decessi complessivi nel 2023 sono i più alti in un anno dal 2013. La stessa fonte indica che il totale degli incidenti legati al terrorismo è passato da 225 nel 2022 a 470 nel 2023, il massimo dal 2013, quando si sono verificati 504 incidenti di questo tipo (South Asia Terrorism Portal, Khyber Pakhtunkhwa:
Assessment-2024, https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-khyberpakhtunkhwa). Il governo ha deciso ad inizio aprile 2023 di intraprendere “operazioni globali a tutto campo” per sradicare il “TTP” dal Khyber Pakhtunkhwa. Tali campagne comportano dei rischi. Le passate azioni di contro insurrezione hanno portato allo sfollamento di centinaia di migliaia di persone, allontanando i residenti e alimentando il reclutamento dei militanti. Le donne nei campi per sfollati interni sono state private anche delle scarse strutture sanitarie e di altro tipo disponibili nell'area, mentre le costrizioni sociali hanno impedito loro di ottenere l'assistenza governativa (International Crisis Group, Pakistan: At the tipping point?, 12 maggio
2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2094129/wl-pakistan-spring-2023.pdf). Secondo i dati di
3 di 4 “Acled”, nella provincia in discorso si sono verificati 852 eventi legati alla sicurezza in tutto il 2023, che hanno causato 1346 vittime;
in particolare: 418 battaglie, 103 rivolte, 149 esplosioni/violenza remota, 182
episodi di violenza contro i civili (https://acleddata.com/explorer/). Secondo i dati di “Acled”, dal 1° gennaio 2024 all'11 ottobre 2024 sono stati riportati 688 eventi legati alla sicurezza che hanno causato
1039 vittime nella provincia;
in particolare: 358 battaglie, 9 rivolte violente, 123 esplosioni/episodi di violenza remota, 196 episodi di violenza contro i civili (https://acleddata.com/explorer/). La diffusione e il numero degli eventi violenti, il numero di vittime, l'assenza di un efficace intervento governativo, le conseguenze che da questo ne sono derivate potrebbe integrare la violenza indiscriminata prevista dall'articolo 4 lettera c) del D.Lgs. n. 251 del 2007. Sussiste, dunque, la fattispecie dell'art. 19, comma
1.1, I-II periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a mente del quale non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o comunque qualora ricorrano gli obblighi costituzionali o convenzionali di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Nulla deve essere disposto sulle spese processuali in quanto il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Per que sti m otivi
1. Dichiara il diritto di , nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 13.5.2025
Il giudice
Christian Colombo
Il Presidente
Mariarosa Pipponzi
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