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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/10/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N.2390/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2390/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
NA IA RI e NC PI ed elettivamente domiciliato presso i difensori,
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Tommaselli ed elettivamente domiciliato, presso l'ufficio dell'Avvocatura, sede di Monza, alla Via Morandi n. 1, angolo Via Correggio
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 30/09/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, , per sentire accogliere le seguenti CP_1 domande:
“1. accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza delle pretese contributive oggetto dell'atto impugnato (avviso di addebito n. 36820240006464791000) e per l'effetto annullarle ex art. 38, comma 12, del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999;
1
2. per quanto sopra esposto al motivo II sopra allegato, si chiede al Giudice di voler accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento dei contributi, per l'anno d'imposta 2019, pari ad €. 2.436,58 e, di conseguenza annullare parzialmente l'atto impugnato con riformulazione delle sanzioni e degli interessi.
3. In ogni caso, condannare la controparte, in persona del legale rappresentante/direttore pro-tempore, a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio, comprensive di compensi e spese processuali oltre IVA e c.p.a. e, in ogni caso, si formula richiesta di condanna dell'Ente alla restituzione di quanto, in pur denegata ipotesi, esattivamente introitato, con rivalutazione ed interessi come di legge.
Vinte spese e compensi”.
Il ricorrente ha così proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2024
00064647 91 000, notificatogli dall il 22.08.2024. CP_1
L'avviso di addebito ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento della somma di €9.224,39, comprensiva delle spese di notifica, a titolo di omesso versamento della contribuzione obbligatoria alla Gestione Commercianti e relative somme aggiuntive di legge calcolate col regime dell'omissione contributiva, dovute alla gestione commercianti per l'anno 2019.
Il ricorrente ha preliminarmente eccepito la decadenza dell' dalla potestà CP_1
impositiva delle pretese contributive oggetto dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 25, co. 1 lett. a) D.lgs n. 46/1999 che, con riguardo all'iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti Pubblici previdenziali, dispone che i ruoli iscritti per contributi o premi dovuti agli Enti Pubblici previdenziali devono essere resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento. A tal fine, ha evidenziato che dal primo gennaio 2011, il termine di decadenza di cui all'art. 25, co.
1 lett. a) D.lgs n. 46/1999 debba intendersi riferito all'avviso di addebito che ha sostituito per l' la cartella e viene emesso con l'efficacia di titolo esecutivo. CP_1
Ciò posto, a detta del ricorrente, l' sarebbe decaduto dalla potestà impositiva in CP_1
relazione ai contributi oggetto dell'avviso di addebito per cui è causa perché, a fronte di crediti dovuti per l'anno 2019, l'avviso di addebito è stato notificato il 22.08.2024, quindi ben oltre il 31.12.2021, da ritenersi termine previsto dall'art. 25, co. 1 lett. a)
D.lvio citato.
2 Nel merito, il ricorrente ha poi contestato l'entità della somma portata dall'avviso di addebito, evidenziando che da essa debba essere decurtata la somma di € 2436,58 che egli avrebbe corrisposto il 07.02.2020 con modello F24 (doc. 3, fasc. ric.).
si è ritualmente costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto CP_1 delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“Rigettare il proposto ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con conferma dell'avviso di addebito n. 368 2024 00064647 91 000 e con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell' della somma di € 9.224,39, CP_1 oltre ulteriori accessori sino al saldo effettivo, ovvero condannare il ricorrente al pagamento in favore dell' della diversa somma risultante all'esito del presente CP_1 giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
L' ha evidenziato che il reddito dichiarato dal ricorrente per l'anno d'imposta 2019 CP_1
è stato di euro 55.761, sicché la somma dovuta a titolo di contributi eccedenti il minimale corrispondeva ad euro 9.693,98, dalla quale sono stati detratti euro 812,20, versati dal contribuente in data 28/10/2019 ed euro 2.436,58, versati in data 07/02/2020.
Con riguardo all'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25, co. 1 lett. a) D.lvo citato l' nulla ha osservato, ribadendo comunque nelle conclusioni la domanda di CP_1 condanna al pagamento dei contributi e accessori richiesti.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 3.10.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale pronunciava sentenza letta pubblicamente, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. In via preliminare, a riguardo della domanda di accertamento della intervenuta decadenza ex art .25, co. 1 D.lgs n. 46/1999, occorre in primo luogo richiamare la norma che così dispone:
“1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
3 b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il
31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.”
Per completezza si osserva che l'intero Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è stato abrogato dall'art. 241 co. 1 lettera aa) Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33
(Testo unico in materia di versamenti e di riscossione), ma solo a decorrere dal
1.01.2026. Lo stesso Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33 all'art. 132 ripropone comunque lo stesso identico testo dell'art. 25 sopra richiamato.
Ciò posto va rimarcato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decadenza disciplinata dell'art. 25, co. 1 lett. a) D.lgs n. 46/1999 è di natura processuale e non sostanziale, sicché il mancato rispetto del termine impedisce all'Ente di avvalersi dell'avviso di addebito, quale titolo esecutivo, ma non estingue il diritto al credito (cfr.
Cass. n. 3486/2016; Cass. n. 26395/2013).
In altri termini, in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale o, come nel caso di specie, all'avviso di addebito, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che inverte il rapporto previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza dell' per tardiva iscrizione dei crediti CP_1 contributivi nei ruoli esecutivi o per tardiva notificazione dell'atto esecutivo previsto dalla normativa in vigore, determini altresì la decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, comportando soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo.
Nel caso di specie, ha chiesto in giudizio la condanna della parte opponente al CP_1 pagamento delle somme portate dall'avviso impugnato, sicché occorre procedere all'esame del merito della pretesa contributiva.
Al riguardo l'opponente non contesta l'an della pretesa contributiva, ma il quantum.
In particolare, egli deduce che l' nel determinare l'importo oggetto dell'avviso di CP_1 addebito non ha tenuto conto del pagamento parziale che ha effettuato in data 7/02/2020 avente ad oggetto la somma di euro 2.436,58. Aggiunge che con pec inviata in data 26.09.2024 aveva notiziato di tale circostanza senza ottenere alcuna risposta (cfr. CP_1 dic. 3, fasc. ric.).
4 Tale difesa va rigettata. Ed infatti, dalla lettura del quadro RR relativo alla dichiarazione dei redditi dell'opponente presentata per l'anno 2019 prodotta da sub doc. 4 CP_1 risulta, alla riga 124, che il contributo IVS dovuto per il reddito che eccede il minimale è pari a euro 9.694. Detto documento, che è stato redatto dallo stesso contribuente, costituisce la prova dell'entità del debito originario.
Ne consegue che, una volta detratti sia l'acconto menzionato da nella sua CP_1 memoria di euro 812,20 che il contribuente ha versato in data 28/10/2019 che l'acconto menzionato da entrambe le parti in data 07/02/2020 per euro 2.436,58, si ottiene la somma capitale di euro 6.445,20 oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
Sono poi dovute anche le ulteriori somme a titolo di sanzioni, interessi di mora e spese di notifica ai sensi di legge.
Risulta, quindi, acclarato che l'Ente previdenziale è creditore nei confronti del ricorrente della somma di € 9.224,39, oltre ulteriori accessori sino al saldo effettivo, per i titoli indicati nell'avviso di addebito opposto e già detratta la somma di euro 2463,58 versata dal ricorrente in data 07.02.2020.
Ne consegue la condanna della opponente al pagamento in favore di della somma CP_1 di € 9.224,39, oltre ulteriori accessori sino al saldo effettivo.
3. In considerazione dell'accoglimento della domanda di accertamento della decadenza ex art. 25 D.lvo citato sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di un terzo. I restanti due terzi sono posti a carico dell'opponente in quanto soccombente nel merito e sono liquidati come indicato in dispositivo avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1)condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
9.224,39, a titolo di saldo dei contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per l'Anno 2019, di sanzioni e interessi di mora, già detratti gli acconti versati in data 28.10.2019 di euro 812,20 e in data 7.02.2020 di euro 2.436,58, oltre ulteriori accessori sino al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione in favore di di due terzi delle spese Parte_1 CP_1 di lite che liquida in € 1.243,00, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. secondo le aliquote di legge;
compensa tra le parti la restante misura.
5 Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 03/10/2025
Il Giudice
Dott. ssa Emilia Antenore
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2390/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
NA IA RI e NC PI ed elettivamente domiciliato presso i difensori,
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Tommaselli ed elettivamente domiciliato, presso l'ufficio dell'Avvocatura, sede di Monza, alla Via Morandi n. 1, angolo Via Correggio
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 30/09/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, , per sentire accogliere le seguenti CP_1 domande:
“1. accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza delle pretese contributive oggetto dell'atto impugnato (avviso di addebito n. 36820240006464791000) e per l'effetto annullarle ex art. 38, comma 12, del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999;
1
2. per quanto sopra esposto al motivo II sopra allegato, si chiede al Giudice di voler accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento dei contributi, per l'anno d'imposta 2019, pari ad €. 2.436,58 e, di conseguenza annullare parzialmente l'atto impugnato con riformulazione delle sanzioni e degli interessi.
3. In ogni caso, condannare la controparte, in persona del legale rappresentante/direttore pro-tempore, a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio, comprensive di compensi e spese processuali oltre IVA e c.p.a. e, in ogni caso, si formula richiesta di condanna dell'Ente alla restituzione di quanto, in pur denegata ipotesi, esattivamente introitato, con rivalutazione ed interessi come di legge.
Vinte spese e compensi”.
Il ricorrente ha così proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2024
00064647 91 000, notificatogli dall il 22.08.2024. CP_1
L'avviso di addebito ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento della somma di €9.224,39, comprensiva delle spese di notifica, a titolo di omesso versamento della contribuzione obbligatoria alla Gestione Commercianti e relative somme aggiuntive di legge calcolate col regime dell'omissione contributiva, dovute alla gestione commercianti per l'anno 2019.
Il ricorrente ha preliminarmente eccepito la decadenza dell' dalla potestà CP_1
impositiva delle pretese contributive oggetto dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 25, co. 1 lett. a) D.lgs n. 46/1999 che, con riguardo all'iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti Pubblici previdenziali, dispone che i ruoli iscritti per contributi o premi dovuti agli Enti Pubblici previdenziali devono essere resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento. A tal fine, ha evidenziato che dal primo gennaio 2011, il termine di decadenza di cui all'art. 25, co.
1 lett. a) D.lgs n. 46/1999 debba intendersi riferito all'avviso di addebito che ha sostituito per l' la cartella e viene emesso con l'efficacia di titolo esecutivo. CP_1
Ciò posto, a detta del ricorrente, l' sarebbe decaduto dalla potestà impositiva in CP_1
relazione ai contributi oggetto dell'avviso di addebito per cui è causa perché, a fronte di crediti dovuti per l'anno 2019, l'avviso di addebito è stato notificato il 22.08.2024, quindi ben oltre il 31.12.2021, da ritenersi termine previsto dall'art. 25, co. 1 lett. a)
D.lvio citato.
2 Nel merito, il ricorrente ha poi contestato l'entità della somma portata dall'avviso di addebito, evidenziando che da essa debba essere decurtata la somma di € 2436,58 che egli avrebbe corrisposto il 07.02.2020 con modello F24 (doc. 3, fasc. ric.).
si è ritualmente costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto CP_1 delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“Rigettare il proposto ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con conferma dell'avviso di addebito n. 368 2024 00064647 91 000 e con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell' della somma di € 9.224,39, CP_1 oltre ulteriori accessori sino al saldo effettivo, ovvero condannare il ricorrente al pagamento in favore dell' della diversa somma risultante all'esito del presente CP_1 giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
L' ha evidenziato che il reddito dichiarato dal ricorrente per l'anno d'imposta 2019 CP_1
è stato di euro 55.761, sicché la somma dovuta a titolo di contributi eccedenti il minimale corrispondeva ad euro 9.693,98, dalla quale sono stati detratti euro 812,20, versati dal contribuente in data 28/10/2019 ed euro 2.436,58, versati in data 07/02/2020.
Con riguardo all'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25, co. 1 lett. a) D.lvo citato l' nulla ha osservato, ribadendo comunque nelle conclusioni la domanda di CP_1 condanna al pagamento dei contributi e accessori richiesti.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 3.10.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale pronunciava sentenza letta pubblicamente, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. In via preliminare, a riguardo della domanda di accertamento della intervenuta decadenza ex art .25, co. 1 D.lgs n. 46/1999, occorre in primo luogo richiamare la norma che così dispone:
“1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
3 b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il
31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.”
Per completezza si osserva che l'intero Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è stato abrogato dall'art. 241 co. 1 lettera aa) Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33
(Testo unico in materia di versamenti e di riscossione), ma solo a decorrere dal
1.01.2026. Lo stesso Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33 all'art. 132 ripropone comunque lo stesso identico testo dell'art. 25 sopra richiamato.
Ciò posto va rimarcato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decadenza disciplinata dell'art. 25, co. 1 lett. a) D.lgs n. 46/1999 è di natura processuale e non sostanziale, sicché il mancato rispetto del termine impedisce all'Ente di avvalersi dell'avviso di addebito, quale titolo esecutivo, ma non estingue il diritto al credito (cfr.
Cass. n. 3486/2016; Cass. n. 26395/2013).
In altri termini, in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale o, come nel caso di specie, all'avviso di addebito, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che inverte il rapporto previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza dell' per tardiva iscrizione dei crediti CP_1 contributivi nei ruoli esecutivi o per tardiva notificazione dell'atto esecutivo previsto dalla normativa in vigore, determini altresì la decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, comportando soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo.
Nel caso di specie, ha chiesto in giudizio la condanna della parte opponente al CP_1 pagamento delle somme portate dall'avviso impugnato, sicché occorre procedere all'esame del merito della pretesa contributiva.
Al riguardo l'opponente non contesta l'an della pretesa contributiva, ma il quantum.
In particolare, egli deduce che l' nel determinare l'importo oggetto dell'avviso di CP_1 addebito non ha tenuto conto del pagamento parziale che ha effettuato in data 7/02/2020 avente ad oggetto la somma di euro 2.436,58. Aggiunge che con pec inviata in data 26.09.2024 aveva notiziato di tale circostanza senza ottenere alcuna risposta (cfr. CP_1 dic. 3, fasc. ric.).
4 Tale difesa va rigettata. Ed infatti, dalla lettura del quadro RR relativo alla dichiarazione dei redditi dell'opponente presentata per l'anno 2019 prodotta da sub doc. 4 CP_1 risulta, alla riga 124, che il contributo IVS dovuto per il reddito che eccede il minimale è pari a euro 9.694. Detto documento, che è stato redatto dallo stesso contribuente, costituisce la prova dell'entità del debito originario.
Ne consegue che, una volta detratti sia l'acconto menzionato da nella sua CP_1 memoria di euro 812,20 che il contribuente ha versato in data 28/10/2019 che l'acconto menzionato da entrambe le parti in data 07/02/2020 per euro 2.436,58, si ottiene la somma capitale di euro 6.445,20 oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
Sono poi dovute anche le ulteriori somme a titolo di sanzioni, interessi di mora e spese di notifica ai sensi di legge.
Risulta, quindi, acclarato che l'Ente previdenziale è creditore nei confronti del ricorrente della somma di € 9.224,39, oltre ulteriori accessori sino al saldo effettivo, per i titoli indicati nell'avviso di addebito opposto e già detratta la somma di euro 2463,58 versata dal ricorrente in data 07.02.2020.
Ne consegue la condanna della opponente al pagamento in favore di della somma CP_1 di € 9.224,39, oltre ulteriori accessori sino al saldo effettivo.
3. In considerazione dell'accoglimento della domanda di accertamento della decadenza ex art. 25 D.lvo citato sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di un terzo. I restanti due terzi sono posti a carico dell'opponente in quanto soccombente nel merito e sono liquidati come indicato in dispositivo avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1)condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
9.224,39, a titolo di saldo dei contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per l'Anno 2019, di sanzioni e interessi di mora, già detratti gli acconti versati in data 28.10.2019 di euro 812,20 e in data 7.02.2020 di euro 2.436,58, oltre ulteriori accessori sino al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione in favore di di due terzi delle spese Parte_1 CP_1 di lite che liquida in € 1.243,00, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. secondo le aliquote di legge;
compensa tra le parti la restante misura.
5 Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 03/10/2025
Il Giudice
Dott. ssa Emilia Antenore
6