Articolo 5 della Legge 28 aprile 2016, n. 57
Articolo 4Articolo 6
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14 maggio 2016
Art. 5. Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace 1. L'ufficio del giudice di pace e' coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.
2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace.
3. Gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi del comma 2 e mediante il ricorso a procedure automatiche.
4. Il presidente del tribunale, nell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, puo' avvalersi dell'ausilio di uno o piu' giudici professionali.
Entrata in vigore il 14 maggio 2016
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