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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 17/04/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 65 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 65/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. DE VIRGILIIS Parte_1 C.F._1
CLEMENTINA, come da procura in atti;
e
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
POMPONIO DOMENICA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate per l'udienza del 27.3.2025.
Pag. 1 a 3 Il PM con nota del 8.2.2024 ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.49 c.p.c. depositato in data 23/01/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale, senza oneri economici essendo entrambi economicamente indipendenti, e la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto in Scerni (CH) in data 01/09/2012, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di Scerni;
2. Nessuna obbligazione alimentare a favore dell'uno o dell'altro coniuge;
3. Prendere atto che i coniugi, con reciproca soddisfazione, hanno definito ogni loro questione patrimoniale e non hanno più a pretendere nulla l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione.”.
Con sentenza parziale n.24/2024 pubblicata in data 27.5.2024, passata in giudicato il
31.12.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I, c.p.c.).
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo già in atti il parere favorevole del PM.
*******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987
e succ. mod. e, da ultimo, dall'art.27 del d.lgs. n.149/2022.
Pag. 2 a 3 Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione consensuale;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare e hanno insistito nella domanda di divorzio.
Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
Va, pertanto, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti alle condizioni concordemente stabilite in quanto conformi alla legge, all'ordine pubblico e alle condizioni economiche delle parti.
Le spese di lite sono integralmente compensate vista la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Scerni il 1.9.2012 iscritto nel registro dei matrimoni del medesimo comune (atto numero 10 parte II serie A Ufficio 1 anno 2012) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 65/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. DE VIRGILIIS Parte_1 C.F._1
CLEMENTINA, come da procura in atti;
e
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
POMPONIO DOMENICA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate per l'udienza del 27.3.2025.
Pag. 1 a 3 Il PM con nota del 8.2.2024 ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.49 c.p.c. depositato in data 23/01/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale, senza oneri economici essendo entrambi economicamente indipendenti, e la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto in Scerni (CH) in data 01/09/2012, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di Scerni;
2. Nessuna obbligazione alimentare a favore dell'uno o dell'altro coniuge;
3. Prendere atto che i coniugi, con reciproca soddisfazione, hanno definito ogni loro questione patrimoniale e non hanno più a pretendere nulla l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione.”.
Con sentenza parziale n.24/2024 pubblicata in data 27.5.2024, passata in giudicato il
31.12.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I, c.p.c.).
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo già in atti il parere favorevole del PM.
*******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987
e succ. mod. e, da ultimo, dall'art.27 del d.lgs. n.149/2022.
Pag. 2 a 3 Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione consensuale;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare e hanno insistito nella domanda di divorzio.
Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
Va, pertanto, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti alle condizioni concordemente stabilite in quanto conformi alla legge, all'ordine pubblico e alle condizioni economiche delle parti.
Le spese di lite sono integralmente compensate vista la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Scerni il 1.9.2012 iscritto nel registro dei matrimoni del medesimo comune (atto numero 10 parte II serie A Ufficio 1 anno 2012) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3