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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1117/2018, vertente tra
(P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale r.p.t., nonché (C.F.: ) e Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F.: , elettivamente domiciliati in Follonica, via
[...] C.F._2 dell'Industria n. 1070, presso lo studio dell'avv. Marco De Stasio, e rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Alessandro Boienti e Angela Maria Odescalchi, in virtù di procure in atti;
ATTORI
contro
:
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Grosseto, viale Ombrone n. 44, presso lo studio dell'avv. Massimo
CE, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura atti;
(C.F.: ), quale erede di Parte_4 C.F._3 Persona_1
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Grosseto, via Ginori n. 26, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Francesco Amerini, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura atti;
(C.F.: , quale erede di Parte_5 C.F._5 Persona_1
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Massimo n. C.F._4
33, presso lo studio dell'avv. Giorgio Sicari, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura atti;
pagina 1 di 38 (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_6 C.F._6
Grosseto, viale Ombrone n. 44, presso lo studio dell'avv. RI OT, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura atti;
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Grosseto, Parte_7 C.F._7 via Cesare Battisti n. 69/A, presso lo studio dell'avv. Sara Pollini, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura atti;
CONVENUTI
e
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTO - CONTUMACE
nonché
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Follonica, CP_3 C.F._8 via dell'Industria n. 1070, presso lo studio dell'avv. Claudio De Stasio, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura atti;
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_8 C.F._9
Grosseto, viale Ombrone n. 44, presso lo studio dell'avv. Tommaso CE, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura atti;
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_9 P.IVA_4
r.p.t., elettivamente domiciliata in Milano, via dei Bossi n. 6, presso lo studio dell'avv.
Matteo Cerretti, che la rappresenta e difende in giudizio con l'avv. Francesco Mussio in virtù di procura in atti;
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., Parte_10 P.IVA_5 elettivamente domiciliata in Grosseto, via Ginori n. 26, presso lo studio dell'avv. Luisella
Simonetti, che la rappresenta e difende in giudizio con l'avv. Giancarlo Lombardi in virtù di procura in atti;
(P.IVA: Controparte_4
), in persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Grosseto, via P.IVA_6
pagina 2 di 38 Aurelia Nord n. 76, presso lo studio dell'avv. Riccardo Boccini, che la rappresenta e difende in giudizio con l'avv. Chiara Vedovati in virtù di procura in atti;
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 18.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
e i suoi soci e evocavano in giudizio i
[...] Parte_2 Parte_3 convenuti indicati in epigrafe esponendo all'intestato Tribunale che:
• la sarebbe proprietaria di un terreno sito nel Comune di Capalbio, Parte_1 interessato dal 2013 al 2015 da lavori di costruzione di un fabbricato ad opera di cui sarebbe subentrata Controparte_2 Controparte_1
• ottenuta la abitabilità-agibilità dell'immobile, i coniugi Parte_11 avrebbero deciso di trascorrervi il primo weekend del mese di febbraio 2016, lasciando acceso il riscaldamento la notte del sabato 6;
• il giorno seguente, il si sarebbe svegliato verso le ore 7:00 con un Parte_3 forte mal di testa, accompagnato da nausea e spossatezza, sensazioni non migliorate nel corso della mattinata, e recatosi nella camera da letto verso le ore 13:30/14:00 avrebbe trovato la moglie distesa sul letto con gli occhi spalancati e la bava alla bocca, sicché avrebbe chiamato immediatamente i soccorsi e la sarebbe stata ricoverata prima Pt_2 all'Ospedale di Orbetello in uno stato di coma giudicato “non risvegliabile”, poi trasferita nel reparto di terapia intensiva all'Ospedale di Siena fino al 14 marzo, allorché sarebbe stata portata presso la Fondazione SAta Lucia di Roma in terapia neuro-riabilitativa, dimessa il 28 luglio, con diagnosi di “tetraparesi e sindrome psico-organica in postumi di coma ipossico con shock cardiogeno e leucoencefalopatia tardiva”, al quale avrebbe seguito un lungo periodo di ricoveri in regime di day hospital e un percorso di riabilitazione;
• come riscontrato da successive indagini, gli eventi di cui sopra sarebbero ascrivibili all'intossicazione dei coniugi legato alla contaminazione di monossido di carbonio dell'aria ambientale della camera da letto in cui dormivano, in concomitanza all'attivazione della caldaia utilizzata per riscaldare l'abitazione;
• mentre il avrebbe subito un'intossicazione temporanea, la Parte_3 Pt_2
pagina 3 di 38 avrebbe riportato gravissimi danni neurologici e cardiaci ipossici, quantificabili in n. 172 giorni d'inabilità temporanea totale, riguardanti la degenza ospedaliera, seguita da otto mesi in forma parziale al 75%, nonché un danno biologico permanente nella misura del
66% con abolizione della capacità lavorativa specifica (montaggio professionale di film), ai quali sommarsi il danno morale soggettivo e il danno patrimoniale da perdita di chance derivante dalla riduzione e/o perdita totale della capacità lavorativa generica;
• la responsabilità di detti pregiudizi sarebbe imputabile non solo alle due società appaltatrici, ma anche al direttore dei lavori geom. all'installatore degli Per_1 impianti sig. e al certificatore e responsabile tecnico delle imprese sig. Pt_6 Pt_7
Tanto premesso, gli attori chiedevano al Tribunale di Grosseto di condannare i convenuti, in base alle rispettive responsabilità, anche in solido tra loro, a risarcirgli tutti i danni subiti, rappresentati per la nel mancato godimento del fabbricato e nei Parte_1 costi necessari a emendare i vizi costruttivi, e per i coniugi nei danni Parte_11 patrimoniali e non patrimoniali sofferti, riguardanti per quest'ultimo i danni non patrimoniali riflessi da lesione del rapporto parentale e quelli patrimoniali determinati dalla mancata operatività professionale nell'anno 2016 per essersi dedicato ad assistere la moglie. Il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi e col favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio eccependo da un lato la sua carenza di Controparte_1 legittimazione passiva, per essersi limitata a realizzare interventi di rifinitura sugli infissi esterni a costruzione ultimata, e dall'altro contestando l'esistenza di difetti dell'immobile e il rapporto di causalità con l'effetto lesivo lamentato dagli attori, nonché la quantificazione dei pregiudizi operata dai medesimi, chiedendo in subordine accertarsi un concorso di colpa dell'attrice e della ed eventuali altri Pt_2 Parte_1 corresponsabili riducendo, per l'effetto, in misura proporzionale l'ammontare del danno eventualmente provato in corso di causa, o in ulteriore subordine accertarsi le rispettive quote di concorso di colpa dei convenuti.
Si costituiva, altresì, in giudizio per resistere alle domande Persona_1 avversarie, premettendo anzitutto d'aver ricoperto il mero ruolo di direttore dei lavori urbanistici sotto le indicazioni e la supervisione dell'arch. reale direttore dei Pt_2 lavori e fratello dell'odierna attrice;
eccepiva l'inammissibilità delle domande attoree per omessa allegazione e prova dei vizi costruttivi, del danno lamentato e del rispettivo nesso eziologico, atteso peraltro che dai referti depositati dalla emergeva l'assunzione Pt_2 di sostanze (alcolici, cannabinoidi e benzodiazepine) la sera prima dell'incidente; eccepiva pagina 4 di 38 inoltre il conflitto di interessi nella posizione degli attori, sante la potenziale corresponsabilità contrattuale e aquiliana ex art. 2051 c.c. della società attrice per i danni occorsi ai coniugi;
assumeva poi d'essere immune da Parte_11 responsabilità per gli eventi denunciati, richiamando comunque l'eventuale corresponsabilità del vero direttore dei lavori arch. e del direttore di cantiere Pt_2 geom. CE (che chiedeva di poter chiamare in causa), delle società appaltatrici
, del e del tutti soggetti da cui pretendeva di essere tenuto CP_1 Pt_6 Pt_7 indenne in caso di soccombenza, unitamente alla propria compagnia assicuratrice
(che chiedeva di poter chiamare in causa). Pt_9
Autorizzate le chiamate dei terzi, si costituiva in giudizio , il CP_3 quale, pur ammettendo d'aver contribuito alla progettazione architettonica dell'immobile, finanche scegliendo per conto dei committenti alcune finiture, negava un proprio coinvolgimento nella progettazione impiantistica e nella direzione dei lavori, chiedendo ad ogni modo di poter chiamare in causa la propria compagnia per essere Parte_10 garantito in ipotesi di soccombenza.
Si costituiva in giudizio anche eccependo da un lato la sua carenza Parte_8 di legittimazione passiva, in quanto estraneo alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento, e dall'altro l'infondatezza nell'an e nel quantum delle pretese attoree, rassegnando conclusioni pressoché speculari a quelle declinate da . CP_1
Si costituiva poi in giudizio , eccependo in via preliminare la Persona_2 propria carenza di legittimazione passiva, per non aver partecipato alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento, e nel merito la carenza di prova sui difetti di costruzione dello stesso nonché sul rapporto di causalità con i danni lamentati, rassegnando conclusioni di fatto corrispondenti a quelle del geom. CE.
Si costituiva in giudizio anche la compagnia , aderendo nel merito alle Pt_9 difese dall'assicurato geom. ma opponendogli l'inoperatività e comunque i Per_1 limiti della polizza.
Si costituiva inoltre in giudizio la compagnia eccependo in via Parte_10 preliminare la decadenza e prescrizione dell'azione esercitata ai sensi dell'art. 1669 c.c.,
e aderendo nel merito alle difese dall'assicurato arch. al quale tuttavia opponeva Pt_2 la decadenza dal diritto all'indennizzo assicurativo nonché l'inoperatività e i limiti della polizza.
Alla prima udienza, celebrata il 22.5.2019, il processo veniva dichiarato interrotto pagina 5 di 38 per intervenuto fallimento di Controparte_2
A seguito di rituale riassunzione del giudizio da parte degli attori, si costituiva
chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte nei propri confronti Controparte_5 per difetto di legittimazione passiva e in ogni caso perché infondate e non provate;
in subordine, chiedeva limitarsi la propria condanna valorizzando il concorso colposo degli attori ex art. 1227 c.c. e di tutti gli altri soggetti coinvolti nella causazione del sinistro.
All'udienza di prosecuzione del 14.1.2020, il Tribunale autorizzava il geom.
a estendere il contraddittorio nei confronti della compagnia . Per_1 CP_4
Si costituiva allora in giudizio l' eccependo in via preliminare la CP_4 decadenza dell'azione esercitata ai sensi dell'art. 1669 c.c., e aderendo nel merito alle difese del geom. al quale tuttavia opponeva l'inoperatività e i limiti della CP_6 polizza.
All'udienza di prosecuzione del 6.10.2020, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., e parte attrice sfruttava la prima memoria per estendere la domanda risarcitoria verso i terzi chiamati.
All'udienza del 16.3.2021, il processo veniva nuovamente dichiarato interrotto a causa del decesso del geom. Per_1
A seguito di ulteriore riassunzione da parte degli attori, si costituivano in giudizio e quali eredi del padre, alle cui difese si riportavano. Pt_4 Parte_5
La causa veniva quindi istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e l'espletamento di due CTU, per essere trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.2025, con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
1. I fatti di causa.
Il contenzioso in esame origina dall'incidente occorso ai coniugi nella Parte_11 notte fra il 6 e il 7 febbraio 2016, verificatosi all'interno di un edificio di nuova costruzione insistente su un terreno ubicato nel Comune di Capalbio, di proprietà della
, la quale nel 2013 aveva appaltato a Parte_1 [...]
i lavori di edificazione di detto fabbricato (all. 6 della citazione). Controparte_2
Secondo la ricostruzione offerta dai coniugi, in particolare, a distanza di circa due mesi dalla conclusione delle opere e dal rilascio del certificato di abitabilità-agibilità a firma del pagina 6 di 38 geom. (all.ti 10 e 12), essi avrebbero deciso di trascorrere il weekend Per_1 nell'abitazione lasciando in funzione il riscaldamento l'intera notte, vista la stagione e la novità della costruzione, ma in occasione del pernotto sarebbero stati colpiti da una fortissima intossicazione provocata da una prolungata esposizione da monossido di carbonio che avrebbe contaminato l'aria della camera da letto, in concomitanza all'attivazione della caldaia utilizzata per riscaldare l'edificio (all. 16). Mentre il sig.
riuscì a cavarsela con un'intossicazione con sequele di carattere temporaneo, Parte_3 la - trasportata d'urgenza all'Ospedale di Orbetello, poi trasferita il giorno Pt_2 seguente presso l'Ospedale di Siena fino a metà marzo, allorché fu ricoverata presso la
Fondazione SAta Lucia di Roma sino al 28 luglio, per essere infine sottoposta a un lungo periodo di ricoveri in regime di day hospital e a un percorso di riabilitazione ancora essere a maggio 2018 - avrebbe riportato gravissimi danni neurologici e cardiaci ipossici
(all.ti 13-15).
Parte attrice ha dedotto d'aver incaricato un tecnico nella ricerca delle cause di detto evento, il quale avrebbe accertato la presenza di elevate concentrazioni di monossido di carbonio contestuali al funzionamento della caldaia, soprattutto nelle ore notturne, connotate da un'apprezzabile diminuzione del livello di ossigeno presente nell'aria atmosferica (all. 17).
Lamentando, quindi, la difettosità della costruzione, gli attori hanno convenuto in giudizio tutti i soggetti ritenuti corresponsabili per detti vizi costruttivi, e quindi l'originaria appaltatrice l'assunta subentrata impresa Controparte_2 CP_1
(all. 8), il direttore dei lavori geom. l'installatore degli impianti sig.
[...] Per_1
e il certificatore e responsabile tecnico delle società sig. per ottenerne la Pt_6 Pt_7 condanna a risarcirgli tutti i danni sofferti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.
Ad eccezione della società rimasta contumace e fallita Controparte_2 nel corso del giudizio, i convenuti hanno contestato integralmente la domanda attorea - sotto il profilo dell'esistenza dei vizi denunciati, degli inadempimenti loro imputabili, dei danni allegati ex adverso e del nesso di causalità -, e il geom. ha esteso il Per_1 contraddittorio non solo verso le proprie compagnie assicurative, ma anche nei confronti dell'arch. ritenuto l'effettivo direttore dei lavori, e del geom. CE, quale Pt_2 direttore del cantiere, i quali hanno assunto una difesa processuale non propriamente distinta da quella degli altri convenuti.
pagina 7 di 38 Le compagnie assicuratrici del geom. e dell'arch. , infine, hanno aderito Per_1 Pt_2 nel merito alle argomentazioni degli assicurati, ma gli hanno opposto l'inoperatività e i limiti delle polizze.
2. Il conflitto di interessi tra gli attori.
Il geom. ha eccepito in via preliminare il conflitto d'interessi dal lato degli Per_1 attori, segnalando il naturale antagonismo esistente tra la posizione dei coniugi
[...]
, quali vittime dell'avvelenamento da monossido di carbonio, e la CP_7 [...]
, nella qualità di proprietà dell'immobile da cui sarebbe scaturita Parte_1
l'intossicazione, e perciò responsabile diretta ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Ad avviso del Tribunale l'eccezione è infondata.
La condizione di conflitto d'interessi tra più parti processuali idonea a rendere inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, dev'essere effettiva e non potenziale (cfr.
Cass. SS.UU. n. 645/1993), ciò riscontrandosi ove il comune difensore svolga contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, in spregio ai valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Nel caso concreto, viceversa, non si ravvisa la denunciata contrapposizione di interessi in capo agli attori, dal momento che, in disparte della responsabilità della Pt_1 [...]
per i danni cagionati ai coniugi da cose in custodia ex Parte_1 Parte_11 art. 2051 c.c., essi hanno convenuto in giudizio l'appaltatore e tutti i soggetti che, prestando la loro opera, ritengono aver contribuito per colpa professionale all'insorgenza dei vizi lamentati nell'immobile de quo al fine di conseguirne la condanna a risarcirgli i danni sofferti: la agendo ai sensi dell'art. 1669 c.c.; i coniugi Parte_1 [...]
avvalendosi evidentemente del precetto normativo di cui all'art. 2043 c.c., CP_7 avendo in ipotesi subito un pregiudizio ingiusto a causa dell'errata attuazione del rapporto contrattuale di appalto e non rivestendo la qualità di committenti dell'opera o di loro aventi causa.
Né le parti evocate in giudizio hanno rivolto contro gli attori domande dirette, essendosi a dire il vero limitate a eccepire il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. per escludere o limitare la propria eventuale condanna risarcitoria.
È invece da considerarsi del tutto inconferente il richiamo attoreo alla disciplina pagina 8 di 38 consumeristica.
Benvero, l'art. 3, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 206/2005 definisce il consumatore come «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».
La normativa del Codice del Consumo non può allora venire in rilievo né con riguardo alla
, che persona fisica non è, né in relazione ai coniugi Parte_1
, che non hanno stipulato alcun contratto con i convenuti e i terzi Parte_11 chiamati.
3. La domanda attorea rivolta contro il Controparte_2
[...]
L'appaltatrice è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Controparte_2
Grosseto con sentenza n. 11/2018.
Nel caso di fallimento di una società, l'azione per l'accertamento e la condanna al pagamento di un credito dev'essere dichiarata d'ufficio (i) inammissibile, se la dichiarazione di fallimento è anteriore alla proposizione della domanda, o (ii) improcedibile, se la dichiarazione di fallimento sopravviene nel corso del giudizio nel corso del giudizio, atteso che l'accertamento di un credito nei confronti di una società fallita è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato ex artt. 52 e 93 della L.F..
L'unica eccezione può essere costituita dal caso in cui la prosecuzione del giudizio sia finalizzata alla precostituzione di un titolo destinato a valere unicamente per l'ipotesi di ritorno in bonis della società; tuttavia, per evitare la pronuncia di improcedibilità, è necessario che l'attore in riassunzione, nel convenire la curatela, espliciti con chiarezza tale particolare finalità.
Nel caso in esame, parte attrice non ha esplicitato la volontà di precostituirsi un titolo, cosicché nei confronti del la domanda Controparte_2 attorea (e analogamente quelle spiegate dalle altre parti) va dichiarata improcedibile.
4. L'azione esercitata da ai sensi dell'art. Parte_1
1669 c.c..
Le compagnie e nell'aderire alle difese dei propri Parte_10 CP_4 assicurati, hanno eccepito in via preliminare la decadenza e prescrizione dell'azione pagina 9 di 38 esercitata dalla ai sensi dell'art. 1669 c.c.. Parte_1
L'eccezione di decadenza è da ritenersi fondata e meritevole di accoglimento.
Come noto, il codice fissa per l'azione in parola termini che non si cumulano tra loro: il primo è quello decennale, vale a dire che il costruttore è tenuto a garantire la stabilità dell'opera per un periodo di dieci anni, che comincia dal giorno in cui il committente ha preso in consegna l'opera o da quello in cui è divenuta operativa la diffida, nel caso di mora del committente medesimo;
il secondo è quello annuale accordato al committente per esperire la propria azione.
Con questo sistema, il committente deve farsi parte diligente a denunciare il fatto entro un anno dalla scoperta, altrimenti decade dal suo diritto;
e dopo deve iniziare l'azione entro un altro anno. L'inosservanza di questi termini produce sia la decadenza come la prescrizione.
Per quanto concerne l'individuazione del momento esatto in cui un vizio possa dirsi scoperto ai sensi dell'art. 1669 c.c., la Suprema Corte ha costantemente affermato che il termine previsto per la relativa denunzia “non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo" (cfr. ex multis
Cass. n.1463/08), per poi ribadire che "in tema di appalto, il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall'articolo 1699 c.c. comma 1° per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera" (cfr. Cass. n.
24486/17).
Tuttavia, secondo orientamento della giurisprudenza nomofilattica "In tema di appalto, poiché la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera costituisce, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore, quando il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta" (cfr. ex plurimis
Cass. n. 8187/2000).
pagina 10 di 38 Nel caso de quo, va osservato che per stessa ammissione di parte attrice, contenuta nelle pagg. 4 e 5 della memoria n. 1) di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la consapevolezza dei lamentati vizi dell'immobile e della loro riconducibilità alla colpa degli odierni convenuti maturò il 7 luglio 2016, a seguito della redazione dell'elaborato peritale ad opera di un tecnico all'uopo incaricato (all. 17).
Militano, peraltro, in tal direzione la querela asseritamente sporta dal sig. nel Parte_3 mese di settembre 2016 (all. 29) e la diffida trasmessa il 1° agosto 2017 alla CP_2
e ai sigg. e nonché quella inoltrata il 22 settembre 2017 al
[...] Per_1 Pt_6 Pt_7 geom. CE (all.ti 18 e 19).
Nessun convenuto ha tuttavia riconosciuto, neppure implicitamente, l'esistenza dei difetti lamentati da parte attrice, e le diffide sopra citate furono inviate a distanza di oltre un anno dalla relazione tecnica di parte, mentre la denuncia-querela del 12.9.2016 versata in atti è da ritenersi inidonea a costituire denunzia ai sensi dell'art. 1669 c.c., difettando la prova della sua portata a conoscenza agli odierni convenuti e ancor prima della sua presentazione all'autorità giudiziaria.
Da ciò consegue l'inammissibilità delle domande avanzate dalla società attrice nei confronti di tutti i soggetti convenuti e terzi chiamati, dovendosi mutuare in punto di decadenza dall'azione risarcitoria intentata contro diversi coobbligati solidali il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione in materia di prescrizione - giusta l'affinità tra i due istituti, entrambi caratterizzati dalla perdita di un diritto legata all'inerzia del titolare nel suo esercizio entro un determinato periodo di tempo -, secondo cui “L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale nei confronti del creditore comune produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente" nell'ambito dello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti del condebitore possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente", senza che si possa distinguere l'ipotesi del coobbligato contumace da quelle del coobbligato costituito che non ha proposto l'eccezione ovvero che l'ha abbandonata, non riproponendola ritualmente, ipotesi tutte che rilevano sul piano meramente processuale ma non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato "eccipiente" (cfr. Cass. n. 7987/2021).
Né risulta applicabile la disposizione generale di cui all'art. 2043 c.c., giacché “la responsabilità ex 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di pagina 11 di 38 cui all'art. 2043 c.c., ne consegue che, avuto riguardo alla costruzione di un edificio, quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità prevista per l'appunto dall'art. 1669 c.c., ma, pur tuttavia, non al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo ne consente l'operatività, ovvero senza poter "aggirare" lo speciale regime di prescrizione e decadenza che la caratterizza” (cfr. Cass. n. 20450/2023).
5. La domanda proposta dai coniugi . Parte_11
I coniugi si sono avvalsi della tutela prescritta dall'art. 2043 c.c., Parte_11 assumendo il patimento di danni ingiusti scaturiti da un'intossicazione da monossido di carbonio derivante da un vizio costruttivo dell'edificio realizzato dalle società CP_1 con l'intervento di vari professionisti in cui trascorsero la notte del 6 febbraio 2016.
Per quanto riguarda le eccezioni di carenza di legittimazione sollevate da alcuni convenuti e terzi chiamati, occorre rimarcare in diritto che la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata.
Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali, proprio perché tali, non sono rilevabili ex officio.
Dai richiamati principi si ricava che le eccezione preliminari sollevate da taluni convenuti e terzi chiamati, essendo stati citati quali effettivi corresponsabili dei vizi costruttivi da cui sarebbero scaturiti i danni ai coniugi , attengono non alla loro Parte_11 legittimazione passiva, bensì al merito, avendo gli eccipienti contestato una propria partecipazione alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento dal quale si sarebbe verificata la fuoriuscita di monossido di carbonio arrecante i danni lamentati.
Va altresì rammentato che ai fini dell'accoglimento dell'azione risarcitoria ex art. 2043
c.c., in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., spetta all'asserito danneggiante allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano e, cioè, il fatto che pagina 12 di 38 consta della condotta umana, dolosa o colposa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico (cd. danno evento), il nesso di causalità tra la condotta e l'evento (cd. causalità materiale), nonché allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente (cd. danni-conseguenza), e il nesso di causalità tra il fatto e le predette conseguenze (cd. causalità giuridica), atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano "conseguenza immediata e diretta" del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale.
5.1. Le risultanze peritali e la dinamica del sinistro.
Il tecnicismo degli elementi sottoposti al vaglio del Giudicante ha reso indispensabile la nomina di un consulente tecnico al fine di compiere un'indagine volta in primis a dissipare incertezze sull'esistenza della problematica denunciata dagli attori e poi ad accertare l'effettivo coinvolgimento dei convenuti e dei terzi chiamati.
Sotto il primo versante, la CTU ha confermato la presenza nell'immobile di altissime concentrazioni di monossido di carbonio rilevabili in concomitanza con il funzionamento della caldaia, scaturita da gravi difetti nell'impianto termico, con conseguente dispersione dei fumi di scarico all'interno dell'abitazione.
Nel dettaglio, il CTU ha verificato che la caldaia non fosse stata configurata per funzionare a GPL (bensì a metano), determinando una combustione incompleta e la produzione di concentrazioni di monossido di carbonio potenzialmente letali.
Un'ulteriore criticità è stata individuata nella canna fumaria, il cui collegamento con la caldaia è risultato difettoso;
il raccordo, montato in modo scorretto, avrebbe consentito la fuoriuscita dei gas di scarico prima della loro espulsione all'esterno.
Inoltre, la struttura della canna fumaria, costituita da due tubi con un'intercapedine ridotta, avrebbe impedito un'adeguata evacuazione dei fumi, agevolandone l'accumulo nell'intercapedine tra il muro e la parete interna.
I gas, infine, avrebbero ristagnato all'interno del canale di scarico a causa dell'ostacolo frapposto alla loro fuoriuscita da parte della bocca del camino realizzata sul tetto dell'edificio, che invece di protendere un metro in elevazione oltre la linea del tetto, sfocerebbe al di sotto del manto di copertura, nascosta da un coppo in terracotta dedicato e munito di griglia antintrusione.
pagina 13 di 38 Di seguito, pertanto, il quadro ipotizzato dal consulente:
“all'accensione, la caldaia, configurata per funzionare a metano, ma erroneamente alimentata a GPL, produce gas di scarico caratterizzato da un'elevatissima concentrazione di monossido di carbonio.
I gas di scarico raccolti dal condotto fumi sono indirizzati verso la canna fumaria, ma, a causa del cattivo collegamento fra il gomito incassato e la canna fumaria stessa, fuoriescono, non potendo poi essere raccolti dalla camicia esterna di sicurezza, sia perché posta più in alto, sia perché l'intercapedine è insufficiente.
I gas di scarico risalgono la cavità intorno alla canna fumaria e si accumulano sotto la giunzione fra la parete verticale e la falda del tetto, dove la discontinuità strutturale fa da tappo. Qui incrementano la loro pressione fino a quando riescono a penetrare nella porosità dell'intonaco e liberarsi nel locale interno, la camera da letto”.
Trattasi di scenario in realtà potenziale, prospettato per giustificare la presenza delle concentrazioni di monossido di carbonio misurate nell'edificio. Infatti, essendo l'accertamento peritale intervenuto solo nel 2022, ossia a distanza di sei anni dai fatti di causa, il CTU ha appurato come l'unica difformità oggettivamente riscontrabile sull'impianto termico e certificata dagli atti fosse la posizione della caldaia in un luogo diverso da quello progettato, segnalando altresì l'errata configurazione della combustione della macchina termica, alimentata a GPL, ma configurata per il metano, che avrebbe allora condotto all'emissione gas di scarico con elevatissime concentrazioni di monossido di carbonio. Tuttavia, le prove raccolte in corso di giudizio non hanno consentito di appurare se le altre difformità dell'impianto riscontrate (id est: gomito del condotto fumi scollegato dal tratto verticale;
incamiciatura di sicurezza e comignolo non a norma) risalissero effettivamente al cantiere o fossero la conseguenza di modifiche successive apportate dalla committenza, come eccepito da alcuni convenuti.
Dal lato proprio, la CTU medico-legale ha senza dubbio ascritto le lesioni riportate dalla all'intossicazione da monossido di carbonio avvenuta nella notte del 6 febbraio Pt_2
2016, escludendo al contempo un'incidenza significativa dell'assunzione di altre sostanze
(alcolici, cannabinoidi e benzodiazepine).
È appena il caso di osservare che - salvo una timida replica mossa in comparsa Con conclusionale da verso la CTU medico-legale - v'è stata un'unanime condivisione delle parti sulle risultanze peritali.
A ben vedere, difatti, il thema disputandum attiene alla genuinità della ricostruzione pagina 14 di 38 offerta da parte attrice e all'individuazione dei soggetti da reputarsi colpevoli circa l'evento lesivo che interessò la Pt_2
Molteplici sono i rilievi mossi dalla difesa del geom. su entrambe le questioni, Per_1 che peraltro risultano idonei ad assorbire quelli mossi dalle altre parti direttamente coinvolte, ad eccezione dell'arch. che ha orientato la sua linea difensiva verso Pt_2
l'esonero di proprie responsabilità e la sostanziale condivisione delle allegazioni attoree.
Segnatamente, la difesa del ha in primo luogo eccepito la modifica dello stato Per_1 dei luoghi successiva non soltanto alla chiusura dei lavori, definita a dicembre 2015, ma anche al sinistro occorso a febbraio 2016.
Le ragioni esplicitate si collegano anzitutto alla “comunicazione di fine lavori” redatta congiuntamente il 4 dicembre 2015 dal legale rappresentante di con Parte_1
l'impresa esecutrice e il geom. contenente l'asseverazione della conformità Per_1 delle opere ai progetti presentati e ai permessi ottenuti (all. 10 della citazione). Le difformità riscontrate dal CTU nell'anno 2022, pertanto, non potrebbero che derivare da alterazioni successive dell'impianto termico, come peraltro dimostrerebbero alcuni interventi - installazione di infissi ed edificazione di una piscina esterna - realizzati dopo la chiusura del cantiere;
in secondo luogo, l'alterazione del funzionamento della caldaia attestato nel luglio del 2022 rispetto a quello del febbraio 2016 sarebbe confermato dal fatto che, a parità di condizioni, l'utilizzo prolungato del riscaldamento nella casa avrebbe cagionato in meno di un'ora la morte dei coniugi e anche degli ospiti con i quali Pt_2 gli stessi cenarono la sera del 6 febbraio, stante l'intensissima concentrazione di monossido (con valori pressoché decuplicati rispetto a quelli ordinari) riscontrata dal CTU nell'intero stabile durante le prove eseguite.
In ordine a tali aspetti, ad avviso del Tribunale, l'ipotizzata alterazione dell'impianto termico successiva alla chiusura dei lavori, dichiarata a dicembre 2015, è priva di fondamento logico e probatorio.
I documenti antecedenti e coevi alla fine dei lavori - ossia la tavola grafica depositata dallo stesso e recuperata presso gli archivi comunali allegata alla Per_1 comunicazione di fine lavori (all. 18b) e lo scambio mail intercorso con l'arch. ad Pt_2 agosto 2015 (all. 5 della difesa - rivelano la posizione della caldaia nel vano Pt_2 ingresso, ossia laddove è stata trovata nelle operazioni peritali, e non nel locale tecnico previsto dal progetto originario, e che la posizione attuale della caldaia e del raccordo fumi fosse data dai due tecnici per “scontata, come se fosse ormai da tempo definita”
pagina 15 di 38 (pagg. 32 e 33 della perizia), emerge dal carteggio relativo alla divisione dei locali tecnici e dalla planimetria allegata, poi corretta a mano dal geom. per altri aspetti. Per_1
Pertanto, al di là di un'ipotizzata opposizione del geom. a una diversa Per_1 collocazione della caldaia suggerita dall'arch. e del valore formale rivestito dalla Pt_2 dichiarazione di fine lavori, è del tutto verosimile che l'errato posizionamento della caldaia nel vano ingresso non sia avvenuto dopo la conclusione delle opere, ma rappresentò il frutto di una scelta già asseverata durante l'operatività del cantiere, riverberatasi logicamente sulle conseguenti opere strutturali, con particolare attinenza al diverso percorso e configurazione della canna fumaria e della bocca di scarico.
Riguardo all'implausibilità dell'accadimento della sera del 6 febbraio rispetto all'elevatissima concentrazione di monossido di carbonio riscontrata dal CTU - che avrebbe altrimenti sterminato i coniugi e anche gli ospiti presenti a cena -, Per_3 malgrado permangano alcune perplessità, le supposizioni della difesa devono Per_1 comunque ritenersi inidonee a minare la credibilità della versione attorea.
La sera/notte del 6 febbraio 2016, diversi fattori concomitanti fra loro (quali: un'inferiore concentrazione di monossido di carbonio nel gas di scarico prodotto dalla caldaia;
una minore fuoriuscita del gas dal condotto fumi;
una sua maggiore espulsione dalla bocca del camino;
una sua limitata penetrazione attraverso le pareti dell'immobile) potrebbero aver arginato gli effetti invalidanti o letali riconducibili alle anomalie dell'impianto termico;
è assodato, invece, lo sprigionamento di gas contenente elevate concentrazioni di CO dal sistema di riscaldamento dell'abitazione e la causale correlabilità della
“Leucoencefalopatia post ipossico-tossica da shock cardiogeno” da cui è affetta la Pt_2 con l'esposizione prolungata al monossido di carbonio, nonché provata l'inesistenza di alterazioni postume dell'impianto termico rispetto alla fine lavori dichiarata dal geom.
Per_1
5.2. Le responsabilità.
L'elaborato peritale riconduce sostanzialmente l'abnorme produzione di monossido di carbonio dei gas della caldaia alla mancata configurazione/mancato collaudo della stessa e all'inadeguata realizzazione della canna fumaria, che permise ai fumi, già altamente tossici, di invadere l'ambiente interno anziché essere espulsi.
Difatti, la macchina venne azionata con alimentazione a GPL, quando la configurazione impostata avrebbe richiesto un'alimentazione a metano;
tuttavia, le elevate pagina 16 di 38 concentrazioni di CO registrate nel corso delle operazioni peritali, ove correttamente espulse dal camino, difficilmente avrebbero prodotto gli effetti nocivi una volta liberate e disciolte in atmosfera (pagg. 22 e 23 della CTU).
Alla luce di tali riscontri, il consulente ha ristretto la cerchia dei colpevoli: a) il geom.
per aver omesso di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, Per_1 assecondando una realizzazione dell'impianto termico divergente da quella progettata, e per aver compilato la dichiarazione di fine lavori e il certificato di abitabilità-agibilità dell'immobile in carenza della dichiarazione di conformità dell'impianto e senza assicurarsi del suo collaudo;
b) il sig. quale responsabile tecnico della ditta Pt_7 appaltatrice, per aver mancato di segnalare l'irregolarità dell'impianto termico e di supervisionarne l'attivazione, così da potersi avvedere del suo malfunzionamento;
c) il geom. CE, quale direttore del cantiere nominato dall'appaltatrice e suo legale rappresentante, per aver omesso una corretta vigilanza sul cantiere, che gli avrebbe consentito di accorgersi delle difformità esecutive dell'impianto termico e coordinarsi con il direttore dei lavori per gestirle;
d) l'arch. per aver deciso di modificare il Pt_2 posizionamento della caldaia, e forse anche di nascondere il comignolo sotto un coppo, in contrasto con le disposizioni del progetto impiantistico originario, al fine di conferire all'immobile caratteristiche estetiche di altissimo livello, ma invadendo ruoli altrui.
Il CTU ha invece escluso ogni responsabilità in capo all' limitatasi alla Controparte_8 sistemazione degli infissi esterni (all. 2 della comparsa di risposta), e del sig. , Pt_6 responsabile tecnico dell'appaltatrice dimessosi un anno prima della realizzazione dell'impianto termico (all.ti 2-4 della comparsa di risposta), entrambi quindi estranei a detta attività.
Il Tribunale concorda con l'ultima opzione del perito, se non altro per la totale carenza di allegazione e prova circa la sussistenza di un fatto doloso o colposo ascrivibile al e Pt_6 all' (soggetto giuridicamente distinto dall'appaltatrice dei lavori, pur Controparte_8 condividendone la rappresentanza legale) ed eziologicamente legato ai danni invocati da parte attrice.
Al livello generale va peraltro riconosciuta la responsabilità dell'accaduto in capo all'appaltatrice per essersi discostata in fase esecutiva Controparte_2 dell'impianto termico dal progetto originario e per averlo tra l'altro inadeguatamente realizzato.
Né l'appaltatore, rispetto a eventuali vizi dell'opera di cui avrebbe dovuto avvedersi in pagina 17 di 38 forza del parametro medio di professionalità esigibile nel caso concreto, avrebbe potuto ripararsi dietro lo schermo d'aver eseguito un progetto modificato o le istruzioni impartite dal direttore dei lavori, in quanto l'esenzione di una sua responsabilità avrebbe richiesto la prova di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire tali opere, quale "nudus minister", per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo (cfr. ex multis Cass. n. 777/2020), circostanze nella fattispecie carenti.
La responsabilità dell'impresa costruttrice, naturalmente, trova la propria fonte nel precetto normativo di cui all'art. 2049 c.c., scaturendo dall'illiceità delle condotte poste in essere nel corso dei lavori dai suoi tecnici preposti e CE: il primo avrebbe Pt_7 dovuto vigilare sulla corretta installazione dell'impianto termico, rilevarne la difformità rispetto al progetto iniziale e i gravi difetti esecutivi della canna fumaria, e infine avrebbe dovuto accertarne il corretto funzionamento tramite primo avviamento e rilasciare all'esito la dichiarazione di conformità specifica per l'impianto termico, che è invece assente;
il secondo avrebbe dovuto impedire la realizzazione di un impianto termico difforme dal progetto iniziale e dalle regole dell'arte.
Le eccezioni contenute nella comparsa conclusionale del parzialmente Pt_7 sovrapponibili a quelle dei geometri CE e non meritano condivisione. Per_1
In primo luogo, il rapporto di dipendenza e immedesimazione del con l'impresa Pt_7 appaltatrice, se da un lato giustifica l'insorgenza della responsabilità oggettiva di quest'ultima per fatto altrui, dall'altro non elide la responsabilità personale diretta dell'agente, alla quale semplicemente si aggiunge per offrire al terzo danneggiato la massima garanzia.
Né è possibile addebitare alcunchè agli attori per l'erronea alimentazione della caldaia (a
GPL, piuttosto che a metano) e per averla avviata senza la presenza e l'ausilio di un tecnico specializzato.
Benvero, il punto 6) del preventivo datato 8.2.2013 avente a oggetto “Modifiche e/ integrazioni al Capitolato per l'esecuzione lavori” (all. 5 della citazione) prevedeva l'installazione di una “caldaia murale a gas gpl”, del resto compatibile con l'unica alimentazione distribuita nel territorio di Capalbio.
La fornitura e posa in opera dell'impianto di riscaldamento da parte dell'impresa appaltatrice fa ricadere sulla stessa l'obbligo di curarne la prima accensione, testarne la corretta funzionalità e rilasciare all'esito la Dichiarazione di Conformità che ne certifichi la congruenza alle prescrizioni di legge.
pagina 18 di 38 Infatti, come rilevato dal CTU: “(…) all'interno del “Regolamento del Sistema Informativo sull'efficienza Energetica della Regione Toscana (SIERT), in base al DPR n.551 del
21.12.1999 (art. 11, co. 11), pubblicato nella GU n.81 del 06.04.2000 (…): “all'atto della prima accensione di un nuovo impianto l'installatore deve predisporre il libretto
d'impianto, codificare l'impianto, redigere il primo rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE), acquisire il bollino ed inviare l'RCEE all'Agenzia. Nel caso l'installatore si avvalga di un altro soggetto per gli interventi di prima accensione, il rapporto attestante tale intervento deve essere redatto da chi lo ha effettivamente eseguito, la trasmissione e la registrazione a Catasto è comunque sotto la responsabilità dell'installatore”.
Dev'essere, altresì, evidenziato che ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008: “Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme (…)”.
La normativa di settore, quindi, fa ricadere sull'installatore, e non sull'utente finale, gli adempimenti connessi all'avviamento dell'impianto, e nella specie l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a parte attrice e vieppiù giustificata dall'affidamento riposto sia nei confronti dell'appaltatore, che ha direttamente fornito e installato l'impianto, che dei professionisti interessati nella sua realizzazione, le cui manchevolezze contribuirono al rilascio della comunicazione di fine lavori e del certificato di agibilità- abitabilità dell'immobile in presenza di un impianto irregolare.
Neppure l'assunta mutata destinazione del fabbricato (da aziendale a residenziale) appare idonea a recidere o limitare il nesso causale ai sensi degli artt. 2043, 2051 e
1227, co. 1 c.c..
Infatti, secondo la giurisprudenza, “il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale - richiesto dall'art. 2043 cod. civ. in tema di responsabilità extracontrattuale - tra un'azione o un'omissione ed un evento deve applicare il principio della "conditio sine qua non", temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli artt. 40 e 41 cod. pen.. Pertanto, alla stregua di ciò, se la condotta della vittima si inserisce in una serie causale avviata da altri, concorrendo alla produzione dell'evento dannoso, il suo apporto non vale ad interrompere quella serie in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia;
l'interruzione si verifica, invece, se la pagina 19 di 38 condotta della vittima, pur inserendosi nella serie causale già intrapresa, ponga in essere un'altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione” (cfr. Cass. n. 8096/2006).
In questo senso, è stato recentemente ribadito che si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione
(cfr. Cass. n. 21563/2022).
Nella specie, l'utilizzo dell'edificio nella notte del 6 febbraio da parte dei coniugi
[...]
non poteva certamente considerarsi evenienza "eccezionale e atipica” CP_7 rispetto alla serie causale già in atto, attesa la vocazione abitativa del fabbricato testimoniata dalla presenza (anche) di tre camere.
Giungendo all'esame delle figure del direttore dei lavori geom. e del direttore Per_1 architettonico arch. va osservato quanto segue. Pt_2
Per quanto concerne il primo, si sottolinea come l'orientamento della Suprema Corte vada nel senso di ritenere il direttore dei lavori responsabile dei vizi e dei difetti riscontrati sull'opera oggetto di appalto, in considerazione della sua precipua competenza tecnica e degli obblighi derivanti dal ruolo che è chiamato a ricoprire. Non a caso, gli ermellini hanno, più volte, statuito: “In materia di appalto, il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ('nudus minister') non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (cfr. Cass. n. 8700/2016 e Cass. n. 36265/2022).
Analogamente: “Il direttore dei lavori assume, per le sue peculiari capacità tecniche, precisi doveri di vigilanza correlati alla particolare diligenza richiestagli: ragionare diversamente significa negare in radice la figura del direttore dei lavori. Costituisce infatti pagina 20 di 38 obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente” (cfr. ancora Cass. n. 8700/2016 e Cass. n. 24859/2008).
Il direttore dei lavori, dunque, è la figura professionale, individuata solitamente dal committente, che ha il compito precipuo di assistere e sorvegliare i lavori, garantendone la regolare esecuzione, secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme tecniche che in quel preciso momento storico costituiscono la regola dell'arte, a tal fine impartendo le opportune e necessarie istruzioni.
Nel caso di cui si discute, a fronte della gravità e talora grossolanità dei vizi riscontrati dal CTU, è ragionevole ritenere che il direttore dei lavori non abbia eseguito i necessari controlli e sopralluoghi in cantiere o, comunque, che non abbia svolto il proprio compito in modo diligente e adeguato, controllando che l'esecuzione delle opere avvenisse nel rispetto delle previsioni progettuali, delle regole tecniche e dell'arte, avallando opzioni esecutive erronee, che avrebbe, invece, dovuto impedire con i poteri e i mezzi a sua disposizione. Inoltre, quantunque la sua mancata partecipazione al collaudo (mai avvenuto) dell'opera, il geom. nel raccogliere la documentazione da allegare Per_1 alla Comunicazione di Fine Lavori e al Certificato di Abitabilità-Agibilità da lui stesso redatto e depositato, non si accorse della mancanza della Dichiarazione di Conformità proprio dell'impianto termico.
Non colgono nel segno, pertanto, le deduzioni difensive svolte dal geom. per Per_1 scaricare le responsabilità sull'arch. dipinto quale “direttore dei lavori de facto” o Pt_2
“super direttore dei lavori”, sostenendo che questi avrebbe assunto un ruolo centrale, operativo, di direzione e controllo sull'intero cantiere, impartendo disposizioni vincolanti a chiunque, anche allo stesso geom. Per_1
È vero che la dicotomia fra “direzione dei lavori” (affidata al e “direzione Per_1 architettonica dei lavori” (affidata allo nell'ambito del contratto d'appalto Pt_2 avrebbe potuto generare equivoci all'esterno, intralciando la comprensione delle specifiche competenze riservate all'uno o all'altro professionista, ma tendenzialmente la direzione dei lavori architettonici si concentra sull'aspetto estetico e funzionale dell'edificio, rimanendo esclusi dall'oggetto dell'incarico ogni potere decisionale o dovere pagina 21 di 38 di controllo sugli aspetti squisitamente tecnici, strutturali e impiantistici, nonché sulla sicurezza e conformità normativa degli stessi.
Pertanto, al di là di meri impulsi provenienti dall'arch. circa il posizionamento Pt_2 della caldaia e la conformazione della bocca d'aria, volti ad abbellire o rendere più funzionale l'edificio, non sussiste alcun presupposto per attribuirgli un ruolo decisionale o di controllo tecnico sull'impianto termico che possa fondare una sua responsabilità per le criticità emerse, spettando inderogabilmente ad altri professionisti valutarne la fattibilità
e la conformità normativa e tecnica, assumendosene la responsabilità ed eventualmente respingendole.
In conclusione, i soggetti responsabili per il fatto dannoso di cui si discute sono da individuarsi nel geom. nel geom. CE e nel tecnico obbligati in Per_1 Pt_7 solido al risarcimento del danno ex art. 2055, co. 1 c.c., con ripartizione delle quote partecipative - nel dubbio e in carenza di prova fornita dagli interessati sul grado delle colpe - in parti uguali nella misura di 1/3 ciascuno, ai sensi del terzo comma della citata disposizione.
5.3. L'an e il quantum della pretesa risarcitoria della sig.ra . Pt_2
All'attrice residuano danni gravissimi, così quantificati dalla CTU medico- Parte_2 legale:
a) danno biologico temporaneo = sei mesi di inabilità temporanea assoluta e cinque mesi d'inabilità temporanea parziale al 75%;
b) danno biologico permanente = 60%.
Il danno biologico così determinato va liquidato seguendo le tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano nel 2024, le quali assegnano € 8.385,80 per punto di danno biologico.
Avuto riguardo all'età della vittima all'epoca dell'infortunio, ovvero 58 anni, la liquidazione del danno biologico è pari ad € 359.751,00, ascendendo all'importo complessivo di € 393.388,50 in considerazione dell'aumento di € 33.637,50 occasionato dai n. 330 giorni d'inabilità temporanea.
La ha poi chiesto un aumento del danno non patrimoniale risarcibile con Pt_2 personalizzazione massima che tenga conto del danno morale soggettivo e della compromissione della capacità lavorativa generica, voci conteggiate separatamente in citazione.
Sul punto, va evidenziato che le predette tabelle prevedono la liquidazione congiunta del pagina 22 di 38 danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale", nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di così detto danno biologico "standard" e di così detto danno morale, apparendo dunque conformi ai principi di diritto espressi dalle note pronunce SA NO
(cfr. Cass. SS.UU. n. 26972-75/2008). In altre parole, deve ritenersi che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisca una categoria ampia e onnicomprensiva e per la sua liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima. Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva non ha valenza autonoma, ma costituisce una componente del danno biologico, posto che qualsiasi lesione alla salute implica necessariamente una sofferenza fisica e psichica. Delle sofferenze o dei pregiudizi particolari si terrà conto personalizzando il danno biologico.
Con specifico riguardo al caso in esame, pertanto, deve ritenersi che la liquidazione del danno biologico comprenda in sé il danno morale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3677/09) e che, in assenza di elementi idonei all'apprezzamento di ulteriori concrete sofferenze eventualmente subite in conseguenza del sinistro in argomento dalla (rispetto a Pt_2 quelle già considerate nel punto tabellare individuato), nessuna personalizzazione può essere operata della indicata liquidazione del danno in ossequio alla richiamata pronuncia della Suprema Corte (n. 26972/2008). Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che pur essendo possibile ottenere il risarcimento dei danni morali in via autonoma e distinta dal risarcimento dei danni fisici, occorre che l'utilità delle prove prodotte dal danneggiato a determinare la presenza di una sofferenza, diversa dal danno biologico, causata dalle lesioni subite (cfr. ex plurims Cass. n. 339/2016).
Per dare luogo a un ulteriore risarcimento a titolo di danno morale, oltre a quello già computato nella liquidazione del danno biologico, si sarebbe dovuto configurare un danno morale indipendente dal riconosciuto pregiudizio dell'integrità psicofisica, circostanza nel caso in esame non ricorrente, visto che la sofferenza allegata e dedotta è strettamente e intimamente collegata alla menomazione fisica e alla lesione psichica patita.
In ordine alla pretesa della di vedersi liquidare le altre voci di danno, va precisato Pt_2 come la giurisprudenza di legittimità ammette pacificamente che un illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona possa determinare un danno da incapacità o pagina 23 di 38 riduzione della capacità lavorativa al cui interno vanno tenute distinte le due voci dell'incapacità lavorativa generica e dell'incapacità lavorativa specifica, caratterizzate da un differente regime probatorio.
Invero, l'evento lesivo può incidere in vari modi sull'attività di lavoro dell'infortunato e ognuno deve avere un'adeguata risposta risarcitoria, e quindi: sia allorquando la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena (danno da lesione della cenestesi lavorativa) tanto potendo indurre un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione (cfr. Cass. n. 28988/2019); sia quando è ravvisabile la perdita o riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, e in tal caso il pregiudizio andrà a configurarsi in termini di danno patrimoniale (da lucro cessante), laddove il danneggiato non sia più in grado di produrre in futuro il reddito percepito al momento del sinistro futuro.
La lesione della capacità lavorativa specifica va dimostrata con apposite allegazioni di elementi (quali le buste paga e le certificazioni reddituali) che consentano di evincere anche per presunzioni gli effetti in termini di pregiudizi subìti a seguito dell'evento dannoso.
Va quindi provata: I) la gravità della lesione (macro-permanente); II) l'incidenza della lesione sui guadagni, III) la prova del reddito pregresso;
IV) la differenza tra i guadagni, prima e dopo l'evento di danno.
In ipotesi di integrazione degli elementi di riscontro poc'anzi richiamati dev'essere considerato che il danno da capacità lavorativa specifica è un danno futuro da valutare su base prognostica, e quindi può esser ricostruito in via presuntiva, ma con riferimento all'an debeatur.
La prova della contrazione del reddito (pertanto sul “quantum debeatur”) dev'essere comunque fornita dal danneggiato, non potendosi, in mancanza di idonei supporti, procedere alla valutazione/liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., giacché tale valutazione è riservata alla liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare (cfr. Cass. n. 15737/2018).
In altri termini, tale tipologia di danno patrimoniale potrà essere liquidata solamente ove il danneggiato dimostri che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale, ovvero che lo stesso abbia subito una contrazione dei suoi redditi dopo il fatto lesivo, non potendo ricavarsi per mere presunzioni la prova sul decremento reddituale.
pagina 24 di 38 La liquidazione del danno da incidenza sulla capacità lavorativa specifica può esser in definitiva riconosciuta sulla scorta di riscontri che consentano il calcolo del reddito effettivamente perduto dalla vittima.
Né può costituire idoneo riferimento il parametro del triplo della pensione sociale, essendo il ricorso a tale criterio consentito solo quando la vittima godeva di un reddito, molto modesto o sporadico, e quindi con sostanziale equiparazione alla condizione di disoccupato (cfr. Cass n. 2463/2020), circostanza nella specie non ricorrente.
L'istante deve quindi fornire delle prove idonee al riguardo, e quindi il risarcimento conseguente è dovuto solo nel caso in cui il danneggiato fornisca effettivi e idonei riscontri sulla reale pregiudizio economico.
Nel caso di specie, a sostegno delle proprie asserzioni e richieste, la ha prodotto Pt_2 documentazione limitata alle dichiarazioni dei redditi 2014, 2015 e 2016 (all. 26-28 della citazione).
All'esito della verifica di tali risultanze deve ritenersi che non possa, alla stregua delle valutazioni improntate ai principi innanzi richiamati, esser desumibile la presenza di dati idonei a fondare probatoriamente la richiesta concernente i danni alla capacità lavorativa specifica.
Va al riguardo e in primis considerato che il CTU medico-legale se da un canto afferma che la “La IG.ra all'epoca dell'evento lavorava come montatrice cinematografica Pt_2 collaborando con registi di fama internazionale. A seguito dell'evento i postumi riportati impediscono in maniera assoluta di svolgere la medesima attività con le medesime prestazioni”, dall'altro precisa “…così come riferito, negli ultimi anni ha lavorato con mansioni di consulenza/supervisione, affiancata da 2 assistenti in 3 film a basso budget, prodotti da una sua amica”.
Considerato e ribadito che compito del Giudice è quello di determinare se e in che misura il reddito della vittima si sia ridotto per effetto dei postumi, senza alcun riferimento a punti percentuali di incapacità lavorativa specifica (cfr. ancora Cass n. 2463/2020), giova osservare come non siano emersi e non risultino allegati supporti probatori riferibili all'eventuale mutamento delle mansioni né al decremento della retribuzione in data successiva all'anno antecedente a quello del sinistro.
La non ha depositato le dichiarazioni dei redditi per gli anni successivi Pt_2 all'infortunio, quando invece avrebbe potuto allegare alla citazione la dichiarazione dei redditi 2017, e alla II memoria istruttoria le dichiarazioni dal 2018 al 2020.
pagina 25 di 38 Va peraltro rilevato che, vertendosi in ipotesi di lucro cessante, e quindi riferita al venir meno del guadagno della vittima a seguito dell'illecito, occorre valutare il danno futuro, essendo quindi richiesta una ragionevole certezza sul suo verificarsi che necessita di appositi e specifici riscontri in particolare sul quantum, e al fine del riconoscimento dei conseguenti riflessi dannosi riscontri che nella specie non è dato ravvisare.
Possono in merito esser richiamati alcuni arresti giurisprudenziali (Cass. 21988/2019;
Cass. 15737/2018; Cass. 11361/2014) che rendono ulteriori chiarimenti sul riparto dell'onere dimostrativo, affermando che spetta sempre e comunque al danneggiato fornire la dimostrazione della contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, ai fini della relativa quantificazione.
Non potendo riconoscersi i riflessi di danno per pregiudizio alla capacità lavorativa specifica, residua la valutazione dell'istanza relativa ai profili che coinvolgono la lesione della capacità lavorativa generica.
La capacità lavorativa generica definisce la potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto e la relativa riduzione è definita come "la sopravvenuta inidoneità del soggetto danneggiato allo svolgimento delle attività lavorative che, in base alle condizioni fisiche, alla preparazione professionale e culturale, sarebbe stato in grado di svolgere" (cfr. Cass. n. 3519/2001). La riduzione della capacità lavorativa generica può, dunque, essere ricondotta nella generale figura del danno biologico, nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene alla salute.
La perdita della capacità lavorativa generica si sostanzia in un danno non patrimoniale consistente nelle difficoltà ad esercitare un'occupazione lavorativa astrattamente intesa.
Tale danno da c.d. cenestesi lavorativa concerne la “compromissione biologica dell'essenza dell'individuo che costringe il soggetto leso ai subire una maggiore usura nello svolgere la sua attività lavorativa” (Cass. n. 17042/2019). Correttamente, dunque, la perdita della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro confacente alle aspirazioni e inclinazioni del soggetto danneggiato, rileva nella fattispecie in termini di personalizzazione della lesione dell'integrità psicofisica risarcibile all'interno del danno biologico (come detto in termini di lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto espresso anche attraverso il proprio lavoro).
Ad avviso del Giudicante, ricorrono nella specie i requisiti per tale incremento, e per lesione della capacità lavorativa generica.
Gli elementi a sostegno di tale conclusione possono esser tratti dalle risultanze peritali,
pagina 26 di 38 ove da un lato si evidenzia che i postumi riportati dalla le impediscono in maniera Pt_2 assoluta di svolgere la medesima attività con le medesime prestazioni, dall'altro che la stessa sia stata comunque riconosciuta nel 2019 dalla competente Commissione per l'accertamento degli stadi di Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e del Sordomutismo, dell'INPS di Roma: “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100%” non revisionabile.
In ragione della configurabilità dei danni per pregiudizio alla capacità lavorativa generica, può esser riconosciuto quindi l'aumento per personalizzazione a favore della Pt_2 nella misura del 15% - stimato congruo, in mancanza di specifici e ulteriori elementi che possano portare a una quantificazione difforme -, giungendo pertanto alla somma complessiva di € 447.251,15.
Essendo il detto importo già attualizzato alla data del 2025, gli accessori andranno riconosciuti previa devalutazione della somma alla data del sinistro (2016) e con aggiunta di interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza;
dalla data della sentenza andranno liquidati i soli interessi sulle somme risultanti dal predetto calcolo, sino alla data dell'effettivo soddisfo.
5.4. L'an e il quantum della pretesa risarcitoria del sig. . Parte_3
Sempre con riguardo al profilo risarcitorio, devono prendersi in esame le istanze provenienti dal coniuge della vittima del sinistro, che ha prospettato la ricorrenza di due pregiudizi sofferti a causa dell'invalidità della moglie: un danno patrimoniale legato all'inoperatività professionale per tutto l'anno 2016 in cui dové assistere la un Pt_2 danno non patrimoniale costituito dal peggioramento della qualità di vita e dalla sofferenza morale conseguenti all'entità delle lesioni riportate dalla moglie.
Con riferimento al primo, l'assoluta carenza di allegazione e prova sulla natura dell'attività esercitata dal richiedente e sull'effettiva contrazione dei propri redditi nell'anno 2016, comportano l'inevitabile reiezione della domanda risarcitoria.
In ordine al secondo profilo, viceversa, è opportuno premettere che, seguendo la ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione, ogni "vulnus" arrecato a valore costituzionalmente tutelato ancorché diverso dalla salute, va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal pagina 27 di 38 danneggiato (cfr. Cass. n. 23469/2018). Con tale pronuncia la Suprema Corte ha ribadito e precisato che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale è un danno non patrimoniale iure proprio del familiare, ristorabile non solo in caso di decesso del proprio caro, ma anche quando il rapporto risulta gravemente leso a cause delle menomazioni psicofisiche riportate dal congiunto.
Ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, occorre allora accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali. Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt.
1223 e 2056 c.c.. Dunque, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Per provare l'esistenza del danno da lesione del rapporto parentale, tuttavia, la Suprema
Corte ritiene possibile il ricorso alle presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e spieghino come era la natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare, in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Nel caso in esame, il suddetto danno deve ritenersi presuntivamente esistente sulla base del rapporto di coniugio e convivenza esistente tra il e la vittima del sinistro. Parte_3
Tuttavia, in ragione delle lacune assertive che connotano gli atti processuali del volte a stimare l'intensità del legame, può applicarsi la riduzione nella misura Parte_3 di 1/3.
Quanto alla liquidazione, si richiamata l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee pagina 28 di 38 modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni" (cfr. Cass. n.
13540/2023).
Avuto riguardo alle richiamate tabelle di Roma applicabili alla data della presente pronuncia, i parametri da considerare per il calcolo del risarcimento sono rappresentati:
a) dalla relazione coniugale con la danneggiata (punti 20); b) dalla convivenza tra il coniuge e la vittima (punti 4); c) dall'assenza di altri familiari conviventi (punti 3); dall'età della danneggiata (punti 2,5); d) dall'età del marito (anni 61 = punti 2); e) dalla percentuale di invalidità riconosciuta alla danneggiata (60%).
In applicazione di detti criteri, si deve riconoscere in favore del sig. l'importo Parte_3 di € 89.537,11 (€ 7.106,12 * 31,5 * 0,60 * 1/3).
Essendo il detto importo già attualizzato alla data del 2025, gli accessori andranno riconosciuti previa devalutazione della somma alla data del sinistro (2016) e con aggiunta di interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza;
dalla data della sentenza andranno liquidati i soli interessi sulle somme risultanti dal predetto calcolo, sino alla data dell'effettivo soddisfo.
6.1. La domanda di garanzia dell'arch. . Pt_2
L'assenza di responsabilità dell'arch. assorbe i profili inerenti alla domanda di Pt_2 garanzia da questi formulata contro la compagnia Parte_10
6.2.1.La domanda di garanzia del geom. contro “ Per_1 Parte_9
”.
[...]
Al tempo del sinistro il geom. godeva della garanzia assicurativa regolata dalla CP_6 polizza emessa da “ ” (all. 8 del . Parte_9 Per_1
La polizza copriva il rischio “responsabilità civile” nel periodo “20 dicembre 2015 - 20 dicembre 2016”, a patto che anche il reclamo intervenisse in detto periodo.
Siamo di fronte a una “claims made pura”, cioè una clausola che condiziona la copertura assicurativa alla circostanza che sia il sinistro che la richiesta di risarcimento pervengano nel periodo di vigenza della polizza.
La compagnia assicuratrice ha respinto la domanda di garanzia, poiché il reclamo giunse dopo la perdita di validità della polizza, ovvero il 4.8.2017 (all. 2 di Loyd's).
pagina 29 di 38 La giustificazione dell'inoperatività della polizza, pertanto, risiederebbe nella clausola
“claims made” che, in deroga pattizia all'art. 1917 c.c., limiterebbe l'impegno dell'assicurazione non oltre il tempo della validità della polizza.
Il geom. limitatosi nel corso del giudizio a eccepire la nullità della clausola in Per_1 esame per difetto di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ex art. 1322, co. 2
c.c., negli atti finali (e in particolare nella memoria di replica di un'erede) ha integrato la propria difesa denunciando l'indebito squilibrio associato a detta clausola, non controbilanciato dall'esiguità del premio, dalla durata della polizza e dalla retroattività della copertura assicurativa sancita dall'art. 3, co. 5 lett. a) della L. 138/2011 (modificato dall'art. dall'art. 1, co. 26 della L. 124/2017), richiamando peraltro la sua qualifica di consumatore.
Il Tribunale è a conoscenza dei vari orientamenti di legittimità, succedutisi nell'ultimo ventennio, in ordine alle clausole assicurative dei contesti per la responsabilità civile terzi
(con particolare riguardo alle pronunce delle Sezioni Unite n. 9140/2016 e n.
22437/2018), e ritiene utile richiamare quanto chiarito di recente dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29437/2024:
“La giurisprudenza di questa Corte, alla luce degli arresti delle Sezioni Unite, è giunta alla conclusione che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, primo comma, cod. civ., consentita dall'art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni
e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, cod. civ., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, stesso codice, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
Tale indagine, devoluta al giudice del merito, riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto
(come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può
pagina 30 di 38 esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437; successivamente, in senso conforme, v. Cass. 26/04/2022, n. 12981; Cass. 12/03/2024,
n. 6490; Cass. 08/05/2024, n. 12462; Cass. 30/05/2024, n. 15216; Cass.26/07/2024, n.
21036).
Nell'ottica dell'indagine sulla causa concreta, le Sezioni Unite hanno chiarito quanto segue: "l'analisi dell'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo scopo … là dove l'emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in concreto dell'operazione economica. Ciò in quanto, come già affermato da questa Corte, la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell'individuazione del tipo e del limite del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l'equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni (Cass.,
30/04/2010, n. 10596; ma, in forza di analoga prospettiva, anche Cass., Sez. Un.,
28/02/2007, n. 4631). Non è, dunque, questione di garantire, e sindacare perciò,
l'equilibrio economico delle prestazioni, che è profilo rimesso esclusivamente all'autonomia contrattuale, ma occorre indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale "on claims made basis" presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale. Del resto, una significativa chiave interpretativa in tal senso è fornita dal considerando n. 19 della direttiva 93/13/CEE, che, sebbene abbia riguardo specificamente alla tutela del consumatore, esprime, tuttavia, un principio di carattere più generale, che trae linfa proprio dall'anzidetta relazione oggettiva rischio/premio, sterilizzando la valutazione di abusività della clausola di delimitazione del rischio assicurativo e dell'impegno dell'assicuratore "qualora i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore"".
In questo quadro, richiamando l'estraneità del disposto dell'art. 2965 cod. civ. al giudizio relativo alla clausola "claims made", la quale costituisce una delimitazione dell'oggetto del contratto, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite (v. già, oltre Cass., Sez. Un.,
n. 22437 del 2018, cit., Cass. 06/05/2016, n. 9140), è stato affermato che "non può
pagina 31 di 38 essere affetta da nullità, ex art. 2965 cod. civ, la clausola claims made "perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo", giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito … è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato" (Cass. 22/04/2022, n. 12908 - diversamente si era orientata, sulla questione dell'art. 2965 cod. civ., Cass. 13/05/2020, n. 8894, rimasta isolata, ma si veda, in senso contrario, già Cass. 21/11/2019, n. 30309).
Al fine dell'indagine in ordine alla causa concreta, il giudice del merito deve pertanto svolgere l'analisi dell'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo, dando valore alle circostanze rilevanti, quale quella, invero determinante, del premio di polizza.
Spetta così al giudice del merito, facendo applicazione dei suddetti principi di diritto, giudicare dell'assenza o presenza di squilibrio sinallagmatico dal punto di vista del giudizio di fatto”.
Alla luce di quanto illustrato in diritto, nel caso di specie, la clausola controversa non può, ad avviso del Tribunale, aver generato di per sé sola a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali.
Non sembra anzitutto sostenibile che il geom. fosse rimasto all'oscuro, nella Per_1 fase delle trattative che precederono la conclusione del contratto, di informazioni adeguate circa l'estensione del periodo di copertura e di tempistiche entro cui avrebbe dovuto comunicarsi la denuncia del sinistro.
Inoltre, non sembra ravvisarsi un significativo squilibrio tra rischio assicurato e ammontare del premio annuo (€ 2.620,25), tenuto conto del volume d'affari dichiarato dal professionista (€ 240.000,00) e del massimale assicurato (€ 2.000.000,00).
Pertanto, in assenza di specifici elementi di valutazione concretamente e tempestivamente dedotti in giudizio sul punto, nonché di dati documentali significativi, la clausola dev'essere ritenuta legittimamente apposta.
D'altro canto, la difesa del geom. non si preoccupa affatto di considerare le Per_1 conseguenze della declaratoria di nullità della causa in concreto della clausola contrattuale, che vanno invece gestite dal giudice stesso che dichiara la nullità della singola clausola, cui spetta l'indicazione della norma imperativa con la quale sostituire la clausola dichiarata nulla, ai fini di lasciare alle parti una regolamentazione depurata della clausola nulla e tuttavia utilizzabile, perché regolamentata da regole certe.
pagina 32 di 38 È, infatti, principio consolidato che il giudice che dichiara la nullità di una clausola del contratto ai sensi dell'art. 1419, co. 2 c.c. deve indicare la norma imperativa con la quale sostituire la predetta clausola dichiarata nulla, e ove non la rinvenga - rischio paventabile nella specie, vista la data di stipula della polizza e l'inapplicabilità dell'art. 1917 c.c. al riguardo (cfr. Cass. n. 22437/2018) - deve dedurne la nullità dell'intero contratto, non potendo cimentarsi in avventate operazioni di ortopedia ermeneutica allo scopo di salvarlo (cfr. ex multis Cass. n. 9616 del 2023).
6.2.2. La domanda di garanzia del geom. contro “ ”. Per_1 CP_4
Il geom. in data 31.1.2017, ha stipulato una polizza assicurativa a garanzia Per_1 del rischio responsabilità civile con (all. 58 del . CP_4 Per_1
Il deposito del certificato assicurativo, peraltro avvenuto su stessa iniziativa della terza chiamata con la comparsa di costituzione e risposta (all. 2), neutralizza l'eccepita carenza di prova sull'operatività della garanzia prestata da e sulla tutela del sinistro in CP_4 esame.
Benvero, è l'assicurazione stessa a riconoscere implicitamente l'operatività della polizza che, pur modellandosi sulla clausola “claims made”, estende retroattivamente i propri effetti al sinistro denunciato nel suo periodo di validità, sebbene accaduto in precedenza.
La terza chiamata, pertanto, dovrà tenere indenne il geom. ai sensi dell'art. Per_1
1917, co. 1 c.c., di quanto questi, in conseguenza del fatto denunciato, dovrà pagare agli attori.
Il tema specifico proposto da verte piuttosto sull'entità del massimale limitato CP_4 ad € 75.000,00 - con applicazione di uno scoperto del 10% del valore del sinistro, con un minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 5.000,00 - previsto dall'art.
2.15 in caso di pretese risarcitorie avanzate a seguito di “dispersione, liberazione, migrazione, fuga di
Agenti Inquinanti”.
Secondo la prospettazione della compagnia, trattasi d'altronde di una clausola di favore per l'assicurato, giacché coprirebbe sinistri altrimenti esclusi dalla garanzia, dal momento che ai sensi dell'art. 4.10: «L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento (…) traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la
pagina 33 di 38 rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti».
Ad avviso del Giudicante, il sottolimite di massimale previsto dal citato art. 2.15 è inoperante nel caso concreto, sfuggendo prima ancora la fattispecie dalle situazioni contemplate nel catalogo delle esclusioni, elencate nell'art. 4 delle condizioni generali di contratto, atteso che il geom. non è tenuto a rifondere “perdite pecuniarie”, Per_1 bensì danni non patrimoniali arrecati alla persona fisica della vittima, ricadenti nel combinato disposto di cui agli artt. 3.6 (Danni), 3.8 (Danno alla persona) e 3.11 (Errore professionale).
La garanzia assicurativa prestata da , pertanto, deve considerarsi operativa CP_4 per l'intero massimale di polizza, pari ad € 2.500.000,00, e l'inattività della garanzia fa venir meno anche l'eccezione relativa all'operatività a secondo rischio della Pt_9 Con polizza .
È appena il caso di chiarire, infine, che l'assicuratore di uno dei coobbligati è tenuto a manlevare il proprio assicurato per l'intero dell'obbligazione risarcitoria sullo stesso ricadente che costituisce la misura dell'esposizione dell'assicurato nei confronti del danneggiato, salvo il suo diritto di agire in regresso nei confronti degli altri coobbligati ex art. 1299, co. 1 c.c. per ripetere la parte di ciascuno di essi.
7. L'estensione delle domande attoree contro i terzi chiamati geom. CE
e . CP_4
Gli attori, con la memoria n. 1) ex art. 183, co. 6 c.p.c., hanno esteso le domande risarcitorie ai terzi chiamati in giudizio, e per quanto rileva (stante l'assenza di responsabilità dell'arch. al geom. CE e ad , coinvolti dal geom. Pt_2 CP_4 affinché il primo fosse ritenuto corresponsabile del danno arrecato agli attori e Per_1 lo manlevasse da quanto in ipotesi avrebbe dovuto pagare a questi per colpa del terzi, mentre la seconda lo tenesse indenne da quanto il professionista avrebbe dovuto in ipotesi risarcire ai danneggiati.
Orbene, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. ex ceteris Cass. n.
26208/2022) “nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore,
pagina 34 di 38 stante che la diversità e pluralità delle configurabili condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie (cfr. anche Cass., Sez. U.,
27/04/2022, n. 13143), non mutando l'oggetto del giudizio, mentre un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto (Cass., 28/11/2019, n. 31066)”. In quest'ultimo caso, peraltro, l'estensione della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato in manleva dal convenuto deve essere effettuata “nell'osservanza delle fasi e delle decadenze processuali” (cfr. Cass. n.
30601/2018), tenendo conto in particolare dell'insegnamento secondo cui “La memoria di cui all'art. 183, comma esto, n. 1, c.p.c., consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno invece proposte entro la prima udienza di trattazione” (cfr. ex multis Cass. n.
30745/2019).
Applicando siffatti principi al caso di specie, è allora evidente che i presupposti dell'estensione automatica della domanda attorea debbono trovare applicazione nei soli confronti del geom. CE - in quanto il convenuto non invoca nei suoi confronti alcun rapporto contrattuale di garanzia, limitandosi a indicarlo come soggetto quantomeno corresponsabile per i fatti di causa -, e non anche di , verso la quale è da CP_4 ritenersi inammissibile, in quanto tardiva, l'estensione della domanda attorea avvenuta solo con la prima memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
8. Le spese di lite.
Quanto alle spese processuali, liquidate nel dispositivo secondo i criteri di cui al DM
55/2014 in ossequio al principio di soccombenza, si statuisce come segue:
- nulla dovrà disporsi in punto di spese riguardo al Controparte_2
attesa la sua contumacia;
[...]
- parte attrice rifonderà le spese all' e al sig. , potendo qui Controparte_2 Pt_6 applicarsi i minimi tariffari, in ragione dell'attività espletata;
- il geom. il geom. CE e il sig. in solido tra loro, Per_1 Pt_7 rifonderanno a parte attrice le spese di lite, con la compensazione nella misura di 1/3, ex art. 92, co. 2 c.p.c., visto il rigetto delle domande della;
Parte_1
pagina 35 di 38 - il geom. rifonderà le spese di lite all'arch. a e Per_1 Pt_2 Parte_10
a , avendone provocato il coinvolgimento in giudizio sulla Parte_9 base di una domanda infondata (cfr. Cass. n. 6144/2024), potendo applicarsi i minimi tariffari per le compagnie assicurative, in ragione dell'attività espletata;
- terrà indenne il geom. dalle spese che dovrà rifondere a CP_4 Per_1 parte attrice, e gli rifonderà al contempo le spese processuali da questi sostenute, potendo qui applicarsi i minimi tariffari, in ragione dell'attività espletata.
9. Le spese di CTU.
Le spese delle due consulenze espletate in giudizio, già liquidate con separati decreti, si pongono definitivamente a carico solidale del geom. del geom. CE e del Per_1 sig. in parti uguali tra loro, e terrà indenne il geom. Pt_7 CP_4 Per_1 rispetto a tale voce.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda attorea rivolta contro il Fallimento
[...]
Controparte_2
2) rigetta la domanda proposta dalla Parte_1
3) rigetta la domanda proposta dagli attori contro Parte_11 Controparte_2
e ; Parte_6 CP_3
4) rigetta la domanda proposta da e (in qualità di eredi di Pt_4 Parte_5
nei confronti di;
Persona_1 CP_3
5) dichiara inammissibile la domanda estesa dai sigg. contro la Parte_11 terza chiamata Controparte_4
6) accoglie la domanda proposta da nei confronti di e Parte_2 Pt_4 [...]
(in qualità di eredi di , e e, Parte_5 Persona_1 Parte_8 Parte_7 per l'effetto, condanna questi ultimi, in solido tra loro (salva la ripartizione interna in parti uguali nella misura di 1/3 ciascuno), a pagare all'attrice l'importo di € 447.251,15, oltre interessi legali sulla detta somma previamente devalutata all'anno 2016, e anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza, e con maggiorazione dei soli interessi sulle somme risultanti dal predetto calcolo dalla data della sentenza sino alla data dell'effettivo pagina 36 di 38 soddisfo;
7) accoglie la domanda proposta da nei confronti di e Parte_3 Pt_4
(in qualità di eredi di , e Parte_5 Persona_1 Parte_8 Parte_7
e, per l'effetto, condanna questi ultimi, in solido tra loro (salva la ripartizione interna in parti uguali nella misura di 1/3 ciascuno), a pagare all'attore l'importo di € 89.537,11, oltre interessi legali sulla detta somma previamente devalutata all'anno 2016, e anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza, e con maggiorazione dei soli interessi sulle somme risultanti dal predetto calcolo dalla data della sentenza sino alla data dell'effettivo soddisfo;
8) condanna a tenere indenne e (in qualità di Controparte_4 Pt_4 Parte_5 eredi di di quanto le stesse, in conseguenza dei capi 6) e 7), Persona_1 dovranno pagare a e a;
Parte_2 Parte_3
9) rigetta la domanda proposta da e (in qualità di eredi di Pt_4 Parte_5
nei confronti di;
Persona_1 Parte_9
10) nulla sulle spese processuali fra parte attrice e Controparte_2
[...]
11) condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere a e a Controparte_2 Parte_6
le spese di lite, che liquida per ciascuno in € 14.598,00 per compensi, oltre IVA,
[...]
CPA e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
12) compensa le spese di lite tra e (in qualità di eredi di Pt_4 Parte_5 [...]
, e nella misura di 1/3 e, per l'effetto, condanna Per_1 Parte_8 Parte_7
e (in qualità di eredi di , e Pt_4 Parte_5 Persona_1 Parte_8
in solido tra loro, a rifondere a parte attrice la residua quota di 2/3 delle Parte_7 spese processuali, liquidata in € 1.934,85 per esborsi ed € 19.462,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
13) condanna a tenere indenne e (in qualità di Controparte_4 Pt_4 Parte_5 eredi di di quanto dovranno versare a parte attrice a titolo di spese Persona_1 legali;
14) condanna a rifondere a e (in qualità di eredi Controparte_4 Pt_4 Parte_5 di le spese di lite, che liquida in € 14.598,00 per compensi, oltre IVA, Persona_1
CPA e spese generali al 15% come per legge;
15) condanna e (in qualità di eredi di a Pt_4 Parte_5 Persona_1
pagina 37 di 38 rifondere ad , a e a le CP_3 Parte_10 Parte_9 spese legali, liquidate per il primo in € 29.193,00 e per le altre due in € 14.598,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
16) pone le spese delle due CTU espletate, già liquidate con appositi decreti, definitivamente a carico solidale di (in persona delle due eredi e Persona_1 Pt_5
), e in parti uguali tra loro;
Pt_4 Parte_8 Parte_7
17) condanna a tenere indenne e (in qualità di Controparte_4 Pt_4 Parte_5 eredi di delle spese di CTU di cui al capo 16). Persona_1
Grosseto 16.6.2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 38 di 38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1117/2018, vertente tra
(P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale r.p.t., nonché (C.F.: ) e Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F.: , elettivamente domiciliati in Follonica, via
[...] C.F._2 dell'Industria n. 1070, presso lo studio dell'avv. Marco De Stasio, e rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Alessandro Boienti e Angela Maria Odescalchi, in virtù di procure in atti;
ATTORI
contro
:
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Grosseto, viale Ombrone n. 44, presso lo studio dell'avv. Massimo
CE, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura atti;
(C.F.: ), quale erede di Parte_4 C.F._3 Persona_1
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Grosseto, via Ginori n. 26, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Francesco Amerini, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura atti;
(C.F.: , quale erede di Parte_5 C.F._5 Persona_1
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Massimo n. C.F._4
33, presso lo studio dell'avv. Giorgio Sicari, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura atti;
pagina 1 di 38 (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_6 C.F._6
Grosseto, viale Ombrone n. 44, presso lo studio dell'avv. RI OT, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura atti;
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Grosseto, Parte_7 C.F._7 via Cesare Battisti n. 69/A, presso lo studio dell'avv. Sara Pollini, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura atti;
CONVENUTI
e
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTO - CONTUMACE
nonché
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Follonica, CP_3 C.F._8 via dell'Industria n. 1070, presso lo studio dell'avv. Claudio De Stasio, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura atti;
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_8 C.F._9
Grosseto, viale Ombrone n. 44, presso lo studio dell'avv. Tommaso CE, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura atti;
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_9 P.IVA_4
r.p.t., elettivamente domiciliata in Milano, via dei Bossi n. 6, presso lo studio dell'avv.
Matteo Cerretti, che la rappresenta e difende in giudizio con l'avv. Francesco Mussio in virtù di procura in atti;
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., Parte_10 P.IVA_5 elettivamente domiciliata in Grosseto, via Ginori n. 26, presso lo studio dell'avv. Luisella
Simonetti, che la rappresenta e difende in giudizio con l'avv. Giancarlo Lombardi in virtù di procura in atti;
(P.IVA: Controparte_4
), in persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Grosseto, via P.IVA_6
pagina 2 di 38 Aurelia Nord n. 76, presso lo studio dell'avv. Riccardo Boccini, che la rappresenta e difende in giudizio con l'avv. Chiara Vedovati in virtù di procura in atti;
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 18.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
e i suoi soci e evocavano in giudizio i
[...] Parte_2 Parte_3 convenuti indicati in epigrafe esponendo all'intestato Tribunale che:
• la sarebbe proprietaria di un terreno sito nel Comune di Capalbio, Parte_1 interessato dal 2013 al 2015 da lavori di costruzione di un fabbricato ad opera di cui sarebbe subentrata Controparte_2 Controparte_1
• ottenuta la abitabilità-agibilità dell'immobile, i coniugi Parte_11 avrebbero deciso di trascorrervi il primo weekend del mese di febbraio 2016, lasciando acceso il riscaldamento la notte del sabato 6;
• il giorno seguente, il si sarebbe svegliato verso le ore 7:00 con un Parte_3 forte mal di testa, accompagnato da nausea e spossatezza, sensazioni non migliorate nel corso della mattinata, e recatosi nella camera da letto verso le ore 13:30/14:00 avrebbe trovato la moglie distesa sul letto con gli occhi spalancati e la bava alla bocca, sicché avrebbe chiamato immediatamente i soccorsi e la sarebbe stata ricoverata prima Pt_2 all'Ospedale di Orbetello in uno stato di coma giudicato “non risvegliabile”, poi trasferita nel reparto di terapia intensiva all'Ospedale di Siena fino al 14 marzo, allorché sarebbe stata portata presso la Fondazione SAta Lucia di Roma in terapia neuro-riabilitativa, dimessa il 28 luglio, con diagnosi di “tetraparesi e sindrome psico-organica in postumi di coma ipossico con shock cardiogeno e leucoencefalopatia tardiva”, al quale avrebbe seguito un lungo periodo di ricoveri in regime di day hospital e un percorso di riabilitazione;
• come riscontrato da successive indagini, gli eventi di cui sopra sarebbero ascrivibili all'intossicazione dei coniugi legato alla contaminazione di monossido di carbonio dell'aria ambientale della camera da letto in cui dormivano, in concomitanza all'attivazione della caldaia utilizzata per riscaldare l'abitazione;
• mentre il avrebbe subito un'intossicazione temporanea, la Parte_3 Pt_2
pagina 3 di 38 avrebbe riportato gravissimi danni neurologici e cardiaci ipossici, quantificabili in n. 172 giorni d'inabilità temporanea totale, riguardanti la degenza ospedaliera, seguita da otto mesi in forma parziale al 75%, nonché un danno biologico permanente nella misura del
66% con abolizione della capacità lavorativa specifica (montaggio professionale di film), ai quali sommarsi il danno morale soggettivo e il danno patrimoniale da perdita di chance derivante dalla riduzione e/o perdita totale della capacità lavorativa generica;
• la responsabilità di detti pregiudizi sarebbe imputabile non solo alle due società appaltatrici, ma anche al direttore dei lavori geom. all'installatore degli Per_1 impianti sig. e al certificatore e responsabile tecnico delle imprese sig. Pt_6 Pt_7
Tanto premesso, gli attori chiedevano al Tribunale di Grosseto di condannare i convenuti, in base alle rispettive responsabilità, anche in solido tra loro, a risarcirgli tutti i danni subiti, rappresentati per la nel mancato godimento del fabbricato e nei Parte_1 costi necessari a emendare i vizi costruttivi, e per i coniugi nei danni Parte_11 patrimoniali e non patrimoniali sofferti, riguardanti per quest'ultimo i danni non patrimoniali riflessi da lesione del rapporto parentale e quelli patrimoniali determinati dalla mancata operatività professionale nell'anno 2016 per essersi dedicato ad assistere la moglie. Il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi e col favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio eccependo da un lato la sua carenza di Controparte_1 legittimazione passiva, per essersi limitata a realizzare interventi di rifinitura sugli infissi esterni a costruzione ultimata, e dall'altro contestando l'esistenza di difetti dell'immobile e il rapporto di causalità con l'effetto lesivo lamentato dagli attori, nonché la quantificazione dei pregiudizi operata dai medesimi, chiedendo in subordine accertarsi un concorso di colpa dell'attrice e della ed eventuali altri Pt_2 Parte_1 corresponsabili riducendo, per l'effetto, in misura proporzionale l'ammontare del danno eventualmente provato in corso di causa, o in ulteriore subordine accertarsi le rispettive quote di concorso di colpa dei convenuti.
Si costituiva, altresì, in giudizio per resistere alle domande Persona_1 avversarie, premettendo anzitutto d'aver ricoperto il mero ruolo di direttore dei lavori urbanistici sotto le indicazioni e la supervisione dell'arch. reale direttore dei Pt_2 lavori e fratello dell'odierna attrice;
eccepiva l'inammissibilità delle domande attoree per omessa allegazione e prova dei vizi costruttivi, del danno lamentato e del rispettivo nesso eziologico, atteso peraltro che dai referti depositati dalla emergeva l'assunzione Pt_2 di sostanze (alcolici, cannabinoidi e benzodiazepine) la sera prima dell'incidente; eccepiva pagina 4 di 38 inoltre il conflitto di interessi nella posizione degli attori, sante la potenziale corresponsabilità contrattuale e aquiliana ex art. 2051 c.c. della società attrice per i danni occorsi ai coniugi;
assumeva poi d'essere immune da Parte_11 responsabilità per gli eventi denunciati, richiamando comunque l'eventuale corresponsabilità del vero direttore dei lavori arch. e del direttore di cantiere Pt_2 geom. CE (che chiedeva di poter chiamare in causa), delle società appaltatrici
, del e del tutti soggetti da cui pretendeva di essere tenuto CP_1 Pt_6 Pt_7 indenne in caso di soccombenza, unitamente alla propria compagnia assicuratrice
(che chiedeva di poter chiamare in causa). Pt_9
Autorizzate le chiamate dei terzi, si costituiva in giudizio , il CP_3 quale, pur ammettendo d'aver contribuito alla progettazione architettonica dell'immobile, finanche scegliendo per conto dei committenti alcune finiture, negava un proprio coinvolgimento nella progettazione impiantistica e nella direzione dei lavori, chiedendo ad ogni modo di poter chiamare in causa la propria compagnia per essere Parte_10 garantito in ipotesi di soccombenza.
Si costituiva in giudizio anche eccependo da un lato la sua carenza Parte_8 di legittimazione passiva, in quanto estraneo alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento, e dall'altro l'infondatezza nell'an e nel quantum delle pretese attoree, rassegnando conclusioni pressoché speculari a quelle declinate da . CP_1
Si costituiva poi in giudizio , eccependo in via preliminare la Persona_2 propria carenza di legittimazione passiva, per non aver partecipato alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento, e nel merito la carenza di prova sui difetti di costruzione dello stesso nonché sul rapporto di causalità con i danni lamentati, rassegnando conclusioni di fatto corrispondenti a quelle del geom. CE.
Si costituiva in giudizio anche la compagnia , aderendo nel merito alle Pt_9 difese dall'assicurato geom. ma opponendogli l'inoperatività e comunque i Per_1 limiti della polizza.
Si costituiva inoltre in giudizio la compagnia eccependo in via Parte_10 preliminare la decadenza e prescrizione dell'azione esercitata ai sensi dell'art. 1669 c.c.,
e aderendo nel merito alle difese dall'assicurato arch. al quale tuttavia opponeva Pt_2 la decadenza dal diritto all'indennizzo assicurativo nonché l'inoperatività e i limiti della polizza.
Alla prima udienza, celebrata il 22.5.2019, il processo veniva dichiarato interrotto pagina 5 di 38 per intervenuto fallimento di Controparte_2
A seguito di rituale riassunzione del giudizio da parte degli attori, si costituiva
chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte nei propri confronti Controparte_5 per difetto di legittimazione passiva e in ogni caso perché infondate e non provate;
in subordine, chiedeva limitarsi la propria condanna valorizzando il concorso colposo degli attori ex art. 1227 c.c. e di tutti gli altri soggetti coinvolti nella causazione del sinistro.
All'udienza di prosecuzione del 14.1.2020, il Tribunale autorizzava il geom.
a estendere il contraddittorio nei confronti della compagnia . Per_1 CP_4
Si costituiva allora in giudizio l' eccependo in via preliminare la CP_4 decadenza dell'azione esercitata ai sensi dell'art. 1669 c.c., e aderendo nel merito alle difese del geom. al quale tuttavia opponeva l'inoperatività e i limiti della CP_6 polizza.
All'udienza di prosecuzione del 6.10.2020, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., e parte attrice sfruttava la prima memoria per estendere la domanda risarcitoria verso i terzi chiamati.
All'udienza del 16.3.2021, il processo veniva nuovamente dichiarato interrotto a causa del decesso del geom. Per_1
A seguito di ulteriore riassunzione da parte degli attori, si costituivano in giudizio e quali eredi del padre, alle cui difese si riportavano. Pt_4 Parte_5
La causa veniva quindi istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e l'espletamento di due CTU, per essere trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.2025, con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
1. I fatti di causa.
Il contenzioso in esame origina dall'incidente occorso ai coniugi nella Parte_11 notte fra il 6 e il 7 febbraio 2016, verificatosi all'interno di un edificio di nuova costruzione insistente su un terreno ubicato nel Comune di Capalbio, di proprietà della
, la quale nel 2013 aveva appaltato a Parte_1 [...]
i lavori di edificazione di detto fabbricato (all. 6 della citazione). Controparte_2
Secondo la ricostruzione offerta dai coniugi, in particolare, a distanza di circa due mesi dalla conclusione delle opere e dal rilascio del certificato di abitabilità-agibilità a firma del pagina 6 di 38 geom. (all.ti 10 e 12), essi avrebbero deciso di trascorrere il weekend Per_1 nell'abitazione lasciando in funzione il riscaldamento l'intera notte, vista la stagione e la novità della costruzione, ma in occasione del pernotto sarebbero stati colpiti da una fortissima intossicazione provocata da una prolungata esposizione da monossido di carbonio che avrebbe contaminato l'aria della camera da letto, in concomitanza all'attivazione della caldaia utilizzata per riscaldare l'edificio (all. 16). Mentre il sig.
riuscì a cavarsela con un'intossicazione con sequele di carattere temporaneo, Parte_3 la - trasportata d'urgenza all'Ospedale di Orbetello, poi trasferita il giorno Pt_2 seguente presso l'Ospedale di Siena fino a metà marzo, allorché fu ricoverata presso la
Fondazione SAta Lucia di Roma sino al 28 luglio, per essere infine sottoposta a un lungo periodo di ricoveri in regime di day hospital e a un percorso di riabilitazione ancora essere a maggio 2018 - avrebbe riportato gravissimi danni neurologici e cardiaci ipossici
(all.ti 13-15).
Parte attrice ha dedotto d'aver incaricato un tecnico nella ricerca delle cause di detto evento, il quale avrebbe accertato la presenza di elevate concentrazioni di monossido di carbonio contestuali al funzionamento della caldaia, soprattutto nelle ore notturne, connotate da un'apprezzabile diminuzione del livello di ossigeno presente nell'aria atmosferica (all. 17).
Lamentando, quindi, la difettosità della costruzione, gli attori hanno convenuto in giudizio tutti i soggetti ritenuti corresponsabili per detti vizi costruttivi, e quindi l'originaria appaltatrice l'assunta subentrata impresa Controparte_2 CP_1
(all. 8), il direttore dei lavori geom. l'installatore degli impianti sig.
[...] Per_1
e il certificatore e responsabile tecnico delle società sig. per ottenerne la Pt_6 Pt_7 condanna a risarcirgli tutti i danni sofferti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.
Ad eccezione della società rimasta contumace e fallita Controparte_2 nel corso del giudizio, i convenuti hanno contestato integralmente la domanda attorea - sotto il profilo dell'esistenza dei vizi denunciati, degli inadempimenti loro imputabili, dei danni allegati ex adverso e del nesso di causalità -, e il geom. ha esteso il Per_1 contraddittorio non solo verso le proprie compagnie assicurative, ma anche nei confronti dell'arch. ritenuto l'effettivo direttore dei lavori, e del geom. CE, quale Pt_2 direttore del cantiere, i quali hanno assunto una difesa processuale non propriamente distinta da quella degli altri convenuti.
pagina 7 di 38 Le compagnie assicuratrici del geom. e dell'arch. , infine, hanno aderito Per_1 Pt_2 nel merito alle argomentazioni degli assicurati, ma gli hanno opposto l'inoperatività e i limiti delle polizze.
2. Il conflitto di interessi tra gli attori.
Il geom. ha eccepito in via preliminare il conflitto d'interessi dal lato degli Per_1 attori, segnalando il naturale antagonismo esistente tra la posizione dei coniugi
[...]
, quali vittime dell'avvelenamento da monossido di carbonio, e la CP_7 [...]
, nella qualità di proprietà dell'immobile da cui sarebbe scaturita Parte_1
l'intossicazione, e perciò responsabile diretta ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Ad avviso del Tribunale l'eccezione è infondata.
La condizione di conflitto d'interessi tra più parti processuali idonea a rendere inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, dev'essere effettiva e non potenziale (cfr.
Cass. SS.UU. n. 645/1993), ciò riscontrandosi ove il comune difensore svolga contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, in spregio ai valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Nel caso concreto, viceversa, non si ravvisa la denunciata contrapposizione di interessi in capo agli attori, dal momento che, in disparte della responsabilità della Pt_1 [...]
per i danni cagionati ai coniugi da cose in custodia ex Parte_1 Parte_11 art. 2051 c.c., essi hanno convenuto in giudizio l'appaltatore e tutti i soggetti che, prestando la loro opera, ritengono aver contribuito per colpa professionale all'insorgenza dei vizi lamentati nell'immobile de quo al fine di conseguirne la condanna a risarcirgli i danni sofferti: la agendo ai sensi dell'art. 1669 c.c.; i coniugi Parte_1 [...]
avvalendosi evidentemente del precetto normativo di cui all'art. 2043 c.c., CP_7 avendo in ipotesi subito un pregiudizio ingiusto a causa dell'errata attuazione del rapporto contrattuale di appalto e non rivestendo la qualità di committenti dell'opera o di loro aventi causa.
Né le parti evocate in giudizio hanno rivolto contro gli attori domande dirette, essendosi a dire il vero limitate a eccepire il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. per escludere o limitare la propria eventuale condanna risarcitoria.
È invece da considerarsi del tutto inconferente il richiamo attoreo alla disciplina pagina 8 di 38 consumeristica.
Benvero, l'art. 3, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 206/2005 definisce il consumatore come «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».
La normativa del Codice del Consumo non può allora venire in rilievo né con riguardo alla
, che persona fisica non è, né in relazione ai coniugi Parte_1
, che non hanno stipulato alcun contratto con i convenuti e i terzi Parte_11 chiamati.
3. La domanda attorea rivolta contro il Controparte_2
[...]
L'appaltatrice è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Controparte_2
Grosseto con sentenza n. 11/2018.
Nel caso di fallimento di una società, l'azione per l'accertamento e la condanna al pagamento di un credito dev'essere dichiarata d'ufficio (i) inammissibile, se la dichiarazione di fallimento è anteriore alla proposizione della domanda, o (ii) improcedibile, se la dichiarazione di fallimento sopravviene nel corso del giudizio nel corso del giudizio, atteso che l'accertamento di un credito nei confronti di una società fallita è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato ex artt. 52 e 93 della L.F..
L'unica eccezione può essere costituita dal caso in cui la prosecuzione del giudizio sia finalizzata alla precostituzione di un titolo destinato a valere unicamente per l'ipotesi di ritorno in bonis della società; tuttavia, per evitare la pronuncia di improcedibilità, è necessario che l'attore in riassunzione, nel convenire la curatela, espliciti con chiarezza tale particolare finalità.
Nel caso in esame, parte attrice non ha esplicitato la volontà di precostituirsi un titolo, cosicché nei confronti del la domanda Controparte_2 attorea (e analogamente quelle spiegate dalle altre parti) va dichiarata improcedibile.
4. L'azione esercitata da ai sensi dell'art. Parte_1
1669 c.c..
Le compagnie e nell'aderire alle difese dei propri Parte_10 CP_4 assicurati, hanno eccepito in via preliminare la decadenza e prescrizione dell'azione pagina 9 di 38 esercitata dalla ai sensi dell'art. 1669 c.c.. Parte_1
L'eccezione di decadenza è da ritenersi fondata e meritevole di accoglimento.
Come noto, il codice fissa per l'azione in parola termini che non si cumulano tra loro: il primo è quello decennale, vale a dire che il costruttore è tenuto a garantire la stabilità dell'opera per un periodo di dieci anni, che comincia dal giorno in cui il committente ha preso in consegna l'opera o da quello in cui è divenuta operativa la diffida, nel caso di mora del committente medesimo;
il secondo è quello annuale accordato al committente per esperire la propria azione.
Con questo sistema, il committente deve farsi parte diligente a denunciare il fatto entro un anno dalla scoperta, altrimenti decade dal suo diritto;
e dopo deve iniziare l'azione entro un altro anno. L'inosservanza di questi termini produce sia la decadenza come la prescrizione.
Per quanto concerne l'individuazione del momento esatto in cui un vizio possa dirsi scoperto ai sensi dell'art. 1669 c.c., la Suprema Corte ha costantemente affermato che il termine previsto per la relativa denunzia “non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo" (cfr. ex multis
Cass. n.1463/08), per poi ribadire che "in tema di appalto, il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall'articolo 1699 c.c. comma 1° per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera" (cfr. Cass. n.
24486/17).
Tuttavia, secondo orientamento della giurisprudenza nomofilattica "In tema di appalto, poiché la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera costituisce, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore, quando il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta" (cfr. ex plurimis
Cass. n. 8187/2000).
pagina 10 di 38 Nel caso de quo, va osservato che per stessa ammissione di parte attrice, contenuta nelle pagg. 4 e 5 della memoria n. 1) di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la consapevolezza dei lamentati vizi dell'immobile e della loro riconducibilità alla colpa degli odierni convenuti maturò il 7 luglio 2016, a seguito della redazione dell'elaborato peritale ad opera di un tecnico all'uopo incaricato (all. 17).
Militano, peraltro, in tal direzione la querela asseritamente sporta dal sig. nel Parte_3 mese di settembre 2016 (all. 29) e la diffida trasmessa il 1° agosto 2017 alla CP_2
e ai sigg. e nonché quella inoltrata il 22 settembre 2017 al
[...] Per_1 Pt_6 Pt_7 geom. CE (all.ti 18 e 19).
Nessun convenuto ha tuttavia riconosciuto, neppure implicitamente, l'esistenza dei difetti lamentati da parte attrice, e le diffide sopra citate furono inviate a distanza di oltre un anno dalla relazione tecnica di parte, mentre la denuncia-querela del 12.9.2016 versata in atti è da ritenersi inidonea a costituire denunzia ai sensi dell'art. 1669 c.c., difettando la prova della sua portata a conoscenza agli odierni convenuti e ancor prima della sua presentazione all'autorità giudiziaria.
Da ciò consegue l'inammissibilità delle domande avanzate dalla società attrice nei confronti di tutti i soggetti convenuti e terzi chiamati, dovendosi mutuare in punto di decadenza dall'azione risarcitoria intentata contro diversi coobbligati solidali il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione in materia di prescrizione - giusta l'affinità tra i due istituti, entrambi caratterizzati dalla perdita di un diritto legata all'inerzia del titolare nel suo esercizio entro un determinato periodo di tempo -, secondo cui “L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale nei confronti del creditore comune produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente" nell'ambito dello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti del condebitore possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente", senza che si possa distinguere l'ipotesi del coobbligato contumace da quelle del coobbligato costituito che non ha proposto l'eccezione ovvero che l'ha abbandonata, non riproponendola ritualmente, ipotesi tutte che rilevano sul piano meramente processuale ma non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato "eccipiente" (cfr. Cass. n. 7987/2021).
Né risulta applicabile la disposizione generale di cui all'art. 2043 c.c., giacché “la responsabilità ex 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di pagina 11 di 38 cui all'art. 2043 c.c., ne consegue che, avuto riguardo alla costruzione di un edificio, quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità prevista per l'appunto dall'art. 1669 c.c., ma, pur tuttavia, non al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo ne consente l'operatività, ovvero senza poter "aggirare" lo speciale regime di prescrizione e decadenza che la caratterizza” (cfr. Cass. n. 20450/2023).
5. La domanda proposta dai coniugi . Parte_11
I coniugi si sono avvalsi della tutela prescritta dall'art. 2043 c.c., Parte_11 assumendo il patimento di danni ingiusti scaturiti da un'intossicazione da monossido di carbonio derivante da un vizio costruttivo dell'edificio realizzato dalle società CP_1 con l'intervento di vari professionisti in cui trascorsero la notte del 6 febbraio 2016.
Per quanto riguarda le eccezioni di carenza di legittimazione sollevate da alcuni convenuti e terzi chiamati, occorre rimarcare in diritto che la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata.
Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali, proprio perché tali, non sono rilevabili ex officio.
Dai richiamati principi si ricava che le eccezione preliminari sollevate da taluni convenuti e terzi chiamati, essendo stati citati quali effettivi corresponsabili dei vizi costruttivi da cui sarebbero scaturiti i danni ai coniugi , attengono non alla loro Parte_11 legittimazione passiva, bensì al merito, avendo gli eccipienti contestato una propria partecipazione alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento dal quale si sarebbe verificata la fuoriuscita di monossido di carbonio arrecante i danni lamentati.
Va altresì rammentato che ai fini dell'accoglimento dell'azione risarcitoria ex art. 2043
c.c., in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., spetta all'asserito danneggiante allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano e, cioè, il fatto che pagina 12 di 38 consta della condotta umana, dolosa o colposa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico (cd. danno evento), il nesso di causalità tra la condotta e l'evento (cd. causalità materiale), nonché allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente (cd. danni-conseguenza), e il nesso di causalità tra il fatto e le predette conseguenze (cd. causalità giuridica), atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano "conseguenza immediata e diretta" del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale.
5.1. Le risultanze peritali e la dinamica del sinistro.
Il tecnicismo degli elementi sottoposti al vaglio del Giudicante ha reso indispensabile la nomina di un consulente tecnico al fine di compiere un'indagine volta in primis a dissipare incertezze sull'esistenza della problematica denunciata dagli attori e poi ad accertare l'effettivo coinvolgimento dei convenuti e dei terzi chiamati.
Sotto il primo versante, la CTU ha confermato la presenza nell'immobile di altissime concentrazioni di monossido di carbonio rilevabili in concomitanza con il funzionamento della caldaia, scaturita da gravi difetti nell'impianto termico, con conseguente dispersione dei fumi di scarico all'interno dell'abitazione.
Nel dettaglio, il CTU ha verificato che la caldaia non fosse stata configurata per funzionare a GPL (bensì a metano), determinando una combustione incompleta e la produzione di concentrazioni di monossido di carbonio potenzialmente letali.
Un'ulteriore criticità è stata individuata nella canna fumaria, il cui collegamento con la caldaia è risultato difettoso;
il raccordo, montato in modo scorretto, avrebbe consentito la fuoriuscita dei gas di scarico prima della loro espulsione all'esterno.
Inoltre, la struttura della canna fumaria, costituita da due tubi con un'intercapedine ridotta, avrebbe impedito un'adeguata evacuazione dei fumi, agevolandone l'accumulo nell'intercapedine tra il muro e la parete interna.
I gas, infine, avrebbero ristagnato all'interno del canale di scarico a causa dell'ostacolo frapposto alla loro fuoriuscita da parte della bocca del camino realizzata sul tetto dell'edificio, che invece di protendere un metro in elevazione oltre la linea del tetto, sfocerebbe al di sotto del manto di copertura, nascosta da un coppo in terracotta dedicato e munito di griglia antintrusione.
pagina 13 di 38 Di seguito, pertanto, il quadro ipotizzato dal consulente:
“all'accensione, la caldaia, configurata per funzionare a metano, ma erroneamente alimentata a GPL, produce gas di scarico caratterizzato da un'elevatissima concentrazione di monossido di carbonio.
I gas di scarico raccolti dal condotto fumi sono indirizzati verso la canna fumaria, ma, a causa del cattivo collegamento fra il gomito incassato e la canna fumaria stessa, fuoriescono, non potendo poi essere raccolti dalla camicia esterna di sicurezza, sia perché posta più in alto, sia perché l'intercapedine è insufficiente.
I gas di scarico risalgono la cavità intorno alla canna fumaria e si accumulano sotto la giunzione fra la parete verticale e la falda del tetto, dove la discontinuità strutturale fa da tappo. Qui incrementano la loro pressione fino a quando riescono a penetrare nella porosità dell'intonaco e liberarsi nel locale interno, la camera da letto”.
Trattasi di scenario in realtà potenziale, prospettato per giustificare la presenza delle concentrazioni di monossido di carbonio misurate nell'edificio. Infatti, essendo l'accertamento peritale intervenuto solo nel 2022, ossia a distanza di sei anni dai fatti di causa, il CTU ha appurato come l'unica difformità oggettivamente riscontrabile sull'impianto termico e certificata dagli atti fosse la posizione della caldaia in un luogo diverso da quello progettato, segnalando altresì l'errata configurazione della combustione della macchina termica, alimentata a GPL, ma configurata per il metano, che avrebbe allora condotto all'emissione gas di scarico con elevatissime concentrazioni di monossido di carbonio. Tuttavia, le prove raccolte in corso di giudizio non hanno consentito di appurare se le altre difformità dell'impianto riscontrate (id est: gomito del condotto fumi scollegato dal tratto verticale;
incamiciatura di sicurezza e comignolo non a norma) risalissero effettivamente al cantiere o fossero la conseguenza di modifiche successive apportate dalla committenza, come eccepito da alcuni convenuti.
Dal lato proprio, la CTU medico-legale ha senza dubbio ascritto le lesioni riportate dalla all'intossicazione da monossido di carbonio avvenuta nella notte del 6 febbraio Pt_2
2016, escludendo al contempo un'incidenza significativa dell'assunzione di altre sostanze
(alcolici, cannabinoidi e benzodiazepine).
È appena il caso di osservare che - salvo una timida replica mossa in comparsa Con conclusionale da verso la CTU medico-legale - v'è stata un'unanime condivisione delle parti sulle risultanze peritali.
A ben vedere, difatti, il thema disputandum attiene alla genuinità della ricostruzione pagina 14 di 38 offerta da parte attrice e all'individuazione dei soggetti da reputarsi colpevoli circa l'evento lesivo che interessò la Pt_2
Molteplici sono i rilievi mossi dalla difesa del geom. su entrambe le questioni, Per_1 che peraltro risultano idonei ad assorbire quelli mossi dalle altre parti direttamente coinvolte, ad eccezione dell'arch. che ha orientato la sua linea difensiva verso Pt_2
l'esonero di proprie responsabilità e la sostanziale condivisione delle allegazioni attoree.
Segnatamente, la difesa del ha in primo luogo eccepito la modifica dello stato Per_1 dei luoghi successiva non soltanto alla chiusura dei lavori, definita a dicembre 2015, ma anche al sinistro occorso a febbraio 2016.
Le ragioni esplicitate si collegano anzitutto alla “comunicazione di fine lavori” redatta congiuntamente il 4 dicembre 2015 dal legale rappresentante di con Parte_1
l'impresa esecutrice e il geom. contenente l'asseverazione della conformità Per_1 delle opere ai progetti presentati e ai permessi ottenuti (all. 10 della citazione). Le difformità riscontrate dal CTU nell'anno 2022, pertanto, non potrebbero che derivare da alterazioni successive dell'impianto termico, come peraltro dimostrerebbero alcuni interventi - installazione di infissi ed edificazione di una piscina esterna - realizzati dopo la chiusura del cantiere;
in secondo luogo, l'alterazione del funzionamento della caldaia attestato nel luglio del 2022 rispetto a quello del febbraio 2016 sarebbe confermato dal fatto che, a parità di condizioni, l'utilizzo prolungato del riscaldamento nella casa avrebbe cagionato in meno di un'ora la morte dei coniugi e anche degli ospiti con i quali Pt_2 gli stessi cenarono la sera del 6 febbraio, stante l'intensissima concentrazione di monossido (con valori pressoché decuplicati rispetto a quelli ordinari) riscontrata dal CTU nell'intero stabile durante le prove eseguite.
In ordine a tali aspetti, ad avviso del Tribunale, l'ipotizzata alterazione dell'impianto termico successiva alla chiusura dei lavori, dichiarata a dicembre 2015, è priva di fondamento logico e probatorio.
I documenti antecedenti e coevi alla fine dei lavori - ossia la tavola grafica depositata dallo stesso e recuperata presso gli archivi comunali allegata alla Per_1 comunicazione di fine lavori (all. 18b) e lo scambio mail intercorso con l'arch. ad Pt_2 agosto 2015 (all. 5 della difesa - rivelano la posizione della caldaia nel vano Pt_2 ingresso, ossia laddove è stata trovata nelle operazioni peritali, e non nel locale tecnico previsto dal progetto originario, e che la posizione attuale della caldaia e del raccordo fumi fosse data dai due tecnici per “scontata, come se fosse ormai da tempo definita”
pagina 15 di 38 (pagg. 32 e 33 della perizia), emerge dal carteggio relativo alla divisione dei locali tecnici e dalla planimetria allegata, poi corretta a mano dal geom. per altri aspetti. Per_1
Pertanto, al di là di un'ipotizzata opposizione del geom. a una diversa Per_1 collocazione della caldaia suggerita dall'arch. e del valore formale rivestito dalla Pt_2 dichiarazione di fine lavori, è del tutto verosimile che l'errato posizionamento della caldaia nel vano ingresso non sia avvenuto dopo la conclusione delle opere, ma rappresentò il frutto di una scelta già asseverata durante l'operatività del cantiere, riverberatasi logicamente sulle conseguenti opere strutturali, con particolare attinenza al diverso percorso e configurazione della canna fumaria e della bocca di scarico.
Riguardo all'implausibilità dell'accadimento della sera del 6 febbraio rispetto all'elevatissima concentrazione di monossido di carbonio riscontrata dal CTU - che avrebbe altrimenti sterminato i coniugi e anche gli ospiti presenti a cena -, Per_3 malgrado permangano alcune perplessità, le supposizioni della difesa devono Per_1 comunque ritenersi inidonee a minare la credibilità della versione attorea.
La sera/notte del 6 febbraio 2016, diversi fattori concomitanti fra loro (quali: un'inferiore concentrazione di monossido di carbonio nel gas di scarico prodotto dalla caldaia;
una minore fuoriuscita del gas dal condotto fumi;
una sua maggiore espulsione dalla bocca del camino;
una sua limitata penetrazione attraverso le pareti dell'immobile) potrebbero aver arginato gli effetti invalidanti o letali riconducibili alle anomalie dell'impianto termico;
è assodato, invece, lo sprigionamento di gas contenente elevate concentrazioni di CO dal sistema di riscaldamento dell'abitazione e la causale correlabilità della
“Leucoencefalopatia post ipossico-tossica da shock cardiogeno” da cui è affetta la Pt_2 con l'esposizione prolungata al monossido di carbonio, nonché provata l'inesistenza di alterazioni postume dell'impianto termico rispetto alla fine lavori dichiarata dal geom.
Per_1
5.2. Le responsabilità.
L'elaborato peritale riconduce sostanzialmente l'abnorme produzione di monossido di carbonio dei gas della caldaia alla mancata configurazione/mancato collaudo della stessa e all'inadeguata realizzazione della canna fumaria, che permise ai fumi, già altamente tossici, di invadere l'ambiente interno anziché essere espulsi.
Difatti, la macchina venne azionata con alimentazione a GPL, quando la configurazione impostata avrebbe richiesto un'alimentazione a metano;
tuttavia, le elevate pagina 16 di 38 concentrazioni di CO registrate nel corso delle operazioni peritali, ove correttamente espulse dal camino, difficilmente avrebbero prodotto gli effetti nocivi una volta liberate e disciolte in atmosfera (pagg. 22 e 23 della CTU).
Alla luce di tali riscontri, il consulente ha ristretto la cerchia dei colpevoli: a) il geom.
per aver omesso di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, Per_1 assecondando una realizzazione dell'impianto termico divergente da quella progettata, e per aver compilato la dichiarazione di fine lavori e il certificato di abitabilità-agibilità dell'immobile in carenza della dichiarazione di conformità dell'impianto e senza assicurarsi del suo collaudo;
b) il sig. quale responsabile tecnico della ditta Pt_7 appaltatrice, per aver mancato di segnalare l'irregolarità dell'impianto termico e di supervisionarne l'attivazione, così da potersi avvedere del suo malfunzionamento;
c) il geom. CE, quale direttore del cantiere nominato dall'appaltatrice e suo legale rappresentante, per aver omesso una corretta vigilanza sul cantiere, che gli avrebbe consentito di accorgersi delle difformità esecutive dell'impianto termico e coordinarsi con il direttore dei lavori per gestirle;
d) l'arch. per aver deciso di modificare il Pt_2 posizionamento della caldaia, e forse anche di nascondere il comignolo sotto un coppo, in contrasto con le disposizioni del progetto impiantistico originario, al fine di conferire all'immobile caratteristiche estetiche di altissimo livello, ma invadendo ruoli altrui.
Il CTU ha invece escluso ogni responsabilità in capo all' limitatasi alla Controparte_8 sistemazione degli infissi esterni (all. 2 della comparsa di risposta), e del sig. , Pt_6 responsabile tecnico dell'appaltatrice dimessosi un anno prima della realizzazione dell'impianto termico (all.ti 2-4 della comparsa di risposta), entrambi quindi estranei a detta attività.
Il Tribunale concorda con l'ultima opzione del perito, se non altro per la totale carenza di allegazione e prova circa la sussistenza di un fatto doloso o colposo ascrivibile al e Pt_6 all' (soggetto giuridicamente distinto dall'appaltatrice dei lavori, pur Controparte_8 condividendone la rappresentanza legale) ed eziologicamente legato ai danni invocati da parte attrice.
Al livello generale va peraltro riconosciuta la responsabilità dell'accaduto in capo all'appaltatrice per essersi discostata in fase esecutiva Controparte_2 dell'impianto termico dal progetto originario e per averlo tra l'altro inadeguatamente realizzato.
Né l'appaltatore, rispetto a eventuali vizi dell'opera di cui avrebbe dovuto avvedersi in pagina 17 di 38 forza del parametro medio di professionalità esigibile nel caso concreto, avrebbe potuto ripararsi dietro lo schermo d'aver eseguito un progetto modificato o le istruzioni impartite dal direttore dei lavori, in quanto l'esenzione di una sua responsabilità avrebbe richiesto la prova di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire tali opere, quale "nudus minister", per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo (cfr. ex multis Cass. n. 777/2020), circostanze nella fattispecie carenti.
La responsabilità dell'impresa costruttrice, naturalmente, trova la propria fonte nel precetto normativo di cui all'art. 2049 c.c., scaturendo dall'illiceità delle condotte poste in essere nel corso dei lavori dai suoi tecnici preposti e CE: il primo avrebbe Pt_7 dovuto vigilare sulla corretta installazione dell'impianto termico, rilevarne la difformità rispetto al progetto iniziale e i gravi difetti esecutivi della canna fumaria, e infine avrebbe dovuto accertarne il corretto funzionamento tramite primo avviamento e rilasciare all'esito la dichiarazione di conformità specifica per l'impianto termico, che è invece assente;
il secondo avrebbe dovuto impedire la realizzazione di un impianto termico difforme dal progetto iniziale e dalle regole dell'arte.
Le eccezioni contenute nella comparsa conclusionale del parzialmente Pt_7 sovrapponibili a quelle dei geometri CE e non meritano condivisione. Per_1
In primo luogo, il rapporto di dipendenza e immedesimazione del con l'impresa Pt_7 appaltatrice, se da un lato giustifica l'insorgenza della responsabilità oggettiva di quest'ultima per fatto altrui, dall'altro non elide la responsabilità personale diretta dell'agente, alla quale semplicemente si aggiunge per offrire al terzo danneggiato la massima garanzia.
Né è possibile addebitare alcunchè agli attori per l'erronea alimentazione della caldaia (a
GPL, piuttosto che a metano) e per averla avviata senza la presenza e l'ausilio di un tecnico specializzato.
Benvero, il punto 6) del preventivo datato 8.2.2013 avente a oggetto “Modifiche e/ integrazioni al Capitolato per l'esecuzione lavori” (all. 5 della citazione) prevedeva l'installazione di una “caldaia murale a gas gpl”, del resto compatibile con l'unica alimentazione distribuita nel territorio di Capalbio.
La fornitura e posa in opera dell'impianto di riscaldamento da parte dell'impresa appaltatrice fa ricadere sulla stessa l'obbligo di curarne la prima accensione, testarne la corretta funzionalità e rilasciare all'esito la Dichiarazione di Conformità che ne certifichi la congruenza alle prescrizioni di legge.
pagina 18 di 38 Infatti, come rilevato dal CTU: “(…) all'interno del “Regolamento del Sistema Informativo sull'efficienza Energetica della Regione Toscana (SIERT), in base al DPR n.551 del
21.12.1999 (art. 11, co. 11), pubblicato nella GU n.81 del 06.04.2000 (…): “all'atto della prima accensione di un nuovo impianto l'installatore deve predisporre il libretto
d'impianto, codificare l'impianto, redigere il primo rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE), acquisire il bollino ed inviare l'RCEE all'Agenzia. Nel caso l'installatore si avvalga di un altro soggetto per gli interventi di prima accensione, il rapporto attestante tale intervento deve essere redatto da chi lo ha effettivamente eseguito, la trasmissione e la registrazione a Catasto è comunque sotto la responsabilità dell'installatore”.
Dev'essere, altresì, evidenziato che ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008: “Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme (…)”.
La normativa di settore, quindi, fa ricadere sull'installatore, e non sull'utente finale, gli adempimenti connessi all'avviamento dell'impianto, e nella specie l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a parte attrice e vieppiù giustificata dall'affidamento riposto sia nei confronti dell'appaltatore, che ha direttamente fornito e installato l'impianto, che dei professionisti interessati nella sua realizzazione, le cui manchevolezze contribuirono al rilascio della comunicazione di fine lavori e del certificato di agibilità- abitabilità dell'immobile in presenza di un impianto irregolare.
Neppure l'assunta mutata destinazione del fabbricato (da aziendale a residenziale) appare idonea a recidere o limitare il nesso causale ai sensi degli artt. 2043, 2051 e
1227, co. 1 c.c..
Infatti, secondo la giurisprudenza, “il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale - richiesto dall'art. 2043 cod. civ. in tema di responsabilità extracontrattuale - tra un'azione o un'omissione ed un evento deve applicare il principio della "conditio sine qua non", temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli artt. 40 e 41 cod. pen.. Pertanto, alla stregua di ciò, se la condotta della vittima si inserisce in una serie causale avviata da altri, concorrendo alla produzione dell'evento dannoso, il suo apporto non vale ad interrompere quella serie in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia;
l'interruzione si verifica, invece, se la pagina 19 di 38 condotta della vittima, pur inserendosi nella serie causale già intrapresa, ponga in essere un'altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione” (cfr. Cass. n. 8096/2006).
In questo senso, è stato recentemente ribadito che si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione
(cfr. Cass. n. 21563/2022).
Nella specie, l'utilizzo dell'edificio nella notte del 6 febbraio da parte dei coniugi
[...]
non poteva certamente considerarsi evenienza "eccezionale e atipica” CP_7 rispetto alla serie causale già in atto, attesa la vocazione abitativa del fabbricato testimoniata dalla presenza (anche) di tre camere.
Giungendo all'esame delle figure del direttore dei lavori geom. e del direttore Per_1 architettonico arch. va osservato quanto segue. Pt_2
Per quanto concerne il primo, si sottolinea come l'orientamento della Suprema Corte vada nel senso di ritenere il direttore dei lavori responsabile dei vizi e dei difetti riscontrati sull'opera oggetto di appalto, in considerazione della sua precipua competenza tecnica e degli obblighi derivanti dal ruolo che è chiamato a ricoprire. Non a caso, gli ermellini hanno, più volte, statuito: “In materia di appalto, il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ('nudus minister') non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (cfr. Cass. n. 8700/2016 e Cass. n. 36265/2022).
Analogamente: “Il direttore dei lavori assume, per le sue peculiari capacità tecniche, precisi doveri di vigilanza correlati alla particolare diligenza richiestagli: ragionare diversamente significa negare in radice la figura del direttore dei lavori. Costituisce infatti pagina 20 di 38 obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente” (cfr. ancora Cass. n. 8700/2016 e Cass. n. 24859/2008).
Il direttore dei lavori, dunque, è la figura professionale, individuata solitamente dal committente, che ha il compito precipuo di assistere e sorvegliare i lavori, garantendone la regolare esecuzione, secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme tecniche che in quel preciso momento storico costituiscono la regola dell'arte, a tal fine impartendo le opportune e necessarie istruzioni.
Nel caso di cui si discute, a fronte della gravità e talora grossolanità dei vizi riscontrati dal CTU, è ragionevole ritenere che il direttore dei lavori non abbia eseguito i necessari controlli e sopralluoghi in cantiere o, comunque, che non abbia svolto il proprio compito in modo diligente e adeguato, controllando che l'esecuzione delle opere avvenisse nel rispetto delle previsioni progettuali, delle regole tecniche e dell'arte, avallando opzioni esecutive erronee, che avrebbe, invece, dovuto impedire con i poteri e i mezzi a sua disposizione. Inoltre, quantunque la sua mancata partecipazione al collaudo (mai avvenuto) dell'opera, il geom. nel raccogliere la documentazione da allegare Per_1 alla Comunicazione di Fine Lavori e al Certificato di Abitabilità-Agibilità da lui stesso redatto e depositato, non si accorse della mancanza della Dichiarazione di Conformità proprio dell'impianto termico.
Non colgono nel segno, pertanto, le deduzioni difensive svolte dal geom. per Per_1 scaricare le responsabilità sull'arch. dipinto quale “direttore dei lavori de facto” o Pt_2
“super direttore dei lavori”, sostenendo che questi avrebbe assunto un ruolo centrale, operativo, di direzione e controllo sull'intero cantiere, impartendo disposizioni vincolanti a chiunque, anche allo stesso geom. Per_1
È vero che la dicotomia fra “direzione dei lavori” (affidata al e “direzione Per_1 architettonica dei lavori” (affidata allo nell'ambito del contratto d'appalto Pt_2 avrebbe potuto generare equivoci all'esterno, intralciando la comprensione delle specifiche competenze riservate all'uno o all'altro professionista, ma tendenzialmente la direzione dei lavori architettonici si concentra sull'aspetto estetico e funzionale dell'edificio, rimanendo esclusi dall'oggetto dell'incarico ogni potere decisionale o dovere pagina 21 di 38 di controllo sugli aspetti squisitamente tecnici, strutturali e impiantistici, nonché sulla sicurezza e conformità normativa degli stessi.
Pertanto, al di là di meri impulsi provenienti dall'arch. circa il posizionamento Pt_2 della caldaia e la conformazione della bocca d'aria, volti ad abbellire o rendere più funzionale l'edificio, non sussiste alcun presupposto per attribuirgli un ruolo decisionale o di controllo tecnico sull'impianto termico che possa fondare una sua responsabilità per le criticità emerse, spettando inderogabilmente ad altri professionisti valutarne la fattibilità
e la conformità normativa e tecnica, assumendosene la responsabilità ed eventualmente respingendole.
In conclusione, i soggetti responsabili per il fatto dannoso di cui si discute sono da individuarsi nel geom. nel geom. CE e nel tecnico obbligati in Per_1 Pt_7 solido al risarcimento del danno ex art. 2055, co. 1 c.c., con ripartizione delle quote partecipative - nel dubbio e in carenza di prova fornita dagli interessati sul grado delle colpe - in parti uguali nella misura di 1/3 ciascuno, ai sensi del terzo comma della citata disposizione.
5.3. L'an e il quantum della pretesa risarcitoria della sig.ra . Pt_2
All'attrice residuano danni gravissimi, così quantificati dalla CTU medico- Parte_2 legale:
a) danno biologico temporaneo = sei mesi di inabilità temporanea assoluta e cinque mesi d'inabilità temporanea parziale al 75%;
b) danno biologico permanente = 60%.
Il danno biologico così determinato va liquidato seguendo le tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano nel 2024, le quali assegnano € 8.385,80 per punto di danno biologico.
Avuto riguardo all'età della vittima all'epoca dell'infortunio, ovvero 58 anni, la liquidazione del danno biologico è pari ad € 359.751,00, ascendendo all'importo complessivo di € 393.388,50 in considerazione dell'aumento di € 33.637,50 occasionato dai n. 330 giorni d'inabilità temporanea.
La ha poi chiesto un aumento del danno non patrimoniale risarcibile con Pt_2 personalizzazione massima che tenga conto del danno morale soggettivo e della compromissione della capacità lavorativa generica, voci conteggiate separatamente in citazione.
Sul punto, va evidenziato che le predette tabelle prevedono la liquidazione congiunta del pagina 22 di 38 danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale", nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di così detto danno biologico "standard" e di così detto danno morale, apparendo dunque conformi ai principi di diritto espressi dalle note pronunce SA NO
(cfr. Cass. SS.UU. n. 26972-75/2008). In altre parole, deve ritenersi che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisca una categoria ampia e onnicomprensiva e per la sua liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima. Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva non ha valenza autonoma, ma costituisce una componente del danno biologico, posto che qualsiasi lesione alla salute implica necessariamente una sofferenza fisica e psichica. Delle sofferenze o dei pregiudizi particolari si terrà conto personalizzando il danno biologico.
Con specifico riguardo al caso in esame, pertanto, deve ritenersi che la liquidazione del danno biologico comprenda in sé il danno morale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3677/09) e che, in assenza di elementi idonei all'apprezzamento di ulteriori concrete sofferenze eventualmente subite in conseguenza del sinistro in argomento dalla (rispetto a Pt_2 quelle già considerate nel punto tabellare individuato), nessuna personalizzazione può essere operata della indicata liquidazione del danno in ossequio alla richiamata pronuncia della Suprema Corte (n. 26972/2008). Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che pur essendo possibile ottenere il risarcimento dei danni morali in via autonoma e distinta dal risarcimento dei danni fisici, occorre che l'utilità delle prove prodotte dal danneggiato a determinare la presenza di una sofferenza, diversa dal danno biologico, causata dalle lesioni subite (cfr. ex plurims Cass. n. 339/2016).
Per dare luogo a un ulteriore risarcimento a titolo di danno morale, oltre a quello già computato nella liquidazione del danno biologico, si sarebbe dovuto configurare un danno morale indipendente dal riconosciuto pregiudizio dell'integrità psicofisica, circostanza nel caso in esame non ricorrente, visto che la sofferenza allegata e dedotta è strettamente e intimamente collegata alla menomazione fisica e alla lesione psichica patita.
In ordine alla pretesa della di vedersi liquidare le altre voci di danno, va precisato Pt_2 come la giurisprudenza di legittimità ammette pacificamente che un illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona possa determinare un danno da incapacità o pagina 23 di 38 riduzione della capacità lavorativa al cui interno vanno tenute distinte le due voci dell'incapacità lavorativa generica e dell'incapacità lavorativa specifica, caratterizzate da un differente regime probatorio.
Invero, l'evento lesivo può incidere in vari modi sull'attività di lavoro dell'infortunato e ognuno deve avere un'adeguata risposta risarcitoria, e quindi: sia allorquando la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena (danno da lesione della cenestesi lavorativa) tanto potendo indurre un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione (cfr. Cass. n. 28988/2019); sia quando è ravvisabile la perdita o riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, e in tal caso il pregiudizio andrà a configurarsi in termini di danno patrimoniale (da lucro cessante), laddove il danneggiato non sia più in grado di produrre in futuro il reddito percepito al momento del sinistro futuro.
La lesione della capacità lavorativa specifica va dimostrata con apposite allegazioni di elementi (quali le buste paga e le certificazioni reddituali) che consentano di evincere anche per presunzioni gli effetti in termini di pregiudizi subìti a seguito dell'evento dannoso.
Va quindi provata: I) la gravità della lesione (macro-permanente); II) l'incidenza della lesione sui guadagni, III) la prova del reddito pregresso;
IV) la differenza tra i guadagni, prima e dopo l'evento di danno.
In ipotesi di integrazione degli elementi di riscontro poc'anzi richiamati dev'essere considerato che il danno da capacità lavorativa specifica è un danno futuro da valutare su base prognostica, e quindi può esser ricostruito in via presuntiva, ma con riferimento all'an debeatur.
La prova della contrazione del reddito (pertanto sul “quantum debeatur”) dev'essere comunque fornita dal danneggiato, non potendosi, in mancanza di idonei supporti, procedere alla valutazione/liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., giacché tale valutazione è riservata alla liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare (cfr. Cass. n. 15737/2018).
In altri termini, tale tipologia di danno patrimoniale potrà essere liquidata solamente ove il danneggiato dimostri che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale, ovvero che lo stesso abbia subito una contrazione dei suoi redditi dopo il fatto lesivo, non potendo ricavarsi per mere presunzioni la prova sul decremento reddituale.
pagina 24 di 38 La liquidazione del danno da incidenza sulla capacità lavorativa specifica può esser in definitiva riconosciuta sulla scorta di riscontri che consentano il calcolo del reddito effettivamente perduto dalla vittima.
Né può costituire idoneo riferimento il parametro del triplo della pensione sociale, essendo il ricorso a tale criterio consentito solo quando la vittima godeva di un reddito, molto modesto o sporadico, e quindi con sostanziale equiparazione alla condizione di disoccupato (cfr. Cass n. 2463/2020), circostanza nella specie non ricorrente.
L'istante deve quindi fornire delle prove idonee al riguardo, e quindi il risarcimento conseguente è dovuto solo nel caso in cui il danneggiato fornisca effettivi e idonei riscontri sulla reale pregiudizio economico.
Nel caso di specie, a sostegno delle proprie asserzioni e richieste, la ha prodotto Pt_2 documentazione limitata alle dichiarazioni dei redditi 2014, 2015 e 2016 (all. 26-28 della citazione).
All'esito della verifica di tali risultanze deve ritenersi che non possa, alla stregua delle valutazioni improntate ai principi innanzi richiamati, esser desumibile la presenza di dati idonei a fondare probatoriamente la richiesta concernente i danni alla capacità lavorativa specifica.
Va al riguardo e in primis considerato che il CTU medico-legale se da un canto afferma che la “La IG.ra all'epoca dell'evento lavorava come montatrice cinematografica Pt_2 collaborando con registi di fama internazionale. A seguito dell'evento i postumi riportati impediscono in maniera assoluta di svolgere la medesima attività con le medesime prestazioni”, dall'altro precisa “…così come riferito, negli ultimi anni ha lavorato con mansioni di consulenza/supervisione, affiancata da 2 assistenti in 3 film a basso budget, prodotti da una sua amica”.
Considerato e ribadito che compito del Giudice è quello di determinare se e in che misura il reddito della vittima si sia ridotto per effetto dei postumi, senza alcun riferimento a punti percentuali di incapacità lavorativa specifica (cfr. ancora Cass n. 2463/2020), giova osservare come non siano emersi e non risultino allegati supporti probatori riferibili all'eventuale mutamento delle mansioni né al decremento della retribuzione in data successiva all'anno antecedente a quello del sinistro.
La non ha depositato le dichiarazioni dei redditi per gli anni successivi Pt_2 all'infortunio, quando invece avrebbe potuto allegare alla citazione la dichiarazione dei redditi 2017, e alla II memoria istruttoria le dichiarazioni dal 2018 al 2020.
pagina 25 di 38 Va peraltro rilevato che, vertendosi in ipotesi di lucro cessante, e quindi riferita al venir meno del guadagno della vittima a seguito dell'illecito, occorre valutare il danno futuro, essendo quindi richiesta una ragionevole certezza sul suo verificarsi che necessita di appositi e specifici riscontri in particolare sul quantum, e al fine del riconoscimento dei conseguenti riflessi dannosi riscontri che nella specie non è dato ravvisare.
Possono in merito esser richiamati alcuni arresti giurisprudenziali (Cass. 21988/2019;
Cass. 15737/2018; Cass. 11361/2014) che rendono ulteriori chiarimenti sul riparto dell'onere dimostrativo, affermando che spetta sempre e comunque al danneggiato fornire la dimostrazione della contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, ai fini della relativa quantificazione.
Non potendo riconoscersi i riflessi di danno per pregiudizio alla capacità lavorativa specifica, residua la valutazione dell'istanza relativa ai profili che coinvolgono la lesione della capacità lavorativa generica.
La capacità lavorativa generica definisce la potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto e la relativa riduzione è definita come "la sopravvenuta inidoneità del soggetto danneggiato allo svolgimento delle attività lavorative che, in base alle condizioni fisiche, alla preparazione professionale e culturale, sarebbe stato in grado di svolgere" (cfr. Cass. n. 3519/2001). La riduzione della capacità lavorativa generica può, dunque, essere ricondotta nella generale figura del danno biologico, nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene alla salute.
La perdita della capacità lavorativa generica si sostanzia in un danno non patrimoniale consistente nelle difficoltà ad esercitare un'occupazione lavorativa astrattamente intesa.
Tale danno da c.d. cenestesi lavorativa concerne la “compromissione biologica dell'essenza dell'individuo che costringe il soggetto leso ai subire una maggiore usura nello svolgere la sua attività lavorativa” (Cass. n. 17042/2019). Correttamente, dunque, la perdita della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro confacente alle aspirazioni e inclinazioni del soggetto danneggiato, rileva nella fattispecie in termini di personalizzazione della lesione dell'integrità psicofisica risarcibile all'interno del danno biologico (come detto in termini di lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto espresso anche attraverso il proprio lavoro).
Ad avviso del Giudicante, ricorrono nella specie i requisiti per tale incremento, e per lesione della capacità lavorativa generica.
Gli elementi a sostegno di tale conclusione possono esser tratti dalle risultanze peritali,
pagina 26 di 38 ove da un lato si evidenzia che i postumi riportati dalla le impediscono in maniera Pt_2 assoluta di svolgere la medesima attività con le medesime prestazioni, dall'altro che la stessa sia stata comunque riconosciuta nel 2019 dalla competente Commissione per l'accertamento degli stadi di Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e del Sordomutismo, dell'INPS di Roma: “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100%” non revisionabile.
In ragione della configurabilità dei danni per pregiudizio alla capacità lavorativa generica, può esser riconosciuto quindi l'aumento per personalizzazione a favore della Pt_2 nella misura del 15% - stimato congruo, in mancanza di specifici e ulteriori elementi che possano portare a una quantificazione difforme -, giungendo pertanto alla somma complessiva di € 447.251,15.
Essendo il detto importo già attualizzato alla data del 2025, gli accessori andranno riconosciuti previa devalutazione della somma alla data del sinistro (2016) e con aggiunta di interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza;
dalla data della sentenza andranno liquidati i soli interessi sulle somme risultanti dal predetto calcolo, sino alla data dell'effettivo soddisfo.
5.4. L'an e il quantum della pretesa risarcitoria del sig. . Parte_3
Sempre con riguardo al profilo risarcitorio, devono prendersi in esame le istanze provenienti dal coniuge della vittima del sinistro, che ha prospettato la ricorrenza di due pregiudizi sofferti a causa dell'invalidità della moglie: un danno patrimoniale legato all'inoperatività professionale per tutto l'anno 2016 in cui dové assistere la un Pt_2 danno non patrimoniale costituito dal peggioramento della qualità di vita e dalla sofferenza morale conseguenti all'entità delle lesioni riportate dalla moglie.
Con riferimento al primo, l'assoluta carenza di allegazione e prova sulla natura dell'attività esercitata dal richiedente e sull'effettiva contrazione dei propri redditi nell'anno 2016, comportano l'inevitabile reiezione della domanda risarcitoria.
In ordine al secondo profilo, viceversa, è opportuno premettere che, seguendo la ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione, ogni "vulnus" arrecato a valore costituzionalmente tutelato ancorché diverso dalla salute, va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal pagina 27 di 38 danneggiato (cfr. Cass. n. 23469/2018). Con tale pronuncia la Suprema Corte ha ribadito e precisato che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale è un danno non patrimoniale iure proprio del familiare, ristorabile non solo in caso di decesso del proprio caro, ma anche quando il rapporto risulta gravemente leso a cause delle menomazioni psicofisiche riportate dal congiunto.
Ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, occorre allora accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali. Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt.
1223 e 2056 c.c.. Dunque, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Per provare l'esistenza del danno da lesione del rapporto parentale, tuttavia, la Suprema
Corte ritiene possibile il ricorso alle presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e spieghino come era la natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare, in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Nel caso in esame, il suddetto danno deve ritenersi presuntivamente esistente sulla base del rapporto di coniugio e convivenza esistente tra il e la vittima del sinistro. Parte_3
Tuttavia, in ragione delle lacune assertive che connotano gli atti processuali del volte a stimare l'intensità del legame, può applicarsi la riduzione nella misura Parte_3 di 1/3.
Quanto alla liquidazione, si richiamata l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee pagina 28 di 38 modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni" (cfr. Cass. n.
13540/2023).
Avuto riguardo alle richiamate tabelle di Roma applicabili alla data della presente pronuncia, i parametri da considerare per il calcolo del risarcimento sono rappresentati:
a) dalla relazione coniugale con la danneggiata (punti 20); b) dalla convivenza tra il coniuge e la vittima (punti 4); c) dall'assenza di altri familiari conviventi (punti 3); dall'età della danneggiata (punti 2,5); d) dall'età del marito (anni 61 = punti 2); e) dalla percentuale di invalidità riconosciuta alla danneggiata (60%).
In applicazione di detti criteri, si deve riconoscere in favore del sig. l'importo Parte_3 di € 89.537,11 (€ 7.106,12 * 31,5 * 0,60 * 1/3).
Essendo il detto importo già attualizzato alla data del 2025, gli accessori andranno riconosciuti previa devalutazione della somma alla data del sinistro (2016) e con aggiunta di interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza;
dalla data della sentenza andranno liquidati i soli interessi sulle somme risultanti dal predetto calcolo, sino alla data dell'effettivo soddisfo.
6.1. La domanda di garanzia dell'arch. . Pt_2
L'assenza di responsabilità dell'arch. assorbe i profili inerenti alla domanda di Pt_2 garanzia da questi formulata contro la compagnia Parte_10
6.2.1.La domanda di garanzia del geom. contro “ Per_1 Parte_9
”.
[...]
Al tempo del sinistro il geom. godeva della garanzia assicurativa regolata dalla CP_6 polizza emessa da “ ” (all. 8 del . Parte_9 Per_1
La polizza copriva il rischio “responsabilità civile” nel periodo “20 dicembre 2015 - 20 dicembre 2016”, a patto che anche il reclamo intervenisse in detto periodo.
Siamo di fronte a una “claims made pura”, cioè una clausola che condiziona la copertura assicurativa alla circostanza che sia il sinistro che la richiesta di risarcimento pervengano nel periodo di vigenza della polizza.
La compagnia assicuratrice ha respinto la domanda di garanzia, poiché il reclamo giunse dopo la perdita di validità della polizza, ovvero il 4.8.2017 (all. 2 di Loyd's).
pagina 29 di 38 La giustificazione dell'inoperatività della polizza, pertanto, risiederebbe nella clausola
“claims made” che, in deroga pattizia all'art. 1917 c.c., limiterebbe l'impegno dell'assicurazione non oltre il tempo della validità della polizza.
Il geom. limitatosi nel corso del giudizio a eccepire la nullità della clausola in Per_1 esame per difetto di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ex art. 1322, co. 2
c.c., negli atti finali (e in particolare nella memoria di replica di un'erede) ha integrato la propria difesa denunciando l'indebito squilibrio associato a detta clausola, non controbilanciato dall'esiguità del premio, dalla durata della polizza e dalla retroattività della copertura assicurativa sancita dall'art. 3, co. 5 lett. a) della L. 138/2011 (modificato dall'art. dall'art. 1, co. 26 della L. 124/2017), richiamando peraltro la sua qualifica di consumatore.
Il Tribunale è a conoscenza dei vari orientamenti di legittimità, succedutisi nell'ultimo ventennio, in ordine alle clausole assicurative dei contesti per la responsabilità civile terzi
(con particolare riguardo alle pronunce delle Sezioni Unite n. 9140/2016 e n.
22437/2018), e ritiene utile richiamare quanto chiarito di recente dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29437/2024:
“La giurisprudenza di questa Corte, alla luce degli arresti delle Sezioni Unite, è giunta alla conclusione che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, primo comma, cod. civ., consentita dall'art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni
e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, cod. civ., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, stesso codice, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
Tale indagine, devoluta al giudice del merito, riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto
(come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può
pagina 30 di 38 esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437; successivamente, in senso conforme, v. Cass. 26/04/2022, n. 12981; Cass. 12/03/2024,
n. 6490; Cass. 08/05/2024, n. 12462; Cass. 30/05/2024, n. 15216; Cass.26/07/2024, n.
21036).
Nell'ottica dell'indagine sulla causa concreta, le Sezioni Unite hanno chiarito quanto segue: "l'analisi dell'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo scopo … là dove l'emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in concreto dell'operazione economica. Ciò in quanto, come già affermato da questa Corte, la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell'individuazione del tipo e del limite del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l'equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni (Cass.,
30/04/2010, n. 10596; ma, in forza di analoga prospettiva, anche Cass., Sez. Un.,
28/02/2007, n. 4631). Non è, dunque, questione di garantire, e sindacare perciò,
l'equilibrio economico delle prestazioni, che è profilo rimesso esclusivamente all'autonomia contrattuale, ma occorre indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale "on claims made basis" presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale. Del resto, una significativa chiave interpretativa in tal senso è fornita dal considerando n. 19 della direttiva 93/13/CEE, che, sebbene abbia riguardo specificamente alla tutela del consumatore, esprime, tuttavia, un principio di carattere più generale, che trae linfa proprio dall'anzidetta relazione oggettiva rischio/premio, sterilizzando la valutazione di abusività della clausola di delimitazione del rischio assicurativo e dell'impegno dell'assicuratore "qualora i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore"".
In questo quadro, richiamando l'estraneità del disposto dell'art. 2965 cod. civ. al giudizio relativo alla clausola "claims made", la quale costituisce una delimitazione dell'oggetto del contratto, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite (v. già, oltre Cass., Sez. Un.,
n. 22437 del 2018, cit., Cass. 06/05/2016, n. 9140), è stato affermato che "non può
pagina 31 di 38 essere affetta da nullità, ex art. 2965 cod. civ, la clausola claims made "perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo", giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito … è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato" (Cass. 22/04/2022, n. 12908 - diversamente si era orientata, sulla questione dell'art. 2965 cod. civ., Cass. 13/05/2020, n. 8894, rimasta isolata, ma si veda, in senso contrario, già Cass. 21/11/2019, n. 30309).
Al fine dell'indagine in ordine alla causa concreta, il giudice del merito deve pertanto svolgere l'analisi dell'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo, dando valore alle circostanze rilevanti, quale quella, invero determinante, del premio di polizza.
Spetta così al giudice del merito, facendo applicazione dei suddetti principi di diritto, giudicare dell'assenza o presenza di squilibrio sinallagmatico dal punto di vista del giudizio di fatto”.
Alla luce di quanto illustrato in diritto, nel caso di specie, la clausola controversa non può, ad avviso del Tribunale, aver generato di per sé sola a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali.
Non sembra anzitutto sostenibile che il geom. fosse rimasto all'oscuro, nella Per_1 fase delle trattative che precederono la conclusione del contratto, di informazioni adeguate circa l'estensione del periodo di copertura e di tempistiche entro cui avrebbe dovuto comunicarsi la denuncia del sinistro.
Inoltre, non sembra ravvisarsi un significativo squilibrio tra rischio assicurato e ammontare del premio annuo (€ 2.620,25), tenuto conto del volume d'affari dichiarato dal professionista (€ 240.000,00) e del massimale assicurato (€ 2.000.000,00).
Pertanto, in assenza di specifici elementi di valutazione concretamente e tempestivamente dedotti in giudizio sul punto, nonché di dati documentali significativi, la clausola dev'essere ritenuta legittimamente apposta.
D'altro canto, la difesa del geom. non si preoccupa affatto di considerare le Per_1 conseguenze della declaratoria di nullità della causa in concreto della clausola contrattuale, che vanno invece gestite dal giudice stesso che dichiara la nullità della singola clausola, cui spetta l'indicazione della norma imperativa con la quale sostituire la clausola dichiarata nulla, ai fini di lasciare alle parti una regolamentazione depurata della clausola nulla e tuttavia utilizzabile, perché regolamentata da regole certe.
pagina 32 di 38 È, infatti, principio consolidato che il giudice che dichiara la nullità di una clausola del contratto ai sensi dell'art. 1419, co. 2 c.c. deve indicare la norma imperativa con la quale sostituire la predetta clausola dichiarata nulla, e ove non la rinvenga - rischio paventabile nella specie, vista la data di stipula della polizza e l'inapplicabilità dell'art. 1917 c.c. al riguardo (cfr. Cass. n. 22437/2018) - deve dedurne la nullità dell'intero contratto, non potendo cimentarsi in avventate operazioni di ortopedia ermeneutica allo scopo di salvarlo (cfr. ex multis Cass. n. 9616 del 2023).
6.2.2. La domanda di garanzia del geom. contro “ ”. Per_1 CP_4
Il geom. in data 31.1.2017, ha stipulato una polizza assicurativa a garanzia Per_1 del rischio responsabilità civile con (all. 58 del . CP_4 Per_1
Il deposito del certificato assicurativo, peraltro avvenuto su stessa iniziativa della terza chiamata con la comparsa di costituzione e risposta (all. 2), neutralizza l'eccepita carenza di prova sull'operatività della garanzia prestata da e sulla tutela del sinistro in CP_4 esame.
Benvero, è l'assicurazione stessa a riconoscere implicitamente l'operatività della polizza che, pur modellandosi sulla clausola “claims made”, estende retroattivamente i propri effetti al sinistro denunciato nel suo periodo di validità, sebbene accaduto in precedenza.
La terza chiamata, pertanto, dovrà tenere indenne il geom. ai sensi dell'art. Per_1
1917, co. 1 c.c., di quanto questi, in conseguenza del fatto denunciato, dovrà pagare agli attori.
Il tema specifico proposto da verte piuttosto sull'entità del massimale limitato CP_4 ad € 75.000,00 - con applicazione di uno scoperto del 10% del valore del sinistro, con un minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 5.000,00 - previsto dall'art.
2.15 in caso di pretese risarcitorie avanzate a seguito di “dispersione, liberazione, migrazione, fuga di
Agenti Inquinanti”.
Secondo la prospettazione della compagnia, trattasi d'altronde di una clausola di favore per l'assicurato, giacché coprirebbe sinistri altrimenti esclusi dalla garanzia, dal momento che ai sensi dell'art. 4.10: «L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento (…) traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la
pagina 33 di 38 rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti».
Ad avviso del Giudicante, il sottolimite di massimale previsto dal citato art. 2.15 è inoperante nel caso concreto, sfuggendo prima ancora la fattispecie dalle situazioni contemplate nel catalogo delle esclusioni, elencate nell'art. 4 delle condizioni generali di contratto, atteso che il geom. non è tenuto a rifondere “perdite pecuniarie”, Per_1 bensì danni non patrimoniali arrecati alla persona fisica della vittima, ricadenti nel combinato disposto di cui agli artt. 3.6 (Danni), 3.8 (Danno alla persona) e 3.11 (Errore professionale).
La garanzia assicurativa prestata da , pertanto, deve considerarsi operativa CP_4 per l'intero massimale di polizza, pari ad € 2.500.000,00, e l'inattività della garanzia fa venir meno anche l'eccezione relativa all'operatività a secondo rischio della Pt_9 Con polizza .
È appena il caso di chiarire, infine, che l'assicuratore di uno dei coobbligati è tenuto a manlevare il proprio assicurato per l'intero dell'obbligazione risarcitoria sullo stesso ricadente che costituisce la misura dell'esposizione dell'assicurato nei confronti del danneggiato, salvo il suo diritto di agire in regresso nei confronti degli altri coobbligati ex art. 1299, co. 1 c.c. per ripetere la parte di ciascuno di essi.
7. L'estensione delle domande attoree contro i terzi chiamati geom. CE
e . CP_4
Gli attori, con la memoria n. 1) ex art. 183, co. 6 c.p.c., hanno esteso le domande risarcitorie ai terzi chiamati in giudizio, e per quanto rileva (stante l'assenza di responsabilità dell'arch. al geom. CE e ad , coinvolti dal geom. Pt_2 CP_4 affinché il primo fosse ritenuto corresponsabile del danno arrecato agli attori e Per_1 lo manlevasse da quanto in ipotesi avrebbe dovuto pagare a questi per colpa del terzi, mentre la seconda lo tenesse indenne da quanto il professionista avrebbe dovuto in ipotesi risarcire ai danneggiati.
Orbene, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. ex ceteris Cass. n.
26208/2022) “nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore,
pagina 34 di 38 stante che la diversità e pluralità delle configurabili condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie (cfr. anche Cass., Sez. U.,
27/04/2022, n. 13143), non mutando l'oggetto del giudizio, mentre un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto (Cass., 28/11/2019, n. 31066)”. In quest'ultimo caso, peraltro, l'estensione della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato in manleva dal convenuto deve essere effettuata “nell'osservanza delle fasi e delle decadenze processuali” (cfr. Cass. n.
30601/2018), tenendo conto in particolare dell'insegnamento secondo cui “La memoria di cui all'art. 183, comma esto, n. 1, c.p.c., consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno invece proposte entro la prima udienza di trattazione” (cfr. ex multis Cass. n.
30745/2019).
Applicando siffatti principi al caso di specie, è allora evidente che i presupposti dell'estensione automatica della domanda attorea debbono trovare applicazione nei soli confronti del geom. CE - in quanto il convenuto non invoca nei suoi confronti alcun rapporto contrattuale di garanzia, limitandosi a indicarlo come soggetto quantomeno corresponsabile per i fatti di causa -, e non anche di , verso la quale è da CP_4 ritenersi inammissibile, in quanto tardiva, l'estensione della domanda attorea avvenuta solo con la prima memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
8. Le spese di lite.
Quanto alle spese processuali, liquidate nel dispositivo secondo i criteri di cui al DM
55/2014 in ossequio al principio di soccombenza, si statuisce come segue:
- nulla dovrà disporsi in punto di spese riguardo al Controparte_2
attesa la sua contumacia;
[...]
- parte attrice rifonderà le spese all' e al sig. , potendo qui Controparte_2 Pt_6 applicarsi i minimi tariffari, in ragione dell'attività espletata;
- il geom. il geom. CE e il sig. in solido tra loro, Per_1 Pt_7 rifonderanno a parte attrice le spese di lite, con la compensazione nella misura di 1/3, ex art. 92, co. 2 c.p.c., visto il rigetto delle domande della;
Parte_1
pagina 35 di 38 - il geom. rifonderà le spese di lite all'arch. a e Per_1 Pt_2 Parte_10
a , avendone provocato il coinvolgimento in giudizio sulla Parte_9 base di una domanda infondata (cfr. Cass. n. 6144/2024), potendo applicarsi i minimi tariffari per le compagnie assicurative, in ragione dell'attività espletata;
- terrà indenne il geom. dalle spese che dovrà rifondere a CP_4 Per_1 parte attrice, e gli rifonderà al contempo le spese processuali da questi sostenute, potendo qui applicarsi i minimi tariffari, in ragione dell'attività espletata.
9. Le spese di CTU.
Le spese delle due consulenze espletate in giudizio, già liquidate con separati decreti, si pongono definitivamente a carico solidale del geom. del geom. CE e del Per_1 sig. in parti uguali tra loro, e terrà indenne il geom. Pt_7 CP_4 Per_1 rispetto a tale voce.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda attorea rivolta contro il Fallimento
[...]
Controparte_2
2) rigetta la domanda proposta dalla Parte_1
3) rigetta la domanda proposta dagli attori contro Parte_11 Controparte_2
e ; Parte_6 CP_3
4) rigetta la domanda proposta da e (in qualità di eredi di Pt_4 Parte_5
nei confronti di;
Persona_1 CP_3
5) dichiara inammissibile la domanda estesa dai sigg. contro la Parte_11 terza chiamata Controparte_4
6) accoglie la domanda proposta da nei confronti di e Parte_2 Pt_4 [...]
(in qualità di eredi di , e e, Parte_5 Persona_1 Parte_8 Parte_7 per l'effetto, condanna questi ultimi, in solido tra loro (salva la ripartizione interna in parti uguali nella misura di 1/3 ciascuno), a pagare all'attrice l'importo di € 447.251,15, oltre interessi legali sulla detta somma previamente devalutata all'anno 2016, e anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza, e con maggiorazione dei soli interessi sulle somme risultanti dal predetto calcolo dalla data della sentenza sino alla data dell'effettivo pagina 36 di 38 soddisfo;
7) accoglie la domanda proposta da nei confronti di e Parte_3 Pt_4
(in qualità di eredi di , e Parte_5 Persona_1 Parte_8 Parte_7
e, per l'effetto, condanna questi ultimi, in solido tra loro (salva la ripartizione interna in parti uguali nella misura di 1/3 ciascuno), a pagare all'attore l'importo di € 89.537,11, oltre interessi legali sulla detta somma previamente devalutata all'anno 2016, e anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza, e con maggiorazione dei soli interessi sulle somme risultanti dal predetto calcolo dalla data della sentenza sino alla data dell'effettivo soddisfo;
8) condanna a tenere indenne e (in qualità di Controparte_4 Pt_4 Parte_5 eredi di di quanto le stesse, in conseguenza dei capi 6) e 7), Persona_1 dovranno pagare a e a;
Parte_2 Parte_3
9) rigetta la domanda proposta da e (in qualità di eredi di Pt_4 Parte_5
nei confronti di;
Persona_1 Parte_9
10) nulla sulle spese processuali fra parte attrice e Controparte_2
[...]
11) condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere a e a Controparte_2 Parte_6
le spese di lite, che liquida per ciascuno in € 14.598,00 per compensi, oltre IVA,
[...]
CPA e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
12) compensa le spese di lite tra e (in qualità di eredi di Pt_4 Parte_5 [...]
, e nella misura di 1/3 e, per l'effetto, condanna Per_1 Parte_8 Parte_7
e (in qualità di eredi di , e Pt_4 Parte_5 Persona_1 Parte_8
in solido tra loro, a rifondere a parte attrice la residua quota di 2/3 delle Parte_7 spese processuali, liquidata in € 1.934,85 per esborsi ed € 19.462,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
13) condanna a tenere indenne e (in qualità di Controparte_4 Pt_4 Parte_5 eredi di di quanto dovranno versare a parte attrice a titolo di spese Persona_1 legali;
14) condanna a rifondere a e (in qualità di eredi Controparte_4 Pt_4 Parte_5 di le spese di lite, che liquida in € 14.598,00 per compensi, oltre IVA, Persona_1
CPA e spese generali al 15% come per legge;
15) condanna e (in qualità di eredi di a Pt_4 Parte_5 Persona_1
pagina 37 di 38 rifondere ad , a e a le CP_3 Parte_10 Parte_9 spese legali, liquidate per il primo in € 29.193,00 e per le altre due in € 14.598,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
16) pone le spese delle due CTU espletate, già liquidate con appositi decreti, definitivamente a carico solidale di (in persona delle due eredi e Persona_1 Pt_5
), e in parti uguali tra loro;
Pt_4 Parte_8 Parte_7
17) condanna a tenere indenne e (in qualità di Controparte_4 Pt_4 Parte_5 eredi di delle spese di CTU di cui al capo 16). Persona_1
Grosseto 16.6.2025
Il Giudice
Mario Venditti
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