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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/06/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1124/2025
Riunito in Camera di ConSIlio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 1124/2025 promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 04/03/2025 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Rossella
De Biasi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Conegliano;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di risposta su foglio separato, dall'avv.
Andrea Cecinelli (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Roma;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da nota congiunta depositata telematicamente il 12/05/2025.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1124/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 16/08/2011 Parte_1
Per_ contraeva matrimonio concordatario con che dall'unione nascevano due figli: Controparte_1
il 25/08/2012 e il 31/12/2016; che stante una profonda crisi sentimentale era venuta meno Per_2
l'affectio coniugalis, oltre che la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Illustrate le vicende familiari e le rispettive posizioni personali e patrimoniali la ricorrente chiedeva di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Si costituiva il resistente con comparsa di risposta depositata in data 29/04/2025 Controparte_1
contestando la ricostruzione dei fatti rappresentata dalla ricorrente.
Esposta quindi la propria versione, concludeva chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Veniva fissata per la data del 03/06/2025 l'udienza di prima comparizione delle parti, ma nelle more, i coniugi depositavano in data 12/05/2025 istanza congiunta di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, con definizione della controversia alle conclusioni congiunte ivi rassegnate.
Pertanto, il Giudice, con decreto del 28/05/2025, revocava l'udienza in presenza e fissava termine per il deposito di note scritte in sostituzione, che venivano depositate dalle parti in data 29/05/2025.
Il Giudice, quindi, con successiva ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ., dato atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
1. Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, posto che vi è la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia.
Difatti le parti hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione e la crisi coniugale
è ormai irreversibile.
Ricorrono quindi i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ., in quanto dagli atti di causa, emerge chiaramente che è venuta meno l'unione spirituale e materiale tra le parti, con la conseguenza che devono ritenersi integrate le condizioni richieste dalla legge per la pronunzia di
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1124/2025 separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio coniugalis
che caratterizza il vincolo coniugale, essendo il rapporto irrimediabilmente compromesso.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobello di Mazara è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
1.2 Le spese di lite, attese le conclusioni congiunte delle parti, vengono compensate integralmente tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(AL) il 13/04/1987 e nato a [...] il Controparte_2
07/10/1985, matrimonio contratto il 16/08/2011 e trascritto al n. 25, Parte II, Serie A, Anno 2011,
del registro degli atti di matrimonio del Comune di LO DI RA (TP) alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3) La casa coniugale, sita nel Comune di San Vendemiano (TV), in Via Roma n. 100 è assegnata alla SI.ra , che vi continuerà ad abitare con i figli minori. Il SI. se ne allontanerà Parte_1 CP_1
non appena avrà trovato un immobile idoneo ad ospitare sia lui che i figli minori, comunque entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
4) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre.
5) Il padre avrà diritto/dovere di tenere con sé i figli minori durante la settimana, nei giorni in cui la madre è impegnata per motivi di lavoro, nonché a week-end alternati e comunque per un periodo pari alla madre ogni mese. I giorni esatti in cui il SI. terrà con sé i figli dovranno essere CP_1
concordati con almeno 30 giorni di anticipo, tenendo conto delle eSIenze lavorative di entrambi i genitori e tenendo conto della possibilità che la madre sia impegnata per lavoro in uno dei due giorni del weekend di sua pertinenza, in tal caso il padre terrà i figli con sé. In linea generale i
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1124/2025 week-end spettanti al padre coincideranno con quelli in cui la SI.ra sarà impegnata a Parte_1
lavorare. I minori trascorreranno inoltre:
- una settimana delle vacanze natalizie con ciascun genitore ad anni alterni, includendo un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno;
- tre giorni delle vacanze pasquali con ciascun genitore ad anni alterni, includendo un anno la domenica di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
6) Considerate le rispettive capacità economiche, i genitori contribuiranno in maniera paritetica al mantenimento dei figli minori, rimborsando al genitore anticipatario il 50% degli esborsi per spese ordinarie e straordinarie, se concordate o necessarie o urgenti. Per l'individuazione delle spese straordinarie si rimanda al Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Treviso, da intendersi qui integralmente riportato.
7) L'assegno unico per i figli a carico erogato dall' sarà percepito da entrambi i genitori nella CP_3
misura del 50% ciascuno.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si dà atto che le parti dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 09/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1124/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1124/2025
Riunito in Camera di ConSIlio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 1124/2025 promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 04/03/2025 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Rossella
De Biasi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Conegliano;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di risposta su foglio separato, dall'avv.
Andrea Cecinelli (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Roma;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da nota congiunta depositata telematicamente il 12/05/2025.
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1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1124/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 16/08/2011 Parte_1
Per_ contraeva matrimonio concordatario con che dall'unione nascevano due figli: Controparte_1
il 25/08/2012 e il 31/12/2016; che stante una profonda crisi sentimentale era venuta meno Per_2
l'affectio coniugalis, oltre che la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Illustrate le vicende familiari e le rispettive posizioni personali e patrimoniali la ricorrente chiedeva di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Si costituiva il resistente con comparsa di risposta depositata in data 29/04/2025 Controparte_1
contestando la ricostruzione dei fatti rappresentata dalla ricorrente.
Esposta quindi la propria versione, concludeva chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Veniva fissata per la data del 03/06/2025 l'udienza di prima comparizione delle parti, ma nelle more, i coniugi depositavano in data 12/05/2025 istanza congiunta di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, con definizione della controversia alle conclusioni congiunte ivi rassegnate.
Pertanto, il Giudice, con decreto del 28/05/2025, revocava l'udienza in presenza e fissava termine per il deposito di note scritte in sostituzione, che venivano depositate dalle parti in data 29/05/2025.
Il Giudice, quindi, con successiva ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ., dato atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
1. Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, posto che vi è la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia.
Difatti le parti hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione e la crisi coniugale
è ormai irreversibile.
Ricorrono quindi i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ., in quanto dagli atti di causa, emerge chiaramente che è venuta meno l'unione spirituale e materiale tra le parti, con la conseguenza che devono ritenersi integrate le condizioni richieste dalla legge per la pronunzia di
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1124/2025 separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio coniugalis
che caratterizza il vincolo coniugale, essendo il rapporto irrimediabilmente compromesso.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobello di Mazara è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
1.2 Le spese di lite, attese le conclusioni congiunte delle parti, vengono compensate integralmente tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(AL) il 13/04/1987 e nato a [...] il Controparte_2
07/10/1985, matrimonio contratto il 16/08/2011 e trascritto al n. 25, Parte II, Serie A, Anno 2011,
del registro degli atti di matrimonio del Comune di LO DI RA (TP) alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3) La casa coniugale, sita nel Comune di San Vendemiano (TV), in Via Roma n. 100 è assegnata alla SI.ra , che vi continuerà ad abitare con i figli minori. Il SI. se ne allontanerà Parte_1 CP_1
non appena avrà trovato un immobile idoneo ad ospitare sia lui che i figli minori, comunque entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
4) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre.
5) Il padre avrà diritto/dovere di tenere con sé i figli minori durante la settimana, nei giorni in cui la madre è impegnata per motivi di lavoro, nonché a week-end alternati e comunque per un periodo pari alla madre ogni mese. I giorni esatti in cui il SI. terrà con sé i figli dovranno essere CP_1
concordati con almeno 30 giorni di anticipo, tenendo conto delle eSIenze lavorative di entrambi i genitori e tenendo conto della possibilità che la madre sia impegnata per lavoro in uno dei due giorni del weekend di sua pertinenza, in tal caso il padre terrà i figli con sé. In linea generale i
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1124/2025 week-end spettanti al padre coincideranno con quelli in cui la SI.ra sarà impegnata a Parte_1
lavorare. I minori trascorreranno inoltre:
- una settimana delle vacanze natalizie con ciascun genitore ad anni alterni, includendo un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno;
- tre giorni delle vacanze pasquali con ciascun genitore ad anni alterni, includendo un anno la domenica di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
6) Considerate le rispettive capacità economiche, i genitori contribuiranno in maniera paritetica al mantenimento dei figli minori, rimborsando al genitore anticipatario il 50% degli esborsi per spese ordinarie e straordinarie, se concordate o necessarie o urgenti. Per l'individuazione delle spese straordinarie si rimanda al Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Treviso, da intendersi qui integralmente riportato.
7) L'assegno unico per i figli a carico erogato dall' sarà percepito da entrambi i genitori nella CP_3
misura del 50% ciascuno.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si dà atto che le parti dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 09/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1124/2025