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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 10344/2022
TRA
Avv. rappresentata da sé stessa ed elettivamente domiciliata presso il Parte_1
proprio studio in Cava De' Tirreni (SA) alla Via Carlo Santoro, n. 1
– ricorrente –
CONTRO
– contumace – CP_1
– resistente –
Avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi e da verbale di udienza del 12 Marzo 2025,
all'esito della quale, previo ritiro in Camera di Consiglio, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione notificato in data 2 Dicembre 2022, l'Avv. Parte_1
procuratrice di sé stessa, esponeva: a) di avere concesso in locazione al Sig. , CP_1
con contratto ad uso transitorio per mesi sei, con decorrenza dal 30 Ottobre 2022 sino al 30
Aprile 2023, l'immobile ubicato in Vietri Sul Mare (SA) alla Via Strettola, n. 42; b) che il contratto era regolarmente registrato in data 4 Novembre 2022; c) che il canone convenuto ammontava ad € 600,00 mensili;
d) che, a far data dal 20 Settembre 2022 sino alla scadenza contrattuale, l'attrice non riusciva ad interloquire con il conduttore, il quale ometteva di corrispondere sia la caparra, pari d € 600,00, che i canoni di locazione e la propria quota di registrazione del contratto ammontante ad 36,00; e) che il conduttore si rendeva altresì
inadempiente alla propria obbligazione di prendere in consegna l'immobile; f) che l'inadempimento contrattuale cagionava danni alla locatrice la quale era impossibilitata a locare a terzi l'immobile nonostante numerose richieste in tal senso.
Conseguentemente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il Sig.
[...]
al fine di sentirne accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale e, per CP_1
l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di € 1.236,00, nonché dell'importo di €
3.000,00 a titolo di risarcimento dei canoni di locazione non percepiti da dicembre ad aprile,
e delle spese di giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, rimaneva contumace il Sig. . CP_1
Disposto il mutamento del rito da ordinario in locatizio, trattandosi di controversia avente ad oggetto obbligazioni derivanti da contratto di locazione, assegnato a parte ricorrente termine per l'instaurazione del procedimento obbligatorio di mediazione, la causa era
2 rinviata all'udienza di discussione del 12 Marzo 2025, ove, sulle conclusioni della ricorrente,
previo ritiro in Camera di Consiglio, era decisa dandosi lettura del dispositivo.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente Sig. . CP_1
Deve poi, sempre preliminarmente, dichiararsi la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente espletato il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale negativo del 12
Settembre 2023 nel procedimento di mediazione protocollo n. 186/2023 del 21 Marzo 2023,
depositato telematicamente dalla ricorrente in data 24 Gennaio 2024).
Nel merito, la domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che, ai sensi dell'art. 1587 cod. civ., il conduttore ha l'obbligo di prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze e di dare al locatore il corrispettivo nei termini convenuti.
Nella fattispecie, il conduttore, rimasto peraltro contumace nel presente giudizio, dopo avere sottoscritto il contratto di locazione, ha omesso di adempiere ad entrambe le obbligazioni su di lui gravanti alla luce del citato art. 1587 cod. civ..
Ne consegue che lo stesso deve essere condannato al pagamento dei canoni non corrisposti a far data dal mese di Ottobre 2023 sino alla data di scadenza contrattualmente convenuta del 30 Aprile 2024, per un importo complessivo di € 3.000,00 (stante un canone mensile di € 600,00), oltre interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo. A detta somma deve aggiungersi l'importo di € 36,00 pari alla metà delle spese di registrazione del contratto sopportate dalla ricorrente.
Stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all'accertato inadempimento del resistente, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (art. 91 cod.
3 proc. civ.). Ne consegue la condanna del resistente anche al rimborso in favore della ricorrente delle spese sostenute per l'espletamento del tentativo di mediazione.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con condanna del resistente al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte ricorrente, che si liquidano d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento da € 1.101,00
ad € 5.200,00 – Fase di studio € 425,00; Fase introduttiva € 425,00; Fase istruttoria € 851,00;
Fase decisionale € 851,00 - Totali € 2.552,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 10344/2022 – udito il procuratore di parte ricorrente, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia del convenuto Sig. ; CP_1
2) ACCERTA E DICHIARA l'inadempimento contrattuale del resistente Sig.
[...]
; CP_1
3) CONDANNA il resistente Sig. al pagamento della somma di € CP_1
3.000,00 a titolo di canoni di locazione non corrisposti a far data dal mese di Ottobre
2023 sino al mese di Aprile 2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
4) CONDANNA il resistente Sig. al pagamento della somma di € 36,00 CP_1
a titolo di quota parte delle spese di registrazione del contratto di locazione, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
4 5) CONDANNA il resistente Sig. al rimborso in favore della ricorrente CP_1
Avv. delle spese di mediazione;
Parte_1
6) CONDANNA il resistente Sig. al pagamento delle spese processuali CP_1
nei confronti della resistente Avv. che liquida complessivamente Parte_1
in € 2.689,73, di cui € 137,73 per esborsi ed € 2.552,00 per competenze professioni,
oltre Iva e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 12 Marzo 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 10344/2022
TRA
Avv. rappresentata da sé stessa ed elettivamente domiciliata presso il Parte_1
proprio studio in Cava De' Tirreni (SA) alla Via Carlo Santoro, n. 1
– ricorrente –
CONTRO
– contumace – CP_1
– resistente –
Avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi e da verbale di udienza del 12 Marzo 2025,
all'esito della quale, previo ritiro in Camera di Consiglio, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione notificato in data 2 Dicembre 2022, l'Avv. Parte_1
procuratrice di sé stessa, esponeva: a) di avere concesso in locazione al Sig. , CP_1
con contratto ad uso transitorio per mesi sei, con decorrenza dal 30 Ottobre 2022 sino al 30
Aprile 2023, l'immobile ubicato in Vietri Sul Mare (SA) alla Via Strettola, n. 42; b) che il contratto era regolarmente registrato in data 4 Novembre 2022; c) che il canone convenuto ammontava ad € 600,00 mensili;
d) che, a far data dal 20 Settembre 2022 sino alla scadenza contrattuale, l'attrice non riusciva ad interloquire con il conduttore, il quale ometteva di corrispondere sia la caparra, pari d € 600,00, che i canoni di locazione e la propria quota di registrazione del contratto ammontante ad 36,00; e) che il conduttore si rendeva altresì
inadempiente alla propria obbligazione di prendere in consegna l'immobile; f) che l'inadempimento contrattuale cagionava danni alla locatrice la quale era impossibilitata a locare a terzi l'immobile nonostante numerose richieste in tal senso.
Conseguentemente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il Sig.
[...]
al fine di sentirne accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale e, per CP_1
l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di € 1.236,00, nonché dell'importo di €
3.000,00 a titolo di risarcimento dei canoni di locazione non percepiti da dicembre ad aprile,
e delle spese di giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, rimaneva contumace il Sig. . CP_1
Disposto il mutamento del rito da ordinario in locatizio, trattandosi di controversia avente ad oggetto obbligazioni derivanti da contratto di locazione, assegnato a parte ricorrente termine per l'instaurazione del procedimento obbligatorio di mediazione, la causa era
2 rinviata all'udienza di discussione del 12 Marzo 2025, ove, sulle conclusioni della ricorrente,
previo ritiro in Camera di Consiglio, era decisa dandosi lettura del dispositivo.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente Sig. . CP_1
Deve poi, sempre preliminarmente, dichiararsi la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente espletato il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale negativo del 12
Settembre 2023 nel procedimento di mediazione protocollo n. 186/2023 del 21 Marzo 2023,
depositato telematicamente dalla ricorrente in data 24 Gennaio 2024).
Nel merito, la domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che, ai sensi dell'art. 1587 cod. civ., il conduttore ha l'obbligo di prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze e di dare al locatore il corrispettivo nei termini convenuti.
Nella fattispecie, il conduttore, rimasto peraltro contumace nel presente giudizio, dopo avere sottoscritto il contratto di locazione, ha omesso di adempiere ad entrambe le obbligazioni su di lui gravanti alla luce del citato art. 1587 cod. civ..
Ne consegue che lo stesso deve essere condannato al pagamento dei canoni non corrisposti a far data dal mese di Ottobre 2023 sino alla data di scadenza contrattualmente convenuta del 30 Aprile 2024, per un importo complessivo di € 3.000,00 (stante un canone mensile di € 600,00), oltre interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo. A detta somma deve aggiungersi l'importo di € 36,00 pari alla metà delle spese di registrazione del contratto sopportate dalla ricorrente.
Stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all'accertato inadempimento del resistente, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (art. 91 cod.
3 proc. civ.). Ne consegue la condanna del resistente anche al rimborso in favore della ricorrente delle spese sostenute per l'espletamento del tentativo di mediazione.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con condanna del resistente al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte ricorrente, che si liquidano d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento da € 1.101,00
ad € 5.200,00 – Fase di studio € 425,00; Fase introduttiva € 425,00; Fase istruttoria € 851,00;
Fase decisionale € 851,00 - Totali € 2.552,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 10344/2022 – udito il procuratore di parte ricorrente, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia del convenuto Sig. ; CP_1
2) ACCERTA E DICHIARA l'inadempimento contrattuale del resistente Sig.
[...]
; CP_1
3) CONDANNA il resistente Sig. al pagamento della somma di € CP_1
3.000,00 a titolo di canoni di locazione non corrisposti a far data dal mese di Ottobre
2023 sino al mese di Aprile 2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
4) CONDANNA il resistente Sig. al pagamento della somma di € 36,00 CP_1
a titolo di quota parte delle spese di registrazione del contratto di locazione, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
4 5) CONDANNA il resistente Sig. al rimborso in favore della ricorrente CP_1
Avv. delle spese di mediazione;
Parte_1
6) CONDANNA il resistente Sig. al pagamento delle spese processuali CP_1
nei confronti della resistente Avv. che liquida complessivamente Parte_1
in € 2.689,73, di cui € 137,73 per esborsi ed € 2.552,00 per competenze professioni,
oltre Iva e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 12 Marzo 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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