Ordinanza cautelare 11 settembre 2024
Sentenza 10 marzo 2025
Ordinanza cautelare 26 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 7 agosto 2025
Accoglimento
Sentenza 20 ottobre 2025
Inammissibile
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/08/2025, n. 6972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6972 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06972/2025REG.PROV.COLL.
N. 00825/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2025, proposto da
BI AC, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sandra Bernardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
VI ON, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. 1314/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale Università di Pisa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Francesco FO;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota depositata in data 20 giugno 2025 con la quale l’Università di Pisa ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti gli avvocati Marco Mariani e Nicola Pignatelli.
Viste le conclusioni dell'Università appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originario ricorrente, odierno appellante principale, prof. AC, ha chiesto l’annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa n. 406 del 21 ottobre 2022 avente ad oggetto “ Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica - Professore Ordinario – Proposta di chiamata ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ” e atti connessi, presupposti e consequenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 dicembre 2023
- della Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 73/2023 e ulteriori atti presupposti, consequenziali e connessi;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14 maggio 2024
- del verbale n. 8 del 27 settembre 2022 del Consiglio di Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica dell’Università di Pisa, depositato dall’Università di Pisa il 5 aprile 2024 sub all. n. 35;
- del documento consistente in 18 slides (di cui la n. 12 vuota) depositato dall’Università di Pisa il 5 aprile 2024 sub all. 36 (in formato Power Point ) quale asserito Allegato al verbale n. 8 del 27 settembre 2022 del Consiglio di Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica dell’Università di Pisa.
Il primo giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e accolto i ricorsi per motivi aggiunti annullando conseguentemente gli atti conclusivi della procedura e disponendo una nuova valutazione dei candidati.
In particolare, emerge in fatto che con decreto rettorale n. 1256/2021 del 1° settembre 2021, l’Università degli studi di Pisa emanava il bando avente ad oggetto le procedure selettive per la copertura di un posto di professore universitario, prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il Dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area critica, macrosettore 06/L “ Clinica Anestesiologica”, settore concorsuale 06/L1 “Anestesiologia ”, SSD MED/41 “ Anestesiologia” .
Il dott. BI AC, originario ricorrente, odierno appellante, presentava domanda di partecipazione.
Presentavano domanda di partecipazione anche i professori Elena Giovanna IG, Giovanni FO e VI ON.
La Commissione di esperti, all’uopo nominata, predisponeva i criteri di valutazione e valutava le domande dei quattro candidati, formulando altrettanti giudizi di idoneità a ricoprire il ruolo oggetto di selezione.
Il Consiglio di dipartimento, con delibera n. 78 del 27 settembre 2022, decideva a maggioranza di prescegliere il profilo della prof.ssa IG.
Con delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università di Pisa n. 406 del 21 ottobre 2022, si approvava la proposta di chiamata nella posizione oggetto di selezione della prof.ssa IG.
Tali atti sono stati impugnati con il ricorso principale dal dott. AC, secondo cui la Commissione di esperti avrebbe immotivatamente disapplicato due dei criteri previsti dal bando e quelli più di dettaglio che essa stessa aveva specificato nella prima riunione.
Inoltre, secondo l’originario ricorrente, odierno appellante principale, la Commissione avrebbe fatto uso di criteri formulati ex post , caratterizzati da profili di eccesso di potere, con la lamentata conseguenza di danneggiare la valutazione del dott. AC e di avvantaggiare la prof.ssa IG, risultata vincitrice.
In data 4 settembre 2023, la prof.ssa IG ha rinunciato alla chiamata e il Consiglio di dipartimento dell’Università di Pisa, con delibera n. 73 del 25 ottobre 2023, riesaminate le posizioni dei tre candidati rimasti, ha proposto la chiamata del prof. FO, richiamando il percorso argomentativo adottato dal Consiglio di dipartimento nella seduta del 27 settembre 2022.
Il Consiglio d’amministrazione, con delibera n. 457 del 30 novembre 2023, ha approvato la proposta di chiamata del prof. FO.
L’Università di Pisa, con decreto rettorale n. 2724 del 20 dicembre 2023, ha nominato il prof. FO professore ordinario.
Con motivi aggiunti depositati il 27 dicembre 2023, il ricorrente ha impugnato i suddetti atti per i medesimi motivi dedotti con il ricorso originario, ricalibrati rispetto alla valutazione comparativa fra l’interessato e il prof. FO.
Il ricorrente ha anche lamentato l’omessa predisposizione di una valutazione puntuale e di una conseguente graduatoria da parte della Commissione di esperti, nonché l’incompetenza del Consiglio di dipartimento a svolgere valutazioni tecnico-discrezionali affidate a detta Commissione, eccependo l’illegittimità della motivazione della delibera del Consiglio di dipartimento, anche per travisamento dei fatti, laddove incentrata sullo scorrimento di una graduatoria formulata dallo stesso Consiglio di dipartimento con la precedente delibera n. 78/2022, che avrebbe collocato il prof. FO al secondo posto dopo la prof.ssa IG, mentre tale delibera, secondo l’originario ricorrente, odierno appellante, non conterrebbe affatto una tale graduatoria.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 14 maggio 2024, il dott. AC ha impugnato il verbale n. 8 del Consiglio di dipartimento del 27 settembre 2022, nonché il Documento consistente in 18 slides depositato dall’Università di Pisa il 5 aprile 2024 quale allegato al verbale del 27 settembre 2022, nonché la delibera del Consiglio di dipartimento dell’Università di Pisa n. 73 del 25 ottobre 2023, con la quale l’Università ha proposto la chiamata del candidato prof. Francesco FO in quanto prescelto fra gli idonei.
In particolare il ricorrente, dopo aver censurato l’operato dell’Università di Pisa in relazione alla mancata ostensione, nonostante plurime istanze di accesso, del verbale n. 8 della deliberazione n. 78/2022 e delle slides, ha contestato la validità di quest’ultime, non essendo esse sottoscritte e comunque altrimenti riconducibili alla volontà del Collegio che aveva approvato il verbale.
Inoltre, secondo l’originario ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto pubblicare sul sito Internet dell’Università sia la delibera n. 78/2022 che la n. 73/2023 del Consiglio di dipartimento, con i relativi allegati.
Con un secondo motivo il dott. AC ha riproposto, in sostanza, gli stessi motivi di ricorso di cui al ricorso principale e per motivi aggiunti.
Il TAR, come detto, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse, in quanto diretto avverso la chiamata della prof.ssa IG la quale ha poi formalmente rinunciato all’incarico.
Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, il primo giudice ha preliminarmente respinto l’eccezione d’inammissibilità o di irricevibilità dell’impugnazione della nomina del Prof. FO.
Anche il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato ammissibile e ricevibile.
Nel merito, il primo giudice ha dichiarato entrambi i ricorsi per motivi aggiunti fondati, risultando un palese difetto di motivazione della delibera n. 73 del 25 ottobre 2023, la quale fonda la propria motivazione sul “ percorso argomentativo adottato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta di riferimento, ovvero quella del 27 settembre 2022, in cui era stata chiamata la prof.ssa IG, posta in posizione immediatamente prevalente rispetto a quella, pur ottima, del prof. FO ”.
Tuttavia, ha osservato il giudice di prime cure che tale graduazione degli idonei non risulta dalla delibera del 27 settembre 2022, né dal verbale della seduta del 27 settembre 2022 in cui si riepilogano i giudizi globali espressi dalla Commissione in relazione a ciascun candidato.
Emergerebbe in particolare una pressoché totale equiordinazione fra i due candidati FO e AC, e comunque non vengono enucleati, evidenzia il TAR, elementi di differenziazione fra i due profili.
La sentenza impugnata evidenzia poi che, se pure tale aspetto non risulta evidenziato nel verbale, è solo dalla lettura delle slides che si potrebbe ricavare il posizionamento del prof. FO alle spalle della prof.ssa IG e prima del dott. AC.
Dalle risultanze dello schema riassuntivo in esse contenuto appare risultare il minor apprezzamento del profilo del ricorrente rispetto a quello del prof. FO specie per ciò che riguarda l’attività didattica, sebbene in alcun altro atto della Commissione o del Consiglio di dipartimento sia esplicitata la ragione di detta prevalenza, individuata nella maggiore esperienza dello stesso nel campo oggetto di valutazione.
Tuttavia, secondo il TAR, tali slides non possono concorrere ad integrare la motivazione della scelta del prof. FO per una serie di ragioni partitamente rappresentate nella sentenza impugnata.
Ne deriva, per il primo giudice, che le deliberazioni del Consiglio di dipartimento impugnate dal ricorrente, e in particolare la delibera n. 73/2023 del Consiglio di dipartimento, non possono validamente giovarsi delle 18 slides allegate a detto verbale ai fini della motivazione per relationem ,
Per tali assorbenti ragioni i due ricorsi per motivi aggiunti sono stati accolti disponendo l’annullamento degli atti impugnati e la rimessione della procedura al Consiglio di dipartimento ai fini della rinnovazione della scelta del candidato maggiormente idoneo.
Avverso la sentenza impugnata in data 31 gennaio 2025 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituita in giudizio l’Università di Pisa che in data 13 marzo 2025 ha depositato ricorso incidentale.
Si è costituito in giudizio Francesco FO che in data 7 marzo 2025 ha depositato ricorso incidentale.
In data 19 maggio e 30 maggio 2025 ha depositato memorie Francesco FO.
In data 24 maggio e 3 giugno 2025 ha depositato memorie la parte appellante.
In data 3 giugno 2025 ha depositato memoria l’Università di Pisa.
All’udienza pubblica del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione-
DIRITTO
In sede di appello principale è stato dedotto:
Omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sulle censure relative agli atti della commissione di esperti formulate sia nel “ricorso per motivi aggiunti” che nel “ricorso per ulteriori motivi aggiunti”. Violazione art. 112 c.p.c. Violazione dell’art. 97 Costituzione, dell’art. 18 della l. 30.12.2010, n. 240, degli artt. 1, 3, 4 l. 7.8.1990, n. 241, del dm 344/2011, degli artt. 6, 7 e 8 del regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con d.r. 1285/2019. Violazione dei principi di trasparenza, parità di condizioni, imparzialità. eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste, travisamento palese dei fatti, difetto manifesto dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, violazione dei criteri di valutazione prestabiliti, arbitrarietà. omessa predisposizione di una valutazione puntuale e di una conseguente graduatoria da parte della commissione di esperti nominata. Incompetenza del consiglio di dipartimento a svolgere valutazioni tecnico-discrezionali affidate alla commissione di esperti.
Con il primo motivo, deduce l’appellante che la pronuncia del TAR per la Toscana sarebbe solo parzialmente satisfattoria.
Infatti, nel corpo della sentenza sarebbero molto ben esplicitati i vizi riscontrati nei provvedimenti emanati dal Consiglio di dipartimento, ma inspiegabilmente sarebbe omesso ogni scrutinio dei lamentati vizi inerenti i prodromici atti della Commissione di esperti, nonostante essi fossero stati puntualmente articolati da parte del ricorrente in tutti e tre i ricorsi.
Parimenti, sia nel ricorso per motivi aggiunti che in quello per ulteriori motivi aggiunti sarebbero stati anche evidenziati i vizi degli atti del Consiglio di Dipartimento.
Se tali censure relative agli atti della Commissione, argomenta l’appellante, fossero stati esaminati ed accolti, avrebbero comportato significative conseguenze positive per il ricorrente riguardo agli effetti della pronuncia di tipo caducatorio, ripristinatorio e conformativo.
La sentenza del giudice di prime cure avrebbe invece omesso di pronunciarsi riguardo alle censure formulate dal ricorrente in riferimento ai due verbali della Commissione di esperti, con ciò incorrendo nei vizi in epigrafe del motivo di appello.
Violazione art. 97 costituzione. Violazione principi di trasparenza, parita’ di condizioni, imparzialita’. Incompetenza del consiglio di dipartimento ad effettuare valutazioni comparative sul profilo scientifico dei candidati. Violazione per omessa pronuncia ex art. 112 cpc
Con il secondo motivo, evidenzia l’appellante che la censura esposta in riferimento all’attività della Commissione di esperti riverbera alcuni effetti anche riguardo alla corrispondente attività svolta dal Consiglio di dipartimento.
Infatti, nel ricorso per motivi aggiunti e nel ricorso per ulteriori motivi aggiunti sarebbe stata esplicitamente formulata, tra le altre, la censura di “ incompetenza del Consiglio di Dipartimento a svolgere valutazioni tecnico-discrezionali affidate alla Commissione di esperti ”.
Tale esercizio di funzioni in tesi viziate da incompetenza avrebbero favorito il Prof. FO rispetto all’appellante.
Anche per le sopra esposte ragioni gli atti del Consiglio di dipartimento, privo di alcun membro competente nel settore scientifico disciplinare MED/41 L “ Anestesiologia ”, andrebbero secondo l’appellante principale annullati.
In data 7 marzo 2025 ha depositato ricorso incidentale Francesco FO, articolando i seguenti motivi.
Sulla riproposizione ex art. 101, comma 2, c.p.a. delle eccezioni assorbite e non esaminate relative ai motivi rubricati in i grado
Sull’inammissibilità del ricorso principale per nullità della notifica effettuata nei confronti dei controinteressati (sulla PEC dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri). Sulla improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti.
Argomenta il ricorrente incidentale che il ricorrente originario ha notificato il ricorso ai controinteressati trasmettendolo all’indirizzo di posta elettronica certificata assegnata loro dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.
La notifica dovrebbe essere considerata nulla avendo ad oggetto un atto che riguarda un concorso universitario per professore ordinario e quindi riguardante un contenzioso estraneo all’attività professionale di medico.
A riprova dell’illegittimità della notifica il ricorrente incidentale evidenzia che il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato ai controinteressati in modalità cartacea e che in ogni caso con il ricorso per motivi aggiunti non è stata rinnovata la notifica del ricorso principale, con l’asserita conseguenza della sua inammissibilità e con esso improcedibilità dei motivi aggiunti.
Sull’irricevibilità per tardività del ricorso per motivi aggiunti (avverso i giudizi della Commissione e il D.R. di approvazione degli atti). Sull’inammissibilità per carenza di interesse dei motivi aggiunti (avverso la 11 nuova proposta di chiamata e chiamata) per omessa tempestiva impugnazione dei giudizi della Commissione nei confronti del Prof. FO nonché del D.R. di approvazione degli atti.
Espone il ricorrente incidentale che l’articolazione delle censure avverso gli atti della Commissione formulata soltanto con motivi aggiunti, a seguito della rinuncia della Prof.ssa IG, deve ritenersi irricevibile perché tardiva.
In ogni caso, per l’appellante incidentale, dovrebbero ritenersi inammissibili per carenza di interesse i motivi aggiunti (avverso la nuova proposta di chiamata e la chiamata del Prof. FO) per omessa tempestiva impugnazione dei giudizi della Commissione nei confronti del Prof. FO nonché del D.R. di approvazione degli atti, da intendersi come atti presupposti immediatamente lesivi.
Di conseguenza, dovrebbero ritenersi improcedibili anche i secondi motivi aggiunti.
Sulla inammissibilità dell’unico motivo di ricorso principale e per motivi aggiunti. Sulla insindacabilità della discrezionalità tecnica della Commissione in fase di formulazione dei criteri e di formulazione dei giudizi.
Argomenta il ricorrente incidentale che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente censura, rispetto al ricorso principale e a quello per motivi aggiunti, la formulazione dei criteri da parte della Commissione e la formulazione di giudizi asseritamente illegittimi.
Secondo il ricorrente incidentale, in quanto il motivo di ricorso riguarda la discrezionalità tecnica della Commissione in fase di formulazione dei criteri e di formulazione dei giudizi, sarebbe inammissibile, poiché né il criterio impugnato né i giudizi della Commissione sarebbero irrazionali, arbitrari, illogici, quindi sindacabili in sede giurisdizionale.
Sulla inammissibilità del II ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse nell’impugnare l’Allegato 1.
Argomenta il ricorrente incidentale che con il secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente originario ha contestato la validità delle slides , non essendo esse sottoscritte ed essendo un documento che sarebbe insuscettibile di essere ricondotto alla volontà del Collegio che ha approvato il verbale.
La doglianza sarebbe, per il ricorrente incidentale, inammissibile per carenza d’interesse.
Le slides sono infatti un allegato al verbale n. 8 del 27 settembre 2024. Il suddetto verbale ha una autonoma consistenza motivazionale, recependo elementi propri della valutazione della Commissione, rispetto al quale le slides devono ritenersi meramente ancillari.
Sotto altro profilo. Sull’inammissibilità del II ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente contesta, come detto, la validità delle slides e di conseguenza del verbale n. 8.
La doglianza, sotto altro profilo, è inammissibile per carenza d’interesse in quanto le slides rappresentano un allegato al verbale n. 8 del 27 settembre 2022, un atto pubblico, sottoscritto, valido ed efficace fino a querela di falso (art. 2700 c.c.), meramente ricognitivo dei lavori della Commissione. Ne deriva che l’inammissibilità e l’infondatezza delle censure proposte dal ricorrente sui lavori della Commissione comportano la carenza d’interesse all’annullamento di tali atti.
Sull’inammissibilità del I motivo di diritto del II ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse
Espone il ricorrente incidentale che il ricorrente originario, odierno appellante principale, sarebbe altresì carente di interesse nell’impugnare gli atti censurando l’operato dell’Amministrazione in relazione alla mancata ostensione degli stessi, in quanto la mancata ostensione degli atti non inciderebbe sul contenuto degli stessi e sulla loro legittimità.
Non ci sarebbe un interesse all’impugnativa in quanto il documento era, al momento dell’impugnazione degli atti, conosciuto.
Sull’inammissibilità del primo motivo di diritto del secondo ricorso per motivi aggiunti per genericità delle censure proposte
Secondo il ricorrente incidentale, il motivo in epigrafe sarebbe inammissibile in quanto la mescolanza di censure che attengono al contenuto degli atti e di altre che attengono alla forma nonché l’evocata nullità senza che sia proposta una richiesta di declaratoria di nullità, renderebbe difficile comprendere le doglianze di parte ricorrente.
Il motivo sarebbe pertanto inammissibile.
Con l’appello incidentale, il ricorrente incidentale ha in particolare ulteriormente ribadito e dedotto:
Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 39, 35, 29 e 43 c.p.a., 2375 c.c. e delle linee guida per la gestione organi collegiali UNIPI. Sull’inammissibilità del ricorso principale, dei i motivi aggiunti e dei ii motivi aggiunti, per evidente difetto di legittimazione e carenza di interesse in capo al dott. BI AC
Secondo il ricorrente incidentale, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui stabilisce che il ricorso principale è improcedibile per carenza di interesse anziché dichiararne l’inammissibilità.
Controparte non avrebbe censurato con il ricorso principale i giudizi di idoneità formulati dalla Commissione nei confronti degli altri candidati (tra i quali il Prof. FO), limitandosi a censurare il giudizio della Prof. IG.
La controparte non avrebbe superato la prova di resistenza.
L’inutilità dell’accoglimento del ricorso principale (il Consiglio di Dipartimento, in sede di riedizione del potere di chiamata, ha selezionato nuovamente il Prof. FO) sarebbe stata palesata dal fatto che con il ricorso principale il ricorrente ha omesso di fornire qualsiasi prova di resistenza nei confronti degli altri controinteressati (ad eccezione della Prof.ssa IG), tutti ritenuti idonei a ricoprire il posto bandito.
I giudizi di idoneità (nei confronti del Prof. FO e del Prof. ON) non sono stati, infatti, impugnati.
Secondo il ricorrente incidentale l’originario ricorrente, odierno appellante, avrebbe dovuto, in sede di ricorso principale, impugnare tutti i giudizi e dimostrare la propria superiorità rispetto a tutti i candidati (e non solo rispetto alla Prof.ssa IG).
La sentenza sarebbe poi errata nel desumere dalla asserita “equiordinazione” la ammissibilità dei motivi aggiunti.
L’asserita “equiordinazione” non esimeva il ricorrente dal censurare i giudizi del Prof. FO con il ricorso di primo grado e dal fornire la prova di resistenza nei confronti anche del Prof. FO.
Tuttavia, con il ricorso principale il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova o principio di prova relativo alla superiorità rispetto non soltanto al Prof. IG e comunque anche al Prof. FO.
Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 l. n. 240/2010, Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Sulla erroneità della sentenza appellata per difetto di motivazione. Sulla infondatezza del i e del ii ricorso per motivi aggiunti.
La sentenza impugnata ha dichiarato il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti “ fondati nel merito, risultando all’evidenza un palese difetto di motivazione della delibera n. 73 del 25 ottobre 2023, la quale fonda la propria motivazione sul “percorso argomentativo adottato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta di riferimento, ovvero quella del 27 settembre 2022, in cui era stata chiamata la prof.ssa IG, posta in posizione immediatamente prevalente rispetto a quella, pur ottima, del prof. FO ”
Tuttavia, tale motivazione poggerebbe sul già denunciato errore commesso dalla sentenza, in relazione al rigetto dell’eccezione di inammissibilità o irricevibilità dei primi e dei secondi motivi aggiunti e cioè che la “ graduazione degli idonei non risulta dalla delibera del 27 settembre 2022, come sopra detto, né dal verbale della seduta del 27 settembre 2022 in cui si riepilogano i giudizi globali espressi dalla commissione in relazione a ciascun candidato ”.
Secondo la sentenza, dalla lettura della delibera del 27 settembre 2022 “ emerge una pressoché totale equiordinazione fra i due candidati FO e AC, o comunque non vengono enucleati elementi di differenziazione fra i due profili” .
Al riguardo, secondo il ricorrente incidentale:
- l’asserzione contenuta in sentenza relativa alla “ totale equiordinazione ” dei candidati contrasterebbe con la delibera di proposta di chiamata della Prof.ssa IG del 27 settembre 2022, che espressamente afferma che “ la commissione ha dichiarato tutti e 4 i candidati idonei (…) pur evidenziando alcuni profili di differenziazione nella valutazione complessiva ”;
- la sentenza utilizza il termine “ pressoché” il quale parrebbe contraddire l’esistenza di una qualsiasi equiordinazione:
- la “ pressoché ” totale equiordinazione rivelerebbe comunque una graduazione, certamente in favore del Prof. FO.
In conclusione, il ricorrente incidentale chiede:
- di accogliere l’appello incidentale, e per l’effetto dichiarare inammissibili e irricevibili il ricorso principale e i motivi aggiunti;
- di annullare e/o riformare la sentenza impugnata;
- in ogni caso, rigettare l’appello principale perché inammissibile e comunque infondato.
In data 13 marzo 2025 ha depositato ricorso incidentale l’Università di Pisa, deducendo:
Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 27, 29, 41, 43 e 35 c.p.a; dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010; degli artt. 6 e 8 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010; dell’art. 52 dello Statuto dell’Università di Pisa e degli artt. 98, 99 e 100 del Regolamento Generale dell’Università di Pisa; degli artt. 3 e 5 del Regolamento di Ateneo sull’Accesso alla documentazione amministrativa
Secondo la ricorrente incidentale, la pronuncia impugnata sarebbe, innanzitutto, errata, laddove nel respingere le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dall’Amministrazione intimata e dal controinteressato, afferma che il ricorrente non poteva essere onerato della prova di resistenza nei confronti di tutti i candidati fin dalla proposizione del ricorso principale.
Al riguardo, fermo che dai giudizi della Commissione emergerebbero, in realtà, chiari profili di differenziazione tra i candidati, si rileva come il ricorrente fosse, al contrario, necessariamente tenuto a fornire la prova di resistenza nei confronti di tutti i partecipanti dichiarati idonei, dato quanto prescritto dall’art. 18, comma 1, della L. 240/2010 e dalla normativa regolamentare di Ateneo, a maggior ragione nella denegata ipotesi in cui si rinvenga, dalle valutazioni espresse, una sostanziale equiordinazione tra gli stessi.
In particolare, non solo non era prescritta la formazione di una graduatoria, ma la circostanza si sarebbe rivelata in ogni caso superflua ai fini della verifica della sussistenza dell’interesse ad agire, dato il potere attribuito al Consiglio di dipartimento di individuare e chiamare un prescelto tra gli idonei valutati dalla Commissione.
Da ciò non potrebbe, quindi, che discendere l’onere per il ricorrente di fornire la prova di resistenza nei confronti di tutti i candidati suscettibili di essere chiamati.
Nella controversia in esame, non solo il Prof. AC non avrebbe allegato nel ricorso principale né dimostrato in seguito di essere il candidato comparativamente migliore per il posto da professore ordinario bandito, ma per altro verso è stata ampiamente rilevata l’oggettiva circostanza che difficilmente avrebbe potuto essere preferito rispetto agli altri partecipanti, avendo maturato un’esperienza nell’attività didattica nettamente e inevitabilmente inferiore, essendo l’unico tra gli idonei a non essere già inquadrato nei ruoli universitari.
Ne consegue che la successiva impugnazione degli atti che riportano i giudizi espressi nei confronti degli altri candidati idonei avrebbe dovuto ritenersi tardiva, con il risultato che l’inammissibilità, irricevibilità e/o improcedibilità avrebbe dovuto essere dichiarata anche in relazione ai successivi motivi aggiunti, avendo il ricorrente espressamente gravato e censurato nei termini solo i giudizi espressi dalla Commissione nei confronti della Prof.ssa IG.
Alla luce di tali considerazioni, il gravame avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile per carenza di interesse, rivelandosi irrimediabilmente irrituale e tardivo il tentativo di controparte di correggere il tiro nei successivi scritti difensivi.
Nessuna violazione di legge o condotta censurabile avrebbe potuto riscontrarsi nell’operato dell’Università di Pisa, non avendo controparte mai specificatamente richiesto l’ostensione del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 27 settembre 2022.
La mancata ostensione del verbale n. 8 e la tardiva impugnazione dello stesso e del relativo allegato sarebbero diretta conseguenza della negligenza del ricorrente o, comunque, frutto di ignoranza non scusabile, piuttosto che di un’asserita opacità colposa dell’Università di Pisa.
Peraltro, il secondo ricorso per motivi aggiunti avrebbe dovuto dichiararsi in ogni caso, secondo la ricorrente incidentale, inammissibile per carenza di interesse, data la natura degli atti ivi impugnati. Pertanto, ad avviso della ricorrente incidentale, sia il ricorso principale, che i successivi motivi aggiunti, andavano preliminarmente respinti perché inammissibili, irricevibili e improcedibili, sia per carenza di interesse, che per tardività dell’impugnazione degli atti sopra richiamati, in quanto conosciuti o, comunque, tempestivamente conoscibili dall’interessato, anche in ordine alla loro potenziale lesività.
Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990; dell’art. 2700 c.c.; degli artt. 7 e 8 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010; dell’art. 52 dello Statuto dell’Università di Pisa e degli artt. 98, 99 e 100 del Regolamento Generale dell’Università di Pisa
La sentenza impugnata sarebbe altresì errata, secondo la ricorrente incidentale, laddove, ai capi di cui ai punti 3-6 della parte motiva, ritiene illegittima la Delibera del Consiglio di dipartimento di proposta di chiamata del Prof. FO n. 73/2023, per mancato assolvimento dell’onere motivazionale previsto dall’art. 3 della legge n. 241/1990.
In primo luogo, rileva la ricorrente incidentale come nessun atto del Consiglio di dipartimento relativo alla proposta di chiamata sarebbe soggetto all’approvazione degli atti del Rettore, intervenendo il Decreto in una fase antecedente della procedura, come espressamente previsto dagli artt. 7 e 8 del Regolamento di Ateneo sulla chiamata dei professori.
In secondo luogo, osserva che la motivazione della proposta di chiamata del Prof. FO da parte del Consiglio di Dipartimento non si rinverrebbe nelle slides , ma nella stessa Delibera n. 73, che debitamente rimanda ai giudizi della Commissione, agli obiettivi strategici del Dipartimento e alle esigenze che hanno portato il Consiglio a richiedere la copertura del posto, analogamente allo schema motivazionale, anch’esso richiamato, che ha condotto l’Organo, in via principale, a proporre la chiamata della Prof.ssa IG (Delibera n. 78/2022).
Le slides contestate non avrebbero, infatti, contenuto innovativo, non contenendo altro che un mero riepilogo degli elementi differenziali che emergevano dalle valutazioni della Commissione. Giudicatrice.
Per converso, il verbale della seduta del Consiglio di dipartimento, che ha il solo scopo di documentare lo svolgimento della riunione, non costituirebbe, né avrebbe potuto costituire ex se un atto integrante la “ motivazione per relationem ” della Delibera adottata, dovendo essa stessa contenere la motivazione della determinazione finale, potendo tutt’al più rinviare, come rilevato, agli atti della procedura comparativa, agli obiettivi istituzionali e strategici deliberati dalla Struttura che ha richiesto la copertura del posto bandito e, in generale, a precedenti deliberazioni.
Sono poi riproposte le eccezioni assorbite e non esaminate in primo grado.
La ricorrente incidentale chiede in conclusione di respingere l'appello principale e di accogliere il ricorso in appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, di respingere il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti proposti in primo grado perché inammissibili, irricevibili, improcedibili e comunque palesemente infondati nel merito.
L’appello principale e i ricorsi incidentali sono infondati.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che i motivi dedotti possono essere esaminati congiuntamente, data la loro connessione logica e giuridica.
Quanto all’appello principale, con il quale in sintesi si assume che la Commissione avrebbe errato ad esprimere un giudizio di sostanziale prevalenza del prof. FO sul Prof.AC, errore che si sarebbe poi riverberato sul giudizio del Consiglio di dipartimento, mentre in tesi il Prof. AC avrebbe dovuto essere preferito quanto meno in relazione ai parametri di ricerca scientifica e assistenziale, rileva il Collegio che dagli atti di causa non emerge affatto tale prevalenza, sebbene debbano rilevarsi, come correttamente osservato dal TAR, profili di scarsa chiarezza e trasparenza nella contestualizzazione delle valutazioni rispetto ai tre macro-criteri oggetto di esame da parte della Commissione.
Quanto al ricorso incidentale depositato dal Prof. FO, e in particolare relativamente alle proposte eccezioni di inammissibilità e improcedibilità, fondate sulla circostanza che il ricorso al TAR del Prof. AC avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché non forniva la prova di resistenza avverso i candidati diversi dalla Prof. IG, con la dedotta tardività dei motivi aggiunti che in ragione di ciò avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili e tardivi, tali eccezioni preliminari riproposte ex art. 101 cpa sono tutte superabili .
Il primo giudice ha al riguardo correttamente rilevato che, all’atto della proposizione del ricorso di primo grado, il ricorrente Prof. AC era stato costretto ad impugnare senza una compiuta disponibilità della documentazione necessaria, poiché gli atti non gli erano stati consegnati.
Né risulta agli atti la contestata tardività del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado dal candidato AC.
Di conseguenza, non è accoglibile l’eccezione di tardività dei ricorsi per motivi aggiunti proposti dal Prof. AC.
Come pure condivisibilmente affermato dal TAR, non emerge agli atti la pretesa prevalenza del Prof. FO rispetto al Prof. AC.
Quanto al ricorso incidentale depositato dall’Università di Pisa, con il quale in sintesi si argomenta che il TAR avrebbe errato ad affermare che le slides del Presidente abbiano avuto un rilievo centrale nel percorso decisionale, mentre si limitavano a riprendere e ‘mettere in ordine’ il contenuto dei verbali, ed inoltre che già dai verbali della Commissione emergeva non l’equivalenza dei candidati, bensì la prevalenza del Prof. FO, richiamando quanto appena detto circa le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità già articolate al TAR e riproposte ex art. 1 cpa, il Collegio è dell’avviso che quanto detto relativamente all’appello incidentale proposto dal Prof. FO valga anche a statuire l’infondatezza del presente ricorso incidentale.
In conclusione ritiene il Collegio che l’appello principale e i ricorsi incidentali vadano respinti, fermo restando l’obbligo da parte dell’Università di Pisa di rivalutare puntualmente i curricula dei candidati, senza che sia necessaria la nomina di una nuova Commissione, assicurando nella nuova valutazione la migliore leggibilità dei giudizi sui singoli parametri utilizzati, anche attraverso puntuali aggettivazioni tali da rendere chiari ed evidenti le ragioni di prevalenza di un candidato rispetto all’altro.
L’appello principale e gli appelli incidentali, pertanto, vanno respinti, nei sensi di cui in motivazione.
Sussistono i motivi per la compensazione delle spese alla luce della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Respinge gli appelli incidentali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO