Sentenza 5 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5042 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
° REPUBBLICA ITALIANA SUPREMA5 042/ N NOME DEL POPOLO ITALIAN 01 O A L I L Z E G LA C * D Ogg 1 1 3 . . SANZIONE T SEZIONE PRIMA CIVILE N R A 7 ' A AMMINISTRATIVA 6 L D 9 L 1 Comp agli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - E E 5 T D - 3 N I R.G.N. 9778/98 E S Yovanni E Presidente VERUCCI S N G E E G S E L I Dott. Mario Consigliere ADAMO A Cron.10806 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere -Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE Ud. 14/12/2000 -Dott. Stefano BENINI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI FERRARA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
P ricorrenti -
contro
IN TI TA;
intimata avverso la sentenza n. 133/98 del Pretore di FERRARA, 2000 depositata il 18/03/98; 2400 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 14/12/2000 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 HI TI RI, con ricorso depositato in data 28 febbraio 1997, aveva proposto opposizione avverso il decreto del Prefetto di Ferrara che aveva disposto in via provvisoria la sospensione della sua patente ai sensi dell'art. 223 C.S. in relazione a un incidente stradale dal quale erano derivati danni alle persone, chiedendone l'annullamento per i motivi indi- cati in ricorso. Nel contraddittorio fra le parti, il Pretore di Ferrara, con sentenza depositata il 23 aprile 1997 accoglieva il ricorso e annullando il prov- vedimento impugnato. La sentenza è stata impugnata dinanzi a questa Corte dal Ministero dell'interno e dalla Prefettura di Ferrara, con atto notificato alla HI TI il 18 maggio 1998. La parte intimata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Preliminarmente deve essere dichiarata la inam- missibilità del ricorso proposto dal Ministero dell'Interno, essendo nel giudizio di opposizione a 2 sanzione amministrativa legittimato passivo unicamente l'organo che ha emanato il provvedimento sanzionatorio che - anche quando è un organo periferico dell'Amministrazione statale, come nella specie il Pre- fetto agisce in forza di una specifica autonomia fun- zionale. Tale legittimazione resta ferma anche nella fase di gravame innanzi a questa Corte, giacchè nella disciplina dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 non si rinviene alcun elemento dal quale possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, subentri nella fase di impugnazione la legittimazione del Mini- stro, con la conseguenza che legittimato a proporre il ricorso avverso la sentenza resa in sede di opposizione al provvedimento di sospensione della patente di guida è solo il Prefetto che ha emesso il provvedimento impu- gnato, che è stato parte nel giudizio pretorile, e non anche il Ministro dell'Interno (da ultimo Cass. 5 mag- gio 2000, n. 5689). 2 Quanto al ricorso contestualmente proposto dal Prefetto, va osservato quanto segue. Con l'unico motivo di ricorso si denunciano la violazione degli artt. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;
degli artt. 218, 219, 221, 222, 224 C.S., 120, 124, 126 e 590 cod. pen., nonchè l'omessa, 3 22 .1 insufficiente e contraddittoria motivazione. Si deduce che il Pretore, avrebbe errato nel condividere la tesi dell'opponente secondo la quale non si può procedere alla sospensione della patente di gui- da in mancanza della condizione di procedibilità della querela della persona offesa, attesa la natura accesso- ria della sanzione amministrativa della sospensione al reato di lesioni. Infatti la querela integra una condi- zione di procedibilità dell'azione penale, e poichè l'art. 223 C.S. fa esclusivo riferimento alle "ipotesi di reato” di lesioni personali, senza alludere alla lo- ro procedibilità, deve ritenersi che il presupposto del provvedimento del Prefetto ivi previsto sia da identi- ficare nella mera rilevazione dell'evento lesivo, a prescindere dalla rilevanza che è destinato ad avere sul piano procedimentale penale. Si sottolinea al riguardo che il legislatore, con il codice della strada vigente, ha innovato rispet- to al codice precedente, che aveva configurato la so- spensione della patente come pena accessoria al reato di lesioni, legandone le sorti a quelle di tale reato, cosicchè la estinzione di questo o la sua improcedibi- lità imponevano la revoca del provvedimento prefettizio di applicazione provvisoria della misura. 31 codice vi- gente, infatti, ha configurato la sospensione della pa- 4 tente come sanzione amministrativa, affidandone in via ordinaria la applicazione al giudice penale chiamato a conoscere del reato, ma affermandone allo stesso tempo la estraneità al sistema delle sanzioni penali, e quin- di la sua applicabilità da parte dell'autorità ammini- strativa nel caso di mancanza dei presupposti per l'intervento del giudice. Si deduce ancora che, avendo le sanzioni accesso- rie, nel codice vigente, natura amministrativa, ed es- sendo autonome rispetto a quelle penali, venendo meno, ove il processo penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, la vis actractiva che normalmente il giudizio penale esercita nei riguardi del procedimento di cognizione della violazione amministrativa connessa con il reato, l'autorità può conoscere autonomamente dell'illecito amministrativo e applicare autonomamente la relativa sanzione (art. 221, comma 2, C.S.) Ciò, secondo la parte ricorrente, è espressamente previsto a proposito della sospensione della patente dall'art. 224, comma 3, il quale dispone che nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, il Prefetto procede all'accertamento delle condizioni di legge per l'applicazione della san- zione amministrativa accessoria e procede ai sensi de- gli artt. 218 e 219 in quanto compatibili. Ulteriore conferma dell'autonomia della sanzione amministrativa accessoria rispetto a quella penale si ricaverebbe dall'ultimo periodo dell'art. 224, comma 3, ove si afferma che la estinzione della pena successiva alla condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione accessoria. } Il ricorso é fondato nei sensi di cui in moti- vazione. Questa Corte, con le sentenze 5 maggio 2000, n. 5689; 19 novembre 1999, n. 12830; 20 settembre 1999, n. 10127; 15 marzo 1999, n. 2274) ha affermato il princi- pio secondo il quale il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall'art. 223, comma 2, C.S., un provvedimento amministrativo di natura cautelare, autonomo, sul piano delle finalità e degli effetti, nonchè della stessa impugnabilità (autonomamente prevista dall'art. 218, comma 5, C.S.), rispetto a quello irrogato in via definitiva a norma degli artt. 222 e 224 C.S. Ne consegue che la sua irro- gazione non è condizionata nè dall'inizio dell'azione penale, nè dall'eventuale difetto della condizione di procedibilità della querela, ove richiesta. In proposito va osservato che la sanzione ammini- strativa della sospensione della patente di guida può costituire misura accessoria a una sanzione amministra- tiva principale, ovvero ad un fatto costituente reato: in particolare l'art. 222 prevede la sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria, in tutti i casi in cui da una violazione di norme sulla circolazione stradale derivino danni alla persona. In tal caso la sanzione è diversamente graduata a secondo della gravità del danno alla persona (art. 222, comma 2). L'art. 220 prevede in generale che, per le vio- lazioni di norme del codice della strada che costitui- scono reato, l'agente о organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al Pubblico mi- nistero ai sensi dell'art. 347 c.p.c. Prevede poi spe- cificamente che quando da una violazione di norme del codice della strada derivi un danno alla persona, l'agente o organo accertatore deve parimenti darne no- tizia al Pubblico ministero. Prevede infine che, in ogni caso in cui l'Autorità giudiziaria ravvisi solo una violazione amministrativa, essa deve rimettere gli atti all'ufficio che ha comunicato la notizia di reato perchè si proceda in via amministrativa all'applicazione della sanzione. 7 L'art. 221 (in aderenza a quanto disposto in via generale dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981 in tema di connessione fra illeciti amministrativi e rea- ti) a sua volta prevede che, ove l'esistenza di un rea- to dipenda dall'accertamento di una violazione del co- dice della strada, e per questa non sia stato effettua- to il pagamento in misura ridotta, il giudice competen- te all'accertamento del reato è competente anche alla irrogazione della sanzione amministrativa, salvo che il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, do- vendo egli in tal caso rimettere gli atti all'ufficio che ha comunicato la notizia del reato, perchè si pro- ceda in via amministrativa all'irrogazione della san- zione. Nell'ipotesi di violazione di una norma del codi- ce della strada dalla quale siano derivati danni alla persona, l'art. 223 dispone che l'agente o l'organo che ha proceduto alla rilevazione del sinistro, trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto o del verbale della violazione contestata anche al Prefetto del luogo ove la violazione è stata commessa, ed altra copia all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Il Prefetto, "appena ricevuti gli atti", sentito il parere del competente ufficio della M.C.T.C. che deve esprime- 8 re il parere entro quindici giorni dalla recezione del rapporto, "dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino a un massimo di un anno e ordina all'intestatario di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza". Sulla base di tale normativa, questa Corte ha ri- tenuto che il potere del Prefetto di sospendere la pa- tente sorga e debba essere esercitato, ove risulti com- messa una violazione del codice della strada in conse- guenza della quale sia derivato un danno alla persona, sulla base del solo accertamento della esistenza a ca- rico del soggetto di "fondati elementi di una evidente responsabilità”, senza che costituiscano presupposti della irrogazione della sanzione nè l'inizio dell'azione penale, nè la proposizione della querela ove richiesta. Ciò si desume, infatti, in primo luogo dalla scansione dei tempi che l'art. 223 impone agli organi amministrativi, congegnati in modo da renderla sanzione irrogabile dopo venticinque giorni dal fatto, e cioè ben prima che siano scaduti i termini per proporre l'eventuale querela. Si desume inoltre dal carattere cautelare del re- lativo provvedimento (affermato anche dalla Corte Co- stituzionale nella sentenza n. 170 del 1998, nonchè dalle sezioni penali di questa Corte: da ultimo, sez. IV, 5 gennaio 2000, n. 4634, Hudorovic;
2 marzo 1999, n. 2794, D'Amico) volto a tutelare l'interesse pubblico a impedire con effetto immediato, e preventivamente ri- spetto alla inflizione della sanzione, per un certo pe- riodo, la circolazione al soggetto che abbia procurato danni alle persone in conseguenza della violazione di norme del codice della strada. Ne deriva per un verso che la sospensione della patente da parte del Prefetto, prevista dall'art. 223 C.S., non è subordinata all'inizio dell'azione penale ed alla proposizione, ove richiesta, della querela. Per altro verso, che il giudizio di opposizione instaurato avverso tale provvedimento ai sensi dell'art. 223, com- ma 5, C.S., ha ad oggetto unicamente l'accertamento della esistenza dei requisiti formali e sostanziali per la sua adozione, con particolare riferimento alla esi- stenza dei "fondati elementi di una evidente responsa- bilità". Questa Corte ha parimenti affermato che la SO- spensione della patente di guida, nel caso di violazio- ne di una norma del codice della strada dalla quale siano derivati danni alle persone, non si configura 10 come "pena accessoria” rispetto a quella prevista per il reato di lesioni personali, bensì costituisce una sanzione amministrativa, la cui applicazione è affidata in via ordinaria al giudice chiamato a conoscere del reato di lesioni personali, ma rimessa al Prefetto in ogni caso in cui tale vis actractiva, prevista dall'art. 222, comma 1, venga meno (Cass. 15 marzo 1999, n. 2274; 20 settembre 1999, n. 10127). In proposito va considerato che l'art. 222 C.S. - nello statuire che qualora da una violazione delle nor- me del codice della strada derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le san- zioni amministrative previste, nonchè la sanzione ammi- nistrativa accessoria della sospensione della patente - per un verso contiene una norma processuale, specifica- confermativa dell'attribuzione (operata in viamente generale dall'art. 221) al giudice penale della compe- : tenza a irrogare le sanzioni per le violazioni del C.S. non costituenti reato quando dal loro accertamento di- penda l'esistenza di un reato. Per altro verso contiene una norma sostanziale, prevedendo la sanzione della so- spensione della patente in caso di violazioni del codi- ce della strada dalle quali siano derivati danni alle persone, configurandola quale misura amministrativa "accessoria", in tale specifica ipotesi, rispetto al 11 reato di lesioni personali. L'art. 224, comma 3 - a proposito del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accesso- rie della sospensione e della revoca della patente statuisce che solo l'estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione di tali sanzioni am- ministrative accessorie, mentre "nel caso di estinzione del reato per altra causa il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condi- zioni di legge per l'applicazione della sanzione ammi- nistrativa accessoria". Tale norma va interpretata, per quanto interessa ai fini del decidere, come espressione della voluntas legis di statuire in via generale la irrogabilità in sede amministrativa della sanzione accessoria (a reato) della sospensione della patente, ancorchè per qualunque ragione diversa dalla morte di chi vi sia assoggettabi- le l'accertamento della responsabilità penale non possa avere luogo. Ragioni di ordine logico e di coerenza si- stematica impongono di ritenere, infatti, che la formu- la “estinzione del reato" per causa diversa dalla mor- usata nell'articolo, vada intesa nel senso su detto te, e sia in particolare comprensiva anche della ipotesi - di non procedibilità del reato per rinuncia o mancata proposizione della querela nel termini di legge - e non 12 riferibile alle sole ipotesi di estinzione del come 150 e segg. testualmente previste dagli artt. reato cod. pen. Riferendola solo a tali ipotesi, infatti, per i reati perseguibili a querela, la sanzione accessoria sarebbe applicabile in caso di remissione della quere- la, ma non in caso di rinuncia o di proposizione tardi- o di decorso del termine per proporla senza la sua va, proposizione, pur trattandosi di situazioni omogenee in relazione all'interesse pubblico alla irrogazione della sanzione che la norma ha inteso tutelare, e pur non avendo - secondo quanto sopra esposto - l'art. 223 ec- cettuato tali ipotesi dalla irrogazione della sospen- sione provvisoria da parte del prefetto in via cautela- re e provvisoria: sanzione provvisoria che risulterebbe incongruamente irrogata in ipotesi in cui non sia irro- gabile quella definitiva. Ne deriva che la formula "estinzione del reato" va intesa in senso lato, come comprensiva di tutte le ipotesi in cui l'accertamento della responsabilità pe- nale non possa più avere luogo, pur avendo il fatto in- tegrato astrattamente gli estremi del reato, così da ricomprendervi anche le ipotesi di non perseguibilità per la mancata proposizione della querela, o per la ri- nuncia a proporla, come impone il criterio ermeneutico 13 secondo il quale la legge va interpretata in modo che le sue statuizioni risultino coerenti con la sua ratio e non diano luogo a difformità di trattamento incompa- tibili con i principi costituzionali di ragionevolezza e non discriminazione. Pertanto deve ritenersi che, con riferimento alla ipotesi prevista dall'art. 222, in cui la sospensione della patente si configura come sanzione amministrativa accessoria al reato di lesioni personali, l'art. 224, comma 3, in connessione con la sua ratio, attribuisce al Prefetto il potere di irrogare in via definitiva quella sanzione ove, pur ricorrendone le "condizioni di legge" (e cioè la violazione di una norma del codice della strada dalla quale sia conseguito un danno alla persona), sia mancata ° venuta meno la possibilità di irrogazione della sanzione da parte del giudice penale. ✓ Nel4 caso di specie il Pretore ha accolto l'opposizione sotto l'assorbente profilo che il provve- dimento provvisorio di sospensione della patente si po- ne come anticipazione della sanzione della sospensione della patente prevista dall'art. 222 del codice della strada quale sanzione accessoria all'accertamento di un reato. Cosicchè quando il reato sia perseguibile a que- rela, per irrogare la sospensione in via cautelare oc- correrebbe previamente accertare che la querela sia 14 stata proposta, mentre in mancanza di tempestiva propo- sizione della querela la sospensione non potrebbe esse- re irrogata. Ma sulla base dei principi sopra affermati, non essendo la legittimità del provvedimento di irrogazione della sospensione della patente, previsto dall'art. 223 C.S. in relazione all'ipotesi di violazione di una nor- ma del codice della strada dalla quale sia derivata una procedibilità lesione personale, condizionato alla dell'azione penale, bensì unicamente all'accertamento dell'esistenza di "fondati elementi di evidente respon- sabilità", il ricorso va accolto e la sentenza impugna- ta cassata con rinvio, dovendosi in quella sede fare applicazione dei principi di diritto sopra enunciati. Il giudice di rinvio, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione, va individuato nel Tribunale di Ferrara (legge 16 giugno 1998, n. 188, in relazione al d.lgsv. 19 febbraio 1998, n.51), nessuna incidenza avendo nel presente giudizio l'entrata in vi- gore del d. lgsv. 30 dicembre 1999, n. 507, che attri- buisce al Giudice di pace competenze in materia di op- posizioni alle ordinanze-ingiunzioni irrogative di san- zioni amministrative, atteso che tale attribuzione non ha carattere retroattivo e deve quindi trovare applica- zione il principio generale di cui all'art. 5 c.p.c. 15
P. Q. M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero 1: Interno.dell'interno . Accoglie il ricorso del Prefetto di Fer- rara. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Ferrara. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2000, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente nucciGiovanniEgov Francesco Felicettifrance. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti # - 5 APR. 2001. Мой Китлить IL CANCELLIERE Mive Focus mor smess A E L N L O E I D Z A " 9 R 7 . 1 T T 3 S I R . G A ' N E L R 7 L 6 E 9 A D 1 D - I 5 - E S 3 T N N E E E S G S I G E A " E L 16