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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 10.4.2025, promossa da
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Parte_1
Giordano
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia e P. Bonetti CP_1
Resistente
Oggetto: riliquidazione pensione
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.4.2023, la ricorrente indicata in epigrafe - premesso di essere titolare di pensione ai superstiti cat. SO n. 20072181 con decorrenza 1.5.2020 - esponeva che non aveva liquidato la prestazione sulla base dei contributi figurativi CP_1 relativi all'incarico sindacale svolto dal coniuge, dall'1.7.2012 al Persona_1
10.4.2020.
Rimasta priva di riscontro l'istanza presentata in data 4.3.2021, chiedeva che fosse accertato il diritto alla riliquidazione della pensione, previo accredito dei contributi figurativi per il suindicato periodo, con condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_2
CP_ L' costituendosi in giudizio, contestava l'avversa pretesa evidenziando che la domanda relativa all'anno 2012 era stata effettuata oltre il termine di 30 giorni ex art. 3
d.lgs. 278/98.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
E' pacifico che la pensione di reversibilità di cui la ricorrente è titolare sia stata liquidata solo in considerazione dei contribuiti versati dall'1.4.1974 al 30.6.2012.
La domanda attorea ha ad oggetto il ricalcolo del suindicato trattamento pensionistico previo accredito della contribuzione figurativa concernente l'incarico sindacale svolto dal de cuius dall'1.7.2012 al 10.4.2020.
Ed invero, a norma dell'art. 31 S.L., “i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827 , e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero (…)”.
L'art. 3 comma 3 d.lgs. 564/1996 ha previsto che “la domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare
o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza”.
L'art. 3 del decreto legislativo n. 278/1998 ha stabilito che “la domanda per l'accredito figurativo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 1998, sia per i periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del citato decreto legislativo
n. 564 del 1996, sia per i periodi di aspettativa relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del predetto decreto e quella di entrata in vigore del presente decreto”.
Tanto premesso, in atti constano domande inoltrate ad come allegato dallo stesso CP_1
Ente convenuto - in data 26/09/2014 (per l'anno 2012 e 2013), in data 17/09/2015 (per l'anno2014), in data 29/09/2016 (anno 2015), in data 26/09/2018 (anno 2017) ed in data
24/09/2019 (anno 2018). Il coniuge dell'odierna ricorrente, in data 28 ottobre 2019, propose ricorso al Comitato
Provinciale avverso la mancata attribuzione della contribuzione figurativa relativa CP_1
al periodo dal 2013 al 2018 (all. 14 fascicolo di parte ricorrente).
Non vi è, viceversa, alcuna domanda amministrativa concernente la richiesta di accredito della contribuzione in esame con riferimento agli anni 2019 e 2020.
Dagli allegati nn. 10 e 11 del fascicolo di parte ricorrente risulta inoltre che il de cuius venne autorizzato a fruire del periodo di aspettativa sindacale, senza soluzione di continuità, dall'1.7.2012 al 30.6.2013, dall'1.7.2013 al 30.6.2014, dall'1.7.2014 al
30.6.2015, dall'1.7.2015 al 21.12.2016, dall'1.1.2017 al 31.12.2017, dall'1.1.2018 al
31.12.2018.
In particolare, dall'all. 7 emerge altresì che il sig. rimase in aspettativa Per_1
sindacale sino al maggio 2012 e che formulò richiesta di aspettativa con decorrenza
1.7.2012 (all.9).
CP_ Ebbene, - costituendosi in giudizio - ha rappresentato che “la domanda n. 158 del
26/09/2014 (relativa all'anno 2012) è stata respinta perché presentata oltre i termini di legge (la scadenza era infatti fissata al 30.9.2013)”, mentre “le successive domande
…sono da respingere, ai sensi della Circolare n. 225/1996, e in virtù delle stesse CP_1
fonti normative sopra citate, in quanto il sig. è rientrato in servizio Per_1 dall'01/06/2012 al 30/06/2012 [come emerge dall'estratto contributivo in atti] e il rientro in servizio esclude il riconoscimento del suddetto accredito figurativo”.
Tale determinazione - in assenza di elementi documentali che inducano a differenti conclusioni, posto che dai prospetti paga in atti risulta che il de cuius rimase in aspettativa sindacale sino al mese di maggio 2012 e che, passato alle dipendenze dell' CP_3 dall'1.6.2012, formulò istanza di autorizzazione al collocamento in aspettativa sindacale con decorrenza 1.7.2012 (all.9 fascicolo di parte ricorrente) - può ritenersi legittima con riferimento alla contribuzione figurativa relativa all'anno 2012 in quanto, stante il rientro in servizio seppur per un mese, sarebbe stato necessario presentare la relativa domanda amministrativa nel termine del 30.9.2013.
In tal senso depone peraltro la circolare n. 225/1996, richiamata da entrambe le parti, laddove chiarisce che “la tutela previdenziale, in quanto strettamente connessa con la sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo di aspettativa, viene meno quando il provvedimento relativo cessi di avere efficacia o per il rientro in servizio o per interruzione del rapporto di lavoro”.
Tuttavia, posto che la stessa circolare prevede che “in ogni caso di riassunzione in servizio e' necessario un nuovo provvedimento di collocamento in aspettativa”, atteso che il Co coniuge della ricorrente, a decorrere dal 1° giugno 2012 passò alle dipendenze dell' e ottenne provvedimenti di collocamento in aspettativa per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018, a fronte della tempestiva richiesta di accredito della relativa contribuzione figurativa presentata dal de cuius per le suddette annualità, in parte qua il ricorso deve ritenersi fondato.
Quanto agli anni 2019 e 2020, come suesposto, non vi è documentazione che comprovi l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per lo svolgimento di incarico sindacale, né vi sono domande amministrative, proposte nel rispetto del termine di legge, tese all'accredito della relativa contribuzione.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso può essere accolto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate in considerazione del valore della controversia (desumibile dall'entità del credito ordinariamente spettante in forza dell'accredito della contribuzione per il periodo accertato) e dell'assenza di questioni giuridiche complesse - segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1
, così provvede: CP_1
dichiara il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione cat. SO n. 20072181
a decorrere dall'1.5.2020 previo accredito della contribuzione figurativa per aspettativa non retribuita per carica sindacale svolta da per gli anni 2013, 2014, Persona_1
2015, 2016, 2017 e 2018 e per l'effetto condanna al pagamento del dovuto, oltre CP_1
accessori sino al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00 oltre rimborso CP_1
forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 10.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere