Decreto cautelare 8 settembre 2023
Ordinanza cautelare 12 ottobre 2023
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 06/02/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00405/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01729/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1729 del 2023, proposto da
KO IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Petraglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Buccinasco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Marelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento, prot. n. REP_PROV_MI/MI-SUPRO/0352282 del 31 agosto 2023, con cui il Comune di Buccinasco ha disposto il non accoglimento della richiesta per l’installazione dell’attrazione di spettacolo viaggiante in titolarità del ricorrente nell’ambito della Festa Patronale 2023 nell’area di Via Emilia;
- della deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 29 agosto 2023 con cui il Comune di Buccinasco ha stabilito, tra l’altro, il non svolgimento del tradizionale Luna Park di Via Emilia in occasione della Festa Patronale - anno 2023 dal 12 al 19 settembre 2023;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinati conseguenti e, comunque, connessi ai predetti provvedimenti comunali, ivi inclusa la p.e.c. comunale del 31 agosto 2023 di trasmissione del provvedimento di diniego e della deliberazione della Giunta comunale n. 201/2023, anzidetta;
- e per la condanna del Comune di Buccinasco al risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Buccinasco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura; nessuno è comparso per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 7 settembre 2023 l’esponente ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
Con decreto presidenziale n. 781, dell’8/09/2023, è stata accolta, inaudita altera parte , la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.
Si è costituito il Comune di Buccinasco, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.
Con ordinanza del 12/10/2023, n. 951, la IV Sezione « prende atto della rinuncia alla domanda cautelare formulata dalla difesa della parte ricorrente. Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare ».
In vista dell’udienza di merito parte ricorrente, dopo avere «[p] remesso che … [i] n data 13.09.2024, il ricorrente ha spontaneamente comunicato al Comune resistente la sua non volontà di proseguire con l’esecuzione del suddetto decreto » ( id est, il decreto n. 781/2023, sopra citato), ha istato per la declaratoria di « cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, d. lgs. 104/2010, con compensazione tra le parti delle spese di lite » (così, l’atto depositato in giudizio il 19/12/2024).
A seguire, il Comune di Buccinasco « vista l’istanza depositata dal ricorrente in data 19.12.2024 con la quale ha chiesto pronunciarsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dichiara di aderire all’istanza avanzata dal Sig. KO IC con compensazione integrale delle spese ».
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile.
Al riguardo, il Collegio rammenta come la pronuncia di cessazione della materia del contendere, di cui all'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., definisca la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio, allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato. Detta pronuncia presuppone, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, mentre la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse segue al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, di carattere non satisfattivo ma tale da rendere comunque inutile l'annullamento dell'atto impugnato (cfr., ex multis, Cons. Stato, II, 23-09-2022, n. 8176; id., V, 10-01-2023, n. 302).
Ciò posto, va osservato che, nella specie, in virtù della dichiarazione depositata in atti da parte ricorrente in data 19/12/2024, non possa che dichiararsi il ricorso improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a., non ravvisandosi i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendo evidente, da quanto allegato e documentato in atti, che la pretesa del ricorrente, così come formulata nel ricorso, « risulti pienamente soddisfatta », ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 5 c.p.a. (cfr. TAR Lombardia, Milano, V, 21-11-2023, n. 2747).
Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione dell’andamento complessivo della causa e della concorde volontà in tal senso espressa da entrambe le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Concetta Plantamura | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO