Articolo 1699 del Codice civile
Articolo 1698Articolo 1700
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19 aprile 1942
Art. 1699.

(Trasporto con rispedizione della merce).

Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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