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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5636/2020 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'AVV. RAUDINO SALVATORE
contro nato/a a PALAGONIA (CT) 12/08/1962 rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'AVV. ROSSITTO RINA
Avente ad oggetto: Proprietà
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17/06/2024 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
In data 24 gennaio 2008 ha stipulato con il contratto di Parte_1 Controparte_1
assistenza in virtù del quale la ha trasferito alla la nuda proprietà della casa per Parte_1 CP
pagina 1 di 7 civile abitazione sita nel Comune di Noto in Via Canonico Buccheri n. 5, censita al Catasto Fabbricati
al foglio 430 particella 77 subalterno 1, p.t.. Categoria A/5, Classe 2, Vani 3,5, rendita Euro 92,18, con aggraffata la particella 78, subalterno 1, a fronte dell'obbligo in capo alla di provvedere CP
all'assistenza morale della , donna all'epoca del rogito di 71 anni che necessitava di Parte_1
sostegno morale e psicologico per sopperire l'assenza e il disinteresse degli altri congiunti.
Stante l'asserito inadempimento di alle obbligazioni di assistenza morale assunte con il Controparte_1
predetto contratto di mantenimento, ha agito in giudizio al fine di ottenere Parte_1
la risoluzione del contratto di mantenimento avverso la predetta . CP
A sostegno della propria domanda ha rappresentato che negli ultimi due Parte_1
anni, ovvero dal 2019, si era resa inadempiente agli obblighi assunti con la stipula del Controparte_1
contratto di mantenimento;
che le aveva usato più volte violenza fisica;
che, tramite un Controparte_1
finanziamento Findomestic s.p.a. a lei intestato e con prelievo diretto delle rate del prestito dalla propria pensione di Euro 500,00 mensili, aveva stipulato un contratto di acquisto di Controparte_1
mobili d'arredamento per la cucina, di suo uso esclusivo personale;
che, a causa del mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte della , era stata costretta a fare ricorso ad altre persone per CP
essere assistita ed accudita con spese a suo carico, riducendosi in uno stato di assoluta indigenza e povertà.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto della domanda attorea rappresentando Controparte_1
che, nell'anno 2006, , a seguito di un incidente domestico e dato il rapporto Parte_1
di lunga amicizia che legava le due famiglie, si era rivolta a lei per avere assistenza;
che dopo circa sei mesi dalla guarigione aveva subito un'operazione di colecisti e, su espressa Parte_1
richiesta di quest'ultima, si era prestata ad assisterla e accudirla tutti i giorni per una media di 4 ore al giorno;
che, a propria insaputa, aveva contattato il Notaio Parte_1 CP_2
chiedendole di preparare il contratto di mantenimento;
che era stata informata della
[...]
circostanza soltanto il giorno stesso della stipula quando la le aveva chiesto di Parte_1
pagina 2 di 7 accompagnarla e, soltanto giunte presso lo studio del Notaio l'aveva informata della decisione presa;
che per anni l'aveva assistita sia nella routine quotidiana sia durante i ricoveri ospedalieri;
che per due anni aveva ospitato a casa propria la dopo che, nell'anno 2016, quest'ultima aveva Parte_1
contratto la bronchite;
che non era venuta meno ai suoi doveri e non aveva mai abbandonato
[...]
né, soprattutto, le aveva mai usato violenza;
che non aveva mai utilizzato un prestito Parte_1
pagato dalla per acquistare mobili ed elettrodomestici per la propria cucina;
che la Parte_1
mattina del giorno 6.09.2019, quando si era recata presso l'abitazione di per Parte_1
prodigarle, come ogni giorno, cure e assistenza, quest'ultima si era rifiutata di farla entrare;
che per tre giorni consecutivi si era presenta alla porta della chiedendole di entrare per poter Parte_1
svolgere le attività quotidiane di assistenza, ma questa le vietava di entrare e persisteva ostinatamente nel respingere la sua offerta di adempiere alle funzioni che giornalmente svolgeva, rifiutandosi anche di dare una spiegazione per l'improvvisa decisione;
che la aveva confermato la sua Parte_1
volontà di impedirle, senza alcun motivo, l'accesso alla sua abitazione e allo svolgimento dei suoi compiti anche in presenza del figlio della stessa , che era stato chiamato affinché Parte_1
intervenisse per comprendere l'atteggiamento ostile e impeditivo della madre nei suoi confronti;
che,
nel caso di accoglimento della domanda attorea, la doveva essere condannata al Parte_1
pagamento di una somma a titolo di indennizzo per le prestazioni svolte per dodici anni e delle quali la signora aveva beneficiato. Parte_1
Radicatosi il contraddittorio, ed esperita istruttoria orale consistita nell'interrogatorio formale della e nell'escussione di un teste per ciascuna parte, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito CP
dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.06.2024 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Valutati i fatti e i documenti di causa il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia da rigettare per i motivi di seguito indicati.
pagina 3 di 7 Giova premettere che l'atto in Notar del 24 gennaio 2008 è un contratto atipico Controparte_2
comunemente definito, in dottrina ed in giurisprudenza, come “vitalizio alimentare” o “contratto di mantenimento”. Si tratta di un negozio giuridico legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c. in cui il vitaliziante, a fronte della cessione di un diritto reale su un immobile ovvero altri beni od utilità, assume obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni assistenziali di fare e dare di carattere anche accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò,
eseguibili unicamente da uno o più coobbligati specificatamente individuati alla luce delle loro proprie qualità personali, con la conseguenza che a tale negozio atipico è senz'altro applicabile il rimedio della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 cod. civ., espressamente escluso, per converso, con riferimento alla rendita vitalizia (la natura atipica di tale forma contrattuale è stata definitivamente riconosciuta nel nostro ordinamento ed individuata nei suoi caratteri a seguito della pronuncia Cass.
civ., Sez. Unite, del 18.08.1990, n. 8432; cfr. altresì Cass. 10859/2010; Cass. 8854/1998; Cass.
7033/2000).
Il vitalizio alimentare è sicuramente un contratto aleatorio: l'alea è ravvisabile ogni volta che le concrete pattuizioni realizzino una situazione di incertezza circa il vantaggio economico e,
correlativamente, circa le perdite che potranno alternativamente verificarsi nello svolgimento e nell'effettiva durata del contratto;
nello schema contrattuale in esame la durata e dunque il valore della prestazione del vitaliziante dipende essenzialmente dalla incerta permanenza in vita del vitaliziato che si è impegnato a mantenere.
Nel caso di specie, conformemente alla figura contrattuale già menzionata, Parte_1
ha trasferito alla convenuta , previa riserva di usufrutto in suo favore, la nuda proprietà Controparte_1
della casa per civile abitazione sita nel Comune di Noto in Via Canonico Buccheri n. 5, censita al
Catasto Fabbricati al foglio 430 particella 77 subalterno 1, p.t.. Categoria A/5, Classe 2, Vani 3,5,
rendita Euro 92,18, con aggraffata la particella 78, subalterno 1.
pagina 4 di 7 Come corrispettivo della cessione, la convenuta ha assunto l'obbligo di prestare a Parte_1
assistenza morale personalmente, stante i rapporti di stretta fiducia intercorrenti tra le parti,
[...]
nonché di effettuare a richiesta e a spese dell'assistita l'acquisto di beni, alimenti, farmaci e quant'altro necessario per la vita quotidiana, oltre che rendersi in ogni caso reperibile anche telefonicamente per assicurare una continua presenza idonea a garantire sostegno morale e psicologico per sopperire l'assenza e il disinteresse degli altri congiunti.
Ciò posto l'attrice ha inteso chiedere la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per inadempimento di
. Controparte_1
Ora la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20150 del 22/06/2022, ha statuito che: “in tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, ove il beneficiario delle prestazioni assistenziali agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale nei confronti del vitaliziante, il primo deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il secondo è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
qualora, invece, l'azione di risoluzione sia proposta da un terzo, grava su quest'ultimo l'onere di specifica allegazione dei fatti sui quali si fonda l'asserito inadempimento imputabile al vitaliziante e della prova della sussistenza dei relativi fatti costitutivi”.
Nella vicenda in esame, in ossequio ai già indicati principi, ha provato la Parte_1
fonte negoziale del suo diritto derivante dall'atto pubblico del 24 gennaio 2008 e allegato la circostanza dell'inadempimento della che, a sua volta, ha dato prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, CP
costituito dall'avvenuto adempimento della prestazione assistenziale.
Dalle risultanze testimoniali acquisite in corso di causa è emerso che aveva assistito Controparte_1
continuativamente e giornalmente sin dall'estate 2006 e che era stata Parte_1
quest'ultima a rifiutare la prestazione assistenziale di a far data dal 6.09.2019 come Controparte_1
confermato dal teste figlio non convivente della , che ha riferito in particolare Testimone_1 CP
pagina 5 di 7 di avere visto personalmente la madre occuparsi dei servizi in casa della e che su Parte_1
richiesta della madre ebbe a chiedere alla il motivo per cui non voleva fare più entrare Parte_1
sua madre in casa, senza ricevere tuttavia spiegazioni.
Quanto poi alla circostanza allegata dall'attrice che fosse inadempiente ai propri Controparte_1
obblighi come accertato nella denunzia raccolta dalla Questura di Siracusa Sezione di Noto del
16.10.2016 e nella relazione degli assistenti sociali del Comune di Noto del 14.11.2016, deve rilevarsi che nel verbale di esposto orale redatto dalla Questura di Siracusa Sezione di Noto il 18.11.2016
ha riferito che e i propri figli dopo essere stati informati Parte_1 Controparte_1
delle sue lamentele, avevano cambiato atteggiamento, riferendo altresì che “la mia badante si adopera nei miei confronti, sia per le pulizie sia per il vitto in maniera più solerte e pertanto mi ritengo soddisfatta” con ciò escludendosi un inadempimento contrattuale della della cui assistenza la CP
si riteneva soddisfatta. Parte_1
Quanto infine alla contestazione attorea del fatto che la convenuta avesse utilizzato i documenti personali della facendole sottoscrivere un contratto di finanziamento con la Parte_1
Findomestic s.p.a., con prelievo diretto delle rate del prestito dalla pensione, e le cui somme erano state utilizzate dalla per suoi esclusivi personali fini, deve rilevarsi che non vi è prova in atti di tale CP
ultima circostanza, invero la sentita in interrogatorio formale ha affermato di avere utilizzato CP
delle somme di denaro, provenienti dal predetto finanziamento, per realizzare la doccia nel bagno di casa sua per motivi di pulizia, in modo da poter lavare la che era rimasta ospite a casa Parte_1
sua per tre anni.
In definitiva, il Tribunale per tutto quanto sopra esposto ritiene che parte convenuta abbia dato prova sia dell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali sia dell'ingiustificato rifiuto dell'attrice di ricevere la prestazione, ne consegue il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di mantenimento del 24.01.2008.
pagina 6 di 7 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. Rigetta la domanda attorea di risoluzione del contratto di mantenimento del 24.01.2008;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 CP
, spese che liquida in Euro 3.000,00 per compensi avvocato, oltre spese generali al 15%,
[...]
c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Siracusa, 6 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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