Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/05/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4129/2025
TRIBUNALE DI PADOVA
- Prima sezione civile –
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CATERINA SANTINELLO Presidente Estensore
Dott.ssa FEDERICA SACCHETTO Giudice
Dott.ssa CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4129/2025 RG promossa congiuntamente da:
elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
TOMMASEO 50 PADOVA presso lo studio dell'Avv. CAMANI FEDERICA
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2
introduttivo;
e
elettivamente domiciliata in VIA ROMA, 63 35043 CP_1 C.F._3
MONSELICE (PD), presso lo studio dell'Avv. VISENTIN CLAUDIA C.F._4
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI
Sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti in ricorso e confermate nelle note scritte depositate in data 30.4.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
-Visto il ricorso per separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
-Visto l'intervento del Pubblico Ministero favorevole all'omologazione;
Ritenuta la giurisdizione e la competenza del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale consensuale e regolamentazione della responsabilità genitoriale ex artt. 3, lettera a) e 7 del Regolamento EU 2111/2019; ritenuta parimenti la giurisdizione e competenza del giudice italiano in relazione alla domanda di assegno di mantenimento per i minori sulla base dell'art. 3 lettere a) e b) del regolamento CE n.
4/2009; ritenuta l'applicabilità della legge italiana sulla base del Regolamento EU 1259/2010 e degli artt. 36 legge 218/1995, 3 e 4 del Protocollo dell'Aja del 2007, richiamato dall'art. 15 del Regolamento EU
4/2008
-Vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
- Visto il decreto del Presidente in data 19.4.2025, con cui è stato disposto ai sensi degli artt. 473- bis.51 e 127 ter c.p.c. che le parti e i loro difensori depositassero in via telematica entro e non oltre il la dichiarazione sottoscritta dalle parti: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di essere stato/a edotto/a della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla partecipazione all'udienza in presenza e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
di rinunciare quindi alla partecipazione all'udienza in presenza e di confermare la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- Viste le note scritte depositate in data 30.4.2025, sottoscritte dalle parti e contenenti le dichiarazioni e la conferma delle condizioni di separazione consensuale di cui al ricorso;
-ritenuto che nelle condizioni di cui al ricorso, ribadite nelle note scritte del 30.4.2025, non vi è nulla che sia contrario alla legge e all'ordine pubblico e che il procedimento è stato in ogni sua parte regolare;
P.Q.M.
Il Tribunale,
-visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte del 30.4.2025 CP_1
Padova, 06/05/2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Santinello